Onorevoli Colleghi! -
Dall'esperienza dell'Osservatorio permanente e della consulta presso
l'ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica
istruzione, ma soprattutto dalle esperienze numerose e lodevoli di
inserimento realizzate dalla "scuola militante", si rileva che
le maggiori difficoltà che si incontrano per l'integrazione degli
alunni in situazione di handicap riguardano i soggetti che
presentano minorazioni sensoriali: i ciechi per un verso (soprattutto
per l'autonomia nell'ambiente, per la lettura e la scrittura), i sordi
per un altro verso, prevalentemente psichico (essi, infatti, si sentono
isolati anche fra i loro compagni e tutti gli altri normoudenti). I
sordi soffrono perché non capiscono e non riescono a farsi capire se
non dopo un'adeguata istruzione che può ridurre di molto il loro
disagio e la loro grave limitazione.
L'integrazione
scolastica è da considerare la "vittoria" sull'handicap,
ma essa costituisce una "mèta", non un punto di partenza; un
punto d'arrivo, dopo un lungo trattamento, il più precoce possibile, il
più qualificato per scienza ed esperienza.
Da anni si cerca di
globalizzare il problema degli alunni in situazione di handicap sia
con la trasformazione dei corsi di specializzazione da monovalenti a
polivalenti, sia con la guerra alle scuole speciali tout court;
ma il problema, come si può ben constatare, è tutt'altro che risolto.
E' impossibile credere di superare gli ostacoli di una condizione
costituita da cause del tutto peculiari con interventi generalizzati e
non specifici.
Ed ecco, infatti, che la
realtà scolastica dei sordi presenta ancora tutte le sue resistenze e
inadempienze che i provvedimenti in vigore non hanno estirpato.
Non si intende tenere
gli alunni sordi ghettizzati né separati dai loro coetanei normoudenti.
Ma si ritiene che l'integrazione, la più completa, costituisca un
traguardo da raggiungere il più presto possibile, partendo, però, con
i mezzi e le modalità ritenuti indispensabili e congrui allo sviluppo
della comunicazione che, sola, può permettere la vera integrazione.
Per raggiungere i citati
obiettivi, ecco le indicazioni raccolte nella presente proposta di
legge:
la
precocità dell'intervento, in quanto i bambini sordi hanno bisogno di
apprendere il più presto possibile a comunicare con la mamma, con la
famiglia e con le persone del loro ambiente al fine di evitare una
devianza iniziale;
il
bilinguismo: la prima comunicazione del bambino sordo non potrà essere
strettamente verbale, né soltanto gestuale. Per raggiungere questo
obiettivo la famiglia avrà bisogno di un sostegno e di una guida
speciali.
In questa direzione, ci
viene in aiuto la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'articolo 13,
prevede esplicitamente personale specializzato negli asili nido per
provvedere alle esigenze dei bambini con handicap. Non si vede
proprio come questi "apprendimenti-insegnamenti" possano
essere trasferiti dal settore della "pubblica istruzione" al
settore sanitario.
Le istituzioni statali
per sordi sono scomparse; altre istituzioni private riconosciute sono
chiuse o ridotte in cattive condizioni. Alcune, invece, continuano ad
avere la fiducia e il sostegno delle famiglie e svolgono egregiamente il
loro compito delicato e impegnativo.
Ma il Ministero della
sanità continua ad accanirsi anche contro queste ultime istituzioni,
imponendo loro il personale sanitario a condizioni economiche
"capestro".
E' necessario e urgente,
perciò, che le suddette istituzioni ritornino nell'ambito della
istruzione pubblica per svolgere la loro apprezzata attività nei modi
che vengono segnalati dai più avanzati studi anche in ambito
internazionale. E, precisamente, intervenire precocemente per rispondere
ai peculiari bisogni del piccolo sordo per arrivare gradualmente e il più
presto possibile a un'integrazione globale. Il tutto deve avvenire in
ambiente aperto e frequentato anche da popolazione scolastica normale,
ma dotato di personale docente specializzato e di attrezzature adeguate
per il trattamento specifico e per l'aiuto di cui hanno bisogno assoluto
il bambino sordo e la sua famiglia.
Le medesime istituzioni
dovranno avvalersi anche di una équipe sanitaria, formata da un
pediatra, da un otorinolaringoiatra, da un audioprotesista e da uno o più
logopedisti.
Oltre alle intese tra le
istituzioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, è necessario provvedere alla preparazione del personale
docente con opportuni corsi di specializzazione. Secondo le disposizioni
vigenti, la specializzazione del personale docente per l'istruzione
degli alunni in situazione di handicap dovrà essere conseguita
durante gli studi universitari. In attesa che ciò avvenga, si propone
di provvedere subito con l'organizzazione di corsi integrativi annuali
monovalenti per i docenti che sono già in possesso del diploma
polivalente. I suddetti corsi integrativi potrebbero svolgersi presso
alcune istituzioni secondo i programmi indicati nell'allegato alla
proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il bambino che nasce
privo dell'udito o che perde l'udito durante i primi anni di vita, è
sottoposto, su segnalazione dei genitori, a screening neonatale
da parte degli operatori dell'azienda sanitaria locale per gli aspetti
clinici, ovvero eziopatogenici, e da parte di altri operatori
specializzati, per gli aspetti funzionali relativi alla diagnosi e al
profilo dinamico.
2.
Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al comma 1, siano rilevati
residui uditivi, è applicata la protesizzazione e, se richiesto, è
applicabile anche l'impianto cocleare.
Art. 2.
1. L'esercizio della
comunicazione verbale del bambino sordo, non potendo iniziare ed
esplicarsi mediante l'ascolto e l'imitazione dei genitori o di altri
modelli circostanti, rende necessari interventi specifici da parte delle
strutture educative.
2. Le famiglie del
bambino sordo preverbale possono usufruire per le attività di
istruzione e di formazione dell'aiuto e della guida di personale
specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche.
3.
Il personale di cui al comma 2 collabora con la famiglia per mezzo di
azioni dirette sul bambino e di dimostrazioni pratiche rivolte ai
genitori.
4.
Il piano educativo individualizzato, previsto per ciascun allievo
portatore di handicap, è predisposto congiuntamente dagli
operatori dell'azienda sanitaria locale, dal personale docente e dagli
specialisti.
Art. 3.
1. La persona colpita da
sordità ha diritto, nel corso della prima infanzia, a restare in
famiglia e, nell'età successiva, ad essere accolta nelle istituzioni di
istruzione e di formazione, in sedi non lontane dal luogo di abituale
dimora.
2.
Poiché l'istituzione scolastica deve offrire a ciascun allievo la
massima efficienza, sono istituiti presso talune unità scolastiche
centri risorse destinati ai portatori di handicap gravi.
3.
I centri risorse di cui al comma 2 sono dotati di attrezzature e di
personale tecnico e docente specializzato e sono finalizzati sia
all'integrazione sociale, anche attraverso la partecipazione alla
normale vita dell'istituto a cui il centro risorse è annesso, sia alla
prestazione di insegnamenti-apprendimenti adeguati ai bisogni
determinati dall'età e dalla minorazione sensoriale e conformi alla
preparazione raggiunta dall'allievo.
Art. 4.
1. I centri risorse di
cui all'articolo 3 sono distribuiti nel territorio in ragione delle
esigenze comprovate dal numero dei soggetti coinvolti e da criteri di
razionalità logistica ed economica.
2. I centri risorse
previsti per gli allievi sordi sono collocati nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, sia statali che private, pareggiate
e legalmente riconosciute.
3. Le istituzioni
scolastiche che intendono provvedere all'istruzione e alla formazione
dei sordi, con l'ausilio di un centro risorse, devono ottenere
l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, che la concede previo accertamento dei requisiti indispensabili
all'espletamento dei compiti previsti.
4.
I centri risorse, statali e non statali, oltre alle finalità indicate
nel comma 3 dell'articolo 3, espletano funzioni di consulenza e di
supporto per i docenti delle istituzioni scolastiche, qualora l'allievo
sordo possa essere inserito nelle classi ordinarie.
5.
Le scuole speciali o le sezioni speciali, sia statali che private,
particolarmente provviste di esperienza professionale e di sussidi
didattici, ed i centri educativi riabilitativi con sezioni scolastiche
speciali, possono assumere la denominazione di centri risorse,
mantenendo la stessa natura e le stesse mansioni, al fine di collaborare
con le istituzioni scolastiche.
6.
In deroga a quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia
di razionalizzazione della rete scolastica, alle scuole speciali per
sordi, statali e private, sono applicati i parametri previsti per le
scuole dei centri montani e delle zone disagiate, al fine di
salvaguardare l'attuale autonomia organizzativa, in forza della
specificità delle citate istituzioni.
7.
Al fine di evitare nuove emarginazioni, l'integrazione scolastica degli
allievi sordi va intesa come un traguardo da raggiungere gradualmente e
dopo un lungo trattamento attuato nei centri risorse, con interventi
precoci e qualificati.
8.
Qualora si ravvisi l'opportunità di un inserimento di allievi in classi
di udenti o, viceversa, di allievi udenti in classi di sordi, è
necessario assicurare la presenza di docenti di sostegno appositamente
specializzati, in grado di garantire il supporto individualizzato, nonché
la collaborazione di specifiche figure professionali che collaborino con
il docente di sostegno e i docenti curricolari nel reciproco sforzo di
integrazione.
9.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce
con proprio decreto lo status professionale dei docenti di
sostegno e delle figure professionali di cui al comma 8.
Art. 5.
1. Il personale docente
specializzato dei centri risorse e il personale di sostegno operante
nelle classi ordinarie devono frequentare specifici corsi universitari
attivati presso ogni ateneo, successivamente al conseguimento della
laurea in scienze della formazione o in altre discipline previste nei
piani di studio della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
2.
Nelle more dell'istituzione da parte delle università dei corsi di cui
al comma 1, riservati ai docenti dei sordi che si occupano della loro
istruzione e formazione, sono organizzati, per i medesimi docenti, corsi
annuali di qualificazione per l'insegnamento nei centri risorse e nel
settore del sostegno agli allievi sordi, a integrazione degli attuali
corsi biennali polivalenti, secondo i programmi di cui all'allegato A
annesso alla presente legge.
3. I dirigenti scolastici e i docenti curricolari delle unità
operative in cui sono inseriti allievi sordi sono sottoposti ad
aggiornamento professionale secondo un piano intensivo e differenziato,
predisposto sulla base dei compiti diversi che devono espletare.
Art. 6.
1. Nell'ambito degli
accordi di programma previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli
enti locali, le aziende sanitarie locali e l'amministrazione scolastica
forniscono agli istituti in cui operano i centri risorse o in cui sono
inseriti nelle classi ordinarie allievi sordi i mezzi finanziari in
misura congrua a fronteggiare i costi di un efficace servizio
territoriale, al fine di realizzare il progetto integrato scuola-sanità-servizi,
e di adeguare gli organici del personale specializzato e di sostegno.
2. I contributi
finanziari erogati per favorire, ai sensi del comma 1, il più stretto
raccordo fra intervento educativo e intervento specialistico sono altresì
destinati alle famiglie degli allievi sordi che frequentano le
istituzioni di istruzione e di formazione non statali, parificate e
legalmente riconosciute, nella misura corrispondente al costo per
allievo sordo sostenuto dal sistema scolastico statale di cui al comma
1.
Allegato A
(articolo 5, comma 2).
ORGANIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER L'INSEGNAMENTO AGLI
ALUNNI SORDI
Atteso che
saranno ammessi alla frequenza del corso i docenti già specializzati
per il sostegno degli alunni disabili, si ritiene di adottare il
seguente programma teorico-pratico allo scopo di formare i docenti in
grado di istruire ed educare alunni colpiti da sordità in modo da
garantire gli apprendimenti di cui hanno bisogno per svolgere la loro
attività docente sia presso le scuole speciali che presso le scuole
ordinarie in cui siano presenti alunni sordi.
Psicopedagogia
ore 130
Didattica
" 160
Nozioni
di anatomia e fisiologia dell'orecchio, del suono, tipi e gradi di
sordità, audiometrie, protesi, impianti cocleari " 100
Storia
dell'educazione dei sordi " 30
Legislazione
scolastica " 10
Tirocinio
diretto (uno o due, al massimo,
tirocinanti per classe) " 200
Totale
. . . ore 630
INDICAZIONI
PROGRAMMATICHE PER LE SINGOLE DISCIPLINE DEL
TERZO ANNO RIGUARDANTI
IL SETTORE DELLA SORDITA'
I primi
programmi di corsi polivalenti, di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 aprile 1986, contengono le seguenti indicazioni
che possono ancora essere considerate interessanti per il settore della
minorazione uditiva.
Conoscenze propedeutiche.
1. Fisiologia dell'udito:
a)
il suono (fisica del suono, intellegibilità del suono);
b)
natura dell'audizione nell'ambito della senso-percezione;
c)
le patologie dei sistemi periferici di ingresso e di uscita e dei
sistemi di elaborazione centrale;
d)
metodi di rilevazione della soglia uditiva;
e)
la protesi acustica; scelta e adattamento; chiocciola e
manutenzione.
Conoscenze interdisciplinari.
1. Sviluppo del linguaggio e il bambino sordo:
a) natura della comunicazione verbale e i suoi aspetti
linguistici (strutture fonologiche, morfosintattiche,
semantico-lessicali);
b)
fondamenti psicolinguistici, sociolinguistici e di linguistica
teorica che stanno alla base dei disturbi della comunicazione (relazione
paradigmatica, relazione sintagmatica, forme di progressione del
pensiero, stili cognitivi, strategie di problemi solving);
c)
prerequisiti allo sviluppo del linguaggio nel normoudente;
d)
natura della comunicazione extra-verbale e i suoi aspetti
linguistici (mimo, pantomima, lingua dei segni, italiano segnato,
dattilologia, bimodale).
2. Conoscenza degli interventi rieducativi:
a)
interventi specifici: tensione e rilassamento, respirazione,
voce, articolazione, lettura labiale, utilizzo residui uditivi;
b)
conoscenza delle tecniche rieducative attuali;
c)
modalità di collaborazione con la famiglia per l'acquisizione e lo
sviluppo del linguaggio;
d)
modalità di collaborazione con il logopedista.
Competenza specifica.
1. Allenamento acustico:
a)
tappe evolutive e affinamento delle capacità uditive nel
normoudente;
b)
metodi e modalità di individualizzazione dell'educazione acustica;
c)
fattori che favoriscono o condizionano i risultati dell'allenamento
acustico.
2. Educazione al linguaggio verbale del bambino sordo:
condizioni
motivazionali e itinerari metodologico-didattici per la comprensione e
produzione linguistica:
a)
osservazione e valutazione del linguaggio;
b)
comprensione verbale (formale e informale);
c)
produzione verbale (guida alla strutturazione della frase: dalla
fase nucleare alle espansioni).
3. Didattica curricolare:
problemi e
suggerimenti per l'attività didattica:
a)
area linguistica;
b)
area matematica;
c)
area scientifica e antropologica.
BOZZA DI PROGRAMMA
Psicopedagogia.
Sviluppo
psicologico del fanciullo (educazione precoce). Conseguenze della sordità.
Genitori ed educazione. Basi psico-pedagogiche dell'educazione speciale.
Psicopedagogia e sviluppo del linguaggio nel bambino. Psicopatologia
dell'audizione e del linguaggio (sistemi di elaborazione centrale).
Didattica.
Comunicazione
e lingua orale (voce, fonetica articolatoria, fonemi, ritmi) -
intonazione - respirazione - apprendimento della lingua orale - aspetti
linguistici della lingua orale (strutture fonologiche, morfosintattiche
e semantico-lessicali) - lettura labiale - dattilologia - orolessia -
lingua dei segni - natura dell'audizione nell'ambito della
senso-percezione - lingua italiana - lettura e scrittura e la loro
didattica - P.C. - memoria nel sordo - produzione verbale (guida alla
strutturazione della frase: dalla frase nucleare alle espansioni) -
conoscenza e uso delle tre forme di comunicazione: orale, mimica,
combinata - aspetti evolutivi del pensiero e del linguaggio - aspetti
della comunicazione extraverbale (mimo, lingua dei segni, italiano
segnato, dattilologia, orolessia).
Anatomia - Fisiologia - Fisica acustica.
Ereditarietà
- epidemiologia - patologie degli organi dell'audizione e della parola -
audiometrie - protesi (chiocciola e manutenzione) - impianti cocleari -
allenamento acustico.
Storia dell'educazione dei sordi.
I
sordi nell'evoluzione sociale - l'istruzione - organizzazioni di
categoria.
Legislazione.
La
legislazione scolastica e quella sociale per i sordi.
Tirocinio.
Presenza
attiva nella classe di alunni sordi in vista della prova d'esame che si
svolgerà come segue:
impostazione
della pronuncia in un bambino sordo profondo;
correzione
e perfezionamento della lingua orale;
una
lezione di lingua o di altra materia (i candidati potranno essere
aiutati soltanto per comprendere eventuali richieste di alunni sordi).