PROGETTO DI LEGGE - N. 2665

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati:
ACCIARINI, VOGLINO, SBARBATI, CAPITELLI, DEDONI, DALLA CHIESA, RIVA, VIGNALI, BRACCO, CASTELLANI, PETRELLA, RISARI, VOLPINI

Norme concernenti gli organi collegiali dell'autonomia scolastica
(Presentato l'8 novembre 1996)

 

Onorevoli Colleghi! - Sono ormai passati quasi ventitré anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e il tempo trascorso, pur dimostrando l'importanza della partecipazione democratica della comunità alla vita della scuola, ha anche messo in evidenza carenze e difficoltà di funzionamento tali da determinare, al momento attuale, un diffuso senso di disagio e di stanchezza nei confronti di una gestione collegiale, ritenuta, non a torto, non sufficientemente incisiva ed efficace.

La prevista autonomia scolastica, affidando alle singole istituzioni competenze di vasta portata, richiede una nuova disciplina degli organi collegiali, che, alla luce di una ventennale esperienza, prefiguri un nuovo assetto nel governo della scuola.

La presente proposta di legge vuole ridisegnare tale assetto per quanto attiene agli organi che operano nelle singole istituzioni. Gli obiettivi sono essenzialmente tre:

A tale scopo si è compiuta la scelta di una proposta articolata, ma non minuziosa, che lascia alla potestà regolamentare delle singole scuole l'individuazione di composizione, compiti e organizzazione dei singoli organi, ovviamente nell'ambito di princìpi e criteri indicati.

Il progetto educativo di istituto è il documento attraverso cui si esplicita il contratto formativo tra la scuola, i genitori e gli studenti: si è ritenuto, pertanto, che esso costituisca il punto di riferimento essenziale per la definizione delle competenze del consiglio di autonomia e del collegio dei docenti. Il rapporto fra i due organi è delineato con precisione, assegnando al primo la funzione di fissare gli indirizzi generali del progetto, indirizzi che costituiscono la premessa per l'elaborazione della proposta dell'organo tecnico professionale, che stabilisce gli aspetti formativi, didattici e pedagogici. Il consiglio di autonomia successivamente elabora gli aspetti finanziari ed organizzativi e procede alla delibera di adozione. Si ritiene in tal modo di avere evitato il mero elenco di singole competenze, che ha rischiato spesso, nella normativa passata, di risultare incompleto e insufficientemente definito, lasciando alla volontà dei singoli istituti la possibilità di raggiungere un'eventuale individuazione dei compiti più consona alla realtà delle singole istituzioni.

Il consiglio di autonomia realizza la rappresentanza di tutte le componenti della scuola, con modalità di composizione fissate solo negli aspetti fondamentali. Per entrambi gli organi è prevista l'esistenza di una giunta, dotata di compiti di predisposizione delle delibere dei rispettivi organi e di collaborazione con il dirigente scolastico. La giunta di collegio è, in particolare, una vera e propria innovazione ed è collegata all'articolazione del collegio dei docenti, articolazione che diviene prescrittiva e che permette di riconoscere in sede legislativa una realtà già molto diffusa, che permette di individuare luoghi di discussione e di elaborazione specifici e di trasformare così le riunioni del collegio dei docenti in momento di sintesi decisionale.

Le figure professionali della scuola ricevono un rafforzamento rappresentato da due distinte previsioni:

Genitori e studenti, in quanto componenti del consiglio di autonomia, hanno concrete possibilità di intervento nella definizione del progetto di istituto e nel controllo sulla sua attuazione.

Inoltre, vengono previsti:

Per quanto riguarda gli organi a livello di classe, si è scelto di eliminare la confusione oggi esistente e scaturita dalla previsione di un'integrazione, per determinate competenze, del consiglio di classe attraverso i soli membri elettivi dei genitori e degli studenti. In tal modo si è spesso resa difficile, ed al limite della legittimità, la piena partecipazione di tutti i genitori e di tutti gli studenti. Si è, quindi, proceduto ad attribuire il ruolo di organo alle assemblee generali a livello di classe, con il vincolo, per le singole istituzioni, di fissare attraverso il regolamento sedi di raccordo fra il consiglio di classe, che è una delle articolazioni del collegio dei docenti, l'assemblea di classe dei genitori e assemblea di classe degli studenti.

Si è infine prevista la possibilità, per le istituzioni che decidano di collegarsi tra loro per raggiungere obiettivi predeterminati ed esplicitati in un accordo di rete, di esprimere un organo di amministrazione collegiale comune.

 


 

PROGETTO DI LEGGE - N. 2665

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Oggetto e finalità della legge).

1. La presente legge disciplina i requisiti fondamentali di organizzazione del governo delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire il rispetto omogeneo dei princìpi che presiedono alla realizzazione del contratto formativo tra la scuola, i genitori e gli studenti, che trova la sua esplicitazione nel progetto educativo di istituto.
2. Il progetto educativo di istituto è il documento nel quale si traduce l'offerta pedagogico-didattica della singola istituzione scolastica con riguardo alle differenziate esigenze formative, tenendo conto delle domande dei genitori e degli studenti e del contesto sociale, economico e culturale di riferimento. Tale offerta, in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, può articolarsi in opzioni differenziate, che debbono però essere tutte rappresentate nel documento.

Art. 2. (Organi delle istituzioni scolastiche).

        1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

a) il consiglio di autonomia e la giunta di consiglio;
b) il collegio dei docenti e la giunta di collegio;
c) il comitato dei genitori e il comitato degli studenti;
d) il consiglio di classe;
e) l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti.
f) il dirigente preposto.

2. La funzione di coordinamento fra gli organi collegiali dell'istituzione è svolta dal dirigente scolastico.
3. I regolamenti delle singole istituzioni disciplinano composizione, compiti e organizzazione degli organi collegiali, nel rispetto dei princìpi e dei criteri indicati negli articoli successivi.

Art. 3. (Consiglio di autonomia e collegio dei docenti).

1. Nel consiglio di autonomia, del quale fanno parte di diritto il dirigente dell'istituzione e il responsabile dei servizi di segreteria, sono rappresentate tutte le componenti della comunità scolastica, ivi compresi, nella scuola secondaria superiore, gli studenti. La rappresentanza dei genitori e degli studenti, rispettivamente nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore, è paritetica rispetto alla rappresentanza dei docenti. Il numero dei componenti è pari a tredici. Il regolamento di istituto può prevedere l' aumento o la diminuzione fino ad un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione scolastica. Quando una singola istituzione è costituita da scuole di diverso ordine, grado, tipo, il numero dei seggi è attribuito proporzionalmente al numero dei componenti del corpo elettorale delle differenti scuole, garantendo comunque la presenza di tutte le rappresentanze dei diversi ordini, gradi e tipi di scuola.
2. Il consiglio di autonomia è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3; resta in carica per tre anni ed è presieduto da un genitore.
3. I regolamenti delle singole istituzioni possono prevedere la presenza e le modalità di nomina nel consiglio di autonomia, con funzioni consultive, di esperti e di rappresentanti degli enti locali, in misura complessivamente non superiore ad un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio di autonomia:

a) fissare gli indirizzi generali del progetto educativo di istituto e, sulla base delle proposte deliberate dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, didattici e pedagogici, annualmente elaborarne gli aspetti finanziari e organizzativi e deliberarne l'adozione;
b) deliberare annualmente gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con il contesto territoriale, anche in riferimento all'attuazione delle attività integrative ed extracurriculari;
c) deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) disporre in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.

5. Tutti i docenti in servizio presso ciascuna istituzione scolastica compongono il collegio dei docenti. Esso si articola in consigli di classe, commissioni tematiche o dipartimenti disciplinari e interdisciplinari. In relazione ad una migliore funzionalità dell'attività didattica ed educativa, il regolamento di istituto può prevedere ulteriori e differenti articolazioni funzionali dei gruppi di docenti. Ciascuna articolazione tematica, disciplinare, interdisciplinare, funzionale, elegge un proprio coordinatore.
6. Spetta al collegio dei docenti:

a) elaborare il progetto educativo di istituto per gli aspetti formativi, didattici e pedagogici e curarne l'attuazione;
b) deliberare sulle modalità della propria articolazione interna;
c) valutare i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intenda aderire o che intenda promuovere;
d) esprimere il proprio parere sull'adozione e sulle modifiche dei regolamenti dell'istituzione per la parte che coinvolge profili didattici.

7. La giunta di consiglio è composta dal dirigente scolastico, che la presiede, dal responsabile dei servizi di segreteria, dal presidente del consiglio di autonomia, da due membri eletti dal consiglio di autonomia in rappresentanza dei docenti e degli studenti. La giunta di consiglio:

a) predispone le proposte di deliberazione del consiglio di autonomia, ivi compresa la proposta relativa all'adozione del progetto educativo di istituto;
b) coadiuva il dirigente scolastico nell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di autonomia.

8. La giunta di collegio è composta dal dirigente scolastico, che la presiede, dal vicario designato o dai vicari designati dal dirigente scolastico e da docenti coordinatori, dei quali il regolamento dell'istituzione fissa il numero e le modalità di individuazione. La giunta di collegio:

a) predispone il piano attuativo del progetto educativo di istituto per la parte formativa e pedagogico didattica;
b) segue l'attuazione del progetto educativo di istituto e cura il monitoraggio dei risultati;
c) collabora con il dirigente scolastico per il funzionamento didattico dell'istituzione.

Art. 4. (Comitato dei genitori e comitato degli studenti).

1. In ogni istituzione scolastica è istituito il comitato dei genitori, composto dai genitori degli alunni designati dalle assemblee di classe e dai genitori eletti nel consiglio di autonomia, dei quali uno è espressamente individuato all'atto dell'elezione come presidente dell'organo.
2. Spetta al comitato dei genitori:

a) formulare proposte al consiglio di autonomia e al collegio dei docenti nelle materie attinenti alla libertà educativa dei genitori e ai rapporti scuola-famiglia, con particolare riferimento al progetto educativo di istituto e al contratto formativo;
b) esprimere pareri nelle materie di cui alla lettera a) su richiesta degli organi competenti;
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito ai progetti e alle attività che incidono nel rapporto scuola-territorio;
d) verificare la funzionalità e l'efficienza dei servizi di mensa, di trasporto e di qualunque servizio relativo all'attuazione del diritto allo studio;
e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito ad attività complementari ed integrative.

3. I genitori hanno diritto di riunione e di assemblea. Il regolamento dell'istituzione stabilisce le modalità di esercizio del diritto, riconoscendo al comitato dei genitori il compito di organizzare e di gestire le riunioni e le assemblee.
4. Per la scuola secondaria superiore opera in ogni istituzione scolastica il comitato degli studenti, composto dagli studenti designati dalle assemblee di classe e dagli studenti eletti nel consiglio di autonomia, dei quali uno è espressamente individuato all'atto dell'elezione come presidente dell'organo.
5. Spetta al comitato degli studenti:

a) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di autonomia e al collegio dei docenti sul progetto educativo di istituto e su tutte le materie indicate dai regolamenti delle singole istituzioni;
b) formulare proposte ed esprimere pareri sulle iniziative e sui progetti che incidano nel rapporto scuola-territorio;
c) verificare la funzionalità e l'efficienza dei servizi di mensa, di trasporto e di qualunque servizio relativo all'attuazione del diritto allo studio;
d) formulare proposte ed esprimere pareri in materia di attività complementari ed integrative;
e) assumere la titolarità di attività integrative, approvate dal consiglio di autonomia e dal collegio dei docenti per le rispettive competenze, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai regolamenti delle istituzioni.

6. Gli studenti hanno diritto di riunione e di assemblea. Il regolamento dell'istituzione stabilisce le modalità di esercizio del diritto, riconoscendo al comitato degli studenti il compito di organizzare e di gestire le riunioni e le assemblee.
7. Il comitato dei genitori e il comitato degli studenti si riuniscono con le modalità e nei tempi individuati dai rispettivi regolamenti interni, fatti salvi i limiti posti dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 3, a tutela del regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 5. (Organi collegiali a livello di classe).

1. I docenti di ciascuna classe compongono il consiglio di classe, articolazione del collegio dei docenti, che ha responsabilità di programmazione didattico-educativa e funzioni di valutazione degli alunni.
2. I genitori degli alunni di ciascuna classe compongono l'assemblea di classe dei genitori, la quale designa due membri quali componenti del comitato dei genitori.
3. Gli alunni di ciascuna classe della scuola secondaria superiore costituiscono l'assemblea di classe degli studenti, la quale designa due membri quali componenti del comitato degli studenti.
4. In relazione al progetto educativo di istituto, alle sue articolazioni e alla sua scansione temporale, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono garantire il raccordo tra il consiglio di classe, l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti, al fine di assicurare la regolarità dei rapporti, degli scambi di informazioni e dell'attività di periodico aggiornamento della programmazione di classe. I regolamenti prevedono altresì gli organismi e le modalità per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.
5. Ove l'istituzione scolastica abbia più sedi, per ciascuna di esse il dirigente dell'istituzione nomina un proprio vicario. Il preside designa, tra i vicari, chi lo sostituisce nella direzione dell'istituzione scolastica in caso di assenza o impedimento.

Art. 6. (Figure di sistema).

1. In relazione ai vari aspetti del profilo professionale docente sono enucleate funzioni educative, organizzative e di coordinamento, coerenti con il progetto educativo di istituto e con l'organizzazione delle istituzioni scolastiche, e sono identificate figure di sistema responsabili della loro attuazione.

Art. 7. (Organi collegiali di rete).

1. Ove due o più istituzioni scolastiche decidano di collegarsi tra loro per raggiungere obiettivi predeterminati ed esplicitati in un accordo di rete, possono esprimere un organo di amministrazione collegiale comune, al quale attribuire competenze specifiche e predeterminate.
2. Dall'organo di cui al comma 1, debbono far parte necessariamente i presidenti, i dirigenti delle istituzioni e i segretari degli organi di amministrazione dei singoli istituti.
3. La costituzione di un organo di amministrazione di rete deve risultare da atto scritto, depositato presso il provveditorato agli studi, dal quale risultino gli obiettivi dell'accordo, le competenze e i poteri dell'organo, nonché le disponibilità finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni.
4. Possono partecipare agli accordi di rete anche istituzioni scolastiche non statali, riconosciute o non riconosciute, ovvero enti o agenzie del territorio che intendano dare il loro apporto al progetto. Tali enti ed agenzie possono avere, ove l'accordo di rete lo preveda, un loro rappresentante nell'organo di amministrazione, con funzioni consultive.

Art. 8. (Dirigenza scolastica).

1. Il dirigente dell'istituzione dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, dirige, promuove e coordina l'attività della scuola, valorizza le risorse umane e professionali, organizza e gestisce le risorse finanziarie e strumentali, favorisce i processi di interazione con il contesto territoriale e con gli enti locali.
2. In particolare, spettano al dirigente dell'istituzione:

a) la rappresentanza legale dell'istituzione;
b) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
c) la presidenza del collegio dei docenti, dei consigli di classe, della giunta di consiglio e della giunta di collegio;
d) la designazione del docente vicario, o, in relazione alla complessità dell'assetto organizzativo dell'istituzione scolastica, di più docenti vicari, con contestuale delega di specifici compiti o, previa autorizzazione del consiglio di autonomia, del potere di rappresentanza dell'istituzione per il compimento di specifici atti;
e) le competenze di cui all'articolo 396 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto compatibili con le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) e le altre competenze attribuite da disposizioni di legge, da regolamenti o, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, da contratti collettivi di lavoro.

3. Sono dirigenti scolastici i presidi ed i direttori didattici in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, che prendano parte a specifici corsi di formazione.
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

Art. 9. (Regolamenti delle istituzioni).

1. In fase di prima attuazione della presente legge i regolamenti delle nuove istituzioni scolastiche autonome, di cui all'articolo 2, comma 3, sono adottati dai consigli di istituto uscenti, i quali, nel caso di confluenze nelle istituzioni scolastiche autonome di più istituti, plessi o sezioni staccate, deliberano in seduta congiunta, previa acquisizione del parere del collegio o dei collegi dei docenti. Per l'adozione dei regolamenti gli organi collegiali possono avvalersi dell'assistenza del personale ispettivo tecnico e di appositi uffici presso i provveditorati agli studi.
2. Successive modifiche ai regolamenti possono essere approvate a maggioranza assoluta dal consiglio di autonomia, previo parere del collegio dei docenti per gli aspetti di interesse didattico, e, ove previsto dai regolamenti stessi, previo parere del comitato dei genitori e del comitato degli studenti.

Art. 10. (Regolamento di attuazione e delega al Governo).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Tale regolamento detta altresì le disposizioni necessarie a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 9, comma 1, in caso di inadempienza da parte delle singole istituzioni scolastiche.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i diritti e i doveri degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e le relative disposizioni sostanziali e procedurali in materia di disciplina. Dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, che prende la denominazione di "Statuto degli studenti", è abrogato l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. All'attuazione della presente legge, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle istituzioni scolastiche nel passaggio alla nuova organizzazione, concorrono l'amministrazione periferica, gli ispettori tecnici e gli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE), riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
4. Il governo è delegato ad aggiornare il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introducendo le nuove disposizioni entrate in vigore fino alla data di effettivo esercizio della delega, modificando le disposizioni che appaiano incongrue o superate alla luce delle successive disposizioni e sopprimendo le disposizioni con esse contrastanti. La delega è esercitata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; sullo schema del decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 11. (Disposizione finale).

1. Tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione resta affidato all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 3, ove richiamati, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli organi collegiali dell'istituzione.