Disegno di Legge n. 2965

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione

d'iniziativa del senatore COSTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997

 

Art. 1. (Finalitą)

1. La presente legge estende al personale docente di religione cattolica nelle scuole statali lo stato giuridico ed economico del personale docente in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

Art. 2. (Istituzione dei ruoli dei docenti di religione cattolica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione istituisce la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica, per la scuola elementare, la scuola media di primo grado e la scuola secondaria superiore.
2. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante concorso per titoli e servizi e mediante concorso ordinario per esami e titoli.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, ed entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro della pubblica istruzione bandisce il concorso per titoli e servizi specificando, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI), i titoli ed i requisiti. Successivamente, con frequenza triennale, il Ministro della pubblica istruzione bandisce concorsi per esami e titoli.
4. Le commissioni di concorso per esami e titoli sono istituite dal sovrintendente scolastico regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani delle singole province.

Art. 3. (Nomina dei docenti di religione cattolica, loro trattamento e stato giuridico)

1. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati dai provveditori agli studi per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.
2. I docenti di religione cattolica vengono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneitą, per cattedre in organico di cui al comma 1.
3. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.
4. Fermi restando i casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, decade dall'impiego anche chi abbia perso l'idoneitą a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

Art. 4. (Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio)

1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dą luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l'idoneitą.
2. I trasferimenti dalla provincia di titolaritą ad altra provincia hanno luogo previo rilascio dell'idoneitą da parte di un ordinario diocesano della provincia per cui si richiede il trasferimento.

Art. 5. (Orario di cattedra per docenti di religione cattolica)

1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori é di quindici ore piś tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.
2. Nelle scuole elementari, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola elementare.
3. In ogni caso l'orario puó essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.

Art. 6. (Supplenze annuali)

1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
2. Le supplenze temporanee di religione cattolica sono conferite dai capi d'istituto d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.

Art. 7. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica gią in servizio nelle scuole statali sono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 1995, almeno due anni di servizio continuativo e che siano in possesso di idoneitą riconosciuta da un ordinario diocesano della provincia, secondo quanto previsto dal punto 2.5 dell'intesa tra l'autoritą scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.