TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DEL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 4176, 1459, 3685, 4041 E 735
Disciplina generale dell'attività teatrale
CAPO I
Art. 1.
(Princípi generali)
1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e dell'identità nazionale nonché delle culture e delle identità locali ed ha un insostituibile valore intellettuale, sociale e formativo.
2. La Repubblica promuove lo sviluppo del teatro e ne favorisce la diffusione.
3. La disciplina dell'attività teatrale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione
Art. 2.
(Attività pubbliche per il teatro)
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:
a) concorrono a un equilibrato sviluppo del teatro in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali;
b) assicurano la conservazione del patrimonio storico teatrale;
c) garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio teatrale e l'integrazione con le altre arti;
d) promuovono la drammaturgia italiana, con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea, assicurando forme di rappresentazione;
e) valorizzano le espressioni teatrali delle minoranze;
f) promuovono la formazione professionale degli operatori, anche attraverso l'istituzione di una Casa degli autori con compiti di formazione e di valorizzazione della tradizione nazionale;
g) favoriscono il ricambio generazionale nel campo delle attività teatrali.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di cui al comma 1 tenendo conto di quanto disposto dal punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e promuovono, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità, definita sulla base dei princípi stabiliti all'articolo 26.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali sostengono l'attività dei teatri stabili con finalità culturali definite, sulla base dei principi di cui all'articolo 39, ne valorizzano il ruolo e ne riconoscono la funzione di interesse pubblico.
5. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e tutelano, nell'area della stabilità, il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche o di gruppi linguistici istituzionalmente riconosciuti e ne promuovono lo sviluppo.
6. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono l'apporto culturale delle compagnie teatrali di cui alla sezione V del Capo III, ne promuovono la professionalità e la circolazione sul territorio e ne sostengono l'attività.
7. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lo Stato, unitamente alle regioni e agli enti locali, svolge i seguenti compiti:
a) concorre ad elaborare, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attività teatrali sul territorio, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta e della fruizione teatrali, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste e la circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale;
b) promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole e sostiene la cultura e la presenza del teatro nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;
c) preserva e valorizza la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il dramma antico;
d) sostiene le forme di ricerca e sperimentazione teatrale e il rinnovo dei linguaggi;
e) sostiene i festival quale occasione d'incontro tra le diverse esperienze dello spettacolo dal vivo, occasione di scambio e di promozione di progetti innovativi, di ricerca interdisciplinare e di aggiornamento del pubblico e degli operatori culturali;
f) preserva ed incentiva, nelle sue varie forme, il teatro di figura;
g) promuove e coordina il sistema delle residenze multidisciplinari, di cui al Capo V.
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, lo Stato, le regioni e gli enti locali si avvalgono del Centro nazionale per il teatro di cui al Capo II.
9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e gli enti locali si avvalgono del comitato per i problemi dello spettacolo-sezione prosa, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Art. 3.
(Compiti dello Stato)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 spetta allo Stato:
a) determinare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, secondo princípi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
b) definire e sostenere il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
c) promuovere la presenza della produzione teatrale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni;
d) promuovere l'attività teatrale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, con particolare riferimento ad aree di disagio sociale, quali quelle della devianza, della integrazione e dell' handicap;
e) definire, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
f) individuare le aree che necessitano di interventi mirati allo sviluppo e alla diffusione delle attività teatrali nel territorio;
g) favorire il collegamento delle attività teatrali con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva e promuovere la formazione di una video-teatroteca nazionale, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali.
h) sostenere l'editoria teatrale con particolare riferimento alle riviste specializzate;
i) promuovere forme associative di autori con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea.
2. Lo Stato promuove la diffusione del teatro italiano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità della presente legge e sostiene rassegne e festival teatrali che costituiscano eventi rilevanti per la promozione del teatro italiano, con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea, e per lo scambio tra le diverse esperienze teatrali.
Art. 4.
(Compiti delle regioni)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni svolgono i seguenti compiti:
a) elaborano, sulla base delle proposte degli enti locali, piani regionali di attività teatrali;
b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a);
c) concorrono alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f);
d) promuovono e sostengono la stabilità teatrale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sia partecipando direttamente alla costituzione di teatri stabili sia attraverso convenzioni con le compagnie e i teatri già esistenti nel proprio territorio;
e) promuovono e sostengono, in collaborazione con gli enti locali, la distribuzione della produzione teatrale nel proprio territorio, con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea, secondo quanto previsto dall'articolo 43;
f) promuovono la tradizione teatrale collegata alle culture, ai linguaggi e alle lingue locali;
g) definiscono, sulla base delle proposte degli enti locali, il piano regionale di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale dei teatri e di costituzione di nuovi spazi teatrali;
h) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al Capo V, mediante piani regionali triennali;
i) verificano il perseguimento degli obiettivi e la coerente utilizzazione delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;
l) favoriscono, attraverso appositi piani triennali, l'imprenditoria giovanile nel settore teatrale;
m) promuovono il turismo culturale attraverso il sostegno di iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale, nel rispetto delle leggi di salvaguardia in materia.
2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione con gli enti locali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata, nelle materie riguardanti l'attività teatrale, con particolare riferimento alla programmazione.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princípi di cui alla presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
(Compiti delle province)
1. Le province concorrono unitamente allo Stato, alle regioni e ai comuni alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), e di quelli regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e inoltre:
a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili ubicati nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
c) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà adibiti a teatro;
d) partecipano, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, secondo quanto previsto dall'articolo 43;
e) promuovono, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di educazione teatrale.
Art. 6.
(Compiti dei comuni)
1. I comuni concorrono, unitamente allo Stato, alle regioni ed alle province, alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), e di quelli regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ed inoltre:
a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili presenti nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
c) promuovono l'attività teatrale e, in collaborazione con le province, le attività di informazione e educazione teatrale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f);
d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico, artistico e architettonico;
e) partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, secondo quanto previsto dall'articolo 43;
f) effettuano un sistematico monitoraggio delle attività teatrali che operano sul proprio territorio dandone annuale comunicazione alla regione e al Centro nazionale per il teatro.
2. I comuni, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), svolgono compiti attinenti anche alla programmazione e alla erogazione dei servizi teatrali, avvalendosi di proprie strutture come i teatri municipali o di soggetti privati. I comuni possono altresì, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente e dall'ordinamento regionale, costituire appositi organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province, secondo quanto previsto dall'articolo 43.
Art. 7.
(Interventi pubblici per le attività teatrali)
1. L'intervento pubblico nel campo delle attività teatrali, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, é disposto attraverso programmi triennali di allocazione delle risorse sulla base di progetti dei soggetti delle attività teatrali, in applicazione di criteri e indirizzi definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, é definita d'intesa con la Conferenza unificata ed avviene attraverso il coordinamento delle programmazioni regionali, perseguendo obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta teatrale sul territorio, anche ai fini della destinazione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 444. Nella definizione della programmazione nazionale sono indicate forme particolari di sostegno e risorse adeguate per favorire lo sviluppo di attività teatrali stabili e la circolazione delle compagnie nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
3. Ai fini del coordinamento di cui al comma 2, la Conferenza unificata consulta il comitato per i problemi dello spettacolo – sezione prosa - di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per il teatro.
Art. 8.
(Educazione e promozione teatrale)
1. La Repubblica promuove e sostiene l'educazione teatrale quale strumento pedagogico e didattico. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono stabilire tempi di svolgimento di attività didattiche integrative concernenti l'educazione teatrale. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con le amministrazioni competenti, gli enti locali e le istituzioni teatrali anche allo scopo di favorire attività di aggiornamento e di orientamento scolastico ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
Art. 9.
(Attività di formazione del personale dello spettacolo)
1. La Repubblica assicura la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale artistico e tecnico dei teatri, al fine di contribuire allo sviluppo e alla diffusione del teatro e alla sua integrazione con le altre arti della scena.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e previo parere della Conferenza unificata, fissa i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale del personale tecnico come previsto dall'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, nell'ambito dell'autonomia di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, può istituire nuove sedi e sottoscrivere accordi con scuole di teatro qualificate al fine di realizzare un decentramento territoriale dell'attività di formazione del personale artistico.
4. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, previa convenzione con i teatri stabili o altri soggetti dell'attività teatrale, individuati sulla base dell'esperienza maturata e dei risultati artistici raggiunti, può organizzare corsi professionali preliminari all'inserimento nel mondo del lavoro.
5. L'attività di formazione degli organizzatori e tecnici dello spettacolo è disciplinata con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni informano periodicamente il Centro nazionale per il teatro circa le proprie iniziative inerenti l'attività di formazione ed aggiornamento del personale dello spettacolo.
Art. 10.
(Drammaturgia contemporanea)
1. La Repubblica sostiene e riconosce la drammaturgia contemporanea, in particolare la drammaturgia italiana, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d). L'allestimento, la promozione e la distribuzione di nuove opere costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione dei contributi pubblici di cui all'articolo 7. Il Centro nazionale per il teatro deve destinare annualmente una quota predefinita delle risorse disponibili al sostegno della produzione di opere di autori contemporanei. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato d'intesa con la Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'assegnazione di contributi agli autori e ai soggetti dell'attività teatrale impegnati nella produzione contemporanea.
Art. 11
(Tutela delle specificità della cultura teatrale italiana)
1. Allo scopo di salvaguardare le specificità della cultura teatrale italiana nel panorama culturale europeo, i programmi triennali di intervento pubblico di cui all'articolo 7 assicurano particolare sostegno a progetti di attività svolti nei paesi dell'Unione europea.
2. Al fine di assicurare il regime di reciprocità tra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea, i programmi triennali di intervento pubblico di cui all'articolo 7 assicurano adeguato sostegno finanziario a progetti di coproduzione ed ospitalità, anche diffuse sul territorio, effettuate da formazioni europee di riconosciuto livello culturale. Tali progetti sono finanziati con priorità se specificamente rivolti alle comunità italiane residenti nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 12.
(Pubblicità degli atti)
1. I provvedimenti relativi agli interventi pubblici a favore dell'attività teatrale di cui all'articolo 7 sono resi pubblici con l'indicazione, fra l'altro, dei seguenti elementi:
a) le domande presentate, con particolare riferimento ai soggetti richiedenti e alle opere proposte;
b) le motivazioni in base alle quali le singole domande sono state accolte;
c) i parametri adottati ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo assegnato;
d) i nomi dei membri di commissione presenti ed assenti in sede di esame delle domande di contributo.
2. All'attività del Centro nazionale per il teatro si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
CAPO II
CENTRO NAZIONALE PER IL TEATRO
Art. 13.
(Costituzione del Centro nazionale per il teatro)
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la società per azioni denominata "Centro nazionale per il teatro", che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto costitutivo.
2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 19.
3. La società é regolata dalle disposizioni del codice civile non espressamente derogate dalla presente legge.
4. Il capitale sociale ed il numero delle azioni della società sono determinati dall'atto costitutivo di cui al presente articolo e comunque in misura non superiore al patrimonio dell'Ente teatrale italiano.
Art. 14.
(Capitale sociale)
1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per il teatro il capitale sociale é interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. La somma corrispondente al capitale sociale é reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spetta colo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, le azioni non sono trasferibili.
4. Il Centro nazionale per il teatro puó costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale é unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione teatrale, previsti dall'articolo 16, nonché di ulteriori compiti, sulla base di una convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), e all'articolo 3, comma 1, lettere e), f) e h).
Art. 15.
(Successione all'Ente teatrale italiano)
1. L'Ente teatrale italiano (ETI), di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, é soppresso a decorrere dalla data di costituzione del Centro nazionale per il teatro.
2. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ETI, in essere alla data della sua costituzione.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali dispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento degli spazi teatrali di proprietà dell'ETI sulla base delle indicazioni dei comuni in cui tali spazi sono ubicati.
Art. 16.
(Oggetto sociale)
1. Il Centro nazionale per il teatro persegue la promozione e la diffusione della cultura teatrale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore del teatro. In particolare il Centro nazionale per il teatro ha per oggetto:
a) l'attività di programmazione, a livello nazionale sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività teatrali, in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera a), e secondo le modalità indicate dall'articolo 7, e la conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo ai soggetti destinatari;
b) il sostegno finanziario alle istituzioni teatrali nazionali;
c) la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole e nelle università, sulla base di indirizzi previamente stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in coordinamento con le regioni e gli enti locali e sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti;
d) la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazionale per la musica, ove costituito, del sistema delle residenze multidisciplinari di cui al Capo V, sulla base delle proposte dei comuni e delle province di cui rispettivamente agli articoli 6, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettera b), e dei piani regionali triennali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
e) le attività di promozione indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali;
f) la diffusione della cultura teatrale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite gli organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 43, comma 1;
g) il sostegno ai soggetti dell'attività teatrale di cui alla presente legge.
2. Per l'attribuzione delle risorse, il Centro nazionale per il teatro si avvale della commissione consultiva per il teatro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. La composizione della commissione é ridefinita con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 17.
(Organi)
1. Sono organi del Centro nazionale per il teatro:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale;
d) l'assemblea.
2. La durata degli organi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), é di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.
Art. 18.
(Presidente)
1. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi;
d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.
2. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.
3. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, tra i componenti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c).
Art. 19.
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 16, nonché a quelli ulteriori ad esso attribuiti dalla legge o dallo statuto.
2. Il consiglio di amministrazione é composto da dieci membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo del teatro e con comprovate capacità organizzative, desumibili dalla direzione per almeno cinque anni di teatri stabili pubblici o privati, o di altri organismi teatrali che abbiano ricevuto contributi statali per almeno sei anni, ovvero dalla direzione di istituzioni teatrali straniere di comprovato prestigio internazionale. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per il teatro.
3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dal Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali, le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni:
a) tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza unificata.
4. E' membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile della direzione generale per le attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Nelle votazioni in seno al consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione di cui al comma 3 comunicano agli azionisti le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.
7. Qualora entro il termine di cui al comma 6, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico é scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 20.
(Assemblea e collegio sindacale)
1. Lo statuto indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza degli azionisti.
2. Il collegio sindacale é composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità all'articolo 2397 del codice civile, nell'ipotesi indicata dall'articolo 14, comma 2, della presente legge.
Art. 21.
(Direttore generale)
1. Il direttore generale del Centro nazionale per il teatro é nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 19, comma 2.
2. Il direttore generale é assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore generale é soggetta ad approvazione dell'assemblea.
4. Il direttore generale é responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.
5. La carica di direttore generale é incompatibile con l'esercizio delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico nominato direttore generale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 22.
(Proventi)
1. Il Centro nazionale per il teatro, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 16 e per il suo funzionamento, riceve dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, i fondi già destinati all'ETI.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali puó, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per il teatro ulteriori risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.
3. Il Centro nazionale per il teatro, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo é disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 23, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività teatrali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per il teatro.
Art. 23.
(Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale)
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per il teatro, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa - di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quota delle risorse destinate al teatro di prosa connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 16 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e di quella direttamente destinata alle regioni, per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali.
2. Il Centro nazionale per il teatro si avvale, per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per il teatro, nell'ambito della propria programmazione e della allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo destinato al teatro di prosa, come definite, con riferimento ai settori di attività, nel triennio precedente la sua costituzione.
Art. 24.
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per il teatro é disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed é costituito e regolato contrattualmente.
2. La retribuzione é determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
3. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'ETI, esistenti alla data della successione di cui all'articolo 15.
4. I dipendenti di cui al comma 3 conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità maturata nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'ETI. In particolare, il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'ETI, non é soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.
Art. 25.
(Gestione commissariale ed insolvenza)
1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per il teatro, il Ministro per i beni e le attività culturali puó revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o tre commissari, determinandone i poteri e la durata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.
2. Il Centro nazionale per il teatro é soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
CAPO III
SOGGETTI DELLA STABILITA' TEATRALE
Sezione I
Principi generali
Art. 26
(Definizione)
1. L'attività teatrale con caratteristiche di stabilità è definita sulla base dei seguenti principi:
a) rapporto stabile tra una comunità individuata di artisti e tecnici con uno o piú luoghi teatrali di una regione ovvero, in casi determinati, con luoghi teatrali ubicati in regioni diverse;
b) produzione teatrale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito triennalmente, che tenga conto sia della tradizione teatrale nazionale che della ricerca ed innovazione teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per i ragazzi;
c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della drammaturgia italiana contemporanea, perseguendo il fine della continuazione e valorizzazione di un'alta tradizione culturale;
d) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), ricerca e rappresentazione del patrimonio teatrale collegato a tradizioni culturali locali;
e) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della ricerca su nuovi linguaggi e modalità espressive, nonché su forme di integrazione con le altre arti della scena;
f) assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;
g) attivazione di rapporti stabili con le scuole e le università, mediante circuiti di informazione e preparazione all'evento teatrale, idonei a favorire il potenziamento della cultura teatrale della comunità.
Sezione II
TEATRI NAZIONALI
Art. 27.
(Teatri nazionali)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali puó attribuire, sentite le regioni e gli enti locali interessati, con proprio decreto, ad una o piú istituzioni teatrali la qualifica di "teatro nazionale". Tale qualifica puó riguardare anche settori specifici della produzione teatrale, quali il teatro sperimentale e il teatro per ragazzi.
2. I teatri nazionali hanno personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, e natura giuridica di associazioni o di fondazioni.
3. La deliberazione sulle tariffe di accesso ai teatri nazionali é soggetta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di consentire la più ampia fruizione da parte dei cittadini.
Art. 28.
(Riconoscimento)
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 27, il Ministro per i beni e le attività culturali considera prioritariamente i teatri stabili ad iniziativa pubblica e tiene conto dei seguenti principi:
a) esperienza maturata;
b) ruolo avuto nella storia teatrale italiana;
c) area nella quale insistono e bacino dei potenziali fruitori.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 27, lo statuto del teatro nazionale deve prevedere:
a) la partecipazione di enti pubblici;
b) la presenza di un sovrintendente, con garanzie per l'indipendenza delle sue scelte culturali;
c) lo svolgimento delle attività teatrali indicate dall'articolo 30, comma 4, previa convenzione che ne definisca i contenuti e gli oneri rispettivamente a carico dello Stato e degli enti partecipanti;
d) la partecipazione all'assemblea dei rappresentanti dei partecipanti pubblici e privati in proporzione all'apporto finanziario e patrimoniale di ciascuno.
Art. 29
(Sovrintendente)
1. Il sovrintendente dei teatri nazionali é nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'assemblea dell'ente, tra personalità di alta qualificazione culturale, con riferimento al mondo del teatro. Il sovrintendente resta in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di due volte; può nominare un direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche.
Art. 30.
(Compiti)
1. I teatri nazionali hanno il compito di rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale, promuovendone la conoscenza e la diffusione ed assicurando la valorizzazione, nell'ambito della programmazione della propria attività, degli autori italiani contemporanei.
2. I teatri nazionali assicurano una propria significativa produzione di spettacoli teatrali, definita in sede di programmazione triennale dell'attività.
3. I teatri nazionali possono ospitare, nell'ambito di un proprio organico progetto culturale, produzioni di teatri stabili e di teatri di altri Stati con particolare riguardo agli Stati europei, nonché produzioni di compagnie italiane e di altri Stati particolarmente significative, nell'ambito di un reciproco scambio di esperienze culturali.
4. I teatri nazionali promuovono la rappresentazione e la conoscenza di specifici settori della tradizione drammaturgica nazionale mediante attività definite dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Commissione consultiva per il teatro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.
Art. 31.
(Risorse finanziarie)
1. I teatri nazionali sono destinatari di finanziamenti da parte degli enti partecipanti e da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, che vi provvede, in via diretta, mediante prelievo in sede di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. I teatri nazionali possono essere altresì destinatari di apporti economici di soggetti privati.
3. Lo statuto determina la misura dell'apporto finanziario degli enti partecipanti, in misura complessivamente non inferiore all'apporto finanziario annuale dello Stato.
Sezione III
TEATRI D'EUROPA
Art. 32.
(Riconoscimento)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, ed in coerenza con l'articolo 3, comma 2, della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può attribuire, con proprio decreto, ad una o più istituzioni teatrali, la qualifica di "Teatro d'Europa", considerando il ruolo svolto nel contesto delle attività teatrali europee, l'esperienza maturata e i riconoscimenti ottenuti.
Art. 33
(Compiti)
1. I Teatri d'Europa hanno i seguenti compiti:
a) favorire scambi continuativi ed organici di lavoro tra registi, scrittori, autori, attori, scenografi, creatori e tecnici europei;
b) collaborare con analoghe istituzioni europee, anche al fine di sviluppare una maggiore integrazione tra le diverse forme di spettacolo;
c) curare la documentazione sulla cultura teatrale europea, anche in accordo con analoghe istituzioni europee.
Art. 34.
(Risorse finanziarie)
1. I Teatri d'Europa sono destinatari di finanziamenti specifici da parte degli enti partecipanti e dell'amministrazione centrale dello Stato, secondo le modalità di cui agli articoli 7, comma 1, e 31, comma 1. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 31, comma 2.
Sezione IV
TEATRI STABILI
Art. 35.
(Sistema della stabilità)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali disciplinano il sistema della stabilità nel proprio territorio.
2. Al fine di favorire la presenza teatrale sul territorio, perseguendo una politica di riequilibrio, le regioni prive di un teatro stabile possono:
a) partecipare ad un teatro stabile già esistente nel territorio di una regione diversa;
b) associarsi ad altri enti locali o soggetti privati per costituire un teatro stabile;
c) convenzionarsi con soggetti privati che già svolgono attività teatrale con carattere di stabilità, nel rispetto dei princípi di cui all'articolo 26.
3. Gli statuti dei teatri stabili, nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a) e b), devono garantire la ripartizione della attività teatrale tra le sedi ubicate nei territori delle regioni partecipanti.
4. Ai fini della ripartizione delle risorse pubbliche destinate ai teatri stabili, il Centro nazionale per il teatro tiene conto, in attuazione del principio di riequilibrio della presenza teatrale sul territorio, dei teatri stabili istituiti nelle forme indicate dal comma 2.
Art. 36.
(Riconoscimento)
1. La qualifica di "teatro stabile" é attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali su indicazione della regione in cui il teatro ha sede, ovvero su proposta congiunta delle regioni interessate nelle ipotesi di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b) .
2. Ai fini del riconoscimento lo statuto deve prevedere:
a) forme di stabilità degli artisti, in relazione al progetto culturale elaborato, e la stabilità del personale tecnico;
b) la presenza di un sovrintendente, individuato tra personalità della cultura teatrale di elevato profilo;
c) la presenza dell'assemblea dei partecipanti e del collegio dei revisori dei conti;
d) la possibilità della partecipazione di soggetti privati, con definizione delle garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica;
e) la disponibilità di una sala teatrale con almeno cinquecento posti, ovvero, nelle ipotesi di un teatro con piú sedi o operante in piú regioni, la corrispondente disponibilità di sale, delle quali almeno una non inferiore a quattrocento posti;
f) la misura dell'apporto degli enti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per il teatro;
g) la previsione di un centro teatro studio, di servizi culturali e di attività editoriali.
Art. 37.
(Compiti)
1. I teatri stabili svolgono funzioni nei seguenti settori:
a) produzione teatrale;
b) gestione di programmi di ospitalità coerenti con il proprio progetto culturale;
c) aggiornamento degli artisti e dei tecnici;
d) collaborazione organica con autori teatrali nella attività di ricerca;
e) educazione del pubblico con particolare riguardo ai giovani ed agli studenti.
2. La produzione teatrale avviene sulla base di progetti triennali di significativo contenuto culturale, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, e di un sistematico programma di ricerca. Essa é svolta nella sede o nelle sedi istituzionali del teatro con possibilità di ulteriori rappresentazioni in altri teatri.
3. I programmi di ospitalità svolgono una funzione integrativa della produzione del teatro stabile, nell'ambito del progetto culturale triennale, nonché una funzione di ampliamento delle conoscenze del pubblico. Essi devono prioritariamente riguardare la produzione di altri teatri stabili e compagnie che si inseriscono, con la propria rappresentazione, nel progetto complessivo elaborato dal teatro.
Art. 38.
(Teatri stabili ad iniziativa pubblica)
1. Le regioni, le province e i comuni possono partecipare stabilmente, sostenendone finanziariamente l'attività, ai teatri stabili che hanno sede nel proprio territorio o in quello di regioni diverse. Quando almeno due dei predetti enti territoriali partecipano stabilmente alla vita di un teatro stabile, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può attribuire ad esso la qualifica di "teatro stabile ad iniziativa pubblica".
Art. 39.
(Teatri stabili con finalità culturali definite)
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, su proposta della regione in cui il teatro ha sede, può attribuire la qualifica di "teatro stabile con finalità culturali definite" ai teatri stabili che:
a) perseguono, quali proprie finalità statutarie, la ricerca e la produzione in particolari settori della cultura e della fruizione teatrale, con riferimento alle aree della sperimentazione e del teatro per i ragazzi, nonché a forme di integrazione con le altre arti della scena
b) elaborano progetti culturali triennali che rispondano ai princípi generali di definizione dei compiti pubblici dell'area della stabilità.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro definisce, tenuto conto delle finalità culturali perseguite, i requisiti delle sale teatrali dei teatri stabili con finalità culturali definite, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera e).
3. I teatri stabili con finalità culturali definite hanno personalità giuridica di diritto privato.
4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, lo statuto dei teatri stabili con finalità culturali definite prevede:
a) la produzione di un significativo numero di propri spettacoli per ciascuna stagione teatrale, ricorrendo all'opera di più registi e tenendo conto della drammaturgia italiana contemporanea;
b) forme di ospitalità intese come completamento della propria produzione, nell'ambito del progetto culturale;
c) iniziative volte ad incentivare la cultura teatrale nell'ambito del territorio di appartenenza.
d) un direttore artistico, con la responsabilità di elaborare il progetto culturale triennale, di cui al comma 1, lettera b);
e) un nucleo artistico stabile.
5. Quando la regione ed almeno una provincia ed un comune partecipano stabilmente, sostenendone finanziariamente l'attività, ai teatri stabili di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può attribuire ad essi la qualifica di "teatri stabili con finalità culturali definite ad iniziativa pubblica".
Sezione V
COMPAGNIE TEATRALI
Art. 40.
(Compiti)
1. Le compagnie teatrali hanno il compito primario di promuovere la circolazione, su tutto il territorio nazionale, dello spettacolo dal vivo, concorrendo alla rappresentazione della tradizione storica del teatro italiano e alla diffusione della cultura e dell'arte teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale su tutto il territorio nazionale.
2. Le compagnie teatrali, in virtù della costituzione in un nucleo artistico e organizzativo stabile nel tempo, garantiscono la promozione della drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione dei nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte teatrale.
Art. 41.
(Natura giuridica)
1. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche private che si organizzano in forma di enti, associazioni o società di produzione teatrale e adottano uno statuto coerente con la loro funzione professionale e culturale.
Art. 42.
(Attività)
1. Ai fini del sostegno di cui all'articolo 2, comma 6, le attività delle compagnie teatrali si articolano sulla base di progetti culturali triennali che rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) particolare qualità e significato del progetto;
b) itinerario che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle zone del territorio nazionale con minore presenza di attività e di soggetti teatrali, al fine di riequilibrarne la diffusione e circolazione;
c) attività di ricerca e sperimentazione, anche con riguardo all'attività per l'infanzia e i ragazzi, alla valorizzazione dei talenti, al rinnovamento del linguaggio e all'integrazione con altre arti sceniche;
d) presenza, nell'ambito dei progetti culturali, di opere di drammaturgia italiana contemporanea.
2. Il sostegno di cui all'articolo 2, comma 6, è assicurato con priorità alle compagnie teatrali che presentino un nucleo artistico con carattere di continuità.
CAPO IV
DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE
Art. 43.
(Attività di distribuzione ed esercizio teatrale)
1. Le regioni e gli enti locali sostengono le attività di distribuzione ed esercizio teatrale, valorizzando la rete dei teatri municipali e costituendo appositi organismi regionali, interprovinciali o interregionali.
2. Gli organismi di cui al comma 1 garantiscono la distribuzione delle diverse forme di spettacolo dal vivo ed elaborano, in forma associata, progetti organici di gestione dei servizi teatrali, anche al fine di sostenere le residenze multidisciplinari di cui al Capo V ed agevolarne il coordinamento.
3. Agli organismi di cui al comma 1, per le finalità di cui al presente articolo, sono assegnate annualmente e con proiezione triennale quote dei fondi riservati alla prosa nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, tenendo conto degli interventi eventualmente previsti per le aree territoriali carenti di servizi.
4. Qualora negli organismi di cui al comma 1 non siano presenti rappresentanze espresse dalle regioni interessate, quote finalizzate del Fondo unico per lo spettacolo riservate alla prosa sono assegnate annualmente alle regioni.
CAPO V
RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI
Art. 44.
(Sistema delle residenze multidisciplinari)
1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio, garantendone la continuità, e di favorire l'incremento della cultura teatrale, nonché l'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo, il Centro nazionale per il teatro, unitamente al Centro nazionale per la musica, ove costituito, definisce il sistema delle residenze multidisciplinari, sulla base di piani redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni e delle province.
2. La residenza multidisciplinare si caratterizza per la permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale, ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non superiore a quello di due province confinanti, sulla base di un progetto multidisciplinare che preveda:
a) attività di produzione e distribuzione teatrale, musicale e di danza;
b) un numero minimo di rappresentazioni, con obbligo di produzioni proprie;
c) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.
3. La permanenza triennale di cui al comma 2 può essere immediatamente rinnovata nella medesima sede soltanto per un ulteriore triennio.
4. La compagnia che abbia acquisito la residenza triennale può promuovere, fermo restando l'obbligo di proprie produzioni, la rappresentazione di produzioni di altre compagnie nel teatro, anche avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 6, comma 2. Essa puó rappresentare la propria produzione anche in altri teatri, previo adempimento degli obblighi attinenti alla propria produzione presso il teatro di residenza ed al di fuori del periodo minimo di apertura stabilito ai sensi del comma 2.
5. Il Centro nazionale per il teatro vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Al termine del ogni triennio di attività, il Centro nazionale per il teatro, acquisito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa - di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, valuta la corrispondenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi programmatici delle residenze multidisciplinari e provvede, ove necessario, ad apportare i necessari correttivi e integrazioni.
Art. 45.
(Sostegno alle residenze)
1. Il Centro nazionale per il teatro sostiene esclusivamente le residenze multidisciplinari per le quali gli enti locali di riferimento garantiscono un proprio apporto e stipulano apposita convenzione con la compagnia teatrale, definendo i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.
2. Il Centro nazionale per il teatro, sulla base delle risorse disponibili, definisce i contributi per le residenze da sostenere con il conto speciale di cui all'articolo 46, sulla base dei seguenti criteri:
a) congruità dell'apporto garantito dai comuni, dalle province ed eventualmente dalle regioni;
b) esigenze di riequilibrio dell'offerta teatrale sul territorio;
c) valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.
Art 46.
(Conto speciale per le agevolazioni al sistema delle residenze)
1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, é istituito un conto speciale per la concessione di agevolazioni al sistema delle residenze multidisciplinari, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle compagnie ammesse al sistema delle residenze, di cui all'articolo 44 della presente legge.
2. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;
b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;
c) gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento.
3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 é definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, sono inizialmente destinate lire 5 miliardi. Tale somma è individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.
CAPO VI
ARTISTI DI STRADA
Art. 47.
(Attività espressiva degli artisti di strada)
1. L'attività degli artisti di strada é esercitata nelle piazze, nelle strade, nelle isole pedonali e nei luoghi d'incontro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla quiete pubblica e senza creare intralcio alla normale circolazione stradale.
2. All'attività esercitata nei termini di cui al comma 1 non si applicano le norme in vigore sull'occupazione di suolo pubblico e sul commercio ambulante.
3. In relazione alle proprie specifiche competenze, i comuni, mediante apposito regolamento, provvedono ad indicare i luoghi non disponibili all'esercizio delle attività degli artisti di strada, nonché gli eventuali orari e i limiti acustici da rispettare.
Art. 48.
(Modifica all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1. All'articolo 121, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "saltimbanco, cantante, suonatore," sono soppresse.