Legge 21 dicembre
2005, n. 260
(in SO n. 207 alla GU 27 dicembre 2005, n. 300)
Modifiche alle norme per l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica
(Ddl AS 3633, approvato definitivamente dal Senato il 14
dicembre 2005)
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di
seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957", è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a
liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei
seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83
e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i
cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso
dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista
ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da
esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista".
3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento
anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti:
"In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni".
4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi
uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono
soppresse;
b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"
sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono
inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";
c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se
in diversa composizione o rappresentazione grafica".
5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici
organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle
liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di
collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le
dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo
stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro
collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico
programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della
persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme
le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste
dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai
soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste
ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio
centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni,
provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione,
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei
collegamenti ammessi".
6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di
candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve
essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni
fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni
con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno
4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è
ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno
dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini
residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta
ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o
gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento
ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o
gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un
seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con
contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In
tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno
dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero
dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale
circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche
il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle
liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio
o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì
richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze
linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della
Repubblica.
3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un
elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista
è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un
terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".
7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica".
8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite
a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al
presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte
le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle
coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei
contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri
tre".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo
la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di
cui all’allegato 1 alla presente legge.
10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae
dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto
tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al
terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate
e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo le linee
in essa tracciate e chiuderla";
c) il sesto comma è abrogato.
11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le
operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè,
ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti
validi della circoscrizione".
12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli
estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali,
facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti
scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra
è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite
nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di
tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra
elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la
coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute,
presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le
singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le
liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla
lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno
il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a),
e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto
dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna
coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero
dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale
nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito
almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste
collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la
lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra
quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo,
procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A
tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6)
per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4).
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna
lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi
già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni
di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero
3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per
il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai
seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti
gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a
ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei
quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle
coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o
singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del
numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando
dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di
seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più
coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di
liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae
i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle
quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali
coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le
parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla
coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale
del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti
i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le
minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di
liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi
in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi
all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle
liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale
delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6)
per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai
sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così
ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede
a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al
numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che
abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di
seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste,
in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le
parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle
quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile
fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono
conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle
quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione
non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1
non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente
attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale
consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta
coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola
lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di
maggioranza.
3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1,
numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi
da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio.
4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1,
numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e
9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza
il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di
liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e
il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni
di liste o singole liste.
6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli
Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a
ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso
alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia
ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della
Corte di cassazione".
13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei
limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire
tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione,
l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre
circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale
del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da
assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre
circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale
del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria,
alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine
di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista,
questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente
parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la
maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo
un ordine decrescente.
4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o
più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede
mediante sorteggio.
5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle
operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali
circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio
centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la
portano a conoscenza del pubblico".
14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente
l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri
candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3
e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione
Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a
6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
Art. 2.
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito
dall’articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con
riferimento alla presentazione delle liste di cui all’articolo 8 della
legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data
di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento
anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non
più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all’articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
modificato dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato
"decreto legislativo n. 533 del 1993", è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base
regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi
sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della
Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto
di convocazione dei comizi.
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è
effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del
premio di coalizione regionale.
3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio
uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi
uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La
restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo
del recupero proporzionale".
2. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che
intendono presentare candidature per l’elezione del Senato della
Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno il
contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le
candidature medesime, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli
14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni".
3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal
seguente:
"Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei
candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere
sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a
500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000
di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è
ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o
gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento
ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con
almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del
presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a
quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali
casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno
dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio
elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende
anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un
notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un
elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista
è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un
terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono
presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o
del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale, con l’osservanza
delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361".
4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato
presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché,
per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede
di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del
Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni
delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con
i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi
dell’articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i
relativi contrassegni e numero d’ordine, e all’invio del manifesto ai
sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione
nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
giorno antecedente quello della votazione";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell’interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e
riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna.
L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché
l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono
stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1,
lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede
con il diametro di centimetri tre".
5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente
legge.
6. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
–"Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita,
sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente
il contrassegno della lista prescelta".
7. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 16 – 1. L’ufficio elettorale regionale, compiute le
operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste,
data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le
liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno
una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste
che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale
di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8
per cento dei voti validi espressi".
8. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 17. – 1. L’ufficio elettorale regionale procede ad una
prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le
liste di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna
coalizione di liste o singola lista di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione,
ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale
circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per
le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio.
2. L’ufficio elettorale regionale verifica quindi se la
coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione abbia
conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con
arrotondamento all’unità superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’ambito di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano
circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede
quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste
ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi
già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo
quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al
riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A
ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di
liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti
un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento
dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità
superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di
liste o singole liste. A tale fine, l’ufficio elettorale regionale
divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o
singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato
così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e
alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi
ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo
16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad
essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo
quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la
quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale proclama
eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i
candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di
presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale
regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale
del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente,
si procede mediante sorteggio".
9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è
inserito il seguente:
"Art. 17-bis. – 1. Per l’attribuzione dei seggi spettanti
alla regione Molise l’ufficio elettorale regionale procede ai sensi
dell’articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6".
10. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente
l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle
il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’ambito della stessa
circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8".
Art. 5.
(Disposizioni speciali per le regioni Valle d’Aosta e
Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
sostituito dal seguente:
"TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D’AOSTA E
TRENTINO-ALTO ADIGE.
"Art. 20. – 1. L’elezione uninominale nel collegio della Valle
d’Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è
regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d’Aosta la candidatura deve essere
proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più
di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La
dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del
relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di
presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno
1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei
comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero
di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi
della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le
candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere
sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di
candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al
deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte
d’appello di Trento;
c) i modelli di scheda per l’elezione nei collegi uninominali
delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla
legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale
regionale ai sensi dell’articolo 7, esercita le sue funzioni con
l’intervento di tre magistrati.
Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell’elezione, nessun
candidato può accettare la candidatura in più di un collegio
uninominale.
Art. 21. – 1. L’ufficio elettorale regionale procede, con
l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate
dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale, in
conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
Art. 21-bis. – 1. Per l’assegnazione dei seggi
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi
uninominali, l’ufficio elettorale regionale procede alla determinazione
della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra
individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti
ai sensi dell’articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla
somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali
della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei
candidati già proclamati eletti ai sensi dell’articolo 21. La cifra
individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per
cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non
risultato eletto ai sensi dell’articolo 21, e dividendo il prodotto per
il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l’assegnazione dei seggi, l’ufficio elettorale regionale
divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno,
due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere,
scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero
eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai
quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il
seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra
elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi
candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della
graduatoria di quoziente.
4. L’ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del
gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale,
esclusi i candidati eletti ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21-ter. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti
vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle
d’Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il
presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno perché
si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché
intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla
data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in
un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è
autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni;
qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15
dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non
oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato
con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento del Senato
della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di
ineleggibilità previste dall’articolo 7 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione
del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di
senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione
regionale del Trentino-Alto Adige, l’ufficio elettorale regionale
proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra
individuale".
Art. 6.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957)
1. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di cui all’articolo precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 14".
2. All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque
ricorrono, sono soppresse.
3. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
4. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è abrogato.
5. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi
uninominali" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi
uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all’articolo 18" sono soppresse;
c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei
collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del
collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni
elettorali di tali collegi" sono soppresse;
d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;
e) al sesto comma, le parole: "nè più di una candidatura di
collegio uninominale" sono soppresse;
f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi
uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono
soppresse.
6. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e"
sono soppresse.
7. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero di
candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis";
e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;
h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
8. All’articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
9. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) è abrogato;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché,
per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede
di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio";
c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi
uninominali" sono soppresse;
d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei
collegi uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle seguenti:
"le liste ammesse";
e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei
nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono
soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni
del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla trasmissione di esse
ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
10. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "all’art. 18 e" e: "del candidato
nel collegio uninominale o" sono soppresse;
b) all’ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque
ricorrano, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e:
"delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
11. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio
uninominale e" sono soppresse.
12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto
contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono
soppresse;
b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse;
c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle
seguenti: "un’urna";
d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
13. All’articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
14. All’articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
15. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere
fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle
seguenti: "L’urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre
visibile";
b) al settimo comma, le parole: ", nonché due copie del
manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali" sono
soppresse.
16. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, l’ottavo comma è abrogato.
17. All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi
uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole:
"del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione".
18. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse.
19. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, il secondo periodo è soppresso.
20. All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la
scheda".
21. All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite
dalle seguenti: "la scheda".
22. All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "l’urna e la scatola".
23. All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite
dalle seguenti: "dell’urna".
24. All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono
sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
25. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio
delle schede per l’elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono
sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui all’articolo
67"; le parole: "per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"
e: "contenente le schede per l’attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale" sono soppresse;
c) al comma 7, l’ultimo periodo è soppresso.
26. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i
candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei
collegi uninominali o per le singole liste per l’attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le
singole liste".
27. All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse.
28. All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei candidati nel
collegio uninominale e" sono soppresse.
29. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono
soppresse.
30. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel
collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne"
sono sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell’urna".
31. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione";
b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
32. All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
33. All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
34. All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante
"Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" è
abrogato.
Art. 7.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di
attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l’elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di
coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge.
A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti
dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo
non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le
disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
Art. 8.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del
1993)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi
uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni
regionali";
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993
le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
3. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è
sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle candidature".
5. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite
dalle seguenti: "delle liste";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di
candidati";
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle
candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati".
6. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a:
"le singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di
candidati presso gli uffici elettorali regionali";
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei
candidati" fino alla fine del comma sono soppresse.
7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite
le seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale"
sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
8. L’articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
9. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come
sostituito dall’articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel
Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.
10. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1
è premesso il seguente:
"01. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’ufficio
elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà
immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o
alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché
a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante
"Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" è
abrogato.
Art. 9.
(Nomina degli scrutatori)
1. All’articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15
gennaio di ciascun anno,".
2. All’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"entro il mese di febbraio".
3. All’articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la
Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui
all’articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina
così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad
esprimere per iscritto il loro gradimento per l’incarico di scrutatore
entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
4. L’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno
antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione
elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni
prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza
dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se
designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del
comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi,
compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a
norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o
impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria
non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione
elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite
sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli
iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei
nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per
gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 si procede all’unanimità. Qualora la nomina non sia fatta
all’unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due
nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di
età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e
comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni,
notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave
impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro
quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario
che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi
nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo
giorno precedente le elezioni".
Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale
nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L’articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle
liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del
presente testo unico.
2. In ciascun comune l’Ufficiale elettorale è la Commissione
elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo
unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale
elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni
delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere
approvata dal prefetto".
2. All’articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari o
superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del
medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:
"La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi
e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a
cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti
negli altri comuni".
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione
elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Legge 4 agosto 1993, n. 277
Nuove norme per l'elezione della Camera dei Deputati |