[Archivio]

O.M. n. 3
prot. n. 10190/BL
del 7.1.1997

Oggetto: Integrazione e modifica dell'O.M. 371/1994 relativa al conferimento delle supplenze al personale docente

IL MINISTRO

VISTO il C.C.N.L. del personale della scuola sottoscritto il 4.8.1995;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'O.M. n.371 del 29.12.1994 così come già modificata ed integrata dalle OO.MM. n.66 del 27.2.1995 e n.341 del 31.10.1995;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali Scolastiche maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

ORDINA:

Art. 1

Secondo quanto già disposto con C.M. n.290 del 1°.9.1995 e con C.M. n.316 del 4.10.1995, in applicazione degli artt. 18 e 47 del C.C.N.L. del 4.8.1995, ai rapporti di lavoro previsti dall'O.M. n.371 del 29.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni si dà luogo mediante la stipula di contratti di lavoro individuali a tempo determinato ,in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di nomina per supplenza annuale e per supplenza temporanea precedentemente adottati dai Provveditori agli Studi e dai Capi d'istituto.

La stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato avviene previa adozione, da parte dei medesimi Organi dell'Amministrazione Scolastica competenti alla stipula contrattuale, di provvedimenti amministrativi di individuazione del soggetto destinatario della proposta di assunzione.

L'adozione dei provvedimenti di individuazione del soggetto destinatario della proposta di assunzione e la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sono attuate secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 della predetta C.M. n.316/95.

Le disposizioni di cui all'O.M. n.371/94 e successive modifiche ed integrazioni - con eccezione delle specifiche parti modificate ed integrate ai sensi del successivo art. 2 - sono integralmente confermate intendendo i singoli riferimenti alle nomine ed al loro conferimento ora riferiti ai contratti individuali a tempo determinato ed alla loro stipula, in conformità delle specifiche disposizioni in materia dettate dagli artt. 18 e 47 del C.C.N.L. del 4.8.1995.

Art. 2

Gli articoli appresso indicati dell'O.M. n.371 del 29.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni sono oggetto delle seguenti modifiche ed integrazioni:

art. 1 comma 3. dopo il punto e virgola viene inserita la chiamata per la nota 1/bis.

art. 1 comma 9. dopo le parole "a norma dell'art. 8" sono cancellate le parole "del D.L. 12.9.1983, n.463 convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n.638" e sostituite con le parole "del D.L. 6.11.1989, n.357 convertito con modificazioni dalla legge 27.12.1989. n.417".

art. 1 tra la nota 1) e la nota 2) viene inserita la seguente nota 1/bis:

"Tali posti sono tutti quelli previsti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione delle operazioni di attribuzione di titolarità".

art. 1 nota 3) dopo le parole "ore di insegnamento eccedenti" vengono cancellate le parole "fino a quando non sarà data attuazione all'art. 14, comma 8, del D.P.R. 23.8.1988, n.399".

art. 7 Il contenuto del comma 30. è cancellato; accanto al comma 30 è apposta, tra parentesi, la parola "annullato"; rimane ferma la numerazione dei commi successivi.

art. 7 Il contenuto della nota 6) è cancellato; accanto alla nota 6) è apposta, tra parentesi, la parola "annullata"; rimane ferma la numerazione delle note successive.

art. 15 comma 5. Nel primo periodo, le parole finali "ai fini dell'accettazione della nomina" sono sostituite dalle parole "ai fini dell'accettazione preventiva della proposta di assunzione".

art. 16 Il comma 5 è così sostituito:

"I docenti che prestano servizio in un grado di scuola non possono di norma prestare servizio contemporaneamente in scuole e istituti di altro grado, fatta salva la possibilità di prestare supplenze temporanee nelle scuole medie e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei limiti e secondo le modalità previste al successivo art. 21 comma 11".

art. 16 E' aggiunto il seguente comma 11:

"Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del C.C.N.L. del 4.8.1995 il destinatario del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, entro 30 giorni dalla stipula contrattuale, deve produrre dichiarazione in carta semplice, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n.297 del 1994, ferme restando le ipotesi di cumulo di supplenze previste dalla vigente ordinanza".

art. 16 la nota 2) è soppressa.

art. 17 Il comma 3 è così sostituito:

"Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del C.C.N.L. del 4.8.1995, la documentazione prescritta deve essere presentata, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del primo contratto stipulato in ciascun triennio di vigenza delle graduatorie provinciali di supplenza".

art. 21 Al comma 1, il punto B) è cancellato.

art. 21 Il comma 9 è così sostituito:

"Nel caso di cattedra orario costituita su più scuole, la supplenza, previa intesa fra i Presidi delle scuole interessate, può essere attribuita dal Preside della scuola nella quale il titolare della cattedra risulta in servizio per il maggior numero di ore, oppure, le ore individuate in ciascuna scuola possono essere attribuite autonomamente dalle scuole medesime".

art. 21 Il comma 16 è così sostituito:

"Ai fini dell'individuazione delle effettive, inderogabili esigenze i capi d'istituto dovranno tener conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi anche in relazione ad eventuali sospensioni dell'attività didattica, della possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare.

- Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del C.C.N.L. del 4.8.1995, nei periodi di sospensione delle lezioni predeterminati secondo le indicazioni dell'annuale calendario scolastico, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni dall'inizio del predetto periodo sospensivo e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi del supplente è costituito per l'intera durata dell'assenza del titolare mediante un contratto di lavoro a tempo determinato che includa il periodo di sospensione delle lezioni.

Nei casi in cui l'assenza in unica soluzione del titolare, pur comprendendo un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni, non sia idonea a determinare, ai sensi del capoverso precedente ,la computabilità contrattuale del periodo di sospensione medesimo, i due periodi di assenza che precedono e seguono la sospensione delle lezioni, previa valutazione del Capo d'istituto in ordine alla necessità di sostituzione del titolare e sentito anche il docente destinatario del rapporto di lavoro a tempo determinato, possono essere attribuiti contestualmente con unico contratto di lavoro.

Considerato che il vincolo contrattuale ed i rispettivi diritti e doveri dei contraenti nel periodo stabilito devono essere preventivamente conosciuti, l'eventuale prosecuzione dell'assenza del titolare, con diritto a nuovo contratto di proroga del supplente, non può dar luogo alla rettifica del precedente contratto che abbia escluso dal rapporto di lavoro il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che il contratto di proroga non intervenga prima della data di inizio del periodo sospensivo delle lezioni".

art. 21 Il comma 20 è così sostituito:

"Al personale docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo d'istituto si applicano, in materia di assenze, le disposizioni di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 4.8.1995".

art. 21 Il comma 36 è integrato dal seguente ulteriore periodo:

"In mancanza nelle graduatorie di circolo di aspiranti con idoneità all'insegnamento della lingua straniera, il direttore didattico può utilizzare, per l'attribuzione di supplenze temporanee, le graduatorie dei circoli viciniori ovvero di altri circoli posti nel medesimo distretto

IL MINISTRO