Legge 19 febbraio 2004, n. 40
(in GU 24 febbraio 2004, n. 45)
Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana(1) è
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che
assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità (1).
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere
ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei
fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi
necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare
gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e
può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei
fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2
milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29
luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della
sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico (1).
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in
base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della (1) minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo (2).
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1 (1), possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i
soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui
possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e
sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve
essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o
di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente
assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti
il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e
in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e
consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private
autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto
congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità
definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della
tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal
presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo (1).
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura può decidere di non procedere alla
procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine
medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione
scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e
mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8
e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee
guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le
strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni,
in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi
o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di
ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della
madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di
cui all'articolo 4, comma 3 (2), il coniuge o il convivente il cui
consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di
disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui
all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non
essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3 (2), il donatore di gameti
non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non
può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di
obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE
ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente
assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono
con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e
dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della
salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a
seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le
informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la
pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni,
i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti
riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli
osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità
i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni
altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro (2).
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui
componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia
minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si
avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In
caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo
6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000
euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui
all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di
maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza (3), eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita
o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa
da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le
tecniche nei casi di cui ai commi 1 (2), 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del
presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione
può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è
consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative (3).
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei
gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti
ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo (1);
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o (3) di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi
sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e
la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In
caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e (3) la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo
7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello
strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre (1).
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo
stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione (1) è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile
(1).
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi
precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile,
previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro
della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma
5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare
riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1,
presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento
sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per
l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza
con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve
essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore
sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private
autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di
cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente
le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle
attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare
l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non
dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco
predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad
applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli
embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle
vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche
medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La
violazione della disposizione del presente comma è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità,
definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione
degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui
all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo
per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa
di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |