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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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PROGETTO DI LEGGE - AC n. 1151
d'iniziativa del deputato PERETTI

Disposizioni in materia di istruzione
e formazione delle persone colpite da sordità

Presentata il 3 luglio 2001

        Onorevoli Colleghi! - Dall'esperienza dell'Osservatorio permanente e della consulta presso l'ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione, ma soprattutto dalle esperienze numerose e lodevoli di inserimento realizzate dalla "scuola militante", si rileva che le maggiori difficoltà che si incontrano per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap riguardano i soggetti che presentano minorazioni sensoriali: i ciechi per un verso (soprattutto per l'autonomia nell'ambiente, per la lettura e la scrittura), i sordi per un altro verso, prevalentemente psichico (essi, infatti, si sentono isolati anche fra i loro compagni e tutti gli altri normoudenti). I sordi soffrono perché non capiscono e non riescono a farsi capire se non dopo un'adeguata istruzione che può ridurre di molto il loro disagio e la loro grave limitazione.
        L'integrazione scolastica è da considerare la "vittoria" sull'handicap, ma essa costituisce una "mèta", non un punto di partenza; un punto d'arrivo, dopo un lungo trattamento, il più precoce possibile, il più qualificato per scienza ed esperienza.


        Da anni si cerca di globalizzare il problema degli alunni in situazione di handicap sia con la trasformazione dei corsi di specializzazione da monovalenti a polivalenti, sia con la guerra alle scuole speciali tout court; ma il problema, come si può ben constatare, è tutt'altro che risolto. E' impossibile credere di superare gli ostacoli di una condizione costituita da cause del tutto peculiari con interventi generalizzati e non specifici.


        Ed ecco, infatti, che la realtà scolastica dei sordi presenta ancora tutte le sue resistenze e inadempienze che i provvedimenti in vigore non hanno estirpato.


        Non si intende tenere gli alunni sordi ghettizzati né separati dai loro coetanei normoudenti. Ma si ritiene che l'integrazione, la più completa, costituisca un traguardo da raggiungere il più presto possibile, partendo, però, con i mezzi e le modalità ritenuti indispensabili e congrui allo sviluppo della comunicazione che, sola, può permettere la vera integrazione.
        Per raggiungere i citati obiettivi, ecco le indicazioni raccolte nella presente proposta di legge:

            la precocità dell'intervento, in quanto i bambini sordi hanno bisogno di apprendere il più presto possibile a comunicare con la mamma, con la famiglia e con le persone del loro ambiente al fine di evitare una devianza iniziale;



            il bilinguismo: la prima comunicazione del bambino sordo non potrà essere strettamente verbale, né soltanto gestuale. Per raggiungere questo obiettivo la famiglia avrà bisogno di un sostegno e di una guida speciali.



        In questa direzione, ci viene in aiuto la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'articolo 13, prevede esplicitamente personale specializzato negli asili nido per provvedere alle esigenze dei bambini con handicap. Non si vede proprio come questi "apprendimenti-insegnamenti" possano essere trasferiti dal settore della "pubblica istruzione" al settore sanitario.
        Le istituzioni statali per sordi sono scomparse; altre istituzioni private riconosciute sono chiuse o ridotte in cattive condizioni. Alcune, invece, continuano ad avere la fiducia e il sostegno delle famiglie e svolgono egregiamente il loro compito delicato e impegnativo.
        Ma il Ministero della sanità continua ad accanirsi anche contro queste ultime istituzioni, imponendo loro il personale sanitario a condizioni economiche "capestro".


        E' necessario e urgente, perciò, che le suddette istituzioni ritornino nell'ambito della istruzione pubblica per svolgere la loro apprezzata attività nei modi che vengono segnalati dai più avanzati studi anche in ambito internazionale. E, precisamente, intervenire precocemente per rispondere ai peculiari bisogni del piccolo sordo per arrivare gradualmente e il più presto possibile a un'integrazione globale. Il tutto deve avvenire in ambiente aperto e frequentato anche da popolazione scolastica normale, ma dotato di personale docente specializzato e di attrezzature adeguate per il trattamento specifico e per l'aiuto di cui hanno bisogno assoluto il bambino sordo e la sua famiglia.


        Le medesime istituzioni dovranno avvalersi anche di una équipe sanitaria, formata da un pediatra, da un otorinolaringoiatra, da un audioprotesista e da uno o più logopedisti.
        Oltre alle intese tra le istituzioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è necessario provvedere alla preparazione del personale docente con opportuni corsi di specializzazione. Secondo le disposizioni vigenti, la specializzazione del personale docente per l'istruzione degli alunni in situazione di handicap dovrà essere conseguita durante gli studi universitari. In attesa che ciò avvenga, si propone di provvedere subito con l'organizzazione di corsi integrativi annuali monovalenti per i docenti che sono già in possesso del diploma polivalente. I suddetti corsi integrativi potrebbero svolgersi presso alcune istituzioni secondo i programmi indicati nell'allegato alla proposta di legge.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.


        1. Il bambino che nasce privo dell'udito o che perde l'udito durante i primi anni di vita, è sottoposto, su segnalazione dei genitori, a screening neonatale da parte degli operatori dell'azienda sanitaria locale per gli aspetti clinici, ovvero eziopatogenici, e da parte di altri operatori specializzati, per gli aspetti funzionali relativi alla diagnosi e al profilo dinamico.

       2. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al comma 1, siano rilevati residui uditivi, è applicata la protesizzazione e, se richiesto, è applicabile anche l'impianto cocleare.

Art. 2.


        1. L'esercizio della comunicazione verbale del bambino sordo, non potendo iniziare ed esplicarsi mediante l'ascolto e l'imitazione dei genitori o di altri modelli circostanti, rende necessari interventi specifici da parte delle strutture educative.


        2. Le famiglie del bambino sordo preverbale possono usufruire per le attività di istruzione e di formazione dell'aiuto e della guida di personale specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche.

        3. Il personale di cui al comma 2 collabora con la famiglia per mezzo di azioni dirette sul bambino e di dimostrazioni pratiche rivolte ai genitori.

        4. Il piano educativo individualizzato, previsto per ciascun allievo portatore di handicap, è predisposto congiuntamente dagli operatori dell'azienda sanitaria locale, dal personale docente e dagli specialisti.

Art. 3.


        1. La persona colpita da sordità ha diritto, nel corso della prima infanzia, a restare in famiglia e, nell'età successiva, ad essere accolta nelle istituzioni di istruzione e di formazione, in sedi non lontane dal luogo di abituale dimora.

        2. Poiché l'istituzione scolastica deve offrire a ciascun allievo la massima efficienza, sono istituiti presso talune unità scolastiche centri risorse destinati ai portatori di handicap gravi.

       3. I centri risorse di cui al comma 2 sono dotati di attrezzature e di personale tecnico e docente specializzato e sono finalizzati sia all'integrazione sociale, anche attraverso la partecipazione alla normale vita dell'istituto a cui il centro risorse è annesso, sia alla prestazione di insegnamenti-apprendimenti adeguati ai bisogni determinati dall'età e dalla minorazione sensoriale e conformi alla preparazione raggiunta dall'allievo.

Art. 4.


        1. I centri risorse di cui all'articolo 3 sono distribuiti nel territorio in ragione delle esigenze comprovate dal numero dei soggetti coinvolti e da criteri di razionalità logistica ed economica.


        2. I centri risorse previsti per gli allievi sordi sono collocati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia statali che private, pareggiate e legalmente riconosciute.


        3. Le istituzioni scolastiche che intendono provvedere all'istruzione e alla formazione dei sordi, con l'ausilio di un centro risorse, devono ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che la concede previo accertamento dei requisiti indispensabili all'espletamento dei compiti previsti.

        4. I centri risorse, statali e non statali, oltre alle finalità indicate nel comma 3 dell'articolo 3, espletano funzioni di consulenza e di supporto per i docenti delle istituzioni scolastiche, qualora l'allievo sordo possa essere inserito nelle classi ordinarie.

        5. Le scuole speciali o le sezioni speciali, sia statali che private, particolarmente provviste di esperienza professionale e di sussidi didattici, ed i centri educativi riabilitativi con sezioni scolastiche speciali, possono assumere la denominazione di centri risorse, mantenendo la stessa natura e le stesse mansioni, al fine di collaborare con le istituzioni scolastiche.

        6. In deroga a quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di razionalizzazione della rete scolastica, alle scuole speciali per sordi, statali e private, sono applicati i parametri previsti per le scuole dei centri montani e delle zone disagiate, al fine di salvaguardare l'attuale autonomia organizzativa, in forza della specificità delle citate istituzioni.

        7. Al fine di evitare nuove emarginazioni, l'integrazione scolastica degli allievi sordi va intesa come un traguardo da raggiungere gradualmente e dopo un lungo trattamento attuato nei centri risorse, con interventi precoci e qualificati.

        8. Qualora si ravvisi l'opportunità di un inserimento di allievi in classi di udenti o, viceversa, di allievi udenti in classi di sordi, è necessario assicurare la presenza di docenti di sostegno appositamente specializzati, in grado di garantire il supporto individualizzato, nonché la collaborazione di specifiche figure professionali che collaborino con il docente di sostegno e i docenti curricolari nel reciproco sforzo di integrazione.

        9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto lo status professionale dei docenti di sostegno e delle figure professionali di cui al comma 8.

Art. 5.


       1. Il personale docente specializzato dei centri risorse e il personale di sostegno operante nelle classi ordinarie devono frequentare specifici corsi universitari attivati presso ogni ateneo, successivamente al conseguimento della laurea in scienze della formazione o in altre discipline previste nei piani di studio della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

       2. Nelle more dell'istituzione da parte delle università dei corsi di cui al comma 1, riservati ai docenti dei sordi che si occupano della loro istruzione e formazione, sono organizzati, per i medesimi docenti, corsi annuali di qualificazione per l'insegnamento nei centri risorse e nel settore del sostegno agli allievi sordi, a integrazione degli attuali corsi biennali polivalenti, secondo i programmi di cui all'allegato A annesso alla presente legge.       

      3. I dirigenti scolastici e i docenti curricolari delle unità operative in cui sono inseriti allievi sordi sono sottoposti ad aggiornamento professionale secondo un piano intensivo e differenziato, predisposto sulla base dei compiti diversi che devono espletare.

Art. 6.


        1. Nell'ambito degli accordi di programma previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e l'amministrazione scolastica forniscono agli istituti in cui operano i centri risorse o in cui sono inseriti nelle classi ordinarie allievi sordi i mezzi finanziari in misura congrua a fronteggiare i costi di un efficace servizio territoriale, al fine di realizzare il progetto integrato scuola-sanità-servizi, e di adeguare gli organici del personale specializzato e di sostegno.


        2. I contributi finanziari erogati per favorire, ai sensi del comma 1, il più stretto raccordo fra intervento educativo e intervento specialistico sono altresì destinati alle famiglie degli allievi sordi che frequentano le istituzioni di istruzione e di formazione non statali, parificate e legalmente riconosciute, nella misura corrispondente al costo per allievo sordo sostenuto dal sistema scolastico statale di cui al comma 1.

Allegato A

(articolo 5, comma 2).


ORGANIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

PER L'INSEGNAMENTO AGLI ALUNNI SORDI



          Atteso che saranno ammessi alla frequenza del corso i docenti già specializzati per il sostegno degli alunni disabili, si ritiene di adottare il seguente programma teorico-pratico allo scopo di formare i docenti in grado di istruire ed educare alunni colpiti da sordità in modo da garantire gli apprendimenti di cui hanno bisogno per svolgere la loro attività docente sia presso le scuole speciali che presso le scuole ordinarie in cui siano presenti alunni sordi.



              Psicopedagogia ore 130

              Didattica " 160

              Nozioni di anatomia e fisiologia dell'orecchio, del suono, tipi e gradi di sordità, audiometrie, protesi, impianti cocleari " 100

              Storia dell'educazione dei sordi " 30

              Legislazione scolastica " 10

              Tirocinio diretto (uno o due, al massimo,
tirocinanti per classe) " 200

                Totale . . . ore 630


INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER LE SINGOLE DISCIPLINE DEL

TERZO ANNO RIGUARDANTI IL SETTORE DELLA SORDITA'



          I primi programmi di corsi polivalenti, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 aprile 1986, contengono le seguenti indicazioni che possono ancora essere considerate interessanti per il settore della minorazione uditiva.


Conoscenze propedeutiche.


1. Fisiologia dell'udito:

                a) il suono (fisica del suono, intellegibilità del suono);

                b) natura dell'audizione nell'ambito della senso-percezione;
                c) le patologie dei sistemi periferici di ingresso e di uscita e dei sistemi di elaborazione centrale;

                d) metodi di rilevazione della soglia uditiva;

                e) la protesi acustica; scelta e adattamento; chiocciola e manutenzione.

Conoscenze interdisciplinari.

1. Sviluppo del linguaggio e il bambino sordo:

             a) natura della comunicazione verbale e i suoi aspetti linguistici (strutture fonologiche, morfosintattiche, semantico-lessicali);

               b) fondamenti psicolinguistici, sociolinguistici e di linguistica teorica che stanno alla base dei disturbi della comunicazione (relazione paradigmatica, relazione sintagmatica, forme di progressione del pensiero, stili cognitivi, strategie di problemi solving);

                c) prerequisiti allo sviluppo del linguaggio nel normoudente;

                d) natura della comunicazione extra-verbale e i suoi aspetti linguistici (mimo, pantomima, lingua dei segni, italiano segnato, dattilologia, bimodale).



2. Conoscenza degli interventi rieducativi:

a)     interventi specifici: tensione e rilassamento, respirazione, voce, articolazione, lettura labiale, utilizzo residui uditivi;

                b) conoscenza delle tecniche rieducative attuali;

                c) modalità di collaborazione con la famiglia per l'acquisizione e lo sviluppo del linguaggio;

                d) modalità di collaborazione con il logopedista.

Competenza specifica.

1. Allenamento acustico:

                a) tappe evolutive e affinamento delle capacità uditive nel normoudente;

                b) metodi e modalità di individualizzazione dell'educazione acustica;

                c) fattori che favoriscono o condizionano i risultati dell'allenamento acustico.

2. Educazione al linguaggio verbale del bambino sordo:

          condizioni motivazionali e itinerari metodologico-didattici per la comprensione e produzione linguistica:

                a) osservazione e valutazione del linguaggio;

                b) comprensione verbale (formale e informale);
                c) produzione verbale (guida alla strutturazione della frase: dalla fase nucleare alle espansioni).

3. Didattica curricolare:

          problemi e suggerimenti per l'attività didattica:

                a) area linguistica;

                b) area matematica;

                c) area scientifica e antropologica.

BOZZA DI PROGRAMMA


Psicopedagogia.

          Sviluppo psicologico del fanciullo (educazione precoce). Conseguenze della sordità. Genitori ed educazione. Basi psico-pedagogiche dell'educazione speciale. Psicopedagogia e sviluppo del linguaggio nel bambino. Psicopatologia dell'audizione e del linguaggio (sistemi di elaborazione centrale).


Didattica.

          Comunicazione e lingua orale (voce, fonetica articolatoria, fonemi, ritmi) - intonazione - respirazione - apprendimento della lingua orale - aspetti linguistici della lingua orale (strutture fonologiche, morfosintattiche e semantico-lessicali) - lettura labiale - dattilologia - orolessia - lingua dei segni - natura dell'audizione nell'ambito della senso-percezione - lingua italiana - lettura e scrittura e la loro didattica - P.C. - memoria nel sordo - produzione verbale (guida alla strutturazione della frase: dalla frase nucleare alle espansioni) - conoscenza e uso delle tre forme di comunicazione: orale, mimica, combinata - aspetti evolutivi del pensiero e del linguaggio - aspetti della comunicazione extraverbale (mimo, lingua dei segni, italiano segnato, dattilologia, orolessia).


Anatomia - Fisiologia - Fisica acustica.

          Ereditarietà - epidemiologia - patologie degli organi dell'audizione e della parola - audiometrie - protesi (chiocciola e manutenzione) - impianti cocleari - allenamento acustico.

Storia dell'educazione dei sordi.

          I sordi nell'evoluzione sociale - l'istruzione - organizzazioni di categoria.

Legislazione.

          La legislazione scolastica e quella sociale per i sordi.

Tirocinio.

          Presenza attiva nella classe di alunni sordi in vista della prova d'esame che si svolgerà come segue:

                impostazione della pronuncia in un bambino sordo profondo;

                correzione e perfezionamento della lingua orale;

                una lezione di lingua o di altra materia (i candidati potranno essere aiutati soltanto per comprendere eventuali richieste di alunni sordi).


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