Legge 6 luglio 2002, n.
137
(in GU 8 luglio 2002, n. 158)
Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché di enti pubblici
Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di
decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente
legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14,
17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo
parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59
del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od
atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".
Art. 2.
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).
1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto
1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura
interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
Art. 3.
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).
1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli
articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, alle disposizioni
introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n.81, ai vice
Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di
quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale
contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari
di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale
degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice
Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo
della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della
segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione
delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro,
d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle
attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le
funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle
materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
in materia di ineleggibilità).
1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori
generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero
dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni
di direttore generale o equiparate o superiori;".
Art. 5.
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei
comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio
militare volontario).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio
1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28
novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di
adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14
novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo
riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento,
razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave
interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone
l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo
l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di
quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine
di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.
556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal
presente articolo.
Art. 6.
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le
procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato
articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli
emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i
parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla
legge 3 aprile 2001, n. 138.
Art. 7.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione
di livello nazionale e periferico).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già
emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri
direttivi contenuti nel citato comma 15.
Art. 8.
(Fondo di perequazione).
1. Il segretariato generale della giustizia
amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto
dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1993, n.418, in conformità ai criteri fissati dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è
alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché
dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi
conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui
al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della
giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento
di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia
amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun
magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una
somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato
al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera
somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i
magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente
anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento
fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati
amministrativi.
Art. 9.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato
istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38,
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto
legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge
23 febbraio 2001, n. 38.
Art. 10.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali
e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto
d'autore).
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto
concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi
internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni
e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire
l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;
chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini
di una significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle
procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1:
aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione
dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali,
fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli
strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto
degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione
dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso
la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione
di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali,
fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, e successive
modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso
alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da
consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata
specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione
necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti
percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche
oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni;
ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli
organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la
concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità
degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra
amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di
incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività
culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla
difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche
mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei
componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli
organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei
soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli
stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti
di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle
risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1:
armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano
gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i
compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli
organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali;
garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1:
riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il
cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli
editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti
dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare
la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti
digitali e multimediali e di software ai princìpi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti
connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le
disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, previ pareri del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso
tale termine,ˆâ4 i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di
cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi
e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente
articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 11.
(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure).
1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle
procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e
successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002.
Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n.50 del
1999.
2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è
istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un
ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi,
con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed
amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il
compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della
regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del
1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di
documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e
dei cittadini.
3. A fini di collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica
nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche
nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati
con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre
anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori
della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della
valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del
diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica,
delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi
organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in
deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli
degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono
superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un
compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n.400 del 1988.
4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale
della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3
da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e al Dipartimento della funzione pubblica.
5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della
riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato
l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le
disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non
dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la
semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è
mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli
uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente
attribuiti.
6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di
competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità
delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni
riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende
effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento
della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al
comma 2.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 12.
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici).
1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le
relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca
e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, nell'ambito dell'Ufficio per
il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 13.
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari
opportunità).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità
e pari opportunità tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si
attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze
generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna
che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la
funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli
organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di
pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
Art. 14.
(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in
agricoltura).
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) il consiglio dei dipartimenti;";
b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola:
"cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; al
medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca";
c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e
di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora
il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2.
Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione
dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo
7";
d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la
seguente:
"b-bis) il consiglio scientifico;";
e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola:
"scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle
discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";
f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un
rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite
dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due
associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei
sementieri e un rappresentante della categoria dei
moltiplicatori";
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di
coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti
ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro,
di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente,
all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Relazione
Onorevoli
Deputati! - Il disegno di legge che si esamina conferisce alcune deleghe
già attribuite al Governo durante la scorsa legislatura, attinenti la
modifica delle strutture del Governo medesimo (articoli 1 e 2), peraltro
già avviata con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, il riordino degli
emolumenti di natura assistenziale (articolo 3), la riforma degli organi
collegiali della scuola (articolo 4) e l'emanazione di un testo unico
delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).
Le ragioni
giustificative del conferimento di ciascuna delega sono, evidentemente,
di diversa natura (per esse si rinvia all'illustrazione svolta articolo
per articolo) in ragione della diversità della materia, ma, comunque,
alcune esigenze di fondo che sottostanno al conferimento delle deleghe
sono comuni.
Per quanto riguarda le
deleghe concernenti le strutture di governo, va segnalato che queste
ultime sono state in primo luogo modificate con il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 - il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri
ed il loro conseguente accorpamento - che ha in seguito ricevuto
attuazione con successivi decreti di organizzazione dei Dicasteri
medesimi.
Va in proposito
segnalato che, in alcuni casi, al momento di prima applicazione dei
detti provvedimenti di fusione, si sono verificati alcuni problemi,
legati, oltre che alle consuete difficoltà di adattamento a nuove
strutture e nuove modalità organizzative, anche, a volte, alla non del
tutto esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le
quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività
(e delle relative strutture operative) da un'amministrazione ad
un'altra.
La delega di cui al
presente disegno di legge consente, pertanto, di apportare tutte le
modifiche che risultino necessarie ad adeguare le norme di attuazione
del decreto legislativo n. 300 del 1999 alle specifiche e concrete
esigenze (peraltro non del tutto prevedibili ex ante) delle
amministrazioni, così come sono emerse nel corso del periodo di
transizione da un assetto ad un altro. D'altro canto, la delega
consente, altresì, di modificare le strutture di governo secondo gli
schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle funzioni
amministrative tipiche di ciascun Ministero, e, inoltre, di conformare
l'ordinamento a quanto già disposto con il decreto-legge n. 217 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 317 del 2001,
che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del
Ministero della sanità i quali, nel sistema delineato dal decreto
legislativo n. 300 del 1999 confluivano, rispettivamente, nel Ministero
delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
Nel contesto del quadro
generale appena delineato, si inserisce anche la delega per la riforma
delle strutture della Difesa, che costituisce un intervento di
razionalizzazione organizzativa ed amministrativa di parte del
Ministero, in ordine alla riduzione degli effettivi delle Forze armate,
che non può non riverberarsi anche sui relativi apparati di supporto.
Si tratta, dunque, anche in questo caso, di una norma ordinamentale che
concorre alla ridefinizione, in chiave di razionalizzazione, di
modernizzazione e di adeguamento al nuovo assetto delle Forze armate, di
strutture amministrative, quali, appunto, quelle di supporto, necessarie
alla gestione dei corpi militari.
In merito alle restanti
deleghe si rinvia a quanto esposto con riferimento a ciascun articolo,
sebbene valga segnalare che la delega sul riordino degli emolumenti di
natura assistenziale e quella relativa al testo unico delle disposizioni
in materia di minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia non
sono state esercitate dal precedente esecutivo e che, pertanto, sono
ancora vive e sentite le esigenze che avevano spinto il legislatore a
conferire dette deleghe.
Articolo 1. La norma che
si propone conferisce una delega al Governo per l'emanazione di uno o più
decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già
emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il conferimento di tale
delega appare, in primo luogo, necessario in conseguenza della scelta
effettuata con il decreto-legge n. 217 del 2001 che ha previsto la
costituzione di due Ministeri - Ministero delle comunicazioni e
Ministero della sanità - i quali, nel sistema delineato dal decreto
legislativo n. 300 del 1999, confluivano, rispettivamente, nel Ministero
delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
La scelta predetta,
effettuata per garantire una maggiore funzionalità dell'articolazione
dei Ministeri, comporta, pertanto, la conseguente necessità di
adattare, nella opportuna sede delegata, gli assetti e le competenze dei
Ministeri suddetti.
La norma prevede che,
nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai princìpi e ai
criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge
n. 59 del 1997.
I decreti legislativi
saranno emanati previo parere della Commissione prevista dall'articolo 5
della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la procedura già prevista
dalla medesima legge.
La norma prevede,
infine, la possibilità di effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, gli
adattamenti necessari affinché i singoli e specifici adempimenti od
atti correlati ai procedimenti di accorpamento dei Ministeri siano
maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle
amministrazioni della cui fusione si tratta.
Tale delega, quindi, è
strumentale ad una migliore attuazione degli accorpamenti, considerato
che, anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di
prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, è necessario
disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio delle modalità
concrete da adottare per rendere effettivamente operativi, in maniera
efficace, gli accorpamenti dei Ministeri.
Articolo 2. La recente
approvazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, oltre a
professionalizzare le Forze armate, ha ridotto sensibilmente i volumi
organici dello strumento militare quantificandoli in 190.000 unità
complessive, con la conseguente necessità di pervenire a nuovi
adeguamenti strutturali.
La citata norma ha anche
statuito l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi
spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con personale
civile e con imprese private "di servizi" per lo svolgimento
di attività di natura non operativa.
La riduzione degli
effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una riorganizzazione
delle strutture, centrale e periferica, sia una diversa configurazione
sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.
In tale ottica, la
riorganizzazione non può afferire alla sola area tecnico-operativa, ma
dovrà necessariamente estendersi alle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere
prioritariamente l'impiego di personale civile e il "recupero"
di quello militare da destinare ad incarichi operativi.
Inoltre,
l'ottimizzazione in ambito interforze delle risorse disponibili - umane,
finanziarie e logistiche - è presupposto indispensabile per
l'efficienza delle Forze armate e perché le stesse siano operativamente
pronte ad assolvere i compiti loro demandati anche in ambito
internazionale in ragione degli impegni assunti dal nostro Paese.
Lo strumento normativo
che si propone consente gli opportuni adeguamenti per il conseguimento
degli obiettivi esposti.
Per quanto attiene al
procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, si segnala che
non è stato previsto il parere della Commissione istituita
dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ragione della
specificità della materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari
oggetto della delega, sì che, in virtù di tali caratteristiche, si
ritiene preferibile chiedere l'esame del testo ad organi con competenza
specialistica, quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti dei
due rami del Parlamento.
Articolo 3. La
disposizione che si propone consente al Governo di esercitare una
delega, già prevista da una precedente disposizione legislativa,
rimasta non esercitata dal precedente esecutivo.
La delega in questione
concerne il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile,
cecità e sordomutismo, ed è diretta alla rivisitazione del sistema di
classificazione delle indennità e degli assegni spettanti nei casi
derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, definendo,
altresì, le modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi,
individuati dall'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
La riforma che
deriverebbe dall'esercizio della delega proposta è particolarmente
attesa e delicata; l'esigenza di una sua riproposizione, pertanto, con i
medesimi princìpi e criteri direttivi di cui alla precedente legge di
delega, ne conferma la persistente attualità.
Articolo 4. La delega di
cui all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della
scuola, è già stata esercitata dal Governo durante la scorsa
legislatura, con il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
Tuttavia, l'esigenza di
una complessiva riconsiderazione della materia oggetto del citato
decreto legislativo, rende necessario esercitare una nuova delega di cui
al citato articolo 21, onde consentire una più ampia ed attenta
riflessione sul tema degli organi collegiali della scuola.
Articolo 5. La norma in
esame contiene una delega al Governo ad emanare un testo unico delle
disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia, delega già prevista dall'articolo 6 della legge
23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica
slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia) il cui termine (quattro
mesi) è scaduto il 21 luglio 2001.
La necessità di tale
delega è determinata dalla esigenza di armonizzazione con il termine
(sei mesi) previsto dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge,
relativo all'istituzione del Comitato istituzionale paritetico,
consentendo, nel contempo, con la previsione di un nuovo termine più
ampio di quello originario, un esercizio più efficace ed esaustivo
della delega legislativa.
Considerando, infatti, i
differenti termini di cui sopra, appare evidente la loro disarmonia, in
quanto l'istituzione del Comitato, che costituisce condizione necessaria
ed indispensabile per il corretto iter procedurale relativo alla
emanazione del testo unico, può avvenire in data successiva alla
scadenza della delega legislativa per l'emanazione del testo unico.
Oltre alla necessità di
rimediare a tale inconveniente, di natura sostanzialmente formale, che
pure riveste rilevanza ai fini della applicazione concreta della misura
prevista dal Parlamento, altre ragioni inducono a considerare opportuna
e necessaria la riproposizione della delega contenuta nell'articolo 6
della citata legge n. 38 del 2001.
Infatti, l'emanazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la
minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia comporta, per un
efficace coordinamento (come previsto, peraltro, dall'articolo 6) l'
analisi della natura e della origine delle norme medesime. Esse infatti,
numerosissime e di oggetto assai vario, sono individuabili in un arco
temporale che dalla fine della seconda guerra mondiale giunge fino ai
giorni nostri. Secondo la previsione dell'articolo 28, comma 1, della
legge n. 38 del 2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre alle
norme direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle recepite
nell'ordinamento italiano a seguito di accordi internazionali, e
specificamente le misure adottate in attuazione dello Statuto speciale
allegato al Memorandum di intesa di Londra del 5 ottobre 1954,
richiamato dall'articolo 8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia - oggi per successione la
Repubblica di Slovenia - ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977,
n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo adottate con ordinanze
emesse dal Governo militare alleato a Trieste.
Ne deriva che
l'emanazione del decreto legislativo concernente il testo unico delle
disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia presuppone una attività di raccolta delle norme,
di corretta valutazione della relativa vigenza e di coordinamento delle
medesime, necessariamente lunga e complessa, in considerazione
soprattutto della delicatezza della materia. Per l'espletamento di tale
complessa attività, la durata originaria della delega - il cui termine,
come si è detto, è ormai scaduto - appare inadeguata.
In considerazione di
tutto quanto sopra espresso, e valutate adeguatamente tutte le relative
necessità operative, con l'articolo in esame viene riproposta la delega
legislativa di cui all'articolo 6 della legge n. 38 del 2001 con la
previsione della scadenza del termine dopo sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge.
Non si provvede a
redigere la relazione tecnica del presente disegno di legge, in quanto
dal medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per
il bilancio dello Stato. |