Legge regionale Marche 15 ottobre
2002, n. 18
Istituzione del garante per l'infanzia e
l'adolescenza
Il consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 (Istituzione e funzioni)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio
regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che
collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge
27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"
ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo
adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito presso il
Consiglio regionale il garante per l'infanzia e l'adolescenza.
2. Il garante:
a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si
occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei
bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
b) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in
materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la
celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23
dicembre 1997, n. 451: "Istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia";
c) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle
bambine alla vita delle comunità locali;
d) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia
data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione
internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;
e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori
e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi
adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli
enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ove sussistano fattori di rischio o di danno per
le persone di minore età;
g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati
all'infanzia e all'adolescenza; vigila in collaborazione con il
Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo
stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche
affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia
sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla
rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi
competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il
codice di autoregolamenta-zione della RAI;
h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri
soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso
dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della
legge 3 agosto 1998, n. 269: "Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi
sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di
formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il
giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la
consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
l) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed
all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
m) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati
relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito
regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 451/1997;
n) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi
e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di
competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il
garante per l'infanzia e l'adolescenza:
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per
lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi
che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con
organismi pubblici e privati;
d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni
del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
e)promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi
ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.
Art. 2 - (Nomina, requisiti ed incompatibilità)
1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di
età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata
esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del
diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di
almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito
delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare
riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni
familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
Consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto
il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri
assegnati.
2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata di cinque anni ed è
rinnovabile una sola volta.
3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori
regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche
elettive;
b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e
delle aziende ospedaliere regionali;
c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000,
n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali";
d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a
partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di
enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo
contributi dalla Regione.
4. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività
lavorativa anche libero professionale.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34: "Norme per le
nomine e designazioni di spettanza della Regione".
6. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spetta un'indennità pari
a quella prevista per il Difensore civico dall'articolo 8 della l.r.
14 ottobre 1981, n. 29: "Istituzione del difensore civico",
nonché il rimborso spese ed il trattamento di missione di cui alla
l.r. 2 agosto 1984, n. 20: "Disciplina delle indennità spettanti
agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di
competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e
comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito
dell'amministrazione regionale".
7. Il difensore civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza
coordinano la propria attività nell'ambito delle rispettive
competenze.
Art. 3 - (Ufficio del garante)
1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede
presso la Giunta regionale e si avvale della struttura regionale
competente in materia di servizi sociali.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale
previsto per l'attuazione della presente legge, determina il fondo a
disposizione per le spese di funzionamento.
3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio,
almeno una volta all'anno, sull'attività svolta corredata da
osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno
al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.
4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le
determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari
della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori
ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino
ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti
radiofoniche e televisive.
Art. 4 - (Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa
sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e
dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in
occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall'articolo 1, comma 6,
della legge 451/1997, una conferenza regionale sull'infanzia ed
adolescenza in collaborazione con il garante per l'infanzia e
l'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di
servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti
interessati alle attività.
Art. 5 - (Norma finanziaria)
1. Per le finalità della presente legge, a decorrere dall'anno
2002, è destinata una quota parte delle risorse stanziate per la
realizzazione di servizi di protezione e tutela dei minori, pari a
euro 361.519,83 a carico della UPB 5.29.07 nell'ambito del fondo unico
nazionale per le politiche sociali.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti si osservarla e farla
osservare come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 15 ottobre 2002
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE
REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPON- SABILE DELL'ATTUAZIONE (A
CURA DEL SER- VIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2, lettera b):
Il testo dell'art. 1, comma 6, della legge n. 451/1997 è il seguente:
"Art. 1 - (Commissione parlamentare per l'infanzia) - Omissis.
6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella
ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il
Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di
svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera f):
Il testo dell'art. 9 della legge n. 241/1990 è il seguente:
"Art. 9 - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera m):
Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 451/1997 (per
l'argomento della legge vedi art. 1, comma 2, lettera b) è il
seguente:
"Art. 4 - (Organizzazione) - Omissis.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di
adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le
amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di
Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In
particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di
intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai
privati.
Omissis".
Nota all'art. 2, comma 3, lettera c):
Il testo dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 è
il seguente:
"Art. 8 - (Funzioni delle regioni) - Omissis.
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli
enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e
degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma
coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni
sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse
regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
Omissis".
Nota all'art. 2, comma 6:
Il testo dell'art. 8, della legge regionale n. 29/1981 è il seguente:
"Art. 8 - Al difensore civico spetta una indennità pari allo
stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei
Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa
speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato".
Nota all'art. 4, comma 1:
Per il testo dell'art. 1, comma 6, della legge n. 451/1997 (per
l'argomento della legge vedi art. 1, comma 2, lettera b) vedi nella
nota all'art. 1, comma 2, lett. b).
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Brini,
Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti, Trenta n. 38 del 19 gennaio
2001;
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 124 del 8
maggio 2002;
* Relazione della I commissione permanente in data 23 luglio 2002;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 9 ottobre 2002, n. 105.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI |