Progetto di legge costituzionale
(di prossima presentazione al CdM da parte del ministero delle
Riforme)
Art. 1
(Modifiche all’articolo 68 della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse».
2. All’articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Sulle deliberazioni delle Camere adottate in ordine a quanto previsto dal presente articolo non può essere conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».
Art. 2
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)
1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- beneficenza pubblica;
- fiere e mercati;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica; turismo e industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere; caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
- definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- pubblica sicurezza d’interesse locale.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Nei limiti dei principi fissati nella Costituzione, ciascuna Regione può attivare la propria competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
- definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- pubblica sicurezza d’interesse locale.
Altre materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni possono essere indicate da leggi costituzionali».
Materie comprese nella competenza concorrente ex art. 117 della Costituzione vigente che rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in base alla riforma costituzionale del 2001:
- Istruzione e formazione professionale (norme generali spettano allo Stato)
- Ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla Regione
- Circoscrizioni comunali
- Polizia amministrativa locale
- Fiere e mercati
- Commercio (tranne quello con l’estero)
- Beneficenza pubblica
- Turismo e industria alberghiera
- Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale
- Viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse regionale
- Caccia
- Pesca nelle acque interne
- Agricoltura
- Artigianato
Ulteriori possibili materie di competenza esclusiva delle Regioni in base alla riforma costituzionale del 2001:
- Zootecnia
- Toponomastica
Art. 3
(Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)
1. Il quarto comma dell’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse. Sulle deliberazioni dei Consigli regionali adottate in ordine a quanto previsto dal presente comma non può essere sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».
Art. 4
(Modifiche all’articolo 135 della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, quattro dal Parlamento in seduta comune e cinque dai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali riuniti in assemblea comune. I giudici della Corte costituzionale sono eletti dal Parlamento e dall’assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali con la maggioranza dei voti degli aventi diritto».
Art. 5
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica, le supreme magistrature ordinaria e amministrative, il Parlamento in seduta comune e assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali procedono alla nomina dei nuovi membri della Corte costituzionale, secondo la composizione prevista dall’articolo 4 della legge costituzionale.