LEGGE REGIONALE N. 77 DEL 6-09-1975
REGIONE LAZIO
Disposizioni in materia di assistenza
scolastica e
di diritto allo studio.
Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE
[…]
ART. 3
Servizi a favore delle scuole secondarie
superiori
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
all' art. 1 sono promossi, nella fascia delle scuole di
istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi gli
istituti
professionali, le scuole magistrali ed i
conservatori musicali, i seguenti servizi:
a) fornitura gratuita di libri e di altri
strumenti didattici individuali agli alunni capaci e
meritevoli appartenenti a famiglie di disagiate condizioni
economiche;
b) fornitura gratuita di libri a favore
delle biblioteche di classe e di istituto e di ogni altro
materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del
materiale utile alla sperimentazione didattica;
c) mensa scolastica od
altri interventi sostitutivi;
d) trasporti gratuiti ed altre
facilitazioni di viaggio;
e) assistenze e provvidenze particolari
per i minorati, disadattati e gli invalidi;
f) servizi sociali e psicopedagogici per
l' orientamento delle famiglie e degli alunni;
g) iniziative per l' aggiornamento degli
insegnanti per la qualificazione degli educatori da attuarsi
avvalendosi dei distretti scolastici, nonché degli istituti
di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;
h) iniziative per la qualificazione degli
operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;
i) servizi di sostegno didattico e di
recupero del rendimento scolastico da svolgersi avvalendosi
dei Consigli di istituto;
j) assicurazione a favore degli alunni
per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e
parascolastiche ed al trasporto;
k) istituzione di residenze e convitti
studenteschi e assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
nei convitti, nonché interventi a favore degli alunni
ospiti di convitti gestiti da Enti o privati;
l) ogni forma di assistenza volta a
garantire ai capaci e meritevoli privi di mezzi, il
proseguimento degli studi anche mediante la concessione di
assegni di studio;
m) ogni altra iniziativa volta a favorire
il diritto allo studio.
LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 18-09-1979
REGIONE LAZIO
Norme per l' attuazione del diritto allo
studio.
[…]
Titolo IV
Modalità per la realizzazione dei servizi
[…]
ART. 14
Mense scolastiche
Il servizio di mensa scolastica
deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole
materne ad orario completo e quelle dell' obbligo autorizzate ad
effettuare la sperimentazione del tempo pieno. Il servizio può
essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono
attività scolastiche per le quali l' orario si protrae alle ore
pomeridiane.
Per gli alunni delle scuole secondarie
superiori si terrà anche conto delle condizioni di disagio per
il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza
ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere
utilizzati.
Il comune può gestire il servizio o
direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione
con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o
mediante convenzione che affidi ad altri enti l' esecuzione del
servizio.
L' intervento viene effettuato con il
concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle
loro condizioni economiche.
Della mensa scolastica può
usufruire anche il personale preposto all' assistenza e
sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purché
concorra al costo del servizio.
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 30-03-1992
REGIONE LAZIO
Norme per l' attuazione del diritto allo
studio
[…]
Titolo II
Esercizio delle funzioni
Capo I
Competenza e programmazione
ART. 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 14 del 1999 Articolo 153
Competenza dei comuni
1. Le funzioni amministrative relative agli
interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi
collegiali della scuola nell' ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge
nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.
2. I comuni deliberano in ordine:
a) fornitura di libri di testo e di
materiale didattico;
b) interventi per favorire la piena
integrazione delle fasce di utenza disagiate;
c) concessione di assegni di studio per
gli alunni delle scuole secondarie superiori;
d) istituzione di residenze e convitti;
e) servizio mensa scolastica;
f) servizio trasporto;
g) ogni altra iniziativa volta a
favorire il diritto allo studio.
3. I servizi del diritto allo studio sono
organizzati ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza
funzionale di carattere didattico e pedagogico in armonia con
il calendario scolastico.
4. I comuni, d' intesa con i consigli di
circolo e d' istituto, concorrono all' attuazione delle
attività integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo
prolungato, programmate nel rispetto della legislazione
vigente in materia.
5. Per la realizzare una migliore
funzionalità di servizio ed una riduzione dei costi i comuni
possono associarsi per l' esercizio delle funzioni all'
interno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al
quale appartengono secondo le norme di cui al capo VIII della
legge 8 giugno 1990, n. 142 o, nel limiti previsti al capo IX
della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della comunità
montana.
6. I comuni che si associano, seguendo le
ipotesi di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono un
incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta regionale,
su conforme parere della competente commissione consiliare
permanente.
7. I grandi comuni si avvalgono degli
organi di decentramento circoscrizionale.
Titolo II
Esercizio delle funzioni
Capo II
Modalità e realizzazione dei servizi
ART. 9
Mense scolastiche
1. Il servizio di mensa deve essere attuato
per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario
completo e quelle dell' obbligo autorizzate ad effettuare la
sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il
servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole
che svolgono attività scolastiche per le quali l' orario si
protrae alle ore pomeridiane;
2. Per gli alunni delle scuole secondarie
superiori si terrà conto delle condizioni di disagio per il
rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza
ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere
utilizzati.
3. Il comune può gestire il servizio
direttamente anche in forma consorziale, o mediante
convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai
propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti
l' esecuzione del servizio.
4. L' intervento viene effettuato con il
concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base
alle loro condizioni economiche.
5. Della mensa scolastica
può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e
sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purché
concorra al costo del servizio.
6. Il servizio mensa può essere
effettuato anche con forme sostitutive purché idonee ad
assicurare la frequenza alle attività didattiche.
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6-08-1999
REGIONE LAZIO
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO
REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO
CAPO IV
ISTRUZIONE SCOLASTICA
ART.155
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in
conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso
articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non
espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri
enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed
i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) in relazione all'istruzione
di grado inferiore della scuola:
1 l'istituzione,
l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in
attuazione degli strumenti di programmazione;
2 la redazione dei piani di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
3 i servizi di supporto
organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni
portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
4 il piano di utilizzazione
degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le
istituzioni scolastiche;
5 la sospensione delle
lezioni in casi gravi e urgenti;
6 le iniziative e le
attività di promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite;
7 la costituzione, i
controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli
organi collegali scolastici a livello territoriale;
8 la risoluzione dei
conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e
primaria;
b) la fornitura di libri di testo e di
materiale didattico;
c) gli interventi per favorire la piena
integrazione delle fasce di utenza disagiate;
d) la concessione di assegni di studio per
gli alunni delle scuole secondarie superiori;
e) l'istituzione di residenze e convitti;
f) il servizio di mensa scolastica;
g) il servizio di trasporto;
h) ogni altra iniziativa volta a favorire il
diritto allo studio.
2. I comuni, in collaborazione con la
provincia e le comunità montane e
d'intesa con le autorità scolastiche, assumono iniziative
concernenti:
a) l'educazione degli adulti;
b) gli interventi integrati di orientamento
scolastico e professionale;
c) le azioni tese a realizzare le pari
opportunità di istruzione;
d) le azioni di supporto tese a promuovere ed
a sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed
orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola;
e) gli interventi perequativi;
f) gli interventi integrati di prevenzione
della dispersione
scolastica e di educazione alla salute.
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