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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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LEGGE REGIONALE N. 77 DEL 6-09-1975


REGIONE LAZIO

Disposizioni in materia di assistenza scolastica e
di diritto allo studio.

Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE

[…]

ART. 3

Servizi a favore delle scuole secondarie superiori

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 1 sono promossi, nella fascia delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi gli istituti

professionali, le scuole magistrali ed i conservatori musicali, i seguenti servizi:

 

a) fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni capaci e meritevoli appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche;

b) fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

c) mensa scolastica od altri interventi sostitutivi;

d) trasporti gratuiti ed altre facilitazioni di viaggio;

e) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, disadattati e gli invalidi;

f) servizi sociali e psicopedagogici per l' orientamento delle famiglie e degli alunni;

g) iniziative per l' aggiornamento degli insegnanti per la qualificazione degli educatori da attuarsi avvalendosi dei distretti scolastici, nonché degli istituti di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

h) iniziative per la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

i) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico da svolgersi avvalendosi dei Consigli di istituto;

j) assicurazione a favore degli alunni per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche ed al trasporto;

k) istituzione di residenze e convitti studenteschi e assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti, nonché interventi a favore degli alunni ospiti di convitti gestiti da Enti o privati;

l) ogni forma di assistenza volta a garantire ai capaci e meritevoli privi di mezzi, il proseguimento degli studi anche mediante la concessione di assegni di studio;

m) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.


 

LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 18-09-1979


REGIONE LAZIO

Norme per l' attuazione del diritto allo studio.

[…]

Titolo IV
Modalità per la realizzazione dei servizi

[…]

ART. 14

Mense scolastiche

 

Il servizio di mensa scolastica deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell' obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche per le quali l' orario si protrae alle ore pomeridiane.

Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terrà anche conto delle condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati.

Il comune può gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l' esecuzione del servizio.

L' intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche.

Della mensa scolastica può usufruire anche il personale preposto all' assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purché concorra al costo del servizio.


LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 30-03-1992


REGIONE LAZIO

Norme per l' attuazione del diritto allo studio

[…]

Titolo II
Esercizio delle funzioni
Capo I
Competenza e programmazione

ART. 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 14 del 1999 Articolo 153

Competenza dei comuni

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell' ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. I comuni deliberano in ordine:

a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;

b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;

c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;

d) istituzione di residenze e convitti;

e) servizio mensa scolastica;

f) servizio trasporto;

g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale di carattere didattico e pedagogico in armonia con il calendario scolastico.

4. I comuni, d' intesa con i consigli di circolo e d' istituto, concorrono all' attuazione delle attività integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo prolungato, programmate nel rispetto della legislazione vigente in materia.

5. Per la realizzare una migliore funzionalità di servizio ed una riduzione dei costi i comuni possono associarsi per l' esercizio delle funzioni all' interno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al quale appartengono secondo le norme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 o, nel limiti previsti al capo IX della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della comunità montana.

6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono un incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare permanente.

7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento circoscrizionale.

Titolo II

Esercizio delle funzioni

Capo II

Modalità e realizzazione dei servizi

ART. 9

Mense scolastiche

1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell' obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche per le quali l' orario si protrae alle ore pomeridiane;

2. Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terrà conto delle condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati.

3. Il comune può gestire il servizio direttamente anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l' esecuzione del servizio.

4. L' intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche.

5. Della mensa scolastica può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purché concorra al costo del servizio.

6. Il servizio mensa può essere effettuato anche con forme sostitutive purché idonee ad assicurare la frequenza alle attività didattiche.


 

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6-08-1999
REGIONE LAZIO

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

 

CAPO IV
ISTRUZIONE SCOLASTICA

ART.155

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola:

1 l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

2 la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

3 i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

4 il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

5 la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

6 le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

7 la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegali scolastici a livello territoriale;

8 la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;

b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;

c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;

d) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;

e) l'istituzione di residenze e convitti;

f) il servizio di mensa scolastica;

g) il servizio di trasporto;

h) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

 

2. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunità montane e d'intesa con le autorità scolastiche, assumono iniziative concernenti:

a) l'educazione degli adulti;

b) gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola;

e) gli interventi perequativi;

f) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione

scolastica e di educazione alla salute.

 


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