Ordinanza Ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1
(in GU, 4ª serie speciale n. 15, del 20
febbraio 2001)
Prot n. D1/ 015
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 ed in particolare l’art. 2, comma 4;
Vista l’O.M. n.153 del 15.6.1999, pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 57 del 20 luglio 1999, con la quale è stata indetta la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell’idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative.
Vista l’O.M. n. 202 del 6 agosto 1999, pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 79 del 5 ottobre 1999; con la quale è stata indetta sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media
Vista l’O.M. n.33 del 7 febbraio 2000; , pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 25 del 28 marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni all’ordinanza n.153 del 15 giugno 1999;
Vista la legge 27 ottobre 2000 n. 306, pubblicata nella gazzetta ufficiale , serie generale n. 253 del 28 ottobre 2000, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 28 agosto n. 240 recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001;
Visto l’art. 6 bis della predetta legge;
ORDINA:
Art. 1
Riapertura termini di partecipazione alle sessioni riservate
2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla O.M. n. 153/1999 come integrata dall’O.M. n. 33/2000, i limiti temporali di maturazione del servizio previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 debbono intendersi pertanto fissati in almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995.
Art. 2
Destinatari
2. Sono altresì ammessi a partecipare sia coloro che, pur avendo a suo tempo maturato il requisito del servizio nei termini fissati dall’art. 2, 4° comma della legge n. 124/99, non abbiano presentato alcuna domanda di partecipazione alle sessioni riservate indette con O.M. n. 153/99 e O.M. 33/2000, sia coloro che avendo presentato domanda, siano stati ammessi alla sessione riservata, ma non abbiano frequentato i corsi.
3. A coloro che , ammessi ai corsi, abbiano frequentato totalmente o parzialmente i corsi medesimi, ma non hanno sostenuto gli esami finali, sarà riconosciuto, previa domanda da presentare entro i termini di scadenza indicati nell’art. 4, rispettivamente, il diritto di essere ammessi a sostenere gli esami finale nei corsi da attivare ai sensi della presente O.M., ovvero un credito formativo da far valere nei medesimi corsi.
4. In nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o l’idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate al comma precedente ed ha sostenuto l’esame finale.
Art. 3
Disposizioni specifiche per il personale che ha frequentato senza titolo le
precedenti sessioni riservate
Art. 4
Domande di partecipazione
2. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali 153/99 e 33/2000, ad eccezione di quelle riguardanti i limiti temporali per la maturazione del requisito del servizio.
Art. 5
Criteri per l'inserimento nelle graduatorie permanenti
Art. 6
Disposizioni specifiche per la classe 77/A - Strumento musicale
2. Sono ammessi, altresì, coloro che pur avendo maturato il predetto requisito del servizio nei termini fissati dall’art. 2, comma 4, della legge n. 124/99, non hanno presentato alcuna domanda di ammissione alla sessione riservata di esame indetta con O.M. n. 202 del 6 agosto 2000, ovvero coloro che, seppur ammessi agli esami, non hanno sostenuto la prova.
3. Restano confermate le disposizioni contenute nella O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e, per quanto concerne le nomine riguardanti le commissioni d’esame e le prove d’esame si richiamano le specifiche disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della predetta O.M..
4. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione di esame è fissato all’art. 4 della presente O.M..
5. Il personale che consegue l’abilitazione ai sensi della presente O.M. potrà essere inserito, a domanda, secondo la procedura di cui all’art. 7 del Regolamento approvato con D.M. 27 marzo 2000, nelle graduatorie permanenti, già compilate ai sensi del menzionato art. 7, in una fascia successiva a quella esistente, con il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al predetto D.M. (all. B).
6. Potrà, altresì, essere inserito a domanda nelle graduatorie permanenti di cui al comma 5 del presente articolo il personale abilitato all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media, purché in possesso del requisito del servizio specificato nel precedente comma 1.
Art. 7
Norme finali
La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
Allegato 2 (Scuole Elementari)
Allegato 3 (Scuole Secondarie)
Allegato 4 (Istituzioni Educative)
Allegato 5 (Strumento Musicale)