TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 E 3866
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA
Art. 1
(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)
1. Nell'ambito dei distretti socio-sanitari locali, le Regioni provvedono ad
istituire il servizio di psicologia scolastica.
2. Scopo del servizio di psicologia scolastica, quale supporto all'attività
delle istituzioni scolastiche autonome, è di contribuire alla prevenzione dei
disagi della personalità dell'alunno, al miglioramento della qualità
dell'organizzazione e della vita scolastica, al complessivo benessere degli
alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie.
Art. 2
(Criteri per l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica e per
i loro interventi)
1. Le Regioni provvedono ad istituire e disciplinano l'organizzazione dei
servizi di psicologia scolastica, prevedendo espressamente che essi possano
ricorrere all'opera di centri specializzati o di singoli professionisti, ove
necessario mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa
vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.
2. Il servizio di psicologia scolastica predispone i progetti di intervento
basandoli sulla valutazione multidimensionale dei problemi rilevati, con il
contributo di specialisti di persa formazione.
3. Le Regioni organizzano una conferenza annuale, aperta agli operatori del
mondo della scuola e dei servizi socio-sanitari e alla cittadinanza, sulle
attività svolte, sui problemi emersi e sulle prospettive di intervento.
Art. 3
(Compiti del servizio di psicologia scolastica)
1. E' compito del servizio di psicologia scolastica:
a) redigere la carta dei servizi di psicologia scolastica, da diffondere
nelle scuole di ogni ordine
e grado e tramite le scuole, tra le famiglie
b) redigere annualmente un piano degli interventi da realizzarsi sul territorio
di competenza, anche sulla base di specifici progetti di intervento proposti
dalle istituzioni scolastiche o da altri enti operanti nel settore della
prevenzione del disagio giovanile e sulla base delle esigenze di interventi
psico-socio-culturali, espresse dai giovani in età scolare, dagli operatori
scolastici e dalle famiglie
c) stipulare con i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado le
convenzioni per la specifica attuazione del piano di cui alla lettera b) nei
persi contesti
d) curare il rapporto con gli altri servizi territoriali, avuto particolare
riguardo al corretto esercizio delle attribuzioni nei casi di rispettiva
competenza
e) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e
curare la raccolta ed il mantenimento di specifica documentazione scritta sugli
interventi effettuati.
Art. 4
(Coordinamento regionale fra i servizi di psicologia scolastica)
1. Il coordinamento dei servizi di psicologia scolastica è realizzato, a livello regionale, nell'ambito dell'organo collegiale istituito a norma dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'uopo appositamente integrato da rappresentanti della consulta dei presidi delle facoltà di psicologia e del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.
Art. 5
(Attività del servizio di psicologia scolastica nell'ambito delle
scuole)
1. Le attività svolte dal servizio di psicologia scolastica nell'ambito
delle singole scuole, dettagliatamente descritte nella carta dei servizi,
comprendono:
a) partecipazione alla conduzione ed alla valutazione di iniziative,
sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio
scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici.
b) consulenze agli insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui
segnali di disagio che rilevano, sui rapporti con i genitori, sulle possibili
forme di collaborazione tra gli insegnanti stessi;
c) informazioni e consulenze agli allievi, a livello di gruppo e a livello individuale, su temi come lo sviluppo fisico e psicologico, l'organizzazione
efficace delle attività di studio in relazione alla attività del tempo libero,
i rapporti con i coetanei e con gli adulti, l'educazione sessuale, le scelte
scolastiche e professionali, le varie forme di dipendenza o di devianza, i modi
adeguati di reagire all'insuccesso, la formazione del senso di identità;
d) attività di formazione e di consulenza rivolta ai genitori, a livello di
gruppo o individuale, riguardanti temi come la qualità delle relazioni con i
figli e i rapporti con la scuola. L'intervento deve essere volto a mettere a
disposizione dei genitori conoscenze che li pongano in grado di sviluppare in
modo pieno, consapevole e positivamente efficace, la loro funzione educativa.
2. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a
condizione che i genitori, previamente informati, non vi si oppongano; che gli
insegnanti accettino, ove richiesti, di collaborare; che vi siano sufficienti
garanzie di continuità dell'operatore addetto.
3. Gli interventi collettivi sono realizzati nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali della scuola.
4. Qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni
dei docenti emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il servizio
di psicologia scolastica fa riferimento ai servizi specialistici territoriali.
Art. 6
(Sperimentazione del servizio di psicologia scolastica)
1. I Ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione
promuovono una sperimentazione dei servizi di psicologia scolastica della durata
di tre anni scolastici, seguenti la data di entrata in vigore della presente
legge, in almeno una azienda sanitaria locale di ciascuna regione o provincia
autonoma.
2. Per l'attuazione di tale sperimentazione possono essere utilizzati rapporti
di lavoro con contratti di durata triennale, rinnovabili fino alla completa
attuazione della presente legge.
3. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è istituito un comitato scientifico
composto da due professori universitari di psicologia con competenze di ricerca
in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle facoltà
di psicologia, da uno psicologo designato da ciascuna delle associazioni
scientifiche interessate, da quattro delegati degli ordini regionali scelti dal
Consiglio nazionale dell'ordine tra coloro che hanno operato nel campo della
prevenzione del disagio giovanile e che siano, per quanto possibile
rappresentativi delle aree nord, centro sud e isole del Paese, da uno psicologo
designato dal consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da un professore
universitario di pedagogia, da due dirigenti scolastici e da un docente scelti
dal Ministro della Pubblica istruzione e da tre dirigenti dei Ministeri di cui
al comma 1. Il Comitato ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.
4. Spetta al comitato scientifico di cui al comma 3:
a) definire in dettaglio le funzioni e le attività spettanti ai servizi di
psicologia scolastica;
b) seguire l'andamento della sperimentazione;
c) definire i criteri di analisi comparativa;
d) verificare e valutare i risultati della sperimentazione.
5. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta dai Ministri di cui al comma 1 una conferenza nazionale per la valutazione dei risultati, sulla base della relazione conclusiva redatta dal comitato scientifico.
Art. 7
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri relativi alla sperimentazione di cui all'articolo 7 determinati
in lire 8 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nonché agli
oneri per la Conferenza nazionale di cui all'articolo 6, determinati in lire 500
milioni per l'anno 2002, e agli oneri per il funzionamento del comitato
scientifico, determinati in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001
e 2002 si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero…
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella conferenza
nazionale di cui all'articolo 6 costituiscono oggetto di una relazione alle
competenti commissioni parlamentari da parte dei Ministri che l'hanno promossa.
Le Commissioni adottano, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione, una
deliberazione contenente la valutazione delle iniziative e indirizzi per
l'istituzione dei servizi su tutto il territorio nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2003, per le finalità di cui alla presente legge si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.