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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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L. R. 93/1979

Legge regionale del LAZIO

Servizi socio-sanitari

6 dicembre 1979, n. 93 (1)


Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione  dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

 

TITOLO I
PRINCIPI E OBIETTIVI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 1
Principi e obiettivi

 

Omissis (2)

Art. 2
Soggetti istituzionali

Omissis (2)

TITOLO II
FUNZIONI, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 3
Unita' sanitaria locale


Omissis (2)

Art. 4
Articolazione in distretti sanitari di base


Omissis (2)

Art. 5
Attribuzioni e prestazioni dell' unita' sanitaria locale


Omissis (2)

Art. 6
Organi dell' unita' sanitaria locale


Omissis (2)


Art. 7
Assemblea generale


Omissis (2)

 

 

Art. 8
Attribuzioni dell' assemblea generale



Omissis (2)

Art. 9
Comitato di gestione


Omissis (2)

Art. 10
Attribuzioni del comitato di gestione


Omissis (2)

Art. 11
Presidente del comitato di gestione


Omissis (2)

Art. 12
Attribuzioni del presidente del comitato di gestione



Omissis (2)

Art. 13
Comune di Roma



Omissis (2)

Art. 14
Indennita'

Omissis (2)

Art. 15
Regolamento per il funzionamento degli organi
dell' unita' sanitaria locale



Omissis (2)

Art. 16
Rapporti tra il sindaco e le unita' sanitarie locali



Omissis (2)

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA'
SANITARIE LOCALI


Art. 17
Servizi dell' unita' sanitaria locale




Omissis (2)

Art. 18
Ufficio di direzione


Omissis (2)

Art. 19
Coordinamento dell' ufficio di direzione

Omissis (2)

Art. 20
Criteri organizzativi


Omissis (2)

Art. 21
Struttura interna degli ospedali

Omissis (2)

TITOLO IV
PRESIDI E SERVIZI MULTIZONALI

Art. 22
Presidi e servizi multizonali

I presidi e servizi multizonali sono i presidi e servizi sanitari che per le finalita' specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria locale.
L' individuazione dei presidi e servizi multizonali e relativi bacini di utenza e' effettuata dal pianosocio - sanitario regionale.

Art. 23
Gestione dei presidi e servizi multizonali


I presidi e servizi multizonali sono gestiti dall' unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati con le modalita' e secondo gli indirizzi previsti nella presente legge.
L' unita' sanitaria locale deve tenere uno specifico conto di gestione per ciascun servizio e presidio multizonale da allegare al conto generale di gestione.

Art. 24
Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali

 

Le unita' sanitarie locali in cui hanno sede presidi e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle altre unita' sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione in ordine:

a)     ai programmi di attivita' in relazione alle esigenze delle zone da servire;

b)     agli aspetti fondamentali della gestione, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale che sotto quello economico -finanziario;

c)     alle procedure ritenute piu' idonee per verificare l'efficienza operativa dei presidi e servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire.
Al fine di realizzare la consultazione di cui al comma precedente, ciascuna unita' sanitaria locale interessata delega un membro del proprio comitato di gestione.

Art. 25
Riordinamento dei presidi e servizi multizonali


L' organizzazione interna dei presidi e servizi multizonali ospedalieri ed extra ospedalieri, ivi compresi quelli di prevenzione e veterinari, verra' disciplinata con successive leggi regionali, in relazione alle specifiche funzioni loro attribuite. Fino all' emanazione delle predette leggi regionali e per quanto non previsto dalla presente legge, ai presidi e servizi multizonali continua ad applicarsi la normativa in vigore.

Art. 26
Forme di collaborazione


L' unita' sanitaria locale puo' stabilire intese ed altre forme di collaborazione con altre unita' sanitarie locali ai fini della utilizzazione dei servizi di comune interesse che non siano stati individuati quali presidi multizonali dal piano socio - sanitario regionale.


TITOLO V
PERSONALE

Art. 27
Personale: stato giuridico -  regolamento e pianta organica

 

Alle unita' sanitarie locali e' addetto il personale di cui all' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le unita' sanitarie locali si avvalgono altresi' di personale a rapporto convenzionale a norma dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopracitata.
La gestione amministrativa del personale e' demandata al comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale, dal quale il personale stesso dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Lo stato giuridico ed economico del personale delle
unita' sanitarie locali e' disciplinato secondo i principi  generali e comuni del rapporto di pubblico impiego sulla base delle norme delegate di cui al terzo comma
dell' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale predispone il regolamento organico del personale e la pianta organica da sottoporre all' approvazione della assemblea generale.

Art. 28
Formazione del personale


La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove le attivita' di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del  personale delle unita' sanitarie locali, ivi comprese quelle previste al penultimo comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Tali attivita' devono essere di carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.



 

 

TITOLO VI
CONTROLLI, CONTABILITA',
PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Art. 29



Omissis (2)

Art. 30
Contabilita', patrimonio e finanziamento


Omissis (2)

TITOLO VII
COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 31
Servizi sociali


Omissis (2)

Art. 32
Coordinamento tra unita' sanitarie locale e servizi sociali

Omissis (2)

Art. 33
Finanziamento dei servizi sociali

Omissis (2)

TITOLO VIII
PROGRAMMAZIONE

Art. 34
Programmazione regionale


Omissis (2)

Art. 35
Attivita' programmatoria delle unita' sanitarie locali

Omissis (2)

Art. 36
Primo piano socio - sanitario regionale

Omissis (2)

 

 

 

 

TITOLO IX
PARTECIPAZIONE,
CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 37
Partecipazione e consultazione



La Regione, nell' esercizio delle proprie funzioni, garantisce, in armonia con le norme statutarie e con l' articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la piu' ampia partecipazione democratica nonche' la consultazione degli enti locali, delle universita' presenti nel territorio, delle organizzazioni maggiormente rappresentative
delle forze sociali, degli operatori e delle associazioni di volontariato di cui all' articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a livello informativo, propositivo, consultivo e di verifica dei risultati.La Regione promuove le forme di partecipazione che
i comuni singoli o associati e le comunita' montane devono assicurare a livello delle singole unita' sanitarie locali e dei distretti di base.I cittadini, le associazioni ed i gruppi a carattere volontaristico possono inviare proposte, pareri, esposti e
osservazioni agli organismi di partecipazione a livello di unita' sanitaria locale e regionale e possono chiedere di essere ascoltati dagli organismi stessi.


Art. 38
Partecipazione a livello di unita' sanitaria locale
e di distretto


I comuni singoli o associati e le comunita' montane devono assicurare, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278 ed alle leggi regionali, nelle forme ritenute piu' idonee, la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali democratiche esistenti sul territorio, degli operatori e dei rappresentanti degli
interessi originari ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 nonche' degli enti convenzionati, a tutte le fasi della programmazione dell' attivita' delle unita' sanitarie
locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari e sociali nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza alle leggi statali e regionali e agli obiettivi
della programmazione. Per le predette finalita' i comuni singoli o associati e le comunita' montane istituiscono, tra l' altro, apposite consulte sia a livello di unita' sanitaria locale che di distretto. Disciplinano, inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell' unita' sanitaria locale, la partecipazione degli utenti
direttamente interessati all' attuazione dei singoli servizi.


Art. 39
Partecipazione del personale ed organismi
di consultazione a livello di unita' sanitarie locali


Gli organi delle unita' sanitarie locali stabiliscono le modalita' per garantire la piu' ampia partecipazione degli operatori alla organizzazione dei servizi e alla definizione dei programmi e delle attivita' da svolgere, anche attraverso periodiche consultazioni a livello dei singoli settori di attivita', di distretto e di unita' sanitaria locale. Tali modalita' debbono, comunque, prevedere la costituzione di un organismo di consultazione degli
operatori a livello di unita' sanitaria locale, il quale assume, fra l' altro, le funzioni e le competenze del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale di cui all' articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Sono soppressi i consigli provinciali di sanita' di cui al DPR 11 febbraio 1961, n. 237.


Art. 40
Consulta socio - sanitaria regionale

E' istituita la consulta socio - sanitaria regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della Giunta regionale per la determinazione delle scelte di
politica socio - sanitaria e per l' elaborazione e l' attuazione del piano socio - sanitario regionale.
La consulta socio - sanitaria e' costituita da:

-          Assessori regionali alla sanita' e ai servizi sociali che la presiedono a rotazione;

-          due rappresentanti per ciascuna unita' sanitaria locale designati dalle rispettive assemblee generali;

-          un rappresentante per ciascuna provincia;

-          dieci membri dei quali sei scelti in relazione alle specifiche competenze nei vari settori operativi del servizio sanitario nazionale e quattro competenti in materia di servizi sociali;

-          nove membri designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

-          nove membri scelti sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano in campo socio - sanitario (3) I membri della Commissione consiliare permanente competente per materia sono membri di diritto della consulta socio - sanitaria regionale (4)  Le funzioni di segretario della consulta socio - sanitaria regionale sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della Regione. La Regione puo' prevedere anche altre forme di consultazione e di partecipazione in relazione alle proprie funzioni nell' ambito del servizio sanitario nazionale.


Art. 41
Informazione

La Regione assicura la circolazione delle informazioni quale strumento fondamentale per lo sviluppo della partecipazione e per il coordinamento tra i soggetti istituzionali del servizio sanitario nazionale.

La Regione provvede alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale delle seguenti informazioni:

1) deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale riguardanti la materia socio - sanitaria;

2) proposte di legge riguardanti la materia socio - sanitaria;

3) progetto del piano socio - sanitario regionale e piano definitivo;

4) leggi e provvedimenti statali di maggior rilievo in materia socio - sanitaria.

I comuni singoli o associati e le comunita' montane stabiliscono le modalita' per la pubblicazione delle seguenti informazioni: elenco delle deliberazioni degli organi delle unita' sanitarie locali; testo integrale del bilancio di previsione e del conto
consuntivo nonche' delle deliberazioni di maggior rilievo degli organi delle unita' sanitarie locali. I comuni singoli o associati e le comunita' montane
stabiliscono, inoltre, le modalita' per consentire l' accesso degli interessati ai verbali delle sedute degli organi delle unita' sanitarie locali. Gli organi delle unita' sanitarie locali sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni da questa richieste in ordine all' attuazione e al funzionamento del servizio sanitario nazionale.

 

Art. 42
Norme transitorie e di prima attuazione
Costituzione delle associazioni di comuni



Entro il 30 novembre 1979, i comuni costituiscono le associazioni di cui al precedente articolo 2. Ai fini della costituzione delle unita' sanitarie locali, l' associazione si intende costituita con l' avvenuta nomina da parte dei comuni interessati della maggioranza dei membri dell' assemblea generale. In tal caso, l' assemblea provvederà successivamente ad integrarsi fino al completamento del numero dei membri da eleggere a seguito della elezione da parte degli altri comuni dei propri rappresentanti. Entro il 15 dicembre 1979, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la prima riunione
dell' assemblea generale ai fini della elezione del comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale. Gli atti di nomina dei membri dell' assemblea generale e dei comitati di gestione, entro tre giorni dalla loro adozione, devono essere comunicati alla Giunta regionale.

Art. 43
Integrazione degli organi delle comunita' montane

Entro il 30 novembre 1979 le comunita' montane e i consigli comunali interessati provvedono alle integrazione di cui al punto d) del precedente articolo 7. Entro il 15 dicembre 1979, il presidente della comunita' montana convoca l' assemblea integrata ai fini della elezione del comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale che, nella prima applicazione della presente legge, e' costituito dalla giunta della comunita' montana integrata da tre membri eletti dai rappresentanti dei comuni non montani.

Art. 44
Elezione del comitato di gestione

Il comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale e' eletto dall' assemblea generale dell' associazione dei comuni o dall' assemblea della comunita' montana integrata nella prima riunione convocata a norma dei precedenti articoli. Qualora l' ambito territoriale dell' unita' sanitaria locale coincida con il territorio di un singolo comune, questo provvede alla elezione del comitato di gestione nella prima seduta del consiglio comunale successiva all' entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 15 dicembre 1979. Fino alla individuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al titolo IV della presente legge, i comitati di gestione delle unita' sanitarie sono composti a norma delle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 9.

Art. 45
Comune di Roma

Entro il 30 novembre 1979, il comune di Roma provvede alla elezione dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali comprese nel proprio territorio ovvero provvede ad attribuirne il potere ai consigli circoscrizionali a norma del precedente articolo 13. In tal caso i consigli circoscrizionali provvedono alla elezione dei comitati di gestione entro il 15 dicembre 1979.

Art. 46
Durata degli organi in sede di prima costituzione



In sede di prima costituzione, le assemblee delle, associazioni di comuni di cui al precedente articolo 2 nonche' di gestione delle unita' sanitarie locali restano in carica fino al 31 dicembre 1980. Per le unita' sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma i relativi comitati di gestione restano in carica fino al rinnovo del consiglio comunale, successivo all' entrata in vigore della presente legge.(5)
Restano altresi' in carica fino al rinnovo dei relativi consigli comunali i rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni amministrative per l' anno 1981 in seno alle assemblee generali delle associazioni di comuni di cui al precedente articolo 2. (5)

Art. 47
Costituzione delle unita' sanitarie locali



Le unita' sanitarie locali sono costituite con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre 1979. Sede provvisoria dell' unita' sanitaria locale e' il comune con il maggior numero di abitanti.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono fra l' altro contenere la presa d' atto dell' avvenuta elezione da parte dei comuni interessati dei propri rappresentanti
in seno alla associazione o in seno alla assemblea della comunita' montana integrata e della elezione dei comitati di gestione, ovvero la nomina del collegio di gestione commissariale di cui all' ultimo comma del presente articolo.

Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni:

a)                     per il graduale trasferimento ai comuni, perche' siano attribuiti alle unita' sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente  titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;

b)                     per l' utilizzazione presso i servizi delle unita' sanitarie locali del personale gia' dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' destinato alle unita' sanitarie locali, nonche' per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione
di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, dell' articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopra citata;

c)                     per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unita' sanitarie locali, con l' obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l' acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilita' in ordine alla stessa. In sede di prima costituzione dell' unita' sanitaria locale, qualora entro il 31 dicembre 1979 non siano regolarmente
costituiti gli organi della stessa, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione permanente  alla sanita' del Consiglio regionale, nomina un collegio di gestione commissariale composto da tre membri il quale compie ogni atto necessario alla sua amministrazione. Il collegio di gestione commissariale resta in carica
fino alla costituzione degli organi della unita' sanitaria locale e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Ai membri del predetto collegio spetta l' indennita' di cui al secondo comma del precedente articolo 14 e il rimborso spese di cui all' ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 48
Scioglimento di enti e consorzi

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni, sono sciolti, a norma dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i consorzi di enti locali per la gestione di servizi sociali e sanitari, ivi compresi quelli costituiti a norma della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, i consorzi provinciali antitubercolari, gli enti ospedalieri nonche' i comitati provinciali antimalarici  ancora esistenti.

Nel provvedimento di cui al precedente articolo 47, sono dettate disposizioni per la liquidazione, ai sensi dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei
predetti enti e consorzi.


Art. 49
Dichiarazione di urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 




(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 6 dicembre 1979, n. 33, S.O. n. 2

(2) Articolo abrogato dall'articolo 45 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5

(3) Comma modificato dall'articolo 3, primo comma della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46

(4) Comma inserito dall'articolo 3 secondo comma della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46

(5) Comma aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 10


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