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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Legge 15 luglio 2002, n. 145
(in GU 24 luglio 2002, n. 172)

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

ART. 1.
(Modifica  all'articolo  1  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   sono   aggiunte,   in  fine,  le  parole:  "l'Agenzia  per  la rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

ART. 2.
(Delega di funzioni dei dirigenti)

1.  All'articolo  17  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono  delegare  per  un  periodo  di  tempo  determinato, con atto scritto  e  motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di  cui  alle  lettere  b),  d)  ed  e)  del comma 1 a dipendenti che ricoprano  le  posizioni  funzionali  più  elevate nell'ambito degli uffici  ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".

ART. 3.
(Norme  in  materia  di  incarichi  dirigenziali  e  di  ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.  Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi    prefissati,   delle   attitudini   e   delle   capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva  annuale  e  negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento  degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.    Tutti   gli   incarichi   di   funzione   dirigenziale   nelle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, sono conferiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo. Con il provvedimento  di  conferimento  dell'incarico,  ovvero  con separato provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro  competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono individuati  l'oggetto  dell'incarico  e gli obiettivi da conseguire, con  riferimento  alle  priorità,  ai  piani e ai programmi definiti dall'organo  di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che  intervengano  nel  corso del rapporto, nonché  la  durata  dell'incarico,  che  deve  essere correlata agli obiettivi  prefissati  e  che,  comunque,  non può eccedere, per gli incarichi  di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di  tre  anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine   di   cinque   anni.  Gli  incarichi  sono  rinnovabili.  Al provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un  contratto individuale   con  cui  è  definito  il  corrispondente  trattamento
economico,  nel  rispetto  dei principi definiti dall'articolo 24. è sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";
c)  al  comma  3,  le parole: 
"del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.  Gli  incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli  di  cui  all'articolo  23 o, in misura non superiore al 50 per cento  della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi  ruoli  ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in  possesso  delle  specifiche  qualità professionali richieste dal
comma 6";
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis.  I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di  funzione dirigenziale  di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari opportunità di cui all'articolo 7";
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  da  1 a 5 possono essere conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di  cui  all'articolo  23 e del 5 per cento della dotazione  organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter.  I  criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici  di  livello  dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari opportunità di cui all'articolo 7";
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.  Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione  organica  dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui  all'articolo  23  e  dell'8 per cento della dotazione organica   di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a  tempo determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La durata di tali  incarichi,  comunque,  non  può eccedere, per gli incarichi di
funzione  dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e,  per  gli  altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in  organismi  ed  enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche  o  da  concrete  esperienze  di  lavoro maturate, anche presso  amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della  docenza  universitaria,  delle  magistrature e dei ruoli degli avvocati  e  procuratori  dello  Stato. Il trattamento economico può essere   integrato  da  una  indennità  commisurata  alla  specifica qualificazione professionale,  tenendo conto della temporaneità del rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative alle specifiche
competenze  professionali.  Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni sono  collocati  in aspettativa  senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianità di servizio";
h) il comma 7 è abrogato;
i) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8.  Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";
l) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10.  I  dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali  svolgono,  su  richiesta  degli organi di vertice delle amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,  funzioni ispettive, di consulenza,  studio  e  ricerca  o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di revisione degli    enti   pubblici   in   rappresentanza   di   amministrazioni ministeriali";
m)  al  comma  12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"Restano ferme  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";
n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2.  All'articolo  21  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.  Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle  direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare   secondo   la   disciplina   contenuta   nel  contratto collettivo,   l'impossibilità   di  rinnovo  dello  stesso  incarico dirigenziale.  In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può,   inoltre,   revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente  a disposizione  dei  ruoli  di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";
b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  ruoli"  e  le  parole: "del medesimo  ruolo  con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma  3  del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi  ruoli  con  le  modalità stabilite da apposito regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".

4.  L'articolo  23  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"ART.  23  - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni amministrazione dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  è istituito il ruolo dei dirigenti,  che  si  articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui  ambito  sono  definite  apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati  attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
I  dirigenti  della  seconda  fascia  transitano  nella prima qualora abbiano  ricoperto  incarichi  di  direzione  di  uffici dirigenziali generali  o  equivalenti,  in  base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo  19,  comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza  essere  incorsi  nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2.  è  assicurata  la  mobilità  dei  dirigenti  nell'ambito  delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, nei limiti  dei  posti  ivi  disponibili.  I  relativi provvedimenti sono adottati,  su  domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la  funzione  pubblica,  sentite  l'amministrazione  di provenienza e quella  di  destinazione.  I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano,  secondo  il  criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti  e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine  rapporto  e  allo  stato  giuridico  legato  all'anzianità  di servizio  e  al  fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica cura una  banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".

5.  L'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"ART.  28.  -  (Accesso  alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla  qualifica  di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso  per  esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea,  che  abbiano compiuto   almeno  cinque  anni  di  servizio,  svolti  in  posizioni funzionali  per  l'accesso  alle  quali  è richiesto il possesso del diploma  di  laurea.  Per  i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il periodo di servizio è ridotto  a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della  qualifica  di  dirigente  in  enti  e  strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del  diploma  di  laurea,  che  hanno  svolto  per almeno due anni le funzioni  dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in amministrazioni pubbliche  per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di  diploma  di  laurea.  Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con  servizio  continuativo  per  almeno  quattro anni presso enti od organismi   internazionali,   esperienze   lavorative   in posizioni
funzionali  apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3.  Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con  le  modalità  stabilite  nel  regolamento  di  cui  al comma 5, soggetti  muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica,  diploma  di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro  titolo  post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani  o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni  formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca e la Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono   essere   ammessi   dipendenti   di  ruolo  delle  pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni  di  servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali  è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,  altresì,  dipendenti  di  strutture  private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i  dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere  muniti  del  diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni   di  esperienza  lavorativa  in  tali  posizioni  professionali all'interno delle strutture stesse.
4.  Il  corso  di  cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso  amministrazioni  pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e  al  periodo  di  applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5.  Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro per la funzione  pubblica  sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a)  le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate  al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b)  la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c)  i  criteri  per  la  composizione  e  la nomina delle commissioni esaminatrici;
d)  le  modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione  delle  esperienze  di  servizio professionali  maturate nonché,  nella  fase  di  prima  applicazione del concorso di cui al comma  2,  una  riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale   appartenente  da  almeno  quindici  anni  alla  qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e)   l'ammontare   delle  borse  di  studio  per  i  partecipanti  al corso-concorso.
6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione
presso   amministrazioni  italiane  e  straniere,  enti  o  organismi internazionali,  istituti  o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo  formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  può svolgersi  anche in collaborazione con istituti universitari italiani o  stranieri,  ovvero  primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private.
7.  Le  amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  il  numero  dei  posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8.  Restano  ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche  dirigenziali  delle  carriere  diplomatica e prefettizia, delle  Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9.  Per  le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione  un  ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 9, pari a 1.500 migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero".

6.  è  fatta  comunque  salva  ad ogni effetto di legge la validità delle  graduatorie  degli  idonei  di pubblici concorsi per l'accesso alle  qualifiche  di  dirigente  nei  limiti temporali previsti dalle norme vigenti.

7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  trovano  immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati  dallo  Stato  ove  è  prevista  tale  figura.  I  predetti incarichi  cessano  il  sessantesimo  giorno dalla data di entrata in vigore  della  presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale    periodo    esclusivamente    le    attività   di   ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili,  per  gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non  generale,  può  procedersi,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai  sensi  delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio  della  rotazione  degli  stessi  e  le  connesse  procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1.  Decorso  tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun   provvedimento   sia   stato   adottato.  In  sede  di  prima applicazione  dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente articolo, ai dirigenti  ai  quali  non  sia  riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di  idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità
professionali,  al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il  mantenimento  del precedente trattamento economico, di durata non superiore  ad  un  anno.  La  relativa  maggiore  spesa è compensata rendendo  indisponibile,  ai  fini  del  conferimento,  un  numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo    conto    prioritariamente   dei   posti   vacanti   presso l'amministrazione che conferisce l'incarico. 

8.  Al  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  15,  comma  1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono  inserite  le  seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".

ART. 4.
(Concorsi per la qualifica dirigenziale)

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva  ai  concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti  di  accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

ART. 5.
(Personale  di  cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1.  Nei  limiti  del  50  per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna  amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento   di   concorso   riservato  per  titoli  di  servizio  e professionali,  da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.

2.  Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti  previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2,  della  presente  legge,  con  decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3.  Alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ART. 6.
(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione  o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società  controllate  o  partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri  organismi  comunque  denominati,  conferite  dal Governo o dai Ministri   nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza  naturale  della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle  Camere,  o  nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate  entro  sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale  termine  gli  incarichi  per  i  quali non si sia provveduto si intendono  confermati  fino  alla  loro  naturale scadenza. Le stesse disposizioni  si  applicano  ai  rappresentanti  del  Governo  e  dei Ministri  in  ogni  organismo  e  a  qualsiasi  livello,  nonché  ai componenti  di  comitati,  commissioni  e  organismi  ministeriali  e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2.  Le  nomine  di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative  negli  ultimi  sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima  legislatura,  nonché  quelle  conferite o comunque rese operative  nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di   insediamento  del  nuovo  Governo,  possono  essere  confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.
(Modifiche  al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1.  Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
"ART.  23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).  -  1.  In  deroga  all'articolo  60  del testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello Stato,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti  alla  carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli  incarichi  pubblici,  i  magistrati  ordinari, amministrativi e contabili  e  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  possono, a domanda,  essere  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  lo svolgimento  di  attività  presso  soggetti  e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in  materia  di  collocamento  fuori  ruolo  nei  casi consentiti. Il periodo  di  aspettativa  comporta  il  mantenimento  della qualifica posseduta.   è   sempre   ammessa   la  ricongiunzione  dei  periodi contributivi  a  domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della legge 7 febbraio  1979,  n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle   quali  abbia  maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando l'incarico   è   espletato   presso   organismi   operanti  in  sede internazionale,  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2.  I  dirigenti  di  cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda  in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.
3.  Per  i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati  e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il  collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni  pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di  cui  al  comma  1  non  può  superare  i  cinque  anni  e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5.  L'aspettativa  per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti  privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di  vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato  contratti  o  formulato  pareri  o  avvisi  su contratti o concesso  autorizzazioni  a favore di soggetti presso i quali intende svolgere  l'attività.  Ove  l'attività  che si intende svolgere sia presso  una  impresa,  il  divieto si estende anche al caso in cui le predette  attività  istituzionali  abbiano  interessato imprese che, anche  indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b)  il  personale  intende  svolgere attività in organismi e imprese private  che,  per  la  loro natura o la loro attività, in relazione alle  funzioni  precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine   dell'amministrazione   o   comprometterne  il  normale funzionamento o l'imparzialità.
6.  Il  dirigente  non  può,  nei  successivi  due  anni,  ricoprire incarichi  che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7.  Sulla  base  di  appositi  protocolli  di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale presso  imprese  private.  I  protocolli disciplinano le funzioni, le modalità  di  inserimento  e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8.  Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il  periodo  di assegnazione   temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce  titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano  comunque applicazione  nei  confronti  del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.  Con  regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono individuati i soggetti privati  e  gli  organismi  internazionali  di  cui al comma 1 e sono definite   le   modalità  e  le  procedure  attuative  del  presente articolo".

2.  All'articolo  101  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 
"4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di  mobilità  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".

3.  Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza   nella  quale  è  ricompreso  il  personale  laureato appartenente   alle   posizioni   C2   e   C3,   che  abbia  maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti  qualifiche  VIII  e IX del precedente ordinamento. In sede  di  prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si  estende  al  personale  non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per  l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono  delegare  ai  vice  dirigenti  parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale  dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3  del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze. Restano salve le competenze delle   regioni   e   degli  enti  locali  secondo  quanto  stabilito dall'articolo 27".

4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  il  secondo  periodo,  è  inserito  il  seguente: "I professionisti   degli   enti  pubblici,  già  appartenenti  alla  X qualifica  funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi degli enti di ricerca,  compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo  di  spesa  a  carico  delle  amministrazioni interessate, unitamente  alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".

5.  Dalla  disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8.
(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)

1.  L'articolo  1  della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:
"ART.  1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  può,  previa  autorizzazione  della  Presidenza del Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto  dell'amministrazione  interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere  collocato  fuori  ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali,  nonché  esercitare  funzioni,  anche  di  carattere continuativo,  presso  Stati  esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui  contingente  non  può  superare complessivamente le cinquecento unità,  è  disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può  essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta  scadenza.  Resta  salvo  quanto  disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.  In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere  concessa  dall'amministrazione  di appartenenza  l'immediata utilizzazione   dell'impiegato   presso   gli   enti   od   organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".

2.   Per   i  cittadini  italiani  collocati  fuori  ruolo  ai  sensi dell'articolo  1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal  comma  1  del  presente  articolo,  fatte  salve le disposizioni eventualmente  più  favorevoli  previste  dalle  amministrazioni  di appartenenza,   il  servizio  prestato  presso  enti,  organizzazioni internazionali  o  Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione   della   carriera,   dell'attribuzione   degli  aumenti periodici  di  stipendio  e,  secondo  le  modalità  stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

3.  All'articolo  1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo  le  parole:  "o  di  fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di collaborazione autorizzata".

ART. 9.
(Accesso  di  dipendenti  privati  allo  svolgimento  di  incarichi e attività internazionali)

1.  è  istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per  l'iscrizione  delle imprese private che siano disposte a fornire proprio  personale  di  cittadinanza  italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2.  Per  l'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  1,  le imprese interessate  inoltrano  al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c)  i  settori  professionali  ed  il numero massimo di candidati che intendono fornire;
d)  l'impegno  a  mantenere  il  posto  di  lavoro  senza  diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o  incarichi  presso  enti  o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma  1  avviene,  nei  limiti  dei  posti  vacanti,  sulla  base di professionalità,   esperienza   e   conoscenze  tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che  disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile. 

4.  Gli  incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di  alcuna  indennità  o  emolumento,  comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.

ART. 10.
(Disposizioni di attuazione)

1.  Con  uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite  le  modalità  e  le  procedure attuative dell'articolo 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come sostituito  dall'articolo  3,  comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione  pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge,  sono  disciplinati:  le  modalità  di istituzione, l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni  dello  Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento,  nella  fase  di  prima attuazione, dei dirigenti di prima  e  seconda  fascia  del  ruolo  unico  nei ruoli delle singole amministrazioni,  fatta  salva  la  possibilità  per il dirigente di optare  per  il  rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento   tramite   procedura   concorsuale;   le  modalità  di utilizzazione  dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di  uffici  dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato  dei  garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come modificato dall'articolo 3, comma 3, della  presente  legge.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  di tale regolamento  è  abrogato  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3.  La  disciplina  relativa  alle  disposizioni  di  cui  al comma 3 dell'articolo   7,   che   si   applicano  a decorrere  dal  periodo contrattuale  successivo  a  quello  in corso alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  resta  affidata  alla contrattazione collettiva,  sulla  base  di  atti  di  indirizzo del Ministro per la funzione  pubblica  all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche   amministrazioni   (ARAN)  anche  per  la  parte  relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

ART. 11.
(Norma finale)

1.  In  tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle  quali  è  espressamente  o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.

La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 2002

CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Frattini,   Ministro  per  la  funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Lavori Preparatori

Camera dei deputati (atto n. 1696):
     Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)  e  dal  Ministro  per  la  funzione  pubblica (Frattini) il 2 ottobre 2001.
     Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali), in  sede  referente,  l'11 ottobre  2001  con  pareri delle commissioni II, III, IV, V, X e XI.
     Esaminato  dalla  I commissione il 17, 23 ottobre 2001; l'8, 28 novembre 2001; il 17 gennaio 2002.     Relazione  scritta  presentata il 18 gennaio 2002 (atto n. 1696/A) relatore on. Oricchio.
     Esaminato in aula il 21, 22 gennaio 2002 e approvato il 23 gennaio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1052):
     Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali), in  sede  referente,  il  29 gennaio  2002 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a 7a, 10a e 11a.
     Esaminato  dalla  1a  commissione  il  6,  12,  20, 26, 28 febbraio 2002; il 13, 14 marzo 2002.
     Esaminato  in aula il 9, 10, 11 aprile 2002 e approvato con modificazioni il 17 aprile 2002.
Camera dei deputati (atto n. 1696/B):
     Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali), in  sede  referente,  il  23 aprile  2002  con pareri delle commissioni III, IV, V, VII e XI.
     Esaminato  dalla  I  commissione  il 14, 15, 16, 29, 30 maggio 2002; l'11, 12 giugno 2002.
     Esaminato  in  aula  il  17 giugno 2002 ed approvato il 19 giugno 2002.


Ordine del Giorno accolto dal Governo

Il Senato, 
nel procedere all'approvazione di nuove disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; 
considerata l'importante funzione che, ai fini della preparazione, formazione e aggiornamento della dirigenza pubblica, hanno svolto e svolgono le scuole universitarie di specializzazione dedicate alla formazione dei managers pubblici (come, ad esempio, la SPISA dell'Università di Bologna che opera dal lontano 1956);
rilevato che tali scuole sarebbero destinate a scomparire entro il prossimo anno accademico se non ne sarà espressamente riconosciuta con legge la esistenza e la funzione;
impegna il Governo a studiare e proporre le misure integrative e correttive necessarie a salvaguardare anche in futuro il valore del diploma di specializzazione e conseguentemente a consentire la permanenza in attività delle scuole di specializzazione universitarie abilitate a rilasciarlo;
impegna altresì il Governo a adottare le misure necessarie per istituire un percorso agevolato, non comportante disparità di trattamento, per coloro che avendo maturato la necessaria esperienza al servizio delle pubbliche amministrazioni, abbiano in aggiunta ulteriormente perfezionato la loro formazione conseguendo il predetto titolo di specializzazione.


Note al Testo

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  è  operato  il rinvio. Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.

Note all'art. 1:
- Il   testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:     "Art.  1  (Finalità  ed  ambito di applicazione). - 1. Omissis.     2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunità montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale, l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.     3. Omissis.".     - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Note all'art. 2:
- Il  testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:     "Art.  17  (Funzioni  dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:       a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;       b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad  essi  assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di acquisizione delle entrate;       c) svolgono  tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;       d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attività degli  uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;       e) provvedono  alla  gestione  del  personale e delle risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri uffici.     1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di  servizio,  possono  delegare  per  un  periodo di tempo determinato,  con  atto  scritto  e  motivato, alcune delle competenze  comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d)  ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano le posizioni  funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad  essi  affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.".     - Il  testo  dell'art.  2103  del  codice  civile è il seguente:     "Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di lavoro  deve  essere  adibito alle mansioni per le quali è stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero a mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte, senza  alcuna  diminuzione  della retribuzione. Nel caso di assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto al   trattamento  corrispondente  all'attività  svolta,  e l'assegnazione  stessa  diviene definitiva, ove la medesima non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non superiore  a  tre  mesi. Egli non può essere trasferito da una  unità  produttiva  ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.     Ogni patto contrario è nullo.".

Note all'art. 3:
Comma 1:     - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto legislativo  n.  165/2001,  come modificato dalla legge qui pubblicata:     "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle attitudini  e  delle  capacità  professionali  del singolo dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice civile.     2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da conseguire,  con  riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonché la durata dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi prefissati  e  che,  comunque,  non  può eccedere, per gli incarichi  di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il  termine  di  tre  anni  e,  per  gli altri incarichi di funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni. Gli incarichi    sono    rinnovabili.   Al   provvedimento   di conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale con   cui   è   definito   il  corrispondente  trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. è sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.     3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri, gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica,  previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro competente, a dirigenti della prima fascia  dei  ruoli  di  cui  all'art. 23 o, con contratto a tempo  determinato,  a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.     4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.     4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.     5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).     5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.     5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.     6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La durata  di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla formazione    universitaria    e   post-universitaria,   da pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di lavoro,  maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento economico   può   essere   integrato   da  una  indennità commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale, tenendo  conto  della  temporaneità  del  rapporto e delle condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento dell'anzianità di servizio.     7. (Abrogato).     8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla fiducia al Governo.     9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.     10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la titolarità  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza, studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di amministrazioni ministeriali.     11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il   Ministero   degli   affari   esteri   nonché  per  le amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.     12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali continuerà   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi ordinamenti di settore.     Restano  ferme  le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.     12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.     - Per il testo dell'art. 2103 del codice civile vedi le note all'art. 2.     - L'art.   2   della   legge  10 agosto  2000,  n.  246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è il seguente:     "Art.  2  (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.   Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -  1.  Le disposizioni  di  cui  all'art.  23 del decreto legislativo 3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dai  decreti legislativi  31 marzo  1998,  n.  80, e 29 ottobre 1998, n. 387,  e  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio  1999,  n.  150,  concernenti l'istituzione del ruolo  unico  dei  dirigenti  delle  amministrazioni  dello Stato,  non  si  applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.     2.  Gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali anche di livello  generale  degli  uffici  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato     stabilisce     il    trattamento    economico onnicomprensivo   ai   sensi   dell'art.   24  del  decreto legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito dall'art.  16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli  incarichi  hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.     3.  Per  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, l'incarico  di  funzioni dirigenziali generali è conferito nei  limiti  delle  disponibilità di organico, con decreto del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro dell'interno,  a  dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.     4.  Ferme  restando le disposizioni di cui al contratto collettivo   nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  area  di contrattazione  per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione  "Aziende  ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento  autonomo", si osservano le disposizioni di cui ai  commi  1,  5  e  7 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dal  decreto legislativo  31 marzo  1998,  n.  80, e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.     5.   Le   funzioni   vicarie,  in  caso  di  assenza  o impedimento  del direttore generale della protezione civile e   dei  servizi  antincendi,  sono  svolte  dal  dirigente generale   di  pari  livello  titolare  delle  funzioni  di ispettore  generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". Comma 2:     - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto legislativo  n.  165/2001,  come  modificato dalla presente legge:     "Art.   21  (Responsabilità  dirigenziale).  -  1.  Il mancato     raggiungimento    degli    obiettivi,    ovvero l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente, valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma  restando  l'eventuale  responsabilità  disciplinare secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità   di   rinnovo   dello   stesso   incarico dirigenziale.   In   relazione   alla  gravità  dei  casi, l'amministrazione   può,   inoltre,   revocare  l'incarico collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.     2. (Abrogato).     3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.".     - L'art.  5  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati   dell'attività   svolta  dalle  amministrazioni pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:     "Art.  5  (La  valutazione  del  personale con incarico dirigenziale).  -  1.  Le  pubbliche amministrazioni, sulla base   anche  dei  risultati  del  controllo  di  gestione, valutano,  in  coerenza  a quanto stabilito al riguardo dai contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).     2.  La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati  dell'attività  amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la  valutazione  è  ispirato  ai  principi  della  diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente   o   valutatore   di   prima   istanza,   della approvazione   o   verifica   della  valutazione  da  parte dell'organo  competente  o  valutatore  di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.     3.  Per  le amministrazioni dello Stato, la valutazione è  adottata  dal  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale generale    interessato,   su   proposta   del   dirigente, eventualmente   diverso,   preposto   all'ufficio   cui  è assegnato  il  dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad  uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è  adottata  dal  capo  del dipartimento o altro dirigente generale  sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di  responsabilità  delle rispettive amministrazioni ed ai quali  si  riferisce  l'art.  14,  comma 1, lettera b), del decreto  n.  29  la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla   base   degli   elementi   forniti   dall'organo  di valutazione e controllo strategico.     4.  La  procedura  di  valutazione  di  cui al comma 3, costituisce  presupposto per l'applicazione delle misure di cui  all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29 in materia di  responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di  cui  al  comma  1,  del  predetto articolo si applicano allorché     i     risultati    negativi    dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli   obiettivi   emergono  dalle  ordinarie  ed  annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di  un  risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale,   il   procedimento  di  valutazione  può  essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente  concluso,  inoltre  nei  casi previsti dal comma 2, del citato art. 21 del decreto n. 29.     5.  Nel  comma  8  dell'art. 20, del decreto n. 29 sono aggiunte  alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ",  ovvero,  fino  alla  data  di entrata in vigore di tale decreto,    con    provvedimenti   dei   singoli   Ministri interessati".   Sono   fatte   salve   le   norme   proprie dell'ordinamento  speciale  della  carriera  diplomatica  e della  carriera  prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.". Comma 3:     - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del decreto n. 165/2001, come modificato dalla presente legge:     "Art.  22  (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di  cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere  di  un  comitato  di garanti, i cui componenti sono nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri.  Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte  dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato  dal  Presidente  della  Corte dei conti; di esso fanno  parte  un  dirigente della prima fascia dei ruoli di cui  all'art.  23,  eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con  le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e  collocato  fuori  ruolo  per la durata del mandato, e un esperto  scelto  dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori   dell'organizzazione   amministrativa  del  lavoro pubblico.  Il  parere  viene reso entro trenta giorni dalla richiesta;  decorso  inutilmente  tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.". Comma 8:     - Il  testo  dell'art.  15  del  decreto legislativo n. 165/2001  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze    delle    amministrazioni   pubbliche),   come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:     "Art.   15  (Dirigenti).  -  1.  Nelle  amministrazioni pubbliche   di  cui  al  presente  capo,  la  dirigenza  è articolata  nelle  due  fasce dei ruoli di cui all'art. 23. Restano  salve  le  particolari disposizioni concernenti le carriere  diplomatica  e  prefettizia  e  le carriere delle Forze   di   polizia   e   delle   Forze   armate.  Per  le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.     2.   Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di  ricerca  e sperimentazione,  nonché  negli altri istituti pubblici di cui  al  sesto  comma  dell'art.  33 della Costituzione, le attribuzioni   della   dirigenza   amministrativa   non  si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.     3.  Per  ciascuna  struttura organizzativa non affidata alla   direzione   del  dirigente  generale,  il  dirigente preposto   all'ufficio   di   più   elevato   livello   è sovraordinato  al  dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.     4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite funzioni  di  coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla    durata   dell'incarico,   al   restante   personale dirigenziale.     5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per  i  tribunali amministrativi  regionali,  per  la  Corte  dei conti e per l'Avvocatura  generale  dello Stato, le attribuzioni che il presente  decreto  demanda  agli  organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale  dello  Stato;  le  attribuzioni  che  il presente decreto   demanda   ai   dirigenti   preposti   ad   uffici dirigenziali  di  livello  generale  sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.".     - Il  testo  dell'art.  53  del  decreto legislativo n. 165/2001  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze    delle    amministrazioni   pubbliche),   come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:     "Art.   53  (Incompatibilità,  cumulo  di  impieghi  e incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  salva  la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto,   nonché,  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo parziale,  dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del   Consiglio  dei  Ministri  17 marzo  1989,  n.  117  e dall'art.  1,  commi  57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli  articoli  267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4,  comma  7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della relativa disciplina.".

Nota all'art. 4:
- Il  decreto  legislativo  n. 387/1988 reca "Ulteriori disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive modificazioni,  e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.".

Note all'art. 5:
- Il  testo  del  comma  3  dell'art.  69  del  decreto legislativo n. 165/2001, è il seguente:     "3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli  articoli  60  e  61  del decreto del Presidente della Repubblica   30 giugno   1972,   n.   748,   e   successive modificazioni  ed integrazioni, e quello di cui all'art. 15 della   legge  9 marzo  1989,  n.  88,  i  cui  ruoli  sono contestualmente  soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva  le  qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite  funzioni  vicarie  del  dirigente e funzioni di direzione  di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e  vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico   è   definito  tramite  il  relativo  contratto collettivo.".     - Il  testo  dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.   449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza pubblica), è il seguente:     "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalità  e di ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.     2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei  dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo della  riduzione complessiva del personale in servizio alla data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1 per  cento  rispetto  al numero delle unità in servizio al 31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al   numero   delle   unità  in  servizio  alla  data  del 31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  è  assicurata  una ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici  non economici con organico superiore a 200 unità sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.     2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per  gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo bimestre di ogni anno.     3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione economica,  definisce  preliminarmente  le  priorità  e le necessità   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di nuove  professionalità.  In  tale  quadro,  entro il primo semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano comunque  subordinate  all'indisponibilità di personale da trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilità e possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.     3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla generalità  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare a decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,  modalità  e  termini  anche  differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarità e delle specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno adempimento dei compiti istituzionali.     3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai principi  di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.   L'istruttoria  è  diretta  a  riscontrare  le effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e l'impraticabilità  di  soluzioni  alternative  collegate a procedure   di   mobilità  o  all'adozione  di  misure  di razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali, anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonché  per  gli  enti pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento unità,  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova classificazione  del  personale, certificata dai competenti organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art. 45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.     4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di  personale,  secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.     5.  Per  il  potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri e  le  modalità  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.     6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300  unità  di  personale  destinate al servizio ispettivo delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unità di personale  destinate  all'attività dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a destinare  un  numero  non  inferiore di unità al Servizio ispettivo.     7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le modalità,  nonché  i processi formativi, per disciplinare il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.     8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:       a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali, per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;       b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione territoriale  è  determinato  sulla base della somma delle effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima, fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche, la   disponibilità  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità,  avendo  a  riferimento il profilo professionale medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;       c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché  delle  attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio interdisciplinare;       d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;       e) ciascun  candidato  può  partecipare  ad una sola procedura concorsuale.     9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 in materia di graduatoria unica nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge,  con  esclusione  di  qualsiasi  effetto  economico, nonché  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive modificazioni ed integrazioni.     10.  Per  assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55, comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del  comma  5,  nonché  altri funzionari già addetti agli specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale  e  formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.     11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.     12.  Il  comma  47  dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:     "47.  Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei   concorsi  pubblici  per  il  personale  del  Servizio sanitario    nazionale,    approvate   successivamente   al 31 dicembre   1993,   possono  essere  utilizzate  fino  al 31 dicembre 1998".     13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo 3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni, conservano  validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.     14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche  complessive, ad assumere 600 unità di personale anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché  delle  attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare. Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalità, ai piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge 21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.     15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere, nel  limite  di  200  unità  complessive, con le procedure previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta professionalità,   anche   al  di  fuori  della  dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.     16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.     17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 1998.     18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale. L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno può intervenire purché  ciò  non  comporti  riduzione  complessiva  delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.     18-bis. è consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarità di uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.     19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.     20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con organico  superiore  a  200  unità  si  applica  anche  il disposto di cui ai commi 2 e 3.     20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento  di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.     20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non economici  con  organico  superiore a duecento unità, sono destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalità  di cui all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria consistenza  di personale di una percentuale superiore allo 0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di riduzione   annua   di  cui  al  comma 2  possono  comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.     21.   Per  le  attività  connesse  all'attuazione  del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.     22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  è autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di  cinquanta  unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  nonché  ad  enti pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennità  e  il trattamento  economico accessorio spettanti al personale di ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio   dei   Ministri  è  valutabile  ai  fini  della progressione della carriera e dei concorsi.     23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998". L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente articolo.     24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio 1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di  3.000  unità,  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato, all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  è  disposto  un ulteriore  incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.     25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota  negativamente  sulla  funzionalità  degli enti pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di progetti,   nonché  ad  altri  istituti  contrattuali  non collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale  può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.     26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalità indicati al comma  25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.     27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finché non diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto normativo.     28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  è  opponibile il segreto d'ufficio.".

Note all'art. 7:
- Il  testo  dell'art.  101  del decreto legislativo n. 267/2000  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:     "Art.   101   (Disponibilità  e  mobilita).  -  1.  Il segretario  comunale o provinciale non confermato, revocato o  comunque  privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni.     2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo  ed  è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di  cui all'art. 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per  l'attività  di  consulenza,  nonché per incarichi di supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per  l'espletamento di funzioni  corrispondenti  alla  qualifica  rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a  carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio. Per il periodo   di   disponibilità   al  segretario  compete  il trattamento   economico  in  godimento  in  relazione  agli incarichi conferiti.     3.  Nel  caso  di  collocamento  in  disponibilità per mancato   raggiungimento   di   risultati   imputabile   al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei  doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua  qualifica  detratti  i  compensi percepiti a titolo di indennità  per  l'espletamento  degli  incarichi di cui al comma 2.     4.  Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in  qualità  di titolare in altra sede il segretario viene collocato  d'ufficio  in  mobilità  presso altre pubbliche amministrazioni  nella  piena  salvaguardia della posizione giuridica ed economica.     4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  23-bis del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari  comunali  e  provinciali equiparati ai dirigenti statali  ai  fini  delle procedure di mobilità per effetto del   contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro.  Alla cessazione   dell'incarico,   il   segretario   comunale  o provinciale    viene    collocato    nella   posizione   di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.".     - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  40  del  decreto legislativo  n.  165/2001,  come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:     "Art.    40    (Contratti    collettivi   nazionali   e integrativi). - 1. Omissis.     2.   Mediante   appositi   accordi   tra  l'ARAN  e  le confederazioni   rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43, comma 4,  sono  stabiliti  i  comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti   pubblici,   già   appartenenti   alla  X  qualifica funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  degli enti di ricerca,  compresi  quelli  dell'ENEA, costituiscono, senza alcun   onere   aggiuntivo   di   spesa   a   carico  delle amministrazioni  interessate, unitamente alla dirigenza, in separata   sezione,   un'area  contrattuale  autonoma,  nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto   previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed integrazioni.  Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41,  comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che     comportano     iscrizione     ad     albi    oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.     Omissis.".

Note all'art. 10:
- Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 3 dell'art. 17 della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina dell'attività  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):     "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:       a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;       b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza regionale;       c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;       d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate dalla legge;".     "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorità   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  più  ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".     - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica 26 febbraio   1999,  n.  150,  reca:  "Regolamento  recante disciplina  delle  modalità  di  costituzione e tenuta del Ruolo  Unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati informatica  della  dirigenza,  nonché  delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti.".


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