DdL n. 1829 as
Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i
distretti scolastici
FLORINO ed altri
Art. 1.
1. Presso ogni distretto scolastico é istituito un centro per la tutela dei minori, con lo scopo di accertare eventuali casi di violenza, maltrattamenti, di abbandono cui sono sottoposti bambini delle scuole materne ed elementari nonché ragazzi sino al termine della scuola dell'obbligo, sia in ambiente familiare che altrove.
Art. 2.
1. Ogni centro é composto da un dirigente scolastico designato dal
Provveditore agli studi, che lo coordina, da un medico e da non meno di cinque assistenti
sociali designati dai comuni.
2. Un magistrato, incaricato dal presidente del tribunale, vigila sulle operazioni svolte
dal centro, e riferisce mensilmente al procuratore della Repubblica.
Art. 3.
1. Gli operatori scolastici che nel proprio contatto quotidiano con gli allievi si rendano conto di eventuali maltrattamenti, violenze psico-fisiche, o di stati di abbandono, hanno l'obbligo di segnalare il caso, nel modo piú rapido ed esauriente, al centro di tutela di competenza.
Art. 4.
1. Un assistente sociale, incaricato dal centro di tutela, deve procedere
ad effettuare un'accurata indagine sul caso segnalato dalla scuola accertando quali siano
le condizioni di vita dell'alunno nel contesto sociale in cui vive ed ha la facoltà di
convoca re ed interrogare i familiari o chiunque altra persona la cui testimonianza puó
essere determinante ai fini della indagine. Ha, inoltre, la facoltà di accedere
all'abitazione del minore interessato per verificare le condizioni ambientali.
2. La citata assistente sociale deve produrre, circa gli elementi di cui al comma 1,
relazione al centro di tutela che, nei limiti delle proprie competenze, avvalendosi di
strutture sociali e sanitarie presenti nel territorio, adotta i conseguenziali interventi.
Art. 5.
1. Nei casi di comprovata necessità, il centro deve chiedere l'intervento del magistrato di sorveglianza per l'esecuzione di provvedimenti di urgenza. I provvedimenti del magistrato sono immediatamente esecutivi e restano in vigore anche in caso di opposizione dei genitori o di altra persona che dimostri di averne interesse.
Art. 6.
1. In relazione alle necessità organizzative e funzionali dei centri di tutela, il Ministro della pubblica istruzione puó comandare presso tali istituzioni sino a cinque docenti, ai quali non é corrisposto alcun ulteriore compenso.
Art. 7.
1. Il sindaco della città capoluogo di provincia deve convocare, non meno di due volte per ogni anno solare, una riunione cui devono partecipare rappresentanti di tutti i centri di tutela appartenenti al territorio provinciale, un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, i sindaci interessati o loro rappresentanti, il presidente della provincia o un suo rappresentante, il questore o un suo rappresentante, il provveditore agli studi nonché almeno tre presidenti delle unità sanitarie locali territorialmente interessate, allo scopo di verificare i lavori svolti dai vari centri di tutela e, sulla scorta dei risultati ottenuti, estendere un documento programmatico da trasmettere al presidente della regione perché vengano, eventualmente, assunte le opportune iniziative, anche legislative, atte a rendere piú efficiente e determinante l'operato dei centri di tutela.
Art. 8.
1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente legge gravano su stanziamenti da inserire in apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, cui vengono demandati i poteri di ripartizione dei fondi tra i vari centri di tutela nonché quelli inerenti al controllo della gestione della spesa.