DdL AC 7307
(Approvato dal Senato il 20 settembre 2000)
Disciplina degli interventi pubblici per la
promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività
musicali
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La musica, quale mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi
generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto
fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile
valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare
contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella
lirica, sinfonica e cameristica.
2. La disciplina dell'attività
musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita
dall'articolo 33 della Costituzione.
3. Le regioni adeguano la
propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme
le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
(Interventi pubblici).
1. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali:
a)
tutelano e valorizzano le attività musicali, nelle diverse tradizioni ed
esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con
riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;
b)
favoriscono la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività
musicali;
c)
assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica anche
agevolando e promuovendo nuovi talenti e nuove produzioni;
d)
garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;
e)
riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura musicale
dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV;
f)
sostengono gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e
di promozione allo studio dello strumento musicale ed al canto.
2. Ai sensi dell'articolo 156
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, lo Stato, unitamente alle regioni,
ai comuni e alle province:
a)
concorre ad elaborare, sulla base delle indicazioni programmatiche delle
regioni, programmi nazionali di presenza delle attività musicali, con
l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'intero
territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di attività musicali in
località che ne siano prive ed individuando rassegne e festival di elevato
valore culturale;
b)
incentiva le attività di produzione musicale nazionale, con particolare
riferimento alla produzione contemporanea di autori, interpreti ed esecutori
nazionali, assicurando forme di rappresentazione o esecuzione ed adeguati spazi
dedicati alla musica nell'ambito della programmazione delle reti radiotelevisive
nazionali con particolare riferimento alle nuove produzioni musicali nazionali,
anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali;
c)
promuove e coordina il sistema delle residenze multidisciplinari, di cui al Capo
VI.
3. Nell'ambito delle funzioni di
cui al comma 2, lettera b), lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni
e alle province, riconosce e promuove le attività di produzione musicale con
caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti princìpi:
a)
rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed,
eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi
determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;
b)
produzione musicale propria, sulla base di un organico programma culturale
triennale, che tenga conto anche della tradizione musicale italiana e della
ricerca e sperimentazione nel campo musicale;
c)
nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della
musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di
nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con
altre arti della scena;
d)
priorità dell'assenza di fine di lucro e del reinvestimento nell'attività
degli eventuali utili conseguiti;
e)
acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;
f)
svolgimento di compiti di formazione di artisti, operatori e tecnici, con
carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a
livello nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della formazione
ricevuta presso i conservatori di musica;
g)
creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso
attività di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicali;
h)
continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato.
4. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale
per la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II.
Art. 3.
(Compiti dello Stato).
1. Per la realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività
culturali:
a)
definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali,
secondo princìpi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a
favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei
soggetti e delle attività musicali;
b)
promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i
Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
diffusione della musica nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme
di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, teatri, artisti
ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
c)
promuove la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero, anche
mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri;
d)
promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile
e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle
della devianza, della integrazione e dell'handicap, in accordo con le
amministrazioni competenti;
e)
definisce, mediante regolamento adottato di concerto con i Ministeri della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i criteri della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere,
del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale
e professionale;
f)
al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali, promuove la
formazione dell'archivio nazionale della musica in video, di cui all'articolo
156, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112,
prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea; a
tal fine, la produzione di video musicali potrà usufruire delle forme di
incentivazione già previste dalla normativa per il settore cinematografico;
g)
promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali,
la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari
generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca
ed alla elaborazione musicale;
h)
promuove, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, corsi e concorsi di alta qualificazione
professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla
formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, per
ogni genere di espressione musicale.
Art. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Per la realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa ed amministrativa, esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle
attività musicali salvo quanto previsto alla lettera f) del presente
comma:
a)
elaborano programmi regionali per le attività musicali;
b)
concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
c)
concorrono al sostegno della formazione del personale artistico e tecnico dei
teatri e delle orchestre;
d)
assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono
l'attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;
e)
promuovono le tradizioni musicali locali;
f)
partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, a forme
stabili di attività musicale;
g)
effettuano la vigilanza e il monitoraggio, d'intesa con il Centro nazionale
per la musica, circa il perseguimento degli obiettivi programmatici e il
corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;
h)
concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al Capo
VI, mediante piani regionali triennali;
i)
concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g),
la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica, per la
ricerca, l'elaborazione e la produzione musicale;
l)
favoriscono la conservazione e lo sviluppo dei complessi bandistici e corali
amatoriali.
2. Le regioni definiscono i
programmi di cui al comma 1, lettera a), tenendo conto degli interventi
effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni nonché dallo
Stato e dal Centro nazionale per la musica. I programmi regionali sono trasmessi
al Centro nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui agli
articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera a).
Art. 5.
(Compiti dei comuni e delle province).
1. Per la realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 2, i comuni e le province, esclusa ogni gestione
diretta ed indiretta delle attività musicali salvo quanto previsto alla lettera
b) del presente comma:
a)
concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a);
b)
partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla
costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel
proprio territorio;
c)
elaborano proposte per l'individuazione della residenza temporalmente
definita di soggetti musicali in spazi ubicati nel proprio territorio, ai fini
della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera h);
d)
partecipano, anche in forma associata, al sostegno della distribuzione della
produzione musicale sul territorio;
e)
concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g),
la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la
ricerca e la produzione musicale.
Art. 6.
(Programmazione nazionale degli
interventi pubblici).
1. La programmazione nazionale
degli interventi pubblici per le attività musicali è effettuata ai sensi
dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti
dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi regionali di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. L'intervento pubblico per le
attività musicali liriche, sinfoniche, corali e cameristiche, nonché di teatro
artistico musicale, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica,
avviene secondo una programmazione triennale dell'allocazione delle risorse del
Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n.163,
sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale di
cui al Capo IV, in applicazione di criteri omogenei determinati con regolamento
governativo ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29
marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n.203, e successive modificazioni.
3. L'intervento pubblico per la
musica popolare contemporanea avviene attraverso l'allocazione delle risorse del
Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo
23.
4. I compiti di cui al presente
articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, con
regolamento governativo ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 2
dell'articolo 23, dei criteri relativi al numero e all'entità massima degli
interventi.
Capo II
CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA
Art. 7.
(Costituzione della società).
1. Il Ministro per i beni e le
attività culturali costituisce con atto unilaterale, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni
denominata "Centro nazionale per la musica", che acquista la
personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con
l'atto di costituzione.
2. L'atto costitutivo determina
il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico
della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 12.
3. La società è regolata dalle
disposizioni del codice civile, in quanto non derogate dalla presente legge.
Art. 8.
(Capitale sociale).
1. All'atto della costituzione
del Centro nazionale per la musica il capitale sociale è interamente
sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per
i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Il capitale
sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto
di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita
nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n.163.
2. Salvo quanto previsto dal
comma 4, le azioni non sono trasferibili.
3. Non si applica la
disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.
4. Le regioni e gli enti locali
possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale
partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale
sottoscritto dai predetti enti.
Art. 9.
(Oggetto sociale).
1. Il Centro nazionale per la
musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il
coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore della musica. Il
Centro ha per oggetto sociale:
a)
l'attività di programmazione, a livello nazionale, dell'allocazione delle
risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni
programmatiche delle regioni, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente
attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico per lo
spettacolo e del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di
cui all'articolo 23;
b)
il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;
c)
la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle università, in
conformità al regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività
culturali;
d)
la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazionale per il teatro
ove costituito, del sistema delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI,
sulla base delle proposte dei comuni e delle province di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera c), nonché dei piani regionali di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera h);
e)
le attività di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g)
del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con il
Ministero per i beni e le attività culturali ovvero con associazioni private a
carattere nazionale che operano nei settori musicali senza fini di lucro;
f)
la diffusione della cultura musicale e l'equilibrata circolazione degli
spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite le federazioni e le
associazioni corali e bandistiche e gli organismi costituiti dai soggetti
dell'attività musicale di cui al Capo IV per la promozione, la programmazione e
la gestione delle attività musicali, che siano stati promossi o riconosciuti
dalle regioni;
g)
il sostegno all'attività dei soggetti di cui al Capo IV.
2. Per l'attribuzione delle
risorse indicate nel comma 1, lettere a) e b), del presente
articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale della commissione
consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n.650, e del comitato per la musica popolare contemporanea di cui
all'articolo 25 della presente legge. La composizione della commissione
consultiva per la musica è ridefinita con regolamento del Ministro per i beni e
le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti.
3. All'attività del Centro
nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai
documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in
quanto compatibili.
Art. 10.
(Organi della società).
1. Sono organi della società:
a)
il presidente;
b)
il consiglio di amministrazione;
c)
il collegio sindacale;
d)
l'assemblea.
2. La durata degli organi è di
tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se
nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.
Art. 11.
(Presidente).
1. Il presidente:
a)
ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;
b)
convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c)
assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di
amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni
successivi;
d)
esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.
2. Lo statuto della società
determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può
essere delegato dal presidente al direttore generale.
3. Il presidente è scelto dal
consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380,
quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i
componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera a),
e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale,
previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera b).
Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di
amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui
all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo
statuto.
2. Il consiglio di
amministrazione è composto di dieci membri, compreso il presidente, scelti tra
personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate
capacità organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con
la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività
inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.
3. I membri sono nominati, nel
numero di nove, dal Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le
attività culturali, le organizzazioni sindacali e le associazioni più
rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni:
a)
tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività
culturali;
b)
tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c)
tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
4. E' membro di diritto del
consiglio di amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le
attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. I soggetti ai quali spetta il
potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie
designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del
consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a
mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le
designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la
cessazione dalla carica.
6. Qualora entro il termine di
cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni,
l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita
anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del
consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del
consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le
attività culturali.
Art. 13.
(Assemblea e collegio sindacale).
1. Lo statuto della società
indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza
dell'azionista.
2. Il collegio sindacale è
composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può
essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso
indicato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge.
Art. 14.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale del
Centro nazionale per la musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra
soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali,
in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di
incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 2.
2. Il direttore generale è
assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale,
rinnovabile una sola volta.
3. La deliberazione del
consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore
generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.
4. Il direttore generale è
responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne
dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione,
senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli
atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro
compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.
5. La carica di direttore
generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente
dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di
attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, ove
nominato direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta
la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione
generale obbligatoria.
Art. 15.
(Proventi).
1. Il Centro nazionale per la
musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal
Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita
convenzione, un contributo di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. A decorrere dall'anno 2003, il
contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso,
di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.
2. Il Ministro per i beni e le
attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale
per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire
nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile
1985, n.163.
3. Il Centro nazionale per la
musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di
finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui
utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti
finanziatori.
4. Le risorse finanziarie di cui
al presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16,
destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel
settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro
nazionale per la musica.
5. All'onere derivante dal comma
1, pari a lire 200 milioni per l'anno 2000 e a lire 2 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 16.
(Risorse finanziarie destinate all'attività
musicale).
1. Il Ministro per i beni e le
attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo
spettacolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n.163,
attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate
alla musica lirica, sinfonica e cameristica, connessa allo svolgimento dei
compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge. Resta ferma
l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e
della quota direttamente destinata alle regioni per le attività di propria
competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge relativi alla musica
popolare contemporanea, il Centro gestisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 3,
il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea.
2. Per il primo triennio di
attività, il Centro nazionale per la musica, nell'ambito della propria
programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di
ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle
attività musicali nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367,
e successive modificazioni.
Art. 17.
(Personale).
1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa
ed è costituito e regolato contrattualmente.
2. La retribuzione è
determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Il contingente di personale
del Centro nazionale per la musica è definito con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, in misura non superiore alle venti unità.
Art. 18.
(Gestione commissariale ed insolvenza).
1. Nei casi di gravi e
documentate irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei
sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, il Ministro per
i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed
affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero
non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in carica. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile e
dell'articolo 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.
3. Il Centro nazionale per la
musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento.
Capo III
PROMOZIONE DELLA MUSICA ITALIANA CONTEMPORANEA
Art. 19.
(Tutela e valorizzazione della musica italiana
contemporanea).
1. La tutela e la valorizzazione
della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità
espressive, costituiscono preminente interesse sociale. La musica italiana
contemporanea e la sua esecuzione, produzione e rappresentazione, costituiscono
elemento prioritario nella elaborazione dei programmi musicali sviluppati dallo
Stato.
2. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono stabilite le modalità di segnalazione al
pubblico dei brani musicali che nel corso delle trasmissioni radiotelevisive
sono oggetto di promozione pubblicitaria.
Art. 20.
(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto della
musica contemporanea).
1. Lo Stato, anche sulla base
delle indicazioni delle regioni, dei comuni e delle province, promuove, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul territorio di
strutture variamente dimensionate e polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto
della musica contemporanea nonché per la formazione e la didattica,
eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla
musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, anche tenendo conto delle
esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea.
2. Per la definizione delle
strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto per il credito
sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24
dicembre 1957, n.1295, e successive modificazioni, promuove, con carattere di
priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di
strutture sportive, al fine di conseguirne la polifunzionalità, con particolare
riferimento allo svolgimento di attività musicali.
Art. 21.
(Promozione della musica lirica, sinfonica, corale e
cameristica contemporanea).
1. Con regolamento del Ministro
per i beni e le attività culturali, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definite le modalità per lo
svolgimento di un concorso annuale di composizioni operistiche, sinfoniche,
corali e cameristiche, con determinazione della misura del riconoscimento
economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.
2. Con la medesima procedura di
cui al comma 1, si provvede al bando di unconcorso annuale per giovani
compositori, cantanti ed esecutori, nei settori della musica lirica, sinfonica,
corale, cameristica e di teatro artistico musicale in genere, ai quali assegnare
un riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i
soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.
3. Ai fini di cui al presente
articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 dicembre
1998, n.492, il parere della commissione consultiva per la musica di cui
all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
4. All'onere derivante
dall'applicazione del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività
culturali provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo
spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30
aprile 1985, n.163.
Art. 22.
(Istituzione di un circuito nazionale sinfonico
infantile).
1. Per favorire l'educazione e
la divulgazione dell'esperienza interpretativa musicale a livello capillare, il
Centro nazionale per la musica, sulla base di convenzioni stipulate con le
istituzioni scolastiche e con i vari soggetti, anche privati, che operino nel
settore musicale, può promuovere e coordinare l'istituzione di un circuito
nazionale sinfonico infantile, costituito da piccoli complessi organizzati di
bambini e ragazzi, che svolgano attività di intepretazione musicale con
carattere di continuità, per lo studio e l'esecuzione della musica in tutti i
suoi generi e in tutte le sue varie forme espressive, dalla musica classica al jazz,
alla musica popolare.
Art. 23.
(Promozione della musica popolare contemporanea).
1. E' istituito il Fondo per la
promozione della musica popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le
attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo della
musica popolare contemporanea.
2. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle finanze sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi
ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di
finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:
a)
promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in
particolare, l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili e di altri
complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione
ed al pluralismo creativo;
b)
promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione e degli
studi musicali;
c)
promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare
contemporanea;
d)
promozione all'estero della musica popolare contemporanea italiana anche
attraverso la partecipazione ad eventi fieristici internazionali;
e)
incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico
e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla
ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alle
realizzazioni di produttori indipendenti.
3. Il Fondo per la promozione
della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata
con il Ministero per i beni e le attività culturali, dal Centro nazionale per
la musica.
Art. 24.
(Modalità di finanziamento del Fondo per
la promozione della musica popolare contemporanea).
1. Al finanziamento del Fondo di
cui all'articolo 23 si provvede con la metà degli importi delle sanzioni e
delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai
quali la Società italianadegli autori ed editori (SIAE) ha operato per
l'individuazione dei colpevoli.
2. Al finanziamento del Fondo si
provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di
pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Per la rappresentazione o
esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di
pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento,
è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta
eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale diritto è corrisposto
alla SIAE con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere
amministrate dalla Società stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo.
4. Per la disciplina del diritto
sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile
1941, n.633, e successive modificazioni, nonché del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n.1369, e successive
modificazioni.
Art. 25.
(Comitato per la musica popolare contemporanea).
1. Il Ministro per i beni e le
attività culturali, per la definizione degli indirizzi e delle attività
relative alla musica popolare contemporanea, si avvale di un comitato
consultivo, composto da cinque esperti del settore, di elevata qualificazione
professionale.
2. Per il funzionamento del
comitato di cui al comma 1 si provvede con disponibilità individuate dal
Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 23.
Capo IV
SOGGETTI DELLA ATTIVITA' MUSICALE
Art. 26.
(Fondazioni lirico-sinfoniche).
1. Le fondazioni
lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle
istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.
Art. 27.
(Teatri storici).
1. La qualifica di "teatro
storico" è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su
proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la
commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650.
2. Sono definiti teatri storici
le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo
teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una
accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.
3. Ai fini del riconoscimento di
cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto
dei seguenti princìpi:
a)
individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di
opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;
b)
statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà
dell'espressione artistica e delle scelte culturali, nonché l'assenza di fini
di lucro;
c)
presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale
di elevato profilo culturale;
d)
entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore
alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con
propria deliberazione.
4. Il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e
verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre
anni, alla conferma della qualifica di teatro storico.
5. In via transitoria, per il
primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari della
qualifica di "teatro di tradizione" ai sensi dell'articolo 28 della
legge 14 agosto 1967, n.800.
Art. 28.
(Attività dei teatri storici).
1. I teatri storici hanno il
compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito
della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel
campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g).
2. La produzione musicale dei
teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo
contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere b)
e c). Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità
di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.
3. Il Centro nazionale per la
musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla
base dei programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i programmi
che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di
conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.
Art. 29.
(Festival nazionali ed internazionali).
1. La qualifica di
"festival nazionale o internazionale", relativamente ad attività
musicali senza distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro per i beni e le
attività culturali, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio
decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Per i fini di cui al comma 1,
il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:
a)
personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore
o carattere di associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;
b)
programmazione artistica di elevato livello, con priorità per la produzione
musicale autonoma;
c)
presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità
del mondo musicale di elevato profilo culturale;
d)
valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori,
strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito
progetto culturale di durata triennale;
e)
tradizione culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di
competenza, nonché suo radicamento territoriale.
3. Per i fini di cui al comma 1
del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali
acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui
all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ovvero del comitato per
la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 25 della presente legge.
4. Per le attività dei festival
nazionali e internazionali, il Centro nazionale per la musica eroga un
finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici
territoriali, con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo
svolgimento delle manifestazioni.
Art. 30.
(Istituzioni concertistico-orchestrali).
1. La qualifica di
"istituzione concertistico-orchestrale" è attribuita dal Ministro per
i beni e le attività culturali, su proposta della regione in cui ha sede
l'istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui
all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
2. Sono definiti istituzioni
concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e
personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di
promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio
della regione in cui hanno la sede.
3. Ai fini del riconoscimento di
cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto
dei seguenti princìpi:
a)
personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senzafine
di lucro con almeno tre anni di attività;
b)
statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione
artistica e delle scelte culturali;
c)
presenza di un direttore artistico;
d)
entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonché, eventualmente, delle
somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti
dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore alla misura
annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria
deliberazione;
e)
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. L'attività delle istituzioni
concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di
significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
lettera b).
5. Il Centro nazionale per la
musica sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne
valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 4.
6. Al fine di agevolare la
costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertistico-orchestrali,
già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800,
sono autorizzate a destinare a tale scopo una quota non superiore al 2 per cento
delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la regione in cui l'istituzione ha sede e
verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre
anni, alla conferma della qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.
8. In via transitoria, per il
primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita ai soggetti
già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto
1967, n.800.
Art. 31.
(Associazioni musicali).
1. La qualifica di
"associazione musicale" è attribuita dal Ministro per i beni e le
attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui ha sede
l'associazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Per i fini di cui al comma 1,
il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:
a)
personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fini
di lucro e con almeno tre anni di attività;
b)
statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione
artistica e delle scelte culturali;
c)
presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale
di elevato profilo culturale;
d)
definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile
di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi triennali di
significativo contenuto culturale;
e)
tradizione culturale dell'attività pregressa e radicamento territoriale
dell'associazione, nonché attività di ricerca e didattica.
3. Per i fini di cui al comma 1
del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali
acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui
all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ovvero del comitato per
la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 25 della presente legge.
4. Il Centro nazionale per la
musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo,
sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, lettera d). A tal
fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti
pubblici.
5. In favore delle associazioni
musicali con personalità giuridica di diritto privato che ottengono la
qualifica di cui al comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto
dall'articolo 30, comma 6.
Capo V.
FORMAZIONE
Art. 32.
(Istituzioni di alta formazione musicale).
1. Con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per le materie di rispettiva competenza, sono individuate e
riconosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù della
loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle
finalità di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fatte
salve le specifiche competenze dei conservatori di musica.
2. Il decreto di cui al comma 1
determina altresì le condizioni generali per il riconoscimento delle
istituzioni di alta formazione musicale, sulla base dei seguenti criteri:
a)
organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con
particolare riferimento alle pratiche di insieme, corali ed orchestrali, di
cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione musicale;
b)
presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento
dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi
organizzati di musicisti e coristi;
c)
elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla
storiografia ed agli studi musicali in genere;
d)
sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
carattere di associazione senza fini di lucro;
e)
svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per almeno tre
anni.
3. Il Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le
materie di rispettiva competenza, verificato il possesso dei requisiti previsti
dal comma 2, procede, ogni tre anni, alla conferma del riconoscimento concesso
ai sensi del comma 1.
4. Per l'individuazione delle
istituzioni di alta formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 3, il
Ministro per i beni e le attività culturali si avvale di un comitato consultivo
da esso nominato, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A
tale comitato possono essere altresì affidati compiti consultivi per la
definizione di quanto previsto dall'articolo 21.
5. Il Ministro per i beni e le
attività culturali assicura forme di ausilio economico integrativo alle
istituzioni di alta formazione musicale, provvedendo con risorse da reperire
nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle
attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163. Il Ministro
promuove inoltre forme di collaborazione tra le medesime istituzioni ed i
soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV, ai fini della integrazione
dell'attività formativa con lo svolgimento di attività professionale.
Art. 33.
(Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche).
1. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di
musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative
dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti
i possibili sbocchi professionali degli artisti.
2. Le fondazioni
lirico-sinfoniche possono elaborare programmi di formazione professionale dei
cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel
quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.
3. I soggetti di cui al comma 2
programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del
pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza,
nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle
rappresentazioni.
Capo VI
SISTEMA DELLE RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI
Art. 34.
(Definizione di residenza multidisciplinare).
1. Sono residenze
multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali e tutte le strutture
polivalenti ovvero l'insieme di più teatri nell'ambito di un territorio
definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare,
di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, corale, musicale e
di danza.
2. L'attività delle residenze
multidisciplinari si svolge sulla base di progetti triennali che determinano,
per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni ed il
periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad
otto mesi.
3. Le rappresentazioni e le
esecuzioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 devono essere
effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore del
teatro, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera d).
Art. 35.
(Sistema delle residenze multidisciplinari).
1. Il sistema delle residenze
multidisciplinari è definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica,
unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tal fine i Centri individuano,
con cadenza triennale, le residenze da promuovere tenuto conto:
a)
dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;
b)
delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini di riequilibrio
dell'offerta;
c)
della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 34, comma 2;
d)
della intervenuta ammissione al contributo previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n.135, e successive modificazioni.
2. Possono partecipare al
sistema delle residenze multidisciplinari i teatri o altre strutture:
a)
ubicati in comuni che garantiscano un apporto all'iniziativa in misura non
inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dai Centri
di cui al comma 1, e che non siano già sede di ente lirico o istituzione
concertistica assimilata;
b)
che ottemperino ai requisiti di pro-
duzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dai Centri di
cui al comma 1;
c)
che non abbiano un proprio organico artistico;
d)
che stipulino convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con
compagnie di danza e di prosa, con orchestre e con altri soggetti in grado di
assicurare la produzione o distribuzione di attività musicali con carattere di
continuità.
3. Con accordo stipulato tra i
Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il
soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché gli altri
soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti
ed obblighi per il periodo di residenza.
4. I Centri di cui al comma 1
promuovono il sistema delle residenze multidisciplinari, oltre che ai sensi
dell'articolo 36 della presente legge, con risorse da reperire nell'ambito del
Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e
di danza, nonché per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30
aprile 1985, n.163. A tal fine, i Centri stipulano protocolli di intesa volti a
coordinare le rispettive attività.
Art. 36.
(Conto speciale per l'agevolazione del sistema delle
residenze multidisciplinari).
1. Nell'ambito del fondo di
intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n.819,
è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze
multidisciplinari, di cui all'articolo 35 della presente legge, avente ad
oggetto il finanziamento dell'attività dei teatri ammessi al sistema, nonché
dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso.
2. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a)
le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al
finanziamento;
b)
il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella
concessione;
c)
gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.
3. Il tasso di interesse per le
operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento
di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali.
4. Per la costituzione delle
disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al
comma 1 è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione,
effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
nell'ambito delle disponibilità esistenti nel medesimo fondo di intervento di
cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n.819.
Capo VII
NORME FINALI
Art. 37.
(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di
agente di spettacolo).
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dell'attività di
agente di spettacolo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo i
seguenti criteri e princìpi direttivi:
a)
definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività
nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale,
assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e
rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;
b)
istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione,
restano ad esclusivo carico degli iscritti;
c)
possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di
altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri
residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di
accesso;
d)
previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un
esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla
commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;
e)
istituzione della commissione nazionale per il registro degli agenti di
spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al
corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro, anche
mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua
composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si
provvede con i contributi degli iscritti al registro;
f)
definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed
attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di
applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della
censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il
contraddittorio con l'interessato;
g)
affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di
organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento
professionale degli iscritti e di promozione dell'attività degli agenti di
spettacolo in Italia e all'estero;
h)
previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso
tra l'agente di spettacolo e gli artisti;
i)
obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli
artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute
nell'esercizio o a causa di questa.
Art. 38.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni
del titolo III della legge 14 agosto 1967, n.800, ad eccezione dell'articolo 40,
nonché, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, le disposizioni del titolo II della
medesima legge n.800 del 1967.