Disegno di Legge n. 1376
Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
d'iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI, BRIENZA, CIRAMI, NAPOLI
Roberto, MINARDO, NAVA, NAPOLI Bruno, COSTA, FIRRARELLO, RONCONI, FOLLONI, ZANOLETTI,
DENTAMARO, CAMO, GUBERT, CIMMINO e CALLEGARO
Art. 1.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (CEI) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, riguardo alla necessità di definire lo stato giuridico dei docenti di religione e tenendo conto che l'insegnamento della religione cattolica é impartito nel quadro delle finalità della scuola e che i docenti di religione hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica rispettivamente per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.
Art. 2.
1. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante
concorso ordinario per esami e titoli e concorso per titoli e servizi.
2. I programmi di esame del concorso per esami e titoli sono definiti dal Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con la CEI.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e la CEI, emana la tabella di valutazione dei titoli e servizi dei concorsi di
cui al comma 1.
4. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con frequenza triennale, anche quando non vi
sia disponibilità di posti.
5. Le commissioni del concorso per esami e titoli sono istituite dal provveditore agli
studi, d'intesa con l'ordinario diocesano o con gli ordinari diocesani della provincia.
Successivamente il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, indica le
modalità di composizione delle suddette commissioni.
6. Non si applica alcun limite di età soltanto per la partecipazione al concorso per
titoli e servizi.
Art. 3.
1. Possono partecipare al concorso per esami e titoli per la classe di
concorso di religione cattolica i candidati che siano in possesso:
a) di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'intesa tra
l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751, da un ordinario diocesano della provincia;
b) di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4
dell'intesa di cui alla lettera a).
Art. 4.
1. Possono partecipare al concorso per titoli e servizi per la classe di
concorso di religione cattolica i candidati che:
a) siano in possesso di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5
dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ;
b) siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti
ai punti 4.3 e 4.4 dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ;
c) abbiano superato un concorso per esami e titoli relativo alla classe di
concorso di religione cattolica;
d) abbiano prestato servizio effettivo di insegnamento della religione cattolica
negli istituti e nelle scuole statali di ogni ordine e grado per trecentosessanta giorni,
anche non continuativi; si considerano cumulabili i servizi di insegnamento della
religione cattolica prestati nella scuola ma terna ed elementare, media e secondaria
superiore.
Art. 5.
1. I provveditori agli studi determinano i posti di insegnamento della
religione cattolica in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei
tre anni scolastici per i quali i concorsi sono espletati. I posti di insegnamento di
religione cattolica sono determinati per cattedre in organico sul numero delle classi
funzionanti in ogni scuola.
2. I docenti di religione cattolica vengono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5,
lettera a) , del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,
tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985,
n. 121, dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano che ha rilasciato
l'idoneità, per cattedre in organico di cui al comma 1.
3. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi del comma 2, si applicano tutte le
disposizioni sullo stato giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, si aggiunge la perdita
dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.
Art. 6.
1. In ambito provinciale i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e le
riammissioni in servizio hanno luogo previa intesa con l'ordinario diocesano della
provincia che ha rilasciato l'idoneità.
2. I trasferimenti dalla provincia di titolarità ad altra provincia hanno luogo previo
rilascio dell'idoneità da parte di un ordinario diocesano della provincia per cui si
richiede il trasferimento.
Art. 7.
1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie
superiori é di quindici ore piú tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia
sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai
fini del completamento di cattedra presso altro istituto.
2. Nelle scuole materne ed elementari, ove non si provveda all'insegnamento della
religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di
cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola elementare e per ogni quattordici
sezioni nella scuola materna.
3. In ogni caso l'orario potrà essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per
ogni altro insegnamento.
Art. 8.
1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili
entro il 31 dicembre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del provveditore
agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
2. Le supplenze temporanee di religione cattolica vengono conferite dai capi d'istituto
d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e
titoli di religione cattolica hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.
Art. 9.
1. In sede di prima applicazione i docenti di religione cattolica, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano maturato quattro
anni di servizio e che siano in possesso dei titoli di qualifica zione professionale
previsti dall'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , sono immessi in
ruolo ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 5.
2. Al fine di snellire il procedimento di immissione in ruolo dei docenti di religione di
cui al comma 1, i provveditori agli studi formano una graduatoria per titoli e servizi.
3. Il docente di religione cattolica, con almeno quindici anni di servizio di ruolo, a cui
sia stata revocata l'idoneità é assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i
requisiti.
Art. 10.
1. Per assicurare una corretta applicazione della presente legge, il
Ministro della pubblica istruzione di intesa con la CEI provvede a nominare ispettori
ministeriali. L'intervento di tali ispettori puó essere richiesto sia dall'autorità
scolastica sia da quella ecclesiastica.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824,
nonchè le altre disposizioni relative ai docenti di religione cattolica in contrasto con
la presente legge.
3. Lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica di cui alla presente legge si
applica anche nelle regioni a statuto speciale ove esso non risulti in contrasto con i
diritti acquisiti in base alle leggi di autonomia amministrativa.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'inizio
dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.