Progetto di Legge n. 852
Introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media
Art. 1.
1. All'articolo 165, comma 1, del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "lingua straniera" sono sostituite dalle seguenti: "due lingue ufficiali dell'Unione europea".
Art. 2.
1. I programmi, gli orari di
insegnamento e le prove di esame delle due lingue ufficiali dell'Unione europea di cui
all'articolo 165, comma 1, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono stabiliti
secondo le modalitą di cui all'articolo 166, comma 1, dello stesso testo unico.
2. A decorrere dall'anno scolastico
1997-1998, l'orario settimanale complessivo di insegnamento nella scuola media č elevato
di tre ore per l'insegnamento obbligatorio delle due lingue ufficiali dell'Unione europea.
Nell'anno scolastico 1996-1997 sono attivate iniziative sperimentali di introduzione della
seconda lingua comunitaria sino ad un massimo di 10 mila classi prime da ripartire su
tutto il territorio nazionale.
3. In ogni caso, č garantito il diritto a
preseguire lo studio della lingua ufficiale dell'Unione europea iniziato nella scuola
elementare.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per il 1996, in lire 93 miliardi e 700
milioni per il 1997 e in lire 427 miliardi e 700 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblida istruzione.
2. Il Ministro del tesoro č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.