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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Proposta di Legge n. 2785

Ripristino del nome 
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca

d’iniziativa dei deputati Spini, Carli, Giacco

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione è stato istituito nel 1847 da Re Carlo Alberto col nome di Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione in sostituzione del cosiddetto "Magistrato della Riforma" il cui presidente era il padre gesuita Luigi Taparelli D'Azeglio.

Tale segreteria aveva la competenza per ogni grado e indirizzo di istruzione.

Con la legge Boncompagni del 1848 che affermava che la Pubblica Istruzione era Uffizio civile e non religioso si passava tutta l’Istruzione compresa l'Università al Segretariato della Pubblica Istruzione e lo si denominava Ministero della Pubblica Istruzione.

Con la legge Casati del 1859 che dette l'impianto generale del sistema di istruzione si aggiunse anche l'Istruzione tecnica.

Da allora, cioè dall’Unità d'Italia, il Ministero della Pubblica Istruzione rimase tale fino al 1927, quando viene denominato Ministero dell'Educazione Nazionale dal regime fascista.

Nel dopoguerra riprende la vecchia denominazione di Ministero della Pubblica Istruzione fino a che con decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 assume la denominazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La rimozione dell'aggettivo "pubblica" non sembra consigliabile perché, al di là delle intenzioni, essa appare come un'oggettiva svalutazione del ruolo delle pubbliche istituzioni in materia di istruzione. Infatti il ruolo dell'esecutivo non può essere che relativo all'istruzione pubblica, in quanto per Costituzione l’istruzione privata è libera e "senza oneri per lo stato".

In base allo stesso art. 33 della Costituzione lo Stato ha il dovere di istituire scuole di ogni ordine e grado e di emanare le norme generali che le disciplinano. Il che naturalmente non potrebbe fare per l'istruzione privata.

La legge di parità permette a chi lo richiede, con determinate caratteristiche, di parificarsi alla scuola pubblica. Mentre la legge dello Stato ha sancito altresì, comprende per quali motivi l'aggettivo pubblico dovrebbe scomparire dalle responsabilità governative in questo campo, disorientando l'opinione pubblica e gli operatori del settore. Questo mentre la scuola pubblica ha bisogno di un vigoroso rilancio per affrontare le nuove domande di istruzione che emergono da i mutamenti socio culturali in atto nel paese. Pertanto, con il presente articolo unico si ripristina la precedente disposizione di legge.

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui all’articolo 2, comma l, numero 14), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assume la denominazione di Ministero della Pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca .


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