PROPOSTA DI LEGGE n.3246
d'iniziativa dei deputati
BONO, NUCCIO CARRARA, PEZZOLI, CUSCUNA', STAGNO d'ALCONTRES
Disposizioni in materia di riforma delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Presentata il 19 febbraio 1997
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - La nostra Repubblica, alle soglie del terzo millennio, è chiamata ad affrontare i problemi della convivenza civile con una visione plurirazziale, pluriculturale e pluriconfessionale che tenga conto dei diritti di tutti, nel rispetto delle esigenze dei vari gruppi e di ogni singolo cittadino.
Il bisogno di una istituzione libera e diversificata, autonoma e garante dei diritti inalienabili della persona umana e della famiglia, pone la questione della necessità di una profonda ristrutturazione, di una riforma che riveda e rifondi lo stesso concetto di istruzione, nel rispetto del dettame della nostra Costituzione, che riconosce ai singoli cittadini il diritto ad una istruzione libera e gratuita e ai genitori la titolarità prima di fornire ai loro figli tale istruzione.
Ma proprio l'organizzazione della scuola e del suo apparato ha prodotto nel nostro Paese un Ministero "elefantiaco", corroso da una staticità borbonica, che non è riuscito ad attuare le cose migliori della "riforma Gentile", realizzando invece un centralismo burocratico esasperato che ha mortificato, di fatto e di diritto, la infinita ricchezza umana, sociale, civile e culturale della periferia, controllata in maniera poliziesca dagli occhialuti ispettori ministeriali.
Si avverte quindi la necessità di una scuola che abbia un profondo rispetto di tutte le identità culturali e che rispecchi le necessità della società del post- moderno, del villaggio globale ma anche del villaggio reale.
L'approvazione del disegno di legge comunemente denominato "Bassanini", pur non avendo voluto recepire le istanze delle scuole pubbliche non statali, pone lo stesso il problema di un immediato passaggio da una struttura scolastica verticistica e obsoleta a una territoriale ed autonoma.
Favorire lo sviluppo e la crescita dell'autonomia significa dare alle scuole capacità di autorganizzarsi sia dal punto di vista economico che didattico, per sviluppare, nel rispetto anche del proprio territorio, una sintesi tra il nostro patrimonio culturale e le nuove esigenze della scienza e della tecnica.
Occorre una scuola aperta che coinvolga quante più sinergie possibili, che veda protagonisti i genitori, gli operatori del mondo del lavoro, le associazioni, che si prefigga come obiettivo quello di educare ai valori ed a insegnare a vivere insieme, per far crescere il gusto della democrazia, l'amore verso la libertà, il rispetto della Costituzione e dei diritti dell'uomo.
Quindi autonomia e parità scolastica sono due misure inseparabili, per consentire e favorire l'attivazione di un sistema formativo unitario sia scolastico che professionale dove i due indirizzi, pur mantenendo la propria identità e le proprie caratteristiche specifiche, siano collegati istituzionalmente.
Ma lo Stato, pur nel rispetto delle autonomie, deve mantenere le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di sviluppo, di programmazione e di valutazione dei processi formativi e di garanzia.
Alle istituzioni scolastiche pubbliche da chiunque gestite (Stato, enti pubblici, cooperative, privati, associazioni, ordini religiosi) spetta la preparazione di uno statuto che, rispettoso dei valori costituzionali del pluralismo e della libertà di istituzione, tuteli sia l'identità della istituzione stessa attraverso la libera scelta del personale, che deve possedere idonee competenze professionali, sia i propri programmi, il proprio progetto educativo, gli obiettivi da raggiungere, le attività integrative da realizzare nel rispetto delle altre identità scolastiche.
Solo quindi un patto sociale, basato su una scuola libera ed autonoma, che non sia espressione di gruppi di potere, ma diventi esigenza incarnata dei bisogni reali dei vari soggetti, può rispondere alla domanda di libertà che da ogni parte fa sentire altissima la sua pressante richiesta.
La scuola nel nostro Paese si deve avviare verso la rifondazione che vedrà scuole pubbliche statali e scuole pubbliche non statali impegnate nella formazione dei giovani nel rispetto dei valori costituzionali secondo gli obiettivi generali indicati dallo Stato e con un unico sistema di valutazione, in cui lo Stato non rinuncia al proprio ruolo, ma riconosce alle diverse opzioni ideali la possibilità di costituire scuole coerenti con i propri princìpi, ma che debbono contribuire a formare giovani consapevoli e rispettosi dei valori costituzionali.
Del resto la riforma Gentile, ancor prima che la nostra Carta costituzionale venisse pensata e scritta, "aveva aperto la via alla libertà", così come affermava Padre Agostino Gemelli.
Dopo Gentile, un'ignobile e becera congiura ha visto solo nella scuola di Stato la possibilità di investire, sprecandole in gran parte, le ingenti risorse che il nostro Paese ha destinato all'istruzione.
Ogni qual volta si è discusso di parità, un problema che è sembrato insormontabile e che di fatto ha impedito che si affrontasse persino la discussione di una legge, è stato quello finanziario, dato che secondo molti gli articoli 33 e 34 della Costituzione impedirebbero qualsiasi forma di onere per lo Stato.
Ma il problema è stato sempre di ordine politico e certamente non giuridico.
Del resto nel cammino verso l'Europa il nostro Paese deve dare adempimento, tra l'altro, alla dichiarazione Luster, approvata dal Parlamento europeo nel marzo 1984.
In essa si ricordava agli Stati aderenti che "il diritto alla libertà di insegnamento implica, per sua natura, l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario".
Questa proposta di legge finanzia l'innovazione e consta di due parti:
quattro articoli di norme generali sull'istruzione;
quattro articoli relativi alla forma più appropriata di strumento giuridico-economico per finanziare l'innovazione: il buono scuola.
Il provvedimento chiave della presente proposta di
legge prevede un buono statale di circa lire 4.500.000 annue,
basato sul 75 per cento del costo medio complessivo dell'istruzione
per ogni studente; un periodo di cinque anni calcolato considerando
"aventi diritto" ai buoni solo gli studenti che frequentano
le prime classi di ogni ordine e grado di scuola a partire dall'anno
scolastico 1997-1998.
Art. 1.
(Apprendimento e insegnamento).
1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale garantito dalla Costituzione.
2. I genitori hanno il diritto-dovere di educare e di istruire i propri figli.
3. La libertà di insegnamento è strumentale rispetto al diritto dei genitori ed ha due limiti fondamentali:
a) la libertà di apprendimento;
b) il diritto dei genitori, o di che ne fa le veci, di educare e di istruire i propri figli.
Art. 2.
(Scuole pubbliche autonome).
1. Le scuole statali e non statali sono abilitate all'accettazione di buoni di cui all'articolo 5 e sono denominate scuole pubbliche autonome.
2. Le scuole accedono liberamente al riconoscimento di cui al comma 1 mediante un esame volto al riconoscimento dei seguenti requisiti:
a) il possesso di uno statuto della scuola;
b) il possesso di un progetto educativo della scuola;
c) il possesso di specifici piani di studio;
d) il possesso della carta dei servizi scolastici.
3. Le scuole acquisiscono la qualifica di scuole pubbliche autonome con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, che certifica l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 2.
4. Gli aventi diritto sono autorizzati a scegliere per la loro istruzione qualsiasi scuola che si conformi ai valori fondamentali della Costituzione. Gli aventi diritto che scelgono una scuola pubblica autonoma possono spendervi un buono scuola di cui all'articolo 5.
5. Gli obiettivi da conseguire con l'istituzione di scuole pubbliche autonome sono i seguenti:
a) mettere i genitori e le persone aventi diritto in condizione di decidere quali scuole meglio soddisfino le esigenze dei loro figli;
b) migliorare la qualità dell'insegnamento attraverso la competizione fra una pluralità di offerte;
c) ridurre le procedure burocratiche in modo da assicurare alle classi più risorse da destinare all'istruzione;
d) fornire maggiori opportunità agli insegnanti;
e) mobilitare il privato affinché collabori al sistema di istruzione e formazione della popolazione in età scolare;
f) incoraggiare lo sviluppo di scuole libere e autonome.
Art. 3.
(Titoli di studio).
1. Gli studenti che frequentano le scuole pubbliche autonome sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio con le stesse modalità degli alunni delle altre scuole, con prove coerenti con i piani di studio seguiti.
Art 4
(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza amministrativa delle scuole pubbliche autonome).
1. Per la tutela degli aventi diritto e della libera concorrenza tra scuole, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. L'ente gestore è titolare del governo della scuola pubblica autonoma e risponde di tutte le decisioni che
adotta.
3. Gli studenti e i loro genitori hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti, la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Art. 5.
(Concessione dei buoni scuola).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito il buono scuola quale titolo non negoziabile da utilizzare presso una scuola pubblica autonoma ad esclusivi fini scolastici ed educativi.
2. Lo Stato consegna annualmente un buono scuola ad ogni studente avente diritto e che può dimostrare l'effettiva frequenza. I buoni possono essere accettati da qualsiasi scuola abilitata.
3. Il buono per l'istruzione, dato ad ogni studente avente diritto, non può essere inferiore al 75 per cento della spesa locale e statale media annua, per ogni studente come determinata nel corso dell'esercizio finanziario precedente.
4. In sede di prima applicazione della presente legge e per l'esercizio finanziario successivo alla sua data di entrata in vigore, l'importo del buono scuola è determinato in lire 4.500.000 annue.
5. I buoni scuola per l'istruzione sono di ammontare identico per ogni studente e in qualsiasi classe frequentata.
Possono essere stabiliti ulteriori fondi aggiuntivi per valide necessità di trasporto per ragazzi con basso reddito e per coloro che sono portatori di handicap. Restano ferme le norme agevolative esistenti per il settore scolastico alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I buoni scuola non costituiscono reddito ai fini della determinazione del carico tributario degli aventi diritto.
7. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni
deve pubblicare il suo bilancio annuale, dopo averlo preventivamente
sottoposto alla revisione di una società abilitata alla
certificazione. Nella pubblicazione del bilancio sono allegati
i dati relativi alle iscrizioni.
Art. 6.
(Personale).
1. Il personale docente e direttivo di ruolo e i docenti abilitati e non abilitati sono inseriti, a richiesta, anche contemporaneamente, in due separate graduatorie: una per le scuole pubbliche statali e una per le scuole pubbliche autonome.
2. Al personale comunque utilizzato deve essere assicurato,
pena la decadenza dei benefici di cui alla presente legge, il
medesimo trattamento economico previsto per il personale statale
di ruolo.
Art. 7.
(Norma transitoria).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a bandire appositi corsi abilitanti per i docenti che da almeno due anni insegnano nelle scuole non statali.
2. I corsi di cui al comma 1 si concludono con la produzione e discussione di una tesina attinente l'esperienza professionale dei docenti e con la valutazione della stessa, del servizio prestato e degli incarichi ricoperti.
Art. 8.
(Ambito di applicazione).
1. A decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i buoni scuola di cui all'articolo 5 sono a disposizione di qualsiasi studente avente diritto che frequenta le prime classi di ogni ordine e grado di scuola.