Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell’Amministrazione -
Ufficio VII
Nota 5 giugno 2003
Prot. n. 2162
Oggetto: Contratto collettivo decentrato
nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s.2003/04, sottoscritto il 15 gennaio 2003.
Rideterminazione della data di pubblicazione dei movimenti del personale
docente della scuola secondaria di primo grado
Per esigenze tecnico organizzative rappresentate da
alcuni Uffici periferici, il termine di pubblicazione dei movimenti del
personale docente della scuola secondaria di primo grado, già previsto
per il giorno 9 giugno 2003, è rinviato al giorno 13 giugno 2003.
Il Direttore Generale
Zucaro
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Uff. VIII
Nota 26 maggio 2003
Prot. n. 366
Oggetto: Personale A.T.A. - Rinvio dei termini per le
operazioni di mobilità per l'anno 2003/2004
Si fa seguito alla nota n. 66/VM del 22.5.2003 dell'Ufficio IX di
questa Direzione Generale per comunicare che sono prorogati i termini:
1) di comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti
disponibili al 6 giugno 2003
2) di pubblicazione dei trasferimenti al 26 giugno 2003
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Zucaro
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII
Circolare Ministeriale 11 aprile
2003, n. 38
Prot. DGPSA/Uff.VII/1564
Oggetto: Contratto collettivo decentrato nazionale
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l'a.s.2003/2004, sottoscritto il 15 gennaio 2003: rideterminazione
dell'articolazione delle date concernenti le operazioni di mobilità
Per opportuna conoscenza e norma, al fine di consentire agli uffici
competenti di predisporre i necessari adempimenti, si trasmette, in
allegato alla presente, copia della Disposizione del Capo Dipartimento
dell'11 Aprile 2003, relativa alla rideterminazione dell'articolazione
delle date concernenti le operazioni di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2003/2004.
Si prega di assicurare la massima diffusione della presente che viene
diramata attraverso la rete INTRANET e pubblicata sul sito INTERNET del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro
Il Capo Dipartimento
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
VISTE le disposizioni riguardanti le iscrizioni anticipate alla prima
classe della scuola primaria per l'anno scolastico 2003/2004;
VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno
scolastico 2003/20204, sottoscritto il 15 gennaio 2003;
VISTA l'O.M. n.5, prot.114, del 16 gennaio 2003, contenente le norme
applicative delle disposizioni del contratto sulla mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A., registrata dalla Corte dei conti
il 16 gennaio 2003, Reg. 1 - fg. 126;
RILEVATA la necessità di una puntuale acquisizione al sistema
informativo delle risultanze degli organici delle scuole elementari e
delle relative operazioni connesse alla mobilità a domanda e d'ufficio;
RITENUTO che, a tal fine, è opportuno rideterminare l' articolazione
delle date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e,
conseguentemente, di pubblicazione di tutti i movimenti fissati nella
predetta O.M.;
DISPONE
Art.1 - Per le motivazioni indicate nelle premesse, sono così
modificati i precedenti termini per le operazioni di mobilità di cui
all'art.2, comma 2, dell'O.M. 16 gennaio 2003, n.5.
a) personale docente
scuola materna
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili.................................... 12 maggio
2 - pubblicazione dei
movimenti.......................................... 5 giugno
scuola elementare
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili.................................... 4 giugno
2 - pubblicazione dei
movimenti........................................ 25 giugno
scuola secondaria di I grado
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili...................................... 19 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti
..................................... 9 giugno
scuola secondaria di II grado
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili...................................... 2 maggio
2 - pubblicazione dei
movimenti........................................23 maggio
b) personale educativo
1 - termine ultimo comunicazione all'ufficio delle domande
di mobilità dei posti
disponibili..........................................14 maggio
2 - pubblicazione dei
movimenti....................................... 3 giugno
c) personale A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili.......................................26 maggio
2 - pubblicazione dei
trasferimenti.................................... 16 giugno
Roma, 11 aprile 2003
IL CAPO DIPARTIMENTO
- Pasquale Capo -
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII
Nota 7 aprile 2003
Prot.DGPSA/Uff.VII/ 1472
Oggetto: Proroga termine per la pubblicazione dei
movimenti del personale docente della scuola elementare, per l'anno
scolastico 2003/2004
A seguito della pubblicazione della Legge 28 marzo 2003, n. 53 si
rende necessario differire, a data che sarà successivamente precisata,
il termine della pubblicazione dei movimenti del personale docente della
scuola elementare per l'anno scolastico 2003/2004, già previsto
dall'O.M. n. 5 del 16 gennaio 2003 per la data dell'8 aprile 2003.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII
Nota 11 marzo 2003
Prot. DGPSA/Uff.VII/978
Oggetto: O.M. n. 5 del 16 gennaio 2003 prot.n.114,
concernente norme di attuazione del contratto collettivo decentrato
nazionale del 15 gennaio 2003 sulla mobilità del personale docente,
educativo ed a.t.a per l'anno scolastico 2003/2004: notifica degli
estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti
Si fa seguito alla circolare n.6 del 16 gennaio 2003, prot. n. 115,
per comunicare che l'O.M. n.5 del 16 gennaio 2003, concernente
l'oggetto, è stata registrata dalla Corte dei Conti - Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, in data 19.2.2003, Reg. 1 - fg.126.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII
Circolare Ministeriale 16 gennaio
2003, n. 6
Prot.DGPSA/Uff.VII/ 115
Oggetto: Trasmissione dell'O.M. n. 5 del 16 gennaio
2003 prot.n. 114 e del Contratto collettivo decentrato nazionale del
15.1.2003 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per
l'a.s. 2003/2004
Per opportuna conoscenza e norma degli uffici competenti, al fine di
predisporre i necessari adempimenti di competenza, si trasmettono, in
allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia
indicata in oggetto:
Si provvederà a dare tempestiva comunicazione della data di
registrazione di quest'ultimo provvedimento.
Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei
sopracitati atti e di comunicare agli uffici interessati che i medesimi
possono essere consultati ed acquisiti sul sito Internet e Intranet del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Si ritiene utile sottolineare che il termine ultimo per la
presentazione delle domande di movimento è fissato al 18 FEBBRAIO 2003
per il personale docente ed educativo ed al 25 FEBBRAIO 2003 per il
personale A.T.A. e che i modelli di domanda con le relative istruzioni
per la compilazione sono disponibili, esclusivamente, nella rete
Internet (www.istruzione.it) e Intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro
Ordinanza Ministeriale 16 gennaio
2003, n. 5
Prot. N.114
Mobilità del
personale docente, educativo ed a.t.a.
Anno Scolastico 2003/2004
IL MINISTRO
Visto il dl.vo 16.4.1994, n. 297;
Vista la legge 23.10.1992, n.421;
Visto il dl.vo 30.3.2001, n.165;
Visto il d.l. 27.8.1993, n.321 convertito con legge
27.10.1993, n.423;
Vista la legge 14.1.1994, n. 20;
Vista la legge 23.12.1996, n.662;
Vista la legge 15.03.1997, n.59;
Vista la legge 15.05.1997, n.127 e successive
modificazioni;
Vista la legge 3.5.1999, n.124;
Visto il d.l. 3.7.2001, n.255 convertito, con
modificazioni dalla legge 20.8.2001, n.333;
Visto il d.p.r. 18 giugno 1998 n. 233;
Visto il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il d.p.r. 8.3.1999, n.275, regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art.21, della legge 15.3.1997, n.59;
Visto il d.p.r. 6/11/2000 n. 347 con il quale e’
stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del
ministero della pubblica istruzione ;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto "scuola" sottoscritto - a seguito dell'autorizzazione del
governo - il 26 maggio 1999;
Visto il contratto integrativo nazionale del
comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999;
Visto il testo del contratto integrativo nazionale
n. 2/2000 sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2001/2002
sottoscritto il 27 gennaio 2000 con le modifiche introdotte dai
contratti integrativi sottoscritti il 18 gennaio 2001 per l’anno
scolastico 2001/2002 e in data 21 dicembre 2001 per l’anno scolastico
2002/2003;
Visto il contratto collettivo decentrato
concernente la mobilita’ del personale docente, educativo ed a.t.a. per
l’a.s. 2003/2004 sottoscritto in data 15 gennaio 2003 ;
Viste le linee guida per l’adozione dei
provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali,
approvate nella conferenza unificata stato-regioni ed autonomie locali
nella seduta del 19 aprile 2001;
Visto il d.m. prot. 4351/mr del 21/12/2001 con il
quale viene affidata, di regola, la responsabilita’ dei centri servizi
amministrativi a dirigenti amministrativi di seconda fascia al fine di
garantire, nell’attuale fase di transizione, continuita’ ed efficienza
nello svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, con particolare
riguardo alla gestione dei ruoli scolastici provinciali;
Ritenuto di dover, ai sensi dell'art. 462 del
d.l.vo n. 297/94, dettare per l’anno scolastico 2003/2004 specifiche
disposizioni ed istruzioni in materia di mobilita’ del personale
docente, educativo ed a.t.a. con particolare riguardo alla fissazione
dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione dei
documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande
stesse e alla determinazione degli adempimenti propri degli uffici e
delle istituzioni scolastiche;
Sentite le organizzazioni sindacali del comparto
scuola che hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato sulla
mobilita’ del personale della scuola per l’a.s.2003/2004;
ORDINA:
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
- ART. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA
-
La presente ordinanza disciplina la mobilità del
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2003/2004;
le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione
delle disposizioni del contratto collettivo decentrato nazionale
concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.
-
Le presenti disposizioni sono diramate a mezzo
della rete INTRANET ed INTERNET ed affisse agli albi degli Uffici
scolastici regionali, dei Centri Servizi Amministrativi e delle
istituzioni scolastiche.
- ART. 2 -
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
-
Il termine ultimo per la presentazione delle
domande di movimento e’ fissato al 18 FEBBRAIO 2003 per il
personale docente ed educativo ed al 25 FEBBRAIO 2003 per il personale
A.T.A.. -
I termini per le successive operazioni e per la
pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti
dall’art.19 del C.C.D.N. siglato in data 15.01.2003, sono i seguenti :
a) personale docente
scuola materna
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili....................................…8 aprile
2 - pubblicazione dei
movimenti.........................................….2 maggio
scuola elementare
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili.....................................18 marzo
2 - pubblicazione dei
movimenti........................................… 8 aprile
scuola secondaria di I grado
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili......................................13 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti ...............
............... ........….3 giugno
scuola secondaria di II grado
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili......................................29 aprile
2 - pubblicazione dei
movimenti.......................................….13 maggio
b) personale educativo
1 - termine ultimo comunicazione all’ufficio delle
domande
di mobilità dei posti
disponibili..........................................13 maggio
2 - pubblicazione dei
movimenti.......................................……3 giugno
c) personale A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili.......................................18 maggio
2 - pubblicazione dei
trasferimenti....................................……8 giugno
3. Il termine ultimo per la presentazione della
richiesta di revoca delle domande è fissato a dieci giorni prima del
termine ultimo per la comunicazione al CED o all’ufficio dei posti
disponibili.
- ART. 3 -
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
-
Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve
indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in
conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla
presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione,
all’Ufficio scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi(1)
della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico
dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio.
-
Il personale che presta servizio presso uffici di
amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al
dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.
-
Il personale, il cui rientro e restituzione al
ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art.5 del C.C.D.N. sulla
mobilità, deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale –
Centro Servizi Amministrativi della provincia scelta per il rientro,
entro il 10 febbraio 2003 ai fini dell’assegnazione di sede di
titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di
ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli
interessati possono presentare domanda di mobilità al predetto
ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per
l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di
movimento.
-
Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della
Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle
scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate
all’ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
-
Le domande debbono contenere le seguenti
indicazioni: generalità dell'interessato (2); il comune e la scuola di
titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente
presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione
nel corrente anno scolastico (3); per i docenti delle scuole o
istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità
(4). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati
i documenti allegati.
-
I docenti devono redigere le domande, sia di
trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati, e
secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
scuole materne.......................................………...modelli A1,
A3 (allegati G/1 e G/2)
scuole elementari…………...................................modelli B1, B4
(allegati H/1 e H/2)
istituti istruzione secondaria . di I grado.……….modelli C1, C2, C3
(allegati I/1, I/2, I/8)
istituti istruzione secondaria. di II grado. …….modelli D1,D2,D3
(allegati J/1, J/2,J/12)
-
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente
il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il
trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le
domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo
ruolo.
-
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento
e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande,
essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione
allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo
debbono contenere l'indicazione della specifica o specifiche
abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o
del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità
speciali.
-
Al fine di poter consentire la partecipazione alle
operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune
categorie, i termini per la presentazione delle relative domande
vengono riaperti per il seguente personale:
personale scolastico che conclude i corsi di riconversione
professionale;
personale che supera le prove scritte e orali dei concorsi ordinari e
delle sessioni riservate di esame ed è incluso negli elenchi degli
abilitati;
docenti che concludono i corsi di sostegno.
-
Il termine improrogabile per la presentazione della
domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni
prima delle date previste dall’art.2 della presente O.M. per la
comunicazione al C.E.D. delle domande stesse; per altri titoli
soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per
la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della
presente O.M.
-
Il personale educativo deve redigere le domande,
sia di trasferimento che di passaggio, in conformità agli allegati A)
e B).
-
Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia
di trasferimento che di passaggio, in conformità ai modelli MN e PN
degli allegati B1 e C1.
-
Le istituzioni scolastiche devono inviare,
tempestivamente, le domande di mobilità presentate dal personale ai
Centri Servizi Amministrativi della provincia di titolarità del
medesimo personale.
-
Le domande debbono essere corredate dalla
documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione
dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al
contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni
altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente
ordinanza.
-
I titoli di servizio valutabili ai sensi della
relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la
propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e
riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
-
I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono
essere documentati secondo quanto indicato nell’art.11 del contratto
sulla mobilità.
-
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.
---------------
(1) Ex Provveditorato agli Studi.
(2) Le donne coniugate indicano esclusivamente il
proprio cognome di nascita.
(3) Il personale per qualsiasi motivo senza sede
definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio.
I docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di
sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare,
nello spazio riservato all'istituto di titolarità, il codice e la
dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno
nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo
spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare,
inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla
sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio riservato
all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del
centro territoriale.
(4) Va fatto riferimento alle classi di concorso di
cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998.
- ART. 4 -
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
-
Le domande sono prese in esame solo se redatte
utilizzando l’apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed
INTERNET.
-
Le domande vanno corredate con le dichiarazioni, in
carta semplice, dei servizi prestati redatte in conformità ai modelli
D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza, ovvero con il
certificato di servizio.
-
La valutazione delle esigenze di famiglia e dei
titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al
contratto sulla mobilita' del personale della scuola e va effettuata
esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da
produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei
termini previsti (1).
-
Ai fini della validità di tale documentazione si
richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di
valutazione.
-
Relativamente alla lettera c) del punto II -
esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve
essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa
rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie
provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II - esigenze di
famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del
genitore deve essere documentato con certificato rilasciato
dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure
continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede
dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda
sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale,
redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre
2000, nr. 445, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere
assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto
nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il
quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti
l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve
essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura
pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114,
118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato deve comprovare,
sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente
può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o
privata presso la quale il medesimo può' essere sottoposto a programma
terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune -
residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a
programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come
previsto dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza
di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in
considerazione.
-
A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28
dicembre 2000, nr.445, l'interessato può attestare con dichiarazioni
personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la
data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o
divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di
ricongiungersi , la residenza delle medesime (2), le promozioni per
merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico
concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi
universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il
dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto
dalla lettera e) della tabella, nella relativa certificazione deve
essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il
superamento della prova finale.
-
Il personale che chiede il passaggio deve
dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.
-
I docenti che, nell'anno scolastico precedente a
quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono
utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di
titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una
dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità', con la
quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di
titolarità e quella di utilizzazione. Analoga dichiarazione deve
essere allegata dagli insegnanti di scuola elementare e di scuola
materna utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti
magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati
da tali attività.
-
Il personale educativo che chiede il passaggio dal
ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare, a pena di
esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
-
In attuazione dell’art.9 comma 1 punto VIII del
C.C.D.N. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione
del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi
della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve
dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il
domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può
essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del
distacco sindacale.
-
I responsabili dei Centri Servizi Amministrativi
potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica
d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali
rilasciate.(4)
-
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
--------------
(1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di
famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono
estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in
affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere attestata
con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza
dell’iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445,
nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza
dell’iscrizione anagrafica e’ anteriore .di almeno tre mesi alla data di
pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente
dell’O.M. concernente la mobilità.
(3) L’interessato, in luogo della presentazione del
certificato di superamento del concorso, può presentare una
dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa
indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di
graduatoria occupata.
(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo
quanto previsto negli artt.71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- ART. 5 -
RINUNCE, REVOCHE E RETTIFICHE
-
Successivamente alla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più
consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine)
le preferenze già espresse, né l’allegata documentazione.
-
E' consentita la revoca delle domande di movimento
presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata o presentata al
competente Centro Servizi Amministrativi della provincia di titolarità
dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta
non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per
ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per
la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).
-
Le istanze inviate dopo tale data possono essere
prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati
ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per
ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per
la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).
-
L'aspirante, qualora abbia presentato più domande
di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare
esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.
In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali
chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si
intende riferita a tutte le domande di movimento.
-
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del
trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per
gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione,
altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la
rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla
gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal
rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non
comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
-
Il procedimento di accettazione o diniego della
richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art.2 della legge
241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
------------------------------------
(1) Fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.
- ART. 6 -
ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI
PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
-
I trasferimenti ed i passaggi del personale
docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle
province di competenza, entro le date stabilite dal precedente
articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o
il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale
e del Centro Servizi Amministrativi competente, con l’indicazione, a
fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione,
del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze. In
particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle
aree professionali richieste nella domanda
-
Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il
passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola
di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso il Centro Servizi
Amministrativi cui è stata presentata la domanda.
-
Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi
e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, i
Centri Servizi Amministrativi, provvedono alle relative comunicazioni
- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- al locale dipartimento provinciale del tesoro.
-
I dirigenti scolastici degli istituti dove il
personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno
scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare
l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente al Centro Servizi
Amministrativi competente e al competente dipartimento provinciale del
tesoro.
- ART. 7 -
FASCICOLO PERSONALE
-
A norma dell’art.27 della legge 31.12.1996 n.675 e
successive modifiche ed integrazioni i dati personali dei soggetti
interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di
carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate
alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o
diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del
citato art. 27.
-
Per quanto attiene alla gestione dei dati personali
particolari, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal
recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante
disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di
trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
-
Tali principi rilevano con riguardo:
alle modalità del trattamento "atte ad assicurare il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell’interessato"(art.2);
al tipo dei dati trattati "essenziali per svolgere attività
istituzionali..." (art.3);
alle operazioni eseguibili "strettamente necessarie al perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito..."(art.4).
-
I fascicoli personali di coloro che risultano
trasferiti sono trasmessi, a cura del Centro Servizi Amministrativi
della provincia di provenienza, al Centro Servizi Amministrativi della
provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le
direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono
direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli
personali in loro possesso.
TITOLO II - PERSONALE DOCENTE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
-ART. 8 -
DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA
-
I docenti di ruolo delle scuole materne statali, di
scuola elementare, di scuola di secondaria di primo grado, titolari di
sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il
trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di
una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o
congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima
possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da
redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non
si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra
provincia.
-
I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il
trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità
o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di
trasferimento.
-
Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi
motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai
movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo
decentrato nazionale del 15 gennaio 2003.
-
I docenti delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e
passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del
modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento
(trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di
più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano
trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al
trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si
segue l'ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n.39/98.
La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso
con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di
concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in
considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le
suddette modalità .
-
E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli
istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre
degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa,
anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che
l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia
ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza
linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto
1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena
l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.
- ART. 9-
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
-
Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita
sezione del modulo-domanda.
-
Le preferenze possono essere del seguente tipo:
scuola
circolo (1);
distretto;
comune;
provincia;
dotazione organica provinciale (2);
dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria
superiore;
centri territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta).
-
Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno,
quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le
indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti
ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del
comune o della provincia. In tal caso possono essere assegnati anche
alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione
della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.
-
Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle
lettere c), d) ed e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può
essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti,
scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi,
rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia.
L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi
ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta
mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima
scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante
dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti
disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la
scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata
richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una
indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la
preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole
in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile é assegnata al
docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente
che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva
scuola con posto disponibile.
-
Le preferenze, sia a livello di singola scuola o
circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione
organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore,
devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata
negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque
disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso
la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet,
nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (3). La denominazione ufficiale, delle
predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in
chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè
anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza
tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto
riportato nel successivo art. 10 comma 3. Nel caso, invece, sia stato
omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza
medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano
prodotti reclami.
-
Le preferenze esprimibili, sono in numero non
superiore a 20 per le scuole materne ed elementari ed a 15 per le
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
-
Le preferenze esprimibili dai docenti degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica
possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare
situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II
grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del
territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in
numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie
province.
-
Qualora una provincia comprenda comuni isolani,
questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo
l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole
della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni
isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va
espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione
presente nell'elenco ufficiale.
-
Qualora un distretto comprenda una parte del
territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l'aspirante
al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole
ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate
nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel
secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione
dei distretti intercomunali.
-
Per l'attribuzione di posti di scuola elementare e
media per l'istruzione e la formazione dell’età adulta, l’interessato
deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo
domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici
riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.
-
Nel caso di distretto interprovinciale si tiene
conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale é
riferita l'indicazione utilizzata.
-
Non sono considerate valide, ai fini del
trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità
scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di
posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda
condizionata al permanere della posizione di perdente posto,
l'interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il
distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o
plesso di titolarità.
-
I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda
fase del movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono
esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del
prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o
posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per
l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di
assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.
-
I docenti che richiedono il trasferimento o il
passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano
ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del
liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda
ed esprimere, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la
denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.
-
Qualsiasi richiesta formulata in difformità dalla
disposizioni contenute nel presente articolo é da ritenere nulla e non
produttiva di effetti.
-------------
(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai
posti di tipo speciale, ai posti dell’organico funzionale di circolo -
ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera - va
pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la
trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede
la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola materna
similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro
della sede di organico.
(2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere
richieste solo mediante l’utilizzo degli specifici codici. L’espressione
del codice provincia non è comprensivo, infatti, dei posti delle
dotazioni organiche provinciali.
(3) Ai fini dei movimenti disposti ai sensi delle
presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni
distrettuali indicate nei citati elenchi.
- ART 10 -
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
-
Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della
esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e
quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando
le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche
istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve
tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati
inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate
tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare al Centro
Servizi Amministrativi competente le domande originali di
trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3
giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al
sistema informativo delle domande stesse.
-
Le domande di trasferimento dei docenti in
soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti
scolastici al Centro Servizi Amministrativi, entro 3 giorni dalla
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette
domande
-
Il Centro Servizi Amministrativi, a mano a mano che
riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed
all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate
al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali
diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio
dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e
gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far
pervenire al Centro Servizi Amministrativi, entro 5 giorni
dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute
nell’art.14 del C.C.D.N. del 15 .1.2003. In tale sede ed
entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo
esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel
modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice
meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da
apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla
correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in
caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la
normativa di cui all'art.9, 5° comma, delle presenti disposizioni.
L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali
rettifiche.
____________
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere
all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al
personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene
effettuata dai Centri Servizi Amministrativi di titolarità del personale
cui la domanda va inviata.
CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
- ART. 11–
POSTI DELL’ORGANICO FUNZIONALE NELLA SCUOLA MATERNA
-
I posti dell’organico funzionale di scuola materna
(ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili
mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede
di organico. L’organico funzionale assegnato agli istituti comprensivi
è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è
amministrativamente assegnato l’organico funzionale medesimo ovvero
mediante l’indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale
scuola.
-
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese
in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di
ruolo speciale che non siano sede di organico funzionale, o scuole
ospedaliere così come previsto dall’art. 19 del Contratto sulla
mobilità.
- ART. 12 -
POSTI DELL’ORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
-
I posti per l’insegnamento della lingua straniera
istituiti nell’ambito dell’organico funzionale di circolo sono
richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo
previsto dall’articolo 19 del Contratto sulla mobilità, attraverso
l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede
della direzione didattica. Il docente interessato deve compilare
l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare
esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti
per l’insegnamento della lingua straniera nell’ambito dell’organico
funzionale del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al
trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico funzionale
dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna
preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per
la lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti
dell’organico funzionale eventualmente vacanti e disponibili.
-
Nell’ambito di ciascuna preferenza, esaminata con
le modalità sopra descritte, il tipo di lingua straniera che può
essere assegnato, se disponibile, è quello per il quale é stato
dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso
l’indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.
-
Nel caso di possesso del titolo per l’insegnamento
di più lingue straniere ciascuna preferenza è esaminata secondo il
seguente ordine: lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca,
lingua spagnola.
-
L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i
posti per l’insegnamento della lingua straniera istituiti
nell’organico funzionale del proprio circolo; in tal caso, tra le
preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della
propria direzione didattica di titolarità (1), ovviamente previa
compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento
della lingua straniera.
-
Il trasferimento a domanda tra i posti
dell’organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese,
lingua tedesca, lingua spagnola) nell’ambito del proprio circolo
avviene con le modalità previste dall’allegato C) del Contratto sulla
mobilità.
-
L’organico funzionale assegnato agli istituti
comprensivi - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua
straniera - é richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale
é amministrativamente assegnato l’organico funzionale medesimo ovvero
mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale
plesso.
-
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui
posti dell’organico funzionale di circolo, ivi compresi i posti per
l’insegnamento della lingua straniera.
-
Ai fini del trasferimento e del passaggio sono
prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici
solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede
ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell’art.19
del Contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico funzionale di
circolo, in quanto la dotazione organica é assegnata al singolo
plesso.
------------
(1) Il docente che insegna la lingua straniera
nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività di "specializzato",
che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il
trasferimento per posti della lingua straniera istituiti nell’organico
funzionale di circolo.
- ART. 13 -
POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI
L'insegnante che chiede il trasferimento per posti
vacanti nelle scuole elementari di stato, annesse ai convitti
nazionali, deve indicare nella domanda la relativa preferenza
puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui
ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali
preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli
non annessi a convitto.
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente
comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell’organico
funzionale di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi
compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide
le disposizioni di cui al precedente articolo 12.
CAPO III - PASSAGGI DI RUOLO
- ART. 14 -
DISPOSIZIONI GENERALI
-
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un
solo ordine scuola (materna, elementare, scuola secondaria di I grado,
scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio
di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto
anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio
può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo
stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande
di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il
conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di
trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o
passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda
di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per
ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda
rispetto alle altre.
-
Qualora vengano presentate domande in violazione
delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di
esse si estende a tutte le altre.
-
Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in
possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità
previste dall’art.3 del contratto sulla mobilità e che abbia superato
il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
-
I docenti collocati fuori ruolo in servizio
all’estero possono chiedere il passaggio di ruolo previsto dal
presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti.
- ART. 15 -
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PASSAGGIO DI RUOLO.
-
Le domande, redatte in conformità degli appositi
moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono
essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le
modalità previste dal precedente art. 14.
-
Le domande prodotte fuori termine o in difformità
di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in
considerazione.
-
Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si
applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di
trasferimento.
- ART. 16 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI DI
CONCORSO DI CUI ALLA C.M. N. 215 DEL 23/6/95 E C.M. N. 70 DEL 28/2/98
(1) (2)
-
Relativamente alle classi di concorso contemplate
nella circolare n. 215/95 e circolare n.70/98, prima dell'inizio delle
operazioni di trasferimento in ambito provinciale, i Centri Servizi
Amministrativi devono procedere all'effettuazione dei passaggi sulla
base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in
organico di diritto del medesimo istituto. Tali posti ovviamente
vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono
parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le
operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita
la relativa graduatoria d'istituto. L’applicazione della c.m. n. 70/98
é riferita unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del Greco
- Alghero - Valenza Po.
-
Per le classi di concorso medesime non si
effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non
risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a
concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa.
Successivamente alle operazioni di mobilità i Centri Servizi
Amministrativi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla
base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste
nella suddetta c.m. n. 215/95. Per la classe di concorso prevista
dalla c.m. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali
per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non
risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a
concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della stessa.
Successivamente alle operazioni di mobilità i Centri Servizi
Amministrativi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla
base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste
nella suddetta c.m. n. 70/98.
--------------
(1) Le classi di concorso in questione sono le
seguenti:
76/a trattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali;
87/a trattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena;
100/a trattamento testi, calcolo, contabilità
elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua
di insegnamento tedesca delle località ladine;
71/a tecnologia e disegno;
7/a arte della fotografia e della grafica
pubblicitaria;
24/a disegno e storia del costume;
25/a disegno e storia dell’arte;
61/a storia dell’arte.
(2) La classe di concorso in questione é la seguente:
- 10/a arte dei metalli e dell’oreficeria
TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO
- ART. 17 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
-
Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo
possono essere presentate per non più di tre provincie entro i termini
fissati dall’art.2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere
presentate per un solo ruolo.
-
Le domande, sia di trasferimento che di passaggio,
debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).
-
Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito
spazio del modulo-domanda.
-
Il personale educativo aspirante al movimento ha la
possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente
nell'area territoriale del comune o della provincia.
-
L'assegnazione, pertanto, può essere disposta
indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi,
rispettivamente, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene
secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
-
Le preferenze espresse devono essere elencate
nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto,
comune, provincia.
-
Il personale educativo deve, altresì, precisare,
nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale
ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o
passaggio ) intenda dare la precedenza.
- ART. 18 -
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
-
Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in
conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla
presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono
trasmesse, con plico a parte, dopo l'accertamento della esatta
corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata,
entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro
presentazione, dai dirigenti scolastici ai Centri Servizi
Amministrativi, salvo quanto successivamente previsto per il personale
educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In
tal caso le domande devono essere trasmesse al Centro Servizi
Amministrativi competente della provincia di titolarità dell'aspirante
al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo
in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti
scolastici ai Centri Servizi Amministrativi, entro gli stessi termini,
con plico a parte.
-
I Centri Servizi Amministrativi procedono alla
valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite
tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della
scuola.
-
I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad
ottenere il movimento nell'ambito della provincia di titolarità del
personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di
movimento in provincia diversa.
-
Il Centro Servizi Amministrativi competente, via
via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla
base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale
educativo, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli
eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di
far pervenire al Centro Servizi Amministrativi, entro 5
giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni
contenute nell’art.14 del C.C.D.N. del 15 .1.2003. In tale sede
ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche
richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze
già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l'esatta
preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l’Ufficio procederà
alla correzione nel senso indicato dal richiedente
-
Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle
presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, i Centri Servizi
Amministrativi, ai sensi dell'art.24, 6° comma della legge 241/90,
hanno la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente
l'azione amministrativa.
- ART. 19 –
ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE
Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed
ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, il Centro Servizi
Amministrativi competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni
organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità al
personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali
fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle
operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo
che si trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di
movimento.
TITOLO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED
AUSILIARIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 20 -
AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
-
Le disposizioni relative alla mobilità, contenute
nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., sia che
appartenga al ruolo provinciale ivi compreso il personale trasferito
dagli Enti Locali sia, nei limiti previsti dal Contratto sulla
mobilità, che risulti di ruolo alla data di presentazione della
domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il
provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione.
-
Il personale proveniente dagli Enti Locali assunto
a tempo parziale in attuazione dell’art. 51 bis del C.C.D.N. del 15
/1/2003 può partecipare alle operazioni di trasferimento. Tenuto conto
che i trasferimenti vengono disposti sempre su posti a tempo pieno, il
suddetto personale una volta trasferito, può chiedere di convertire il
suo rapporto di lavoro da tempo-parziale a tempo-pieno.
-
I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e
la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali
soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel modulo
domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli
elenchi ufficiali delle scuole.
-
I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono
disposti sulla base della tabella di corrispondenza
aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle
prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato
esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree
diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità
dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei
titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 -
RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area:
"imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a
vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di
"conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del
lavoro" (codice RRGA).
-
Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti
termici"(codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60)
appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli
assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di
caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di
corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
-
Al laboratorio "conduzione e manutenzione di
autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area "meccanica" (codice
AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della
prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato
di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati
nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla
presente ordinanza.
-
Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di
qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n.
845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia
stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità
dell'attestato, sentita la commissione di cui all' art. 597 del D.L.vo
n.297/94.
-
Sono considerati validi anche gli attestati
rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione
professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede
il trasferimento.
- ART. 21 -
DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO
-
La domanda di passaggio ad altro profilo della
stessa area é presentata entro gli stessi termini previsti dal
precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito
modulo di cui all'allegato c/1. In particolare nel caso di richiesta
di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per
provincia diversa da quella di titolarità l'individuazione della
seconda provincia deve coincidere.
-
Non si tiene conto della domanda riferita alla
provincia ove ha sede l'istituto di titolarità qualora risulti accolta
la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia
ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto
della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui
risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa
provincia diversa da quella di titolarità.
-
Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti
in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della
stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande
quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre.
Nell'apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l'ordine
di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In
mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono
trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata
nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.
- ART 22 -
POSTI RICHIEDIBILI
-
Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di
scuola materna e/o scuola elementare e classi di scuola media e quelli
istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni
precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente
espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come "elementari"
sia come "medie".
-
Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una
preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di
passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole
"elementari" ovvero "medie", vengono attribuite, per ogni ordine di
scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
prima tutti i circoli didattici ovvero scuole medie che non sono
istituti comprensivi;
successivamente tutti gli istituti comprensivi.
- ART. 23 -
PREFERENZE
- Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere
indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze
possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia.
e) centro territoriale
-
Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d)
comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente
per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese,
rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia,
prendendo in esame prima le scuole elementari, poi le scuole
secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo
grado, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le
istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi
bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento
desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da
quello citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un
certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda
indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.
-
Le preferenze sintetiche, provincia o distretto
intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o
riavvicinamento al coniuge o alla famiglia, non danno luogo
automaticamente al punteggio suppletivo.
-
Tale punteggio viene attribuito soltanto se
l'aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice
del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola
scuola ubicata nello stesso.
------------------------
(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene
conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per
la quale é stato richiesto il movimento.
(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di
cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere
disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla
presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze
medesime.
- ART. 24 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ
-
Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il
trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità
o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è
titolare) o congiuntamente per entrambe.
-
Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà,
deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della
domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta
la domanda di trasferimento ad altra provincia.
-
Le preferenze, sia a livello di singola scuola come
a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale devono
essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli
elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili
presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la
segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché
sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in
esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia
discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice.
Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non
significativo la preferenza medesima viene considerata come non
espressa, salvo reclamo.
-
Per le indicazioni del tipo sintetico - comune,
distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione,
comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini
ufficiali escluso quello delle scuole materne.
-
Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d)
(distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di
titolarità dell'aspirante al movimento non vengono prese in
considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali
preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del
tipo "distretto" all'ultimo comma del presente articolo, nonché nei
casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere
espressa preferenza anche per l'istituto di titolarità.
-
Per il personale soprannumerario che, ai sensi del
II comma dell’art. 55 del Contratto mobilità presenti domanda di
trasferimento condizionandola al permanere dello stato di
soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo
sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare,
con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso
come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è
graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante
a domanda.
-
Qualora una provincia comprenda comuni isolani,
questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo
l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole
della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni
isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va
espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione
presente nell'elenco ufficiale.
-
Qualora un distretto comprenda una parte del
territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi,
l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole
scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole
ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la
denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti
sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che
compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).
--------------------
(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel
territorio di un solo comune.
(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
CAPO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ART. 25 -
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI
-
Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della
esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e
quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando
le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche
istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve
tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati
inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve
inviare al Centro Servizi Amministrativi competente, le domande di
trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3
giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo
delle domande stesse.
-
Il Centro Servizi Amministrativi, mano a mano che
riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed
all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate
al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali
diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per
l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti
riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire al Centro
Servizi Amministrativi, entro 5 giorni dalla ricezione,
motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art.14 del
C.C.D.N. del 15.1.2003. In tale sede ed entro il termine
suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le
opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in
modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e
dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella
domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel
senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata
richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui
all'art.24, 3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio
competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
-
Il personale in servizio presso sezioni associate
(ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia
diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve
comunicazione dalla medesima sede principale.
---------------
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere
all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al
personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene
effettuata dai Centri Servizi Amministrativi di titolarità del personale
cui la domanda va inviata.
CCDN Mobilità
2003-2004 (15.01.03)
Allegati
Bollettini Ufficiali
Scuole Statali 2003-04 |