XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3384
d'iniziativa dei deputati
RIZZO, DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, BELLILLO, MAURA
COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO
Norme generali sulla pubblica istruzione
Presentata il 14 novembre 2002
Art.
1.
(Princìpi
fondamentali).
1. Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato sui
princìpi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato in
conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e in attuazione dei princìpi sanciti dalla Costituzione,
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York
il 10 dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso
esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare
dall'articolo 2, dal Patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16 dicembre 1966 e
reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, in particolare
dagli articoli 13, 14 e 15, e dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18.
2. La Repubblica riconosce il diritto di ogni individuo all'istruzione
e alla formazione assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e
le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le
scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale,
nazionale, europea e internazionale.
3. La Repubblica assicura la generalizzazione del sistema nazionale
della pubblica istruzione che è accessibile gratuitamente a tutti su
un piano di uguaglianza, senza distinzioni di genere, ceto sociale,
etnia o religione.
4. La Repubblica promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita, anche mediante lo sviluppo della formazione degli adulti e dei
lavoratori.
5. La Repubblica rispetta la libertà dei genitori di scegliere per i
figli scuole diverse da quelle statali, purché conformi ai requisiti
fondamentali previsti dalla legge. Soggetti ed enti privati hanno
diritto di istituire e dirigere scuole e istituzioni scolastiche,
purché l'istruzione e la formazione impartite in tali istituti siano
conformi ai requisiti fondamentali previsti dalle leggi vigenti e, in
particolare, dagli articoli 2 e 3. L'istituzione, il sostentamento e
il funzionamento delle scuole non statali non comportano in alcun caso
e in nessuna forma oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
2.
(Finalità del sistema nazionale
della pubblica istruzione).
1. La scuola è una comunità educante e formativa finalizzata alla
formazione del cittadino, al pieno sviluppo della persona umana e
della sua dignità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell'identità di genere.
2. La scuola è finalizzata altresì a porre tutti gli individui in
grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza, quali
partecipare e contribuire in modo consapevole ed effettivo alla vita,
allo sviluppo, alla trasformazione della società, svolgere un lavoro
corrispondente alle proprie capacità. A tali fini, ponendosi come
luogo insostituibile di socialità, essa realizza attività per lo
sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile, informata ai
princìpi della libertà, dell'uguaglianza, della pace, del rispetto dei
diritti umani e della tolleranza e ai valori democratici e
antifascisti della Costituzione.
3. La scuola rispetta i ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra tutte le
componenti della comunità educante.
4. La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa
principalmente sulla qualità delle relazioni tra insegnante e studente
e riconosce la libertà di insegnamento e il diritto di apprendimento.
Art.
3.
(Obbligo scolastico).
1. Nella prospettiva di una sua estensione progressiva a diciotto anni
e di una organizzazione dei cicli scolastici ad essa funzionale,
l'obbligo scolastico inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di
età. Tale obbligo è assolto nel sistema nazionale dell'istruzione. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
previsto l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
Art.
4.
(Autonomia scolastica).
1. Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale
in coerenza con le disposizioni vigenti in materia. L'autonomia, in
quanto forma di autogoverno democratico delle scuole ed espressione
della progettualità delle stesse, al fine di promuoverne l'efficacia
formativa, è sostenuta dallo Stato con tutte le risorse umane e
finanziarie necessarie alla sua realizzazione all'interno
dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale.
Art.
5.
(Articolazione del sistema nazionale
della pubblica istruzione).
1. Il sistema nazionale della pubblica istruzione si articola nella
scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione
di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione
di scuola superiore.
Art.
6.
(Scuola dell'infanzia).
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla
formazione integrale, alla educazione e allo sviluppo affettivo,
cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini di età compresa fra i
tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia,
creatività e apprendimento e operando per assicurare una effettiva
eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento
educativo dei genitori.
2. La frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia è
obbligatoria.
3. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e
garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di
frequentare la scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola
dell'infanzia statale e pubblica degli enti locali su tutto il
territorio nazionale. Ciascuna scuola dell'infanzia deve garantire la
fruizione del servizio scolastico pomeridiano anche rispondendo alla
domanda e ai bisogni della comunità scolastica.
4. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica
e pedagogica realizza i necessari collegamenti con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola di base.
Art.
7.
(Scuola di base).
1. La scuola di base ha la durata di otto anni ed è caratterizzata da
un percorso educativo unitario, coerente e articolato in rapporto alle
esigenze di sviluppo degli alunni; è organizzata a tempo pieno per i
primi cinque anni e garantisce, ai genitori che lo richiedono, la
presenza di classi con riduzione dell'orario; sempre nei primi cinque
anni il numero massimo di alunni per classe è di ventitré; nel
triennio successivo si attua il tempo prolungato in base alla
programmazione delle singole istituzioni scolastiche; si realizza in
istituti comprensivi la cui esperienza deve essere generalizzata. Sono
promossi tutti gli opportuni collegamenti con la scuola superiore.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo
mediante passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline,
persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di
base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta
individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle
opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne alla scuola di base sono definite ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni.
4. Il tempo pieno costituisce articolazione fondamentale nella scuola
di base; lo Stato rende disponibili risorse per la sua
generalizzazione.
5. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.
Art.
8.
(Scuola superiore).
1. La scuola superiore ha la durata di cinque anni e si articola nelle
aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare,
riorganizzare e accrescere le capacità e le competenze acquisite nel
ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le
vocazioni degli studenti, di arricchire la loro formazione culturale,
umana e civile, sostenendo gli studenti nella progressiva assunzione
di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate
all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria
ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita
in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola superiore si realizza in tutti gli attuali istituti di
istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione
di "licei".
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo
all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione
di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta e deliberate dagli organi
collegiali competenti.
4. Nel corso del primo e del secondo anno, se previsto nei piani
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate
attività complementari e iniziative formative, finalizzate
all'orientamento, per collegare gli apprendimenti curricolari con le
diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali
attività e iniziative, che se realizzate nel corso del primo anno
devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in
convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione
professionale accreditati dalle regioni.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui
all'articolo 3 è rilasciata una certificazione attestante
l'assolvimento dello stesso, il percorso didattico svolto e le
competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono
essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di
inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei
servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti
con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola
secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito
formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un
indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione
professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della
formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che
possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola superiore, gli studenti sostengono l'esame
di Stato di cui all'articolo 11.
Art.
9.
(Istruzione e formazione professionale).
1. In coerenza con quanto stabilito dalla presente legge e
dall'articolo 117 della Costituzione e nel contesto di unitarietà del
sistema nazionale della pubblica istruzione, lo Stato definisce,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
princìpi regolativi generali in materia di istruzione e formazione
professionale.
2. L'istruzione e la formazione professionale in conformità
all'articolo 117 della Costituzione si realizzano sulla base di
princìpi fondamentali definiti dallo Stato. Le regioni concorrono alla
definizione dei bisogni formativi professionali delle specifiche
realtà territoriali e istituiscono corsi di formazione professionale
per l'espletamento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 3.
3. L'istruzione e la formazione professionale si realizzano altresì
nelle forme approvate e riconosciute dalla regione nel rispetto dei
princìpi fondamentali stabiliti dallo Stato. Nell'ambito della
formazione-lavoro per i minori di diciotto anni devono essere esclusi
rapporti di lavoro, anche di apprendistato, che non abbiano finalità
formative certificabili, sia in termini di competenze lavorative che
di crediti formativi, e che non garantiscano la possibilità di
reingresso nel sistema nazionale della pubblica istruzione e nei
circuiti della formazione professionale regionale di cui al comma 1.
4. Alla istruzione e formazione professionale regionale hanno accesso
gli studenti che hanno assolto all'obbligo scolastico di cui
all'articolo 3.
Art.
10.
(Saperi e curricoli).
1. L'aggiornamento dei saperi, la gestione unitaria della loro
acquisizione e la conseguente elaborazione dei nuovi curricoli,
costituiscono momento imprescindibile per realizzare la
scolarizzazione di tutti e di ciascuno. I curricoli delle istituzioni
scolastiche sono definiti con regolamento in conformità alle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, con il
concorso all'elaborazione degli stessi del mondo della scuola e
dell'università, in tutte le loro istanze istituzionali e
rappresentative, delle organizzazioni sociali, del mondo intellettuale
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo le linee guida
previste al comma 2.
2. I curricoli sono definiti sulla base delle seguenti linee guida:
a) il curricolo contribuisce a determinare il valore educativo
di una scuola che, fondandosi sui valori costituzionali di democrazia,
libertà, uguaglianza, giustizia sociale e dell'antifascismo, sia in
grado di formare nel giovane un reale spirito critico stimolando nel
contempo le capacità di autodeterminazione al fine di metterlo in
grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza in una
società dinamica e in continua e rapida trasformazione sul piano
sociale, culturale e del mercato del lavoro;
b) il curricolo è commisurato alle diverse esigenze formative
degli alunni e alle singole realtà scolastiche e ambientali; è
composto di una quota oraria nazionale e di una quota del 15 per cento
riservata alle scuole, che integra la quota nazionale;
c) la quota del curricolo riservata alle scuole è elaborata dal
collegio dei docenti, sentiti i rappresentanti dei genitori e, nella
scuola superiore, anche i rappresentanti degli studenti, e approvata
dal consiglio dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera c);
d) il curricolo definisce i contenuti dell'offerta formativa e
delinea l'articolato e complesso processo delle tappe e delle
scansioni dell'apprendimento. Tali contenuti costituiscono il mezzo
per far conseguire alle allieve e agli allievi conoscenze solidamente
assimilate e durature nel tempo;
e) il curricolo favorisce sia un processo di insegnamento e di
apprendimento motivato, consapevole e caratterizzato dalla reciproca
responsabilità di chi insegna e di chi impara, sia una valutazione
fondata su un equilibrato rapporto tra le articolate dinamiche del
processo formativo e l'accertamento dei suoi esiti;
f) il curricolo si costruisce a partire dalle indicazioni per
la quota nazionale di cui al presente comma, e dall'analisi dei
bisogni degli alunni e delle specifiche esigenze del territorio e
dell'ambiente. In tal senso il curricolo si presenta come
l'integrazione tra la quota oraria obbligatoria di discipline e
attività stabilite a livello nazionale e la quota ugualmente
obbligatoria di discipline e attività scelte dalle singole istituzioni
scolastiche;
g) per consentire di passare agevolmente da un'area all'altra,
o da un indirizzo all'altro, è garantita la compatibilità tra la
caratterizzazione degli indirizzi e l'area delle discipline comuni;
h) le esperienze integrate sono offerte a tutti gli studenti e
le studentesse;
i) l'attività di laboratorio costituisce attività ordinaria e
trasversale a tutte le discipline e per tutte le aree e gli indirizzi;
l) ai fini del progressivo sviluppo del curricolo, le
istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale
passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto
conto delle caratteristiche dei differenti saperi, dell'esigenza
dell'individualizzazione dell'insegnamento e della valorizzazione
delle competenze dei docenti, anche in relazione alla dimensione
collegiale dell'attività didattica;
m) le istituzioni scolastiche definiscono le discipline
costituenti la quota loro riservata, garantendo il carattere unitario
del sistema d'istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e
territoriale.
Art.
11.
(Esame di Stato).
1. In applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, del comma 5
dell'articolo 7 e del comma 8 dell'articolo 8 della presente legge, a
conclusione del ciclo primario e del ciclo secondario è previsto un
esame di Stato che attribuisce un titolo di studio avente valore
legale.
2. L'esame di Stato a conclusione del ciclo primario è disciplinato
con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'esame di Stato a conclusione del ciclo secondario è regolato per
legge nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) le prove scritte e orali presentano carattere di uniformità
a parametri stabiliti a livello nazionale; le prove scritte sono
regolate dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive
modificazioni; la prova orale è finalizzata ad accertare le conoscenze
pluridisciplinari e interdisciplinari del candidato;
b) la commissione d'esame è composta per il 50 per cento da
commissari interni e per il 50 per cento da commissari esterni e dal
presidente di commissione esterno;
c) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato
della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito
da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 30 punti per
la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del
colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico
massimo di 30 punti ed un credito formativo massimo di 5 punti. Il
punteggio minimo complessivo per superare l'esame e di 60/100. L'esito
delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo
dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima
della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti, un credito
formativo di almeno 1 punto e un risultato scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70
punti;
d) il credito formativo è ottenibile su decisione della
commissione d'esame in presenza di una partecipazione dello studente
alle iniziative integrative e alle attività complementari disciplinate
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, ovvero in presenza
di una partecipazione ad attività non proprie della scuola, ma di
valore formativo riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ovvero dalla regione o dalla
provincia o dal comune o dall'istituzione scolastica stessa.
Art.
12.
(Organi di autogoverno e di rappresentanza territoriale e
nazionale).
1. Lo Stato stabilisce con legge l'articolazione degli organi di
autogoverno delle istituzioni scolastiche secondo i seguenti princìpi:
a) la scuola è una comunità informata ai valori democratici
che, in coerenza con i princìpi dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, della partecipazione e della rappresentanza democratica,
si autogoverna nel rispetto delle norme vigenti;
b) ciascuna componente della comunità scolastica, nel rispetto
del proprio ruolo e della propria funzione, coopera all'autogoverno
dell'istituzione scolastica;
c) sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente
scolastico e i seguenti organi collegiali:
1) il consiglio dell'istituzione;
2) il collegio dei docenti;
3) il consiglio di classe;
4) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
5) la commissione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico;
d) al consiglio dell'istituzione spettano le competenze
generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di
programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale;
e) il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale
delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia
didattica e di valutazione;
f) al consiglio di classe competono la programmazione didattica
di classe e la formulazione della proposta di adozione dei libri di
testo al collegio docenti deputato a decidere in materia;
g) il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente
tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni e la libertà
di insegnamento dei docenti;
h) nella scuola dell'infanzia e di base le rappresentanze di
insegnanti e genitori sono paritetiche. Nella scuola superiore le
rappresentanze di docenti e studenti sono paritetiche. Nel consiglio
dell'istituzione deve essere rappresentato il personale non docente.
Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della
componente dei genitori nella prima riunione;
i) in ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la
costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli
studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono
disciplinati dal regolamento dell'istituzione. Si applica ai genitori
quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249. Gli studenti della scuola superiore costituiscono
"l'assemblea degli studenti", ai sensi del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. Le
riunioni dell'assemblea degli studenti, di classe e d'istituto, hanno
cadenza mensile.
2. La rappresentanza studentesca istituzionale della scuola superiore,
nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti, si articola
a livello territoriale con le consulte provinciali degli studenti e a
livello nazionale con la Conferenza nazionale dei presidenti delle
consulte provinciali agli studenti. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca supporta le attività di questi
organismi istituzionali di confronto anche mediante lo stanziamento di
appositi finanziamenti.
3. Nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti è
predisposto un forum delle associazioni studentesche
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Lo Stato incentiva
tutte le forme di rappresentanza studentesca spontanea, ovvero
organizzata in associazioni giovanili, anche mediante il supporto a
progetti di sviluppo della partecipazione e della cittadinanza
studentesca e mediante il confronto nelle realtà territoriali.
Art.
13.
(Personale docente: libertà di insegnamento, ruolo unico e
organico funzionale - Personale non docente).
1. La libertà di insegnamento, sancita dall'articolo 33 della
Costituzione, costituisce garanzia imprescindibile per la qualità
della scuola pubblica, per la sua libertà e il suo pluralismo. E'
compito prioritario dello Stato e di ogni singola istituzione
scolastica riconoscerla, tutelarla e promuoverla.
2. L'organico funzionale e il ruolo unico del personale docente
rispondono all'esigenza della realizzazione concreta della
progettualità delle scuole e alla valorizzazione della professionalità
del corpo docente. Il numero dei docenti per ogni istituzione
scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero
esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono
superare i venticinque per classe, fatto salvo quanto previsto al
comma 1, dell'articolo 7, in relazione alle realtà dei singoli
istituti, alla presenza del tempo pieno e prolungato, alle esigenze e
ai progetti per arricchire e ampliare l'offerta formativa delle
scuole, alla necessità di attività di recupero, di sostegno, di
integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni
portatori di handicap, di alunni stranieri, di situazioni di
particolare disagio ambientale e sociale.
3. In materia di personale direttivo, docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) del sistema della pubblica istruzione e
formazione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sono
assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione collettiva nazionale di
comparto;
d) è assicurata la uniformità sul territorio nazionale delle
norme generali per il reclutamento.
4. Per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di
laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate
all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente
certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le
istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di
insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in
particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia
dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica,
pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di
insegnamento.
5. Lo Stato definisce con legge l'organico funzionale anche mediante
lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive.
6. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge è stabilito
con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un piano per la
formazione continua dei docenti con particolare attenzione agli
aspetti didattici e pedagogici ed a quelli gestionali ed
organizzativi.
7. E' prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di
sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi
all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università
italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni
di servizio.
8. Il personale non docente è titolare unico delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente; in considerazione del ruolo di
collaborazione educativa da esso svolta è preclusa la possibilità di
attribuire tali competenze a terzi.
Art.
14.
(Diritti e doveri degli studenti).
1. Le istituzioni scolastiche riconoscono i diritti e i doveri delle
studentesse e degli studenti secondo quanto disposto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249.
2. Il comportamento disciplinare non influisce sulla valutazione. Non
si dà luogo a valutazione della condotta disciplinare.
Art.
15.
(Integrazione degli alunni portatori di handicap e
degli alunni stranieri e iniziative contro la dispersione
scolastica).
1. Le istituzioni scolastiche realizzano l'integrazione degli studenti
secondo la logica inclusiva e della cittadinanza responsabile. A tale
fine garantiscono a tutti e a ciascuno la possibilità di fruire delle
opportunità formative fornite dai percorsi scolastici prescelti.
2. L'organizzazione dei percorsi curricolari tiene conto delle diverse
esigenze di apprendimento degli studenti, in particolare degli
studenti stranieri, di quelli con condizioni di partenza svantaggiate
e degli studenti disabili ovvero altrimenti abili.
3. Nell'ottica dell'inclusione scolastica e dell'innalzamento del
successo formativo in termini di conoscenze, competenze e capacità, il
Governo, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e le regioni, predispone ogni sei anni un piano di
finanziamenti delle iniziative per la lotta alla dispersione
scolastica.
4. Per quanto concerne gli alunni portatori di handicap, è
prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che, in
deroga al comma 2 dell'articolo 13, non deve essere composta da più di
venti alunni. E' inoltre prevista adeguata formazione degli insegnanti
in relazione agli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione. Il
rapporto alunni disabili-insegnanti di sostegno deve relazionarsi alla
gravità dell'handicap e, comunque, sul piano nazionale, non
deve essere inferiore a un insegnante ogni due alunni.
5. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri è prevista una
formazione degli insegnanti concernente gli aspetti sociali, didattici
e pedagogici relativi alla materia, è assicurata la presenza
nell'organico funzionale della scuola di un numero di mediatori
culturali rapportato all'entità della presenza degli alunni stranieri
e comunque non inferiore ad uno per ogni istituzione scolastica.
Art.
16.
(Attività integrative e complementari).
1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive
modificazioni, le iniziative complementari, che si inseriscono negli
obiettivi formativi delle scuole, e le attività complementari, che
sono finalizzate ad offrire occasioni extracurriculari per la crescita
umana e civile nonché opportunità per un proficuo utilizzo del tempo
libero, sono attività interne e proprie della scuola.
2. Le attività di cui al comma 1 e le altre attività formative esterne
alla scuola svolte dallo studente sono valutate secondo quanto
disposto dal comma 3 dell'articolo 11.
3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1
e di rendere la scuola un centro di servizi per il territorio, le
istituzioni scolastiche, d'intesa con gli enti locali e le regioni,
predispongono un piano per l'apertura delle strutture scolastiche
anche dopo la fine delle lezioni, nel pomeriggio, durante i giorni
festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Le istituzioni scolastiche favoriscono le attività che realizzano
la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale
e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative,
culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con
associazioni, regioni, enti locali, pubblici e soggetti privati.
Art.
17.
(Diritto allo studio).
1. In conformità agli articoli 34 e 117, primo comma, della
Costituzione e all'articolo 1 della presente legge lo Stato riconosce
il diritto allo studio.
2. Al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio lo Stato
provvede a stanziare risorse sufficienti ad assicurare agevolazioni e
servizi per quanto attiene a mense scolastiche e trasporti, la
copertura completa del costo dei libri di testo nella scuola
dell'obbligo e l'istituzione di borse di studio per l'ultimo triennio
della scuola superiore. Tali borse di studio devono essere attribuite,
in accordo con le regioni, alle famiglie titolari di redditi fino a
30.000 euro annui, limite da adeguare annualmente sulla base degli
indici ISTAT di variazione del costo della vita e devono coprire il
costo totale dei libri di testo, come definito da apposito
provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Art.
18
(Edilizia e dotazioni scolastiche).
1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, predispone un piano di finanziamento straordinario per
l'adeguamento delle strutture delle istituzioni scolastiche.
2. Il Governo predispone altresì ogni cinque anni un piano di
finanziamento per l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni
delle istituzioni scolastiche.
3. Le regioni concorrono, di concerto con le province e i comuni, alla
realizzazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni tre anni le regioni presentano al Governo un rapporto sullo
stato dell'edilizia scolastica.
5. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge le regioni,
d'intesa con le province e con i comuni, presentano un piano di
riorganizzazione delle strutture scolastiche, al fine di
razionalizzare l'utilizzo delle sedi scolastiche adeguadolo alle nuove
esigenze. Particolare attenzione è riservata alla costituzione di
istituti comprensivi ed alla generalizzazione del tempo pieno.
Art.
19
(Sistema di valutazione).
1. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
individuano le modalità per la valutazione periodica dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, sulla base di parametri
nazionali e dei seguenti criteri generali:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di
istruzione nel suo complesso;
b) tenere conto del quadro territoriale e nazionale;
c) analizzare le cause dell'insuccesso e della dispersione
scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie
dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione
dell'utenza;
e) valutare gli effetti delle iniziative legislative che
riguardano la scuola. Tali valutazioni periodiche sono trasmesse al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che
provvede a farle proprie ai fini di una valutazione complessiva del
sistema nazionale della pubblica istruzione.
Art.
20
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate o da
stanziare nel bilancio dello Stato, sulla base della legislazione
vigente, per la pubblica istruzione e per la formazione, nonché con le
risorse derivanti dalla abrogazione disposta dal comma 3, pari a 25
milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro per l'anno
2004.
2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria predispone, ai
fini della progressiva attuazione della presente legge e con
particolare riferimento agli articoli 2, 3, 15 e 17, il programma
pluriennale di finanziamenti aggiuntivi da stanziare con la legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, anche attraverso il Fondo
per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, e alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni.
3. Gli articoli 13, 14 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati.
Resoconto
Il testo di legge che presentiamo costituisce il
primo risultato di un confronto ampio che abbiamo condotto in tutto il
Paese sul tema della scuola e della formazione. Esso rimane una
proposta aperta che, avendo i caratteri di iniziativa parlamentare,
vuole costituire nel contempo contributo e stimolo alla discussione
sui temi della scuola fra gli insegnanti, gli studenti, i genitori,
nella società civile, alla elaborazione di un progetto comune delle
forze politiche del centrosinistra e anche di tutte quelle di
opposizione. La presente proposta di legge intende raccogliere anche
le esigenze espresse dalla mobilitazione degli studenti e dei docenti
dell'autunno passato. Essa rilanciava l'idea di una scuola pubblica,
laica e pluralista contrassegnata dalla libertà di insegnamento e
dalla effettiva fruizione del diritto allo studio, fortemente
incardinata all'interno del dettato costituzionale.
Nei suoi contenuti e nelle sue proposte il progetto di legge vuole
sforzarsi di corrispondere ad una esigenza vitale ed ormai
inderogabile per la nostra società, per il suo sviluppo, per la sua
democrazia: quella di elevare il livello medio di istruzione,
culturale e, più generalmente, formativo della popolazione italiana ad
iniziare, ovviamente, dai giovani.
Non è esagerato definire allarmante la situazione che si è creata nel
nostro Paese in ragione di arretratezze e di ritardi storici, una
situazione che vede quasi due terzi della popolazione italiana in
possesso di un titolo di studio solo fino alla terza media o di nessun
titolo di studio, che vede l'espulsione dalla scuola del 30 per cento
dei ragazzi tra i 14 e 19 anni di età che si iscrivono alla secondaria
superiore.
Ciò accade nonostante l'elevato livello qualitativo soprattutto di
alcuni segmenti della scuola italiana (ci riferiamo anzitutto alla
scuola dell'infanzia ed elementare) e a fronte di scelte riformatrici
che, pure molto lontane nel tempo (ci riferiamo alla riforma della
scuola media unica), hanno consentito una scolarizzazione di massa che
vede circa il 95 per cento dei ragazzi assolvere all'obbligo
scolastico ieri fino al quattordicesimo oggi fino al quindicesimo anno
di età. La mancanza di interventi riformatori di tipo strutturale, che
investissero anche la scuola secondaria superiore, dal 1962 al 1995
unitamente ai ritardi storici del nostro sistema formativo e
all'insufficienza dei finanziamenti: questi i fattori principali che
hanno prodotto una crescente inadeguatezza della scuola italiana
rispetto ai mutamenti profondissimi intervenuti nella società, e i
suoi ritardi rispetto alla maggioranza degli altri Paesi europei dove
il livello di scolarizzazione è più elevato e diffuso.
Nella consapevolezza di questa situazione il centrosinistra aveva
finalmente messo in campo una strategia di finanziamenti e un progetto
di riforma complessivo della scuola italiana non esente da difetti,
inadeguatezze ed errori ma che si proponeva di perseguire l'obiettivo
che abbiamo indicato in apertura di questo scritto: più scuola e più
qualificata per tutti. Un progetto che non ha avuto modo di essere
messo alla prova se non in alcune sue parti perché letteralmente
cancellato dal Governo di centrodestra (dalla riforma dei cicli
scolastici, agli esami di maturità, all'elevamento dell'obbligo
scolastico).
Il centrodestra in effetti persegue un obiettivo opposto. Infatti
ridurre l'obbligo all'istruzione anziché elevarlo, costringere
preadolescenti tredicenni a scegliere tra istruzione e formazione
professionale, ridurre drasticamente le risorse per la scuola nei
termini di stanziamenti, personale, progetti, può comportare un'unica
conseguenza: quella di rendere irreversibile, aggravare, portare al
limite di rottura la già drammatica situazione attuale, significa
perseguire l'obiettivo che solo una minoranza dei giovani sopra i
tredici anni di età possa proseguire nel canale della scuola
superiore, significa, in altre parole, cancellare l'idea di una scuola
di massa che promuove agli studi superiori i capaci e meritevoli, a
favore di una scuola di classe che concede un'istruzione di qualità
solo a chi può permettersela ed una promozione agli studi superiori
non in base al merito bensì in base al reddito. Passi indietro di
decenni, approdi che comprometterebbero l'essenza del dettato
costituzionale, che metterebbero in discussione i presupposti
fondamentali di una società democratica negando alla maggioranza dei
cittadini le conoscenze, gli strumenti indispensabili per poter
esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza. In questa
concezione del centrodestra la scuola di massa, non potendo essere
luogo deputato alla creazione del consenso di massa, verrebbe
soppiantata nella sua presenza e nel suo ruolo da altri strumenti di
comunicazione deputati a tale scopo: i grandi persuasori
massmediologici.
Noi partiamo da una concezione antagonista a questa. Una concezione
che vede nella scuola un insostituibile "regolatore" di democrazia nel
mondo della globalizzazione dell'economia e della comunicazione.
Infatti mentre la globalizzazione economica, fondandosi esclusivamente
sull' ontologia liberista del profitto dei colossi economici, provoca
uno sfruttamento planetario senza precedenti nella storia, nel
contempo la globalizzazione massmediologica, controllata a livello
mondiale da ristrettissimi poteri forti, anziché essere strumento
prezioso di crescita culturale, delle conoscenze, dei saperi, rischia,
nelle parole di un noto pedagogista, "di partorire un mostro: il
soggetto di massa". Ebbene, in tale contesto l'istruzione, la
formazione per tutto l'arco della vita divengono strumento essenziale
ed insostituibile ai fini della creazione di una coscienza critica
nelle persone, per la formazione di persone-cittadini a pieno titolo,
capaci cioè di comprendere, interpretare la realtà, di intervenire per
trasformarla, consapevoli dei propri diritti e capaci di affermarli,
in possesso delle conoscenze e degli strumenti per emanciparsi
continuamente nella vita e nel lavoro.
In questo senso l'obiettivo di dare più scuola e più qualificata a
tutti è funzionale ed indispensabile ad una società democratica che si
fonda cioè sulla partecipazione reale dei cittadini. Sulla
realizzazione di tale obiettivo si gioca il futuro della democrazia e
dello sviluppo dell'intera società.
Queste le ragioni di carattere generale che ci hanno indotto a
presentare la nostra proposta di legge che vuole disegnare un nuovo
progetto di scuola facendo proprie (insieme al comune obiettivo di
fondo) alcune impostazioni del passato governo di centrosinistra,
modificandone (talora anche profondamente) altre.
Questi i suoi contenuti fondamentali.
L'articolo 1 definisce i princìpi fondamentali sui quali il sistema
della pubblica istruzione deve fondarsi. "Il sistema nazionale della
pubblica istruzione, fondandosi sui princìpi di democrazia, pluralismo
e laicità (...)", questo è l'incipit dell'articolo 1 della
proposta di legge. Si riafferma così il ruolo insostituibile della
scuola pubblica al fine di garantire a tutti una formazione libera e
qualificata, a tutti, indipendentemente dal ceto sociale di
provenienza, dalla lingua parlata, dalla religione professata. E' solo
in un sistema pubblico che i "capaci e meritevoli" possono accedere ai
più alti gradi degli studi, è solo in un sistema pubblico che la
scuola può essere luogo insostituibile di socialità e di arricchimento
culturale per tutti. Il forte e prioritario richiamo a questo valore
fondante del nostro sistema scolastico costituzionalmente sancito, è
tutt'altro che pleonastico all'indomani della cancellazione
dell'aggettivo "pubblico" dalla denominazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e soprattutto mentre
si affermano politiche volte a destrutturare il sistema pubblico
dell'istruzione, volte a trasformarlo in senso privatistico ed a
favorire scuole private, confessionali e di tendenza. La Costituzione
italiana, nei suoi princìpi fondamentali e nei suoi articoli 3, 21,
30, 33, 34 e 117 viene indicata come base fondante del sistema della
pubblica istruzione. Per quanto concerne la scuola privata il comma 5
ribadisce la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole
diverse da quelle statali, purché conformi ai requisiti fondamentali
previsti dalla legge, ed esclude in qualsiasi forma la possibilità di
oneri a carico dello Stato finalizzati al funzionamento, al
sostentamento o all'istituzione di scuole non statali private.
L'articolo 2 enuncia le finalità del sistema nazionale della pubblica
istruzione definendo la scuola come comunità educante e formativa
finalizzata al pieno sviluppo della persona umana e a porre tutti gli
individui in grado di esercitare i fondamentali diritti di
cittadinanza quali partecipare e contribuire in modo consapevole ed
effettivo allo sviluppo ed alla trasformazione della società e
svolgere un lavoro corrispondente alle proprie capacità.
L'articolo 3 prevede l'elevamento dell'obbligo all'istruzione a sedici
anni di età e in prospettiva a diciotto anni. L'obbligo inizia
all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, che mantiene la sua
unitarietà, e termina al secondo anno della scuola secondaria
superiore. Si tratta di uno dei passaggi più importanti della proposta
di legge anche perché l'elevamento dell'obbligo, essendo collocato nel
contesto di riforma disegnato dalla presente proposta di legge,
diverrà occasione effettiva di arricchimento culturale e di crescita
del livello di istruzione per tutti. Una scelta decisiva per
consentire a tutti di acquisire le conoscenze ed i saperi necessari
per lo sviluppo della persona e per l'esercizio dei diritti di
cittadinanza.
L'articolo 4 richiamando la legge sull'autonomia scolastica la
definisce come forma di autogoverno democratico delle istituzioni
scolastiche ed espressione della progettualità delle stesse al fine di
promuoverne l'efficacia formativa.
L'articolo 5 definisce l'articolazione del sistema della pubblica
istruzione che si articola nella scuola dell'infanzia, nella scuola di
base e nella scuola superiore.
Articoli 6 e 7: in questi articoli definendo tempi, finalità e
organizzazione della scuola dell'infanzia e della scuola di base si
tiene conto dell'importanza primaria che la scuola può svolgere nella
fascia di età fra i 3 ed i 10 anni al fine di colmare le differenze,
recuperare i ritardi per porre i bambini su un piano di parità nella
fruizione del diritto all'istruzione e al successo formativo, poiché,
da questo punto di vista, si tratta di una fascia di età decisiva. Per
questa ragione si prevede la generalizzazione della scuola
dell'infanzia e l'obbligo dell'ultimo anno della stessa confermandone,
nel contempo, l'unitarietà didattica e pedagogica ed escludendo così
che l'ultimo anno obbligatorio possa considerarsi una sorta di "primina".
Per questa stessa ragione si prevede la scuola a tempo pieno per il
primo quinquennio della scuola di base oltre ad un numero massimo di
alunni per classe (23) inferiore a quello previsto per gli altri
ordini di scuola. Più specificamente l'articolo 6 definisce la durata
della scuola dell'infanzia per i bambini di età compresa fra i tre e i
sei anni. L'articolo 7 quantifica in otto anni la durata della scuola
di base in un percorso educativo unitario, ne prevede l'organizzazione
a tempo pieno nel primo quinquennio mentre nel triennio successivo si
attua il tempo prolungato sulla base della programmazione specifica
delle singole istituzioni scolastiche. La scuola di base si realizza
negli istituti comprensivi.
L'articolo 8 definisce finalità, articolazione e tempi della scuola
superiore. Essa ha la durata di cinque anni, di cui i primi due
obbligatori, e si articola nelle aree classico-umanistica,
scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa si
realizza in tutti gli attuali istituti di istruzione secondaria di
secondo grado. Nei primi due anni è garantita la possibilità di
passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi.
Per quanto attiene il rapporto scuola-lavoro si prevede, nel primo
biennio, la possibilità di realizzare iniziative e attività
complementari esclusivamente finalizzate all'orientamento che possono
essere attuate anche in rapporto con le diverse realtà sociali,
culturali, produttive e professionali, con altri istituti, enti e
centri di formazione professionale accreditati dalle regioni. Negli
ultimi tre anni possono essere realizzati esperienze formative e
stage in Italia o all'estero con brevi periodi di inserimento
nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. A
conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Al
termine della scuola secondaria gli studenti sostengono un esame di
Stato.
L'articolo 9 tratta della istruzione e formazione professionale per la
quale lo Stato, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce i princìpi regolativi generali, nel contesto di
unitarietà del sistema nazionale della pubblica istruzione (comma 1).
Il comma 4 stabilisce che alla istruzione e formazione professionale
regionale si possa accedere solo dopo l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
L'articolo 10 stabilisce princìpi e criteri per la definizione dei
curricoli che costituiscono momento imprescindibile per realizzare la
scolarizzazione di tutti e di ciascuno. Essi non si pongono come
obiettivo unico la trasmissione di conoscenze ma anche quello di
formare nel giovane un reale spirito critico. La definizione dei
curricoli si presenta come integrazione tra la quota oraria
obbligatoria di discipline e di attività stabilite a livello nazionale
e la quota di competenza delle singole istituzioni scolastiche.
L'articolo 11 regola le modalità di svolgimento dell'esame di Stato.
Rispetto alla normativa in materia stabilita dalla legge 10 dicembre
1997, n. 425, reca una innovazione nella attribuzione dei punteggi,
stabilendo un punteggio maggiore per il credito scolastico. Viene
ribadito il valore legale del titolo di studio.
All'articolo 12 viene definita l'articolazione degli organi di
autogoverno delle istituzioni scolastiche attribuendo alle componenti
dei docenti, studenti, genitori e personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) un ruolo attivo e reali competenze decisionali in
merito alla programmazione didattica (collegio dei docenti e consiglio
di classe), agli indirizzi gestionali, educativi ed
economico-finanziari delle singole istituzioni scolastiche. E'
prevista negli stessi una presenza paritetica delle rappresentanze di
insegnanti e genitori nella scuola dell'infanzia e di base, e di
docenti e studenti nella scuola superiore.
L'articolo 13 tratta del personale docente e non docente. Ribadisce il
valore costituzionalmente sancito della libertà di insegnamento come
garanzia imprescindibile per la qualità della scuola pubblica, per la
sua libertà e il suo pluralismo. Prevede l'organico funzionale per le
singole istituzioni scolastiche ed il ruolo unico docente, nonché le
condizioni di accesso all'insegnamento, e l'anno sabbatico come una
modalità dell'aggiornamento in servizio.
L'articolo 14 in relazione ai diritti e doveri degli studenti richiama
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, che valorizza gli studenti come persone, come
soggetti della propria formazione, come protagonisti del governo
democratico della scuola e riconosce loro il diritto alle istanze
associative, ribadendo inoltre il diritto alla assemblea mensile. Il
comma 2 stabilisce che il comportamento disciplinare non influisce
sulla valutazione e che non viene attribuito un voto alla condotta
disciplinare.
L'articolo 15 tratta il problema dell'integrazione relativa agli
alunni portatori di handicap ed all'inserimento di alunni
stranieri. Per fare in modo che essa costituisca momento
insostituibile di socialità e di crescita culturale, si avanzano
proposte estremamente innovative per quanto riguarda gli insegnanti di
sostegno, la presenza di mediatori culturali, il numero di alunni per
classe.
L'articolo 16 si riferisce alle attività integrative e complementari e
definisce le modalità per far sì che la scuola si apra alla società ed
al territorio. A questo fine l'istituzione scolastica, di intesa con
gli enti locali e le regioni, organizza attività che realizzano la
propria funzione come centro di promozione culturale, sociale e civile
del territorio.
L'articolo 17, in attuazione del dettato costituzionale, prevede la
gratuità completa della scuola dell'obbligo come istanza fondamentale
per garantire l'accesso all'istruzione a tutti e particolarmente alle
fasce sociali più svantaggiate che corrispondono mediamente ad oltre
il 25 per cento del totale della popolazione scolastica. Allo stesso
fine sono previste borse di studio per l'ultimo triennio della
secondaria superiore destinate a famiglie titolari di redditi fino a
30.000 euro annui.
L'articolo 18 prevede un piano straordinario atto a fronteggiare la
grave emergenza dell'edilizia scolastica in relazione soprattutto alla
sicurezza degli edifici, e piani di finanziamento pluriennali, in
continuità con quelli definiti fra il 1995 e il 2000.
Con l'articolo 19 l'organizzazione del sistema di valutazione
periodica dei risultati viene attribuita alle singole istituzioni
scolastiche. Essa deve realizzarsi sulla base di comuni parametri
nazionali e coinvolgere gli utenti. Le valutazioni periodiche delle
singole istituzioni verranno trasmesse al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per una valutazione complessiva del
sistema nazionale dell'istruzione.
L'articolo 20 prevede la copertura finanziaria della legge. Essa è
individuata all'interno del Documento di programmazione
economico-finanziaria. Ulteriori risorse sono reperite grazie
all'abrogazione delle norme della legge n. 383 del 2001 che hanno
abolito le tasse sulle successioni e donazioni e sui passaggi di
proprietà superiori a 350 milioni di vecchie lire.
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