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Progetto di legge Camera n. 3414

FRONTESPIZIO

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERLUSCONI, PISANU, APREA, MICHELINI, FRATTINI, URBANI, BONAIUTI, MELOGRANI, VITO, ARACU, CAVANNA SCIREA, RIVOLTA, GAZZARA, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO, CRIMI, SERRA, ACIERNO,ALEFFI, AMATO, ARMOSINO, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO, BERRUTI, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, DONATO BRUNO,BURANI PROCACCINI, CALDERISI, CASCIO, CICU, COLLETTI, COLOMBINI, CONTE, COSENTINO, CUCCU, DANESE, de GHISLANZONI,CARDOLI, DEL BARONE, DELL'ELCE, DELL'UTRI, DE LUCA, DEODATO, DI COMITE, DI LUCA, d'IPPOLITO, ERRIGO, FILOCAMO, FLORESTA, FRATTA PASINI, FRAU, GAGLIARDI, GARRA, GASTALDI, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GIOVINE, GIUDICE, GIULIANO, GUIDI, LAVAGNINI, LEONE, LO JUCCO, LORUSSO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MAROTTA,MARRAS, MARTINO, MARTUSCIELLO, MARZANO, MASIERO, MASSIDDA, MATACENA, MATRANGA, MICCICHE', MISURACA, NAN, NICCOLINI, PAGLIUCA, PALMIZIO, PAROLI, PILO, POSSA, PRESTIGIACOMO, PREVITI, RADICE, REBUFFA, RIVELLI, ROSSO, ALESSANDRO RUBINO, RUSSO, SANTORI, SAPONARA, SARACA, SAVARESE, SAVELLI, SCAJOLA, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, STAGNO d'ALCONTRES, STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, TORTOLI, VALDUCCI, VITALI

Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento

Presentata il 13 marzo 1997

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge intende superare il monopolio statale nella gestione dell'istruzione e dare vita ad un reale pluralismo educativo. E' tanto più urgente affrontare il tema della parità scolastica tra scuole statali e non statali in considerazione del fatto che, recentemente, il Parlamento ha varato l'autonomia scolastica che è un primo passo verso una nuova concezione della scuola che si avvia ad essere più "pubblica" e meno "statale". Occorre, dunque, completare la riforma del sistema scolastico avviata sul piano istituzionale con l'introduzione dell'autonomia scolastica e inserire elementi nuovi in materia di ridefinizione del servizio pubblico che non può più coincidere esclusivamente, o prevalentemente, con le scuole gestite dallo Stato. Il momento storico che stiamo vivendo impone scelte coraggiose e più rispettose dei diritti dei cittadini. Occorre, per questo, superare le frontiere dell'istruzione del passato per aprire le porte al vastissimo campo di un'educazione che si ispiri ai princìpi liberaldemocratici, che garantisca efficienza ed efficacia al servizio scolastico e che tenga conto del diritto inalienabile dei genitori di poter scegliere per i propri figli la scuola che desiderano senza dover sostenere spese aggiuntive. In questo senso, va perseguito innanzitutto il superamento del monopolio statale nella gestione dell'istruzione e quindi è necessario indicare la soluzione politica al problema del riconoscimento delle scuole non statali. E' ben noto, che, fino ad ora, pesanti condizionamenti ideologici e demagogici hanno impedito un corretto confronto tra le forze politiche sul tema della parità, ostacolando di fatto qualsiasi apertura verso nuove forme di pluralismo dell'offerta educativa, ignorando che, anche per l'istruzione, deve poter valere il concetto che pubblico deve essere il servizio e non necessariamente la gestione del servizio stesso. Lo Stato di diritto non può esistere qualora detenga il monopolio o quasi dell'istruzione. Lo "Stato maestro" è un tratto tipico dello Stato totalitario. In Italia la scuola non statale rappresenta non più del 7 per cento del totale. Oltre tutto, l'assenza di competizione è inevitabilmente fonte di irresponsabilità, di inefficienza e di costrizioni. Il punto nevralgico resta dunque il riconoscimento delle scuole non statali all'interno del circuito delle scuole pubbliche. D'altra parte, c'è da chiedersi se rende un effettivo servizio pubblico una scuola libera ed efficiente o una scuola statale inefficiente. Fino ad ora, nella scuola statale hanno regnato i burocrati e ha prevalso la logica delle circolari. L'autonomia, invece, introduce la logica dell'individuazione dei problemi e della ricerca di soluzioni sempre più adeguate: in tal senso, costituisce un passo significativo verso un sistema che si apre al territorio e che accetta di diversificarsi in ragione dei bisogni formativi dei cittadini. Prevedere che ci siano più soggetti istituzionali o privati che concorrano a garantire standards di formazione è per questo non solo opportuno, ma ormai auspicabile, e tocca al Parlamento ed al Governo definire norme e regole di questa nuova configurazione del sistema pubblico. Non si può tra l'altro ignorare che tutti gli altri Paesi, europei e non, hanno delle leggi di parità. Addirittura nei Paesi post-comunisti le leggi più recenti hanno previsto finanziamenti diretti a scuole gestite dai privati, ovviamente nel rispetto di regole che valgono per tutti, o addirittura, una parità attraverso finanziamenti direttamente alle famiglie. Si deve arrivare anche nel nostro Paese a conciliare il principio delle opportunità educative con le strutture del mercato ridefinendo tutto il servizio pubblico, che dovrà comprendere gestori che non siano necessariamente riconducibili alla macchina burocratica dello Stato. Per queste ragioni, riteniamo che non si possa più rinviare oltre la decisione politica sulla parità che deve, insieme all'autonomia scolastica, dare libertà ed efficienza a tutte le scuole della Repubblica, che non coincidono già oggi con le sole scuole statali. Tutte le scuole che svolgono una funzione pubblica devono, dunque, entrare a buon diritto a far parte del sistema di istruzione nazionale e ottenere i finanziamenti necessari, ovviamente conformandosi agli standards di qualità e ai criteri organizzativi che devono valere per l'intero sistema. A questo proposito precisiamo sin d'ora che ci dichiariamo contrari a soluzioni che introducano differenze tra scuole statali e non statali. Per esempio, rispetto ai docenti, sarebbe inaccettabile mantenere differenze di modalità di reclutamento tra le scuole che faranno parte del nuovo servizio pubblico educativo. Altre forme di parità finalizzate a finanziare alcune scuole non statali, e neppure tutte, attraverso convenzioni, si limiterebbero a "comprare pezzi di scuola libera" e a danneggiare, in questo caso sì, la scuola statale che verrebbe messa nelle condizioni di far fronte ad una concorrenza sleale. Quello che noi auspichiamo è, al contrario, una scuola pubblica competitiva in cui più gestori offrano alle famiglie l'istruzione migliore possibile, nel rispetto dei valori universalmente condivisi e costituzionalmente prescritti e attraverso professionalità selezionate e valorizzate. Con questa proposta di legge intendiamo, dunque, lasciarci alle spalle la contrapposizione ideologica, lo statalismo e la pianificazione dell'istruzione. La contrapposizione ideologica perché la nostra è una strategia per l'affermazione e l'esercizio di diritti fondamentali. La libertà politica, infatti, non è la libertà collettiva della comunità, ma delle singole persone. Trasformare tutte le leggi in amministrazione è sinonimo di dittatura. Lo statalismo, perché lo Stato laico deve perimetrare la sfera del suo intervento in modo tale che i cittadini possano scegliere liberamente i loro ideali di vita e adottare sul piano personale le metodiche di salvezza che essi preferiscono. Purtroppo la scuola è stata per lungo tempo intesa come parte di un ente: la scuola statale, la scuola comunale, la scuola provinciale. Gli stessi problemi di decentramento sono stati posti, più spesso, come problemi di individuazione dell'ente di riferimento piuttosto che come problemi di organizzazione del servizio dell'istruzione complessivamente inteso. Come è stato messo in luce ormai da tempo, l'istruzione non è più un servizio statale, ma un servizio collettivo pubblico retto da professionisti e non riconducibile a modelli di tipo burocratico. Se ad un modello occorre fare riferimento, bisogna guardare al modello dei servizi nazionali a rete. Infine, intendiamo superare la pianificazione dell'istruzione che è perdente per definizione. Infatti, per poter pianificare bisognerebbe essere in possesso di tutte le conoscenze di fatto, che sono disperse fra milioni di individui. Nessun centro può detenerlo. Queste informazioni si modificano continuamente. L'unica possibilità corretta che abbiamo è di coordinare questa informazione con princìpi generali, uguali per tutti, dettati dal Parlamento, che si astengano dall'indicazione di interventi fattuali. Contrariamente a quanto si sia ritenuto finora, il fatto che alcuni servizi siano finanziati con imposte obbligatorie non implica per ciò stesso che questi servizi debbano anche essere amministrati dallo Stato e ancor meno che lo Stato debba averne il monopolio. Dall'impossibilità della pianificazione in generale, deriva logicamente anche l'impossibilità di pianificare un territorio come fatto culturale: il territorio è complessivamente il risultato inintenzionale di azioni umane, sia intenzionali ma soprattutto inintenzionali. Anche in questo caso, il compito fondamentale della pubblica autorità in un territorio è di difenderlo con norme generali di mera condotta che rispettino i valori che l'hanno costruito nella certezza che mai le norme positive potranno esplicitare tutti i valori sui quali si fonda. Tale intervento difensivo farà in modo che interventi di liberi cittadini producano possibilmente effetti positivi sul territorio stesso. All'articolo 1 della presente proposta di legge abbiamo enunciato i princìpi fondamentali della sovranità degli individui rispetto al proprio destino e alla propria vita che resta alla base di ogni forma di convivenza democratica e della sicurezza sociale e che si concretizza nella libertà di apprendimento. Nel Libro bianco della Commissione europea sull'istruzione e sulla formazione dal titolo "Insegnare e apprendere. Verso una società cognitiva" non a caso si legge: "Il presente Libro bianco insiste sul ruolo dell'individuo come protagonista di tale società, grazie all'autonomia e al desiderio di sapere che gli permetteranno di rendersi padrone del suo futuro". In tal senso, la libertà di insegnamento è in funzione della libertà di apprendimento: senza apprendimento non vi è insegnamento, e non viceversa! Il dovere dei genitori di educare e di istruire è in funzione della autonomia degli individui rispetto al proprio destino ed alla propria vita ed appartiene ad essi per il fatto che li hanno generati. Conseguentemente la libertà di insegnamento dei docenti, sia singoli che organizzati in scuole, legata alla loro professione, è strumentale rispetto al diritto-dovere dei genitori. Sempre all'articolo 1 viene affermato il principio della concorrenza che garantisce, sia nel campo economico, che nel campo scientifico e dell'insegnamento dell'apprendimento, superiori livelli di efficienza, nonché la possibilità di mettere in moto la "macchina del progresso" attraverso il confronto ed il perfezionamento continuo delle soluzioni ideate. Agli articoli 2 e 3 vengono indicate le caratteristiche del nuovo servizio pubblico educativo e dei requisiti di accesso alla gestione del servizio. Le norme contenute in questi articoli ridisegnano la mappa del servizio pubblico, spostando il baricentro delle istituzioni scolastiche dalla amministrazione burocratica alla società o, meglio, alla molteplicità delle strutture spontanee e autogenerantesi di uomini liberi, che formano la società. In una società libera, lo Stato è una delle tante organizzazioni - quella che deve fornire un quadro di riferimento efficace entro cui possono formarsi ordini autogenerantesi - ma esso è un'organizzazione che si deve limitare all'apparato di Governo e che non deve determinare le attività degli uomini liberi. In tal senso, non c'è bisogno alcuno che il Governo centrale decida chi ha diritto a rendere i diversi servizi ed è altamente indesiderabile che possieda poteri ingiuntivi per farlo. Per queste ragioni, un sistema scolastico che voglia davvero dichiararsi autonomo e paritario, deve garantire a chiunque abbia i requisiti per farlo, di concorrere alla gestione del servizio pubblico educativo, ovviamente dando garanzie di competenza e serietà, innanzitutto ai cittadini, ma anche allo Stato. All'articolo 4 sono stati indicati i princìpi generali che dovranno essere alla base del reclutamento delle scuole del nuovo servizio pubblico. In coerenza con i princìpi di autonomia e di efficienza, si prevede che le scuole possano scegliere i propri docenti e dirigenti tra personale qualificato e abilitato a livello provinciale, regionale e nazionale. Soltanto introducendo questa forma di autonomia organizzativa si potrà garantire la qualità del servizio e superare le conseguenze nefaste di una gestione burocratica e centralistica del personale della scuola. L'articolo 5 riguarda il sistema di finanziamento delle scuole afferenti al servizio pubblico educativo e prevede come strumento il "buono scuola". La nostra proposta di legge consente l'esercizio reale, e non fittizio, della libertà di scelta da parte delle famiglie che avranno la possibilità attraverso buoni virtuali, di finanziare direttamente le scuole presso cui intendono iscrivere i propri figli. Con lo strumento del "buono scuola" si introduce nel sistema scolastico italiano il principio di concorrenza. Sulla competizione in materia scolastica, tenacemente contrastata dai centri di potere consolidati negli apparati burocratici e sindacali, è necessario precisare quanto segue:

1) una competizione tra scuole, "selvaggia", in regime di monopolio statale, esiste già e si manifesta nelle forme peggiori, tra le quali la corsa al titolo di studio, sostanzialmente, però, svalutato;

2) la pianificazione scolastica ha prodotto i mali che avrebbe dovuto evitare:
a) esistono scuole di "serie A" e di "serie B" in ogni ordine e grado di scuola;
b) è aumentata enormemente la spesa scolastica ed è diminuita la qualità del servizio;
c) esiste una evidente e taciuta disparità di servizio tra città e campagne e comunità montane;
d) esiste disparità di spesa tra nord e sud: gli unici dati disponibili sono relativi alle scuole elementari e vanno (anno 1992) da lire 7.592.738 per alunno in Liguria, a lire 4.530.702 in Puglia;
e) esiste disparità di spesa nella stessa regione nelle scuole materne: tra scuole materne comunali, statali e convenzionate (come semplificazione adduciamo la seguente: le scuole materne "piu belle del mondo", di Reggio Emilia, spendono - anno 1995 - oltre 9 milioni di lire per bambino; le materne statali, sempre di Reggio, almeno lire 1.300.000 per bambino; le scuole materne e cattoliche convenzionate lire 596.125 per bambino);

3) finora non si è ancora riusciti a calcolare la spesa scolastica per alunno. Anche ultimamente il CENSIS fa ammontare la spesa complessiva per l'istruzione a 86.000 miliardi di lire, ma non vi comprende la valutazione degli immobili e della loro utilizzazione e neppure gli interessi proporzionati del debito pubblico;

4) è ricorrente l'accusa che la concorrenza produce la "giungla". Vogliamo ribadire che le regole economiche poggiano su regole non economiche, dettate dalla tradizione di un popolo: i pubblici poteri, invece di pianificare tutto, esercitino l'unica funzione che è loro propria, cioè di farle osservare!;

5) coloro che sono contrari alla competizione proiettano su di essa tutti i mali che essi non sono riusciti a superare con la pianificazione operata dall'attuale ordinamento scolastico;

6) il "buono scuola" è l'unica soluzione giuridico-economica che mette sullo stesso piano tutte le istituzioni scolastiche e permette agli aventi diritto di scegliere senza discriminazioni; al contrario, il vero motivo che spinge i governanti a gestire direttamente o attraverso appalti (convenzioni) i servizi pubblici è dovuto al fatto che in questo modo amministrano il denaro delle imposizioni fiscali e tale amministrazione diviene fonte di potere e di consenso ma, in molti casi, anche di corruzione e di interessi economici privati. Gli articoli 6 e 7 prevedono l'istituzione di un Servizio nazionale di valutazione e di una Autorità garante del servizio scolastico, al fine di garantire la valutazione della produttività del servizio reso autonomamente dalle scuole afferenti al servizio pubblico rispetto a questioni fondamentali quali: l'analisi delle prestazioni delle unità scolastiche; la valutazione di impatto delle politiche educative; la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e l'individuazione dei fabbisogni emergenti. La rilevazione delle prestazioni delle unità scolastiche consente di descrivere, attraverso modalità di tipo censuario, gli aspetti fisici dell'offerta scolastica, ovvero le condizioni di contesto socio-economico ove opera la scuola, l' input di risorse umane, tecnologiche, infrastrutturali e finanziariarie di cui dispone l'istituto; gli aspetti qualitativamente rilevabili sia del processo organizzativo (continuità didattica e l'insieme dei servizi offerti) sia di quello educativo (la dispersione scolastica, le ripetenze, i rendimenti, eccetera) ed infine gli indicatori di prodotto intesi come parametri di output fisico della scuola in termini di differenziali di giudizio a fine corso, rispetto a quelli iniziali, nonché le caratteristiche di regolarità del ciclo. La seconda area di sviluppo è quella dedicata alla valutazione degli impatti delle politiche educative (che non possono essere rilevati su base censuaria ma necessitano di rilevazioni campionarie) al cui interno vanno previste indagini sugli apprendimenti di tipo docimologico (realizzate prevalentemente mediante la somministrazione di test a campioni di studenti) ed indagini sui rendimenti (o effetti) delle politiche formative (ad esempio le indagini sugli sbocchi professionali dei diplomati o il ricorso a modelli sui destini scolastici e professionali in base ad un dato titolo di studio). La terza area di indagini dovrebbe riguardare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti (già prevista dalla carta dei servizi della scuola solo però come modalità di autovalutazione per le scuole), anch'essa da realizzare mediante indagini campionarie e finalizzata a rilevare il giudizio degli utenti ed i loro fabbisogni rispetto all'offerta scolastica. Anche in questo caso con modalità analoghe a quelle previste per le aree precedenti, sarebbe possibile determinare un confronto della percezione della qualità tra l'offerta del circuito di tradizione statale e quello di tradizione privata. Molta importanza riveste, inoltre, il disposto del comma 3 dell'articolo 6 che fa riferimento alla opportunità che il Ministro della pubblica istruzione con cadenza triennale riferisca alle Camere sugli esiti di produttività del servizio pubblico educativo rilevati dal servizio nazionale di valutazione e presenti al Parlamento gli investimenti che si intendono impegnare nel settore della formazione. Infine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato prevista all'articolo 7 garantisce i concorrenti e la trasparenza amministrativa della scuola, assicurata attraverso una chiara assunzione di responsabilità da parte del dirigente scolastico e permette:

di identificare il titolare del governo della scuola;

di pervenire alla conoscenza di quanto avviene in essa ad ogni livello.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Pluralismo educativo).

1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale della autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e alla propria vita.

2. La libertà di insegnamento è in funzione della libertà di apprendimento.

3.La libertà di insegnamento ha due limiti fondamentali: la libertà di apprendimento; il diritto-dovere dei genitori, o di chi ne fa le veci, di educare e di istruire i figli.

4. Il sistema pubblico educativo, in applicazione del principio costituzionale del pluralismo educativo, e nel quadro delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3 e degli indirizzi di Governo, deve tendere a:
a) mettere i genitori o le persone aventi diritto
in condizione di scegliere per l'istruzione dei propri figli la scuola che soddisfa meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione;
b) semplificare le procedure burocratiche che
regolano il servizio pubblico educativo e destinare maggiori risorse alle scuole;
c) migliorare la qualità dell'insegnamento
attraverso la competizione fra una pluralità di offerte;
d) mobilitare il privato affinché investa nel
sistema di istruzione e formazione nazionale.


Art. 2.
(Istituzione di un nuovo servizio pubblico educativo).
1. Fanno parte del servizio pubblico educativo gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, tipo ed indirizzo, gestite dallo Stato o da altri soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. All'istituzione ed alla gestione delle scuole pubbliche
si applicano le norme generali sull'istruzione stabilite dalla presente legge.

Art. 3.

(Requisiti di accesso alla gestione del servizio).
1. Le scuole istituite o gestite in qualsivoglia forma
istituzionale da enti pubblici o privati, da formazioni sociali giuridicamente costituite e da privati che intendono far parte del servizio pubblico educativo, per accedere a tale riconoscimento, devono dimostrare al Ministero della pubblica istruzione il possesso dei seguenti requisiti:
a) aver redatto uno statuto della scuola;
b) aver elaborato un progetto educativo;
c) aver articolato specifici piani di studio;
d) aver redatto una carta dei servizi
scolastici;
e) la conformità dei titoli di studio e di
abilitazione del personale dirigente e docente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
f) rilascio agli alunni di un titolo di studio
valido.
2. Gli studenti che frequentano le scuole del servizio pubblico educativo sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo legale di studio sulla base di prove coerenti con i piani di studio seguiti nelle scuole e valutati dal competente servizio nazionale.


Art. 4.
(Albi professionali dei dirigenti e dei docenti).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, con uno o più decreti, stabilisce le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione professionale ai fini della iscrizione negli albi provinciali, regionali e nazionali per la copertura di posti di dirigente e di docente delle scuole del servizio pubblico educativo.
2. Le istituzioni scolastiche dotate di personalità
giuridica e di autonomia, con propri regolamenti, approvati ai sensi delle disposizioni dello statuto della scuola, disciplinano le modalità per la copertura dei posti vacanti di docente, attingendo liberamente dagli albi di cui al comma 1. Per quanto si riferisce ai dirigenti, il medesimo regolamento stabilisce i criteri per l'assunzione mediante chiamata nominativa.

Art. 5.
(Libertà di scelta delle istituzioni scolastiche e sistema
di finanziamento).
1. E' riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero
ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.
2. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema
pubblico educativo ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione sotto forma di "buono". Tale "buono", personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad ogni persona avente diritto. I "buoni" possono essere accettati da qualsiasi scuola del sistema pubblico educativo, e non costituiscono entrate soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, sulla base del costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente.
3. La scelta delle istituzioni scolastiche facenti parte
del servizio pubblico da parte degli aventi diritto non è soggetta ad alcun controllo.
4. Ogni scuola abilitata all'accettazione dei buoni di cui al comma 1 deve pubblicare il suo bilancio preventivo e consuntivo annuale, dopo averlo preventivamente sottoposto alla revisione di una società abilitata alla certificazione. Nella pubblicazione del bilancio devono essere allegati gli atti relativi agli alunni iscritti e frequentanti.
5. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere
altre forme di contribuzione integrativa e perequativa.

Art. 6.

(Servizio nazionale di valutazione).
1. Al fine di individuare criteri nazionali di qualità del
servizio e di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi, è istituito il Servizio nazionale di valutazione come agenzia autonoma dell'amministrazione della pubblica istruzione. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce l'assetto organizzativo e funzionale del servizio e la relativa dotazione di personale.
2. Il Servizio nazionale di valutazione è tenuto a
svolgere la propria attività in collaborazione con il servizio ispettivo del Ministero della pubblica istruzione.
3. Con cadenza triennale, il Ministro della pubblica
istruzione riferisce alle Camere sugli esiti di produttività del servizio pubblico educativo rilevati dal Servizio nazionale di valutazione e sugli investimenti previsti per il settore della formazione.

Art. 7.

(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza amministrativa del servizio pubblico educativo).
1. Ai fini della tutela degli aventi diritto e della
libera concorrenza tra scuole, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il dirigente scolastico è titolare del governo della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta.
3. Gli studenti, i loro genitori o chi ne fa le veci, hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole riferiti sia agli aspetti amministrativi che didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi.