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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Legge Regione Lazio 25 luglio 1996, n. 29

Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

CAPO I
Norme generali

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione, al fine di sostenere l'occupazione nell'ambito del proprio territorio, promuove e favorisce, nelle materie di propria competenza:

a) la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche al fine di promuovere settori di economia sociale;
b) i processi digestione delle eccedenze di personale e la mobilità interaziendale dei lavoratori;
c) la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili;
d) l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro.

 

Art 2. (Informazione al Consiglio Regionale)

1. La giunta Regionale assicura annualmente l'informazione al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della presente legge, mediante la redazione di una relazione, in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

2. Gli assessori competenti provvedono all'inoltro di una ínformativa scritta semestrale alle rispettive commissioni consiliari permanenti di riferimento, corredata di tutti i dati relativi alle diverse fasi di attuazione della presente legge.

CAPO Il
Norme per la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese

Art 3. (Imprese beneficiarie)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, lettera a), la Regione concede agevolazioni alle piccole e medie imprese, definite secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di cui alla G.U. CE 921C213102, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, costituite, da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, da soggetti in maggioranza residenti nella regione, in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e quelle sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. La maggioranza dei soci deve essere composta da soggetti appartenenti a una o più delle seguenti categorie:
a) giovani che, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 4, sono di età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentacinque e sono iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) lavoratori Iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;
c) lavoratori sospesi perché eccedenti nell'ambito dell'impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
d) soggetti iscritti alle liste di collocamento della Regione Lazio da più di due anni;
e) donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico;
f) lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato all'art. 4 della legge 38111991;
g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa ed essere detentori della maggioranza delle quote di capitale.

3. Per fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel Registro Prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e devono contenere espressamente nei propri statuti le clausole previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo.Le cooperative sociali devono risultare, altresì, iscritte all'albo regionale.

4. Possono essere ammesse a Beneficare delle agevolazioni anche le imprese operanti da oltre un anno alla data di presentazione della domanda di cui all’arte.4 purché, in attuazione del progetto da esse predisposto, incrementino il numero dei soci titolari associando i soggetti di cui al comma 1 in misura almeno pari a quella esistente alla predetta data, detratta un’unità.

5. Sono escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

6. Per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di inizio dell'attuazione del progetto é fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di alienare la propria quota, se non in favore di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo comma 1, e alle imprese di alienare o comunque cedere l'uso dei beni acquisiti con le agevolazioni di cui all'art. 6, se non previa autorizzazione dell'ente erogante.

Art 4. (Domanda per l'ammissione alle agevolazioni)

1. I soggetti che intendano accedere alle agevolazioni di cui all'art. 6 devono presentare domanda contestualmente alla Regione Lazio, presso la struttura competente in materia di politiche per il lavoro, ed alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A., di seguito denominata FI. LA. S..

2. Alla domanda, che deve indicare il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste, deve essere allegato un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale si chiede l'agevolazione.

Il progetto deve indicare, in particolare:
a) gli obiettivi produttivi da realizzare;
b) la previsione di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività suffragata da eventuali ricerche di mercato;
c) il numero, la qualifica ed il curriculum vitae dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1;
d) il numero e la qualifica dei lavoratori dipendenti eventualmente già occupati e di quelli che si prevede di occupare;
e) L'attività di formazione professionale eventualmente richiesta ai fini dell'attuazione del progetto;
f) il piano finanziario ed il conto economico previsionali per i primi tre anni di attuazione del progetto.

3. Al progetto deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver ricevuto altro contributo comunitario, nazionale o regionale per il medesimo progetto per il quale si presenta domanda di contributo, ovvero di avere ricevuto o richiesto altro contributo comunitario, nazionale o regionale con specificazione dell'importo ricevuto o richiesto.

4. La domanda, il progetto e la documentazione di cui al presente articolo vanno redatti sulla base di un modello predisposto dal nucleo di valutazione di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 5. (Assistenza alla progettazione ed alla realizzazione delle iniziative)

1. Gli enti strumentali e gli assessorati regionali devono fornire assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, anche utilizzando, nei termini e con le modalità stabilite in apposite convenzioni e dalla normativa vigente, una o più organizzazioni particolarmente qualificate.

Art. 6. (Progetti finanziabili e agevolazioni concedibili)

1. Sono finanziabili i progetti relativi alla produzione di beni oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese nonché quelli relativi ai servizi nei settori della cultura e dell'informazione, dell'ambiente, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali.

2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

3. Sono esclusi inoltre i progetti che prevedono investimenti superiori a cinque miliardi di lire.

4. Alle imprese ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) agevolazioni per le spese di impianto e per le attrezzature, comprensive di una quota in conto capitale e di una quota in mutuo a tasso agevolato, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea;
b) contributo in conto gestione nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività, per le spese ritenute ammissibili ai sensi della deliberazione di cui all'art. 7, comma l;
c) contributi alle eventuali spese di formazione e qualificazione professionale che risultino necessarie alla realizzazione del progetto.

5. La concessione dei benefici di cui al presente articolo non esclude la possibilità di ammissione ai benefici di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24, come modificata dalla legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64 ovvero a quelli di cui alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 53.

Art. 7. (Concessione di agevolazioni)

1. Le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo, nonché l'entità delle stesse, entro i limiti fissati dall'Unione Europea, sono stabiliti con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta.Con tale deliberazione sono definiti, altresì, le spese ammissibili, i tempi di erogazione dei contributi, i limiti della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche e le modalità del controllo sulla realizzazione dei progetti. In particolare, devono essere individuati sia i motivi di decadenza dalle agevolazioni concesse con le relative sanzioni, sia i criteri di valutazione dell'utilizzo dei fondi e dei risultati raggiunti dalle imprese agevolate, nonché le modalità di applicazione di quanto previsto nel comma 5.

2. La FI.LA.S. provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione contenente la valutazione economico-finanziaria del progetto e delle imprese richiedenti.Il presidente della Giunta Regionale nomina, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, il nucleo di valutazione composto da tre funzionari indicati dagli assessori competenti in materia di politiche per il lavoro, per lo sviluppo economico e le attività produttive, per l'economia e la finanza regionale. Gli assessori competenti possono partecipare ai lavori del nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione e presieduto dall'assessore alla scuola, alla formazione e alle politiche per il lavoro. Questo nucleo verifica la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza del progetto alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).Acquisita la relazione della FI.LA.S. il nucleo di valutazione, con propria deliberazione, esprime la valutazione sulla finanziabilità del progetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della struttura competente in materia di politiche per il lavoro.

3. Al fine della concessione delle agevolazione sono considerati titoli di preferenza le seguenti caratteristiche dei progetti:
a) resa occupazionale in rapporto al finanziamento richiesto;
b) fínalizzazione alla parità tra uomini e donne e all'inserimento lavorativo delle categorie deboli sul mercato del lavoro individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 3, comma 1.

4. La FI.LA.S. concede i benefici previsti dal presente capo sulla base della deliberazione del nucleo di valutazione di cui al comma 2, indicando le quote dei finanziamento poste a carico dei fondi speciali di cui all'art. 8 e dandone comunicazione all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro.

5. Nel caso in cui si verifichi la violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, o comunque si verifichino irregolarità nell'attuazione del progetto, la Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche per il lavoro, dispone che la FI.LA.S. revochi in tutto o in parte le agevolazioni concesse nonché provveda al recupero totale o parziale delle somme già erogate e dei relativi interessi legali.

Art. 8. (Costituzione dei fondi speciali)

 

1. Per le finalità di cui al presente capo vengono costituiti fondi speciali, rispettivamente per le spese di investimento e per le spese correnti, per la cui gestione la Regione Lazio stipula apposita convenzione con la FI.LA.S.

CAPO III - Gestione delle eccedenze di personale e mobilità

Art. 9. (Gestione delle eccedenze di personale)

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, lett. b), sono autorizzati interventi tesi ad incentivare l'assunzione dei lavoratori eccedentari o a favorire attività di lavoro autonomo da parte degli stessi.

 

Art. 10 (Agevolazioni delle imprese che assumono lavoratori eccedentari)

1. Alle imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), attivandone la riqualificazione, possono essere concesse garanzie a carico del fondo speciale istituito con la legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del 1991, per i finanziamento a medio termine erogati da istituti di credito convenzionati con la FI. LA. S. .

2. L'agevolazione prevista al comma 1 può essere concessa per il numero di lavoratori la cui assunzione risulti ad incremento dell'organico aziendale e, comunque, del suo livello medio nei dodici mesi antecedenti l'assunzione stessa. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si computano i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. L'ammontare del finanziamento ammesso all'agevolazione non può essere superiore, per ciascun lavoratore assunto, alla somma di lire cinquanta milioni elevata a lire sessanta milioni per le donne, per i lavoratori di età superiore a 40 anni, per i lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381 del 1991 e per altre categorie di lavoratori deboli sul mercato del lavoro individuate con la delibera della commissione regionale per l'impiego. Il predetto ammontare e proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Le agevolazioni sono concesse in conformità alle procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del 1991. Il nucleo di valutazione chiamato ad esprimere il parere e il medesimo previsto dall'art. 7, comma 2, della presente legge.

4. Le modalità per la riduzione o la revoca delle agevolazioni, nel caso della diminuzione degli occupati nell'impresa nel periodo di vigenza delle agevolazioni stesse, sono fissate da apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 11. (Stage di incubazione del lavoro autonomo)

1. A beneficio dei lavoratori di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere finanziato lo svolgimento di periodi di lavoro a tempo pieno presso datori di lavoro che si obblighino a curarne la formazione, assumendoli con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1991.

2. 1 datori di lavoro ed i lavoratori che intendano usufruire delle agevolazione di cui al comma 1, presentano domanda alla agenzia per l'impiego del Lazio, la quale, sulla base delle domande pervenute, redige appositi progetti che trasmette alla commissione regionale per l'impiego. 1 rapporti tra la Regione e l'agenzia per l'impiego del Lazio sono regolati da apposita convenzione.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 e concesso dalla Giunta Regionale, su parere della commissione regionale per l'impiego e sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della stessa Giunta, nella misura massima del cinquanta per cento della retribuzione prevista per il livello in cui il lavoratore viene inquadrato.

Art. 12 (Incentivazione per il lavoro autonomo)

1. Ai lavoratori che esercitano il diritto di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 e che non beneficino delle disposizioni contenute nel capo 11, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima di lire quindici milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso con deliberazione della Giunta Regionale, in applicazione dei criteri fissati dal Consiglio Regionale.

3. I lavoratori che hanno ottenuto i benefici di cui al comma 1 e che devono restituire l'anticipazione percepita ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 per avere assunto una occupazione alle altrui dipendenze nel settore pubblico o privato nei ventiquattro mesi successivi alla corresponsione, sono, altresì, tenuti alla restituzione del contributo regionale.

CAPO IV - Lavori socialmente utili

Art. 13. (Progetti finanziabili)

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, lettera c), la Regione finanzia progetti aventi la finalità di utilizzare soggetti che, in base alla legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili. Tali progetti, approvati dalla Commissione Regionale per l'impiego, possono essere predisposti dalla stessa amministrazione regionale, dagli enti locali o loro associazioni, dagli enti dipendenti dalla Regione, nonché dalle cooperative sociali e dagli altri soggetti previsti dalla normativa statale.

 

2. Le amministrazioni beneficiarie del finanziamento possono affidare ad altri soggetti, anche privati, la gestione dei progetti, conservandone, comunque, la responsabilità, in particolare quella della conformità della utilizzazione dei lavoratori al progetto.

Art. 14. (Finanziamento dei progetti)

1. Il finanziamento nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio e deliberato dalla Giunta, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro, al quale i soggetti interessati, di cui all'art. 13, comma 1, presentano le relative domande.

2. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, stabilisce criteri di priorità nell'ammissione al finanziamento che privilegino i progetti atti a creare occupazione stabile, nuova imprenditorialità o lavoro autonomo, le modalità attuative delle disposizioni del presente capo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti.

3. I progetti presentati da soggetti diversi dalla Regione possono essere finanziati nella misura minima del cinquanta per cento e massima del settanta per cento della somma delle spese ritenute ammissibili per la loro realizzazione di cui al comma 4.

4. Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:
a) le spettanze dovute per legge ai lavoratori utilizzati;
b) le assicurazioni previdenziali,-
c) l'acquisto oppure, se possibili ed effettivamente più economici, la locazione o il leasing delle attrezzature;
d) l'acquisto delle materie prime;
e) l'elaborazione del progetto;
f) la gestione del progetto.

5. Le singole voci di spesa di cui al comma 4 possono essere ammesse, salvo diverse indicazioni del Consiglio Regionale, entro i seguenti limiti.
a) la somma complessiva delle spese di cui al comma 4, lettere c) e o) é ammessa sino all'importo di lire centomila per ciascun lavoratore utilizzato per il numero dei mesi di durata del progetto;
b) le spese per l'elaborazione e la gestione del progetto non possono superare, singolarmente, l'importo del tre per cento della somma delle spese di cui al comma 4, lettere a), b), c) e o);
c) la spesa per l'elaborazione del progetto non e ammissibile in caso di rinnovo del medesimo.

6. Per l'elaborazione e la gestione dei progetti, in alternativa al finanziamento delle corrispondenti voci di spesa, i soggetti gestori possono servirsi gratuitamente, di società a diretta o indiretta partecipazione regionale, con le quali la Regione abbia stipulato apposita convenzione.

7. Nel caso in cui il progetto sia finanziato dallo Stato e/o dall'Unione Europea, la Regione può concedere il finanziamento soltanto per la differenza tra il settanta per cento della somma delle spese ritenute ammissibili e il finanziamento extra regionale.

8. Qualora il finanziamento dello Stato e/o della Unione Europea intervenga successivamente al finanziamento regionale, i soggetti interessati sono tenuti a restituire alla Regione la quota eventualmente eccedente la differenza di cui al comma 7.

9. Tutte le spese devono essere documentate in sede di rendicontazione e l'attinenza delle stesse al progetto deve essere certificata con deliberazione dell'amministrazione o dei soggetti interessati.

CAPO V - Cantieri scuola e lavoro

Art. 15. (Cantieri scuola e lavoro finanziabili)

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, lett. d), la Regione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio, concede finanziamenti agli enti da essa dipendenti, agli enti locali anche associati nelle forme di cui al capo Vlll della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle sovrintendenze ai beni archivistici, storici ed architettonici, archeologia e museali e alle cooperative sociali iscritte all'albo della Regione, per l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro aventi la finalità di utilizzare, nella realizzazione di progetti di opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 56 del 1987.

2. Nell'ambito delle circoscrizioni il cui tasso di disoccupazione é superiore alla media regionale, nonché di enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che abbiano ottenuto dal Ministero dell'Interno l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, la Regione può promuovere la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.

3. Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi al settore dei beni culturali, con particolare riferimento al consolidamento e risanamento dei centri storici ed ai beni monumentali ed archeologia, ai settori dell'ambiente, dell'energia, dei servizi sociali, delle attività culturali e del tempo libero, nonché ai lavori amministrativi eccezionali.

4. I progetti devono avere una durata non Inferiore ai quattro mesi e non superiore ai dodici mesi.

5. Possono essere finanziati, altresì, progetti di durata superiore, fino ad un massimo di due anni, qualora essi garantiscano la continuazione dell'attività attraverso l'attivazione delle forme di gestione dei servizi pubblici previste dagli art. 22 e 25 della legge n. 142 del 1990.

Art. 16. (Autorizzazione e finanziamento)

1. Le domande di autorizzazione dei cantieri scuola e lavoro e di finanziamento, corredate dei progetti da realizzare, devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro entro i termini che sono stabiliti dal Consiglio Regionale nella deliberazione di cui all'art. 14.Con tale deliberazione sono stabiliti, altresì, i criteri di priorità, che privilegino, in particolare, i progetti atti a creare occupazione stabile, le modalità attuatile del presente capo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, oltre alla descrizione dettagliata delle iniziative che si intendono attuare con i relativi oneri finanziari, devono contenere, tra l'altro, una relazione sulla situazione occupazionale del territorio di competenza e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché di quella formativa con la evidenziazione di particolari esigenze di formazione professionale funzionale alla realizzazione dei progetti.

3. Entro novanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la Giunta Regionale 1Dredispone, su proposta dell'assessorato competente in materia di politiche per i7 lavoro,' apposita graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro e del relativo finanziamento.

4. Il finanziamento e concesso con le modalità e nei limiti di cui all'art. 14, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In particolare, la voce di spesa di cui al citato comma 4, lett. a), corrisponde all'indennità spettante agli addetti ai cantieri scuola e lavoro ai sensi dell'art. 20.

5. Per i progetti promossi direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, il finanziamento può raggiungere il cento per cento della spesa prevista, nei limiti comunque del venti per cento dell'ammontare dello stanziamento sul corrispondente capitolo di bilancio.

6. Nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 5, la Regione concede agli enti locali che proseguono le attività del progetto, un finanziamento corrispondente alla spesa finanziata dalla Regione nell'anno precedente, relativamente all'indennità corrisposta agli addetti al cantiere scuola e lavoro e alle assicurazioni presidenziali in proporzione ai soggetti occupati.

7. Gli enti interessati, con apposita deliberazione, devono documentare in sede di rendicontazione tutte le spese e la loro attinenza al progetto.

Art. 1 7. (Revoca del finanziamento)

1. Il finanziamento e revocato se l'ente interessato non dà inizio all'attività lavorativa prevista dal progetto entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione da parte della Regione. Il finanziamento e, altresì revocato nel caso in cui non sia utilizzato secondo le modalità previste nel progetto.

2. Le somme dei finanziamento revocati possono essere utilizzati, entro l'esercizio finanziario, per il finanziamento di progetti ritenuti ammissibili che non hanno ottenuto contributi per carenza di fondi e, secondariamente, per proroghe fino ad un anno di progetti finanziati per periodi inferiori.

Art. 18 (Progetti a totale carico degli enti interessati)

1. Gli enti interessati possono presentare domanda di autorizzazione all'apertura di cantieri scuola e lavoro, anche oltre il termine di scadenza, qualora assicurino l'intera copertura finanziaria dei progetti e ricorrano le stesse condizioni richieste ai fini del finanziamento.

Art. 19 (Attività lavorativa e formativa nei cantieri scuola e lavoro)

1. I disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro reclutati ai sensi della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, mantengono la propria posizione giuridica nelle liste delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e la loro utilizzazione non crea rapporto di impiego con l'ente gestore.

2. L'attività lavorativa espletata nel cantiere scuola e lavoro è articolata in sei giorni settimanali per un totale di ore non superiore alle trentasei, comprendente i momenti formativi la cui consistenza é rapportata ai contenuti dell'attività da svolgersi. Alle eventuali esigenze di formazione e di qualificazione professionali che ciascun progetto deve prevedere si fa fronte mediante l'apprestamento di specifici moduli formativi, predisposti d'intesa con l'assessorato competente, oppure mediante I inserimento dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro negli specifici corsi regionali di formazione professionale, con criteri da fissarsi nella deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.

3. Per gli oneri riguardanti le assicurazioni sociali si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni.

Art. 20. (Trattamento economico dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro)

1. Ai soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro spetta un’indennità giornaliera fissata nella misura di lire sessantamila per il triennio 199611998.

2. Il presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto e sulla base dei criteri fissati con deliberazione del Consiglio Regionale, aggiorna ogni tre anni la misura dell'indennità, con un aumento pari alla media degli incrementi del costo della vita dei tre anni precedenti risultanti dai dati ISTAT

3. Nell'ipotesi in cui il soggetto utilizzato percepisca un'indennità di disoccupazione, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene ridotta in misura corrispondente.

CAPO VI - Norme finali

Art. 21 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 20 giugno 1984, n. 32;
b) 22 febbraio 1985, n. 19,
c) 22 febbraio 1985, n. 20;
d) 12 settembre 1986, n. 45;
e) 27 luglio 1988, n. 42;
f) 26 agosto 1988, n. 54;
g) 21 novembre 1988, n. 78;
h) 25 maggio 1989, n. 31;
i) 25 maggio 1989, n. 32;
l) 2 agosto 199 1, n. 33;
m) 9 agosto 1991, n. 37,
n) 23 settembre 199 1, n. 52.

2. Sono, altresì, abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

1. Le domande di intervento regionale presentate ai sensi della legge regionale n. 54 del 1988 e non ancora istruite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite in conformità alla nuova normativa.

2. Il comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 33 del 1991 continua ad operare per l'attuazione degli interventi pubblici da realizzare mediante il fondo speciale costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

Art. 23 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso i seguenti capitoli di spesa con l'indicazione del relativo stanziamento:
- cap. n. 24125 con la denominazione: "fondo speciale per la programmazione e la gestione degli interventi in conto capitale di incentivazione dell'imprenditorialità";
- cap. n. 24126 con la denominazione: "fondo speciale per la programmazione e la gestione degli interventi di parte corrente di incentivazione della imprenditorialità";
-cap. n. 24127 con la denominazione.- "spese per la concessione dei contributi per stage di incubazione del lavoro autonomo";
- cap. n. 24128 con la denominazione: "spese per la concessione di contributi per la incentivazione alla intrapresa del lavoro autonomo";
- cap. n. 24 129 con la denominazione. "contributi per favorire la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili tesi all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria';
- cap. n. 24130 con la denominazione: "contributi per favorire progetti di lavori socialmente utili tesi all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o di servizi";
- cap. n. 24131 con la denominazione.- "contributi per il finanziamento di progetti per l'apertura di cantieri scuola e lavoro".

2. Gli stanziamenti previsti sui capitoli indicati del bilancio per l'esercizio in corso, non ancora impegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta sui capitoli di nuova istituzione di cui al comma 1 a fianco di ciascuno di essi specificato.

dal capitolo n. 22110 al capitolo 24125;

dal capitolo n. 22208 al capitolo 24126;

dal capitolo n. 24117 al capitolo 24129;

dal capitolo n. 24109 al capitolo 24130;

dal capitolo n. 241 11 al capitolo 24131.

3. La quantificazione e la copertura degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli di nuova istituzione n. 24127 e 24128 é disposta con legge di approvazione del bilancio regionale.

4. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari successivi sono determinati con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

5. I capitoli istituiti con le leggi regionali abrogate ai sensi dell'articolo 21, sono conservati per la sola gestione dei residui passivi, nonché degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' Fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il visto del Commissario del Governo é stato apposto il 20 luglio 1996


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