Legge 15
luglio 2002, n. 145
(in GU 24 luglio 2002, n. 172)
Disposizioni per il riordino della dirigenza
statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono aggiunte, in
fine, le parole: "l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300".
ART. 2.
(Delega di funzioni dei dirigenti)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un
periodo di tempo determinato, con atto scritto
e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni
di cui alle lettere b), d)
ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano
le posizioni funzionali più elevate
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in
ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".
ART. 3.
(Norme in materia di incarichi
dirigenziali e di ingresso dei funzionari
internazionali nella pubblica amministrazione)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini
e delle capacità professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti
con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi
non si applica l'articolo 2103 del codice civile";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tutti gli
incarichi di funzione
dirigenziale nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti secondo le disposizioni del
presente articolo. Con il provvedimento di
conferimento dell'incarico, ovvero con separato
provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri o del
Ministro competente per gli incarichi
di cui al comma 3, sono individuati
l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire,
con riferimento alle priorità, ai piani
e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi
che intervengano nel corso del rapporto, nonché
la durata dell'incarico, che deve essere
correlata agli obiettivi prefissati e che,
comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni
e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine di cinque anni.
Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un contratto individuale con
cui è definito il corrispondente
trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. è sempre ammessa la risoluzione consensuale del
rapporto";
c) al comma 3, le parole:
"del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei
ruoli";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato,
a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal
comma 6";
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I criteri di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente articolo, tengono
conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all'articolo 7";
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli incarichi di cui
ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale,
conferiti ai sensi del comma 5 del presente
articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunità di cui
all'articolo 7";
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite
del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a tempo determinato
ai soggetti indicati dal presente comma. La durata
di tali incarichi, comunque, non può
eccedere, per gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre
anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti
a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o
che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori
della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico può
essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata
dell'incarico, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio";
h) il comma 7 è abrogato;
i) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma
3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo";
l) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli
enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni
ministeriali";
m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";
n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi".
2. All'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati
con i sistemi e le garanzie di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale
responsabilità disciplinare secondo
la disciplina contenuta nel
contratto collettivo, l'impossibilità
di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può, inoltre,
revocare l'incarico collocando il
dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo";
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo
periodo, le parole: "del ruolo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "dei
ruoli" e le parole: "del medesimo
ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al
comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "dei medesimi ruoli con le
modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,".
4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"ART. 23 - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei
dirigenti, che si articola nella prima e nella
seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità
tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali
generali o equivalenti, in base ai particolari
ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un
periodo pari almeno a cinque anni senza essere
incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale.
2. è assicurata la mobilità dei
dirigenti nell'ambito delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nei limiti dei posti ivi
disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati,
su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, sentite
l'amministrazione di provenienza e quella di
destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuità
dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli
effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale
in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di
previdenza, al trattamento di fine rapporto e
allo stato giuridico legato all'anzianità
di servizio e al fondo di previdenza complementare.
La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato".
5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"ART. 28. - (Accesso alla qualifica di
dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni, purché muniti di diploma di laurea.
Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo
di studio universitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od
organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni
funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, con le modalità stabilite nel
regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti
di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea
specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da
istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero da primarie istituzioni formative
pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì,
dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per
i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni di esperienza lavorativa in
tali posizioni professionali all'interno delle strutture
stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di
quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un
trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche
o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente
disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non
inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al
personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici
per esami;
c) i criteri per la composizione
e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo
anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonché, nella
fase di prima applicazione del concorso di cui al
comma 2, una riserva di posti non superiore al 30
per cento per il personale appartenente da
almeno quindici anni alla qualifica apicale,
comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse
di studio per i partecipanti al
corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui
al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e
disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione
presso amministrazioni italiane e
straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore
a dodici mesi, può svolgersi anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni
formative pubbliche o
private.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano
annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica il numero
dei posti disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle
carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è
attribuito alla Scuola superiore
della pubblica amministrazione un
ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno
2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero".
6. è fatta comunque salva ad ogni
effetto di legge la validità delle graduatorie
degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche di dirigente nei limiti temporali
previsti dalle norme vigenti.
7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili, le disposizioni di cui al
presente articolo trovano immediata applicazione
relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici
vigilati dallo Stato ove è
prevista tale figura. I predetti
incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
esercitando i titolari degli stessi in tale
periodo esclusivamente
le attività di ordinaria
amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale
di livello non generale, può procedersi,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle
disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio
della rotazione degli stessi e le
connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del
personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli
incarichi si intendono confermati, ove nessun
provvedimento sia stato
adottato. In sede di prima applicazione
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dal comma 1
del presente articolo, ai dirigenti ai quali
non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è
conferito un incarico di livello retributivo equivalente al
precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità
di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche
qualità
professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio,
con il mantenimento del precedente trattamento economico,
di durata non superiore ad un anno. La
relativa maggiore spesa è compensata rendendo
indisponibile, ai fini del conferimento,
un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul
piano finanziario, tenendo conto
prioritariamente dei posti
vacanti presso l'amministrazione che conferisce
l'incarico.
8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le
parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti:
"dei ruoli";
b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n.
3," sono inserite le seguenti: "salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".
ART. 4.
(Concorsi per la qualifica dirigenziale)
1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono
stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di
accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.
ART. 5.
(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Nei limiti del 50 per cento dei
posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti
di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il
personale di cui all'articolo 69, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo
superamento di concorso
riservato per titoli di servizio e
professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla
medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta
effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui
all'articolo 10, comma 2, della presente
legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
dello stesso regolamento.
3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica
l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
ART. 6.
(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)
1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli
di amministrazione o degli organi equiparati degli enti
pubblici, delle società controllate o partecipate
dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi
comunque denominati, conferite dal Governo o dai
Ministri nei sei mesi antecedenti
la scadenza naturale della legislatura, computata
con decorrenza dalla data della prima riunione delle
Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato
di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate
o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al
Governo. Decorso tale termine gli incarichi
per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
Le stesse disposizioni si applicano ai
rappresentanti del Governo e dei
Ministri in ogni organismo e a
qualsiasi livello, nonché ai componenti
di comitati, commissioni e organismi
ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai
Ministri.
2. Le nomine di cui al presente articolo
conferite o comunque rese operative negli ultimi sei
mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima
legislatura, nonché quelle conferite o comunque
rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino
alla data di insediamento del nuovo
Governo, possono essere confermate, revocate,
modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
ART. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente:
"ART. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra
pubblico e privato). - 1. In deroga
all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi
pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato possono, a domanda,
essere collocati in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di attività
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in
materia di collocamento fuori ruolo
nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa
comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. è sempre
ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato,
ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico è
espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi è a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma
10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al
comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi
competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi
la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della
domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in
aspettativa di cui al comma 1 non
può superare i cinque anni e non è
computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni
di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di
tempo, ha stipulato contratti o formulato
pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attività. Ove l'attività che si
intende svolgere sia presso una impresa, il
divieto si estende anche al caso in cui le predette attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche
indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in
organismi e imprese private che, per la loro
natura o la loro attività, in relazione alle funzioni
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento
all'immagine dell'amministrazione
o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei
successivi due anni, ricoprire incarichi che
comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del
comma 5.
7. Sulla base di appositi
protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di
personale presso imprese private. I protocolli
disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai
dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al
comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente
articolo non trovano comunque applicazione
nei confronti del personale militare e delle Forze di
polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti
privati e gli organismi internazionali
di cui al comma 1 e sono definite le
modalità e le procedure attuative
del presente articolo".
2. All'articolo 101 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai
dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità
per effetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro. Alla cessazione
dell'incarico, il segretario comunale o
provinciale viene collocato nella
posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di
appartenenza".
3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La contrattazione collettiva
del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area
della vicedirigenza nella quale è
ricompreso il personale laureato
appartenente alle posizioni
C2 e C3, che abbia
maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni
o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del
precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la
disposizione di cui al presente comma si estende al
personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti
richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti
possono delegare ai vice dirigenti parte
delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove
compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni
equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri;
l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze
delle regioni e degli
enti locali secondo quanto stabilito
dall'articolo 27".
4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il secondo
periodo, è inserito il seguente: "I
professionisti degli enti
pubblici, già appartenenti alla X
qualifica funzionale, i ricercatori e
i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,
costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa
a carico delle amministrazioni interessate,
unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area
contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e
funzioni".
5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 8.
(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)
1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n.
1114, è sostituito dal seguente:
"ART. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può,
previa autorizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, essere collocato
fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di
durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi
internazionali, nonché esercitare funzioni,
anche di carattere continuativo, presso
Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui
contingente non può superare complessivamente le
cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato
e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del
termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta
salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1,
può essere concessa dall'amministrazione di
appartenenza l'immediata utilizzazione
dell'impiegato presso gli
enti od organismi internazionali che hanno
richiesto il collocamento fuori ruolo".
2. Per i cittadini
italiani collocati fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come
sostituito dal comma 1 del presente
articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente
più favorevoli previste dalle
amministrazioni di appartenenza, il
servizio prestato presso enti, organizzazioni
internazionali o Stati esteri è computato per intero ai
fini della progressione della
carriera, dell'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio e,
secondo le modalità stabilite dalla medesima legge
27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza,
nonché ai fini della valutazione dei titoli.
3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: "o di
fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra
forma di collaborazione autorizzata".
ART. 9.
(Accesso di dipendenti privati allo
svolgimento di incarichi e attività internazionali)
1. è istituito, presso il Ministero degli affari
esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private
che siano disposte a fornire proprio personale di
cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi
nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di
cui al comma 1, le imprese interessate
inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di
iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c) i settori professionali ed il numero
massimo di candidati che intendono fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto
di lavoro senza diritto al trattamento economico al
proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi
presso enti o organismi internazionali, con eventuale
indicazione della durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui
al comma 1 avviene, nei limiti dei
posti vacanti, sulla base di professionalità,
esperienza e conoscenze
tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere
motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica
amministrazione, di personale che disponga di analoghe
caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non
superiore a tre anni, non rinnovabile.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo
all'attribuzione di alcuna indennità o
emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni
pubbliche italiane.
ART. 10.
(Disposizioni di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il
Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità
e le procedure attuative dell'articolo 28, comma
2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito
dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché
degli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati: le modalità di istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le
procedure e le modalità per l'inquadramento, nella
fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima
e seconda fascia del ruolo unico
nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva
la possibilità per il dirigente di optare per
il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il
reclutamento tramite procedura
concorsuale; le modalità di
utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di
elezione del componente del comitato dei garanti di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma
3, della presente legge. Alla data
di entrata in vigore di tale regolamento
è abrogato il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150.
3. La disciplina relativa alle
disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 7, che
si applicano a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente
legge, resta affidata alla contrattazione
collettiva, sulla base di atti di
indirizzo del Ministro per la funzione pubblica
all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)
anche per la parte relativa all'importo
massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
ART. 11.
(Norma finale)
1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e
contrattuali nelle quali è espressamente o
implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo
va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole
amministrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Lavori Preparatori
Camera dei deputati (atto n. 1696):
Presentato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro per la funzione pubblica (Frattini)
il 2 ottobre 2001.
Assegnato alla I commissione
(Affari costituzionali), in sede referente, l'11
ottobre 2001 con pareri delle commissioni II, III,
IV, V, X e XI.
Esaminato dalla I commissione il
17, 23 ottobre 2001; l'8, 28 novembre 2001; il 17 gennaio
2002. Relazione scritta presentata
il 18 gennaio 2002 (atto n. 1696/A) relatore on. Oricchio.
Esaminato in aula il 21, 22 gennaio 2002 e
approvato il 23 gennaio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1052):
Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 29
gennaio 2002 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a 7a, 10a
e 11a.
Esaminato dalla 1a
commissione il 6, 12, 20, 26, 28 febbraio
2002; il 13, 14 marzo 2002.
Esaminato in aula il 9, 10, 11 aprile
2002 e approvato con modificazioni il 17 aprile 2002.
Camera dei deputati (atto n. 1696/B):
Assegnato alla I commissione
(Affari costituzionali), in sede referente, il
23 aprile 2002 con pareri delle commissioni III, IV, V,
VII e XI.
Esaminato dalla I
commissione il 14, 15, 16, 29, 30 maggio 2002; l'11, 12 giugno
2002.
Esaminato in aula il
17 giugno 2002 ed approvato il 19 giugno 2002.
Ordine del Giorno accolto dal Governo
Il Senato,
nel procedere all'approvazione di nuove disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
considerata l'importante funzione che, ai fini della preparazione, formazione e aggiornamento della dirigenza pubblica, hanno svolto e svolgono le scuole universitarie di specializzazione dedicate alla formazione dei managers pubblici (come, ad esempio, la SPISA dell'Università di Bologna che opera dal lontano 1956);
rilevato che tali scuole sarebbero destinate a scomparire entro il prossimo anno accademico se non ne sarà espressamente riconosciuta con legge la esistenza e la funzione;
impegna il Governo a studiare e proporre le misure integrative e correttive necessarie a salvaguardare anche in futuro il valore del diploma di specializzazione e conseguentemente a consentire la permanenza in attività delle scuole di specializzazione universitarie abilitate a rilasciarlo;
impegna altresì il Governo a adottare le misure necessarie per istituire un percorso agevolato, non comportante disparità di trattamento, per coloro che avendo maturato la necessaria esperienza al servizio delle pubbliche amministrazioni, abbiano in aggiunta ulteriormente perfezionato la loro formazione conseguendo il predetto titolo di specializzazione.
Note al Testo
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni
sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui approvati.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2
dell'art. 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente: "Art.
1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis. 2. Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, le province, i comuni, le comunità montane,
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. 3.
Omissis.". - Il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n.
165/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente: "Art. 17
(Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito
di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e
poteri: a) formulano
proposte ed esprimono pareri
ai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali; b) curano
l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate; c)
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali
generali; d) dirigono,
coordinano e controllano l'attività degli
uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia; e)
provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici. 1-bis.
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un
periodo di tempo determinato, con atto scritto
e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del
comma 1 a dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
del codice civile.". - Il
testo dell'art. 2103 del codice civile è
il seguente: "Art. 2103 (Prestazione del
lavoro). - Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad una altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive. Ogni patto contrario è
nullo.".
Note all'art. 3:
Comma 1: - Si riporta
il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dalla legge
qui pubblicata: "Art. 19 (Incarichi di
funzioni dirigenziali). - 1. Per il
conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, valutate anche
in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo
del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103
del codice civile. 2. Tutti gli
incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il
provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato
provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente
per gli incarichi di cui al comma
3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e
gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di
vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel
corso del rapporto, nonché la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque,
non può eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede
un contratto individuale con cui è
definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. è sempre
ammessa la risoluzione consensuale del
rapporto. 3. Gli incarichi di
Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e
quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste
dal comma 6. 4. Gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale
sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
o, in misura non superiore al 50 per cento della
relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi ruoli ovvero,
con contratto a tempo determinato,
a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal comma
6. 4-bis. I criteri di
conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale
di livello generale, conferiti ai sensi del
comma 4 del presente articolo, tengono conto delle
condizioni di pari opportunità di cui all'art.
7. 5. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal
dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis.
Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per
cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti
ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché
dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. 5-ter. I
criteri di conferimento degli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai
sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle
condizioni di pari opportunità di cui all'art.
7. 6. Gli incarichi di
cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento
della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda
fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di
tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il
termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Tali incarichi sono conferiti
a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione
universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro, maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o
che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature
e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento
economico può essere
integrato da una indennità commisurata
alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata
dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell'anzianità di
servizio. 7.
(Abrogato). 8. Gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui al comma 3
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. 9. Degli
incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti
prescelti. 10. I
dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di vertice
delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli
presso i collegi di revisione degli
enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali. 11.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari
esteri nonché per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa
e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione
delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai
rispettivi ordinamenti. 12. Per
il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuerà ad
essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto
2000, n. 246. 12-bis.
Le disposizioni del
presente articolo costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi. - Per il
testo dell'art. 2103 del codice civile vedi le note all'art.
2. - L'art. 2
della legge 10 agosto 2000, n. 246
(Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è il
seguente: "Art. 2 (Dirigenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi
di funzioni dirigenziali). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dai decreti legislativi 31
marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387,
e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150, concernenti
l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, non
si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 2. Gli incarichi
di funzioni dirigenziali anche di livello
generale degli uffici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni
del presente articolo. Il contratto individuale successivamente
stipulato stabilisce
il trattamento economico
onnicomprensivo ai sensi
dell'art. 24 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 16 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno
durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facoltà di rinnovo. 3. Per
il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali è
conferito nei limiti delle disponibilità di
organico, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa
tecnica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 4. Ferme restando le
disposizioni di cui al contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'autonoma area
di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di
contrattazione "Aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo", si osservano le
disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7
dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
5. Le funzioni vicarie,
in caso di assenza o impedimento del
direttore generale della protezione civile e dei
servizi antincendi, sono svolte dal
dirigente generale di pari livello
titolare delle funzioni di ispettore generale
capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". Comma
2: - Si riporta
il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dalla
presente legge: "Art.
21 (Responsabilità dirigenziale). - 1.
Il mancato raggiungimento
degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
collettivo, l'impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione
alla gravità dei casi,
l'amministrazione può, inoltre,
revocare l'incarico collocando il dirigente
a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo. 2.
(Abrogato). 3. Restano
ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali
delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate.". -
L'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il
seguente: "Art. 5 (La
valutazione del personale con incarico
dirigenziale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni, sulla base anche dei
risultati del controllo di gestione,
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le
prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi
allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad
essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la
valutazione è ispirato ai principi
della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte
dell'organo proponente o valutatore
di prima istanza, della
approvazione o verifica
della valutazione da parte dell'organo
competente o valutatore di seconda istanza, della
partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è
adottata dal responsabile dell'ufficio
dirigenziale generale interessato,
su proposta del dirigente,
eventualmente diverso, preposto
all'ufficio cui è assegnato il
dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di
livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata
dal capo del dipartimento o altro dirigente generale
sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l'art. 14, comma 1,
lettera b), del decreto n. 29 la valutazione è
effettuata dal Ministro, sulla base
degli elementi forniti
dall'organo di valutazione e controllo
strategico. 4. La procedura
di valutazione di cui al comma 3, costituisce
presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21,
commi 1 e 2, del decreto n. 29 in materia di responsabilità
dirigenziale. In particolare, le misure di cui al
comma 1, del predetto articolo si applicano allorché
i risultati
negativi dell'attività amministrativa e della
gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi emergono dalle ordinarie
ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio
grave di un risultato negativo si verifica prima della
scadenza annuale, il procedimento
di valutazione può essere anticipatamente concluso.
Il procedimento di valutazione è anticipatamente
concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del
citato art. 21 del decreto n. 29. 5.
Nel comma 8 dell'art. 20, del decreto n. 29 sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
", ovvero, fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto,
con provvedimenti dei
singoli Ministri interessati".
Sono fatte salve le
norme proprie dell'ordinamento speciale
della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari
diplomatici e prefettizi.". Comma 3: -
Si riporta il testo dell'art. 22
del decreto n. 165/2001, come modificato dalla presente
legge: "Art. 22 (Comitato dei
garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono
adottati previo conforme parere di un comitato
di garanti, i cui componenti sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei
conti; di esso fanno parte un dirigente della prima
fascia dei ruoli di cui all'art. 23, eletto dai
dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da
apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e collocato fuori ruolo per la
durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa del lavoro pubblico. Il
parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile.". Comma 8: - Il
testo dell'art. 15 del decreto legislativo n.
165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato
dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 15 (Dirigenti). - 1.
Nelle amministrazioni pubbliche di cui
al presente capo, la dirigenza è
articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'art.
23. Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze
di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6. 2. Nelle
istituzioni e negli enti di
ricerca e sperimentazione, nonché negli altri
istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni
della dirigenza amministrativa
non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento. 3. Per
ciascuna struttura organizzativa non affidata alla
direzione del dirigente generale,
il dirigente preposto all'ufficio
di più elevato
livello è sovraordinato al dirigente preposto
ad ufficio di livello inferiore. 4.
Per le regioni, il dirigente cui sono
conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato,
limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante
personale dirigenziale. 5. Per
il Consiglio di Stato e per
i tribunali amministrativi regionali, per
la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale
dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto
demanda agli organi di Governo sono di competenza
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente
della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello
Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai
dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di
competenza dei segretari generali dei predetti
istituti.". - Il testo
dell'art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato
dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 53 (Incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi). - 1.
Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art.
23-bis del presente decreto, nonché, per
i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17
marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
ed ogni altra successiva modificazione
ed integrazione della relativa disciplina.".
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo n. 387/1988 reca
"Ulteriori disposizioni integrative
e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni,
e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.".
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 3 dell'art.
69 del decreto legislativo n. 165/2001, è il
seguente: "3. Il personale delle
qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60
e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'art. 15
della legge 9 marzo 1989, n.
88, i cui ruoli sono contestualmente
soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le
qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite
funzioni vicarie del dirigente e funzioni di
direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al
dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e
vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite
il relativo contratto
collettivo.". - Il testo
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), è il seguente: "Art.
39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche
e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). - 1. Al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare
le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482. 2. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto
per il personale della scuola dall'art. 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è
emanato entro il 31 gennaio dello stesso
anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in
misura non inferiore all'1 per cento rispetto al
numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.
Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unità
in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 è
assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per
cento rispetto al personale in servizio al 31
dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi
di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota
di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle
procedure di autorizzazione
delle assunzioni,
deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica
e dei vincitori dei concorsi espletati alla
data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni
2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unità sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002. 2-bis. Allo scopo
di assicurare il rispetto delle percentuali
annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno precedente, separatamente
per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità,
nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica riferiscono al
Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno. 3.
Per consentire lo sviluppo
dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli
obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,
definisce preliminarmente le priorità e le
necessità operative da
soddisfare, tenuto conto in particolare
delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalità. In tale quadro,
entro il primo semestre di ciascun anno,
il Consiglio dei Ministri determina il
numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e
con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilità di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure
di mobilità e possono essere disposte esclusivamente
presso le sedi che presentino le
maggiori carenze di
personale. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie. 3-bis. A
decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al
comma 3 si applica alla generalità
delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte
le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro
il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre
rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo
di tener conto delle peculiarità e delle specifiche
esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la
coerenza con gli obiettivi di
riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative
di riordino e riqualificazione, adottate o in
corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai
compiti e ai programmi,
con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove
funzioni e qualificati servizi da fornire
all'utenza. Le predette richieste
sono sottoposte all'esame del Consiglio dei
Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza semestrale, previa istruttoria da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria è diretta
a riscontrare le effettive esigenze di
reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità
di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilità o
all'adozione di misure di razionalizzazione
interna. Per le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonché per gli
enti pubblici non economici con organico superiore a
duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati
da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti
dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui
all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economico-finanziaria, ai sensi
dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di
parte pubblica può procedere alla stipula del contratto
integrativo. Nel caso in cui il riscontro
abbia esito negativo, le parti riprendono le
trattative. 4. Nell'ambito della
programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede
comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale,
secondo le modalità di cui ai commi da 5 a
15. 5. Per il potenziamento
delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si
provvede con i criteri e le modalità di cui al
comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di
personale. 6. Al fine
di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si
provvede altresì all'assunzione di 300 unità di
personale destinate al servizio ispettivo delle
Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e di
300 unità di personale destinate all'attività
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il
predetto Istituto provvede a destinare un numero
non inferiore di unità al Servizio
ispettivo. 7. Con
regolamento da emanare su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalità, nonché i
processi formativi, per disciplinare il passaggio,
in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in
materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio
ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. 8. Le
assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero
delle finanze; b) il
numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale è determinato sulla base della somma
delle effettive vacanze di organico riscontrabili
negli uffici aventi sede nella circoscrizione
territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con
riferimento ai profili professionali di
settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilità dei posti
vacanti. Per il profilo professionale di
ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a
concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo
a riferimento il profilo professionale medesimo e
quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica
funzionale; c) i
concorsi consistono in una prova attitudinale basata
su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché
delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche
nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile,
economico e finanziario, per
svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato
positivamente la prova attitudinale
sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare; d)
la prova
attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali; e) ciascun
candidato può partecipare ad una sola procedura
concorsuale. 9. Per le
graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397 in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi
effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2
dell'art. 43 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed
integrazioni. 10. Per assicurare
forme più efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione
fiscale, il Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze individua
all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma
2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287, due aree funzionali composte da personale di alta
professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel
settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette
sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in
ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle
entrate ai sensi del comma 5, nonché altri
funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla
base della loro esperienza professionale e formativa,
secondo criteri e modalità di carattere
oggettivo. 11. Dopo l'immissione in
servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla
riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle
qualifiche funzionali inferiori alla settima nella
misura complessiva corrispondente al personale
effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli. 12. Il comma 47
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal
seguente: "47. Per la copertura dei
posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale,
approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere
utilizzate fino al 31 dicembre
1998". 13. Le graduatorie dei
concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28,
comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, conservano validità per un
periodo di diciotto mesi dalla data della loro
approvazione. 14. Per far
fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali
presenti nelle aree soggette a
rischio sismico il Ministero per i
beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i
singoli profili professionali, ferme restando
le dotazioni di ciascuna qualifica
funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare
anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie
di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonché delle
attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni
del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova
attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la
partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalità, ai piani o
progetti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni. 15. Le
amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unità complessive, con le
procedure previste dal comma
3, personale dotato di alta
professionalità, anche al di
fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art.
3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta
rilevazione, a seguito
di provvedimenti legislativi di
attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni
dello Stato. Si applicano per le
assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai
commi 8 e 11. 16. Le
assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già
espletati le cui graduatorie siano
state approvate a decorrere dal 1
gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art.
1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine
del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma
3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di
attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1998. 18.
Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il
Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del
comma 3, definisce, entro il primo semestre di
ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
può essere inferiore al 50 per cento
delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti
riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate
anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di
assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto
a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una
quota di personale a tempo parziale pari almeno
al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate,
salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale
trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò
non comporti riduzione complessiva delle unità
con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. è consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia
preposto alla titolarità di uffici, con
conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti
locali, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli
alla riduzione programmata delle spese di
personale. 20. Gli
enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando,
ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di
una riduzione delle spese per il personale.
Agli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unità si applica
anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando
quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie
politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove
assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per
quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le università
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le
ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo,
realizzate in ciascuna delle
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli
enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, sono destinate, entro i
limiti e con le modalità di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi
per la contrattazione integrativa di
cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima
destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le
amministrazioni e gli enti che abbiano
proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione
annua di cui al comma 2
possono comunque utilizzare le maggiori economie
conseguite. 21. Per le
attività connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
possono avvalersi di personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del
Consiglio dei ministri è autorizzata,
in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino
ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonché ad enti pubblici economici.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale
di cui al presente comma mantiene
il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti
l'indennità e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole:
"31 dicembre 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene
nell'ambito della programmazione di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente
articolo. 24. In deroga a quanto previsto
dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato
di 3.000 unità, da assegnare alla
Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri
ed al Corpo della guardia di finanza,
in proporzione alle
rispettive dotazioni organiche. A
decorrere dall'anno 1999 è disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma
dei carabinieri,
nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente
articolo. 25. Al fine
di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si
ripercuota negativamente sulla funzionalità
degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i
piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può
prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o
alla realizzazione di progetti, nonché
ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa
siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. In mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività
che il dipendente intende svolgere sia
in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con
motivato provvedimento emanato d'intesa fra
l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. 26. Le domande di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri
e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si
applicano al personale dipendente delle
regioni e degli enti locali finché non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti
attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi
dei poteri di polizia tributaria previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non è opponibile il segreto d'ufficio.".
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 101 del decreto
legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui
pubblicata è il seguente: "Art.
101 (Disponibilità e mobilita). -
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato,
revocato o comunque privo di incarico è collocato in
posizione di disponibilità per la durata massima di quattro
anni. 2. Durante il periodo di disponibilità
rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione
dell'Agenzia autonoma di cui all'art. 102 per le attività
dell'Agenzia stessa o per l'attività di
consulenza, nonché per incarichi di supplenza e
di reggenza, ovvero per l'espletamento di
funzioni corrispondenti alla qualifica
rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con
oneri a carico dell'ente presso cui
presta servizio. Per il periodo di
disponibilità al segretario compete il
trattamento economico in godimento
in relazione agli incarichi
conferiti. 3. Nel caso
di collocamento in disponibilità per
mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure
motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio,
allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti
i compensi percepiti a titolo di indennità per
l'espletamento degli incarichi di cui al comma
2. 4. Decorsi quattro anni senza che
abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede
il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena
salvaguardia della posizione giuridica ed
economica. 4-bis. Le
disposizioni di cui all'art. 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
segretari comunali e provinciali equiparati ai
dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità
per effetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro. Alla
cessazione dell'incarico, il
segretario comunale o provinciale
viene collocato nella
posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di
appartenenza.". - Il testo
del comma 2 dell'art. 40 del
decreto legislativo n. 165/2001, come modificato
dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 40
(Contratti collettivi
nazionali e integrativi). - 1.
Omissis. 2. Mediante
appositi accordi tra l'ARAN
e le confederazioni rappresentative ai
sensi dell'art. 43, comma 4, sono
stabiliti i comparti della contrattazione collettiva
nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I
dirigenti costituiscono un'area contrattuale
autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli
enti pubblici, già
appartenenti alla X qualifica
funzionale, i ricercatori e i tecnologi
degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,
costituiscono, senza alcun onere
aggiuntivo di spesa a
carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla
dirigenza, in separata sezione, un'area
contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di
ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza
del ruolo sanitario quanto previsto dall'art.
15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma
6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o
che comportano
iscrizione ad
albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di
comparto. Omissis.".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3
dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare: a)
l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi,
nonché dei regolamenti
comunitari; b) l'attuazione
e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie
riservate alla competenza
regionale; c) le materie in cui
manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge; d)
l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla
legge;". "3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.". - Il
decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150, reca: "Regolamento recante
disciplina delle modalità di costituzione e
tenuta del Ruolo Unico della dirigenza delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento
autonomo, e della banca dati informatica
della dirigenza, nonché delle modalità di elezione
del componente del Comitato di garanti.". |