PROGETTO DI LEGGE - N. 2226

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati:

APREA, FRATTINI, URBANI, BONAIUTI, BURANI PROCACCINI, MICHELINI, PALUMBO, COLLETTI, ROSSETTO, CALDERISI, SGARBI, PRESTIGIACOMO, CAVANNA SCIREA, VITO, RIVOLTA, MELOGRANI, LOMBARDI, MASSIDDA, ROMANI, ARACU, GUIDI

Norme sugli organi di governo delle istituzioni scolastiche
(Presentato il 17 settembre 1996)

Onorevoli Colleghi! - Il nostro sistema scolastico si presenta caratterizzato da quattro elementi:

1) lo statalismo, ovvero l'erogazione del servizio in regime di monopolio o quasi da parte dello Stato;
2) il centralismo, ovvero la concentrazione dei poteri di gestione nelle mani del Governo e della burocrazia ministeriale, con la conseguente subordinazione gerarchica di tutti i soggetti sottostanti, dal provveditore fino al singolo insegnante e - si può persino aggiungere - fino allo stesso studente, in quanto componente della struttura organizzata;
3) il formalismo o il legalismo, che consiste in una iper-regolazione, o addirittura in una ipertrofia delle procedure, in particolar modo di quelle "chiave" (formazione delle classi, calendari ed orari uniformi, scrutini ed esami, eccetera), cui si accompagna una sostanziale opacità dei fini e indifferenza per i risultati, con effetti paralizzanti sull'intero servizio dell'istruzione;
4) la chiusura verso l'esterno, o autarchia organizzativa (la scuola come "ucorpo separato"), che presuppone una ormai del tutto anacronistica concezione "scuola-centrica" del sistema formativo complessivo, anziché un sistema integrato.

La riforma degli anni settanta cercò di superare lo statalismo e la chiusura delle scuole verso l'esterno attraverso lo strumento della cosiddetta "partecipazione", ma non vi riuscì perché l'organizzazione scolastica conservò intatta la dipendenza rigida del sistema dal centralismo burocratico ministeriale, nell'illusione di poter far coesistere il regime preesistente con le nuove istanze partecipative.

Nemmeno la creazione degli organi collegiali ha potuto sostituire il controllo gerarchico, peraltro solo di tipo giuridico-formale, e quindi preventivo e afferente agli adempimenti amministrativi. La partecipazione, invero, ha contato poco ed è stata più un fatto rituale che decisionale. I poteri riconosciuti agli organi collegiali, all'interno di un impianto centralistico, alla luce dell'esperienza, non possono che essere circoscritti e le risorse organizzative limitate. La normativa della decretazione delegata degli anni settanta ha prodotto, pertanto, la mescolanza di centralismo formalistico e anarchia di fatto, quest'ultima quale deriva da una interpretazione individualistica del principio della libertà di insegnamento.

La partecipazione senza l'autonomia delle singole unità erogatrici del servizio e senza una loro legittimazione istituzionale, con chiaro riferimento alla demarcazione delle competenze di ciascuno, rimane una parola priva di significato.

Tali considerazioni impongono una revisione radicale del modello organizzativo che porta necessariamente al rafforzamento degli organismi di governo interni alle singole scuole e alla distinzione, in ordine alle competenze, dagli organi di livello politico e amministrativo dell'intero sistema. Solo un siffatto modello coniuga l'esigenza della valorizzazione dell'autonomia professionale di docenti e dirigenti con quella della partecipazione degli utenti. Partecipazione fondata sulla differenziazione degli ambiti di intervento, che può diventare uno dei cardini su cui poggiare un sistema decentrato non più piramidale ma "a rete", imperniato all'autonomia e sull'imprenditorialità delle singole scuole. Un altro cardine deve essere, però, la valorizzazione delle competenze dei dirigenti e degli insegnanti, intesa nel senso della responsabilizzazione professionale di capi di istituto e docenti e fondata sulla capacità di lavorare in équipe.

La presente proposta di legge è un tassello essenziale del processo, ormai improcrastinabile, di riforma del sistema scolastico italiano, unitamente a quelli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e del riassetto dell'amministrazione centrale e periferica. Tutti assieme compongono un quadro organico.

La presente proposta di legge si inserisce, pertanto, in una iniziativa più generale di ammodernamento del servizio della formazione, condivisa negli obiettivi e nella linee essenziali dagli schieramenti politici, all'interno della quale, coerentemente col processo di autonomizzazione delle istituzioni scolastiche, tende alla ridefinizione degli organi collegiali interni ed esterni alle istituzioni stesse.

Dopo più di venti anni, nessuno mette più in dubbio che l'esperienza della partecipazione, così come introdotta dai decreti delegati del 1974 e realizzata, sia fallita. Tale fallimento si coglie facilmente anche dalla lettura del tasso di partecipazione dei genitori, la cui percentuale di votanti, al momento dell'elezione dei loro rappresentanti nei vari organismi, non supera la media del 20 per cento.

Nel generale disinteresse verso l'attuale modello partecipativo le sole parziali eccezioni sono costituite dal consiglio di istituto (o di circolo) e dai consigli di classe, che hanno mantenuto una loro vitalità, in primo luogo perché si trovano a diretto contatto con le istituzioni scolastiche e con problematiche concrete e poi perché hanno competenze chiaramente definite, ancorché oggi tutte da ridisegnare.

Gli organi collegiali esterni alle istituzioni scolastiche, invece, non sono più compatibili con un sistema non più centralistico e con ampia autonomia delle istituzioni stesse.

Il consiglio scolastico distrettuale, elefantiaco nella composizione, privo di precise competenze se non di tipo propositivo, è di fatto letteralmente scomparso dalla scena del sistema scolastico. In moltissime realtà non viene più convocato, anche per l'impossibilità di raggiungere il numero legale. D'altro canto, nella sostanza, per il coordinamento delle politiche scolastiche a livello territoriale (orientamento, sperimentazione aggiornamento e simili), la stessa amministrazione si è da tempo indirizzata verso il modello a "rete" con l'individuazione delle scuole "polo", anticipatrici dei futuri consorzi di servizio, le quali hanno dato dalla loro introduzione risultati più che positivi.

Il consiglio scolastico provinciale ha perso di significato non solo per l'indeterminatezza dei compiti, ma soprattutto per l'irrisolta contraddizione tra funzioni di gestione del personale e coordinamento dell'offerta scolastica sul territorio. La contraddizione è già evidente nella composizione dell'organo, che associa alla rappresentanza "corporativa" quelle degli utenti interni ed esterni alla scuola. Inoltre, la normativa che ne ha previsto l'istituzione è entrata in conflitto, da una parte, con le attribuzioni, le responsabilità e l'autonomia decisionale assegnate ai dirigenti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, e, dall'altra, con la "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti e con la conseguenze estensione della contrattazione decentrata. Il consiglio provinciale è diventato oggi la sede di una doppia contrattazione, che si aggiunge a quella propria, la contrattazione decentrata provinciale.

Analoghe considerazioni si possono sviluppare per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che, infatti, ne riproduce ambiguità e contraddizioni. Per quanto riguarda le sue competenze più specifiche di organo consultivo del Ministro dell'amministrazione centrale, la sua azione è stata prima affiancata e poi gradualmente erosa da commissioni di studio e comitati paralleli di nomina ministeriale sulle tematiche di più rilevante interesse; d'altro canto l'affidamento di compiti consultivi ad un organismo tecnico confligge con la sua composizione di tipo rappresentativo, che lo ha fatto diventare nel corso della sua esistenza, e per sua stessa definizione, "organo di autotutela del personale", e lo rende superato rispetto alle più moderne tecniche di gestione.

Inoltre, la rappresentanza corporativa di tipo pervasivo, il meticoloso dosaggio delle varie componenti interne ed esterne alla scuola, l'indeterminatezza dei compiti e delle attribuzioni, mentre hanno sicuramente prodotto duplicazioni di funzioni e lentezze procedurali con il rallentamento, quando non addirittura il blocco, delle decisioni, non sono poi serviti né a incanalare o prevenire la protesta e il malcontento degli utenti, né il contenzioso del personale, né, tanto meno, hanno temperato il centralismo e la gerarchizzazione della struttura amministrativa.

Per questi motivi la presente proposta di legge ha il suo "centro" nell'articolo 7, che sopprime tutti gli attuali organi collegiali esterni alla scuola, sia perché questi ultimi sono risultati inutili, sia perché in contrasto con il processo di autonomizzazione degli istituti scolastici, sia, ancora, perché doppioni degli organi di rappresentanza rivendicativo-sindacale del personale. Le esigenze, che pure esistono, di un coordinamento delle politiche educative a livello territoriale, vengono, con la presente proposta di legge, correttamente attribuite in modo flessibile alla responsabilità "strategica" dei dirigenti e alla libera ed autonoma ricerca dei modelli organizzativi adeguati ad ogni singola e diversificata situazione, progetto od obiettivo.

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 definisce il quadro di riferimento generale della proposta di legge per quanto attiene agli organi collegiali, individuando quelli da istituire obbligatoriamente in ogni istituzione scolastica e fissando i criteri guida dell'attività di gestione delle scuole. In particolare, tali criteri sono finalizzati alla semplificazione e alla flessibilità organizzativa, in modo da ridurre al minimo indispensabile i vincoli procedurali e giuridico-amministrativi. L'obiettivo è quello di dare l'opportunità ai diretti protagonisti della scuola di scegliere in modo coerente con la loro progettazione didattico-educativa il modello organizzativo, finalizzato, quindi, alla realizzazione dell'autonomia didattica in un contesto di collegialità sostanziale.

Con l'articolo 2 si individua la funzione principale del consiglio di amministrazione, relativamente alla sua natura di:

a) organo di sintesi tra le competenze professionali, presupposto per una qualificata offerta formativa, e la domanda degli utenti interni ed esterni;
b) sede per la lettura dei bisogni del territorio e dell'utenza, finalizzata alla determinazione degli "indirizzi generali";

c) luogo in cui corresponsabilmente gestire le risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate o reperite dalle scuole.

L'annosa diatriba sulla sua composizione (componenti interne e non, "esperti", esterni, eccetera) viene superata demandandola alla libera scelta delle diverse componenti della scuola, professionali e non, che la eserciteranno, attraverso lo strumento del regolamento, sulla sedimentazione delle esperienze maturate da ciascuna istituzione scolastica.

Tale ampia facoltà assegnata ai consigli di amministrazione di "provare" le proprie capacità progettuali a tutto campo, si concilia con la previsione del nucleo interno di autovalutazione previsto all'articolo 5 ed è quindi strettamente connessa ad una forte responsabilizzazione di tutte le componenti.

E' questo un modo per recuperare una corretta professionalità degli insegnanti, che non può significare rinuncia alla specificità del proprio ruolo ma nemmeno preconcetto rifiuto a diventare catalizzatori della partecipazione di studenti, genitori e dell'utenza indiretta.

La funzione "politica" del consiglio di amministrazione comprende anche la definizione delle direttive di massima per la contrattazione decentrata a livello di istituto. L'istituzione scolastica si riappropria, così, di uno strumento essenziale della gestione del personale, senza il quale la stessa autonomia didattica perde di significato operativo.

L'articolo 3 è riservato alla ridefinizione della struttura organizzativa del corpo docente. Anche in questo caso, la proposta di legge evita mutazioni improprie dagli organi amministrativi non scolatici, prefigurando una vera e propria assemblea "professionale", i cui componenti rispondono dei risultati delle loro scelte e si organizzano in modo coerente con gli obiettivi, con i piani e con i progetti che intendono realizzare.

L'organizzazione quindi non si sovrappone alla funzione, ma ne diventa lo strumento. Ciò, da una parte, libera ampi spazi di ricerca e sviluppo di modelli decisionali innovativi, e, dall'altra, restituisce al corpo professionale il compito di superare ogni formalismo apparentemente rassicurante, ma in realtà paralizzante.

L'articolo 4, in coerenza con tutto l'impianto della proposta di legge, semplifica sia la definizione che il funzionamento del consiglio di classe e introduce una importante novità, prevedendone anche la possibilità di articolazioni in rapporto ad eventuali aggregazioni degli studenti diverse dal gruppo classe.

L'articolo 5 individua due nuclei di valutazione. Il primo ha funzioni " tecniche": è uno strumento di autovalutazione della qualità del processo e del prodotto di ogni istituzione scolastica e può funzionare da " interfaccia" dell'istituendo servizio di valutazione del sistema scolastico, previsto già dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 1993. Il secondo, con funzioni di valutazione del personale, avrà la composizione e le modalità di funzionamento definite dalla contrattazione nazionale.

L'articolo 6 riempie un vuoto lasciato storicamente dalla indecisione politica, e assegna anche alle istituzioni scolastiche, come alle altre amministrazioni elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la " risorsa" di una direzione autonoma e chiamata a rispondere dei risultati, dotata delle competenze specifiche per la direzione delle scuole. L'istituzione della dirigenza scolastica completa, inoltre, il percorso aperto dall' articolo 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 1995, che definisce il profilo professionale del dirigente scolastico in sintonia con quello di tutte le dirigenze pubbliche, stabilito dagli articoli 17 e 20 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993. La presente proposta di legge, con il richiamo alle linee guida contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, innova profondamente anche l'attuale superato sistema di selezione e reclutamento, favorendo soluzioni innovative e congrue con il nuovo assetto autonomistico delle scuole.

Per l'articolo 7 si rinvia a quanto sopra già evidenziato.

L'articolo 8 assegna al Ministro della pubblica istruzione il potere di emanare regolamenti ai sensi della legge n. 400 del 1988 per:

a) la definizione delle modalità di istituzione dei nuovi organi collegiali, in relazione ai quali la proposta di legge stessa stabilisce il termine inderogabile di durata di quelli attuali;
b) la definizione di commissioni (gruppi di lavoro, conferenze di servizio, strutture consultive, eccetera) non permanenti, da utilizzare da parte dei decisori politici e dei dirigenti quale supporto all'azione di governo e di gestione;
c) la riduzione e la semplificazione delle procedure amministrative. Questo compito viene assegnato al Ministro in via permanente come impegno metodologico di ricognizione sistematica di tutte le procedure da abrogare, innovare e rendere coerenti con l'assetto autonomistico delle istituzioni scolastiche e con il più ampio margine di discrezionalità decisionale assegnato agli organi di governo delle scuole e ai dirigenti;
d) la nuova redazione del testo unico delle leggi sulla scuola. La formulazione è finalizzata ad evitare i difetti della precedente legge delega in materia, che non ha risolto il problema della caotica stratificazione della legislazione scolastica e della eliminazione delle norme non più applicate, alla base queste ultime delle difficoltà interpretative e del conseguente contenzioso patologico.

L'articolo 9, sulla base della ripartizione delle competenze stabilita dalla legge n. 421 del 1992, assegna alla contrattazione nazionale le materie concernenti il rapporto di lavoro del personale, compresi i dirigenti, ad eccezione dell'articolazione del comparto scuola in aree autonome e separate. Quest'ultima articolazione è resa necessaria non solamente dalla dimensione del comparto, che occupa un terzo di tutti i pubblici dipendenti, ma dall'esigenza di rendere più flessibile ed efficace la definizione dei profili, della carriera e delle responsabilità, compresa quella disciplinare, delle due componenti essenziali dell'istituzione scolastica.

L'ultimo articolo, il 10, abroga, richiamandoli esplicitamente, tutti gli articoli riguardanti gli organi collegiali e il capo di istituto contenuti nel testo unico delle leggi sull'istruzione, incompatibili con la presente proposta di legge. Altri riferimenti normativi agli organi di governo delle scuole dovranno essere abrogati dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2.


 

PROGETTO DI LEGGE - N. 2226

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Funzioni degli organi collegiali).

1. Gli organi collegiali sono finalizzati al coinvolgimento delle componenti interne ed esterne all'attività e alla gestione dell'istituzione scolastica.
2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali sono ispirati a criteri di autonomia, flessibilità, efficienza, responsabilità, semplificazione delle procedure e trasparenza.
3. Ciascuna istituzione scolastica ha l'obbligo di istituire i seguenti organi:

a) consiglio di amministrazione;
b) assemblea del corpo docente;
c) consigli di classe.

Art. 2. (Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione dell'istituzione scolastica, elabora gli indirizzi generali, predispone e delibera il regolamento, comprese le modalità di elezione degli organi interni, determina i criteri di partecipazione alla vita della scuola, la destinazione delle risorse finanziarie comprese quelle per l'aggiornamento, le forme di autofinanziamento ed approva il bilancio preventivo e consuntivo.
2. Il consiglio di amministrazione definisce le direttive di massima per la sottoscrizione, da parte del presidente del consiglio stesso, dei contratti decentrati di istituto, nelle materie demandate a tale livello dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di personale che prestano stabilmente servizio nell'istituzione scolastica.
3. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione il preside o il direttore didattico, che lo presiede, e il responsabile amministrativo, che esercita anche la funzione di verbalizzatore.
4. Il regolamento di cui al comma 1, deliberato dal consiglio di amministrazione nell'ultima seduta antecedente l'insediamento del nuovo organo di gestione, stabilisce la composizione del consiglio stesso, di cui fanno parte comunque i rappresentanti delle componenti interne della scuola, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti.
5. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, ulteriori forme di partecipazione dei genitori e degli studenti, anche attraverso la costituzione di commissioni, di comitati o di consigli.
6. Il regolamento di cui al comma 1, stabilisce l'organigramma dell'istituzione scolastica e le modalità di designazione dei responsabili delle attività, dei servizi e dei progetti, compreso il docente con funzioni di vicario del preside o del direttore didattico.
7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
8. In sede di prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscente; decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

Art. 3. (Assemblea del corpo docente).

1. L'assemblea del corpo docente, presieduta dal capo di istituto, è responsabile della programmazione didattica ed educativa annuale e pluriennale dell'istituto, sulla base degli indirizzi generali del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'assemblea adotta, anche attraverso articolazioni funzionali, le forme organizzative più idonee allo svolgimento dei propri compiti e assume apposite deliberazioni che assicurano il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi.

Art. 4. (Consiglio di classe).

1. Il consiglio di classe, di intersezione nelle scuole materne o di interclasse nelle scuole elementari, è composto dal capo d'istituto, che lo presiede, dagli insegnanti della classe, dai genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, anche dagli studenti. Il consiglio ha il compito di discutere, al proprio interno, l'andamento didattico ed educativo, di formulare proposte e pareri all'assemblea del corpo docente e al consiglio di amministrazione, nonché di organizzare l'attività didattica della classe o di gruppi di alunni.
2. I docenti del consiglio di classe sono responsabili della programmazione didattica ed educativa della classe.
3. In sede di scrutinio, il consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti e del capo d'istituto, valuta periodicamente il profitto degli alunni.
4. La partecipazione dei genitori e degli studenti, l'eventuale articolazione e le modalità di funzionamento del consiglio di classe sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 5. (Nuclei di valutazione).

1. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, ciascuna istituzione scolastica istituisce un nucleo interno per l'autovalutazione del funzionamento della scuola e dell'attività educativa e didattica, anche in funzione del collegamento con il servizio nazionale di valutazione.
2. E' costituito, altresì, un nucleo con compiti di valutazione del personale secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale del comparto.

Art. 6. (Il dirigente dell'istituzione scolastica).

1. Il dirigente dell'istituzione scolastica svolge le funzioni e ha le responsabilità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, individua le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica di livello dirigenziale.
3. Fatte salve le materie demandate alla contrattazione collettiva nazionale, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla dirigenza delle pubbliche amministrazioni, di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, comprese le modalità di selezione, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 7. (Soppressione degli organi collegiali).

1. Entro il 30 settembre 1998 sono soppressi il comitato di valutazione del servizio, il consiglio scolastico distrettuale, il consiglio scolastico provinciale ed il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Entro la stessa data di cui al comma 1 sono istituiti i nuovi organi collegiali previsti dalla presente legge.

Art. 8. (Regolamenti).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) stabilisce le modalità di istituzione dei nuovi organi collegiali previsti dalla presente legge;
b) può istituire commissioni consultive non permanenti nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica, rappresentative delle istituzioni scolastiche, delle associazioni professionali, degli enti e delle istituzioni, per il coordinamento delle iniziative a livello territoriale e nazionale. Tali commissioni non possono avere compiti diretti o indiretti di gestione del personale né interferire con le attribuzioni e gli ambiti di autonoma responsabilità dei dirigenti, come definiti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) provvede periodicamente alla riduzione, semplificazione ed innovazione delle procedure relative all'amministrazione e alla gestione delle istituzioni scolastiche e del relativo personale, quando non compreso nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola;
d) provvede, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad abrogare le norme relative al rapporto di lavoro del personale del comparto della scuola non comprese nei contratti collettivi nazionali di lavoro del medesimo comparto.

2. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede a raccogliere in un testo unico, sulla base delle norme generali regolatrici desumibili dalla presente legge, le disposizioni legislative in materia di istruzione, con l'abrogazione esplicita delle norme incompatibili, e l'armonizzazione con la legislazione vigente. Il citato regolamento non deve contenere norme relative al rapporto di lavoro del personale del comparto della scuola, ad eccezione di quelle riservate alla legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 9. (Rinvio alla contrattazione - Aree autonome e separate).

1. Sono rinviate alla contrattazione nazionale, con particolare riferimento al codice disciplinare dei dirigenti scolastici e dei docenti, di cui all'articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le materie concernenti il rapporto di lavoro del personale del comparto scuola, individuato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Il comparto della scuola è articolato in autonome e separate aree di contrattazione della dirigenza e della docenza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tale articolazione non può essere modificata in sede di contrattazione collettiva.

Art. 10. (Abrogazioni).

1. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono abrogate tutte le norme incompatibili con la nuova disciplina sugli organi collegiali stabilita dalla presente legge ed, in particolare, sono abrogati gli articoli da 5 a 25 e da 30 a 50, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Sono, altresì, abrogate le norme disapplicate dall'articolo 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995.
3. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 7 della presente legge, sono abrogati gli articoli 396, da 407 a 418, 429, 477, da 492 a 506 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.