PROGETTO DI LEGGE - N. 3592
d'iniziativa dei deputati:
NAPOLI, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI, BENEDETTI, VALENTINI
Norme concernenti gli organismi di
partecipazione e di responsabilità e le strutture di supporto all'autonomia didattica, di
ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche
(Presentato il 17 aprile 1997)
Onorevoli Colleghi! - In una riforma globale della scuola, comprendente, peraltro, l'autonomia scolastica, non possono non essere revisionati gli organi collegiali che, dai decreti delegati del 1974, escono certamente con un bilancio fallimentare.
Il sistema degli organi collegiali d'istituto e territoriali dovrà essere necessariamente collegato al modello di autonomia scolastica, dovendo coerentemente contribuire alle finalità che lo stesso disegno autonomistico persegue; per tale motivo la presente proposta di legge ne offre una nuova denominazione: organismi di partecipazione e di responsabilità.
La revisione degli organi collegiali si rende necessaria anche al fine di evitare genericità, ambiguità, duplicazione, sovrapposizione dei vari organi e per contenere i rispettivi e derivati rischi di svuotamento e di conflittualità alcune volte registratisi.
La ridefinizione degli organi collegiali deve delineare un impianto che sia coerente con i nuovi ipotizzati assetti autonomistici delle istituzioni scolastiche, che avranno a livello locale il loro momento decisionale e deliberativo ed il baricentro gestionale e necessitano, perciò, di un maggiore raccordo con il territorio e con la comunità civile che su esso insiste.
La presente proposta di legge si compone di 26 articoli suddivisi in quattro capi.
Il capo I individua gli organismi di partecipazione e di responsabilità a livello d'istituto; il capo II individua gli stessi organismi a livello distrettuale; il capo III individua quelli a livello nazionale; il capo IV individua, invece, le strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo.
PROGETTO DI LEGGE - N. 3592
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITA' A LIVELLO D'ISTITUTO
Art. 1. (Funzioni degli organismi di partecipazione e di responsabilità).
1. Gli organismi di partecipazione e di responsabilità
hanno il compito di coinvolgere le componenti interne ed esterne all'attività e alla
gestione delle istituzioni scolastiche.
2. Ciascuna istituzione scolastica è rappresentata dal capo d'istituto ed istituisce i
seguenti organismi:
a) consiglio di presidenza;
b) consiglio di amministrazione;
c) collegio dei docenti;
d) organismo partecipativo di intersezione, di interclasse e di classe;
e) commissione di verifica e di valutazione.Art. 2. (Capo di istituto).
1. Il capo d'istituto rappresenta la singola
istituzione scolastica, presiede il consiglio di presidenza, il consiglio di
amministrazione e tutti gli organismi di partecipazione e di responsabilità d'istituto,
tranne quelli costituiti da soli alunni o da soli genitori; svolge funzioni di direzione,
gestione e controllo; cura i rapporti con le famiglie e gli studenti, nonché le relazioni
esterne con gli enti e le agenzie operanti sul territorio.
2. Il capo d'istituto è tenuto a presentare trimestralmente al consiglio di
amministrazione e al collegio dei docenti i risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi fissati dal piano didattico d'istituto.
3. Il capo d'istituto amministra, organizza e gestisce il servizio secondo criteri di
efficienza ed efficacia; stipula contratti e convenzioni, indice le gare, acquisisce i
preventivi di spesa, conduce le trattative, effettua gli acquisti, sottoscrive i contratti
di fornitura di beni e servizi.
4. Ferme restando le responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari
previste dalle vigenti disposizioni di legge, il capo d'istituto è altresì responsabile
dei risultati complessivi raggiunti nella gestione del servizio scolastico reso
dall'istituto.
Art. 3. (Consiglio di presidenza).
1. Il consiglio di presidenza è formato dal capo
d'istituto e dai collaboratori, nonché dal coordinatore amministrativo.
2. Il consiglio di presidenza funge da supporto all'attività del capo d'istituto.
Art. 4. (Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione elabora gli
indirizzi generali, approva e verifica il piano didattico d'istituto, predisposto dal
collegio dei docenti, delibera il regolamento interno dell'istituto, determina i criteri
di partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita scolastica, delibera gli
indirizzi generali e le risorse da destinare alla realizzazione delle attività, determina
le forme di autofinanziamento, approva il bilancio e il conto consuntivo.
2. Il consiglio di amministrazione svolge le specifiche funzioni per l'esercizio
dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo.
3. Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri, di cui tre docenti, quattro
genitori nella scuola primaria e secondaria di primo grado, e due genitori e due studenti
nella scuola secondaria di secondo grado.
4. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione il capo d'istituto, che lo
presiede, e il coordinatore amministrativo, che cura anche la verbalizzazione delle
sedute.
5. Quando l'istituzione è costituita da scuole di diverso ordine, grado e tipo, il numero
dei seggi ai fini delle elezioni di cui al comma 6 è attribuito proporzionalmente al
numero dei componenti del corpo elettorale delle differenti scuole, garantendo comunque la
presenza di tutte le rappresentanze dei diverse ordini, gradi e tipi di scuola.
6. Il consiglio di amministrazione è eletto da tutte le componenti di ruolo delle
istituzioni scolastiche chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza.
7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Art. 5. (Collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i
docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso ciascuna istituzione scolastica.
2. Il collegio dei docenti è presieduto dal capo d'istituto.
3. Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione
interna dell'azione educativa dell'istituto. Sulla base degli indirizzi generali proposti
dal consiglio di amministrazione, delle risorse disponibili, e tenuto conto delle proposte
delle famiglie e degli studenti, nonché degli obiettivi e degli indirizzi nazionali,
elabora il piano didattico d'istituto. Esso esercita tale potere nel rispetto della
libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
4. Il collegio dei docenti, inoltre:
a) formula proposte al capo d'istituto per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di amministrazione;
b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;
c) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe;
d) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
e) elegge, in numero non superiore a quattro e proporzionalmente al numero degli alunni della singola istituzione scolastica, i docenti incaricati di collaborare con il capo d'istituto;
f) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione;
g) elegge i suoi rappresentanti in seno alla commissione di verifica e di valutazione;
h) esprime al capo d'istituto parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di
ciascun anno scolastico.
6. Le funzioni di segretario del collegio dei docenti sono attribuite dal capo d'istituto
ad uno dei docenti collaboratori facenti parte del consiglio di presidenza.
Art. 6. (Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe).
1. I consigli di intersezione nelle scuole materne, di
interclasse nelle scuole elementari e di classe nella scuola secondaria di primo e secondo
grado sono composti dal capo d'istituto, che li presiede, da tutti i docenti della classe,
da due genitori e, negli istituti secondari di secondo grado, anche da due studenti,
eletti dalle rispettive rappresentanze.
2. I consigli di cui al comma 1 sono costituiti dai soli docenti di classe quando
esprimono la valutazione periodica del profitto degli alunni.
Art. 7. (Consiglio degli studenti e consiglio dei genitori).
1. In ciascun istituto di istruzione, ove previsto nel
regolamento interno, possono essere istituiti il consiglio degli studenti ed il consiglio
dei genitori.
2. Il consiglio degli studenti è costituito da due studenti rappresentanti di ciascuna
classe della singola istituzione scolastica.
3. Il consiglio degli studenti formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione
in materia di programmazione e di organizzazione delle attività scolastiche, con
particolare riferimento al progetto didattico di istituto.
4. Il consiglio dei genitori è costituito da due genitori rappresentanti di ciascuna
intersezione, interclasse o classe della singola istituzione scolastica.
5. Il consiglio dei genitori formula proposte, pareri ed indicazioni atti a migliorare
l'attività organizzativa ed educativa della scuola.
Art. 8. (Commissione di verifica e di valutazione).
1. Ciascuna istituzione scolastica istituisce una
commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal capo d'istituto, e costituita da
quattro docenti di ruolo.
2. La commissione di verifica e di valutazione ha il compito di procedere alla
autovalutazione del funzionamento della scuola e della attività educativa e didattica ed,
in particolare, deve garantire:
a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;
b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;
c) gli standard minimi di produttività della singola istituzione scolastica.
Art. 9. (Norme provvisorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge i
regolamenti delle istituzioni scolastiche sono adottati dai consigli di istituto in
conformità alle disposizioni emanate dal Ministro della pubblica istruzione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 possono subire modifiche apportate dai nuovi consigli
di amministrazione delle singole istituzioni scolastiche.
Capo II. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITA' A LIVELLO DISTRETTUALE
Art. 10. (Istituzione e fini del distretto scolastico).
1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali
interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui
pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è
suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono
la denominazione di "distretti scolastici". Con la stessa procedura si provvede
alle eventuali variazioni. I decreti di cui al presente comma indicano, altresì, anche le
sedi dei distretti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione può indire conferenze nazionali interregionali o
regionali dei distretti scolastici, alle quali possono essere chiamati a partecipare, ove
ritenuto opportuno, gli assessori regionali e le autorità scolastiche periferiche
competenti, per verificare la congruità e l'efficienza di tali organi distrettuali e per
attivare, con il loro coinvolgimento, speciali progetti al servizio della scuola e per la
crescita culturale e civile delle comunità locali. In accordo con il Ministro della
pubblica istruzione anche le regioni possono convocare, per le proprie competenze,
conferenze regionali dei distretti scolastici. Tali conferenze possono essere richieste
anche da almeno il 50 per cento dei presidenti dei distretti scolastici del livello di cui
si chiede la conferenza.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione degli utenti e degli operatori del
servizio scolastico, degli enti locali, delle istituzioni culturali e delle forze sociali
alla vita della scuola per le finalità e nei modi previsti dal presente capo.
4. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi
necessari; è dotato di una sede idonea e di un organico adeguato e funzionale. I fondi di
gestione del distretto sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, cui si
aggiungono i contributi dei comuni fissati in proporzione al numero degli abitanti.
Progetti ed iniziative finalizzati secondo le proprie competenze sono finanziati da
regioni e province; le comunità montane possono finanziare attività specifiche
riguardanti il proprio territorio.
5. L'organico del distretto scolastico è composto da un responsabile amministrativo e da
assistenti assegnati per attività programmate e finanziate.
6. Per l'assegnazione del responsabile amministrativo si valuta:
a) la professionalità acquisita e documentata dal personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) con un minimo di tre anni di servizio presso il distretto scolastico;
b) la continuità di servizio presso il distretto scolastico;
c) l'idoneità acquisita con pubblico concorso per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo o acquisibile con un esame consistente in un colloquio riservato al personale ATA già operante nei distretti.
7. In attesa dell'attuazione del disposto di cui al comma 6 è confermato nei distretti scolastici il personale già utilizzato.
Art. 11. (Determinazione dei distretti scolastici).
1. Nella determinazione dei distretti scolastici si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve normalmente corrispondere ad un ambito subprovinciale di medie dimensioni, omogeneamente ed originariamente definito come bacino di utenza di servizi scolastici in cui, di regola, sia assicurata la presenza di tutti gli ordini di scuola fino a quella di secondo grado;
b) oltre che allo sviluppo demografico e scolastico e all'espansione urbanistica si fa prevalente riferimento alle caratteristiche geografiche, sociali, economiche e culturali del comprensorio interessato, nonché allo stato delle infrastrutture e dei trasporti;
c) la conterminazione dei distretti scolastici avviene all'interno delle competenze territoriali di un provveditorato agli studi. Tra distretti limitrofi di diverse province, se insistono su comprensori delle medesime caratteristiche, possono essere attivati programmi in comune. In ogni caso deve essere evitato lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più distretti.
Art. 12. (Finalità dei distretti scolastici).
1. Il distretto scolastico opera, in un comprensorio
omogeneamente caratterizzato a livello interscolastico ed infraistituzionale, quale
osservatorio per l'esercizio del diritto allo studio, per l'orientamento scolastico e
professionale e per la crescita culturale e civile della comunità. Ha compiti di
proposta, di coordinamento e di verifica per l'offerta degli ordini scolastici e dei
servizi alla scuola; attiva programmi per la crescita della qualità nella scuola, per
l'apporto alle finalità della scuola di ogni utile riferimento territoriale, per
l'educazione permanente e per la diffusione della cultura sul territorio. Il ruolo di
osservatorio è finalizzato al monitoraggio della domanda e dei flussi scolastici,
dell'osservanza dell'obbligo scolastico ed all'analisi delle cause dell'abbandono,
conoscenze indispensabili per elaborare indirizzi utili alle comunità locali per i piani
al diritto allo studio e i criteri per la realizzazione della scuola. Tale centro può
inoltre servire alle scuole del comprensorio per l'elaborazione di dati, per l'offerta di
informazioni e documentazioni, e per sostenere l'innovazione e la multimedialità. Con
tale mezzo sono censite, divulgate e riscontrate le opportunità educative, culturali,
sportive e professionali che si attivano sul territorio.
2. Con una conferenza annuale dei servizi il distretto scolastico coordina:
a) il piano poliennale dell'offerta di scuole e istituti e della razionalizzazione scolastica nel comprensorio distrettuale, con un progetto di localizzazione e di adeguamento delle strutture scolastiche pubbliche, medie e superiori, da sostenere, per le rispettive competenze, con accordi di programma tra comuni e di questi con l'amministrazione provinciale. Il finanziamento di opere per le scuole medie inferiori e superiori è condizionato dall'esistenza di tale piano;
b) il programma annuale dei servizi e dell'assistenza per garantire il diritto allo studio e l'accesso e la frequenza scolastici;
c) la programmazione, con la regione, della presenza e degli indirizzi delle attività di formazione e di specializzazione professionale, dei corsi speciali per il recupero socio-lavorativo dei giovani handicappati.
3. I distretti scolastici, con il supporto tecnico:
a) dell'azienda unità sanitaria locale promuovono programmi di aggiornamento degli insegnanti per l'educazione alla salute e alla prevenzione primaria;
b) delle competenze, anche universitarie, presenti nel sistema scolastico e, se necessario, di qualificate agenzie specializzate, promuovono, in accordo con la dirigenza scolastica, e gestiscono i progetti di orientamento scolastico, universitario e professionale;
c) della dirigenza scolastica promuovono e gestiscono programmi di aggiornamento del personale scolastico, progetti di ricerche-concorso di integrazione scolastica per la conoscenza del territorio e delle culture locali, per l'educazione civile e teatrale, per l'incentivazione della lettura, per ogni altra attività extracurricolare ritenuta utile, compatibile ed integrante della normale attività di formazione scolastica;
d) dell'istituzione territoriale ritenuta competente coordinano e promuovono iniziative per l'educazione permanente, per l'aggiornamento professionale e per la crescita culturale della comunità locale.
Art. 13. (Organi del distretto).
1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale, espresso con elezione diretta dalle tre componenti della scuola, ovvero famiglie, studenti ed operatori scolastici, integrato dalle rappresentanze sociali, e funzionalmente raccordato con le istituzioni territoriali amministrative, scolastiche e culturali. Esso è composto come segue:
a) da sei genitori di figli frequentanti le scuole del distretto;
b) da sei studenti delle scuole medie di secondo grado, di cui almeno uno di scuole non statali se esistenti;
c) da sei insegnanti in servizio presso le scuole del distretto di ogni ordine e grado, di cui almeno uno di scuole non statali se esistenti;
d) da quattro rappresentanti del personale direttivo in lista unica e con riserva di eletti per ogni ordine di scuola del distretto, di cui uno rappresentante di scuole non statali se esistenti;
e) da un rappresentante del personale ATA;
f) da due componenti designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui uno in rappresentanza delle categorie economiche e l'altro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, residenti nel comprensorio del distretto.
2. Qualora nel distretto non esistano scuole non
statali cade la riserva dei posti previsti in loro rappresentanza ai sensi del comma 1 ed
anche tali seggi sono assegnati per categorie alle liste concorrenti. Tali liste, quando
sono presentate, devono contenere un numero di candidati doppio rispetto ai seggi
previsti.
3. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio.
4. Il consiglio elegge nel proprio ambito, con votazioni separate, un presidente ed un
vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Il presidente ed il vicepresidente sono coadiuvati da una giunta esecutiva composta da
altri quattro consiglieri nominati dal consiglio su proposta del presidente.
6. Il consiglio, su proposta del presidente, può nominare commissioni di lavoro
coordinate da membri della giunta esecutiva.
7. I compiti di segreteria del consiglio e della giunta esecutiva sono svolti dal
responsabile amministrativo o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente.
Art. 14. (Funzioni degli organi del distretto).
1. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale
rappresenta il distretto ad ogni livello; convoca e presiede il consiglio e la giunta
esecutiva; convoca e presiede la conferenza dei servizi, attiva ogni altro incontro utile
alle finalità del distretto; mantiene i rapporti con l'amministrazione scolastica e, per
i problemi di competenza, con gli enti e le istituzioni territoriali. I presidenti dei
consigli scolastici distrettuali possono riunirsi per esaminare i problemi di comune
interesse. In caso di assenza del presidente il vicepresidente lo sostituisce a tutti gli
effetti. La giunta esecutiva prepara il lavoro del consiglio, fissa l'ordine del giorno e
cura l'esecuzione delle delibere consiliari.
2. Per deliberare sulle competenze attribuite ai distretti il consiglio scolastico
distrettuale si riunisce almeno ogni tre mesi. Si riunisce altresì ogni qualvolta almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il consiglio scolastico distrettuale entro il mese di luglio di ogni anno elabora ed
approva, con riferimento alle proprie competenze, nel quadro di eventuali direttive
generali emanate dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle indicazioni
della conferenza dei servizi e di quanto concordato consultando la dirigenza scolastica e
le istituzioni culturali territoriali, il programma annuale di attività.
4. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal
provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali. Tale parere è obbligatorio
quando si tratta di interventi attinenti al programma scolastico ma in esso non previsti.
5. Il consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che gli
sono affidati o delegati dalla regione, che devono essere rivolti al coordinamento ed
all'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi
scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio.
6. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sulla
attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi.
7. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio
preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.
8. Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle
materie di cui al comma 7, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché
l'impiego dei mezzi finanziari.
Art. 15. (Conferenza dei servizi).
1. Prima dell'approvazione da parte del consiglio
scolastico distrettuale del programma annuale, il presidente del distretto scolastico
convoca la conferenza annuale dei servizi cui partecipano il provveditore agli studi o un
suo delegato, l'assessore regionale competente o un suo delegato, l'assessore provinciale
competente o un suo delegato, i dirigenti delle scuole del distretto, i sindaci dei comuni
del distretto o i loro delegati, i presidenti o i loro delegati delle comunità montane
laddove sono ricomprese in tutto o in parte nel distretto, i presidenti degli altri organi
collegiali delle scuole e delle istituzioni culturali esistenti nel distretto o
l'amministratore o un suo delegato dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente.
2. La conferenza può riunirsi anche su richiesta della regione, della provincia, del
provveditore agli studi o di un comune del distretto scolastico.
Capo III. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITA' A LIVELLO NAZIONALE
Art. 16. (Consiglio nazionale della pubblica istruzione).
1. E' istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;
b) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e, in genere, sulla materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
c) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;
d) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti;
e) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.
Art. 17. (Composizione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione).
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è
composto da cinquanta membri, secondo le proporzioni indicate al comma 2.
2. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) trenta rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartiti: tre per la scuola materna, otto per la scuola elementare, otto per la scuola media, otto per la scuola secondaria superiore, due per le scuole di istruzione artistica, uno per le scuole statali italiane all'estero;
b) tre rappresentanti del personale docente delle scuole non statali, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
d) quattro rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, due di istituto di istruzione secondaria superiore, ed uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) un rappresentante dei direttori didattici eletti da corrispondente personale di ruolo;
f) un rappresentante del personale dirigente delle scuole non statali, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) due rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) due rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) un rappresentante del Consiglio universitario nazionale, eletto nel suo seno.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è
integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del
testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4
dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434,
quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia di modifica dei
programmi di insegnamento e di esame.
4. Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione i membri del
Parlamento. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il
Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni
qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
5. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione dura in carica tre anni.
Art. 18. (Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione).
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è
presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vicepresidente; qualora nella prima votazione
non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione elegge altresì l'ufficio di
presidenza.
3. L'ufficio di presidenza è costituito da sette consiglieri eletti dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione nel suo seno.
4. Al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono assegnati, nei limiti delle
dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della
pubblica istruzione con qualifica di dirigente e tre funzionari dell'amministrazione della
pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di
segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di
segreteria.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è determinato, nei limiti delle
dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il
funzionamento degli uffici del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Capo IV. STRUTTURE DI SUPPORTO ALL'AUTONOMIA DIDATTICA, E DI RICERCA E SVILUPPO
Art. 19. (Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la valutazione).
1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione
ed aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo dell'educazione (CEDE), la
biblioteca di documentazione pedagogica (BDP), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono unificati nell'Istituto per la ricerca, la
documentazione educativa e la valutazione (IRDEV) e sono riordinati per rispondere alle
specifiche funzioni di servizio e sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di
sviluppo delle istituzioni scolastiche, in collegamento con le università, il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) ed altri enti di ricerca di base, di informazione e
documentazione, nazionali e internazionali.
2. L'IRDEV si articola in centri regionali con funzione di laboratori per la ricerca, lo
sviluppo, l'aggiornamento e la documentazione.
Art. 20. (Finalità dell'IRDEV).
1. L'istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la valutazione (IRDEV) ha il compito di:
a) condurre rilevazioni e studi sui bisogni formativi e sulla produttività del servizio scolastico nell'ambito del programma nazionale di valutazione; adottare iniziative di ricerca ed interventi in materia didattica anche in relazione alla specificità del territorio e in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche;
b) elaborare proposte e fornire sostegno tecnico per i necessari processi di regolazione degli squilibri formativi territoriali;
c) fornire un servizio di documentazione a supporto delle attività delle istituzioni scolastiche ed educative, tramite l'assistenza tecnica ed il coordinamento delle attività dei centri per la ricerca, l'aggiornamento e la documentazione dipartimentali e territoriali di cui all'articolo 21, alle biblioteche e ai servizi di documentazione delle scuole; favorire l'utilizzazione dell'informazione attraverso l'accesso a sistemi di documentazione nazionali ed internazionali;
d) sostenere l'autonomia didattica delle scuole fornendo consulenza tecnica sui progetti di ricerca didattica e di innovazione che coinvolgono una o più istituzioni scolastiche;
e) favorire le opportunità di formazione in servizio del personale in coerenza con le linee di indirizzo del Ministero della pubblica istruzione e sulla base delle richieste delle scuole; promuovere gli opportuni collegamenti fra la ricerca scientifica a livello universitario e la ricerca didattica della scuola; fornire consulenza alle scuole per le autonome iniziative di formazione in servizio.
Art. 21. (Organi, finanziamenti e sedi dell'IRDEV).
1. L'Istituto per la ricerca, la documentazione
educativa e la valutazione (IRDEV) ha personalità giuridica di diritto pubblico e
autonomia amministrativa. E' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione.
2. L'IRDEV si avvale di personale tecnico e amministrativo tratti, rispettivamente, dai
ruoli del personale della scuola e del Ministero della pubblica istruzione.
3. Per lo svolgimento di specifici progetti di documentazione, ricerca e aggiornamento e
per le connesse attività di supporto il consiglio di amministrazione dell'IRDEV può
stipulare convenzioni e contratti di diritto privato per avvalersi della collaborazione
temporanea di esperti e di organizzazioni specializzate anche straniere.
4. L'IRDEV gode di autonomia finanziaria e provvede al finanziamento della propria
attività tramite il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione e con i
proventi derivanti dalle proprie attività, servizi e produzioni scientifiche e culturali.
Art. 22. (Centri regionali per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione).
1. Sono istituiti, a livello regionale, centri per
l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione.
2. I centri regionali hanno funzioni di coordinamento, di promozione e di supporto
tecnico; svolgono funzioni operative e di servizio e sono organizzati come laboratori
aperti opportunamente attrezzati per la formazione, la ricerca e l'autoaggiornamento degli
insegnanti.
3. I centri regionali, in particolare, hanno il compito di:
a) assicurare un efficace servizio di informazione e documentazione, anche in rete telematica, sulle esperienze didattiche ed educative, nonché sulla letteratura scientifico-pedagogica italiana e straniera;
b) fornire assistenza e supporto al servizio di valutazione e alle iniziative delle scuole per le attività di formazione e di aggiornamento;
c) fornire consulenza tecnica per la progettazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione e di riconversione rivolti a tutto il personale della scuola, sulla base delle esigenze dei progetti delle istituzioni scolastiche.
Art. 23. (Funzionamento).
1. I centri di cui all'articolo 22 si avvalgono di
personale tecnico e amministrativo delle scuole ove hanno sede, e di personale
specializzato, reclutato tramite formazione e selezione, temporaneamente distaccato
dall'insegnamento o dalla direzione per un periodo non superiore a tre anni, non
rinnovabili.
2. I centri sono diretti da un coordinatore designato dagli stessi operatori.
3. La gestione del personale e l'amministrazione dei centri è di competenza della scuola
ove essi hanno sede.
Art. 24. (Personale della Biblioteca di documentazione pedagogica).
1. In sede di prima applicazione della presente legge il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'articolo 10, nonché il personale ivi in servizio al termine del periodo massimo di comando previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati fuori ruolo su loro richiesta e su delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la valutazione (IRDEV), adottata a seguito di motivata valutazione del servizio prestato.
Art. 25. (Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni per:
a) i criteri di individuazione della sede, l'articolazione e l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento, le attribuzioni del direttore e del segretario, la gestione amministrativa e il controllo di gestione dell'Istituto per la ricerca, la documentazione educativa e la valutazione (IRDEV);
b) i criteri di individuazione delle scuole sede dei centri, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di formazione e selezione del personale specializzato.
Art. 26. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, sono abrogati gli articoli da 5 a 25 e da 276 a 301 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.