Proposte di legge sul diritto allo studio
CONSIGLIO REGIONALE
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei consiglieri GUERRA - SARO- CIRIANI
"Norme in materia di promozione del diritto allo studio e della parità scolastica."
Signor Presidente, Signori consiglieri, la presente proposta di legge è finalizzata al sostegno delle scuole non statali.
Da diversi anni ormai il Parlamento cerca una soluzione atta a superare il mero riconoscimento di queste scuole da parte dello Stato per approdare ad una normativa che stabilisca la pari dignità non solo giuridica ma anche economica tra pubblico e privato.
Nonostante l'argomento, nel corso degli anni, sia diventato una bandiera per i programmi di alcune Forze politiche mai una Legge è riuscita ad approdare in Parlamento, sostenuta da una chiara e precisa posizione politica e quindi da una reale maggioranza.
Tale situazione ha determinato un progressivo decadimento di quella che è lofferta proveniente dagli istituti privati, sia per mancanza reale di fondi, sia per una strisciante ma efficace azione distruttiva e diffamatoria operata nei confronti delle scuole non statali.
E' inutile ricordare come in uno Stato democratico debba essere garantita la pluralità di opinione e quindi la possibilità, per ciascun cittadino, di accedere al tipo di educazione e formazione che ritiene più adatto, soprattutto in un momento storico particolare come quello che stiamo attraversando.
0ggi infatti si parla di Europa e si fa continuamente riferimento ai principali fondamenti del Trattato di Maastricht, tra i quali primeggia quello che favorisce il principio della concorrenza nell'ambito di uno Stato fondato su una economia ed una società di tipo liberista. Non solo quindi laffermazione del modello economico che prevede la caduta dei monopoli e l'avvento della concorrenza regolata da precise normative sovrastatali, ma anche quello etico che si basa sul principio della libera scuola in libero Stato.
La regione F.V.G., come sappiamo, non possiede alcuna competenza in materia di istruzione. Per questo motivo risulta impossibile intervenire direttamente nell'ambito del dibattito che coinvolge il solo Parlamento. Nonostante questo impedimento, lo Statuto ci permette di occuparci di norme relative ai diritto allo studio e di intervenire a favore di un finanziamento alle scuole non statali.
In questo ambito si indirizza la presente proposta di legge, che parte innanzitutto dallanalisi della vecchia normativa in materia. In passato la L.R. 48/88 aveva efficacemente espresso un indirizzo politico di questa Assemblea nei confronti di dette scuole. Ben presto venne superata dalla L.R. 14/91 per timore di un referendum finalizzato ad eliminare qualsiasi tipo di finanziamento alle scuole private.
Questa legge si dimostrò, fin dal suo esordio, confusa ed inadeguata, in quanto frutto di un. compromesso politico.
La nuova proposta intende riportare chiarezza normativa in materia cosciente del fatto che in Regione esiste una consistente presenza di scuole non statali che, secondo quanto si afferma in un censimento effettuato durante lanno scolastico I995-96, annovera circa 253 plessi scolastici, 18.000 alunni e relativo personale docente ed ausiliario, nonché beni mobili ed immobili destinati ad uso didattico e ricreativo Tale realtà va inoltre considerata non solo quale alternativa alla scuola pubblica, ma anche quale effettivo sbocco professionale per personale docente e non docente. In particolare per quelle centinaia di nuovi laureati che escono dalle Università della nostra Regione e hanno remotissime possibilità di entrare nelle affollate graduatorie statali, nonostante la seria preparazione e le capacità. Individuali.
Non dimentichiamo infine che la gestione di questa notevole quantità di istituti presenti in Regione e relativo personale docente e non docente con grande probabilità non potrebbe essere supportato dalle già esigue finanze dello Stato ed andrebbe pertanto ad ingrossare, da una parte le fila dei disoccupati e dallaltra quella dei beni immobili inutilizzati.
Articolo 1
(Finalità: diritto allo studio e qualificazione del sistema scolastico)
Nel quadro dell'azione regionale tesa a sostenere l'esercizio del diritto allo studio e la domanda di istruzione, la presente legge definisce interventi volti ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola, nel rispetto delle autonome scelte educative della famiglia, ed a promuovere l'espansione e la diversificazione dell'offerta formativa riconoscendo in tale ambito il ruolo di servizio pubblico svolto dalle istituzioni scolastiche non statali che operano all'interno del sistema scolastico regionale.
Articolo 2
(Interventi per il diritto allo studio e l'offerta formativa degli istitutiscolastici non
statali)
1. Per le finalità indicate all'articolo 1, l'amministrazione regionale e autorizzata a effettuare interventi a favore delle famiglie comprendenti alunni e studenti che frequentano scuole dell'obbligo e secondane non statali, mediante la concessione di assegni di studio a sollievo degli oneri sostenuti per l'iscrizione e la frequenza scolastica, nel rispetto dei limiti di reddito e dei requisiti: di mento di cui al successivo articolo 3.
Per le medesime finalità l'Amministrazione regionale ~ autorizzata a sostenere pii istituti scolastici non statali, che collaborano nella realizzazione di progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio e che promuovono l'organizzazione di corsi speciali e di programmi di attività formative integrative di quelle curricolari, definite S'intesa con istituzioni scolastiche pubbliche o comunque riconosciute dall'amministrazione scolastica.
Articolo 3
(Assegni di studio agli iscritti nelle scuole non statali)
1. All'attuazione degli interventi previsti dallarticolo 2, comma 1, si provvede in conformità delle norme della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, come modificate dal comma 3 del presente articolo.
2. All'articolo 3, della legge regionale 2 aprile 1991, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 é cosí sostituito: <1. Ai destinatari degli interventi sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.>
b) II comma 2 e cosi sostituito: <2. .La misura massima degli assegni é: fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in un importo differenziato per le scuole dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima dei costi di iscrizione e frequenza. In nessun caso la misura degli assegni può essere superiore al 75% delle spese medesime.>
c) al comma 3, la locuzione <lire 40 milioni> e sostituita dalla locuzione <lire 60 milioni>;
d) il comma 6 è cosi sostituito: <la percentuale indicata al comma 3 é ridotta al 50%, per i richiedenti il cui reddito familiare complessiva è compreso nella fascia tra 60 e 80 milioni, e, rispettivamente, al 30 % per: i richiedenti il cui reddito famigliare complessivo é compreso nella fascia tra 80 e 100 milioni di lire>.
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi: <9.Per gli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, costituisce requisito di mento per l'ammissione ai benefici della presente legge l'aver conseguito la promozione, nell'anno scolastico immediatamente precedente, con una valutazione superiore alla mera sufficienza. 10 In relazione all'obiettivo specifico di prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono scolastico, gli studenti che non sono in possesso del requisito di merito di cui al camma 9, possono essere ammessi ai benefici della presente legge in misura ridotta di un terzo, qualora abbiano conseguito la promozione con una valutazione di mera sufficienza. in misura ridotta di due terzi negli altri casi.
Art. 4
(Ruolo degli istituti Scolastici non statali per lo sviluppo del sistema regionale
dell'offerta formativa)
1. Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle iniziative di sviluppo e diversificazione dell'offerta formativa, di cui all'articolo 2, comma 2, lamministrazione regionale é: autorizzata a concedere contributi fino al 50% della spesa per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dei servizi nell'ambito del sistema formativo integrato.
2. Con apposito Regolamento di attuazione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono definite le tipologie delle iniziative formative ammissibili a finanziamento e le modalità di valutazione dei requisiti qualitativi delle iniziative proposte.
Articolo 5
(Contributi per il diritto allo studio nella scuola secondaria superiore)
1. All'articolo 16 della legge regionale 13 febbraio 1998, n.3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 47 e sostituito dal seguente:
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle famiglie aventi un reddito Imponibile complessivo non superiore a 50 milioni di lire, che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, un contributo, nella misura massima di 1 milione di lire, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto di testi: scolastici.>
b) il comma 49 è soppresso.
Articolo 6
(Norme finanziarie)
Avvertenza
Il testo delle note allegate è stato redatto ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dellarticolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Atti consiliari Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
VIII LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
CONSIGLIO REGIONALE
PROPOSTA DI LEGGE N.60
d'iniziativa dei consiglieri
MOLINARO -GOTTARDO - BRUSSA - CRUDER DEGANO - MORETTON
"Interventi per il diritto allo studio, la parità di trattamento degli alunni e la qualificazione del servizio pubblico integrato"
Presentata l8 marzo 1999
Signor Presidente, egregi Colleghi,
da molti mesi la scuola è tornata al centro dei dibattito, sia nelle sedi parlamentari, sia nella comunità regionale. Infatti, all'attenzione del Parlamento nazionale si trovano questioni di assoluto rilievo e destinate a mutare profondamente la realtà della scuola italiana, quali la questione della parità scolastica, il riordinamento dei cicli dell'istruzione e i provvedimenti preordinati all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Nella comunità regionale, invece, il processo di nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastiche, in vista della concessione dell'autonomia alla stesse, sta polarizzando il dibattito tra rappresentanti delle istituzioni locali ai diversi livelli, gli operatori della scuola e le famiglie, non sempre adeguatamente coinvolte e quindi preoccupate dalle numerose innovazioni annunciate.
In tale contesto la Regione, al momento, costituisce riferimento limitato, sia per le poche competenze sulla materia, sia per una errata convinzione, non da oggi diffusa, che la scuola sia "cosa" dello Stato.
Per una più compiuta considerazione della presente proposta di legge e per la delineatura del contesto di possibile intervento, si ritiene di dover premettere alla stessa una sintesi del quadro normativo nazionale e regionale che ha una diretta connessione con i contenuti della proposta.
1. IL CONTESTO LEGISLATIVO NAZIONALE
Nell'ambito della Costituzione, l'articolo 33, quarto comma, ed in particolare la previsione "senza oneri per lo Stato" in correlazione con il diritto di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, ha generato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale non ancora concluso. Una prima statuizione di merito sarà costituita sicuramente dalia futura legge in materia di parità scolastica, per la quale sono stati presentati numerosi progetti di legge, uno dei quali d'iniziativa governativa (Senato della Repubblica, disegno di legge n. 2741 del 5 agosto 1997).
Sulla materia vi sono, tuttavia, alcuni recenti pronunciamenti che possono costituire il trend di riferimento. La Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 454 del 15-30 dicembre 1994, ha ritenuto legittima la fornitura di libri di testo agli alunni di scuole non statali, affermando che la natura dell'istituto di istruzione non può impedire la corresponsione di aiuti agli alunni. Più recentemente, il Governo nazionale, nel rinviare a nuovo esame la legge regionale 15 gennaio 1999 dell'Emilia-Romagna, ha affermato: "... il diritto allo studio, inteso nel senso più ampio e moderno e riferito a tutti gli interventi di sostegno economico e di fornitura dei servizi necessari ad assicurare il successo scolastico, dentro nella competenza regionale", escludendo che in esso possano essere compresi interventi che incidono sulla materia dell'istruzione di esclusiva competenza statale, rinviando, per l'individuazione della stessa, all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.Tale norma riserva alla competenza statale l'istruzione universitaria, gli ordinamenti scolastici, l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica e lo stato giuridico del personale.
Una ulteriore indicazione in prospettiva, dal momento che la disposizione legislativa non trova diretta applicazione nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, è contenuta, invece, nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dove, agli articoli 137, 138 e 139, sono delineate, rispettivamente, le competenze dello Stato, le deleghe alle Regioni ed il trasferimento alle Province ed ai Comuni. Di tale statuizione legislativa si ritiene che possano sin d'ora costituire riferimento per un nuovo impianto legislativo, la natura delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, tra le quali sono ricomprese "i contributi alle scuole non statali" (art. 138, comma 1, lettera e), dal momento che le norme di attuazione per la materia non potranno non comprendere ciò che già viene riconosciuto in via diretta alle Regioni ordinarie.
Circa le funzioni trasferite alle Province e ai Comuni, va rilevato che le stesse sono da considerare nell'ambito della potestà legislativa primaria ai cui ai DPR n. 8.·-1997, emanato a seguito della legge costituzionale n. 2.11993, e che pertanto potrebbero, a livello regionale, ottenere una statuizione diversa rispetto a quella della riforma statale. Per la redazione della presente proposta di legge è stata prevista la ripartizione delle funzioni tra Province e Comuni in relazione ai diversi livelli di istruzione: rispettivamente scuole secondarie superiori e di formazione professionale e scuole materne e dell'obbligo.
Il quadro legislativo nazionale in materia di autonomia scolastica, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è in fase di completamento, ma già propone con il DPR 18 giugno 1998, n. 233, alcune norme applicabili anche nel territorio regionale. Infatti, l'articolo 7, comma 3, del decreto prevede che in mancanza di norme statutarie di Regioni e Province autonome nella materia disciplinata dal DPR 233/1998, trovano applicazione i contenuti del decreto presidenziale. Conseguentemente, è da considerare vigente la disposizione contenuta nell'articolo 6 relativa alle dotazioni finanziari di istituto, che prevede la possibilità che "ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle Regioni degli enti locali di altri enti e privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con insorse o destinazione specifico" siano aggiunte agli stanziamenti attribuiti dal Ministero della Pubblica Istruzione alle future istituzioni scolastiche autonome.
I riferimenti nazionali nella materia sono completati dalla recente previsione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "collegata" per le misure di finanza pubblica per l'anno 1999, che individua uno stanziamento nazionale di 200 miliardi per la fornitura di libri di testo nell'anno scolastico 1999-2000 da parte dei Comuni a titolo gratuito o semigratuito per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e, anche a titolo di comodato, agli studenti della scuola secondaria superiore. Le modalità di ripartizione dello stanziamento e i requisiti dei beneficiari saranno stabiliti con appositi decreti ministeriali non ancora emanati.
Di particolare rilievo, infine, la legge 20 gennaio 1999, n. 9, che reca disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione a nove anni complessivi.
2 - L'AZIONE REGIONALE NEL SETTORE
Nel corso degli anni numerose sono state le statuizioni legislative a livello regionale che muovono dalle limitate competenze previste dallo Statuto di autonomia in materia di scuola: all'articolo 5, assistenza scolastica (potestà legislativa esercitabile in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato) e all'articolo 6, scuole materne, istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica (potestà legislativa di integrazione e attuazione della legislazione nazionale).
L'azione regionale si è sviluppata, nella materia del diritto allo studio, attraverso due direttrici, così sintetizzabili:
a)interventi organici per i servizi di assistenza scolastica, rivolti agli alunni e agli studenti di ogni ordine di scuola, dalla materna alla media superiore, ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.
Le relative funzioni amministrative, ad eccezione di quelle concernenti l'assicurazione scolastica, sono esercitate dai Comuni a valere sui fondi ad essi assegnati ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Le funzioni relative alla assicurazione scolastica sono, invece, esercitate direttamente dalla Regione e per l'intervento è tuttora vigente la legge regionale 8 agosto 1972, n. 38.
Più recentemente, con l'articolo 16, commi 47, 48 e 49, della Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è stato introdotto un nuovo intervento a favore del diritto allo studio nella scuola secondaria superiore, l'erogazione di contributi a nuclei familiari con più di uno studente iscritto a tale grado di istruzione, a sollievo degli oneri relativi all'acquisto dei libri di testo e al trasporto scolastico; l'intervento trova prima applicazione nei corrente anno scolastico 1998 - 1999 e le funzioni amministrative sono esercitate dalle Province.
b) Interventi per il diritto allo studio nelle scuole non statali che trovano applicazione mediante la concessione di assegni di studio agli alunni che le frequentano; gli interventi sono attuati, per il tramite delle Province competenti per territorio, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1991, n.14, e della successiva modificazione di cui alla legge regionale 17 luglio 1995, n. 29. Tale disciplina, emanata per evitare una consultazione referendaria relativa alla previgente normativa, quella contenuta nella legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, che prevedeva, invece, interventi sia per gli alunni iscritti sia per le spese di gestione delle scuole non statali, è stata oggetto di referendum, svoltosi il 15 giugno 1997 in concomitanza con altri referendum nazionali. Alla consultazione referendaria non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto (votanti 32,3%, voti favorevoli all'abrogazione 70,9%) e pertanto non vi è stato alcun effetto sulla legislazione regionale vigente.
Con la legge finanziaria regionale per il 1999 (legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4), gli stanziamenti relativi all'attuazione della legge regionale n. 14/1991 sono stati cancellati dalla competenza del bilancio regionale per il triennio 1999-2001 e collocati, nella misura di 8.000 milioni, a fondo globale, in attesa di un nuovo provvedimento legislativo.
Nell'ambito della materia, l'azione regionale si attua anche con gli interventi per l'organizzazione dei servizi di orientamento scolastico (legge regionale n. 26/1984) e con gli interventi per il diritto allo studio universitario (legge regionale n. 55/1990).
Nell'ambito degli interventi per le scuole, di assoluto rilievo l'intervento contributivo regionale per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali. di cui alla legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, la cui funzione è esercitata direttamente dall'Amministrazione regionale.
3 LIMPOSTAZIONE DELLA PRPOSTA DI LEGGE
Con la presente proposta di legge si individuano nuove linee d'intervento per la Regione, con una esaustiva utilizzazione delle competenze statutarie e nella prospettiva della nuova legislazione nazionale di settore in materia di diritto allo studio, di parità di trattamento degli alunni e di qualificazione del servizio pubblico integrato.
Quanto sopra nella convinzione che "la scuola è base di ogni ricchezza", soprattutto in una regione che radica la propria autonomia e specialità nella diversità culturale delle sue genti, che in primis la scuola è chiamata a considerare e valorizzare.
La parità delle scuole e delle agenzie formative, la parità di trattamento degli alunni e l'autonomia delle istituzioni scolastiche sono i capisaldi entro i quali delineare la nuova prospettiva del diritto allo studio. Quindi non solo una concezione del diritto allo studio che supera le angustie della sua origine normativa, l'assistenza scolastica, ma anche una sua collocazione dentro quel "servizio pubblico integrato" che faticosamente, nelle aule parlamentari, ricerca una sua dimensione anche per la parte ordinamentale, al momento estranea alla competenza legislativa delle Regioni.
Tale nuovo contesto della scuola e della formazione, che supera la distinzione tra statale e non statale, è quello oggi presente anche nella realtà del territorio regionale, con la connotazione di servizio pubblico nel suo insieme, per il quale ogni azione di miglioramento qualitativo è necessaria perché relativa ad un comparto strategico per lo sviluppo regionale. Un servizio che riguarda tutti i diversi gradi di istruzione, da quello preparatorio della scuola materna a quello della secondaria superiore e a quello della formazione professionale che costituisce il presupposto strutturale anche per le necessarie azioni di formazione continua e permanente per le persone adulte.
Nella proposta non viene considerato compiutamente il miglioramento qualitativo della formazione professionale, che pur deve essere ricompresa nel servizio integrato, in quanto necessita di una ridefinizione settoriale complessiva, anche In relazione alla prevista soppressione dell'lRFoP e ad una più incisiva azione di raccordo tra formazione, mondo del lavoro e disciplina dell'impiego
Due sono gli elementi di riferimento dentro il servizio pubblico integrato che qui si considerano per caratterizzare la nuova azione regionale nella materia.
Il primo, la parità di trattamento degli alunni frequentanti i diversi gradi di istruzione e i momenti della formazione post obbligo rispetto agli interventi che favoriscono tale frequenza, e la parità di opportunità per le diverse istituzioni statali e non statali, rispetto agli interventi volti al miglioramento della qualità del servizio pubblico integrato.
II secondo, l'autonomia delle istituzioni scolastiche quale processo da sostenere in quanto propedeutico alla piena attuazione del diritto allo studio e alla qualificazione del servizio scolastico, anche con un forte radicamento nei territori dove le scuole sono chiamate ad operare. Tali finalità si realizzano con una attribuzione di funzioni ai soggetti coinvolti, Regione, Province e Comuni, secondo quella che è la prospettiva largamente oggi condivisa di attuazione della legge costituzionale n. 2/1993 e con una semplificazione della legislazione regionale di settore, con un testo unico che sostituisce le cinque leggi attualmente in vigore e con un unico regolamento di attuazione, sostitutivo dei numerosi prowedimenti amministrativi vigenti.
4 - I PRINCIPALI CONTENUTI NELLA PROPOSTA
La proposta muove da un ampliamento della fnalità da perseguire rispetto alle linee d'intervento in vigore. Infatti, la Regione è impegnata ad attuare un'ampia concezione del diritto allo studio (articolo 1. comma 2. e articolo 4), che comprende anche il miglioramento del servizio pubblico con il sostegno a progetti proposti da istituzioni scolastiche e formative statali e non statali, in particolare per la piena valorizzazione delle risorse formative, per il raccordo con il territorio e per la realizzazione della loro autonomia.
Tale finalità, per la parte relativa alla facilitazione dell'accesso e della frequenza delle attività scolastiche e formative (articoli 3. 5 e 6), è perseguita con un aggiornamento ed ampliamento degli interventi da attuare da parte di Province e Comuni. Gli interventi privilegiano la fornitura di servizi reali piuttosto che le erogazioni contributive individuali, limitate ai soli assegni di studio per gli studenti delle scuole secondarie superiori, per gli alunni delle scuole non statali e per gli allievi della formazione professionale post obbligo. La nuova normativa comprende tra i destinatari degli interventi del diritto allo studio anche i frequentanti attività formative post obbligo, in virtù della appartenenza al servizio pubblico integrato anche delle agenzie formative pubbliche e private, oltre che delle istituzioni scolastiche. Nella vigente legislazione, che viene interamente superata, erano contenute procedure e fattispecie di intervento in parte non più utilizzate ovvero forme di intervento che solo nominalmente erano connesse con il diritto allo studio, ma il più delle volte consentivano forniture di attrezzature per il funzionamento amministrativo delle scuole.
Per l'attuazione degli interventi, le funzioni sono ripartite (articolo 9) tra Regione, relativamente all'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali, all'indirizzo e coordinamento, e le Province ed i Comuni. Tutte le competenze di gestione, ad eccezione di quelle relative al sostegno alle attività delle associazioni delle scuole non statali (articolo 8) e di quelle relative alla assicurazione scolastica regionale (articolo 9. comma 5) che restano di pertinenza regionale, sono attribuite agli enti locali, con le modalità di esercizio, necessarie a perseguire la omogeneità nel territorio regionale, fissate dal regolamento di attuazione (articolo 13). In particolare, alle Province (articolo 10) spettano le funzioni relative al servizio pubblico integrato su area vasta e, tra queste, quelle relative al sostegno del funzionamento delle scuole materne non statali e alla parità di trattamento degli alunni, in precedenza esercitate dalla Regione.
Alle Province compete altresì; l'esercizio delle funzioni per il miglioramento del servizio pubblico integrato, una linea d'intervento regionale nuova. da attuarsi avvalendosi dei Comuni per quanto riguarda le scuole statali dell'obbligo.
Ai Comuni (articolo 11) spettano le funzioni relative agli interventi diretti alle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado e agli alunni frequentanti le stesse, con la sola eccezione degli assegni di studio per gli alunni frequentanti scuole dell'obbligo non statali, erogati dalle Province
Ai Comuni fanno altresì riferimento gli interventi per l'integrazione scolastica e formativa dei soggetti in situazione di handicap (articolo 5): tali interventi sono attuati dagli stessi nell'ambito del servizi sociali di base, in forma singola o associata.
Le Province ed i Comuni, infine, determinano i livelli di compartecipazione degli utenti per i servizi erogati nell'ambito del diritto allo studio (articolo 12): la statuizione normativa è volta a chiarire per quale tipologia di servizi debbano essere fissate quote di compartecipazione, in quanto la legislazione nazionale ora applicata faceva solo rinvio alla tipologia dei servizi pubblici a domanda individuale.
La disciplina di dettaglio degli interventi previsti dalla legge, anche per una maggiore flessibilità nella sua applicazione, è demandata al regolamento di attuazione (articolo 13), che dovrà contenere anche misure di semplificazione per la presentazione delle istanze dei rendiconti del contributi.
Un forte incremento, infine, è previsto nella misura del complessivo intervento finanziario regionale (articolo 16): a partire dall'anno 2.000 le risorse stanziate per il settore passeranno dagli 8.720 al 13.650 milioni complessivi. Sono previsti incrementi, da 4 200 a 4.500 milioni, per il sostegno delle scuole materne non statali, da 4.000 a 5.000 milioni per gli assegni di studio agli alunni delle istituzioni non statali e da 120 a 250 milioni per il sostegno alle associazioni delle scuole non statali. Vengono inoltre stanziati 3.900 milioni per il miglioramento della qualità del servizio pubblico integrato e ripristinato, per il solo anno 1999, Io stanziamento di 4 000 milioni quale assegnazione alle Province per la concessione degli assegni di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie non statali
Si confida in una rapida approvazione da parte dell'on. Consiglio regionale
CAPO I FINALITA E DEFINIZIONI
ART. 1
(FINALITA)
1 La Regione promuove il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione attraverso interventi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono a tale diritto ed al pieno svilupparsi della personalità umana, assicurando parità di trattamento a tutti gli alunni e sostegno alla funzione educativa della famiglia.
2 Per le finalità di cui al comma l la Regione favorisce altresì:
a) la promozione e qualificazione di un sistema di scuole, statali e non statali e di agenzie formative, costituenti il servizio pubblico integrato, per una valorizzazione delle diverse risorse formative presenti nel territorio, nel rispetto del pluralismo e della libertà d'insegnamento, quale condizione per un effettivo diritto allo studio e per la libertà di scelta educativa della famiglia;
b) il raccordo delle istituzioni educative e scolastiche al territorio, con la piena attuazione della autonomia delle stesse, quale condizione per la realizzazione di una offerta educativa e formativa diversificata e pluralista;
c) il collegamento delle istituzioni scolastiche con i servizi educativi, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio.
3. Ai fini della presente legge, sono considerate servizio pubblico integrato:
a) le scuole materne non statali, gestite dagli enti locali nonché da enti, associazioni, fondazioni e cooperative;
b) le scuole materne, elementari medie e superiori statali;
c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari, che siano autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
d) le agenzie formative, pubbliche e private, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale vigente.
ART. 2
(TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI)
La Regione e gli enti locali perseguono le finalità della presente legge e programmano gli interventi assicurando la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome, delle agenzie formative nonché degli organi collegiali delle scuole appartenenti al servizio pubblico integrato e delle rappresentanze associative delle istituzioni non statali.
2 Gli interventi di cui alla presente legge sono:
a) interventi per facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte degli iscritti a istituzioni appartenenti al servizio pubblico integrato, di cui al successivo articolo 3
b) Interventi per migliorare i livelli di qualità del servizio pubblico integrato, a sostegno della autonomia e del raccordo delle scuole statali e non statali con il territorio , per realizzare le condizioni di attuazione del diritto allo studio, di CUI al successivo articolo 4.
ART 3
(INTERVENTI PER FACILITARE L'ACCESSO E LA FREQUENZA DELLE ATTIVITA SCOLASTICHE E
FORMATIVE)
1. Sono Interventi di cui all'articolo 2, lettera a):
a) fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola elementare;
b) servizi di trasporto scolastico e facilitazioni di viaggio,
c) servizi di mensa;
d) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale;
e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti portatori di handicap;
f) fornitura di libri di testo in forma gratuita, parziale o totale, e di comodato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e secondaria superiore;
g) assegni di studio;
h) azioni per favorire la frequenza della scuola materna.
ART.4
(INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA
DEL SERVIZIO PUBBLICO
INTEGRATO)
1. Sono interventi di cui all'articolo 2, lettera b);
a) sostegno ai soggetti gestori delle scuole di cui all'articolo l, comma 3, lettera a), per le spese di funzionamento, di ammissione gratuita agli alunni in disagiate condizioni economiche, di aggiornamento del personale delle scuole e di manutenzione di arredi ed attrezzature;
b) fornitura di attrezzature e di strumenti didattici necessari per l'attuazione del progetto didattico anche sperimentale, alle istituzioni appartenenti al servizio di cui all'articolo l, comma 3.
c) azioni volte a favorire la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuola e le forme di collaborazione tra scuola e famiglia promosse dalle istituzioni di cui all'articolo l, comma 3;
d) iniziative per progetti di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori del servizio di cui all'articolo l , comma 3, volti all'inserimento nei curricoli scolastici di insegnamenti relativi alla lingua, cultura, storia e tradizioni locali ed approvati dai competenti organi collegiali;
e) iniziative delle scuole appartenenti al servizio di cui all'articolo l, comma 3, per l'ampliamento della offerta formativa in relazione a iniziative, programmi e progetti dell'Unione Europea;
f) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica da parte delle scuole di cui all'articolo l, comma 3, lettera b);
g) iniziative, anche sperimentali, per il raccordo tra scuole, formazione professionale e mondo del lavoro da parte delle istituzioni del servizio di cui all'articolo l, comma 3.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma l, lettere d), e), f) e g) la Regione promuove la stipula di accordi di programma, protocolli d'intesa e convenzioni con enti, istituzioni culturali e di ricerca, Università operanti nel territorio regionale, per favorire l'utilizzo per le finalità della presente legge delle strutture e dei programmi delle stesse.
ART. 5
(INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP)
1 La Regione e gli enti locali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione di alunni handicappati nonché dl ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici e sensoriali incontri ostacoli al proprio percorso educativo e dIstruzione
2 Gli interventi sono attuati negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata, con una programmazione coordinata tra servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, sportivi e ricreativi, gestiti nel territorio da enti pubblici o privati.
3 Gli interventi assicurano l'accesso alle istituzioni di cui all'articolo l, comma 3, in particolare, mediante servizi di trasporto speciale anche individualizzato, fornitura di materiale didattico e strumentale di uso Individuale nonché con la messa a disposizione di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge, per Io sviluppo dell'autonomia e le capacita di comunicazione dei singoli
ART. 6
(ASSEGNI DI STUDIO)
l. AI fine di assicurare la parità di trattamento la Regione interviene in favore degli alunni frequentanti le istituzioni non statali di cui all'articolo l, comma 3, lettere c) e d), e residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione di assegni di studio a parziale copertura delle spese di trasporto, acquisto dei libri di testo, di iscrizione e frequenza.
2. La Regione interviene, altresì, in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie superiori e le agenzie formative pubbliche di cui all'articolo l comma 3, lettere b) e d), attraverso l'attribuzione di assegni di studio a parziale sollievo dei costi sostenuti per l'acquisto di testi scolastici, per il trasporto e per il pagamento di tasse e di contributi.
3. L'assegno di studio di cui ai commi l e 2 non é cumulabile con gli altri interventi di cui all'articolo 3, anche qualora forniti attraverso servizi degli enti competenti ovvero tramite modalità agevolative della frequenza assicurate dalle istituzioni scolastiche e formative.
ART. 7
(REQUISITI DELLE SCUOLE E DELLE AGENZIE FORMATIVE NON STATALI PER L'APPARTENENZA AL
SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATO)
1. Le scuole e le agenzie formative non statali, per l'appartenenza al servizio pubblico integrato, devono possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente.
2 Le stesse devono possedere comunque i seguenti requisiti:
a) il personale, direttivo e docente, deve essere fornito di un titolo legale valido per la funzione di insegnamento da esercitare;
b) gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
c) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali ovvero conformi alla legislazione in materia di formazione professionale;
d) assicurare la pubblicità dei bilanci;
e) al personale direttivo, docente e non docente, deve essere applicata la regolamentazione giuridica ed economica prevista dai contratti collettivi di lavoro di settore, ovvero nei limiti della legislazione nazionale, quella prevista per le prestazioni di volontariato o per le prestazioni d'opera;
f) nell'istituzione devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
g) accettare l'iscrizione di tutti gli alunni che ne facciano richiesta senza discriminazione alcuna
ART. 8
(INTERVENTI O SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI DI SCUOLE NON STATALI)
1 AI fine di assicurare attuazione alla finalità della presente legge, l'Amministrazione Regionale, mediante l'erogazione di contributi, sostiene le attività promozionali, di coordinamento e dl supporto amministrativo esercitate in favore delle scuole non statali da associazioni dalle stesse costituite ed operanti a livello regionale.
CAPO II FUNZIONI ENTI LOCALI E ATTUAZIONE INTERVENTI
ART. 9
(FUNZIONI DELLA REGIONE)
1 La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nelle materie di cui alla presente legge.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura:
a) approva il regolamento di attuazione della legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore;
b) attribuisce annualmente alle Province, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione:
1) gli importi da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in proporzione al numero degli alunni iscritti e delle sezioni funzionanti nell'anno scolastico in corso.
2) gli importi da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), e g) in proporzione al numero degli alunni, sezioni e classi delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 3), funzionanti nell'anno scolastico in corso;
3) gli importi da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, in proporzione al numero di alunni iscritti presso le istituzioni non statali di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), nell'anno scolastico in corso;
c) stabilisce i criteri e provvede alle erogazioni per gli interventi di sostegno alle associazioni di cui all'articolo 8;
d) promuove, sentite le Province, la stipula di accordi, intese e convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2;
e) fissa la misura massima degli assegni di cui all'articolo 6.
3. La Giunta regionale riferisce ogni anno, entro il 31 ottobre, alla competente Commissione consiliare, l'andamento dell'applicazione della presente legge.
4 La Regione provvede altresì ad attribuire alle Province eventuali assegnazioni statali specifiche relative alle materie alle stesse attribuite dalla presente legge.
5 La Regione, al fine di concorrere all'attuazione del servizio pubblico integrato di cui allarticolo 1, comma 3 , provvede alla stipula di una assicurazione degli alunni di tali scuole per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e di trasporto, nonché di assicurazione per la responsabile civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni Le modalità dell'intervento regionale sono stabilite dal regolamento di attuazione
6. AI fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione Incentiva altresì la formazione continua e permanente delle persone, vi comprese le iniziative di formazione superiore integrata, sulla base delle esigenze di professionalità espresse dal mondo del lavoro, nonché delle attitudini personali, nei modi e forme previsti dalla legislazione vigente.
ART 10
(FUNZIONI DELLE PROVINCE)
1 Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le Province esercitano le funzioni relative al diritto allo studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori e delle agenzie formative, a 1la parità di trattamento degli alunni e al miglioramento della qualità del servizio pubblico integrato
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, le Province provvedono in particolare a:
a) attuare interventi diretti o mediante assegnazione di contributi per l'abbattimento dei costi di servizi di mensa e di accoglienza residenziale e semiresidenziale ed erogare assegni di studio, di cui all'articolo 6, comma 2, agli alunni delle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e d);
b) attuare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), mediante erogazione di contributi in favore dei soggetti gestori delle scuole;
c) attuare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) mediante interventi diretti e assegnazione di contributi alle istituzioni scolastiche e formative di cui all'articolo 1, comma 3;
d) erogare gli assegni di studio di cui all'articolo 6, comma 1, agli alunni frequentanti le istituzioni non statali di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d).
3 Le Province possono intervenire con risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni regionali alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, fermo restando il vincolo di destinazione delle assegnazioni stesse.
4 Gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e d), sono attuati dalle Province con l'emanazione di appositi bandi annuali.
5 Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera c), le Province si avvalgono dei Comuni e per quelli di cui al comma 2, lettere a) e d), possono avvalersi delle istituzioni di appartenenza degli alunni richiedenti.
6 Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), trovano copertura nell'ambito delle quote fisse di compartecipazione devolute annualmente dall'Amministrazione regionale alle Province per il finanziamento dei bilanci
ART. 11
(FUNZIONI DEI COMUNI}
1 Per le finalità previste dalla presente legge, i Comuni esercitano le funzioni relative alla incentivazione della frequenza alle scuole materne, al diritto allo studio per gli alunni della scuola dell'obbligo, all'integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap e al miglioramento della qualità del servizio pubblico Integrato, limitatamente alle scuole materne e dell'obbligo
2 In relazione alle funzioni di CUI al comma 1, i Comuni provvedono in particolare a.
a) sostenere, d'intesa con le autorità scolastiche, le azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in favore dei residenti;
b) attuare gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), limitatamente agli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante interventi diretti;
c) attuare gli interventi di cui all'articolo 3 comma l, lettera e), e, In forma associata, gli interventi di cui all'articolo 5
d) attuare, in concorso con le Province, gli interventi di CUI all'articolo 4, comma l, lettera b), limitatamente alle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado, di CUI all'articolo l, comma 3, lettera b)
3 Gli interventi di cui al comma 2 trovano copertura nell'ambito delle quote fisse di compartecipazione devolute dall'Amministrazione regionale ai Comuni per il finanziamento dei bilanci
4 La fornitura di libri di testo gratuiti per la scuola elementare e dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo è a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che non intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
5 I libri di testo assegnati in comodato agli alunni e le attrezzature e strumenti didattici, di CUI all'articolo 4, comma l, lettera b), sono acquisiti al patrimonio delle scuole
ART. 12
(CONTRIBUZIONE DELLUTENZA)
l . Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), eccetto che per le forniture in forma gratuita.
2. Le Province ed i Comuni, per gli interventi di rispettiva competenza, individuano le fasce di reddito alle quali rapportare tali contribuzioni.
CAPO III NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
ART. 13
(REGOLAMENTO ATTUAZIONE)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con la procedura di cui al comma 2, approva il regolamento di attuazione della presente legge che disciplina:
a) la tipologia delle azioni, i criteri per l'assegnazione dei contributi, le modalità e i termini di presentazione delle domande alle Province per gli interventi di cui all'articolo 4;
b) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti da parte dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, beneficiari dei contributi, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23; per gli interventi di cui all'articolo 4 la rendicontazione deve comprendere una sintetica relazione sui risultati delle attività svolte;
c) le facilitazioni di viaggio nell'ambito del trasporto pubblico locale per gli alunni frequentanti le scuole secondarie superiori e le agenzie formative;
d) i criteri e le modalità di individuazione dei beneficiari degli assegni di studio di cui all'articolo 6 secondo parametri oggettivi riferiti al reddito familiare, ai carichi di famiglia e al merito scolastico, distintamente per gli interventi di cui ai commi 1 e 2. Per gli alunni frequentanti istituzioni che rilasciano un titolo di studio o attestati di qualificazione professionale riconosciuti, che nel territorio del distretto scolastico non vengono rilasciati da istituzioni statali, i criteri prevedono una maggiorazione dell'importo dell'assegno di studio. I parametri di considerazione del reddito complessivo del nucleo familiare possono prescindere dall'imponibile dichiarato ai fini IRPEF.
e) le modalità di pagamento degli assegni di studio di cui all'articolo 6, ivi compresa la liquidazione In un'unica soluzione per il tramite delle Istituzioni frequentate;
f) le modalità dl attivazione delle coperture assicurative di cui all'articolo 9, comma 5;
g) i requisiti per l'individuazione delle rappresentanze associative delle scuole e istituzioni non statali di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 8;
h) ogni altra modalità di attuazione della presente legge.
2 II regolamento di attuazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Istruzione e Cultura, è sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione consiliare permanente. Qualora il parere non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta, si considera reso favorevolmente.
ART 14
(NORME ABROGATIVE)
1 Con l'entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15 , sono abrogate le seguenti leggi:
a) la legge regionale 8 agosto 1972, n. 38;
b) 10 legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) 10 legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 e successive modificazioni integrazioni;
d) 10 legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) 10 legge regionale 17 luglio 1995, n. 29, .
f) i commi 47, 48 e 49 dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1998, n. 3;
g) ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.
ART. 15
(NORMA TRANSITORIA)
1. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.
ART 16
(NORMA FINANZIARIA)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), é autorizzata la spesa complessiva di lire 9000 milioni per gli anni 2000 e 2001 in ragione di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni
2. A tal fine é istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999 - 2001, alla Rubrica n 22, programma 0.15 1, il capitolo .(codice ) con la denominazione: "Trasferimenti alle Province per erogazioni al soggetti gestori delle scuole materne non statali" , con Io stanziamento in termini di competenza e cassa di lire 4.500 per ciascuno degli anni 2000 e 2001
3 AI finanziamento della spesa di cui al comma 1 SI provvede mediante storno di pari importo dal cap 5020 per i medesimi esercizi finanziari
4 Per le finalità dl cui all'articolo 4, comma 1 lettere b), c), d) e) e f) Éautorizzata la spesa complessiva di lire 7800 milioni per gli anni 2000 e 2 0000 1 In ragione di lire 3 900 milioni per ciascuno degli anni.
5. A tal fine é istituito, nello stato dl previsione della spesa del bilancio pluriennale 19992001, alla Rubrica n 22, programma o 15.1, il capitolo (codice ) con la denominazione "Trasferimenti alle Province per interventi di miglioramento della qualità del servizio pubblico integrato", con Io stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001
6 AI finanziamento della spesa autorizzata al comma 4 si provvede, rispettivamente, mediante storno dello stanziamento dei capitoli 5053 e 5052, in ragione di lire 900 milioni complessivi per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001 e mediante riduzione del fondo globale elenco 7 , capitolo 9710 , stanziamento n. 10, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni
7. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1999.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio annuale 1999, è istituito alla Rubrica 22, programma 0.15.1, il capitolo 5029 (codice 1 .1 153.2.06.04) con la denominazione: "Assegnazione alle Province per la concessione di assegni di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie non statali, autorizzate, parificate, legalmente riconosciute, per le spese di iscrizione e frequenza delle scuole medesime", con lo stanziamento in termini di competenza e cassa per l'anno 1999 di lire 4.000 milioni.
9. AI finanziamento della spesa autorizzata con il comma 7 si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo esercizio finanziario del fondo globale, elenco 6, rubrica 30, cap.9700, stanziamento n. 40.
10. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
11. A tal fine è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 19992001, alla Rubrica n 22, programma 0.15 1, il capitolo (codice )con la denominazione: "Trasferimenti alle Province per interventi relativi alla part di trattamento degli alunni", con Io stanziamento in termini di competenza e cassa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e2001.
12. AI finanziamento della spesa autorizzata con il comma 6 si provvede, rispettivamente, per l'anno 2000 con la rimodulazione in tale esercizio delle disponibilità residue di lire 4.000 milioni del fondo globale 1999, elenco 6, rubrica 30 , cap. 9700, stanziamento n. 40, e con la riduzione per l'importo di lire 1.000 milioni del fondo globale, elenco 7, cap. 9710, stanziamento n. 10, e per l'anno 2001 con il prelevamento di lire 5.000 milioni dal medesimo fondo globale.
13 Per le finalità di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001.
14. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999 - 2001 , alla Rubrica 22, programma 0.15.1, il capitolo (codice ), con la denominazione: "Interventi a sostegno attività associazioni tra scuole non statali" , con Io stanziamento, In termini di competenza e cassa, in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001
15. AI finanziamento della autorizzazione di spesa di cui al comma 1 3, si provvede mediante storno dello stanziamento del cap 5022 in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e con prelevamento, per i medesimi esercizi, dell'importo di lire 1 30 milioni dal fondo globale, elenco 7, cap. 9710, stanziamento n. 10.
16. Gli interventi di cui all'articolo 9, comma 5, trovano imputazione per gli anni 2000 e 2001 al cap 5035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999 -2001
PROPOSTA DI LEGGE GRUPPO DS FRIULI-VENEZIA GIULIA
Signor Presidente, signori consiglieri,
La legislazione regionale in materia di diritto allo studio appare oggi superata , stante le connotazioni sociali e produttive della nostra Regione, e vi è la necessità di rivedere limpianto legislativo sia per quanto riguarda gli strumenti che rendono accessibile a tutti il sistema formativo nei suoi diversi segmenti, per giovani e adulti, sia per quanto attiene la qualificazione dello stesso e larricchimento dellofferta.
In prospettiva dovremo misurarci con la capacità competitiva del "sistema regione", con lurgenza di offrire allapparato produttivo forti elementi d innovazione di prodotto e di processo.
Tutti gli indicatori riferiti al prossimo futuro ci dicono che la nostra capacità di competere sarà legata ai processi di qualità che riusciremo ad innescare, quindi ad una crescente necessità di valorizzare le risorse umane.
La formazione non è quindi soltanto un diritto individuale ma la precondizione per lo sviluppo dellintera comunità: investire in tale direzione è quindi non solo saggio, ma obbligatorio.
Da questo punto di vista la presente proposta di legge non solo rivede le misure tradizionali di intervento in materia di diritto allo studio ma prevede un "piano formativo regionale" organico dove le priorità vengono definite collegandole al "Piano regionale di sviluppo", individuando alcuni interventi finanziari, aggiuntivi e non sostitutivi a quelli statali, per incentivare progetti che nascano da singoli istituti, nel perseguimento dei principi dell autonomia scolastica.
Mi pare essenziale, per la regione, che ci sia un potenziamento della proposta educativa e formativa rispetto allesistente; tale potenziamento deve essere specifico e orientato, in modo da evitare distribuzioni a pioggia e distorsione di finanziamenti.
Considerata la peculiarità della regione e la dimensione multietnica e multilinguistica del territorio, nonché la necessità di relazionarci con altri territori dEuropa, è indispensabile rafforzare un sistema educativo e formativo che sia "interculturale".
Ciò comporta non solo una funzione sociale (capacità relazionale tra culture diverse) ma anche economica, intesa come valore aggiunto per lavorare di più e meglio con paesi di culture diverse ( ciò riguarda i settori produttivi, la percezione del tempo e dello spazio nel lavoro, le abitudini ecc.).
Laltro aspetto fondamentale investe il rapporto tra sistema formativo e mondo del lavoro, certamente non in termini di "dipendenza" ma di comunicazione, di permeabilità, di riconoscimento delle reciproche esigenze.
Più che laddestramento, per il quale ci sono agenzie dedicate, si tratta di promuovere labitudine alla "flessibilità intelligente" ormai indispensabile in tutta la gamma delle attività lavorative, proprio nel momento in cui la distinzione tra lavoro manuale e intellettuale è molto meno netta che nel passato, specie in settori ad alto contenuto di conoscenza, sui quali per altro dobbiamo investire.
Il piano inoltre definisce gli obiettivi formativi, per quanto di competenza della Regione, verificando risultati e standard di qualità in base a una parametrazione che può derivare dalla legislazione comunitaria.
Dentro questa cornice va costruita la mappa della realtà scolastica regionale e dei suoi rapporti con il territorio, per diffondere e incentivare procedure che sostengano i progetti formativi, privilegiando quelli che determinano forme di collaborazione fra istituti diversi e che sviluppano un rapporto con il territorio e con il mondo della produzione, coerentemente con quelli che sono gli indirizzi del Piano do sviluppo regionale.
In sintesi la legge si pone i seguenti obiettivi:
1) "potenziamento" della proposta educativa e formativa regionale, con piena accessibilità al sistema per tutti;
2) capacità di orientamento da parte della Regione rispetto al suo modello di sviluppo attraverso il Piano regionale;
3) budget per:
sviluppo di educazione e formazione "interculturale" come "valore aggiunto" per lavorare più e meglio;
4) verificare i risultati e gli standard di qualità raggiunti;
5) stimolare la collaborazione tra istituti diversi, con il territorio e il mondo del lavoro;
6) necessità di un "osservatorio" sia per raccogliere dati e bisogni, sia per controllare e verificare i risultati.
Signor Presidente, signori consiglieri,
Passiamo ora allesame dellarticolato. Ricordando comunque che un serio e costruttivo confronto potrà portare allo stesso integrazioni e modifiche che lo rendano ancora più confacente alle esigenze del sistema scolastico regionale.
Con larticolo 1 vengono definite le finalità della proposta che così si possono ravvisare: rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico; concorrere alla qualificazione dello stesso; promuovere adeguati servizi di supporto al sistema; integrare lofferta formativa sostenendo progetto di istituto o di istituti secondo i principi dellautonomia scolastica.
Larticolo 2 fissa gli obiettivi della proposta a cui la regione concorre. Questi sono; ampliare e migliorare la frequenza della scuola materna; rimuovere gli ostacoli che determinano levasione dallobbligo, la ripetenza, la difficoltà di apprendimento e labbandono scolastico; assicurare la possibilità di proseguire gli studi per gli studenti capaci e meritevoli; assicurare ai soggetti con difficoltà di apprendimento e ai disabili la frequenza nelle normali strutture scolastiche; favorire la piena integrazione degli alunni di lingua madre diversa dallitaliano; promuovere gli interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione agli appartenenti alla minoranza slovena, nonché altri interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle altre minoranze presenti in Regione; favorire le esperienze educative che riguardano i processi di integrazione europea; favorire adeguati supporti alle attività di orientamento scolastico, favorire lelevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta ; garantire la piena funzionalità di tutte le scuole in particolare quelle situate nelle aree montane; garantire agli istituti scolastici la possibilità di promuovere attività formativa sperimentale attraverso appositi progetti predisposti in sintonia con la programmazione regionale.
Larticolo 3 individua i soggetti destinatari degli interventi sia a carattere individuale ovvero i ragazzi e i giovani che frequentano: le scuole materne statali e non statali; le scuole dellobbligo e le scuole secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla Stato, compresi i corsi per lavoratori, secondo determinate fasce di reddito aggiornate ogni biennio. Quelli di carattere collettivo, mirati alla qualificazione del sistema scolastico pubblico, estensibili alle scuole non statali, gestite da enti senza fine di lucro che attivano, con il sistema della convenzione con gli Enti locali territorialmente interessati, corsi mancanti in quella realtà.
Le competenze regionali vengono definite nell articolo 4. Queste sono: di indirizzo, attraverso ladozione del Piano regionale per la formazione; di coordinamento delle azioni volte al diritto allo studio con quelle dei settori delledilizia scolastica, dei trasporti e della sanità, di riparto dei finanziamenti agli Enti locali. Lamministrazione regionale provvede altresì: alla stipula di apposite assicurazioni per coprire i rischi di infortunio per gli studenti delle scuole materne, dellobbligo e di secondarie di secondo grado, nonché quelli riguardanti gli insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza degli alunni; alla promozione, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, di iniziative di supporto in materia di orientamento scolastico e professionale; alla promozione, nellambito dellautonomia scolastica, di progetti di innovazione e qualificazione della scuola; a bandire, attraverso gli Enti locali, concorsi per lassegnazione di contributi e assegni individuali per gli alunni che frequentano la scuole secondarie e superiori e che si trovino il situazioni di disagio economico.
Larticolo 5 definisce contenuti del Piano regionale per la formazione in base al quale la Regione e le Provincie definiscono lammontare delle risorse destinate al finanziamento per gli interventi previsti dalla legge. Essi sono: i procedimenti con cui la Regione verifica lefficacia degli stessi; i criteri per la loro organizzazione e gestione; i criteri generali con cui le Provincie individuano gli ambiti territoriali omogenei di intervento; lanalisi del settore; i programmi degli studi e delle ricerche sperimentali e non; i criteri per la valutazione dei progetti per garantire la piena funzionalità di tutte le scuole.
Larticolo 6 definisce le procedure per lelaborazione del Piano di formazione da parte della Giunta regionale che raccoglie proposte e pareri espressi alle Provincie da Comuni, Consigli scolastici distrettuali e Provveditori agli studi in ordine agli obbiettivi del Piano stesso e allindividuazione dei parametri per definire lammontare delle risorse da destinare agli interventi.
Gli articoli 7 ed 8 stabiliscono le competenze dei comuni nellerogazione di alcuni servizi prevedendo, al fine dei costi e della miglior funzionalità, anche una loro associazione o allinterno dei distretti scolatici o delle Comunità montane e avvalendosi, nella definizione dei tempi e dei modi, del concorso degli organi collegiali della scuola.
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 definiscono particolareggiatamente tali servizi che sono: la fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni frequentanti le elementari; la possibilità di estendere tale intervento anche nei confronti di alunni della scuola dellobbligo in situazioni di disagio economico; la fornitura di materiale didattico alle biblioteche di classe e distituto nonché alle scuole materne; lintervento per favorire lintegrazione e il sostegno degli alunni disabili e in difficoltà; il trasporto gratuito dalla residenza allistituto scolastico per i disabili iscritti a qualsiasi scuola; la rimozione delle condizioni sociali che ostacolano lassolvimento dellobbligo scolastico e la prosecuzione degli studi a livelli superiori; la promozione di corsi di italiano e di informazione socio- economica per la piena integrazione degli alunni di lingua madre diversa; il servizio di mensa da attuarsi, con il concorso finanziario delle famiglie, per gli alunni delle scuole materne ad orario completo , per quelli dellobbligo ove sussista il tempo pieno e per gli alunni la cui attività scolastica si protragga alle ore pomeridiane; il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole materne e dellobbligo residenti in zone che, per la loro collocazione, non consentano la possibilità di una frequenza regolare.
Larticolo 13 definisce le norme finanziarie che supportano questa proposta di legge. Viene infatti istituito il Fondo regionale, di parte corrente, per il finanziamento delle spese relative alla attuazione del Piano regionale per la formazione. In tale fondo affluiscono le risorse finanziarie destinate dalla vigente legislazione alle finanziamento della spesa per listruzione scolastica. Al comma 3 viene poi stabilito che una quota non inferiore al 15% della spesa autorizzata viene comunque destinata per favorire lautonomia scolastica, per sostenere progetti volti a sviluppare particolari tematiche di interesse regionale e interventi di interculturalità. La copertura finanziaria viene assicurata attraverso gli stanziamenti ai capitoli 5057, 5060, 5062, 5063 del bilancio di previsione per lanno 2000, nonché da quello previsto al fondo globale, cap. 9700, elenco 6. Partita 40 paria 8.000 milioni.
Per le considerazioni sopra espresse si confida in una rapida e favorevole discussione in merito alla presente proposta di legge.
Bruno ZVECH Enrico GHERGHETTA
Renzo TRAVANUT Giorgio MATTASSI
Nevio ALZETTA Renzo PETRIS
Milos BUDIN Lodovico SONEGO
Michele DEGRASSI Alessandro TESINI
Art.1
(Finalità)
1. In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3 e 34 della Costituzione e nellarticolo 3 dello Statuto speciale della Regione, la presente legge detta norme per lorganizzazione e la gestione delle funzioni per laccesso allo studio nonché per lintegrazione dellofferta formativa attribuiti alla Regione, alle Provincie e ai Comuni al fine di:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema formativo;
b) concorrere alla qualificazione del sistema formativo in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, nellambito delle rispettive competenze;
c) promuovere lo sviluppo di adeguati servizi di supporto al sistema educativo;
d) integrare lofferta formativa promuovendo e sostenendo forme di sperimentazione di istituto o di istituti secondo i principi dellautonomia scolastica.
Art.2
(Obiettivi)
1. La Regione, in conformità agli indirizzi di programmazione regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo concorre a:
a) ampliare la frequenza alla scuola materna, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel sistema formativo complessivo;
b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano, levasione dellobbligo scolastico, la ripetenza, la difficoltà di apprendimento e labbandono scolastico;
c) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi;
d) assicurare ai minori con difficoltà di apprendimento e ai disabili la frequenza nelle normali strutture scolastiche, garantendo comunque lassolvimento dellobbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore, anche per ciò che riguarda il trasporto e laccessibilità alledificio scolastico;
e) favorire la piena integrazione degli alunni con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi gli immigrati, valorizzando le diversità culturali;
f) promuovere interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria lingua madre agli appartenenti alla minoranza slovena, nonché interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunità linguistiche presenti nella regione;
g) favorire la circolarità e la diffusione di esperienze tra le diverse realtà educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea;
h) fornire adeguati supporti alle attività di orientamento al fine di consentire consapevoli scelte di indirizzo scolastico e per la transizione tra scuola attività lavorativa;
i) favorire lelevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta, nonché avviare ogni altra attività di promozione educativa, nel quadro di un sistema integrato tra Stato, Regioni e Comuni, di educazione permanente e continua diretto anche a contrastare nuove forme di emarginazione;
l) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena funzionalità di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone montane, o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio;
m) garantire agli istituti scolastici la possibilità di promuovere attività formativa anche a carattere sperimentale, attraverso appositi progetti volti a sviluppare particolari tematiche di interesse regionale in sintonia con la programmazione regionale desunta sal Piano di sviluppo.
Art.3
(Destinatari degli interventi)
1. Gli interventi a carattere individuale di cui alla presente legge, sono a favore degli alunni della scuola materna statale e non statale, della scuola dellobbligo e delle scuole secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, ivi compresi i corsi per lavoratori (150 ore) e lE.D.A. (Educazione degli adulti)secondo determinate fasce di reddito, aggiornate ogni biennio con apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli interventi a carattere collettivo sono mirati in primo luogo alla qualificazione del sistema scolastico pubblico. Detti interventi sono estensibili alle scuole non statali, gestite da enti senza fine di lucro e che abbiano ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole statali e che rispettino la vigente normativa in materia di contrattazione collettiva per il personale docente e non docente. Tale estensione deve basarsi su un rapporto di convenzione tra queste istituzioni scolastiche, le Provincie e i Comuni territorialmente interessati, qualora questi Enti locali ne rilevino lopportunità in base alla programmazione della afferta formativa presente nel territorio. Tale programmazione deve trovare comunque riscontro nel Piano regionale per la formazione di cui al successivo articolo 5.
Art.4
(Competenza della Regione)
1. Al fine di conseguire le finalità della presente legge, la Regione:
a) attraverso la predisposizione e lapprovazione del Piano regionale per la formazione, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento della promozione del diritto allo studio e della formazione scolastica e professionale;
b) con il medesimo piano coordina la azioni volte al diritto allo studio con quelle dei settori delledilizia scolastica, dei trasporti e della sanità nonché degli altri interventi rilevanti ai fini della presente legge;
c) provvede al riparto dei fondi tra gli Enti locali secondo le rispettive competenze e in base agli elementi della programmazione formativa, avvalendosi delle informazioni analitiche sugli andamenti della demografia scolastica e sui servizi effettivamente erogati;
d) provvede alla stipula di apposite assicurazioni per coprire i rischi agli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado, per gli accadimenti dannosi connessi alle attività scolastiche , degli insegnanti e del personale addetto alla sorveglianza degli alunni;
e) promuove, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, iniziative di supporto in materia di orientamento scolastico professionale con lausilio degli elementi conoscitivi rilevati e analizzati dalla Agenzia regionale per limpiego;
f) promuove, nellambito dellautonomia scolastica, progetti di innovazione e qualificazione della scuola coerenti con la programmazione pluriennale regionale degli sbocchi professionali e con il Piano regionale di sviluppo;
g) concorre, attraverso gli Enti locali, a bandire concorsi per lassegnazione di contributi e assegni individuali, ivi comprese le concessione di pasti gratuiti o semigratuiti in convitti e pensionati per gli alunni che frequentano le scuole secondarie e superiori e che si trovino in situazioni di disagio economico.
Art.5
(Piano regionale per la formazione. Contenuti)
1. Il Piano regionale per la formazione stabilisce i parametri e gli indicatori socio-economici educativi in base ai quali la Regione definisce lammontare delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge. Le Province, in conformità agli obiettivi e ai criteri del succitato piano regionale per la formazione provvedono, per esigenze generali o in relazione a specifiche situazioni, ad integrare eventualmente i finanziamenti regionali, ad impegnare le risorse assegnate dalla Regione e ad assegnare ai comuni i finanziamenti per gli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Piano regionale per la formazione stabilisce inoltre:
a) i procedimenti e le modalità con cui la Regione effettua la verifica di efficienza ed efficacia degli interventi previsti dalla presente legge;
b) i criteri e gli indirizzi per lorganizzazione e la gestione degli interventi da parte dei comuni ivi compresi quelli relativi alla determinazione delle tariffe;
c) gli indirizzi ed i criteri generali in base ai quali le Provincie individuano ambiti territoriali omogenei di intervento, tenendo conto della articolazione territoriale proprie di altri settori quali quello della formazione professionale, delle politiche del lavoro e dei servizi per limpiego e quello socio-sanitario.
3. Il Piano regionale contiene:
a) lanalisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;
b) gli obiettivi e le strategie di intervento ad integrazione e specificazione del Piano regionale di sviluppo;
c) i programmi degli studi, delle ricerche e delle progettazioni sperimentali e non in tema di diritto allo studio e formazione che la Regione intende svolgere direttamente o delegando gli Enti locali del territorio.
d) i criteri e gli indirizzi di valutazione dei progetti di cui allarticolo 2, lettera m).
Art.6
(Elaborazione e approvazione del Piano regionale di formazione)
1. La Giunta regionale elabora lo schema di Piano di formazione, previo contraddittorio con le Province che, a tal fine, sentiti i Comuni, i Consigli scolastici distrettuali e i Provveditori agli studi, formulano proposte e pareri in odine:
a) allanalisi del settore e alla specificazione degli obiettivi del Piano regionale di formazione;
b) allindividuazione dei parametri e degli indicatori socioeconomici di cui al primo comma dellart.5.
2. La Giunta regionale, sentita la Sovraintendenza scolastica regionale e la competente commissione del Consiglio regionale, approva entro il 15 novembre di ogni anno il Piano regionale di formazione.
Art.7
(Competenze dei comuni)
1. I Comuni in base a quanto stabilito dalla lettera b) punto 3 dellarticolo 5 provvedono in ordine a:
a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
c) servizio di mensa scolastica;
d) servizio trasporti;
e) eventuali servizi scolastici integrativi;
2. Per realizzare una migliore funzionalità di servizio ed una riduzione dei costi, i comuni possono associarsi per lesercizio delle funzioni allinterno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al quale appartengono o avvalersi della comunità montana.
Art.8
(Partecipazione degli organi collegiali scolastici)
1. I comuni decidono le forme e i modi di partecipazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola.
Art.9
(Libri e materiale didattico)
1. I comuni forniscono gratuitamente i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano le scuole elementari.
2. I comuni possono assegnare libri o altro materiale didattico ad uso individuale, anche a titolo di comodato, ad alunni della scuola dellobbligo in situazione di disagio economico.
3. I comuni provvedono, dintesa con i consigli di circolo e distituto, alla fornitura di libri e di sussidi multimediali a favore delle biblioteche di classe e distituto e di materiale didattico di uso collettivo, nonché di materiale diretto a favorire la sperimentazione e lattuazione di progetti innovativi.
4. I comuni possono dotare le scuole materne di sussidi e materiale didattico di uso collettivo utile allo sviluppo della personalità e al processo di maturazione proprio delletà evolutiva.
Art.10
(Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate)
1. I comuni, nellambito della rete territoriale dei servizi sociali, attivano un servizio diretto a:
a) favorire le attività scolastiche di integrazione e sostegno per gli alunni disabili e/o in difficoltà di apprendimento, dotando le scuole di attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato;
b) assicurare ai disabili, iscritti ad istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, il trasporto gratuito dalla residenza allistituto scolastico e viceversa, eventualmente stipulando convenzioni con le associazioni dei disabili e con enti senza fini di lucro, e garantire laccessibilità degli edifici con labbattimento delle barriere architettoniche;
c) rimuovere le condizioni sociali che ostacolano lassolvimento dellobbligo scolastico e la prosecuzioni degli studi verso i livelli superiori, o determinano la difficoltà di apprendimento, la ripetenza, lemarginazione o favoriscono la dispersione e labbandono sostenendo, anche finanziariamente, i progetti presentati da scuole, istituti, organi collegiali;
d) promuovere la realizzazione di corsi di italiano e di informazione socio economica diretti a favorire la piena integrazione degli alunni con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi gli immigrati, e sostenere i progetti di educazione multiculturale.
Art.11
(Mense scolastiche)
1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dellobbligo a tempo pieno o a tempo prolungato. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni che svolgono attività scolastiche per le quali lorario si protrae alle ore pomeridiane.
2. Lintervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche.
Art.12
(Servizio trasporto)
1. Il servizio trasporto deve essere attuato a favore degli alunni che frequentano le scuole materne e dellobbligo e che siano residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare.
Art.13
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui alla presente legge viene istituito il Fondo regionale per la formazione di parte corrente per il finanziamento delle spese relative allattuazione del Piano regionale per la formazione.
2. A decorrere dall1 gennaio 2000 il fondo è destinato alla copertura delle spese relative alla generalità delle funzioni di formazione scolastica e professionale. Da tale data affluiscono al fondo stesso tutte le risorse finanziare destinate dalla vigente legislazione al finanziamento della spesa per listruzione scolastica e la formazione professionale.
3. Una quota non inferiore al 15% della spesa autorizzata verrà comunque destinata per favorire lautonomia scolastica e per sostenere progetti volti a sviluppare particolari tematiche di interesse regionale e interventi di interculturalità.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 47.854.327.492 suddivisa in ragione di lire 12.854.327.492 per lanno 2000, di lire 15.000 milioni per lanno 2001 e di lire 20.000 per lanno 2002, a carico del capito_______ che assume la denominazione "Fondo regionale per il diritto allo studio e alla formazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 2002 e del bilancio per lanno 2000.