Progetto di Legge
(Verdi - Ulivo)
Legge-quadro in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione
Art. 1.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione é
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e
genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche e secondo i princípi sanciti dalla
Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità
e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e
le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà
territoriali.
Il Sistema educativo si pone inoltre l’obiettivo di formare la
persona ai valori di cittadinanza europea e mondiale.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di
scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di
scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza
secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al
diciottesimo anno di età.
4. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano
l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante
percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la
responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Art. 2.
(Scuola dell'infanzia)
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla
educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini
e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone
le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando
per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla
formazione integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta
formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le
bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di
frequentare la scuola dell'infanzia.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente
comma, entro sei mesi dall’approvazione della presente Legge, il
Ministro dell’Istruzione, di concerto col Ministro delle Finanze,
predispone un piano pluriennale di investimenti volto a garantire l’effettiva
presenza su tutto il territorio nazionale di scuole dell’infanzia
dello Stato o comunali.
4. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato
con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di
base.
Art. 3.
(Scuola di base)
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed é
caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in
rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un
lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del
curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari
alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di
base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi, con pari dignità per
ogni forma di linguaggio e di espressione artistica, compresa la
musica;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo;
d) educazione ai princípi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali
atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni
culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a
norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.
Art. 4.
(Scuola secondaria)
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola
nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare,
riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel
ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le
vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e
civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di
responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate
all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria
ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area é
ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero
di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di
istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione
di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, é garantita la possibilità di passare da un modulo
all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione
di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al
comma 3 dell'articolo 1, é rilasciata una certificazione attestante
il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
5. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline
obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage
possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi
periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive,
professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli
opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
6. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola
secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito
formativo che puó essere fatto valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un
indirizzo di studi all'altro.
7. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono
l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che
assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Art. 5.
(Raccordo della scuola con la realtà territoriale)
1.Nell’ambito dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche gli
Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del
curricolo obbligatorio per la costruzione di percorsi
interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di
appartenenza, dal punto di vista storico, ambientale, culturale,
urbanistico, economico, stabilendo i necessari raccordi con i soggetti
associativi, di volontariato, istituzionali.
2. Tali progetti sono volti altresì a fornire le conoscenze
necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza
attiva e di partecipazione democratica a livello locale, in un’ottica
di mantenimento di diversità e specificità territoriali aperte e
inserite nella comunità nazionale, europea, mondiale.
3. Nell’ambito del piano di attuazione di cui all’articolo 7 è
definita la quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai
progetti di cui al comma 1
Art. 6.
(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli
adulti e formazione continua)
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore é disciplinata a
norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 7.
(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma, ivi compreso il piano di
estensione della scuola dell’infanzia di cui al comma 3 dell’articolo
2. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla
trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente
riferiti alle singole parti del programma. Il programma é corredato
da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità
dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione
dei maggiori oneri finanziari ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro,
un progetto generale di riqualificazione del personale docente,
finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche
professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i
criteri generali per la formazione degli organici di istituto con
modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta
formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri
generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e
della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione
dello studio delle lingue, per l'impiego delle tecnologie didattiche,
per la generalizzazione dell’insegnamento della musica nel ciclo di
base e nel ciclo secondario, per la formazione della cittadinanza
europea e mondiale; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di
attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove
questo rilevi oneri aggiuntivi, é subordinata all'approvazione dello
specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi
finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della
riforma sono interamente riutilizzate con modalità e criteri indicati
nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di
periodi sabbatici, di formazione e aggiornamento anche all’estero,
di tutoraggio di studenti universitari o nel passaggio
scuola-università o scuola-formazione post-diploma, di supporto
aggiuntivo contrattualmente incentivato in aree territoriali di
particolare marginalità sociale, ferma restando la non riducibilità
dell’organico complessivo degli insegnanti attualmente in servizio.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui
al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione
del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge é verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua
entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal
Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base
delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al
programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge.
Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità
agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca
una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per
il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui
all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei
curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei
settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino
alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via
prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle
professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il
reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati,
anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli
indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di
cui al comma 1.
9. Nel piano di adeguamento infrastrutturale di cui al comma 1 è
previsto il conferimento al Governo di poteri sostitutivi e la
possibilità di nomina di commissari ad acta per consentire l’utilizzo
effettivo delle somme stanziate in caso di inadempienza o inefficienza
delle amministrazioni competenti
Sen. Fiorello Cortiana (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Stefano Boco (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Francesco Carella (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Loredana De Petris (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Anna Donati (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Francesco Martone (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Natale Ripamonti (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. Sauro Turroni (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Sen. GianPaolo Zancan (Gruppo Verdi – l’Ulivo)
Onorevoli colleghi!
La presente Proposta di Legge mira a fornire a tutto il Parlamento
e alle forze politiche e sociali un elemento di dibattito il più
possibile avanzato sulla necessaria Riforma dei Cicli di Istruzione,
usando il corretto strumento della proposta parlamentare su una
questione che a nostro avviso non può costituire in nessun caso
oggetto di Delega al Governo, via che è invece stata scelta dal
Ministro Moratti.
In coerenza con l’impegno di Governo e di maggioranza che i
Gruppi parlamentari e la Federazione dei Verdi presero ed onorarono
per tutta una legislatura, questa proposta prende spunto dal Testo
dell’allora Ministro Berlinguer, divenuto poi Legge dello Stato, ma
ad esso aggiunge alcuni rilevanti elementi.
Ferma resta l’impostazione, da noi giudicata la più razionale
possibile, del modello a due cicli, primario e secondario, di sette e
cinque anni, che supera l’attuale frammentazione dei percorsi
scolastici, diminuisce le fasi di passaggio foriere di insuccesso e
abbandono, è coerente con la tendenza già largamente presente sul
territorio degli Istituti comprensivi, ed infine permette di
raggiungere senza ricorrere ad artifizi perniciosi l’obiettivo di
abbassare l’età del diploma a 18 anni, mettendo i nostri giovani
nelle condizioni dei loro coetanei europei.
Ma abbiamo voluto chiarire e precisare che la Riforma richiama
investimenti aggiuntivi e che la diminuzione di una anno del percorso
scolastico non può essere occasione di risparmio, semmai occasione
per migliorare la professionalità docente, con strumenti quali l’anno
sabbatico, o per spostare risorse e attenzione sulle aree territoriali
critiche, da dove si deve iniziare a diminuire il numero di alunni per
ogni classe, o infine per sviluppare la sempre più necessaria
funzione di tutoraggio per i giovani che passano dalla scuola all’università
o alla formazione superiore.
E’ inoltre a nostro avviso indispensabile che il Parlamento,
almeno all’interno di un Legge quadro da attuare poi gradualmente,
sancisca che un cittadino del Mondo, in una società avanzata che
vuole essere equa e consapevolmente partecipata, ha il dovere di
istruirsi almeno fino alla maggiore età, quindi a diciotto anni, pur
potendo scegliere alla fine del ciclo primario tra Licei di
impostazione diversa (umanistica, scientifica, artistico-musicale,
tecnico-tecnologica), e pur mantenendo la possibilità, solo ed
esclusivamente nel triennio finale, di fare alcune esperienze
professionalizzanti esterne alla scuola, per una quota massima di ore
annue da definire.
Si è poi inserito un articolo specifico sul rapporto tra Scuola e
territorio, che deve esplicitarsi attraverso il formarsi di autonome e
libere sinergie della singola scuola con gli altri enti e attori
circostanti, e non con demagogiche quote di programmi da assegnare
alle Regioni, e si chiarisce altresì che lo studente deve essere
prima formato come cittadino del Mondo e cittadino d’Europa, e poi
come individuo che conosce e criticamente rivisita le proprie radici
territoriali, comunitarie, artistiche, economico-produttive, ricevendo
dalla scuola gli strumenti e la metodologia per leggere un contesto
sociale e ambientale.
Infine si richiama esplicitamente un piano di investimenti per l’estensione
della Scuola dell’infanzia statale su tutto il territorio, superando
la situazione di supplenza oggi svolta da Istituzioni private con tale
pretesto incostituzionalmente finanziate da Stato ed Enti Locali. |