TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3399-3477-3554-3644-3672
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari
Art.1
1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è
istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori
ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del
ruolo ad esaurimento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Conseguentemente, dalla
data di entrata in vigore della presente legge possono essere banditi nuovi concorsi
soltanto per posti del ruolo di cui al comma 1.
3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori
ordinari e associati in materia di stato giuridico, fatto salvo quanto disposto ai commi
4, 5, 6, 7 e 8, nonchè quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento
economico.
4. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e compatibilmente con le
esigenze della medesima, nonchè assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le
strutture didattiche attribuiscono ai professori ricercatori, in relazione al settore
scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di
studio, con riferimento a tutte le attività in essi ricomprese, ovvero regolari attività
didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di
laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.
5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della
didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle deliberazioni relative
ai professori associati ed ordinari per quanto concerne la destinazione dei posti di
ruolo, i trasferimenti e le questioni attinenti alle persone.
6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, ovvero in
ogni caso in cui il numero dei professori ricercatori sia superiore ai componenti di una
delle altre due fasce, gli statuti prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti
da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonchè da una rappresentanza più ridotta
dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori dei casi di cui al precedente
periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da
rappresentanze paritarie delle tre fasce e da una rappresentanza più ridotta dei
ricercatori del ruolo ad esaurimento.
7. Ai professori ricercatori è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le
cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per le cariche di preside di facoltà
e di rettore. I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri,
laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonchè il
coordinamento dei gruppi di ricerca.
8. A ciascuna delle tre fasce del ruolo dei professori universitari si accede con le
procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicandosi per i
professori ricercatori le disposizioni ivi previste per i ricercatori.
9. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali
delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai
professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le
predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.
Art. 2
1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, danno priorità alla
concessione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonché, al fine di conseguire un'equilibrata composizione del
ruolo dei professori, al reclutamento di professori ordinari e associati, ai sensi della
citata legge n. 210 del 1998.
Art. 3
1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.