Disegno di Legge n. 703
Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica
d'iniziativa dei senatori MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1996
Art. 1.
1. Agli insegnanti della religione cattolica si applica lo stato giuridico
del personale docente, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successive
modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e
successive modificazioni, salve le particolari disposizioni sia in ordine al requisito di
idoneità riconosciuto dall'autorità ecclesiastica ed ai titoli di qualificazione
professionale stabiliti, rispettivamente, ai sensi del punto 5, lettera a) e
lettera b) , numero 4, del protocollo addizionale all'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e salve le disposizioni
previste dalla presente legge.
2. L'insegnamento della religione cattolica é impartito, nel quadro delle finalità della
scuola, con modalità organizzative stabilite dagli ordinamenti didattici in vigore, salvo
nuove intese tra Stato italiano e Conferenza episcopale italiana.
3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824.
Art. 2.
1. In ogni istituto scolastico, in relazione al numero delle classi e
delle ore di insegnamento della religione cattolica, previste dagli ordinamenti didattici
in vigore, sono costituite cattedre di religione cattolica nella misura dell'80 per cento
della disponibilità dei posti. Il restante 20 per cento dei posti é riservato alle
dotazioni organiche aggiuntive, destinate a posti part-time ed a posti-orario
senza o con trattamento di cattedra, di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge
11 luglio 1980, n. 312.
2. Nelle scuole materne od elementari, ove non si provveda alle attività educative o di
insegnamento della religione cattolica con l'insegnante di classe, sono stabiliti
posti-orario con trattamento di cattedra, di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, su ogni dieci classi disponibili per la scuola elementare, e
su posti-orario non inferiori a dodici ore settimanali per la scuola materna, con
retribuzione proporzionale all'orario prestato.
Art. 3.
1. Ai fini dell'intesa tra l'autorità scolastica e l'autorità
ecclesiastica per la nomina degli insegnanti della religione cattolica, l'Ordinario
diocesano, ricevuta comunicazione dal provveditore agli studi delle esigenze di organico
per la copertura delle vacanze nelle cattedre e nei posti-orario di insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, relativamente al territorio della propria
diocesi, propone al provveditore agli studi della provincia interessata gli elenchi,
distintamente per i vari ordini della scuola statale, degli insegnanti della religione
cattolica forniti dei titoli di idoneità e di qualificazione professionale.
2. Il provveditore agli studi applica agli elenchi ricevuti dall'Ordinario diocesano la
normativa comune a tutto il personale docente per la formazione e la durata delle
graduatorie provinciali, rispettivamente per i vari ordini di scuola.
3. Nella formazione delle graduatorie dei posti-orario per l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole materne ed elementari, ove non si provveda con l'insegnante di
classe, costituiscono motivo di precedenza i titoli di studio normalmente richiesti per
l'insegnamento in tali ordini di scuole.
4. Il provveditore agli studi nomina gli insegnanti della religione cattolica alle
cattedre in organico nelle scuole secondarie ed ai posti-orario in quelle primarie, con
trattamento di cattedra.
Art. 4.
1. Agli insegnanti della religione cattolica, nominati dal provveditore agli studi alle cattedre in organico nelle scuole secondarie inferiori e superiori, é assegnato un orario settimanale di lezione non superiore alle diciotto ore, da espletare su un numero di classi, da stabilire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, compatibile con le esigenze della didattica e della funzione docente.
Art. 5.
1. Gli insegnanti della religione cattolica, dopo due anni di servizio
anche non continuativo o ad orario ridotto e nominati su cattedre in organico, sostenuto
con esito positivo l'anno di prova valutato dal consiglio dei docenti, con decreto del
provveditore agli studi sono immessi in ruolo a tutti gli effetti giuridici ed economici,
ai sensi della disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge in ordine al
giudizio di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano. L'immissione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica non puó dar luogo a passaggi di cattedra o di ruolo.
2. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà
luogo previo riconoscimento dell'idoneità da parte di un Ordinario diocesano competente
per territorio.
3. In sede di prima applicazione della presente legge possono usufruire della nuova
disciplina di ruolo, su loro stessa richiesta, gli insegnanti della religione cattolica
attualmente beneficiari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio
1980, n. 312, nella misura dell'80 per cento della disponibilità delle cattedre.
Art. 6.
1. Gli insegnanti della religione cattolica in possesso di titoli accademici in teologia, conseguiti in facoltà approvate dalla Santa Sede e riconosciuti dallo Stato italiano come diploma di laurea ai sensi dell'intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, possono partecipare ai concorsi per la carriera direttiva ed ispettiva secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 7.
1. Oltre a quanto previsto all'articolo 111 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il giudizio definitivo di non idoneità
all'insegnamento della religione cattolica, emesso dall'Ordinario diocesano e comunicato
per iscritto al provveditore agli studi competente ed all'insegnante interessato, é
considerato dallo Stato italiano motivo di decadenza dall'impiego.
2. L'insegnante della religione cattolica titolare di cattedra che, per comprovati motivi
di salute ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, non possa piú svolgere l'insegnamento, o a cui dopo quindici anni
continuativi di servizio sia stata revocata l'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano
puó, a domanda, essere assegnato, previa riqualificazione, ad altri compiti nell'ambito
dell'amministrazione statale.
Art. 8.
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con le disposizioni di cui al punto 5 del protocollo addizionale all'Accordo reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, si applica la normativa vigente dell'amministrazione scolastica.