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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Legge 6 luglio 2002, n. 137
(in GU 8 luglio 2002, n. 158)

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

 

Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".

Art. 2.
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Art. 3.
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n.81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di ineleggibilità).

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".

Art. 5. 
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. 7.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 8.
(Fondo di perequazione).

1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n.418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.

4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.

5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.

Art. 9.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 10.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai princìpi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine,ˆâ4 i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 11.
(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n.50 del 1999.

2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.

3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n.400 del 1988.

4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.

5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.

6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 12.
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13.
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

Art. 14.
(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il consiglio dei dipartimenti;";

b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";

d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) il consiglio scientifico;";

e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";

f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";

g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Relazione

        Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge che si esamina conferisce alcune deleghe già attribuite al Governo durante la scorsa legislatura, attinenti la modifica delle strutture del Governo medesimo (articoli 1 e 2), peraltro già avviata con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, il riordino degli emolumenti di natura assistenziale (articolo 3), la riforma degli organi collegiali della scuola (articolo 4) e l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).
        Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna delega sono, evidentemente, di diversa natura (per esse si rinvia all'illustrazione svolta articolo per articolo) in ragione della diversità della materia, ma, comunque, alcune esigenze di fondo che sottostanno al conferimento delle deleghe sono comuni.
        Per quanto riguarda le deleghe concernenti le strutture di governo, va segnalato che queste ultime sono state in primo luogo modificate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il loro conseguente accorpamento - che ha in seguito ricevuto attuazione con successivi decreti di organizzazione dei Dicasteri medesimi.
        Va in proposito segnalato che, in alcuni casi, al momento di prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, si sono verificati alcuni problemi, legati, oltre che alle consuete difficoltà di adattamento a nuove strutture e nuove modalità organizzative, anche, a volte, alla non del tutto esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività (e delle relative strutture operative) da un'amministrazione ad un'altra.
        La delega di cui al presente disegno di legge consente, pertanto, di apportare tutte le modifiche che risultino necessarie ad adeguare le norme di attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999 alle specifiche e concrete esigenze (peraltro non del tutto prevedibili ex ante) delle amministrazioni, così come sono emerse nel corso del periodo di transizione da un assetto ad un altro. D'altro canto, la delega consente, altresì, di modificare le strutture di governo secondo gli schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle funzioni amministrative tipiche di ciascun Ministero, e, inoltre, di conformare l'ordinamento a quanto già disposto con il decreto-legge n. 217 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 317 del 2001, che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
        Nel contesto del quadro generale appena delineato, si inserisce anche la delega per la riforma delle strutture della Difesa, che costituisce un intervento di razionalizzazione organizzativa ed amministrativa di parte del Ministero, in ordine alla riduzione degli effettivi delle Forze armate, che non può non riverberarsi anche sui relativi apparati di supporto. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di una norma ordinamentale che concorre alla ridefinizione, in chiave di razionalizzazione, di modernizzazione e di adeguamento al nuovo assetto delle Forze armate, di strutture amministrative, quali, appunto, quelle di supporto, necessarie alla gestione dei corpi militari.
        In merito alle restanti deleghe si rinvia a quanto esposto con riferimento a ciascun articolo, sebbene valga segnalare che la delega sul riordino degli emolumenti di natura assistenziale e quella relativa al testo unico delle disposizioni in materia di minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia non sono state esercitate dal precedente esecutivo e che, pertanto, sono ancora vive e sentite le esigenze che avevano spinto il legislatore a conferire dette deleghe.
        Articolo 1. La norma che si propone conferisce una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
        Il conferimento di tale delega appare, in primo luogo, necessario in conseguenza della scelta effettuata con il decreto-legge n. 217 del 2001 che ha previsto la costituzione di due Ministeri - Ministero delle comunicazioni e Ministero della sanità - i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
        La scelta predetta, effettuata per garantire una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri, comporta, pertanto, la conseguente necessità di adattare, nella opportuna sede delegata, gli assetti e le competenze dei Ministeri suddetti.
        La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai princìpi e ai criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997.
        I decreti legislativi saranno emanati previo parere della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la procedura già prevista dalla medesima legge.
        La norma prevede, infine, la possibilità di effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, gli adattamenti necessari affinché i singoli e specifici adempimenti od atti correlati ai procedimenti di accorpamento dei Ministeri siano maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle amministrazioni della cui fusione si tratta.
        Tale delega, quindi, è strumentale ad una migliore attuazione degli accorpamenti, considerato che, anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, è necessario disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio delle modalità concrete da adottare per rendere effettivamente operativi, in maniera efficace, gli accorpamenti dei Ministeri.
        Articolo 2. La recente approvazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, oltre a professionalizzare le Forze armate, ha ridotto sensibilmente i volumi organici dello strumento militare quantificandoli in 190.000 unità complessive, con la conseguente necessità di pervenire a nuovi adeguamenti strutturali.
        La citata norma ha anche statuito l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con personale civile e con imprese private "di servizi" per lo svolgimento di attività di natura non operativa.
        La riduzione degli effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una riorganizzazione delle strutture, centrale e periferica, sia una diversa configurazione sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.
        In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente estendersi alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere prioritariamente l'impiego di personale civile e il "recupero" di quello militare da destinare ad incarichi operativi.
        Inoltre, l'ottimizzazione in ambito interforze delle risorse disponibili - umane, finanziarie e logistiche - è presupposto indispensabile per l'efficienza delle Forze armate e perché le stesse siano operativamente pronte ad assolvere i compiti loro demandati anche in ambito internazionale in ragione degli impegni assunti dal nostro Paese.
        Lo strumento normativo che si propone consente gli opportuni adeguamenti per il conseguimento degli obiettivi esposti.
        Per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto della delega, sì che, in virtù di tali caratteristiche, si ritiene preferibile chiedere l'esame del testo ad organi con competenza specialistica, quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.
        Articolo 3. La disposizione che si propone consente al Governo di esercitare una delega, già prevista da una precedente disposizione legislativa, rimasta non esercitata dal precedente esecutivo.
        La delega in questione concerne il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ed è diretta alla rivisitazione del sistema di classificazione delle indennità e degli assegni spettanti nei casi derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, definendo, altresì, le modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi, individuati dall'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
        La riforma che deriverebbe dall'esercizio della delega proposta è particolarmente attesa e delicata; l'esigenza di una sua riproposizione, pertanto, con i medesimi princìpi e criteri direttivi di cui alla precedente legge di delega, ne conferma la persistente attualità.
        Articolo 4. La delega di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, è già stata esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura, con il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
        Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione della materia oggetto del citato decreto legislativo, rende necessario esercitare una nuova delega di cui al citato articolo 21, onde consentire una più ampia ed attenta riflessione sul tema degli organi collegiali della scuola.
        Articolo 5. La norma in esame contiene una delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, delega già prevista dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia) il cui termine (quattro mesi) è scaduto il 21 luglio 2001.
        La necessità di tale delega è determinata dalla esigenza di armonizzazione con il termine (sei mesi) previsto dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge, relativo all'istituzione del Comitato istituzionale paritetico, consentendo, nel contempo, con la previsione di un nuovo termine più ampio di quello originario, un esercizio più efficace ed esaustivo della delega legislativa.
        Considerando, infatti, i differenti termini di cui sopra, appare evidente la loro disarmonia, in quanto l'istituzione del Comitato, che costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il corretto iter procedurale relativo alla emanazione del testo unico, può avvenire in data successiva alla scadenza della delega legislativa per l'emanazione del testo unico.
        Oltre alla necessità di rimediare a tale inconveniente, di natura sostanzialmente formale, che pure riveste rilevanza ai fini della applicazione concreta della misura prevista dal Parlamento, altre ragioni inducono a considerare opportuna e necessaria la riproposizione della delega contenuta nell'articolo 6 della citata legge n. 38 del 2001.
        Infatti, l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia comporta, per un efficace coordinamento (come previsto, peraltro, dall'articolo 6) l' analisi della natura e della origine delle norme medesime. Esse infatti, numerosissime e di oggetto assai vario, sono individuabili in un arco temporale che dalla fine della seconda guerra mondiale giunge fino ai giorni nostri. Secondo la previsione dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre alle norme direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle recepite nell'ordinamento italiano a seguito di accordi internazionali, e specificamente le misure adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum di intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia - oggi per successione la Repubblica di Slovenia - ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo adottate con ordinanze emesse dal Governo militare alleato a Trieste.
        Ne deriva che l'emanazione del decreto legislativo concernente il testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia presuppone una attività di raccolta delle norme, di corretta valutazione della relativa vigenza e di coordinamento delle medesime, necessariamente lunga e complessa, in considerazione soprattutto della delicatezza della materia. Per l'espletamento di tale complessa attività, la durata originaria della delega - il cui termine, come si è detto, è ormai scaduto - appare inadeguata.
        In considerazione di tutto quanto sopra espresso, e valutate adeguatamente tutte le relative necessità operative, con l'articolo in esame viene riproposta la delega legislativa di cui all'articolo 6 della legge n. 38 del 2001 con la previsione della scadenza del termine dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        Non si provvede a redigere la relazione tecnica del presente disegno di legge, in quanto dal medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato.


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