Disegno di Legge n. 1411
Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
d'iniziativa dei senatori MINARDO, D'ONOFRIO, CIRAMI, ASCIUTTI,
BETTAMIO, BRIENZA, CALLEGARO, CAMO, CASTELLANI Carla, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI
ZEFFIRELLI, CUSIMANO, DE ANNA, FIRRARELLO, GRECO, LAURIA Baldassare, MANCA, MONTELEONE,
MUNDI, NAPOLI Roberto, PORCARI, SILIQUINI, SPECCHIA, TAROLLI, TONIOLLI, VALENTINO,
VENTUCCI, NAVA, TURINI e DE SANTIS
Art. 1.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Intesa tra l'autoritą scolastica e la Conferenza episcopale italiana (CEI) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, riguardo alla necessitą di definire lo stato giuridico dei docenti di religione, e tenendo conto che tale insegnamento della religione cattolica é impartito nel quadro delle finalitą della scuola e che i docenti di religione hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica rispettivamente per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.
Art. 2.
1. I docenti di religione cattolica saranno assunti in ruolo con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, mediante concorso ordinario per esami e titoli e concorso
per titoli e servizi.
2. I programmi di esame del concorso per esami e titoli saranno definiti dal Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, emana la tabella di
valutazione dei titoli e servizi dei concorsi di cui al comma 1.
4. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con frequenza triennale, anche quando non vi
sia disponibilitą di posti.
5. Le commissioni del concorso per esami e titoli sono istituite dal provveditore agli
studi, d'intesa con l'ordinario diocesano o con gli ordinari diocesani della provincia.
Successivamente il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, indica le
modalitą di composizione delle suddette commissioni.
6. Non si applica alcun limite di etą soltanto per la partecipazione al concorso per
titoli e servizi.
Art. 3.
1. Possono partecipare al concorso per esami e titoli per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che siano in possesso:
a)
di idoneitą riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'Intesa tra l'autoritą scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia;
b) di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui alla lettera a) .
Art. 4.
1. Possono partecipare al concorso per titoli e servizi per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che:
a)
siano in possesso di idoneitą riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , da un ordinario diocesano della provincia;
b) siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui alla lettera a) ;
c) abbiano superato un concorso per esami e titoli relativo alla classe di concorso di religione cattolica;
d) abbiano prestato, nell'ultimo settennio, servizio effettivo di insegnamento della religione cattolica per trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nelle scuole statali materne ed elementari, medie e secondarie superiori.
Art. 5.
1. I provveditori agli studi determinano i posti di insegnamento della
religione cattolica in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei
tre anni scolastici per i quali i concorsi sono espletati. I posti di insegnamento della
religione cattolica sono determinati per cattedre in organico sul numero delle classi
funzionanti in ogni scuola.
2. I posti in organico vengono determinati da parte del provveditore agli studi sull'80
per cento della complessiva disponibilitą di ciascun ruolo.
3. Nell'ambito dell'organico provinciale complessivo vengono individuate specifiche
dotazioni organiche distinte per diocesi.
4. I docenti di religione cattolica sono nominati in ruolo con contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato, ai sensi del punto 5, lettera a) , del
protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana
e la Santa sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore
agli studi per cattedre in organico di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi del comma 4, si applicano tutte le
disposizioni sullo stato giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni. Ai casi di decadenza dall'impiego
previsti dall'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del
1974, si aggiunge la perdita dell'idoneitą a seguito di revoca da parte dell'ordinario
diocesano che l'ha rilasciata.
Art. 6.
1. I trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e le riammissioni in servizio hanno lungo previo rilascio dell'idoneitą da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio.
Art. 7.
1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle secondarie superiori é
di quindici ore piś tre a disposizione.
2. Nelle scuole elementari, ove non si provveda all'insegnamento della religione con
insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni
dieci classi. L'orario settimanale sarą costituito da ventiquattro ore di attivitą
didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti in ciascun modulo, in tempi non
coincidenti con l'orario di servizio, o da due ore per attivitą di cui ai commi 2 e 5
dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 148, e al punto 2.2 della circolare
ministeriale 10 settembre 1991.
3. Nelle scuole materne, ove non si provveda all'insegnamento della religione con
insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni
quattordici sezioni.
4. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono
considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro
istituto.
5. In ogni caso l'orario di insegnamento potrą essere rivisto in sede di rinnovo
contrattuale, come per ogni altro insegnamento.
Art. 8.
1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili
entro il 31 dicembre, si provvede mediante incarico annuale a tempo determinato da parte
del provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesiano competente per
territorio.
2. Gli incarichi a tempo determinato di religione cattolica vengono conferiti dai capi
d'istituto d'intesa con l'ordinario diocesiano competente per territorio.
3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e
titoli di religione cattolica oppure in possesso di abilitazione all'insegnamento della
religione cattolica hanno la precedenza negli incarichi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i docenti di
religione cattolica, incaricati annuali a tempo determinato, nominati nell'anno scolastico
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per un orario non inferiore
alle dodici ore settimanali, che abbiano gią maturato quattro anni di servizio e che
siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) , a domanda sono immessi in ruolo con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del punto 5, lettera a) , del
protocollo addizionale all'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal
provveditore agli studi.
2. Al fine di snellire il procedimento di immissione in ruolo dei docenti di religione di
cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i provveditori agli studi:
a)
verificheranno, tramite ricezione di adeguata documentazione, il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) assumeranno i docenti di religione di cui al comma 1, una volta accertato il possesso dei requisiti, con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno;
c) nomineranno in assegnazione provvisoria i docenti di cui al comma 1 nei posti che occupano al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il servizio prestato dai docenti di cui al comma 1 nell'anno scolastico
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge é considerato valido come
anno di prova.
4. Il comma 2 dell'articolo 5 non si applica ai docenti di cui al comma 1.
Art. 10.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, istituisce
un apposito corpo di ispettori. L'intervento di tali ispettori puó essere richiesto sia
dall'autoritą scolastica sia da quella ecclesiastica.
2. I candidati al ruolo del personale ispettivo devono essere in possesso, oltre dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) , di
un'anzianitą di servizio di ruolo o di incarico di religione cattolica di almeno nove
anni.
3. Il docente di religione cattolica, con almeno quindici anni di servizio, di ruolo o di
incarico, a cui sia stata revocata l'idoneitą, sarą assegnato ad altri compiti, qualora
ne abbia i requisiti.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, é preso in considerazione soltanto il servizio non di
ruolo prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5
giugno 1930, n. 824, e tutte le circolari e leggi previgenti relative ai docenti di
religione cattolica in contrasto con la presente legge.
2. Lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica di cui alla presente legge si
applica anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i diritti
acquisiti in base alla legislazione speciale previgente e allo Statuto di autonomia della
regione Trentino-Alto Adige.
Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.