Proposta di Legge AC n. 2010
(Presentata il 21 novembre 2001)
Norme concernenti il
governo delle istituzioni scolastiche
Art. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche).
1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono i docenti, i
genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i princìpi della
presente legge.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria
autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli
organi di governo secondo i princìpi della presente legge.
3. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli
obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e
flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta
espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle
diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di
insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Essi
valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto
all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della
scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra
famiglie e docenti.
4. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche è improntata al
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, che spettano
agli organi di governo, e compiti di gestione, che spettano al
dirigente scolastico.
Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
a) il consiglio di amministrazione di cui agli articoli 3
e 4;
b) il collegio dei docenti di cui all'articolo 5;
c) gli organi collegiali di valutazione degli alunni di cui
all'articolo 6;
d) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 7.
Art. 3.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal
collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale delle attività
dell'istituzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente
scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio
funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e
designazione dei suoi membri;
b) approva il piano dell'offerta formativa;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed il conto
consuntivo;
d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i
criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione
scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie
alle attività della scuola, nonché per la designazione dei
responsabili dei servizi e dei progetti;
e) nomina gli esperti di cui all'articolo 4 entro due mesi
dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni
scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua
scadenza.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento
di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di
circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento,
il consiglio di amministrazione può adottare modifiche ed
integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di
impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del
consiglio di amministrazione, il dirigente scolastico, al fine di
assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e
l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento,
nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla
costituzione del nuovo consiglio.
Art. 4.
(Composizione del consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non
superiore a undici membri, ivi compreso il dirigente scolastico, che
ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere
assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli
istituti di istruzione secondaria superiore, degli studenti. Ne fanno
parte altresì un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla
fornitura dei locali della scuola e, in numero non superiore a tre,
esperti in ambito educativo, tecnico o gestionale.
2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti,
dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente
scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il
consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei
suoi componenti.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza
diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio, il direttore
dei servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di
segretario del consiglio stesso.
Art. 5.
(Collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative.
Esso provvede in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta
formativa.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti
disciplinari, e può anche istituire ulteriori forme organizzative
quali commissioni, gruppi di lavoro e di progetto, ritenute idonee
allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio
è recepita dal regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d).
3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente
scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
Art. 6.
(Valutazione collegiale degli alunni).
1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità
professionale, valutano in sede collegiale gli alunni, periodicamente
ed alla fine dell'anno scolastico, secondo modalità organizzative
coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal
regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
Art. 7.
(Nuclei di valutazione di istituto).
1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo
con il servizio nazionale di valutazione, un nucleo di valutazione del
funzionamento della scuola e della qualità complessiva del servizio
scolastico, composto in prevalenza da esperti nel campo della
valutazione, secondo modalità definite con il regolamento di istituto
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia
organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la
partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle
famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo,
il regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli
studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli
studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Art. 9.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I,
capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la
presente legge.
Relazione
Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La riforma degli
organi di governo delle istituzioni scolastiche, anche alla luce della
riforma della Pubblica amministrazione e dell'autonomia, richiamata,
peraltro, nel testo della recente riforma costituzionale alla parte
seconda, titolo V, ed, in particolare, dell'articolo 117, disposta
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, è ormai indifferibile. Pur
tuttavia, il nostro sistema scolastico si presenta, ancora oggi,
caratterizzato da elementi che non colgono i cambiamenti
costituzionali e le innovazioni sulle norme di governo delle
istituzioni scolastiche sia amministrative che didattiche. Elementi
che si fondano sulla iper-regolazione dello Stato, sul formalismo e
sul controllo delle procedure piuttosto che dei risultati, su una
anacronistica concezione autarchica dell'organizzazione, su una
concezione burocratica del ruolo dei docenti che non ne valorizza
pienamente l'autonomia e la responsabilità professionali.
La riforma degli organi collegiali degli anni settanta ha cercato di
superare il centralismo dello Stato ma ha mostrato, quasi subito,
tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono
stati di fatto esautorati dall'eccessivo formalismo centralistico e
dalle risorse limitate e ciò ha determinato una continua
deresponsabilizzazione della componente dei genitori e l'affievolirsi
della loro partecipazione.
Queste considerazioni portano a prefigurare una consistente e radicale
modifica del modello di gestione delle istituzioni scolastiche nella
direzione di un rafforzamento degli organi di governo interni alle
stesse istituzioni e alla distinzione, in ordine alle competenze e
alle prerogative definite dalla riforma costituzionale, dagli organi
di livello politico e amministrativo dell'intero sistema. Ciò anche
al fine di coniugare l'esigenza della piena valorizzazione
dell'autonomia professionale dei docenti e dei dirigenti con quella
della partecipazione degli utenti. La responsabilizzazione
professionale dei dirigenti e dei docenti e la distinzione degli
ambiti di intervento sono i cardini su cui poggiare un sistema
decentrato imperniato sull'autonomia.
La presente proposta di legge si innesta, pertanto, in una iniziativa
più generale di ammodernamento del sistema educativo sia in coerenza
con il processo autonomistico, avviato con l'articolo 21 della legge
n. 59 del 1997, e successive modificazioni, che ridefinisce gli organi
collegiali interni come organi di governo, sia nel rispetto delle
prerogative definite dalle recenti modifiche costituzionali.
La proposta di legge, coerentemente con il dettato costituzionale
dell'articolo 33 ("La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione (...)"), va al nucleo essenziale delle questioni
dell'organizzazione e della gestione delle scuole, superando la
concezione di tipo amministrativo degli organi collegiali che ha
soffocato l'iniziativa delle scuole e la stessa attività dei docenti.
Una legge generale di princìpi che rispetta, approfondisce e
valorizza le norme sull'autonomia organizzativa legge n. 59 del 1997,
e successive modificazioni, di cui realizza veramente la lettera e lo
spirito, dando alle scuole la potestà regolamentare sulle questioni
che riguardano tutto il funzionamento interno così come raccoglie le
nuove istanze costituzionali. Essa, infatti, rafforza l'autonomia
organizzativa della scuola, ma nello stesso tempo la apre all'apporto
di risorse esterne sia di esperti che di rappresentanti degli enti
locali proprietari delle scuole e competenti già oggi in molti ambiti
che interessano la gestione della scuola: orientamento, diritto allo
studio, handicap, eccetera.
Il superamento della vecchia concezione del collegio dei docenti -
unico organismo presente nella scuola prima del 1974 - con
l'assegnazione all'autoregolazione interna di tipo professionale delle
competenze e dell'articolazione del lavoro valorizza e rispetta la
libertà di insegnamento, perché libera la scuola e il lavoro
dell'insegnante da vincoli esterni e di tipo burocratico.
La proposta di legge individua nel consiglio di amministrazione
l'organo di gestione della scuola come l'unico che necessita di una
regolazione da parte dello Stato, dato che le scuole ne usano le
risorse finanziarie, e assegna al regolamento interno tutte le materie
che possono essere risolte a livello di istituto determinando un
modello dinamico, capace di adattarsi sia alle molteplici situazioni
delle istituzioni scolastiche che alla loro evoluzione organizzativa e
didattica.
Il testo, in particolare, recepisce i princìpi e i criteri della
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni: separazione tra
organi di indirizzo e organi di gestione; attribuzione ai dirigenti di
poteri di gestione connessi alle responsabilità in ordine ai
risultati; partecipazione degli studenti e dei genitori come efficace
gestione di indirizzo e di controllo.
Si tratta di restituire alla scuola un ruolo centrale nella formazione
dei giovani e una funzione di sostegno allo sviluppo sociale e
culturale della società.
In particolare, si descrivono in sintesi le disposizioni di maggiore
rilievo dettate dalla proposta di legge, con una sommaria descrizione
dei relativi articoli.
L'articolo 1 fissa i princìpi generali cui si ispirano gli organi di
governo delle istituzioni scolastiche.
L'articolo 2 individua gli organi delle istituzioni scolastiche.
L'articolo 3 reca norme sul consiglio di amministrazione, che ha
competenze di indirizzo ed approva gli atti più importanti della
gestione della scuola, ovvero il piano dell'offerta formativa, il
bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo. Inoltre,
delibera il regolamento interno (sul suo funzionamento) e quello
generale che riguarda l'organizzazione della scuola e dell'attività
dei docenti. Si lascia libertà all'istituzione scolastica di darsi
delle regole coerenti con il principio di efficacia e con la propria
visione educativa.
L'articolo 4 fissa la composizione del consiglio di amministrazione,
che non può che essere aperta (tenuto sempre conto delle competenze
degli enti locali). Stabilisce la rappresentanza delle componenti
interne ed introduce la rappresentanza di esperti e dell'ente locale
proprietario dell'edificio in cui ha sede la scuola: si supera così
l'autoreferenzialità delle istituzioni scolastiche e si favoriscono
interazioni territoriali e professionali.
L'articolo 5 ridisegna le modalità organizzative dei docenti. Questi
sono liberati da ogni obbligo collegiale di tipo burocratico ed
organizzativo così da consentire il massimo impegno nelle attività
strettamente inerenti al loro ruolo di docenti. Essi si riuniscono in
gruppi, équipe e dipartimenti e non in organi (il regolamento
relativo alla loro organizzazione professionale è approvato dal
consiglio di istituto, solo dopo aver acquisito il parere degli stessi
docenti). Anche il consiglio di classe verrà formalizzato dal
regolamento in relazione ai progetti, ai percorsi e ai piani (o
moduli) di studio degli alunni.
Il collegio dei docenti recupera, pertanto, le competenze propriamente
didattiche e perde quelle di tipo burocratico-assemblearistico. In
particolare, restano assegnate al collegio tutte le competenze
attribuite dalla legislazione vigente in materia di autonomia
scolastica e tutte quelle che rientrano nel piano dell'offerta
formativa, elaborato dagli insegnanti.
L'articolo 6 definisce il funzionamento degli organismi di valutazione
collegiale degli alunni, che si articolano a seconda dei percorsi
didattici.
L'articolo 7 istituisce i nuclei di valutazione del funzionamento
della scuola, anche in relazione con il servizio nazionale di
valutazione. In questo modo si dà concretezza al principio della
misurazione dell'efficacia dei risultati del processo didattico in
ordine ai risultati e alle responsabilità.
L'articolo 8 fornisce le linee generali per la partecipazione degli
studenti e delle famiglie lasciando ampia libertà di associazione e
di organizzazione.
L'articolo 9, infine, reca norme abrogative. |