UFFICIO LEGISLATIVO
Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia,
nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere
delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
predispone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, a sostegno:
- della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con
la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;
- dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema scolastico;
- dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
- della valorizzazione professionale del personale docente;
- delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
- del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
docenti;
- della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
- degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere
di istruzione e formazione;
- degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
- degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della
loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo
di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e
sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
- sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
- è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento
di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione
di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di
formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su
base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera m)
della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo
17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone in
situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e
successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione
e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
- il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un
secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
- la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurare un’effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e
con la scuola primaria. E’ assicurata la generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all’introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
-
il primo ciclo di istruzione è costituito
dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Ferma restando
la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la
scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un
terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare
ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo;
nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla
scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i
6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione
Europea oltre alla lingua italiana, e l’alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e
di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata
alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, organizza
ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea, è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell’allievo, cura la dimensione
sistematica delle discipline, sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle proprie
attitudini e vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio di
una seconda lingua dell’Unione Europea e cura l’approfondimento
nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una
indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di
istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce
titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione
e della formazione professionale;
-
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è
finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio
della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene
curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle
tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è
costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e
della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo
anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il
sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si
articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno
che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale
del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato,
il cui superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso
all’università e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e dà accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore;
-
ferma restando la competenza regionale in
materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell’istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente
livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le
modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell’Unione
Europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 6;
comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche costituiscono
condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguite
al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della
formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono
di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all’università e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d’intesa con le università, e ferma restando la possibilità di
sostenere l’esame di Stato anche senza tale frequenza come
privatista;
-
è aperta e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di
passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini
della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi
tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo
ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage
realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei
servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative;
i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai
corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai
percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
-
i piani di studio contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la
cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una
quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l’osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e
di formazione, e la certificazione delle competenze da essi
acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo;
-
ai fini del progressivo miglioramento della
qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità
degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione
dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto istituto;
-
l’esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli
allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle
commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base
degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e
formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani,
oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto
legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le
associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o
con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti
pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
- fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei
percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese
e l’assistenza tutoriale;
- indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo
del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti
dallo studente.
Art, 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del
primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i
docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo
3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente
disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni
scolastiche;
- con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del
decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le
classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di
cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all’estero;
- l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;
- l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
- coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa
stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche
attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di
cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti
didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita
struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le
istituzioni scolastiche;
- le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e
formative.
Art. 6
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo
117 sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17 comma 2 della
legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
- alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline,
- alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
- alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per
la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito
dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
3. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno
della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 28 febbraio 2003. Analogamente possono iscriversi al primo
anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei
anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni,
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all’articolo
1, sulla base delle risultanze emerse dall’applicazione della
presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
2, comma 1, lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati
in 12.731 migliaia di euro per l’anno 2002, 45.829 migliaia di euro
per l’anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno
2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
5. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1,
comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di
programmazione economica e finanziaria.
6. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che
comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno
attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del
comma 5.
7. Con periodicità annuale il Ministero dell’Istruzione, dell’università
e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze
procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in
relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme
stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali
maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata. |