REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 10
Diritto allo studio ed allapprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE
ARTICOLO 1
Finalità
1. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale, nonchè il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tali diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile, a sostenere la qualificazione del complessivo sistema scolastico e formativo degli interventi per il diritto allo studio, in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.
2. Ai fini del comma 1, la Regione e gli Enti locali riconoscono il valore delle offerte formative espresse dalla società , come arricchimento di quella pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e dell'art. 3 della Costituzione, e favoriscono altresì
a) la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni di scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonchè della
libertà di scelta educativa delle famiglie;b) la realizzazione di una offerta di servizi ed interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche funzionale al reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità , con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
3. Ai fini della presente legge, sono soggetti formativi:
a) le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli Enti locali, nonchè da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, convenzionate con i Comuni;
b) le scuole statali;
c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari, senza fini di lucro, che siano autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, di seguito denominati " scuole non statali ";
d) le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate ai sensi della legislazione vigente.
4. La Regione e gli Enti locali perseguono le finalità della presente legge e programmano gli interventi assicurando la partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di scuole di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonchè degli organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle scuole non statali.
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
ARTICOLO 2
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui all'art. 7:
1. fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola elementare ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni;
2. servizi di mensa;
3. servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4. servizi residenziali;
5. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
6. assegni di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli artt. 6 e 7, anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1.
2. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, purchè a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi, finalizzati a favorire la qualificazione della scuola statale, non statale, degli Enti locali e dell'intero sistema scolastico e formativo;
b) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole statali e non statali, anche secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia scolastica, nonchè iniziative volte a sostenere forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
d) iniziative volte a promuovere e sostenere la qualificazione delle scuole dell'infanzia di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1, con particolare riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo;
e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;
f) sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;
g) promozione e qualificazione di un sistema formativo integrato tra la scuola, la formazione professionale e il lavoro, fondato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e su uno stretto rapporto con il territorio, anche tramite accordi o protocolli, finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra questi sistemi, alla definizione di specifici profili professionali, alla qualificazione professionale degli operatori impegnati in attività formative integrate;
h) iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile;
i) sostegno a servizi educativi per minori.
ARTICOLO 4
Educazione degli adulti
1. Al fine di favorire l'educazione degli adulti, la Regione promuove l'integrazione fra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale per la realizzazione di attività mirate al conseguimento di titoli di studio e di qualifiche professionali, ai fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti nei due sistemi e nel mondo del lavoro, come previsto all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La Regione promuove inoltre:
a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale di base, nonchè iniziative per l'acquisizione di competenze professionali;
b) attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.
ARTICOLO 7
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
a) dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole non statali;
b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del conseguimento di titoli di studio;
c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base, superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese le persone in stato di detenzione.
ARTICOLO 8
Requisiti per la qualificazione delle scuole non statali ai fini degli interventi per il
diritto allo studio
1. Al fine di partecipare agli interventi per la qualificazione del diritto allo studio, le scuole non statali, senza fini di lucro, devono possedere, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente, i seguenti requisiti:
a) assicurare la pubblicità dei bilanci;
b) applicare al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) i contratti collettivi nazionali di categoria e di settore, fatta salva in ogni caso la normativa statale relativa ad attività diversamente qualificate;
c) disporre di organi collegiali analoghi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
d) accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano richiesta, senza discriminazione alcuna;
e) adeguare, in coerenza con le proprie finalità , il loro ordinamento alla determinazione dei curricoli, all'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, in conformità con la normativa nazionale;
f) rispettare la libertà di insegnamento.
TITOLO III
LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E FUNZIONI
DEGLI ENTI LOCALI
ARTICOLO 9
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge.
2. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi triennali, di cui al comma 1 e, sulla base di questi, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, il programma annuale degli interventi.
3. Nel programma annuale di cui al comma 2 possono essere previsti interventi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare per gli interventi di promozione dell'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo, di sostegno alla qualificazione scolastica ed alla messa in rete dei sistemi e di sperimentazione di interventi innovativi nelle materie di cui alla presente legge.
4. Per la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale, la Regione può concedere contributi agli Enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione può realizzare progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con Università , enti, istituti e società di ricerca.
6. Il programma annuale di cui al comma 2 determinerà la ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
7. Al fine di garantire uniformità di trattamento e pari opportunità alla fruizione del diritto allo studio, la Giunta regionale, sentite le Province, emana direttive in merito alle modalità di attuazione dei servizi e dei progetti di cui alla presente legge.
8. La Giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con le scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro.
9. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
10. La Regione, gli Enti locali ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, anche agli effetti di cui all'art. 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675, favoriscono lo scambio di informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema, ferma restando la piena autonomia delle istituzioni scolastiche pubbliche di aderire alla richiesta.
ARTICOLO 10
Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del d. lgs. 112 del 1998, nel quadro degli indirizzi e del programma annuale regionale di cui al comma 2 dell'art. 9.
2. Ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616 del 24 luglio 1977, le Province elaborano, con il concorso dei Comuni e dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1, ed approvano il programma degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e formativo, comprendente il riparto dei fondi, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e del programma annuale regionali.
3. La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 9, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 2.
4. I fondi regionali sono erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5;
b) Comuni, singoli o associati, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, per i progetti di cui all'art. 2, comma 2;
c) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;
d) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta
educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;e) associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;
f) scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
5. Al fine di poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia già convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni dall'approvazione della legge medesima.
6. I Comuni ricevono i progetti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonchè i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e li trasmettono alle Province al fine della relativa valutazione ed inserimento nel programma provinciale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.
7. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
8. Le Province, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, presentano progetti alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 anche su richiesta dei Comuni interessati.
9. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi alle Province per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 8.
10. Gli Enti locali possono concorrere con risorse proprie alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
11. La fornitura di libri di testo gratuiti per la scuola elementare e dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo è a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
ARTICOLO 11
Conferenza permanente per il diritto allo studio
1. Ai fini di elaborare proposte per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio e di monitorarne gli avanzamenti è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza permanente per il diritto allo studio.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente ed è composta da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, del sistema dell'istruzione e della formazione, pubblico e privato, della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, nonchè da soggetti designati da organismi rappresentativi a livello regionale dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia convenzionate e da associazioni di famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.
TITOLO IV
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 12
Assegni di studio
1. Al fine di assicurare pari opportunità di trattamento, la Regione interviene a favore di studenti in disagiate condizioni economiche, frequentanti la scuola dell'obbligo, e degli studenti meritevoli ed in disagiate condizioni economiche, frequentanti gli altri gradi di scuola, residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione di assegni di studio.
2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico servirà a coprire una percentuale non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali, nonchè a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.
3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente potrà essere elevata fino al 90% qualora si tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della scuola frequentata, di concerto con le strutture per i servizi sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.
4. Le modalità per la definizione degli interventi, per l'individuazione dei beneficiari e per la concessione degli assegni di studio, ivi inclusa la definizione dell'importo massimo erogabile per ciascun ordine e grado di scuola frequentata, sono definiti con atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base dei criteri di cui al successivo comma.
5. Gli assegni di studio dovranno essere rapportati al numero dei frequentanti le scuole statali, le scuole non statali e le agenzie formative, a tutte le spese sostenute, al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo i criteri e le modalità stabilite dal DPCM 30 aprile 1997, " Uniformità di trattamento del diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2/12/91 n. 390 " nonchè in relazione al grado e ordine di scuola.
6. Le Province ed i Comuni possono intervenire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
7. La Giunta regionale provvede alla definizione di parametri oggettivi in base ai quali procede alla ripartizione delle risorse per gli interventi di cui al presente articolo alle Province.
8. Le Province, in base a quanto previsto al comma 4, provvedono all'emanazione di appositi bandi per l'assegnazione degli assegni di studio e trasferiscono ai Comuni interessati le risorse per la concessione degli assegni stessi ai beneficiari.
ARTICOLO 14
Uso delle strutture
1. In attuazione dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977, con riferimento alla Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 sulla formazione professionale, per conseguire le finalità della presente legge gli Enti locali e le competenti autorità scolastiche promuovono una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche e per il diritto allo studio, ivi compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico, in conformità con le norme vigenti in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. Possono essere altresì stipulate convenzioni tra Enti locali, enti pubblici e
privati, istituzioni scolasti che, universitarie e agenzie formative per
mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive,
ricreative, nonchè strutture ed attrezzature della formazione
professionale.
TITOLO V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI
ARTICOLO 16
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge regionale 28 agosto 1978, n. 34: " Assegnazione di fondi ai Comuni in materia di diritto allo studio, trasporti scolastici ed assistenza estiva ai minori, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 29/12/1977, n. 946, convertito con modificazione nella Legge 27 febbraio 1978, n. 43 " e successive modificazioni.
2. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 " Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps ".
3. E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1995, n. 52 " Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 'Diritto allo studiò ".
4. E' abrogata la legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6.
5. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.