Disegno di Legge AS 3399 e abb.
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori
universitari
e altre norme in materia di ordinamento delle università
Art. 1
1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di "professori ricercatori".
2. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.
3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonchè quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.
4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei.
5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.
Art. 2.
1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza alla revisione statutaria, la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce.
Art. 3.
1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.
Art. 4.
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:
"6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di provenienza, approvato dagli organi accademici competenti".
Art. 5.
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà