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Legge regionale del LAZIO
TITOLO I
Omissis (2) Art. 2 Omissis (2) TITOLO II Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14 Omissis (2) Art. 15
Art. 16
TITOLO III
Art. 18
Art. 19 Omissis (2) Art. 20
Art. 21 Omissis (2) TITOLO IV I presidi e servizi multizonali sono i presidi e servizi sanitari
che per le finalita' specifiche perseguite e per le caratteristiche
tecniche e specialistiche svolgono attivita' prevalentemente rivolte
a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria
locale. Art. 23
Art. 24
Le unita' sanitarie locali in cui hanno sede presidi e servizi
multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il
coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle altre
unita' sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica
consultazione con i relativi organi di gestione in ordine:
a)
ai programmi di
attivita' in relazione alle esigenze delle zone da servire;
b)
agli aspetti
fondamentali della gestione, sia sotto il profilo organizzativo -
funzionale che sotto quello economico -finanziario;
c)
alle procedure
ritenute piu' idonee per verificare l'efficienza operativa dei
presidi e servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze
del territorio da servire. Art. 25
Art. 26
Alle unita' sanitarie locali e' addetto il personale di cui all'
articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le unita'
sanitarie locali si avvalgono altresi' di personale a rapporto
convenzionale a norma dell' articolo 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 sopracitata. Art. 28
TITOLO VI
Art. 30
TITOLO VII
Art. 32 Omissis (2) Art. 33 Omissis (2) TITOLO VIII
Art. 35 Omissis (2) Art. 36 Omissis (2)
TITOLO IX
Sono soppressi i consigli provinciali di
sanita' di cui al DPR 11 febbraio 1961, n. 237.
E' istituita la consulta socio -
sanitaria regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei
confronti della Giunta regionale per la determinazione delle scelte
di
-
Assessori regionali
alla sanita' e ai servizi sociali che la presiedono a rotazione;
-
due rappresentanti
per ciascuna unita' sanitaria locale designati dalle rispettive
assemblee generali;
-
un rappresentante per
ciascuna provincia;
-
dieci membri dei
quali sei scelti in relazione alle specifiche competenze nei vari
settori operativi del servizio sanitario nazionale e quattro
competenti in materia di servizi sociali;
-
nove membri designati
dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
-
nove membri scelti
sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni maggiormente
rappresentative che operano in campo socio - sanitario (3) I
membri della Commissione consiliare permanente competente per
materia sono membri di diritto della consulta socio - sanitaria
regionale (4) Le
funzioni di segretario della consulta socio - sanitaria regionale
sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della
Regione. La Regione puo' prevedere anche altre forme di
consultazione e di partecipazione in relazione alle proprie funzioni
nell' ambito del servizio sanitario nazionale.
La Regione assicura la circolazione delle informazioni quale
strumento fondamentale per lo sviluppo della partecipazione e per il
coordinamento tra i soggetti istituzionali del servizio sanitario
nazionale. La Regione provvede alla pubblicazione sul proprio Bollettino
Ufficiale delle seguenti informazioni: 1) deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale riguardanti
la materia socio - sanitaria; 2) proposte di legge riguardanti la materia socio - sanitaria; 3) progetto del piano socio - sanitario regionale e piano
definitivo; 4) leggi e provvedimenti statali di maggior rilievo in materia socio
- sanitaria. I comuni singoli o associati e le comunita' montane stabiliscono le
modalita' per la pubblicazione delle seguenti informazioni: elenco
delle deliberazioni degli organi delle unita' sanitarie locali;
testo integrale del bilancio di previsione e del conto
Art. 42
Art. 43 Entro il 30 novembre 1979 le comunita' montane e i consigli comunali
interessati provvedono alle integrazione di cui al punto d) del
precedente articolo 7. Entro il 15 dicembre 1979, il presidente
della comunita' montana convoca l' assemblea integrata ai fini della
elezione del comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale che,
nella prima applicazione della presente legge, e' costituito dalla
giunta della comunita' montana integrata da tre membri eletti dai
rappresentanti dei comuni non montani. Art. 44 Il comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale e' eletto
dall' assemblea generale dell' associazione dei comuni o dall'
assemblea della comunita' montana integrata nella prima riunione
convocata a norma dei precedenti articoli. Qualora l' ambito
territoriale dell' unita' sanitaria locale coincida con il
territorio di un singolo comune, questo provvede alla elezione del
comitato di gestione nella prima seduta del consiglio comunale
successiva all' entrata in vigore della presente legge e comunque
entro il 15 dicembre 1979. Fino alla individuazione dei presidi e
servizi multizonali di cui al titolo IV della presente legge, i
comitati di gestione delle unita' sanitarie sono composti a norma
delle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 9. Art. 45 Entro il 30 novembre 1979, il comune di Roma provvede alla elezione
dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali comprese nel
proprio territorio ovvero provvede ad attribuirne il potere ai
consigli circoscrizionali a norma del precedente articolo 13. In tal
caso i consigli circoscrizionali provvedono alla elezione dei
comitati di gestione entro il 15 dicembre 1979. Art. 46
Art. 47
Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni:
a)
per il graduale
trasferimento ai comuni, perche' siano attribuiti alle unita'
sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di
cui sono attualmente titolari
gli enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del
servizio sanitario nazionale;
b)
per l' utilizzazione
presso i servizi delle unita' sanitarie locali del personale gia'
dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a)
che, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' destinato alle
unita' sanitarie locali, nonche' per il trasferimento del personale
medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto
nei provvedimenti assunti in attuazione
c)
per la gestione
finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire
dalla data di costituzione delle unita' sanitarie locali, con l'
obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le
retribuzioni del personale e per l' acquisto di beni e servizi e di
prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilita' in
ordine alla stessa. In sede di prima costituzione dell' unita'
sanitaria locale, qualora entro il 31 dicembre 1979 non siano
regolarmente Art. 48 A decorrere dalla data di trasferimento
delle relative funzioni, sono sciolti, a norma dell' articolo 66
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i consorzi di enti locali per
la gestione di servizi sociali e sanitari, ivi compresi quelli
costituiti a norma della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, i
consorzi provinciali antitubercolari, gli enti ospedalieri nonche' i
comitati provinciali antimalarici
ancora esistenti. Nel provvedimento di cui al precedente
articolo 47, sono dettate disposizioni per la liquidazione, ai sensi
dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127
della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
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