LAZIO
Legge Regionale 06 Agosto 1999, n. 14/a |
Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo. (artt. 1-90)(1) |
Indice
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizione della disciplina
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 3 Ruolo della Regione
Art. 4 Ruolo della provincia
Art. 5 Ruolo del comune
Art. 6 Ruolo della città metropolitana e dei comuni
metropolitani
Art. 7 Ruolo della comunità montana
CAPO II
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 8 Ripartizione delle funzioni
Art. 9 Criteri
CAPO III
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI
COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA
Art. 10 Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni
Art. 11 Area metropolitana
Art. 12 Incentivi per promuovere forme di gestione associata
CAPO IV
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Art. 13 Personale
Art. 14 Patrimonio
Art. 15 Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 16 Finanziamento degli investimenti degli enti locali
CAPO V
INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI
MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI
Art. 17 Indirizzo e coordinamento, direttiva
Art. 18 Servizio generale di monitoraggio
Art. 19 Poteri sostitutivi
CAPO VI
STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI
CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 20 Conferenza permanente Regione-autonomie locali
Art. 21 Conferenza metropolitana
Art. 22 Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economicosociali
Art. 23 Cooperazione e contrattazione programmata
Art. 24 Osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo
CAPO VII
RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 25 Ruolo delle autonomie funzionali
Art. 26 Ruolo delle cooperative
Art. 27 Ruolo delle organizzazioni di volontariato
Art. 28 Ruolo delle associazioni
CAPO VIII
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA
INFORMATIVO AUTOMATIZZATO
Art. 29 Consulenza
Art. 30 Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa
Art. 31 Formazione
Art. 32 Sistema informativo automatizzato
TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 33 Oggetto
CAPO II
AGRICOLTURA
Art. 34 Oggetto
Art. 35 Funzioni e compiti della Regione
Art. 36 Funzioni e compiti delle province
Art. 37 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 38 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 39 Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti
locali
CAPO III
ARTIGIANATO
Art. 40 Oggetto
Art. 41 Funzioni e compiti della Regione
Art. 42 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 43 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
CAPO IV
INDUSTRIA
Art. 44 Oggetto
Art. 45 Funzioni e compiti della Regione
Art. 46 Funzioni e compiti delle province
Art. 47 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 48 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura
CAPO V
ENERGIA
Art. 49 Oggetto
Art. 50 Funzioni e compiti della Regione
Art. 51 Funzioni e compiti delle province
Art. 52 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VI
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Art. 53 Oggetto
Art. 54 Funzioni e compiti della Regione
Art. 55 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 56 Oggetto
Art. 57 Funzioni e compiti della Regione
Art. 58 Funzioni e compiti delle province
Art. 59 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
CAVE E TORBIERE
Art. 60 Oggetto
Art. 61 Funzioni e compiti della Regione
Art. 62 Funzioni e compiti delle province
Art. 63 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IX
FIERE E MERCATI COMMERCIO
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 64 Oggetto
Sezione II
Fiere e mercati
Art. 65 Funzioni e compiti della Regione
Art. 66 Funzioni e compiti delle province
Art. 67 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 68 Funzioni e compiti delle comunità montane
Sezione III
Commercio
Art. 69 Funzioni e compiti della Regione
Art. 70 Funzioni e compiti delle province
Art. 71 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 72 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
CAPO X
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 73 Oggetto
Art. 74 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
Art. 75 Funzioni e compiti della Regione
Art. 76 Funzioni e compiti delle province
Art. 77 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO XI
DISPOSIZIONI COMUNI
Sezione I
Relazioni con il sistema camerale
Art. 78 Ruolo delle CCIAA
Art. 79 Collaborazioni funzionali con le CCIAA
Art. 80 Funzioni e compiti delle CCIAA
Art. 81 Controllo sugli organi camerali e valutazione delle
attività
Art. 82 Invio relazione allo Stato
Sezione II
Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle
imprese
Art. 83 Sportello unico per le attività produttive
Art. 84 Attività di coordinamento e di miglioramento
dell'assistenza alle imprese
Sezione III
Interventi per il sostegno alle imprese
Art. 85 Disciplina degli interventi
Art. 86 Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le
attività produttive
Art. 87 Convenzioni
Sezione IV
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi
Art. 88 Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione
delle imprese
Art. 89 Agevolazioni di credito
Art. 90 Promozione dello sviluppo economico, della ricerca
applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi
TITOLO IV
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 91 Oggetto
CAPO II
TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI
Art. 92 Oggetto
Art. 93 Funzioni e compiti della Regione
Art. 94 Funzioni e compiti delle province
Art. 95 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO III
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 96 Oggetto
Art. 97 Funzioni e compiti della Regione
Art. 98 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IV
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE
DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
Sezione I
Ambito del conferimento
Art. 99 Oggetto
Sezione II
Protezione della natura e dell'ambiente
Art. 100 Funzioni e compiti della Regione
Art. 101 Funzioni e compiti delle province
Art. 102 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 103 Ripartizione di funzioni e compiti in materia di
attività a rischio di incidente rilevante
Sezione III
Aree naturali protette
Art. 104 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
Sezione IV
Inquinamento delle acque
Art. 105 Funzioni e compiti della Regione
Art. 106 Funzioni e compiti delle province
Art. 107 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione V
Inquinamento acustico
Art. 108 Funzioni e compiti della Regione
Art. 109 Funzioni e compiti delle province
Art. 110 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione VI
Inquinamento atmosferico
Art. 111 Funzioni e compiti della Regione
Art. 112 Funzioni e compiti delle province
Sezione VII
Inquinamento elettromagnetico
Art. 113 Funzioni e compiti della Regione
Art. 114 Funzioni e compiti delle province
Art. 115 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione VIII
Gestione dei rifiuti
Art. 116 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO V
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Art. 117 Oggetto
Art. 118 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO VI
LAVORI PUBBLICI
Art. 119 Oggetto
Art. 120 Funzioni e compiti della Regione
Art. 121 Funzioni e compiti delle province
Art. 122 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
VIABILITÀ
Art. 123 Oggetto
Art. 124 Funzioni e compiti della Regione
Art. 125 Funzioni e compiti delle province
Art. 126 Accordi di programma
Art. 127 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
TRASPORTI
Sezione I
Ambito del conferimento
Art. 128 Oggetto
Art. 129 Funzioni e compiti della Regione
Art. 130 Funzioni e compiti delle province
Art. 131 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 132 Funzioni delle CCIAA
CAPO IX
PROTEZIONE CIVILE
Art. 133 Oggetto
Art. 134 Funzioni e compiti della Regione
Art. 135 Funzioni e compiti delle province
Art. 136 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 137 Funzioni e compiti delle comunità montane
TITOLO V
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 138 Oggetto
CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 139 Oggetto
Art. 140 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
Sezione II
Salute umana
Art. 141 Funzioni e compiti della Regione
Art. 142 Funzioni e compiti delle province
Art. 143 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione III
Sanità veterinaria
Art. 144 Funzioni e compiti della Regione
Art. 145 Funzioni e compiti delle province
Art. 146 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 147 Funzioni e compiti delle comunità montane
CAPO III
SERVIZI SOCIALI
Art. 148 Oggetto
Art. 149 Funzioni e compiti della Regione
Art. 150 Funzioni e compiti delle province
Art. 151 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IV
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 152 Oggetto
Art. 153 Funzioni e compiti della Regione
Art. 154 Funzioni e compiti delle province
Art. 155 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 156 Funzioni e compiti delle comunità montane
CAPO V
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 157 Oggetto
Art. 158 Funzioni e compiti della Regione
Art. 159 Funzioni e compiti delle province
CAPO VI
LAVORO
Art. 160 Oggetto
Art. 161 Funzioni e compiti della Regione
Art. 162 Funzioni e compiti delle province
Art. 163 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
BENI CULTURALI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPETTACOLO
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 164 Oggetto
Sezione II
Beni culturali
Art. 165 Funzioni e compiti della Regione
Art. 166 Funzioni e compiti delle province
Art. 167 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione III
Promozione delle attività culturali
Art. 168 Funzioni e compiti della Regione
Art. 169 Funzioni e compiti delle province
Art. 170 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione IV
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la
promozione delle attività culturali
Art. 171 Commissione regionale per i beni e le attività
culturali
Art. 172 Funzioni e compiti della commissione
Sezione V
Spettacolo
Art. 173 Funzioni e compiti della Regione
Art. 174 Funzioni e compiti delle province
Art. 175 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
SPORT
Art. 176 Oggetto
Art. 177 Funzioni e compiti della Regione
Art. 178 Funzioni e compiti delle province
Art. 179 Funzioni e compiti dei comuni
TITOLO VI
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA AMMINISTRATIVA
REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 180 Oggetto
CAPO II
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO
Art. 181 Oggetto
Art. 182 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO III
POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO
Art. 183 Oggetto
Art. 184 Funzioni e compiti della Regione
Art. 185 Funzioni e compiti delle province
Art. 186 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 187 Funzioni e compiti delle comunità montane
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV,
V E VI
Art. 188 Norme integrative in materia di agricoltura ed
attività a rischio di incidente rilevante
Art. 189 Norme integrative in materia di commercio, turismo e
sanità
Art. 190 Conferimento di ulteriori funzioni
CAPO II
DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI
CONFERITI
Art. 191 Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti
Art. 192 Assegnazione delle risorse umane
Art. 193 Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie
CAPO III
SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA
SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI
SETTORE
Art. 194 Legislazione regionale di settore
Art. 195 Riordino di organismi collegiali
Art. 196 Osservatorio per l'attuazione del decentramento
amministrativo
CAPO IV
ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 197 Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n.
37
Art. 198 Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n.
42
Art. 199 Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n.
74
Art. 200 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
Art. 201 Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n.
42
Art. 202 Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n.
7
Art. 203 Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n.
53
Art. 204 Applicazione transitoria della normativa vigente
Art. 205 Area metropolitana e funzioni a livello metropolitano
Art. 206 Individuazione della rete viaria regionale
Art. 207 Disposizioni transitorie in materia di musei e beni
culturali
Art. 208 Disposizioni transitorie in materia di sanzioni
amministrative
Art. 209 Abrogazioni
Titolo I
Disposizioni preliminari
Capo I
Finalità e definizione della disciplina
Art.1
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)
e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a
livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti
amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli
articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo
di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento
amministrativo.
2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi
di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità,
di cooperazione, di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di
differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4,
comma 3, della l. 59/1997.
Art.2
(Definizione della disciplina)
1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:
a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione
delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle
materie di competenza della Regione e per la piena integrazione
del sistema regionale e locale, determinando:
1) il ruolo della Regione e degli enti locali;
2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti
amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;
3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali
ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a
promuovere forme di gestione associata degli enti locali
operanti in tali ambiti;
4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari
delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie
risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di
indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti agli enti locali nonché di attivazione di un servizio
generale di monitoraggio dell'esercizio stesso;
6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere
effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione
coordinata nei singoli settori organici di materie e per
assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie
locali, di quelle funzionali nonché delle organizzazioni di
rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e
programmatorie della Regione ed ai procedimenti attuativi delle
riforme;
7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni;
8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza
tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di
formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e
del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi per
l'esercizio delle rispettive funzioni, nonché di un sistema
informativo e di rilevazione statistica per favorire la
comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo;
b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del
complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti
dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi
emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la precedente
legislazione nei seguenti settori organici di materie:
1) sviluppo economico e attività produttive;
2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
3) servizi alla persona ed alla comunità;
4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa
regionale e locale e regime autorizzatorio;
c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare
il processo di decentramento amministrativo, prevedendo:
1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli
III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche
al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e
comunità montane delle funzioni e dei compiti amministrativi
genericamente conferiti agli enti locali;
2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e
dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali
contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie
risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la
semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di
settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati
di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale
delle singole materie oggetto del conferimento;
4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali
incompatibili e la disciplina della fase transitoria.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con
l'espressione:
a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si
intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi
trasferiti e delegati alla Regione perché provveda al
successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre
specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente
attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e
locale;
b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti
locali" si intende il complesso delle funzioni e dei
compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai
vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.
Titolo II
Disposizioni generali
Capo I
Ruolo della Regione e degli enti locali
Art.3
(Ruolo della Regione)
1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa
e regolamentare nonché le funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente
alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo
a:
a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti
amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggiquadro nazionali e del principio di
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali,
ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di
spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi delegati;
b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le
procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73,
e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali
ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;
c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi
generali della programmazione economicosociale e della
pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella
paesistica, nonché gli obiettivi settoriali, laddove previsto
dalla legge statale o regionale, ed a verificare la
compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della
programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana,
secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile
1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi
regionali di settore;
d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di
intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione
delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle
disposizioni del d.lgs. 112/1998;
e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività
degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo
economico, sociale e territoriale della Regione nonché atti di
direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e
subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalità
di cui all'articolo 17;
f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali
e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi ad essi conferiti;
g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo
sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed
i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina
dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della
l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), nonché la
sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.
2. La Regione, altresì, esercita esclusivamente le funzioni ed
i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla
presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto
dei criteri di cui al capo II.
3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2
rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di
cui all'articolo 12 del codice civile.
4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di
rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali
e dell'Unione europea.
Art.4
(Ruolo della provincia)
1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e
regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad
essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo,
secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile
1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi
regionali di settore a:
a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini
della determinazione degli obiettivi generali della
programmazione economicosociale e della pianificazione
territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi
settoriali;
b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera
a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e
propri programmi economico-sociali generali e settoriali;
c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici
comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché
degli strumenti di programmazione economicosociale comunali con
i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove
esistenti;
d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico
delle comunità montane, previa verifica di compatibilità con
il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri
programmi economico-sociali generali e settoriali, ove
esistenti.
2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti
amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste
zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa
espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative
norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II,
di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma
1, della l. 142/1990:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado
ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia
scolastica;
l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di
rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali,
nazionali e dell'Unione europea.
4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati,
promuove e coordina attività nonché realizza opere di
rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
Art.5
(Ruolo del comune)
1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei
compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di
quelli che la presente legge e le relative norme integrative
espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri
enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei
criteri di cui al capo II.
2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai
compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione
organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di
programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le
procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle
specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli
obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale
regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali
obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione
rapportati alle esigenze della collettività e del territorio
comunale.
3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di
rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e
dell'Unione europea.
4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di
cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli
III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro
ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo
10.
Art.6
(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)
1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua
istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi
provinciali di cui all'articolo 4 nonché le funzioni e i
compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1,
che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui
al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi
dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo
carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità
ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area
metropolitana, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti
energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione
commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola
e della formazione e degli altri servizi urbani di livello
metropolitano.
2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti
amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che
saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1
del presente articolo.
Art.7
(Ruolo della comunità montana)
1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione
organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito
delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione
concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge
regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla
determinazione degli obiettivi della programmazione
economicosociale e della pianificazione territoriale regionale e
provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il
piano pluriennale di sviluppo socioeconomico.
2. La comunità montana esercita, altresì:
a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa
espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative
norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e
delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna,
e la gestione degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria,
statale e regionale;
b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui
all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in
forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati
nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane);
c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente
delegati dalla provincia e dai singoli comuni.
Capo II
Criteri per la ripartizione delle funzioni
Art.8
(Ripartizione delle funzioni)
1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si
provvede a:
a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i
compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs.
112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi
dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle materie comprese
nei settori organici "sviluppo economico ed attività
produttive", "territorio, ambiente ed
infrastrutture", "servizi alla persona ed alla
comunità", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia
amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio";
b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori
organici di materie, le ripartizioni di funzioni e compiti
amministrativi già disposte dalla legislazione vigente.
Art.9
(Criteri)
1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è effettuata
secondo i seguenti criteri:
a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti
amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad
esigenze di carattere unitario;
b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le
altre funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:
1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed
adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti amministrativi di
interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli
enti istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a
norma del capo I;
2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti
amministrativi che, pur non essendo d'interesse esclusivamente
locale, richiedono, in base al principio di omogeneità, di
essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni
e dei compiti attribuiti;
3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e
dei compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari
alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in
base al principio di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione;
4) attribuzione comunque al comune, in base al principio di
completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti
amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti
espressamente agli altri enti locali, salvo espresse deroghe
stabilite dalla legislazione statale.
2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui
al comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di ciascuna
materia, a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo
espressa deroga prevista dalle leggi statali vigenti.
3. In attesa della istituzione della Città metropolitana di
Roma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
concernenti singole aree urbane e metropolitane è conferito,
qualora sia espressamente previsto da leggi statali o regionali
vigenti, al Comune di Roma, in relazione al territorio comunale,
ed alla Provincia di Roma, in relazione al restante territorio
provinciale.
Capo III
Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e
dei compiti. Interventi per promuovere forme di gestione
associata.
Art.10
(Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni)
1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in
sede di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei
comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di
diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla
gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs.
112/1998.
2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative
norme integrative, il Consiglio regionale, con propria
deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua,
per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai
titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali, non
interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza
Regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza
territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR)
tenendo conto dei seguenti elementi:
a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i
servizi resi in forma associata interessino una popolazione
complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;
b) caratteristiche geografiche, ambientali e storicoculturali,
dei territori dei comuni coinvolti;
c) tipologia ed articolazione delle attività produttive,
commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti;
d) peculiarità delle popolazioni interessate;
e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;
f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale
ottimale con la comunità montana;
g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti
regionali vigenti.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli
comuni esercitano comunque le funzioni e i compiti
amministrativi conferiti fino all'adozione della deliberazione
di individuazione degli ambiti territoriali ottimali.
4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla
deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali
ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei
compiti amministrativi conferiti, scegliendo autonomamente la
forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla l.
142/1990, ferma restando la comunità montana, laddove
esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla forma associativa
e sulle relative modalità attuative, il Presidente della
provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale
ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci
dei comuni ricadenti nell'ambito stesso.
5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale,
previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali,
esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle
forme associative.
Art.11
(Area metropolitana)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3,
fino alla istituzione della Città metropolitana di Roma, la
Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri
enti locali compresi nel territorio provinciale definiscono, in
seno alla conferenza metropolitana, le forme di coordinamento o
d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei
compiti per cui l'area metropolitana costituisce riferimento
necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare
riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera
b).
2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici
comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti
interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli
enti stessi.
Art.12
(Incentivi per promuovere forme di gestione associata)
1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei settori organici
di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione
promuove, con il programma di riordino territoriale previsto
dagli articoli 7 e 8 della l.r. 30/1996, le unioni e le fusioni
dei comuni di minore dimensione, anche mediante incentivi
finanziari.
2. La Regione promuove, altresì, l'esercizio associato delle
funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle
relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali
individuati ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la
deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli
ambiti territoriali ottimali, determina, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, le misure e le modalità di
concessione di appositi contributi a favore dei comuni che
organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti
nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale
copertura degli oneri organizzatori.
3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla
Giunta regionale, concede alle unioni di comuni, alle comunità
montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in
conto capitale per investimenti volti a favorire ed a rafforzare
l'esercizio associato delle funzioni.
Capo IV
Modalità di assegnazione delle risorse
Art.13
(Personale)
1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie
all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il
proprio personale che, al momento del conferimento, risulta
preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del
conferimento stesso.
2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione,
adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie
locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali
richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione
sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale
deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente
di personale da trasferire, distinto per ciascun ente
destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle
relative qualifiche funzionali e figure professionali.
3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di
cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite
dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa
l'anzianità maturata.
5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative
di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi
dell'articolo 26.
6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione
al trasferimento di personale è rimesso ad accordi da
concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto
degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai
contratti collettivi di riferimento.
7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di
personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme
stanziate per i relativi oneri sono assegnate agli enti
destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.
8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla
rideterminazione della propria dotazione organica ed alla
ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le
disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina
dell'ordinamento degli uffici.
Art.14
(Patrimonio)
1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione
utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti, sono assegnati agli enti locali
competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei
compiti stessi secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e
5.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione,
utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati,
quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi delegati o subdelegati, possono essere assegnati
in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o
subdelega.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio
decreto, al trasferimento od all'assegnazione dei beni
individuati con apposito inventario redatto dalla competente
struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente
destinatario ed approvato dalla Giunta regionale.
4. Il trasferimento agli enti locali dei beni regionali comporta
la successione degli enti stessi nei diritti e negli obblighi
inerenti alla loro gestione.
5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni ed ai
compiti amministrativi conferiti vengono consegnati, mediante
elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti.
Art.15
(Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti)
1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti
amministrativi attribuiti agli enti locali sono finanziate,
previa stima dei relativi oneri, mediante assegnazione agli enti
destinatari di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali
somme sono stanziate in specifici capitoli del bilancio
regionale, rispettivamente per le province, i comuni, le
comunità montane e la città metropolitana, e sono ripartite
tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di
parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle
caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun
ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita
deliberazione della Giunta regionale, previo parere della
conferenza Regione-autonomie locali. La Regione può provvedere
al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli
enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e
devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con la legge
regionale di bilancio.
2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi
delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei
relativi oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega
o subdelega di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali
somme sono stanziate in appositi capitoli del bilancio regionale
rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane
e la città metropolitana e sono ripartite tra gli enti, con
vincolo di destinazione, con le modalità di cui al comma 1.
3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una
somma pari alla quota delle spese relative al personale
trasferito dalla Regione, che viene eliminato dal bilancio
regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla
subdelega delle funzioni e dei compiti amministrativi.
4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite,
delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse,
dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.
5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di
finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi è
rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti
locali destinatari, previo parere espresso dalla conferenza
Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.
Art.16
(Finanziamento degli investimenti degli enti locali)
1. Al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti
locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti pubblici e
privati in partecipazione con gli enti locali, è istituito il
fondo rotativo denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la
progettazione e l'esecuzione degli investimenti nel rispetto
delle normative nazionali e comunitarie.
2. Il FIL è alimentato, oltre che dal recupero dei contributi
concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale della
Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo di
destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza
straordinaria, nonché dalle maggiori entrate acquisite dalla
Regione attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi
propri.
3. Le modalità di gestione del FIL sono determinate con
apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare permanente.
Capo V
Indirizzo e coordinamento, direttiva. Servizio generale di
monitoraggio. Poteri sostitutivi
Art.17
(Indirizzo e coordinamento, direttiva)
1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione,
previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e
sentita la competente commissione consiliare permanente, gli
atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), in coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed
economico determinato dal Consiglio regionale, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione e della
pianificazione territoriale regionale.
2. Gli enti locali nello svolgimento delle attività di propria
apocompetenza devono attenersi agli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale adotta altresì gli atti di direttiva di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle
funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, al
fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle
funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali. In
caso di funzioni o compiti amministrativi subdelegati le
direttive adottate dalla Giunta regionale devono conformarsi a
quelle eventualmente emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo
8 della l. 59/1997.
4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della
funzione di direzione conferitagli dall'articolo 121 della
Costituzione, comunica tempestivamente agli enti locali
destinatari di subdelega le direttive statali nonché le
direttive eventualmente adottate dalla Giunta regionale ai sensi
del comma 3, impartendo, se necessario, specifiche istruzioni
per l'attuazione delle direttive stesse. Provvede, altresì, ad
informare periodicamente il Governo e il Consiglio regionale
sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi
delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati agli enti
locali.
Art.18
(Servizio generale di monitoraggio)
1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio
dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri
regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di
sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti
degli enti locali a livello regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di
monitoraggio, tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di
indirizzo, coordinamento e direttiva e di quelli che
costituiscano esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti
degli enti locali, mettendoli, altresì, a disposizione degli
enti locali medesimi unitamente ai dati acquisiti attraverso il
monitoraggio.
3. La Regione provvede all'individuazione della struttura
organizzativa competente per il servizio di cui al presente
articolo secondo le procedure previste dall'apposita legge
regionale concernente l'ordinamento degli uffici.
4. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi
regionali, comunque denominati, che espletano attività di
monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti agli enti locali, sono tenuti a fornire
alla struttura di cui al comma 3 i dati rilevati nello
svolgimento della rispettiva attività.
Art.19
(Poteri sostitutivi)
1. La Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle
funzioni o dei compiti amministrativi delegati e subdelegati,
ovvero di ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle
direttive regionali e statali, si sostituisce agli enti locali
destinatari di delega e subdelega inadempienti, avvalendosi
delle proprie strutture organizzative, previa diffida a
provvedere ed a seguito dell'inutile decorso del termine
prefissato. Qualora gli enti locali persistano nel comportamento
di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca, con
legge regionale, della delega o subdelega nei confronti dei
singoli enti inadempienti.
2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che
disciplinano le singole materie, ulteriori poteri sostitutivi
sono esercitati dalla Regione in caso di mancata organizzazione
per l'esercizio associato di funzioni in ambiti territoriali
ottimali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, per il protrarsi
di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi
finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione
comunitaria, statale e regionale, nonché nelle ipotesi indicate
agli articoli 93, comma 1, lettera od), 105, comma 1, lettera
f), e 182, comma 4, lettera b).
3. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri
sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.
Capo VI
Strumenti di raccordo istituzionale, di cooperazione e di
concertazione sociale
Art.20
(Conferenza permanente Regione-autonomie locali)
1. È istituita presso la presidenza della Giunta regionale la
conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente
di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la
Regione ed il sistema delle autonomie locali, con compiti
propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse
diretto degli enti locali.
2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.
3. La conferenza è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e
relazioni istituzionali;
c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della
città metropolitana;
d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni
d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione
inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione
compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune
con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione
Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);
g) il presidente regionale dell'Unione Regionale Province del
Lazio (URPL);
h) il presidente dell'ANCI Lazio;
i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
l) il presidente dell'UNCEM Lazio;
m) il presidente ed i due vicepresidenti della commissione
consiliare competente in materia di affari istituzionali.
4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori
regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle
sedute della conferenza stessa.
5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta
regionale o, per sua delega, dall'assessore competente in
materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata
almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e allorché
ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque
presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei comuni
capoluogo del Lazio.
6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica, nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da
esperti designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio
personale e da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e
lega delle autonomie locali, con il compito di istruire gli atti
oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.
7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su
convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture
regionali istituzionalmente competenti, che, in ogni caso,
forniscono alla conferenza tutto il supporto tecnico e
conoscitivo necessario.
8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei
comuni ai processi decisionali che assumono interesse e
rilevanza per le autonomie locali, la conferenza esprime pareri
alla Giunta ed al Consiglio regionale in materia di:
a) proposte degli strumenti regionali di programmazione
economicasociale e di pianificazione territoriale;
b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche
territoriali degli enti locali;
c) proposte di legge o di regolamento regionali relative
all'organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti
amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di
controllo nei confronti degli enti locali;
d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative
norme integrative.
9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui vengono
concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
10 nonché la sede di concertazione delle modalità per
l'esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei
compiti amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3
del medesimo articolo, e dei criteri per la definizione del
programma dei corsi di formazione per gli amministratori ed il
personale degli enti locali, di cui all'articolo 31.
10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre,
richiedere pareri alla conferenza in ordine alle proposte di
intese tra Regione ed enti locali, nonché in ogni altra ipotesi
in cui lo ritengano opportuno.
11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della
conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima
dell'adozione definitiva.
12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere
rinnovato per una sola volta dall'organo regionale richiedente,
con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate
dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la
conferenza abbia espresso il parere, l'organo regionale
richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.
13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10,
formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al
Consiglio regionale.
14. La conferenza disciplina le modalità del proprio
funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito
regolamento.
Art.21
(Conferenza metropolitana)
1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del
capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma è
istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente
della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai
sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri
regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal
Consiglio regionale.
2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente
della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine
del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e
con il Sindaco di Roma.
3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni
in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto
favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma
esprime un numero di voti pari a quello delle relative
circoscrizioni più uno.
4. La conferenza metropolitana:
a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area
vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche
dell'area metropolitana;
b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della l.
142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti
amministrativi:
1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di
interesse metropolitano;
3) coordinamento dei piani-traffico comunali;
4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
5) programmazione e gestione di interventi di tutela
idrogeologica;
6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
7) formazione e gestione di un piano metropolitano di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;
9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;
10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della
l. 142/1990;
12) servizi di area vasta nei settori della sanità, della
scuola e della formazione professionale e degli altri servizi
urbani di livello metropolitano;
c) formula proposte per la delimitazione dell'area
metropolitana, ai sensi dell'articolo 205;
d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana,
le forme di coordinamento o di integrazione dell'esercizio delle
funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza
stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito
regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la
possibilità da parte dei componenti di delegare la
partecipazione a singole sedute, nonché la costituzione di una
segreteria tecnica.
6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa
attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo
VI della l. 142/1990.
Art.22
(Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economico-sociali)
1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale il
comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e
di confronto tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle
autonomie funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.
2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente
della Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori
regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle
materie di propria competenza di volta in volta in trattazione,
dal rappresentante dell'unione camere Lazio, e da un
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni economiche e
sociali individuate con apposita deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente. Con tale deliberazione sono, altresì, determinate
le modalità organizzative e di funzionamento del comitato.
3. Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla Giunta
regionale in ordine agli atti regionali di programmazione
economicosociale e di pianificazione territoriale nonché per
l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo
sviluppo della Regione.
Art.23
(Cooperazione e contrattazione programmata)
1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra
lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie
funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e
privati interessati, allo scopo di garantire una coordinata
partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella
programmazione statale e regionale, nonché alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea.
2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e
l'attuazione degli interventi che implicano decisioni
istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a
carico di una pluralità di soggetti pubblici e privati, la
Regione promuove, tra l'altro, il ricorso agli accordi di
programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi
comprese le programmazioni negoziate, le intese istituzionali di
programma, gli accordi di programma quadro, i patti
territoriali, i contratti di programma, i contratti d'area
previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della
Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro,
cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina
l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le
iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle
fasi di redazione ed attuazione della contrattazione
programmata.
4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può
definire le modalità di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra
Regione ed enti locali.
Art.24
(Osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo)
1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale
l'osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo,
di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
c) un rappresentante indicato dall'URPL;
d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali
del Lazio;
f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali
individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli assessori
regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella
seduta.
4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un
rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica.
5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle
funzioni conferite;
b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà,
in ordine a:
1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al
fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti
amministrativi genericamente conferiti;
2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al
riordino della legislazione regionale di settore;
3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i
criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della
l. 59/1997;
4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di
riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;
6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;
7) i servizi sociali;
c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle
clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed
applicazione omogenea del contratto collettivo nazionale di
lavoro a favore degli enti del comparto;
d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia
contrattuale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce,
con propria deliberazione, la struttura organizzativa e
determina le risorse umane e strumentali da destinare al
supporto dell'Osservatorio.
Capo VII
Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni
Art.25
(Ruolo delle autonomie funzionali)
1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel
titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la
Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni,
possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di
funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e
relative norme integrative in base a criteri di economicità ed
efficacia della gestione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare,
contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti
demandati, delle modalità di esercizio degli stessi e delle
relative forme di controllo da parte della Regione e degli enti
locali.
Art.26
(Ruolo delle cooperative)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione,
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le
finalità nelle sue varie forme e nei relativi settori di
intervento.
2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative
norme integrative:
a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i
mezzi più idonei, anche attraverso il sostegno economico e
finanziario;
b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31
gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società
cooperative), specifici progetti diretti alla promozione ed al
finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della
cooperazione, con preferenza per quelli diretti all'innovazione
tecnologica ed all'incremento dell'occupazione;
c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali
e provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27
giugno 1996, n. 24.
3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede
all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in
materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.
Art.27
(Ruolo delle organizzazioni di volontariato)
1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce
l'attività delle organizzazioni di volontariato come libera
espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e
come apporto complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente
legge e relative norme integrative.
2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle
organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia,
anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario,
cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre
funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e
successive modifiche.
Art.28
(Ruolo delle associazioni)
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo
nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà,
di crescita umana, di autogoverno della società civile e di
impegno sociale.
2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita
legge regionale, da emanarsi entro il termine di cui
all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a
favorire l'associazionismo con i mezzi più idonei, ivi compresi
incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno
delle iniziative degli enti locali volte a valorizzare le
realtà associative presenti sul territorio.
Capo VIII
Servizi di consulenza e assistenza. Formazione. Sistema
informativo automatizzato
Art.29
(Consulenza)
1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per
fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi
valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti
rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione provvede
all'individuazione della struttura organizzativa competente per
la consulenza secondo le procedure previste dalla apposita legge
regionale concernente l'ordinamento degli uffici.
3. Ciascun quesito, limitato ad un solo atto o provvedimento,
deve essere formulato in forma scritta e corredato di eventuale
documentazione utile ai fini della consulenza.
4. Le valutazioni oggetto della consulenza sono espresse in
forma di parere scritto entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, tenendo conto del quadro legislativo
vigente, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente
richiedente e dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.
5. Qualora la consulenza non venga fornita entro il termine di
cui al comma 4, l'ente richiedente adotta l'atto o il
provvedimento prescindendo dal parere. In caso contrario, l'ente
deve fare menzione di tale parere nell'atto o nel provvedimento,
indicando altresì le motivazioni di eventuali determinazioni
difformi.
6. La struttura organizzativa regionale competente per la
consulenza cura il repertorio e l'archivio dei pareri resi
nonché la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
di quelli più significativi.
Art.30
(Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa.)
1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza
tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad
essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti
dipendenti specializzati nelle singole materie.
Art.31
(Formazione)
1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di
formazione: I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3
gennaio 1989, n. 1, A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11
luglio 1987, n. 40 e MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25
maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento
e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il
restante personale degli enti locali.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina
i criteri per la definizione del programma di attività degli
istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di
conferenza Regione-autonomie locali.
3. La Regione concede contributi agli enti locali per la
copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi,
secondo i criteri e le modalità dettati dalla Giunta regionale
con apposita deliberazione.
Art.32
(Sistema informativo automatizzato)
1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme
sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24,
della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico
regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la
Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675
(Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la
libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire
la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo,
ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera
mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione promuove
l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle
Amministrazioni Regionale e Locali, denominato SIARL, che sia in
grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi
sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione (RUPA).
3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei servizi
territoriali, amministrativi e di consultazione ed è
finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori
economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale
sistema assicura il supporto per il coordinamento ed il
miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui
all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione
delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le
normative applicabili e gli strumenti di agevolazione
contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori
dipendenti e del lavoro autonomo.
4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del
SIARL è istituita l'agenzia per il sistema informativo
automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da
costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di
società per azioni. All'agenzia possono partecipare, oltre alla
Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.
Le condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia, ivi
compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale,
sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati
delle proprie attività, utilizza il proprio sistema
informativo-statistico che opera in collegamento con gli uffici
di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre
assicura l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli
enti locali e delle autonomie funzionali con il Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN).
Titolo III
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I
Ambito di applicazione
Art.33
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti
locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di
materie "sviluppo economico e attività produttive".
2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le
funzioni ed i compiti amministrativi in materia di
"agricoltura", "artigianato",
"industria", "energia", "miniere e
risorse geotermiche", "acque minerali e termali",
"cave e torbiere", "fiere e mercati e
commercio", "turismo e industria alberghiera".
Capo II
Agricoltura
Art.34
(Oggetto)
1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
"agricoltura" attengono alle attività agricole, alle
foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo
forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla
commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca,
all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo
rurale ed all'alimentazione.
Art.35
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e
4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per
le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e
nazionali;
b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli
interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali;
c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi
alle attività del settore;
d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti
dalla Regione operanti nel settore;
e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito
agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle
disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la
definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la
liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli
interessi su prestiti e mutui;
f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli
interventi qualificati d'interesse regionale, nonché la
determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e
l'attuazione degli interventi a livello locale;
g) la ricerca applicata, le attività sperimentali e
dimostrative, le attività di supporto regionale all'assistenza
tecnica e le attività di assistenza tecnica a livello regionale
o interprovinciale, nonché la determinazione dei criteri, dei
contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi regionali di formazione professionale;
h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza
regionale;
i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attività di
difesa fitosanitaria, ed il servizio agrometeorologico
regionale;
l) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o
avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei
territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14
febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale);
m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo
37, comma 1;
n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori
del settore, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle
associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli
incetivi finanziari;
o) la promozione, a livello regionale, del comparto
agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il
coordinamento di omologhe azioni locali;
p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi
comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei
prodotti, nonché gli interventi a livello regionale per
l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento
delle politiche nutrizionali;
q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;
r) le attività di miglioramento genetico delle specie vegetali
ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei
relativi registri e libri, nonché le autorizzazioni concernenti
la riproduzione animale;
s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti
nel settore, fatte salve le competenze di altri enti;
t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la
predisposizione del tesserino venatorio;
u) la tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari, ai
sensi della normativa comunitaria e statale.
Art.36
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità a
quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni
e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla
presente legge, concernenti:
a) l'espressione del parere per le attività di assistenza
tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui
all'articolo 35, comma 1;
b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco
e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma
1, lettera a);
c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo
38, comma 1, lettera e);
e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente
normativa, ed in particolare la vigilanza.
2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti:
a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi
tecnici di produzione;
c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie
o nazionali;
d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei
produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai
soci conferenti;
e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e
regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;
f) gli interventi per l'agriturismo;
g) gli interventi per l'agricoltura biologica;
h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.
Art.37
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3
e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in
conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo
5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente
riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali,
fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i
comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo
Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione dei beni di
uso civico e di demanio armentizio.
2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, è delegato
ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti:
a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di
imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra
qualifica prevista in materia di agricoltura;
b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla
formazione ed alla ricostruzione della proprietà
diretto-coltivatrice;
c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e
l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
e) la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e
per il commercio di piante, parti di piante e semi.
Art.38
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, e
nell'articolo 39, è delegato alle comunità montane, con
riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a
quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco
e del sottobosco;
b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del
territorio montano;
c) l'incremento del patrimonio foraggiero ed il miglioramento
dei pascoli;
d) la promozione delle iniziative e delle attività economiche
nelle zone montane, con particolare riguardo a:
1) le attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in
campo silvo-pastorale;
2) il recupero e sviluppo delle terre incolte ed abbandonate;
e) il vivaismo forestale.
Art.39
(Conferimento di ulteriori funzionie compiti agli enti
locali)
1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla
materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura
e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono
conferiti agli enti locali, ad eccezione di quelli riservati
alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo
quanto previsto al comma 3.
2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità
montane delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti
agli enti locali si provvede con le successive norme
integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.
3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati
nella materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo
35, comma 1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da
conferire ai comuni.
Capo III
Artigianato
Art.40
(Oggetto)
1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
"artigianato", attengono alla produzione di beni e
servizi in forma artigianale, alle imprese artigiane in forma
singola o associata, alla tutela, allo sviluppo ed
all'incremento delle stesse, ivi compresi le funzioni ed i
compiti concernenti l'erogazione di agevolazioni, di contributi,
di sovvenzioni, d'incentivi e di benefici di qualsiasi genere,
comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare
riguardo alle imprese artistiche.
Art.41
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative
alle attività di settore;
b) la promozione dell'associazionismo;
c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle
imprese;
d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento
delle esportazioni dei prodotti locali;
e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al
credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la
determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti
regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria;
f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e
dell'assistenza alle imprese;
g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti
consentiti dalla legislazione vigente;
h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese
artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente
depresse;
i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato
cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettera b), del d.lgs. 112/1998;
l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle
imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili,
anche in forma cooperativa;
m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori
artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le
funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione
professionale;
n) la valorizzazione delle imprese artistiche.
Art.42
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:
a) l'istruttoria ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per
l'insediamento di imprese artigiane;
c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonché
il recupero di fabbricati produttivi;
d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti
artigiani di esclusivo interesse locale.
Art.43
(Funzioni e compiti delle CCIAA)
1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed alla gestione dell'albo
delle imprese artigiane.
Capo IV
Industria
Art.44
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"industria" attengono alle attività svolte in forma
imprenditoriale, dirette alla lavorazione ed alla trasformazione
di materie prime, alla produzione ed allo scambio di
semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, ivi comprese
quelle relative all'erogazione ed allo scambio di servizi a
sostegno delle suddette attività.
Art.45
(Funzioni e compiti della Regione)
1.Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la determinazione dei criteri per la programmazione,
l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e
delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione
dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi
industriali;
b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi
alle attività del settore;
c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento
delle esportazioni dei prodotti locali;
d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e
dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla
localizzazione ed all'autorizzazione degli impianti produttivi
ed alla realizzazione di aree industriali;
e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti
consentiti dalla legislazione vigente;
f) la definizione di proposte ai fini dell'adozione di criteri
differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle
misure di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 ottobre 1992,
n. 415 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno), convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con
particolare riferimento a:
1) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di
intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito
territoriale;
2) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attività
produttive;
3) la programmazione ed al coordinamento delle grandi
infrastrutture a carattere interregionale;
g) la determinazione dei criteri e delle modalità per
l'individuazione dei distretti industriali;
h) i consorzi per lo sviluppo industriale.
2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non
riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed
in particolare quelli concernenti:
a) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere
all'industria, ivi comprese quelle per:
1) le piccole e medie imprese;
2) le aree rientranti in programmi comunitari;
3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;
4) lo sviluppo dell'occupazione;
5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;
6) l'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste
dalla legge;
7) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione
delle imprese;
8) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di
macchine;
b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al
credito e dei criteri per l'ammissibilità al credito agevolato,
nonché i controlli sulla sua effettiva destinazione;
c) la promozione dell'associazionismo;
d) la determinazione delle modalità di attuazione degli
strumenti della contrattazione programmata, ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, per quanto attiene alle relazioni tra
Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da
affidarsi ai soggetti responsabili;
e) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attività
produttive nelle aree individuate dallo Stato come
economicamente depresse.
Art.46
(Funzioni e compiti delle province )
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la produzione
di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281
(Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e
successive modifiche ed al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici
direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di
mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile
1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e
l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari).
2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti la programmazione di
aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate,
nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale
e in osservanza dei criteri di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera a).
Art.47
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti
amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o
autorizzazioni edilizie;
b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti
produttivi da parte di consorzi di imprese;
c) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le
attività produttive e l'assistenza alle imprese di cui
all'articolo 83.
2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere
per la programmazione di aree industriali e di aree
ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 46, comma 2,
nonché l'individuazione e la realizzazione delle aree stesse.
Art.48
(Funzioni e compiti delle CCIAA)
1. Le CCIAA esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs.
112/1998 concernenti le funzioni già esercitate dagli uffici
metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria,
il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
brevetti ed alla tutela della proprietà industriale.
Capo V
Energia
Art.49
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"energia" attengono alle attività finalizzate alla
ricerca, alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di
qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili,
l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas
naturale.
Art.50
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la promozione di azioni dirette a:
1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei
livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica;
2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o
assimilate ed alla loro integrazione con le attività
produttive, economiche ed urbane;
3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o
trasformano energia;
b) la definizione dei criteri di valutazione nonché delle
procedure e delle modalità ai fini della concessione dei
contributi di cui all'articolo 51, comma 2;
c) la definizione delle procedure per l'individuazione e la
localizzazione di impianti e reti per la produzione, la
trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
d) il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello
sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e
sistemi ad alta efficienza energetica;
e) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la
realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei
tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale
dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;
f) la concessione di contributi per studi di fattibilità
tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili,
industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e
di distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonché per
iniziative dirette a migliorare i processi di trasformazione
dell'energia, a ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni
di compatibilità ambientale e le caratteristiche di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive
modifiche;
g) la concessione di contributi in conto capitale:
1) per la progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali
e/o organizzativi previsti dall'articolo 12 della l. 10/1991,
nel rispetto dell'attività di coordinamento e verifica definita
in ambito nazionale;
2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini
della riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di
cui all'articolo 14 della l. 10/1991;
h) l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione
e di orientamento agli utenti finali dell'energia e per
l'attività di formazione degli operatori pubblici e privati nel
campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo
degli impianti termici.
2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non
riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali,
ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili,
all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.
Art. 51
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso
delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma
1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui
alla lettera a) del presente comma;
c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli
impianti di produzione di energia;
d) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli
impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di
territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai
quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 31 della l. 10/1991.
2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei
contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della l. 10/1991 per:
a) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
nell'edilizia;
b) il contenimento dei consumi energetici nei settori
industriali, artigianale e terziario;
c) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore
agricolo.
Art. 52
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti
amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:
a) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute
nella l. 10/1991, in relazione al progetto delle opere;
b) la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle
disposizioni di cui alla l. 10/1991 e le prescrizioni relative
all'adeguamento dell'edificio;
c) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di
cui all'articolo 30 della l. 10/1991, nel rispetto delle
disposizioni previste dalla citata legge;
d) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di
energia, nell'ambito del piano regolatore generale, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991, limitatamente ai
comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
e) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli
impianti termici e sull'uso razionale dell'energia,
limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quarantamila
abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della
l. 10/1991.
Capo VI
Miniere e risorse geotermiche
Art. 53
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"miniere e risorse geotermiche" attengono alla ricerca
ed alla coltivazione dei minerali solidi e delle risorse
geotermiche su terraferma.
Art. 54
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti l'espressione del parere ai fini
della dichiarazione da parte dello Stato di aree indiziate di
minerale.
2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni ai fini della ricerca e
delle concessioni per la coltivazione dei materiali solidi e
delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli
indirizzi ella politica nazionale;
b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle
miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere
e delle cave) e successive modifiche, nonché delle norme in
materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro) e 19 marzo 1956, n. 302
(Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti
da leggi dello Stato a favore dei titolari di autorizzazione
alla ricerca o di concessione per la coltivazione di materiali
solidi e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti
dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree
interessate a processi di riconversione delle attività
minerarie;
d) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte
dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, entro i
limiti massimi stabiliti dallo Stato;
e) la determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi
e delle concessioni, entro i limiti massimi stabiliti dallo
Stato;
f) la pronuncia di decadenza della concessione in caso di
mancata coltivazione o sospensione dei lavori, ai sensi degli
articoli 40 e 41 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
(Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche;
g) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative
alle attività di settore.
3. La Regione provvede alla trasmissione al ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei dati
relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di
autorizzazioni e di concessioni.
Art. 55
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato concernenti la trasmissione alla Regione
delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e
concessioni previste dalla legislazione vigente.
Capo VII
Acque minerali e termali
Art. 56
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"acque minerali e termali" attengono alla ricerca ed
all'utilizzazione delle acque minerali e termali, ed alla
vigilanza sulle attività connesse.
Art. 57
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle
acque minerali e termali;
b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle
miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive
modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza
del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
c) la pronuncia di decadenza dalla concessione in caso di
mancata coltivazione o sospensione dei lavori ai sensi degli
articoli 40 e 41 del r.d. 1443/1927;
d) la determinazione dei criteri per la delimitazione
cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività
di acque minerali e termali e delle zone da salvaguardare,
nonché per la localizzazione delle singole concessioni
all'interno delle zone delimitate;
e) la determinazione del canone di concessione per acque
minerali e termali.
2. La Regione provvede alla trasmissione al ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati
relatvi alle informazioni previste a carico dei titolari di
permessi e concessioni.
Art. 58
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti la
delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare
ad attività di acque minerali e termali, nonché la
localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone
delimitate. La delimitazione e la localizzazione di cui al
presente articolo sono effettuate nell'ambito del piano
territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 59
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti
dalla presente legge concernenti l'autorizzazione alla
collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua
minerale fuori dello stabilimento ove è collocata la sorgente.
Capo VIII
Cave e torbiere
Art. 60
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"cave e torbiere" attengono alla ricerca ed alla
coltivazione delle cave e delle torbiere, ivi comprese le
funzioni ed i compiti relativi all'autorizzazione, all'apertura
ed alla coltivazione, all'approvazione dei regolamenti, alla
dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave e delle
torbiere, nonché alla vigilanza sull'applicazione delle norme
di polizia mineraria e ad ogni altra attività ad esse connessa.
Art. 61
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la determinazione dei criteri a cui sono tenuti ad adeguarsi
i comuni per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 63, comma 2, lettera c);
b) il rilascio dei provvedimenti di concessione ai sensi
dell'articolo 45, comma 2, del r.d. 1443/1927;
c) le attività promozionali dirette in particolare alla
diffusione ed alla valorizzazione delle pietre ornamentali;
d) l'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua ai
sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n.
523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie), e dalla legge 18 maggio
1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo);
e) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle
miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive
modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza
del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
f) la decisione sui ricorsi amministrativi presentati contro i
provvedimenti comunali di diniego o di revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a);
g) la revoca dei provvedimenti comunali di autorizzazione di cui
all'articolo 63, comma 2, per gravi o reiterate inosservanze
delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e
sicurezza del lavoro, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di
pubblico interesse.
Art. 62
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti
l'individuazione delle aree suscettibili di attività
estrattiva. Tale individuazione è effettuata nell'ambito del
piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 63
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di
cui al comma 2.
2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti:
a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni
per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul
rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzatori e nelle relative convenzioni;
b) l'autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le
attività estrattive;
c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle
risorse di cave e per il potenziamento delle strutture
produttive previsti dagli atti di programmazione regionale.
Capo IX
Fiere e mercati commercio
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 64
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"fiere e mercati" attengono a tutte le strutture,
servizi ed attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e
lo svolgimento dei mercati all'ingrosso, nonché di fiere di
qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali
e commerciali e le connesse attività non permanenti, volte a
promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica,
attraverso la presentazione da parte di una pluralità di
espositori di beni o di servizi, nel contesto di un evento
rappresentativo dei settori produttivi interessati.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"commercio" attengono alle attività di commercio
all'ingrosso e commercio al minuto, all'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
all'attività di commercio su aree pubbliche e dei pubblici
esercizi, alle forme speciali di vendita, nonché alla
promozione dell'associazionismo e della cooperazione, ivi
compresa l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
operanti nel settore.
Sezione II
Fiere e mercati
Art. 65
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) l'emanazione dei regolamenti tipo per la gestione del piano
dei mercati all'ingrosso;
b) la realizzazione dei centri merci;
c) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi
alle attività di settore;
d) il sostegno allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle
attività del settore;
e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche internazionali;
f) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche d'intesa con le altre regioni;
g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale e la relativa
autorizzazione allo svolgimento, nonché la concessione di ogni
tipo di ausilio finanziario;
h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale;
i) l'iscrizione all'albo degli enti organizzatori di
manifestazioni fieristiche, nonché le modalità di
aggiornamento e di tenuta dello stesso;
l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di
specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di
riqualificazione destinati agli operatori del settore;
m) l'attività di vigilanza in ordine all'istituzione,
all'ordinamento ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso,
fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 66
(Funzioni e compiti delle province)
1.Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti il
coordinamento delle proposte dei comuni circa la localizzazione
dei mercati all'ingrosso e dei centri merci.
Art. 67
(Funzioni e compiti dei comuni)
1.Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di
cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni
ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei
mercati all'ingrosso e dei centri merci;
b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza locale;
c) l'espressione del parere per il coordinamento dei tempi e per
il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle
manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 65, comma 1,
rispettivamente lettera f) e g);
d) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e la concessione
dei relativi contributi;
e) la costruzione e la gestione dei mercati all'ingrosso di cui
alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive
modifiche;
f) l'attività di vigilanza relativa al conforme svolgimento
delle manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori
di cui alla lettera d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f)
e g) e 68, comma 1, lettera b);
g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore.
2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di
cui alla l.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni
fieristiche di propria competenza.
Art. 68
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le
comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza locale;
b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle
manifestazioni di cui alla lettera a).
Sezione III
Commercio
Art. 69
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la definizione, previo parere della conferenza
Regione-autonomie locali, degli indirizzi generali per gli
insediamenti delle attività commerciali e dei criteri di
pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale;
b) il rilascio delle concessioni per l'installazione e
l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali;
c) la determinazione di criteri e modalità ai fini del
riconoscimento della priorità per:
1) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o
grande struttura di vendita a seguito di concentrazione di
preesistenti medie e grandi strutture;
2) le domande presentate da soggetti professionalmente
qualificati, nel caso in cui si tratti di esercizi non
riguardanti il settore alimentare;
d) la determinazione dei criteri per:
1) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il
funzionamento dei mercati, ivi compresi quelli destinati a
merceologie esclusive;
2) l'individuazione delle aree e del numero dei posteggi e per
la loro assegnazione;
e) la fissazione delle caratteristiche tipologiche delle fiere e
delle modalità di partecipazione alle stesse;
f) la determinazione dei criteri e delle procedure per il
rilascio, la sospensione, la revoca e la reintestazione delle
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per le
modalità di esercizio dell'attività e per la fissazione degli
orari;
g) la determinazione dei criteri, delle modalità di svolgimento
e della pubblicità delle vendite straordinarie;
h) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio
dell'attività di vendita di quotidiani e periodici;
i) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente
turistica, delle città d'arte o delle zone del loro territorio,
e dei relativi periodi in cui gli esercenti possono determinare
liberamente gli orari di attività e/o derogare all'obbligo
della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale;
l) l'individuazione delle zone del territorio regionale, ai fini
dell'applicazione dei limiti massimi di superficie di vendita
relative agli esercizi di vicinato e a medie strutture, anche in
deroga ai limiti demografici previsti dall'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59) e successive modifiche;
m) l'individuazione dei casi in cui l'autorizzazione
all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento
della superficie di una media o di una grande struttura di
vendita sia da considerare dovuta a seguito di concentrazione o
accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24
della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio),
per la vendita di generi di largo e generale consumo;
n) l'individuazione dei casi in cui è consentito derogare al
divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita
all'ingrosso ed al dettaglio;
o) la promozione dello sviluppo della rete commerciale nelle
aree montane, rurali, insulari e la riqualificazione della rete
medesima nei centri storici;
p) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento
e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie
imprese del settore commerciale;
q) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi
alle attività del settore;
r) la costituzione di appositi osservatori a cui partecipino
anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni
dei consumatori, delle imprese commerciali, dei lavoratori
dipendenti e delle CCIAA ai fini del monitoraggio dell'entità e
dell'efficienza della rete distributiva;
s) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di
specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di
riqualificazione destinati agli operatori del settore, ivi
compresi quelli di formazione professionale, tecnica e
manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, da
organizzare anche avvalendosi dell'Istituto Nazionale per il
Commercio Estero (ICE);
t) la determinazione delle modalità per l'indizione della
conferenza dei servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs.
114/1998;
u) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività
svolte dai centri di assistenza alle imprese di cui all'articolo
23 del d.lgs. 114/1998 e la definizione delle relative modalità
di svolgimento;
v) la pubblicazione dell'elenco dei posteggi disponibili per il
commercio su aree pubbliche;
z) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle
imprese commerciali;
aa) il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, in caso di
mancato adeguamento, relativamente al settore commercio, degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché dei
regolamenti di polizia locale, ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 93, comma 1, lettera d), e 184, comma 4, lettera b); (9)
bb) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per
la concessione degli ausili finanziari alle imprese commerciali
nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.
Art. 70
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:
a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di
coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui
all'articolo 69, comma 1, lettera a);
b) la nomina della commissione provinciale per i comuni con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti, limitatamente agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 71
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:
a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti urbanistici
comunali, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 69 e
70, comma 1, lettera a):
1) delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di
medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
2) dei limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti
commerciali, in relazione alla tutela dei beni artistici,
culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali
sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e
nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
3) dei vincoli di natura urbanistica ed in particolare di quelli
inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e
le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle
diverse strutture di vendita;
4) della correlazione dei procedimenti di rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia inerenti all'immobile o al
complesso di immobili e della autorizzazione all'apertura di una
media o grande struttura di vendita;
b) la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle
caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli
impianti di distribuzione di carburanti, anche in difformità ai
vigenti strumenti urbanistici, nonché le destinazioni d'uso
compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle
zone comprese nelle fasce di rispetto;
c) la determinazione di criteri per la fissazione degli orari di
apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio;
d) la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da
destinare all'esercizio dell'attività di vendita su aree
pubbliche, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la
loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree
destinate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro
prodotti nel rispetto delle determinazioni della Regione di cui
all'articolo 69, comma 1, lettere d) ed f);
e) la definizione delle modalità per garantire l'apertura al
pubblico, per il settore alimentare, nel caso di più di due
festività consecutive;
f) l'adozione dei regolamenti circa le domande relative alle
medie strutture di vendita;
g) l'individuazione della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale, nonché delle zone del territorio nelle quali
gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura
domenicale e festiva, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.
114/1998;
h) l'individuazione di particolari agevolazioni, fino
all'esenzione per i tributi e le altre eventuali entrate di
competenza comunale, per le attività effettuate su posteggi
localizzati in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai
tremila abitanti e nelle zone periferiche delle aree
metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni;
i) la fissazione degli orari per il commercio su aree pubbliche
nel rispetto dei criteri determinati dalla Regione di cui
all'articolo 69, comma 1, lettera f);
l) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
limitatamente alla fissazione degli orari nell'ambito dei
criteri regionali e delle condizioni per il rilascio delle
autorizzazioni, nonché alla vidimazione e alla revoca delle
autorizzazioni medesime, all'accertamento sulla conformità dei
locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'interno, alla
sorveglianza sugli stessi, alla nomina della commissione
comunale relativamente ai comuni con popolazione superiore ai
diecimila abitanti;
m) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per la vendita di
quotidiani e periodici;
n) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al
trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie delle
medie e grandi strutture di vendita;
o) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e
delle procedure di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f);
p) l'individuazione delle tipologie merceologiche dei posteggi
nei mercati e nelle fiere;
q) la vigilanza sull'attività commerciale e la relativa
attività sanzionatoria.
Art. 72
(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)
1. Alla ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
"commercio" si provvede con le successive norme
integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 1.
Capo X
Turismo e industria alberghiera
Art. 73
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i
servizi, alle strutture ed alle attività pubbliche e private,
riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e
dell'industria alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le
sovvenzioni, i contributi e gli incentivi, comunque denominati,
anche se per specifiche finalità, alle imprese turistiche.
Art. 74
(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)
1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
"turismo" si provvede con le successive norme
integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.
Art. 75
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la determinazione dei criteri per la concessione dei
contributi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera e);
b) l'individuazione dei criteri, nel rispetto della normativa
nazionale, per la determinazione dei requisiti strutturali e
funzionali minimi per la classificazione delle strutture
ricettive;
c) la vidimazione delle tariffe delle strutture ricettive per il
tramite delle Aziende di Promozione Turistica (APT);
d) l'organizzazione ed il coordinamento di attività ed
iniziative per la promozione e la commercializzazione del
prodotto turistico locale;
e) le APT e gli altri enti dipendenti operanti nel settore;
f) la professione di maestro di sci, ivi comprese l'abilitazione
all'esercizio della professione, la vigilanza sul collegio
regionale dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attività
professionale;
g) le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alla nomina
del comitato tecnico consultivo, alla determinazione
dell'ammontare del deposito cauzionale da versare, alla
pubblicazione dell'elenco delle agenzie stesse e dei direttori
tecnici, nonché agli adempimenti connessi alla predisposizione
di polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi assunti verso gli utenti, ed a copertura dei rischi;
h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività
di organizzazione di viaggi per finalità ricreative, culturali,
religiose e sociali, operanti nel settore, ivi compresi la
tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché la vigilanza;
i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi regionali di formazione professionale,
dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed
aggiornamento per gli operatori del settore;
l) l'osservatorio del turismo;
m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e
ricreative;
n) la concessione di contributi per lo sviluppo di aree omogenee
turisticamente rilevanti e per la promozione dell'industria
alberghiera.
2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei
principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo
del sistema turistico.
3. La Regione coopera con le province e con i comuni per la
definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
Art. 76
(Funzioni e compiti delle province)
1.Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti:
a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui
all'articolo 77, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti
con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici
da incentivare;
c) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la
valorizzazione delle forme associative tra privati.
c bis) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli
operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto.(10)
2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti:
a) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta ed alla
pubblicazione delle tariffe, all'attribuzione della classifica,
sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi
stabiliti dalla Regione ed al rilascio dell'attestato di
classificazione;
b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attività di
vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75,
comma 1, lettera g);
c) le associazioni proloco;
d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983,
n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e
successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio
della professione e lo svolgimento della relativa attività,
salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed
all'articolo 77, comma 1, lettera b);
e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto
all'articolo 75, comma 1, lettera n);
f) omissis (11);
g) omissis (11).
3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la
definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4. Le province cooperano, altresì, con i comuni per la gestione
del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito
del sistema statistico regionale.
5. Le province esercitano le funzioni e i compiti di cui al
comma 2 per il tramite delle APT, qualora tali funzioni e
compiti rientrino tra quelli previsti dalla legge regionale 15
maggio 1997, n. 9 e successive modifiche e dalla legge regionale
29 maggio 1997, n. 18, e possono, comunque, avvalersi delle
stesse APT in relazione allo svolgimento delle altre funzioni e
compiti attribuiti o delegati dal presente articolo. (12)
5 bis. Per lo svolgimento dei compiti conferiti in materia di
diporto nautico, le province si possono avvalere degli uffici
delle capitanerie di porto, previo accordo con gli stessi. (13)
Art. 77
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla
presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in
particolare, quelli concernenti:
a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi
promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti
il turismo sociale;
b) la vigilanza sull'attività delle professioni turistiche,
salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);
c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture
ricettive e la relativa vigilanza.
2. Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti:
a) omissis (14);
b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle
concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali
immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e
fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e
ricreative.
3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la
definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la
gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per
la definizione del sistema di informazione turistica,
nell'ambito del sistema statistico regionale.
Capo XI
Disposizioni comuni
Sezione I
Relazioni con il sistema camerale
Art. 78
(Ruolo delle CCIAA)
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali
enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.
2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, attivando ed aggregando
le componenti socio-economiche del territorio, ai fini della
partecipazione delle stesse alla promozione dello sviluppo
locale, nonché cooperando con i comuni all'istituzione ed alla
gestione degli sportelli unici per le attività produttive di
cui all'articolo 83.
Art. 79
(Collaborazioni funzionali con le CCIAA)
1. La Regione e gli enti locali, attivano forme di
collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente
titolo.
2. Le modalità e le condizioni delle forme di collaborazione di
cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che
determinano altresì le funzioni ed i compiti amministrativi
demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi
oneri di gestione.
Art. 80
(Funzioni e compiti delle CCIAA)
1. Con le convenzioni di cui all'articolo 79, la Regione e gli
enti locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti
amministrativi.
Art. 81
(Controllo sugli organi camerali e valutazione delle
attività)
1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37,
comma 3, del d.lgs. 112/1998, è riservato alla Regione ed è
esercitato dalla Giunta regionale.
2. I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti
dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, con deliberazione della Giunta regionale,
che provvede contestualmente alla nomina di un commissario,
determinandone le attribuzioni.
3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una
relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi
realizzati, corredata dalla documentazione necessaria
all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1,
nonché alla valutazione dell'attività svolta in relazione alle
funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa demandati.
4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni
atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle
funzioni di controllo di cui al comma 1.
Art. 82
(Invio relazione allo Stato)
1. Al fine di consentire l'invio al Parlamento di una relazione
generale sulle attività delle CCIAA e delle loro unioni, con
particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi
realizzati, la Regione trasmette annualmente al ministero
dell'industria, commercio e artigianato una relazione redatta
sulla base del parere espresso dall'unione regionale delle
camere stesse.
Sezione II
Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle
imprese
Art. 83
(Sportello unico per le attività produttive)
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i
comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti
locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1,
mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato
l'intero procedimento.
2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in
particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela
ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di
autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione,
all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di
impianti produttivi, fermo restando che la concessione o
l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha
sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresì
la procedura di valutazione di impatto ambientale come
disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario
preposto alla struttura è nominato dal comune ed è
responsabile dell'intero procedimento.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena
efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le
necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le
altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
4. Presso la struttura di cui al comma 1 è istituito, a cura
dei comuni, lo sportello unico per le attività produttive
previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al
quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti
connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese,
previa predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse,
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni
sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r.
447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le
informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento
di attività produttive, disponibili a livello regionale, con
particolare riferimento alle normative applicabili ed agli
strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attività
promozionali.
6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i
comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito,
con le CCIAA.
7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti
d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere
che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto
pubblico responsabile del patto o del contratto.
Art. 84
(Attività di coordinamento e di miglioramento
dell'assistenza alle imprese)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di
coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza
alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma
1.
a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32,
comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attività
produttive;
b) promuove, anche attraverso le province, le opportune intese
tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori
dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti
territoriali ottimali dello sportello unico per le attività
produttive;
c) può concedere contributi ai comuni, singoli o associati
anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti
territoriali o di contratti d'area, per l'istituzione degli
sportelli unici, stabilendo le modalità ed i criteri per la
concessione;
d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di
formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il
personale addetto alle attività degli sportelli unici e delle
strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui
all'articolo 83.
Sezione III
Interventi per il sostegno alle imprese
Art. 85
(Disciplina degli interventi)
1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi
di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente
titolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 assicura:
a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con
le realtà locali;
b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli
statali e dell'Unione europea;
c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti
della contrattazione programmata;
d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure
inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni
programmate;
e) le modalità, secondo sistemi uniformi, per il controllo, la
valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle
attività produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui
al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre
1997.
3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella
locale è realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo
economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente
gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi
di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando
le relative destinazioni delle risorse.
4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione
disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di
sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e
negoziale, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo
194, comma 2.
Art. 86 (15)
(Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le
attività produttive)
1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo
economico e per le attività produttive nel quale, ai sensi
dell'articolo 47, comma 4, del d.lgs. 112/1998, confluiscono i
fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni
alle imprese a qualunque titolo conferite alle regioni, nonché
tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di
sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e
commercio.
2. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le
attività produttive è gestito dalla Regione attraverso
programmi annuali di intervento.
Art. 87
(Convenzioni)
1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti
e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse
stipulate in materia di "industria" e di
"artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e
19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.
2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni
statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate
dalla Giunta regionale.
3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti
delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in
particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano
coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni e dei
compiti amministrativi conferiti agli enti locali.
Sezione IV
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi
Art. 88
(Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione
delle imprese)
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi
trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al
presente titolo sono comunque riservate alla Regione:
a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di
fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali,
per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali;
b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico
ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi:
1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed
artigiane di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio
1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e
medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);
2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno
delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394;
3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del
citato d.l. 251/1981;
d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti
agro-alimentari locali nei mercati di altri Paesi;
e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa
finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione
di servizi informativi di assistenza per favorire
l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi
dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione può stipulare
convenzioni con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali
e delle categorie produttive, gli enti fieristici.
Art. 89
(Agevolazioni di credito)
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi
trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al
presente titolo sono altresì riservati alla Regione:
a) gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti
massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei
rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei
criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli
sulla sua effettiva destinazione;
b) la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti
regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie
e di assegnazione di fondi, di anticipazioni e di quote di
concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.
Art. 90
(Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata
e della valorizzazione dei sistemi produttivi)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la
Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con
lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione
dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della
valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime
la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità
e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
NOTE :
(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della regione
Lazio 30 agosto 1999, n. 24 S.O. n. 2
(2) comma già modificato dall'articolo 25, comma 1 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 e da ultimo dall'articolo
40, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n.
10;
(3) comma già sostituito dall'articolo 25 comma 2 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 e da ultimo abrogato
dall'articolo 40, comma 1, lettera b) della legge regionale 10
maggio 2001, n. 10;
(4) Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera
c) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(5) comma aggiunto dall'articolo 40, comma 1 lettera d)
della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(6) comma modificato dall'articolo 25, commi 3 e 4 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(7) comma modificato dall'articolo 25, comma 5 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(8) lettera aggiunta dall'articolo 40, comma 2 della
legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(9) lettera modificata dall'articolo 25, comma 6 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(10) lettera aggiunta dall'articolo 40, comma 3, lettera
a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(11) lettera abrogata dall'articolo 40, comma 3, lettera
b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(12) comma sostituito dall'articolo 40, comma 3, lettera
c) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(13) comma aggiunto dall'articolo 40, comma 3, lettera d)
della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(14) lettera abrogata dall'articolo 28 della legge
regionale 27 gennaio 2000, n. 10
(15) articolo sostituito dall'articolo 25, comma 7 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
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L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/b |
Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo. (artt. 91-209)(1) |
Sommario
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizione della disciplina
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 3 Ruolo della Regione
Art. 4 Ruolo della provincia
Art. 5 Ruolo del comune
Art. 6 Ruolo della città metropolitana e dei comuni
metropolitani
Art. 7 Ruolo della comunità montana
CAPO II
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 8 Ripartizione delle funzioni
Art. 9 Criteri
CAPO III
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI
COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA
Art. 10 Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni
Art. 11 Area metropolitana
Art. 12 Incentivi per promuovere forme di gestione associata
CAPO IV
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Art. 13 Personale
Art. 14 Patrimonio
Art. 15 Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 16 Finanziamento degli investimenti degli enti locali
CAPO V
INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI
MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI
Art. 17 Indirizzo e coordinamento, direttiva
Art. 18 Servizio generale di monitoraggio
Art. 19 Poteri sostitutivi
CAPO VI
STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI
CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 20 Conferenza permanente Regione-autonomie locali
Art. 21 Conferenza metropolitana
Art. 22 Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economicosociali
Art. 23 Cooperazione e contrattazione programmata
Art. 24 Osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo
CAPO VII
RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 25 Ruolo delle autonomie funzionali
Art. 26 Ruolo delle cooperative
Art. 27 Ruolo delle organizzazioni di volontariato
Art. 28 Ruolo delle associazioni
CAPO VIII
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA
INFORMATIVO AUTOMATIZZATO
Art. 29 Consulenza
Art. 30 Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa
Art. 31 Formazione
Art. 32 Sistema informativo automatizzato
TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 33 Oggetto
CAPO II
AGRICOLTURA
Art. 34 Oggetto
Art. 35 Funzioni e compiti della Regione
Art. 36 Funzioni e compiti delle province
Art. 37 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 38 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 39 Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti
locali
CAPO III
ARTIGIANATO
Art. 40 Oggetto
Art. 41 Funzioni e compiti della Regione
Art. 42 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 43 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
CAPO IV
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.R. 06 Agosto 1999, n. 14/b |
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo. (artt.
91-209)(1) |
Sommario
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizione della disciplina
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 3 Ruolo della Regione
Art. 4 Ruolo della provincia
Art. 5 Ruolo del comune
Art. 6 Ruolo della città metropolitana e dei comuni
metropolitani
Art. 7 Ruolo della comunità montana
CAPO II
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 8 Ripartizione delle funzioni
Art. 9 Criteri
CAPO III
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI
COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA
Art. 10 Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni
Art. 11 Area metropolitana
Art. 12 Incentivi per promuovere forme di gestione associata
CAPO IV
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Art. 13 Personale
Art. 14 Patrimonio
Art. 15 Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 16 Finanziamento degli investimenti degli enti locali
CAPO V
INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI
MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI
Art. 17 Indirizzo e coordinamento, direttiva
Art. 18 Servizio generale di monitoraggio
Art. 19 Poteri sostitutivi
CAPO VI
STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI
CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 20 Conferenza permanente Regione-autonomie locali
Art. 21 Conferenza metropolitana
Art. 22 Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economicosociali
Art. 23 Cooperazione e contrattazione programmata
Art. 24 Osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo
CAPO VII
RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 25 Ruolo delle autonomie funzionali
Art. 26 Ruolo delle cooperative
Art. 27 Ruolo delle organizzazioni di volontariato
Art. 28 Ruolo delle associazioni
CAPO VIII
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA
INFORMATIVO AUTOMATIZZATO
Art. 29 Consulenza
Art. 30 Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa
Art. 31 Formazione
Art. 32 Sistema informativo automatizzato
TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 33 Oggetto
CAPO II
AGRICOLTURA
Art. 34 Oggetto
Art. 35 Funzioni e compiti della Regione
Art. 36 Funzioni e compiti delle province
Art. 37 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 38 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 39 Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti
locali
CAPO III
ARTIGIANATO
Art. 40 Oggetto
Art. 41 Funzioni e compiti della Regione
Art. 42 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 43 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
CAPO IV
INDUSTRIA
Art. 44 Oggetto
Art. 45 Funzioni e compiti della Regione
Art. 46 Funzioni e compiti delle province
Art. 47 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 48 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura
CAPO V
ENERGIA
Art. 49 Oggetto
Art. 50 Funzioni e compiti della Regione
Art. 51 Funzioni e compiti delle province
Art. 52 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VI
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Art. 53 Oggetto
Art. 54 Funzioni e compiti della Regione
Art. 55 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 56 Oggetto
Art. 57 Funzioni e compiti della Regione
Art. 58 Funzioni e compiti delle province
Art. 59 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
CAVE E TORBIERE
Art. 60 Oggetto
Art. 61 Funzioni e compiti della Regione
Art. 62 Funzioni e compiti delle province
Art. 63 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IX
FIERE E MERCATI COMMERCIO
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 64 Oggetto
Sezione II
Fiere e mercati
Art. 65 Funzioni e compiti della Regione
Art. 66 Funzioni e compiti delle province
Art. 67 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 68 Funzioni e compiti delle comunità montane
Sezione III
Commercio
Art. 69 Funzioni e compiti della Regione
Art. 70 Funzioni e compiti delle province
Art. 71 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 72 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
CAPO X
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 73 Oggetto
Art. 74 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
Art. 75 Funzioni e compiti della Regione
Art. 76 Funzioni e compiti delle province
Art. 77 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO XI
DISPOSIZIONI COMUNI
Sezione I
Relazioni con il sistema camerale
Art. 78 Ruolo delle CCIAA
Art. 79 Collaborazioni funzionali con le CCIAA
Art. 80 Funzioni e compiti delle CCIAA
Art. 81 Controllo sugli organi camerali e valutazione delle
attività
Art. 82 Invio relazione allo Stato
Sezione II
Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle
imprese
Art. 83 Sportello unico per le attività produttive
Art. 84 Attività di coordinamento e di miglioramento
dell'assistenza alle imprese
Sezione III
Interventi per il sostegno alle imprese
Art. 85 Disciplina degli interventi
Art. 86 Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le
attività produttive
Art. 87 Convenzioni
Sezione IV
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi
Art. 88 Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione
delle imprese
Art. 89 Agevolazioni di credito
Art. 90 Promozione dello sviluppo economico, della ricerca
applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi
TITOLO IV
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 91 Oggetto
CAPO II
TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI
Art. 92 Oggetto
Art. 93 Funzioni e compiti della Regione
Art. 94 Funzioni e compiti delle province
Art. 95 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO III
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 96 Oggetto
Art. 97 Funzioni e compiti della Regione
Art. 98 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IV
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE
DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
Sezione I
Ambito del conferimento
Art. 99 Oggetto
Sezione II
Protezione della natura e dell'ambiente
Art. 100 Funzioni e compiti della Regione
Art. 101 Funzioni e compiti delle province
Art. 102 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 103 Ripartizione di funzioni e compiti in materia di
attività a rischio di incidente rilevante
Sezione III
Aree naturali protette
Art. 104 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
Sezione IV
Inquinamento delle acque
Art. 105 Funzioni e compiti della Regione
Art. 106 Funzioni e compiti delle province
Art. 107 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione V
Inquinamento acustico
Art. 108 Funzioni e compiti della Regione
Art. 109 Funzioni e compiti delle province
Art. 110 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione VI
Inquinamento atmosferico
Art. 111 Funzioni e compiti della Regione
Art. 112 Funzioni e compiti delle province
Sezione VII
Inquinamento elettromagnetico
Art. 113 Funzioni e compiti della Regione
Art. 114 Funzioni e compiti delle province
Art. 115 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione VIII
Gestione dei rifiuti
Art. 116 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO V
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Art. 117 Oggetto
Art. 118 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO VI
LAVORI PUBBLICI
Art. 119 Oggetto
Art. 120 Funzioni e compiti della Regione
Art. 121 Funzioni e compiti delle province
Art. 122 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
VIABILITÀ
Art. 123 Oggetto
Art. 124 Funzioni e compiti della Regione
Art. 125 Funzioni e compiti delle province
Art. 126 Accordi di programma
Art. 127 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
TRASPORTI
Sezione I Ambito del conferimento
Art. 128 Oggetto
Art. 129 Funzioni e compiti della Regione
Art. 130 Funzioni e compiti delle province
Art. 131 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 132 Funzioni delle CCIAA
CAPO IX
PROTEZIONE CIVILE
Art. 133 Oggetto
Art. 134 Funzioni e compiti della Regione
Art. 135 Funzioni e compiti delle province
Art. 136 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 137 Funzioni e compiti delle comunità montane
TITOLO V
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 138 Oggetto
CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 139 Oggetto
Art. 140 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
Sezione II
Salute umana
Art. 141 Funzioni e compiti della Regione
Art. 142 Funzioni e compiti delle province
Art. 143 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione III
Sanità veterinaria
Art. 144 Funzioni e compiti della Regione
Art. 145 Funzioni e compiti delle province
Art. 146 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 147 Funzioni e compiti delle comunità montane
CAPO III
SERVIZI SOCIALI
Art. 148 Oggetto
Art. 149 Funzioni e compiti della Regione
Art. 150 Funzioni e compiti delle province
Art. 151 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO IV
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 152 Oggetto
Art. 153 Funzioni e compiti della Regione
Art. 154 Funzioni e compiti delle province
Art. 155 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 156 Funzioni e compiti delle comunità montane
CAPO V
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 157 Oggetto
Art. 158 Funzioni e compiti della Regione
Art. 159 Funzioni e compiti delle province
CAPO VI
LAVORO
Art. 160 Oggetto
Art. 161 Funzioni e compiti della Regione
Art. 162 Funzioni e compiti delle province
Art. 163 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VII
BENI CULTURALI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPETTACOLO
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 164 Oggetto
Sezione II
Beni culturali
Art. 165 Funzioni e compiti della Regione
Art. 166 Funzioni e compiti delle province
Art. 167 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione III
Promozione delle attività culturali
Art. 168 Funzioni e compiti della Regione
Art. 169 Funzioni e compiti delle province
Art. 170 Funzioni e compiti dei comuni
Sezione IV
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la
promozione delle attività culturali
Art. 171 Commissione regionale per i beni e le attività
culturali
Art. 172 Funzioni e compiti della commissione
Sezione V
Spettacolo
Art. 173 Funzioni e compiti della Regione
Art. 174 Funzioni e compiti delle province
Art. 175 Funzioni e compiti dei comuni
CAPO VIII
SPORT
Art. 176 Oggetto
Art. 177 Funzioni e compiti della Regione
Art. 178 Funzioni e compiti delle province
Art. 179 Funzioni e compiti dei comuni
TITOLO VI
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA AMMINISTRATIVA
REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 180 Oggetto
CAPO II
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO
Art. 181 Oggetto
Art. 182 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
CAPO III
POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO
Art. 183 Oggetto
Art. 184 Funzioni e compiti della Regione
Art. 185 Funzioni e compiti delle province
Art. 186 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 187 Funzioni e compiti delle comunità montane
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME INTEGRATIVE DEI TITOLI III,
IV, V E VI
Art. 188 Norme integrative in materia di agricoltura ed
attività a rischio di incidente rilevante
Art. 189 Norme integrative in materia di commercio, turismo e
sanità
Art. 190 Conferimento di ulteriori funzioni
CAPO II
DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI
CONFERITI
Art. 191 Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti
Art. 192 Assegnazione delle risorse umane
Art. 193 Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie
CAPO III
SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA
SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI
SETTORE
Art. 194 Legislazione regionale di settore
Art. 195 Riordino di organismi collegiali
Art. 196 Osservatorio per l'attuazione del decentramento
amministrativo
CAPO IV
ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 197 Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n.
37
Art. 198 Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n.
42
Art. 199 Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n.
74
Art. 200 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
Art. 201 Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n.
42
Art. 202 Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n.
7
Art. 203 Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n.
53
Art. 204 Applicazione transitoria della normativa vigente
Art. 205 Area metropolitana e funzioni a livello metropolitano
Art. 206 Individuazione della rete viaria regionale
Art. 207 Disposizioni transitorie in materia di musei e beni
culturali
Art. 208 Disposizioni transitorie in materia di sanzioni
amministrative
Art. 209 Abrogazioni
Titolo IV
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 91
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo
Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente
ed infrastrutture".
2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le
funzioni ed i compiti amministrativi in materia di
"territorio, urbanistica e bellezze naturali",
"edilizia residenziale pubblica", "protezione
della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo",
"lavori pubblici", "viabilità",
"trasporti" e "protezione civile".
Capo II
Territorio, urbanistica e bellezze naturali
Art. 92
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"territorio ed urbanistica" attengono alla disciplina
dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti
conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle
bellezze naturali.
Art. 93
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e
4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei
di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei
nuclei di sviluppo industriale;
b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti
comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli
strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento
edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazione delle
prescrizioni o delle norme stesse;
c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite
in assenza di concessione o in totale difformità o con
variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica
demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla
legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998;
e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali
minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della
formazione degli strumenti urbanistici nonché dei criteri per
la redazione dei regolamenti edilizi;
f) la designazione dei membri regionali delle commissioni
provinciali per la determinazione del valore agricolo medio;
g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la
determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;
h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di
edilizia abitativa convenzionata;
i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei
lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli
indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed
ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della
predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati
al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone
maggiormente interessate dall'abusivismo;
l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la
rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle
determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al
ministero dei lavori pubblici nonché la ripartizione dei
contributi tra i comuni interessati;
m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del
programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso; (16)
n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di
aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di
mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attività
sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissi per
l'esercizio della stessa;
o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonché
la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali,
per la produzione cartografica degli enti locali.
2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni
e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del
d.p.r. 616/1977 concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni
provinciali per la compilazione dei loro elenchi;
b) il rilascio delle autorizzazioni o nulla-osta per le
modificazioni delle bellezze naturali, nonché il rilascio del
parere sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere
eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito
dall'articolo 95, comma 2.
Art. 94
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1,
3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:
a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio
rispetto ai criteri regionali;
b) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in
deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8
novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai
regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati
ad uso di albergo);
c) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in
deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei
piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre
1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica
17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27
ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione), con le
limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967,
n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150);
d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in
deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di
costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi,
nonché in altri territori della Regione individuati da
specifica legge di settore;
e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione
del valore agricolo medio.
Art. 95
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega
di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le
funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge concernenti:
a) l'adozione del regolamento edilizio;
b) la formazione dei comparti edificatori;
c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;
d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione
dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento
urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi
pluriennali di attuazione;
e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché
l'adozione dei provvedimenti repressivi;
f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
edilizie;
g) la determinazione dell'incidenza delle opere di
urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di
urbanizzazione;
h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per
l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere
alla Regione;
i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiomamento degli atti
del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione
degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998;
l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi
calamitosi;
m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili;
n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di
aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;
o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione
fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico
generale o di sue varianti.
2. È altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento
urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti:
a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497
(Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto indicato
dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive
modifiche;
b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalità
della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata
dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25;
c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico,
ivi comprese l'adozione dei provvedimenti repressivi secondo
quanto stabilito dalla l.r. 59/1995, nonché la determinazione
dell'indennità per il danno ambientale di cui all'articolo 15
della l. 1497/1939, secondo le modalità, in quanto compatibili,
della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11.
Capo III
Edilizia residenziale pubblica
Art. 96
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"edilizia residenziale pubblica" attengono alla
programmazione, alla localizzazione ed alla realizzazione degli
interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica ed ai
relativi finanziamenti.
Art. 97
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi
nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito
denominata ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento
edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di ERP
aventi interesse a livello nazionale;
b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la
determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli
interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio
edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di
intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e
di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la
definizione delle modalità di incentivazione;
c) la determinazione delle procedure di rilevazione del
fabbisogno abitativo;
d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la
realizzazione degli interventi;
e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione
dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle
proposte comunali;
f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi
compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti
incaricati della realizzazione dei piani, delle procedure
stabilite per la realizzazione dei piani stessi;
g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione
all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi;
h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche
attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione;
i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e
la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza
abitativa per la fissazione dei relativi canoni e del sistema di
valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;
l) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ed in particolare
l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività, la nomina degli
organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi;
m) la promozione della costituzione dei consorzi regionali tra
gli IACP aventi sede nella Regione;
n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP
destinati all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi
compresa la proposta dei relativi piani di cessione;
o) la definizione dei criteri per la cessione degli alloggi di
ERP destinati all'assistenza abitativa, nonché l'adozione dei
relativi piani di cessione;
p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli
altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per
le funzioni da essi esercitate;
q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari
di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti
dagli enti gestori;
r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici
di ERP;
s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel
settore;
t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori
di contributi pubblici.
Art. 98
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:
a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese
l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso,
l'istituzione delle commissioni per la formazione delle
graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, le determinazioni
in ordine all'annullamento ed alla decadenza dall'assegnazione,
sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi
dell'articolo 97, comma 1, lettera i);
b) la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza
abitativa di competenza comunale ivi compresi la proposta alla
Regione dei relativi piani di cessione ed il parere agli IACP
sulle proposte di piano di loro competenza;
c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare
il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile
abitabile;
e) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione
dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
edilizi ammessi a finanziamento;
f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio
comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai
sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera c);
g) la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione;
h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai
benefici di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata;
i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
l) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle
cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi
pubblici;
m) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o
parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto
l'assegnazione;
n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di
ERP, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in
materia.
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I
Ambito del conferimento
Art. 99
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"protezione della natura e dell'ambiente, tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti"
attengono alla protezione della natura e dell'ambiente, ivi
compresa la valutazione di impatto ambientale e le foreste, alla
tutela dagli inquinamenti acustico, atmosferico,
elettromagnetico e delle acque ed alla gestione dei rifiuti.
Sezione II
Protezione della natura e dell'ambiente
Art. 100
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la determinazione di linee programmatiche ai fini
dell'adozione dei piani di settore in materia di difesa
dell'ambiente, in cui sono indicati le priorità, il
coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse
finanziarie tra gli interventi stessi;
b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione,
l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del
patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale
regionale, nonché l'approvazione dei piani di assestamento
boschivo;
c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli
altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
d) la protezione ed osservazione delle zone costiere;
e) l'individuazione di aree ad elevato rischio di crisi
ambientale e l'adozione di piani di risanamento;
f) le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale
dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle
funzioni di competenza statale;
g) la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la verifica,
volta a definire la sottoponibilità a VIA, dei progetti
individuati dalla normativa regionale vigente;
h) la promozione della ricerca di base ed applicata sugli
elementi dell'ambiente fisico e sui fenomeni di inquinamento, il
controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di
inquinamento, nonché qualsiasi altra attività collegata alle
funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera
h), attraverso l'ARPA.(17)
3. La Regione esercita, in via concorrente con lo Stato, le
funzioni ed i compiti amministrativi relativi a:
a) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile;
b) le decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno
ambientale;
c) la protezione dell'ambiente costiero ed in particolare il
restauro ambientale.
4. La Regione, esercita altresì, in via concorrente con lo
Stato e le province, le funzioni ed i compiti amministrativi
relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.
Art. 101
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la
delega di cui al comma 3, concernenti:
a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla
detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i
visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi
errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione
temporanea ad eccezione della normativa di cui alla convenzione
sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora
selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
b) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di
volontariato che operano nel campo della protezione e della
valorizzazione della natura e dell'ambiente.(18)
2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la
Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi
all'informazione ed all'educazione ambientale.
3. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti la gestione,
l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del
patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale
regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto
stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo
idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale
53/1998 come modificata dalla presente legge e fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 102 della presente legge. (19)
Art. 102
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è
delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio
ambito territoriale ed in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione,
la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo
regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo
i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100,
comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i
provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli
articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata
dalla presente legge.
Art. 103
(Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a
rischio di incidente rilevante)
1. Alla ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e
dei compiti amministrativi in materia di attività a rischio di
incidente rilevante, conferiti dall'articolo 72 del d.lgs.
112/1998, si provvede con le successive norme integrative da
emanarsi ai sensi dell'articolo 188.
Sezione III
Aree naturali protette
Art. 104
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)
1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi
tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente
sezione è disciplinata dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n.
29 e successive modifiche.
Sezione IV
Inquinamento delle acque
Art. 105
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) l'identificazione dei corpi idrici significativi e la
classificazione degli stessi secondo classi di qualità, nonché
l'adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento
degli obiettivi di qualità ambientale;
b) l'identificazione dei corsi d'acqua a specifica destinazione
funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonché l'adozione
di programmi per mantenere od adeguare la qualità delle acque a
specifica destinazione funzionale all'obiettivo di qualità di
specifica destinazione;
c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a
descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a
valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo nonché
l'adozione di programmi per la conoscenza e la verifica dello
stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e
sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;
d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di
emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole), anche attraverso la definizione di valori-limite di
emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal
citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi
di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione
stagionale degli abitanti, del regime autorizzatorio degli
scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonché
delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di
depurazione di acque reflue urbane e delle relative fasi di
autorizzazione provvisoria;
e) la disciplina dei casi in cui può essere richiesto che le
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non
recapitanti in reti fognarie siano convogliate e trattate in
impianti di depurazione;
f) la disciplina in materia di restituzione delle acque
utilizzate per la produzione idroelettrica per scopi irrigui ed
in impianti di potabilizzazione nonché delle acque derivanti da
sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca
ed estrazione di idrocarburi;
g) la designazione di ulteriori aree sensibili e
l'individuazione, all'interno delle aree sensibili designate ai
sensi del d.lgs. 152/1999, di corpi idrici che non costituiscono
aree sensibili nonché la delimitazione dei bacini drenanti che
nelle aree sensibili contribuiscono all'inquinamento delle
stesse;
h) la designazione nonché la relativa revisione o completamento
di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e
l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate
ai sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono
zone vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di
controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle
acque dolci e di programmi di azione per la tutela ed il
risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine
agricola, nonché l'elaborazione e l'applicazione dei necessari
strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia dei
programmi d'azione stessi; l'integrazione del codice di buona
pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche
agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 4 maggio 1999; la predisposizione e l'attuazione di
interventi di formazione e d'informazione degli agricoltori sui
programmi d'azione e sul codice di buona pratica agricola; le
comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs.
152/1999;
i) l'identificazione delle aree di cui all'articolo 5, comma 21
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita), ai fini della tutela dall'inquinamento derivante dall'uso
di prodotti fitosanitari e la designazione delle aree
vulnerabili alla desertificazione;
l) l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi
pubblici e privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti
dal d.lgs. 152/1999;
m) l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai
sensi del d.lgs. 152/1999;
n) l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico diretto
nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs.
152/1999 per i giacimenti a terra delle acque risultanti
dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde
da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in
unità dotate delle stesse caratteristiche, nonché delle acque
utilizzate per scopi geotermici nella stessa falda ed i relativi
controlli;
o) la classificazione delle acque dolci superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile; l'esercizio del potere di
deroga ai valori e parametri fissati dalla normativa vigente nei
casi previsti dalla stessa; l'esercizio dei poteri sostitutivi
in caso di inerzia degli enti locali per la salvaguardia delle
risorse idriche da destinare a consumo umano; l'individuazione
delle aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare a
consumo umano e la disciplina delle attività e destinazioni
ammissibili; il coordinamento del flusso informativo sulla
qualità delle acque da destinare al consumo umano; l'attività
di controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano e sugli acquedotti, nonché l'invio al ministero della
sanità dei dati relativi al monitoraggio ed alla
classificazione delle acque stesse;
p) la designazione e la classificazione, nonché la relativa
revisione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei
pesci; l'esercizio del potere di deroga ai parametri fissati dal
d.lgs. 152/1999 nei casi ivi previsti; l'adozione, in casi di
necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati,
integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle
acque;
q) la designazione e la classificazione e le relative revisioni
delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e
popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi
richiedenti protezione e miglioramento, l'adozione di programmi
per ridurne l'inquinamento e di misure nel caso di mancato
rispetto dei valori fissati dal d.lgs. 152/1999; esercizio del
potere di deroga ai requisiti fissati e nei casi previsti dal
citato decreto; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi
degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
r) l'ampliamento della stagione balneare; l'adozione di limiti
più restrittivi di quelli tabellari; la richiesta di deroghe ai
sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva
(CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di
balneazione); la riduzione della frequenza dei campionamenti di
un fattore 2; la comunicazione al ministero dell'ambiente delle
informazioni relative alle cause ed alle misure da adottare per
la acque non idonee alla balneazione;
s) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità
delle acque, la predisposizione e la pubblicazione della
relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue
urbane e la trasmissione, all'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, dei dati conoscitivi e delle
informazioni relative all'attuazione del d.lgs. 152/1999,
nonché di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ed in
particolare delle informazioni riguardanti la funzionalità dei
depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi.
Art. 106
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:
a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi
comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto
di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso
di determinati lavori di ingegneria civile, l'autorizzazione
agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del
d.lgs 152/1999, provenienti da agglomerati con numero di
abitanti equivalenti pari o superiore a cinquanta, nonché
l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque
reflue industriali di cui al d.lgs. 152/1999, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1,
lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste
dal d.lgs. 152/1999, di un elenco delle autorizzazioni
rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati;(20)
b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque
provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle
acque del mare ed il relativo controllo;
c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque
dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte
alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse;
l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque
designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e
dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione,
nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici
e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero
degli usi delle acque;
d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque
marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni
naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti
protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla
Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il
controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal
d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed
urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o
ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle
caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile;
f) omissis; (21)
g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di
intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità
delle acque da destinare a consumo umano;
h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di
vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove
norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica
periodica delle operazioni di spandimento delle acque di
vegetazione ai fini della tutela ambientale;
i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonché
l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini
dell'accertamento dell'idoneità delle acque alla balneazione;
l) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla
diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla
salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati
per lavare;
m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque
interne e costiere ed in particolare il riesame dello stato
eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle
acque di transizione e delle acque marine costiere.
Art. 107
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:
a) le autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico di pubblica
fognatura nonché l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o
negli strati superficiali del suolo previsti dall'articolo 29
del d.lgs. 152/1999 ed i relativi controlli, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a);(22)
b) l'individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei
bacini drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al
trattamento previsto dal d.lgs. 152/1999;
b bis) la previsione di misure atte a rendere possibile
l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire l'acqua
potabile;(23)
c) l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi
degli scarichi ovvero degli usi delle acque, ai fini della
tutela delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e
popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi;
d) l'emanazione di ordinanze per la sospensione delle attività
di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
zootecnico, in caso di mancata comunicazione o mancato rispetto
delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite ai sensi del
d.lgs. 152/1999;
e) la delimitazione delle zone non idonee o temporaneamente non
idonee alla balneazione nonché la revoca dei relativi
provvedimenti;
f) l'apposizione nelle zone interessate di segnaletica che
indichi il divieto di balneazione;
g) l'immediata segnalazione alle autorità competenti per i
controlli di nuove situazioni di inquinamento massivo delle
acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.
Sezione V
Inquinamento acustico
Art. 108
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la formulazione delle proposte allo Stato per la redazione
dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali,
quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade
statali;
b) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti,
previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
(Legge quadro sull'inquinamento acustico);
c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed
urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Art. 109
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province, in conformità a quanto previsto nel comma 2
dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore
attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che
riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento
acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di
più comuni;
c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed
urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti
dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore,
compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente
(SIRA).
Art. 110
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:
a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche,
sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici
comunali;
b) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione
della disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico;
c) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli,
fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive
modifiche;
d) le attività di controllo sull'osservanza di:
1) prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento
acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
2) disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l.
447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attività svolte all'aperto;
3) disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti
emanati dal comune ai sensi del presente articolo;
e) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di
attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo
ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla
vigente normativa;
f) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato
acustico;
g) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la
tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di:
1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e
ricreative ed a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali;
2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli
immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1);
3) provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui
all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;
h) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8,
comma 5, della l. 447/1995;
i) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al
contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che
riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;
l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei
confronti dell'ambiente esterno;
m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed
urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Sezione VI
Inquinamento atmosferico
Art. 111
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria compresi
tra i valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo
Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone
specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o
prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da
sviluppi urbani od industriali;
b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o
compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito
dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle
quali è necessario assicurare una speciale protezione
dell'ambiente;
c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla
base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle
linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di
emissione;
d) l'individuazione di zone, anche interregionali,
particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di
tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano
regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono
soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di
emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per
talune categorie di impianti, la determinazione di particolari
condizioni di costruzione o di esercizio;
e) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni;
f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità
dell'aria da trasmettere ai ministeri competenti;
g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti
termici, ivi compresa la determinazione dei criteri, dei
contenuti e delle metodologie dei relativi corsi di formazione,
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi regionali di formazione professionale.
Art. 112
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:
a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche;
b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario
provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri
generali dettati dallo Stato.
2. È delegato altresì alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per
la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già
esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e
delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle
autorizzazioni stesse.
Sezione VII
Inquinamento elettromagnetico
Art. 113
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e
4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai
sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), come modificata dalla legge
31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo);
b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle
azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonché la
vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti
dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento
elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento
in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati
all'emittenza radiotelevisiva.
Art. 114
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) la valutazione dei progetti di risanamento nonché la
vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti
dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento
elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento
in relazione ai seguenti impianti:
1) impianti di radio comunicazione destinati alle
telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad
uso civile;
2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di
ponti-radio;
3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV.(24)
Art. 115
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente
legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento
nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri
previsti dalla normativa vigente in materia di tutela
dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle
azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia
mobile.
Sezione VII bis
Inquinamento luminoso (25)
Art. 115 bis (25)
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione
dell'inquinamento luminoso;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori
astronomici e la individuazione delle relative zone di
particolare protezione;
c) la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento
degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle
norme tecniche previste dalla normativa vigente in materia;
d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina
relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento
luminoso;
e) il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 115 ter (25)
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente
legge concernenti:
a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alla
normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento
luminoso ;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e
prevenzione dell'inquinamento luminoso;
c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli
osservatori astronomici e con le locali associazioni di
astrofili dell'adeguamento della progettazione, installazione e
gestione degli impianti privati di illuminazione esterna,
secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli
impianti di illuminazione esterna dalle disposizioni previste
dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni
amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni
stesse.
Sezione VIII
Gestione dei rifiuti
Art. 116
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)
1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi
tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente
sezione è disciplinata dalla legge regionale 9 luglio 1998 n.
27.
Capo V
Risorse idriche e difesa del suolo
Art. 117
(Oggetto)
1. Le funzioni amministrative relative alla materia
"risorse idriche e difesa del suolo" attengono alla
tutela, alla disciplina ed all'utilizzazione delle risorse
idriche sia sotterranee che superficiali, ivi compresi le opere
e gli impianti di irrigazione, nonché alla sistemazione, alla
conservazione ed al recupero del suolo, comprensivo anche della
bonifica, degli abitati e delle opere infrastrutturali.
Art. 118
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)
1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi
tra Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo
è disciplinata dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.
Capo VI
Lavori pubblici
Art. 119
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla
progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla
manutenzione di opere pubbliche di qualsiasi natura, con
esclusione di quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo
93 del d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi
finanziamenti nonché all'individuazione delle zone sismiche.
Art. 120
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere
pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare:
1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
2) le opere relative ai porti;
3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare
le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici
riservati alla Regione;
5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo
sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi
dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come
modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica);
b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività
consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente
dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di
opere pubbliche che gli enti locali ritengano di sottoporre alla
valutazione regionale;
c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e
d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente
dalla Regione nonché le retrocessioni;
d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei
programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con
cofinanziamento statale e dell'Unione europea;
e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998,
sono riservate alla Regione, in assenza delle autorità
portuali, le funzioni concernenti le attività di escavazione
dei porti.
3. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni
delegate dallo Stato concernenti:
a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione
straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui
all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente
mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere
c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli
interventi di ripristino, in seguito ad eventi bellici od a
calamità naturali;
b) (25a)
Art. 121
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti:
a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto
delle indicazioni dei piani settoriali regionali;
b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere
pubbliche utilità di competenza delle province ed in
particolare:
1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici
riservati alle province;
2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse
provinciale;
3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo
sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi
dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato
dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997;(26)
c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione fino a 150
KV.(27)
2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti:
a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e
fluviale nonché le opere di navigazione interna di terza e
quarta classe;
b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di
urgenza relativi alle opere pubbliche e di pubblica utilità di
competenza provinciale nonché di competenza di qualsiasi
soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel
territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990,
n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,
lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;(28)
c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29
dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel
proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle
aree e dei nuclei di sviluppo industriale.
3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in
attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, alla
provincia di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel
territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo
122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti la realizzazione delle opere
dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi
speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.
Art. 122
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali, fatte salve le deleghe
di cui ai commi 2 e 3. In particolare, i comuni esercitano le
funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge concernenti:
a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 23/1996, nel
rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;
b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere
pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare:
1) gli interventi di ripristino di edifici privati danneggiati
da eventi bellici;
2) le opere relative all'edilizia di culto;
3) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e
beneficienza pubblica;
4) le attrezzature fisse dei mercati locali;
5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici
riservati ai comuni;
6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse
comunale e le opere di elettrificazione rurale;
7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo
sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi
dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato
dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997.
2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti
espropriativi relativi alle opere pubbliche e di pubblica
utilità di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo 3 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per
l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni
industriali). (29)
3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in
attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, al
Comune di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel
territorio comunale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti la realizzazione delle opere
dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi
speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.
Capo VII
Viabilità
Art. 123
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla
materia "viabilità" attengono alla programmazione,
alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione ed alla
gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e
stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il
miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e
declassificazione nonché alla vigilanza sulle strade stesse.
Art, 124
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento
della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della
pianificazione nazionale, della programmazione economicosociale
e della pianificazione territoriale regionale, ed in
particolare:
1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova
realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi
secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili;
2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione
straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità,
sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
3) il coordinamento degli interventi relativi alla
realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete
viaria regionale;
4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni
tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la
sicurezza della rete viaria regionale;
5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei
canoni per le licenze e le concessioni nonché per l'esposizione
di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della
rete viaria regionale;
6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani
finanziari delle società concessionarie autostradali;
b) l'individuazione della rete viaria regionale, che è
costituita dalle strade ed autostrade di proprietà della
Regione, nonché la classificazione e la declassificazione delle
strade regionali e provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2
del d.lgs. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla
declassificazione delle strade statali;
c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di
completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione sulla
rete viaria regionale, nonché la progettazione, l'esecuzione,
la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si
provvede mediante concessione;
d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e
l'adeguamento delle stesse;
e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione
di autostrade;
f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani
finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula
delle relative convenzioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c) ad f)
possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete
viaria regionale non autostradale.
Art. 125
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:
a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano
catastale delle strade provinciali;
b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti
dei comuni singoli od associati e delle comunità montane, per
l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle
infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare
riferimento alla viabilità;
c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la
riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle
licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità
lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi del comma 3;
d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni
previste dal d.lgs. 285/1992;
e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione
pluriennale ed annuale della Regione di cui all'articolo 124,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della
rete viaria regionale, ai sensi dell'articolo 206.
2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, la
manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza della rete
viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs.
285/1992, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione
mediante le concessioni di cui all'articolo 124, comma 1,
lettera e) in attuazione delle previsioni dei programmi
pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo
stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5).
3. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese
nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete
viaria regionale sono trasferite al demanio delle province
territorialmente competenti.
Art. 126
(Accordi di programma)
1. Al fine di garantire omogeneità nelle caratteristiche
funzionali delle strade, la Regione, sentite le province
territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4
del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni
interessate per la programmazione delle reti stradali ed
autostradali interregionali, nonché per la progettazione, la
costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse
interregionale.
2. Qualora una strada regionale interessi più ambiti
provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di
programma con le province territorialmente interessate, in cui
sono definiti le opere da realizzare, le modalità progettuali
ed i reciproci impegni ed oneri.
Art. 127
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:
a) la classificazione delle strade comunali;
b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano
catastale delle strade comunali, vicinali e rurali;
c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza delle strade comunali, vicinali e rurali, ivi comprese
le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992.
Capo VIII
Trasporti
Sezione I
Ambito del conferimento
Art. 128
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto
di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse
regionale, linee tranviarie, metropolitane, filoviarie,
funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche, anche se
la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di
un'altra regione, nonché agli autoservizi pubblici non di
linea.
Art. 129
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai
compiti amministrativi di cui all'articolo 6 della legge
regionale 16 luglio 1998, n. 30, anche quelli concernenti:
a) l'estimo navale;
b) il rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della
navigazione interna per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse
dall'individuazione effettuata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle
aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai
sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996, n. 136,
supplemento ordinario;
d) il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse
dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995;
e) la programmazione degli interporti e delle intermodalità,
con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1,
lettera g), del d.lgs. 112/1998;
f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli
scali di rilievo regionale ed interregionale;
g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento
medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli.
1 bis.
E', altresì, riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni
delegate dallo Stato concernenti le deroghe alle distanze legali
per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee
ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.(29a)
Art. 130
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province
esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello
stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai
sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli
attribuiti dallo Stato concernenti:
a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività
svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di
veicoli a motore;
c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli
insegnanti ed istruttori di autoscuola;
d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo amministrativo
delle imprese autorizzate;
e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto
proprio;
g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di
autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni
dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
2. È altresì delegato alle province, oltre all'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi degli
articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli
concernenti:
a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla
circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizione di eccezionalità;
b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine
agricole eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali;
c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed
idrovie;
d) i porti lacuali e di navigazione interna;
e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le
condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune
d'interesse regionale;
f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi
ed ai servizi da piazza;
g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa
conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e la
promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali
ricompresi in tali zone;
h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma
8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni
interessati;
i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità
per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione
consultiva, entrambe da istituirsi presso ogni provincia.
Art. 131
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 30/1998, quelli
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e
le relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9
settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130,
comma 2, lettera e), della presente legge;
b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992,
ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite
ad altri enti ai sensi del presente capo.
Art. 132
(Funzioni delle CCIAA)
1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del
ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea, salvo quanto stabilito nell'articolo 130,
comma 2, lettera i).
Capo IX
Protezione civile
Art. 133
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla
materia "protezione civile" attengono alla previsione
ed alla prevenzione dei rischi derivanti da eventi calamitosi,
alla riduzione degli effetti determinati dagli stessi, agli
interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite
dalle calamità ed a quelli necessari per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi.
Art. 134
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della
protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi
statali competenti;
b) la predisposizione dei programmi di previsione e di
prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
c) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), e dei piani comunali e/o intercomunali e
montani di emergenza;
d) il coordinamento degli interventi previsti nei piani
provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;
e) le intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998;
f) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del
d.lgs. 112/1998;
g) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992,
avvalendosi anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da
eventi calamitosi;
i) la promozione, la formazione, l'organizzazione,
l'addestramento e l'utilizzo del volontariato, la tenuta
dell'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui
all'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37,
come modificata dalla presente legge, nonché la vigilanza sulle
attività delle organizzazioni di volontariato che operano in
materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni
di propria competenza;
l) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati
interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione
degli eventi calamitosi;
m) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e
la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le
cose ed il patrimonio ambientale;
n) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio
regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della
prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli
effetti dagli stessi eventi determinati;
o) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli
interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
Art. 135
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
fatta salva la delega di cui ai commi 2 e 3, concernenti:
a) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei
piani provinciali di emergenza;
b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma
1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di
volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte
nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992;
e)l'approntamento di sistemi di controllo e di allarme per una
tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo
o di eventi calamitosi;
f) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per
ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e
la loro trasmissione alla Regione;
g) la raccolta, nell'ambito provinciale, sulla base degli
elementi forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di
collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da
utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.
Art. 136
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:
a) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla
l. 142/1990, salvo quanto previsto dall'articolo 137;
b) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi
stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma 1,
lettera b);
c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali
di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali
e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati
tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la
successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;
h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di
pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui
all'articolo 135, comma 1, lettera g).
1 bis. Restano attribuite al Sindaco, quale organo locale di
protezione civile, la competenza ad emanare ordinanze di
carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione
civile nonché la competenza in materia di informazione alla
popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di
cui all'articolo 12 della l. 265/1999. (30)
Art. 137
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le
comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la
predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani
intercomunali montani di emergenza.
Titolo V
Servizi alla persona ed alla comunità
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 138
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo
Stato nel settore organico di materie "servizi alla persona
ed alla comunità".
2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le
funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "tutela
della salute", "servizi sociali",
"istruzione scolastica", "formazione
professionale", "lavoro", "beni, attività
culturali e spettacolo", "sport".
Capo II
(Tutela della salute)
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 139
(Oggetto)
1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
"tutela della salute" attengono alla prevenzione delle
malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;
alla promozione, alla cura, al mantenimento e al recupero della
salute fisica e psichica della popolazione, in coerenza con gli
obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli
interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute
animale e la salubrità dei prodotti di origine animale.
Art. 140
(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)
1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "tutela
della salute" si provvede con le successive norme
integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.
Sezione II
Salute umana
Art. 141
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) le attività di prevenzione e di assistenza in materia
sanitaria svolte attraverso le aziende unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere ed, in particolare:
1) l'educazione sanitaria;
2) l'igiene pubblica;
3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie
fisiche e psichiche;
4) l'assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero
diurno;
5) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;
6) l'assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare
ed ambulatoriale;
7) l'assistenza termale;
8) l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e
psichiche;
9) l'assistenza farmaceutica;
10) la riabilitazione fisica e psichica;
11) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le
quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure
quarantenarie;
12) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza
pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
13) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
14) l'igiene e la medicina del lavoro nonché la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali;
15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle
attività sportive;
16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra
prestazione medico-legale spettanti al SSN;
17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private, in conformità ai requisiti minimi fissati
con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private), pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42 supplemento ordinario;
18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture pubbliche e
private che operano a livello infraregionale, sulle attività di
servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti
nazionali, nonchè sull'attività delle organizzazioni di
volontariato che operano in materia;
19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul
commercio, sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze
pericolose;
20) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per
il commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed
artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti,
nonchè il controllo sulla radioattività ambientale;
21) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande;
22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti
dietetici e per gli alimenti della prima infanzia;
23) la vigilanza sulle farmacie;
23 bis) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di
cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni nonché di vaccinazioni antipoliomelitica non
obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999,
n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) (30a)
b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario;
c) le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
e, in particolare:
1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende
unità sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione
degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione
da costituire in azienda, nonchè la costituzione in azienda dei
presidi ospedalieri con i requisiti di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche;
2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei
servizi e dell'attività destinata alla tutela della salute;
3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle
aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del
patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie locali;
4) la fissazione dei criteri e delle modalità di finanziamento
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonchè di tutti i soggetti accreditati;
5) l'attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto
nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione
ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
6) la nomina degli organi di gestione;
7) la vigilanza ed il controllo.
d) la determinazione degli standard di qualità che
costituiscano requisiti ulteriori per l'accreditamento di
strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi
di cui alla lettera a), numero 17);
e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle
relative a:
1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza
ed in regime di ricovero diurno;
2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale;
3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e
territoriale;
4) prestazioni di assistenza termale;
5) assistenza domiciliare a carattere sanitario;
6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanità
pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione.
f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a regolamentare
l'apporto alle attività assistenziali del SSN da parte delle
facoltà universitarie di medicina;
g) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonché
la gestione dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti
ausiliari;
h) l'organizzazione delle attività trasfusionali, in attuazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e
per la produzione di plasmaderivati);
i) la pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di
repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie),
ad esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi
riservati allo Stato di cui agli articoli 7 e 9 della stessa
legge;
l) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per l'apertura e
l'esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento
delle acque minerali;
n) la verifica di conformità:
1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività,
di strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di
produzione, di modalità di lavorazione, di sostanze e di
prodotti ai fini del controllo preventivo, nonché la vigilanza
successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione delle
buone pratiche di laboratorio;
2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla
pubblicità ed all'informazione scientifica dei medicinali e dei
presidi medico-chirugici, dei dispositivi medici in commercio e
delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui
all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a
livello regionale e infraregionale;
p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonché la
rapida allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla
competenza regionale;
q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non
ricorrente, di sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel
rispetto delle forme di coordinamento assicurate dallo Stato;
r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di
medicina dello sport;
s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al
decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686
(Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
dell'attestato di micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale
15 gennaio 1997, n. 11;
t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla
prevenzione, igiene e controllo della stato di salute dei
lavoratori;
u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero,
ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello
regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle
convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le
aziende sanitarie locali;
v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione
dell'impiego dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992,
n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto) e successive modifiche.
2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i
prodotti cosmetici.
3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la
competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile
ed urgente per emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di
dimensione sovracomunale.
Art. 142
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere
sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende
unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera c), numero 1).
Art. 143
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di
cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni
ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:
a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione
attraverso la conferenza locale per la sanità;
b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di
attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti
alimentari.
2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti l'autorizzazione
all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti termali nonché
all'imbottigliamento delle acque minerali.
3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità sanitaria
locale:
a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile
ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di
dimensione comunale;
b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli
accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei
confronti di persone affette da malattia mentale;
c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di
soggetti affetti da malattie infettive.
Sezione III
Sanità veterinaria
Art. 144
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le
indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria,
espletate a favore di privati dai servizi, presidi e strutture
delle aziende unità sanitarie locali;
b) la prevenzione ed il controllo del randagismo;
c) l'individuazione delle modalità di raccordo funzionale tra i
dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie
locali e gli istituti zooprofilattici, al fine di coordinare le
attività di sanità pubblica veterinaria;
d) la profilassi e la polizia veterinaria;
e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria:
1) sugli animali destinati all'alimentazione umana;
2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione;
3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione
zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali
all'uomo, sulla riproduzione, sull'allevamento e sulla sanità
animale, sui farmaci di uso veterinario;
f) le aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141,
comma 1, lettera c).
2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d)
ed e), mediante le aziende unità sanitarie locali.
Art. 145
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti l'espressione
del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle
aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma
1, lettera c), numero 1), nonché quelli previsti dalle
disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 34.
2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernente la liquidazione degli
indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.
Art. 146
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2,
s'intendono attribuite ai comuni, in conformità a quanto
stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed
i compiti amministrativi non espressamente riservati alla
Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare,
i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo
Stato e dalla presente legge, concernenti:
a)la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture
esistenti;
b) il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle
strutture;
c) la promozione di campagne di sensibilizzazione per
incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati
presso i canili pubblici;
d) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla
protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio
zootecnico.
2. Resta attribuita al sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, la competenza ad emanare ordinanze di
carattere contingibile ed urgente in materia di sanità
veterinaria per emergenze nel territorio comunale e gli altri
compiti ad esso affidati dal regolamento di polizia veterinaria.
Art. 147
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le
comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi dei comuni in materia di sanità veterinaria,
qualora l'ambito territoriale degli stessi coincida con il
territorio della comunità.
Capo III
Servizi sociali
Art. 148
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"servizi sociali" attengono a tutte le attività
relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi,
gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà
che la persona umana incontra nel corso della sua vita, al fine
di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di
sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e delle comunità.
Art. 149
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla
gestione dei servizi socioassistenziali;
b) la promozione ed il coordinamento operativo dei soggetti che
operano nell'ambito dei servizi sociali;
c) la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi
socioassistenziali, nonché dei requisiti organizzativi,
strutturali e funzionali degli stessi, nel rispetto degli
standard essenziali determinati a livello nazionale;
d) la determinazione dei criteri e dei parametri di reddito per
il concorso al costo delle prestazioni socioassistenziali;
e) la definizione delle modalità e dei criteri della vigilanza
sui servizi socio-assistenziali e sulle attività svolte dagli
enti privati;
f) la definizione, in collaborazione con gli enti locali, dei
criteri e degli standard da utilizzare nel processo di
informatizzazione dei servizi socioassistenziali, anche al fine
di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni necessarie alla programmazione regionale;
g) la promozione ed il sostegno di modalità organizzative che
garantiscano il raccordo e l'integrazione dei servizi sociali
con gli altri servizi territoriali;
h) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale addetto ai servizi sociali, nell'ambito dell'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di
formazione professionale;
i) il coordinamento delle attività di prevenzione e di
inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, ivi
compresi i tossicodipendenti, gli alcoldipendenti e gli
psicolabili;
l) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di
nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione in favore
di portatori di handicap, nonché la produzione di sussidi
didattici e tecnici;
m) la promozione dell'attività consultoriale;
n) la tenuta del registro regionale degli enti privati che
svolgono attività di assistenza sociale nell'ambito del
territorio regionale;
o) la promozione di una rete di centri di accoglienza degli
immigrati extracomunitari, nonché la determinazione dei
requisiti gestionali e strutturali dei centri medesimi;
p) le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB);
q) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel
rispetto della legislazione statale e degli atti governativi di
indirizzo e coordinamento, ad iniziative di soccorso a favore di
profughi, di rifugiati, di prigionieri e di popolazioni
coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati,
calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze
igienico-sanitarie.
2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli
enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti
la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in
favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per
conservare e sviluppare la loro identità culturale e per
favorire il loro inserimento nella società.
Art. 150
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n.
9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n.
67;
b) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed
istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi
dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza);
c) la localizzazione dei presidi assistenziali e la formulazione
del parere sulla determinazione da parte della Regione, degli
ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi;
d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o
di case rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione
delle richieste di contributo;
e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in
materia socio-assistenziale.
2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la
Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i
compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziativeve
a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli
emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro
identità culturale e per favorire il loro inserimento nella
società.
Art. 151
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma 2,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:
a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi
socio-assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi
quelli relativi ai tossicodipendenti ed agli alcoldipendenti;
b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, abbandonati o
esposti all'abbandono (30aa);
c) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di
volontariato operanti in materia;
d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di
assistenza familiare;
e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per
stranieri extracomunitari;
f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed
istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi
dell'articolo 62 della l. 6972/1890;
g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali
e la vigilanza su tali servizi e sull'attività degli enti
privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano
assistenza sociale;
h) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli
invalidi civili.
2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente
con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed
i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative
a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli
emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro
identità culturale e per favorire il loro inserimento nella
società.
Capo IV
Istruzione scolastica
Art. 152
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"istruzione scolastica" attengono alla programmazione
ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a
consentire la concreta e continua erogazione del servizio di
istruzione e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale.
Art. 153
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale addetto ai servizi previsti dalla legge regionale 30
marzo 1992, n. 29, e dei docenti della scuola materna comunale,
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi regionali di formazione professionale;
b) gli interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei
livelli di scolarità e di promozione educativa;
c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto
conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi
operativi dei consigli scolastici distrettuali;
d) l'assicurazione dei beneficiari di cui all'articolo 3 della
l.r. 29/1992 per gli eventi dannosi connessi alle attività
scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;
e) gli interventi per lo sviluppo ed il perfezionamento
dell'istruzione tecnica e professionale;
f) la fornitura, in carenza di interventi comunali, di
attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per
l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la
realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali
scolastici;
g) gli interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi
dagli stessi erogati ai sensi dell'articolo 4 della l.r.
29/1992, nonché quelli per favorire la circolarità e
l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative.
2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni
e dei compiti delegati dallo Stato concernenti:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, della rete
scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il
coordinamento con il piano regionale;
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti
funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite.
Art. 154
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:
a) in relazione all'istruzione secondaria superiore:
1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione
di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione
per gli alunni portatori di handicap o in situazione di
svantaggio;
4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
6) le iniziative e le attività di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite;
7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello
territoriale;
8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni
scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1,
lettera a), numero 8).
2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle
iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.
3. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi concernenti:
a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi;
b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire
la crescita educativa dei cittadini;
c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite
ai comuni;
d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di
scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.
Art. 155
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge, concernenti:
a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola:
1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione
di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione
per gli alunni portatori di handicap o in situazione di
svantaggio;
4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
5) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
6) le iniziative e le attività di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite;
7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale;
8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni
della scuola materna e primaria;
b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce
di utenza disagiate;
d) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle
scuole secondarie superiori;
e) l'istituzione di residenze e convitti;
f) il servizio di mensa scolastica;
g) il servizio di trasporto;
h) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo
studio.
2. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunità
montane e d'intesa con le autorità scolastiche, assumono
iniziative concernenti:
a) l'educazione degli adulti;
b) gli interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;
c) le azioni tese a realizzare le pari opportunità di
istruzione;
d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la
coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i
diversi gradi, ed ordini di scuola;
e) gli interventi perequativi;
f) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione
scolastica e di educazione alla salute.
Art. 156
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le
comunità montane collaborano con i comuni in relazione alle
iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.
Capo V
Formazione professionale
Art. 157
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"formazione professionale" attengono agli interventi
volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla
riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi
attività di lavoro e per qualsiasi finalità, alla formazione
continua, permanente e ricorrente, a quella conseguente a
riconversione di attività produttive ed alla vigilanza
sull'attività privata di formazione professionale.
Art. 158
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) la definizione dei criteri e la determinazione delle
modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi
relativi alle qualifiche o alle attività professionali ad esse
equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione
didattica;
b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per
il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del
servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative
di formazione professionale;
c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle
convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18
della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23;
d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di
programmazione didattica, in relazione ad aree professionali
specifiche;
e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico
dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845
(Legge-quadro in materia di formazione professionale);
f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il
riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle
attrezzature adibite alla formazione professionale;
g) la promozione delle attività di supporto di cui all'articolo
11 della l.r. 23/1992;
h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorità
scolastiche, anche tramite le province, con il sistema
scolastico di cui all'articolo 13 della l.r. 23/1992;
i) il raccordo con il sistema produttivo;
l) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione
professionale, per la parte di propria competenza;
m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo
svolgimento dei corsi privati non finanziati, nonché, in via
straordinaria, la vigilanza ed il controllo delle attività
degli stessi;
n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti professionali
concernenti anche l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo ed il
finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative
finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al
conseguimento del diploma.
Art. 159
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:
a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del
lavoro;
b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti
pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per
l'esercizio dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8
della l.r. 23/1992;
c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1,
della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti
formativi;
d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2,
della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano
assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di
una qualificazione di base;
e) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di formazione
professionale e delle strutture alternative ed aziendali;
f) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione
professionale, per la parte di propria competenza;
g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle
strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o
costituite, nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in
particolare:
1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale
ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative
alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli
istituti di prevenzione e pena, nonché la gestione delle
attività formative in agricoltura;
2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere
convittuale e semiconvittuale;
3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi
formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione;
4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in
agricoltura;
5) l'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di
sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo
della formazione e dell'orientamento professionale, su
autorizzazione della Regione;
6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di
specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di
competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante
squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su
autorizzazione della Regione;
7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della
Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di
riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di
formazione e di orientamento professionale;
8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della
Regione, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti
di formazione, dei centri di formazione professionale di enti
che ne dismettano la gestione, nonché il concorso, con diritto
di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di
proposte avanzate da altri enti di formazione;
h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di
interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di
età inferiore ai venticinque anni;
i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle
attività dei corsi di formazione professionale non finanziati
dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento
degli stessi.
Capo VI
Lavoro
Art. 160
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"lavoro" attengono alle politiche attive del lavoro ed
ai servizi per il collocamento e l'orientamento al lavoro,
nonché alla relativa integrazione con le politiche e le
attività in materia di formazione professionale e di
istruzione.
Art. 161
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed i
compiti amministrativi di cui all'articolo 2 della legge
regionale 7 agosto 1998, n. 38, anche quelli concernenti:
a) l'individuazione dei settori di priorità nei quali attivare
i cantieri scuola e lavoro;
b) la formulazione dei criteri di priorità sulla base dei quali
predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili;
c) la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle
province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento
di propri progetti di cantieri scuola e lavoro;
d) la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con
gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi
di programma.
Art. 162
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti
amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r.
38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge
concernenti:
a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro;
b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca
dello stesso.
Art. 163
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di
cui all'articolo 22 della l.r. 38/1998.
Capo VII
Beni culturali - Promozione delle attività culturali -
Spettacolo
Sezione I
Ambito di applicazione
Art. 164
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"beni culturali" attengono ad ogni azione diretta alla
salvaguardia, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla
gestione dei beni, rientranti nella competenza regionale e
locale, d'interesse archeologico, architettonico, storico,
artistico, archivistico, librario, audiovisivo,
demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia
singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni significative
della creatività, della conoscenza, del costume e del lavoro
dell'uomo.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"attività culturali" attengono ad ogni azione diretta
a promuovere le attività rivolte a formare ed a diffondere
espressioni della cultura e dell'arte.
3. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"spettacolo" attengono alla promozione della presenza
omogenea ed equilibrata sul territorio regionale delle attività
teatrali, musicali, di danza ed audiovisive ed alla
valorizzazione della qualità delle attività stesse.
Sezione II
Beni culturali
Art. 165
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle
attività svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di
lucro, concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento
degli obiettivi programmatici;
b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli
obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed
elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e
delle strutture culturali;
c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla
definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale
interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano
attività di valorizzazione di beni culturali e gli enti o
soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni
liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione dei
beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della
legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali),
nonché la stipulazione della convenzione stessa per attività
di preminente interesse regionale;
d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini
dell'apposizione di vincoli di interesse storico od artistico,
della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni
mobili ed immobili di interesse storico od artistico e
dell'esercizio del diritto di prelazione;
e) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne
trasferisca la facoltà alla Regione;
f) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento
dei servizi culturali pubblici e privati di cui al titolo II,
capo III, della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale;
g) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli
enti locali, ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi
culturali;
h) la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei
servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di
ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative
di gestione su base sistemica;
i) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi
ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo
anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di
informazione bibliografica e documentale nazionali ed
internazionali;
l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento
e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali
regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della l.r.
42/1997;
m) l'attività di inventariazione e di catalogazione dei beni
raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse
locale, negli archivi storici degli enti locali;
n) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale addetto ai servizi culturali pubblici e privati,
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi regionali di formazione professionale;
o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT);
p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della
documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali;
q) il censimento, la catalogazione, la documentazione e lo
svolgimento dell'attività finalizzata alla conservazione dei
beni culturali ed ambientali;
r) la promozione e l'attuazione d'iniziative finalizzate alla
produzione ed alla pubblicazione di nuovo materiale documentario
ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e
didattici di qualsiasi tipo;
s) la raccolta e l'organizzazione dei dati e la ricerca di ogni
possibile fonte, anche attraverso la creazione di appositi
indici, inventari e cataloghi;
t) la promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con
enti pubblici e privati, nonché l'incentivazione ed il
coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti
locali nelle materie di competenza del centro regionale per la
documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio di cui
alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 31.
2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli
enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti
la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, assumendo
iniziative per la loro sicurezza e per il mantenimento della
loro integrità materiale e del loro valore.
3. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali
mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed anche
mediante il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di
servizi, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a
conseguire la valorizzazione dei beni culturali, migliorandone
le condizioni di conoscenza e di conservazione ed
incrementandone la fruizione, con particolare riguardo a:
a) il miglioramento della conservazione dei beni;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione
della loro conoscenza;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie
svantaggiate;
d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative
scientifiche e di convegni in collaborazione con università ed
altre istituzioni culturali;
e) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e
divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione;
f) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed
all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati;
g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante
la connessione fra beni culturali ed ambientali diversi, in
collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo;
h) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari
aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, di restauro e di
acquisizione;
i) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante
interesse scientificoculturale, ivi compresa la documentazione,
la catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni.
4. La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al
fine dell'individuazione di metodologie comuni per:
a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni
culturali ed ambientali, nonché per lo sviluppo delle relative
banche dati, in un sistema informativo integrato;
b) l'attività tecnicoscientifica di restauro dei beni culturali
e per le connesse attività di ricerca e di documentazione degli
interventi.
5. È altresì riservato alla Regione l'esercizio, tramite la
soprintendenza regionale ai beni librari, delle funzioni e dei
compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti la
tutela del patrimonio librario raro e di pregio.
Art. 166
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi
culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali
adottano i relativi regolamenti;
b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la
programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi
culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi
tecnici di coordinamento;
c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti
locali interessati, per la definizione degli ambiti territoriali
dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie
attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee
forme integrative di gestione su base sistematica, di cui
all'articolo 165, comma 1, lettera h);
d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni
privi di biblioteca, di attività alternative ed integrative di
servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione
intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle
biblioteche esistenti nell'area interessata;
e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del
territorio, la costituzione e la gestione di archivi di dati
conformi al sistema informativo regionale;
f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che
organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni
culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o
soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni
liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di
beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui
all'articolo 165, comma 1, lettera c);
g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni
culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra
queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed
informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed
all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c);
i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini
dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico,
della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni
mobili ed immobili di interesse storico o artistico e
dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione
alla Regione;
l) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne
trasferisca la facoltà alla provincia.
2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la
Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni
culturali di cui all'articolo 165, comma 2.
3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i
comuni, mediante la commissione di cui all'articolo 171,
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire
la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo
165, comma 3.
4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di
Roma, la Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti
amministrativi di cui al presente articolo, salvo quanto
stabilito dall'articolo 167 comma 4, in relazione al territorio
del Comune di Roma.
Art. 167
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge, concernenti:
a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi
culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano
i relativi regolamenti;
b) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che
organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni
culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti
che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in
denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo
gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma
1, lettera c);
c) la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai
servizi culturali, alle strutture ed all'utenza;
d) il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche
e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le
associazioni culturali, la scuola e l'università;
e) le forme di servizio diffuso di lettura ed informazione sul
proprio territorio;
f) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di
volontariato che operano in materia;
g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini
dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico,
della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni
mobili ed immobili di interesse storico od artistico e
dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione
alla Regione;
h) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne
trasferisca la facoltà al comune.
2. I comuni, singoli od associati, svolgono, in via concorrente
con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed
i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la
conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma
2.
3. I comuni, singoli od associati, cooperano con lo Stato, con
la Regione e con la provincia, mediante la commissione di cui
all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai
sensi dell'articolo 165, comma 3.
4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di
Roma, il Comune di Roma esercita nell'ambito del territorio
comunale le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alla
provincia ai sensi dell'articolo 166 e dell'articolo 5 della
l.r. 42/1997.
Sezione III
Promozione delle attività culturali
Art. 168
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno delle
iniziative di enti pubblici e privati che senza scopo di lucro
concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli
obiettivi programmatici;
b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli
obiettivi programmatici;
c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla
definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale
interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano
iniziative di promozione delle attività culturali e gli enti o
soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni
liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di
beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della
l. 352/1997, nonché la stipulazione della convenzione stessa
per iniziative di preminente interesse regionale;
d) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale addetto al settore delle attività culturali,
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi regionali di formazione professionale;
e) la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e
multilaterali in favore dei giovani;
f) gli interventi per lo sviluppo di strutture destinate allo
svolgimento di attività culturali.
2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali, di
norma mediante la commissione di cui all'articolo 171,
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla
promozione delle attività culturali, suscitandole e
sostenendole, con particolare riguardo a:
a) gli interventi di sostegno a programmi culturali sul
territorio mediante ausili finanziari ed alla predisposizione di
strutture per la loro gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la
conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore
diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le
diverse aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire
l'integrazione delle attività culturali con quelle relative
all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e
di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di
tecnologie in evoluzione;
f) le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi
a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni ed a
ricorrenze storiche;
g) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse,
nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari;
h) l'organizzazione di attività e di manifestazioni finalizzate
alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché
di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari.
Art. 169
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti la stipulazione di convenzioni con gli enti o
soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione
delle attività culturali di preminente interesse provinciale e
gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante
erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o
cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di
cui all'articolo 168, comma 1, lettera c).
2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i
comuni, di norma mediante la commissione di cui all'articolo
171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati
alla promozione delle attività culturali, ai sensi
dell'articolo 168, comma 2.
Art. 170
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge, concernenti:
a) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che
organizzano o realizzano iniziative di promozione delle
attività culturali di preminente interesse comunale e gli enti
o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni
liberali in denaro ovvero prestazioni di servizi o cessione di
beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui
all'articolo 168, comma 1, lettera c);
b) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano
in materia.
2. I comuni cooperano con lo Stato, con la Regione e con la
provincia, di norma mediante la commissione di cui all'articolo
171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati
alla promozione delle attività culturali, ai sensi
dell'articolo 168, comma 2.
Sezione IV
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la
promozione delle attività culturali
Art. 171
(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)
1. La commissione regionale per i beni e le attività culturali,
istituita dall'articolo 154 del d.lgs. 112/1998, è la sede
permanente per la cooperazione tra lo Stato, la Regione, gli
enti locali e gli altri organi ivi rappresentati, per quanto
riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione
delle attività culturali di cui agli articoli 165, comma 3, e
168, comma 2, della presente legge.
2. La commissione è composta, ai sensi del citato articolo 154
del d.lgs. 112/1998, da tredici membri, che restano in carica
tre anni, e possono essere confermati, designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) due dalla Giunta regionale;
d) due dall'Associazione regionale dei comuni;
e) uno dall'Associazione regionale delle province;
f) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
g) due dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)
tra le forme imprenditoriali locali.
3. I componenti designati dalla Giunta regionale e dalle
associazioni regionali dei comuni e delle province sono
individuati tra dirigenti regionali ed esperti in materia.
4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
provvede contestualmente alla:
a) costituzione della commissione sulla base delle designazioni
di cui al comma 2;
b) nomina del presidente, individuato tra i componenti della
stessa commissione, previa intesa con il Ministro per i beni
culturali ed ambientali.
Art. 172
(Funzioni e compiti della commissione)
1. La commissione di cui all'articolo 171, al fine di
armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative
dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e
soggetti:
a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e
dei piani regionali in materia di beni e di attività culturali,
anche con articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i
tempi e le modalità previsti dalla programmazione regionale;
b) redige, entro il trenta giugno di ciascun anno, l'elenco
delle iniziative culturali di preminente interesse regionale e
locale che la Regione, le province ed i comuni intendono
realizzare nel triennio successivo e ne propone l'inserimento
nel calendario che il Ministro per i beni culturali ed
ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.
352/1997.
2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) supporto tecnico per il monitoraggio sull'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1;
b) consulenza alle amministrazioni statale, regionale e locale,
in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali.
3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo
insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare
i propri lavori.
4. La Giunta regionale, presso la quale ha sede la commissione,
provvede ad adottare gli atti necessari per assicurare il
funzionamento della commissione stessa.
Sezione V
Spettacolo
Art. 173
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) l'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo in
un'ottica di omogeneità della presenza delle relative attività
nelle varie zone del territorio regionale, anche mediante la
concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari e la
stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali e con
le compagnie teatrali, di danza e con gruppi musicali;
b) il sostegno, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo
Stato, delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo
principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità;
c) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale,
alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
d) la diffusione della fruizione teatrale, musicale, della danza
e del cinema nelle scuole e nelle università, nel rispetto
degli indirizzi definiti dallo Stato;
e) la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo
con finalità d'informazione e di documentazione, anche meiante
l'istituzione di un servizio pubblico di "mediateca";
f) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie di corsi di formazione per il personale artistico e
tecnico dello spettacolo dal vivo ed audiovisivo, nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
regionali di formazione professionale, nel rispetto dei
requisiti definiti dallo Stato;
g) la partecipazione alle fondazioni di cui al decreto
legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione
degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate,
a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15
marzo 1997, n. 59), subentrate agli enti lirici ed alle
istituzioni concertistiche assimilate;
h) l'osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in
collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore.
2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati a:
a) garantire e ad incentivare il ruolo delle compagnie teatrali,
di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali,
favorendone un'equilibrata diffusione del circuito sul
territorio e lo svolgimento di rappresentazioni in località che
ne sono sprovviste;
b) diffondere la cinematografia di qualità al fine di
assicurare un'equilibrata diffusione di film nazionali e
comunitari nel circuito cinematografico.
Art. 174
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti la
partecipazione all'istituzione di residenze di spettacolo dal
vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo
173, comma 1, lettera a).
2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i
comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui
all'articolo 173, comma 2.
Art. 175
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge, concernenti:
a) la partecipazione, in forma singola o associata,
all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi
stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1,
lettera a);
b) la realizzazione degli interventi di restauro, di
ristrutturazione e d'adeguamento di sedi ed attrezzature
destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione
tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico ed
artistico dello spettacolo.
2. I comuni, singoli o associati, cooperano con lo Stato, con la
Regione e con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti di cui all'articolo 173, comma 2.
Capo VIII
Sport
Art. 176
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"sport" attengono alla promozione di manifestazioni,
attività sportive e ricreative, allo sviluppo del tempo libero
ed alla realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature.
Art. 177
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri
definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei
programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica
sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge
3 gennaio 1987, n. 2 (Misure urgenti per la costruzione o
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o
completamento di strutture sportive di base e per
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attività di interesse turistico), convertito con modificazioni
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;
b) il sostegno a manifestazioni e ad attività sportive di
rilevanza regionale, anche attraverso la concessione di
contributi e finanziamenti ad enti pubblici e privati ovvero
favorendo l'accesso al credito mediante apposita convenzione con
istituti di credito;
c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su
attività rivolte al tempo libero;
d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e
di sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative
operanti nel settore nonché sulla disponibilità e
l'utilizzazione delle relative strutture, con eventuale
pubblicazione e divulgazione dei risultati;
e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per
l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.
Art. 178 (31)
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano in conformità a quanto previsto nel
comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:
a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione di
impianti e di attrezzature di interesse provinciale;
b) l'elaborazione tecnica dei progetti di impianti e di
attrezzature sportive di interesse comunale in collaborazione
con i comuni che ne facciano richiesta.
2. È, altresì, delegato alle province l'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione
agli enti pubblici e privati dei contributi di cui all'articolo
3, comma 1, lettere a), b) e d) della legge regionale 4 luglio
1979, n. 51 e successive modifiche, relativi a programmi per
l'impiantistica sportiva nonché la trasmissione alla Regione
dei relativi elenchi integrati da eventuali piani di intervento
con finanziamenti provinciali.
Art. 179
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione
e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente
legge, concernenti:
a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione
d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale;
b) l'attuazione dell'istruttoria e il rilascio del parere in
merito all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale (32)
Titolo VI
Vigilanza e regime sanzionatorio. polizia amministrativa
regionale e locale e regime autorizzatorio
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 180
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), ed in conformità a quanto previsto nel
criterio indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera b), numero
3), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e
dei compiti amministrativi nel settore organico di materie
"Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa
regionale e locale e relativo regime autorizzatorio".
Capo II
Vigilanza e regime sanzionatorio
Art. 181
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
del presente capo attengono alla vigilanza sulla corretta
applicazione delle disposizioni previste da leggi statali e
regionali nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e
V, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso
di violazione delle disposizioni stesse.
Art. 182
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e
nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli
enti regionali, nonché gli enti locali esercitano di norma, in
relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati
e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e
l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi
statali e regionali.
2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente
diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del
compito amministrativo attinente alla specifica materia,
l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente
vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi
delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra
l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della
funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica
materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa
intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza
Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri
rispettivamente sostenuti.
Capo III
Polizia amministrativa e relativo regime autorizzatorio
Art. 183
(Oggetto)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
del presente capo attengono alle misure dirette ad evitare danni
o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici
ed alle cose nello svolgimento di attività rientranti nei
settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nei quali
vengono esercitate le competenze, anche delegate o subdelegate,
delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o
messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché al
regime autorizzatorio di cui all'articolo 19 del d.p.r. 616/1977
ed agli articoli 161 e 163 del d.lgs. 112/1998.
Art. 184
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,
sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti di polizia
amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti
amministrativi ad essa riservati nei singoli settori organici di
materie.
2. A tal fine, la Regione esercita, mediante specifico personale
operante presso la Regione stessa o presso gli enti regionali,
nonché avvalendosi dei servizi di polizia locale, le funzioni
ed i compiti di polizia amministrativa concernenti in
particolare:
a) le funzioni ed i compiti già di competenza del corpo
forestale dello Stato relativi a:
1) la vigilanza sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni
di massima di polizia forestale;
2) la vigilanza sulle aree naturali protette;
3) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo
spegnimento degli incendi;
4) il supporto negli interventi di protezione civile;
5) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la
valutazione di impatto ambientale;
6) ogni altro adempimento nell'ambito della tutela delle risorse
ambientali;
b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle
cave;
c) le funzioni ed i compiti di polizia delle acque di cui al
testo unico approvato con r.d. 1775/1933;
d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica;
e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria.
3. La Regione esercita, altresì, le funzioni ed i compiti
conferiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia
di polizia locale, ed in particolare:
a) detta le norme generali per l'istituzione del servizio,
tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
b) promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento del
personale addetto al servizio di polizia locale, nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
regionali di formazione professionale;
c) eroga contributi per il potenziamento dei servizi di polizia
locale;
d) determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi
distintivi di grado per gli addetti ai servizi di polizia locale
e stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le
modalità d'uso;
e) disciplina le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti
operativi in dotazione ai corpi od ai servizi.
4. La Regione provvede a:
a) la trasmissione al Commissario del Governo delle copie dei
regolamenti degli enti in materia di polizia locale, ai sensi
dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977;
b) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni
in caso di mancato adeguamento, in relazione al settore del
commercio, dei regolamenti di polizia locale, ai sensi
dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998.
Art. 185
(Funzioni e compiti delle province)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e
4, le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia
amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione
nei singoli settori organici di materie. A tal fine, le province
possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando
il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale
recante la disciplina della materia.
2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo
163, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
3. Alle province è altresì attribuito il rilascio
dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di
più province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata dalla
provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa
intesa con le altre province interessate. Dell'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione è data tempestiva informazione
all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 186
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
i comuni esercitano le funzioni ed i compiti di polizia
amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione
nei singoli settori organici di materie.
2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r.
616/1977 e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
3. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale
adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto
previsto dalla l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la
disciplina della materia.
Art. 187
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le
comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti di polizia
amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti
amministrativi ad esse conferiti dallo Stato o dalla Regione nei
singoli settori organici di materie, o ad esse delegati dalle
province e dai singoli comuni, nonché a quelli che i comuni
sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, a
livello di comunità montana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le comunità montane
possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando
il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito
nell'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale
recante la disciplina della materia.
Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie
Capo I
Termini per l'emanazione di norme integrative dei Titoli III,
IV, V E VI
Art. 188
(Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a
rischio di incidente rilevante)
1. Con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui
all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, adottati in materia
di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante, si
provvede ad individuare le specifiche funzioni da attribuire,
delegare o subdelegare agli enti locali ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 39 e 103, operando, ove
necessario, la revisione delle funzioni già conferite agli
stessi enti locali con precedenti leggi regionali o con la
presente legge.
Art. 189
(Norme integrative in materia di commercio, turismo e
sanità)
1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in
vigore delle norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla
definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti
amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di
commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni
e dei compiti già conferiti agli enti locali con precedenti
leggi regionali e con la presente legge.
2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle normative statali di riordino del
turismo e di razionalizzazione e riordino del SSN, si provvede
ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti
amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti
locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanità,
operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei
compiti già conferiti agli stessi enti locali con precedenti
leggi regionali e con la presente legge.
Art. 190
(Conferimento di ulteriori funzioni)
1. Per le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione
in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali, sono
individuate con legge regionale le funzioni ed i compiti da
attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali e quelli da
mantenere in capo alla Regione.
Capo II
Decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti
Art. 191 (33)
(Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti)
1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi:
a) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7, comma
1, della l. 59/1997;
b) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fermo
restando l'esercizio concernente le funzioni e i compiti
confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della
presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono
stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai
sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997, decorre
dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di
assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie
previsti dall'articolo 192.
2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in
materia di attività a rischio di incidente rilevante, di
commercio, di turismo, di sanità, di governo del territorio,
nonché di edilizia residenziale pubblica decorre dalla data di
entrata in vigore dalle leggi regionali emanate ai sensi degli
articoli 189 e 194, comma 4, ovvero dalla diversa data
eventualmente prevista dalle leggi stesse.(34)
2 bis. L'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle
funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8 ,
comma 1, lettera a) in materia di agricoltura decorre dalla data
di entrata in vigore della legge regionale emanata ai sensi
dell'articolo 188 ovvero dalla diversa data eventualmente
prevista dalla legge stessa. Fino a tale data le funzioni ed i
compiti genericamente conferiti agli enti locali dall'articolo
39 sono esercitati dalla Regione, unitamente a quelli conferiti
dallo Stato con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale) e ad essa riservati dall'articolo
35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997 in materia di
agricoltura.(35)
3. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo
153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 7 della l. 59/1997.
4. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo
158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico
successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs
112/1998
4 bis. L'effettivo esercizio da parte dei comuni delle funzioni
e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 151, comma 1,
lettera b), decorre dal 1° marzo 2002. A partire da tale data
le province assicurano ai comuni, per un periodo non inferiore
ad un anno, attività di consulenza e di supporto per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti suddetti. (35a)
Art 192 (36)
(Prima assegnazione di risorse umane patrimoniali e
finanziarie - Poteri sostitutivi)
1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e
finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi organizzati dalla presente legge, in sede
di prima applicazione la Regione provvede:
a) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), alla determinazione,
nell'ambito delle risorse individuate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, con deliberazione
della Giunta regionale, previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali, delle quote di risorse da assegnare
alla Regione e a ciascun ente locale;
b) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia
stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non
sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore
della presente legge, all'assegnazione delle risorse umane,
patrimoniali e finanziarie secondo le disposizioni del comma 2.
2. Per il fine di cui al comma 1 lettera b), entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di
approvazione dei bilanci di previsione relativi agli esercizi
finanziari 2001 e seguenti, nei quali sono stanziate le risorse
da assegnare, nonché dalla data di esecutività delle eventuali
variazioni, la Giunta regionale sottopone la deliberazione di
assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie
agli enti locali, alla conferenza Regione - Autonomie Locali,
per l'acquisizione del parere.
3. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e
finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo si
applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 44, commi 2, 3 e 4 della l.r.
53/1998.
4. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e
finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r.
30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo
fermo restando quanto stabilito negli articoli 36 e 37 della
stessa l.r. 30/1998 in relazione alle risorse patrimoniali e
finanziarie.
5. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e
finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla
l.r. 38/1998, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
23 e 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificati dall'articolo
200 della presente legge.
6.Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e
finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti in materia di edilizia residenziale
pubblica dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo
22, comma 1, della legge stessa
6 bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre
2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali", a decorrere
dall'esercizio finanziario 2002:
a) la Regione assegna ai comuni le risorse finanziarie destinate
all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui
all'articolo 151, comma 1, lettera b), nell'ambito dei
trasferimenti, inerenti al fondo per l'attuazione del piano
socio-assistenziale regionale, previsti dall'articolo 10, comma
1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11;
b) la Regione finanzia il servizio residenziale per l'assistenza
all'infanzia di Gaeta ed il servizio di pronta accoglienza per
l'infanzia di Roma nell'ambito dei trasferimenti, inerenti al
fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale,
previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r.
11/2001;
c) le province, già titolari delle funzioni e dei compiti
amministrativi di cui all'articolo 151, comma 1, lettera b),
trasferiscono ai comuni, in proporzione alla popolazione
residente ed in base ai rendiconti attinenti all'esercizio di
tali funzioni e compiti, le relative risorse umane e
finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette
risorse umane, ovvero, in mancanza di risorse umane da
trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive degli oneri
connessi al personale comunale da destinare all'esercizio
stesso;
d) la Provincia di Roma trasferisce al Comune di Roma le risorse
patrimoniali immobiliari, umane e finanziarie, ivi compresi gli
oneri connessi alle suddette risorse umane, adibite allo
svolgimento delle attività del servizio di pronta accoglienza
per l'infanzia di Roma, ovvero, in mancanza di risorse
patrimoniali o umane da trasferire, risorse finanziarie comunque
comprensive del valore degli immobili o degli oneri connessi al
personale comunale da destinare alle attività del servizio
stesso;
e) la Provincia di Latina trasferisce al Comune di Gaeta le
risorse umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi
alle suddette risorse umane, adibite allo svolgimento delle
attività del servizio residenziale per l'assistenza
all'infanzia di Gaeta, ovvero, in mancanza di risorse umane da
trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive degli oneri
connessi al personale comunale da destinare alle attività del
servizio stesso. (36a)
Art. 193 (37)
(Affari pendenti)
1. Entro la data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono consegnati
a ciascun ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli
atti concernenti le funzioni e i compiti stessi relativi ad
affari non ancora esauriti, ad eccezione dei procedimenti
amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di
spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario in corso alla data della predetta decorrenza
Capo III
Scadenze temporali per l'emanazione l'adeguanmento, la
semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di
settore
Art. 194
(Legislazione regionale di settore)
1. In materia di attività a rischio di incidente rilevante e di
commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli
articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la
normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs.
112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998.
2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della
programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 è
emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs.
123/1998.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione
regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla
normativa regionale.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede
altresì all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei
singoli settori organici di materie, alle norme della presente
legge nonché al riordino ed alla semplificazione della
normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla
riforma della legislazione regionale in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso
l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di
cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento
urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i
cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilità ed
alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi.
5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della
normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede
inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti
regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine
dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attività formativa
integrata tra Regione ed enti locali.
6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3,
la Regione può:
a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a),
numero 2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i
porti, quale ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo
53 dello Statuto;
b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di
un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una
società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di
progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria
regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e
dello sviluppo delle reti stesse.
7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione
disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalità di
concertazione della azione amministrativa e l'agevolazione
dell'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione
di vincoli procedimentali.
Art. 195
(Riordino di organismi collegiali)
1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione,
sentita la competente commissione consiliare permanente, gli
organismi collegiali istituiti prima della data di entrata in
vigore della presente legge, ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali della Regione, ivi compresi
quelli che configurano forme di cooperazione e di concertazione
con le autonomie locali e funzionali, nonché con le
organizzazioni economico-sociali.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il 31
dicembre 2001. Gli organismi non individuati nella medesima
deliberazione s'intendono soppressi. (38)
Art. 196
(Osservatorio per l'attuazione del decentramento
amministrativo)
1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del
decentramento amministrativo a livello regionale e locale, la
Regione promuove la costituzione di un osservatorio al quale
possono partecipare rappresentanti del dipartimento della
funzione pubblica, dell'amministrazione regionale, delle
amministrazioni provinciali e locali, designati dalla conferenza
Regione-autonomie locali, nonché delle organizzazioni
economiche e sociali, ivi comprese le organizzazioni sindacali
confederali regionali e le federazioni di categoria firmatarie
dei contratti collettivi nazionali.
2. In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il
compito di verificare lo stato di attuazione della presente
legge al fine di segnalare ai competenti organi, eventuali
ritardi o difficoltà nella:
a) emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse
umane, finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni
conferite;
b) emanazione delle norme integrative, al fine della puntuale
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi
generalmente conferiti;
c) emanazione, adeguamento, semplificazione e riordino della
legislazione regionale di settore.
3. L'osservatorio inoltre formula proposte ai fini della
semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i
criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della
l. 59/1997.
4. L'attività di supporto all'osservatorio è assicurata dalla
struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3.
Capo IV
Abrogazioni e modificazioni disciplina transitoria
Art. 197
(Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37)
1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto
comma dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono
abrogati.
2. All'articolo 28 della l.r. 37/1985 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Omissis";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Omissis";
c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati.
Art. 198
(Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42)
1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono apportate le
modifiche previste ai commi 2 e 3.
2. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.
3. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Omissis"
Art. 199
(Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74)
1. Alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive
modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituita dalla
seguente:
"Omissis".
3. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Omissis".
Art. 200
(Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)
1. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, sono apportate le
modifiche previste ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "indirizzo,
coordinamento, vigilanza" sono sostituite dalle seguenti:
"indirizzo e coordinamento, direttiva".
3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte le
seguenti parole: "e, limitatamente alle funzioni
amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono
sono tenuti ad osservarle.".
4. Al comma 2 dell'articolo 10:
a) all'alinea, le parole da: "oltre" fino a:
"comma 2" sono abrogate;
b) alla lettera a), le parole: "assistenza tecnica e
monitoraggio" sono sostituite dalle seguenti:
"assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione
tecnica".
5. Il comma 1 dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Omissis".
6. Al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: "del d.lgs.
469/1997" sono inserite le seguenti: "e non
direttamente assegnati dallo Stato alle province e ai
comuni".
7. Al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "i mezzi
finanziari destinati all'esercizio" sono sostituite dalle
seguenti: "i mezzi finanziari, non direttamente assegnati
dallo Stato per l'esercizio".
8. All'articolo 25:
a) alla rubrica, le parole: "controllo e vigilanza"
sono sostituite dalla seguente: "monitoraggio".
b) al comma 1, dopo le parole: "indirizzo e
coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "e di
direttiva";
c) il comma 2 è abrogato.
9. I commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti:
"Omissis".
Art. 201
(Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42)
1. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, sono apportate
le seguentI modificazioni:
a) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola:
"Omissis" sono inserite le seguenti: " Omissis
";
b) alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 3 la parola:
" Omissis ", è sostituita dalle seguenti:
"Omissis";
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 le parole:
" Omissis " sono sostituite dalle seguenti:
"Omissis";
d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 le parole:
"Omissis" e "Omissis" sono abrogate;
e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole:
"Omissis" sono aggiunte le seguenti:
"Omissis";
f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 le parole:
"Omissis" sono sostituite dalle seguenti:
"Omissis";
g) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 le parole:
"Omissis" sono sostituite dalle seguenti:
"Omissis";
h) al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "Omissis"
sono sostituite dalle seguenti: "Omissis";
i) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola:
"Omissis" sono inserite le seguenti:
"Omissis";
l) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola:
"Omissis" è inserita la seguente:
"Omissis";
m) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 le parole:
"Omissis" sono abrogate;
n) al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole:
"Omissis" sono inserite le seguenti:
"Omissis".
Art. 202
(Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 16, dopo la parola:
"Omissis" sono inserite le seguenti:
"Omissis";
b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 26 è inserita
la seguente: "Omissis".
Art. 203
(Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)
1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole:
"del piano di risanamento delle acque" sono sostituite
dalle seguenti: "delle prescrizioni di massima e di polizia
forestale di cui al r.d.l. 3267/1923";
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) sono inserite
le seguenti: "Omissis";
c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"Omissis";
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"Omissis";
2 bis) alla lettera c) le parole: "fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 29, comma 3, e" sono soppresse;(39)
3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate;
d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, l'alinea e'
sostituita dalla seguente: "Omissis;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla
seguente: "Omissis";
f) all'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, le
parole: " Omissis " sono sostituite dalle seguenti:
" Omissis ";
g) al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le
parole: "Omissis" sono sostituite dalle seguenti:
"Omissis";
h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è abrogata;
i) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;
l) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: " Omissis
" sono aggiunte le seguenti: " Omissis ";
m) il comma 2 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Omissis".
Art. 204
(Applicazione transitoria della normativa vigente)
1. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nonché di quelli adeguati
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora
entrate in vigore le leggi regionali di cui all'articolo 194, si
applicano, fino alla data di entrata in vigore di queste ultime,
le vigenti norme regionali in materia, intendendosi sostituiti
gli organi centrali e periferici della Regione con i competenti
organi degli enti locali, ovvero, in mancanza della normativa
regionale, le disposizioni contenute nelle leggi statali in
materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e
periferici dello Stato con i competenti organi regionali e degli
enti locali.
Art. 205
(Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano)
1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 142/1990, la Regione,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delimita l'area metropolitana ai fini dell'istituzione
della Città metropolitana di Roma, tenendo conto delle proposte
emerse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 21, e
conferisce, ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, le
funzioni ed i compiti amministrativi alla Città metropolitana
stessa.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza
metropolitana costituisce un gruppo di lavoro composto anche da
esperti esterni alle amministrazioni regionale e locali e dai
presidenti delle province del Lazio, il quale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula
una proposta motivata di delimitazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'area
metropolitana s'intende delimitata dal territorio del Comune di
Roma e degli altri comuni limitrofi compresi nel territorio
della provincia di Roma i cui consigli comunali si siano
espressi in tale senso entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La delimitazione è adottata dal
Consiglio regionale.
4. Entro i quattro mesi successivi alla deliberazione del
Consiglio regionale adottata ai sensi dei commi 1 e 3, la
delimitazione è sottoposta alla consultazione delle popolazioni
interessate attraverso referendum.
Art. 206
(Individuazione della rete viaria regionale)
1. Entro centottanta giorni dall'individuazione della rete
autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98,
comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale individua,
sulla base del criteri fissati dal Consiglio regionale, la rete
viaria regionale, come definita dall'articolo 124, comma 1,
lettera b), della presente legge.
Art. 207
(Disposizioni transitorie in materia di musei e beni
culturali)
1. I musei e gli altri beni culturali statali che saranno
trasferiti alla Regione, alle province ed ai comuni a seguito
dell'individuazione effettuata dalla commissione paritetica
prevista dall'articolo 150 del d.lgs. 112/1998, sono gestiti
secondo le disposizioni della l.r. 42/1997.
Art. 208
(Disposizioni transitorie in materia di sanzioni
amministrative)
1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di
disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo
194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in
materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale
5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche.
Art. 209
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68;
b) la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche;
c) la legge regionale 8 aprile 1998, n. 12;
d) l'articolo 39 della l.r. 30/1998;
e) i commi 1 e 5, dell'articolo 44 della legge regionale 11
dicembre 1998, n. 53.(40)
Allegato "A"
(Omissis) (41)
Note :
(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
Lazio 30 agosto 1999, n. 24 S.O. n. 2
(16) lettera modificata dall'articolo 40, comma 4 della
legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(17) comma modificato dall'articolo 25, comma 8 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(18) comma modificato dall'articolo 25, comma 9 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(19) comma modificato dall'articolo 40, comma 5 della
legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(20) comma modificato dall'articolo 40, comma 6, lettera
a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(21) lettera abrogata dall'articolo 40, comma 6, lettera
b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(22) lettera sostituita dall'articolo 40, comma 7,
lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(23) lettera inserita dall'articolo 40, comma 7, lettera
b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(24) numero così modificato dall'articolo 25, comma 10
della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(25) Sezione aggiunta dall'articolo 13 della legge
regionale 13 aprile 2000, n. 23
(25a) Lettera abrogata dall'articolo 49, comma 1, lettera
a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
(26) lettera già modificata dall'articolo 25, comma 12
della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 e da ultimo
dall'articolo 40, comma 8 della legge regionale 10 maggio 2001,
n. 10;
(27) lettera modificata dall'articolo 25, comma 11 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(28) lettera modificata dall'articolo 25, comma 13 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(29) comma modificato dall'articolo 40, comma 9 della
legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(29a) Comma aggiunto dall'articolo 49, comma 1, lettera
b) della legge reginale 16 aprile 2002, n. 8
(30) comma aggiunto dall'articolo 40, comma 10 della
legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(30a) numero inserito dall'articolo 89 della legge
regionale 6 settembre 2001, n. 24
(30aa) lettera modificata dall'articolo 2 della legge
regionale 20 dicembre 2001, n. 40
(31) comma sostituito dall'articolo 40, comma 11 della
legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(32) comma modificato dall'articolo 40, comma 12 della
legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(33) articolo sostituito dall'articolo 25, comma 14 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(34) comma modificato dall'articolo 40, comma 13, lettera
a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(35) comma inserito dall'articolo 40, comma 13, lettera
b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(35a) comma aggiunto dall'articolo 2 della legge
regionale 20 dicembre 2001, n. 40
(36) articolo sostituito dall'articolo 25, comma 15 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(36a) comma aggiunto dall'articolo 2 della legge
regionale 20 dicembre 2001, n. 40
(37) articolo sostituito dall'articolo 25, comma 16 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(38) comma modificato dall'articolo 25, comma 17 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(39) comma inserito dall'articolo 40, comma 14, lettera
b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;
(40) comma modificato dall'articolo 25, comma 18 della
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(41) abrogato dall'articolo 25, comma 19 della legge
regionale 12 gennaio 2001, n. 2.
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