Ordinanza di integrazione e modifica dell'O.M. 13/1995, relativa al conferimento di supplenze al personale educativo dei convitti
O.M. n..5
prot. n. 10200 /BL
del 7.1.1997
VISTO il C.C.N.L. del personale della scuola sottoscritto
il 4/8/1995;
CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni
all'O.M. 13 del 16/1/1995 così come già
modificata ed integrata dall'O.M. n. 66 del 27/2/1995;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali Scolastiche maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
Secondo quanto già disposto con C.M. n. 290 del 1/9/1995
e con C.M. n. 316 del 4/10/1995, in applicazione degli artt. 18
e 47 del C.C.N.L. del 4/8/1995, ai rapporti di lavoro previsti
dall'O.M. n. 13 del 16/1/1995 e successive modifiche ed integrazioni
si da luogo mediante la stipula di contratti di lavoro individuali
a tempo determinato, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento
di nomina per supplenza annuale e per supplenza temporanea precedentemente
adottati dai Provveditori agli Studi e dai Capi d'istituto.
La stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato
avviene previa adozione, da parte dei medesimi Organi dell'Amministrazione
Scolastica competenti alla stipula contrattuale, di provvedimenti
amministrativi di individuazione del soggetto destinatario della
proposta di assunzione.
L'adozione dei provvedimenti di individuazione del soggetto destinatario
della proposta di assunzione e la stipula dei contratti individuali
di lavoro a tempo determinato sono attuate secondo gli schemi
di cui agli allegati 1, 2 e 3 della predetta C.M. n. 316/95.
Le disposizioni di cui all'O.M. n. 13/95 e successive modifiche
ed integrazioni - con eccezione delle specifiche parti modificate
ed integrate ai sensi del successivo art. 2 - sono integralmente
confermate intendendo i singoli riferimenti alle nomine ed al
loro conferimento ora riferiti ai contratti individuali a tempo
determinato ed alla loro stipula, in conformità delle specifiche
disposizioni in materia dettate dagli artt. 18 e 47 del C.C.N.L.
del 4/8/1995.
Gli articoli appresso indicati dell'O.M. n. 13 del 16/1/1995
e successive modifiche ed integrazioni sono oggetto delle seguenti
modifiche ed integrazioni:
art. 1 comma 3. dopo il punto e virgola viene inserita la chiamata
per la nota 1/bis.
art. 1 tra la nota 1) e la nota 2) viene inserita la
seguente nota 1/bis:
"Tali posti sono tutti quelli previsti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione delle operazioni di attribuzione di titolarità".
art. 1 La nota 2 è integrata dal seguente ulteriore
periodo:
"Rientrano, altresì, in tali ipotesi
i posti costituiti esclusivamente in organico di
fatto determinati dalla somma degli eventuali resti derivanti dal computo separato
della semiconvittualità maschile e di quella femminile.
In questo caso si procederà all'attribuzione del posto
di fatto ad un istitutore o ad una istitutrice in ragione della prevalenza
nel gruppo di semiconvittori o semiconvittrici".
art. 14 comma 5. Nel primo periodo, le parole finali "ai
fini dell'accettazione della nomina" sono sostituite
dalle parole "ai fini della accettazione preventiva
della proposta di assunzione".
art. 15 E' aggiunto il seguente comma 9:
"Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del C.C.N.L
del. 4/8/1995 il destinatario del contratto individuale
di lavoro a tempo determinato, entro 30 giorni
dalla stipula contrattuale, deve produrre dichiarazione
in carta semplice, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297 del 1994".
art. 16 Il comma 3 è così sostituito:
"Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del C.C.N.L.
del 4/8/1995, la documentazione prescritta deve
essere presentata, entro 30 giorni dalla stipula
del contratto, nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del
primo contratto stipulato in ciascun triennio di vigenza
delle graduatorie provinciali di supplenza".
art. 20 Al comma 1, il punto B) è cancellato.
art. 20 Il comma 5 è così sostituito:
"Gli atti di nomina devono indicare la durata presunta
della supplenza.
Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del C.C.N.L. del 4/8/1995,
nei periodi di sospensione delle lezioni e delle
attività educative predeteminati secondo le indicazioni
dell'annuale calendario scolastico, qualora l'istitutore
titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere
da una data anteriore di almeno 7 giorni dall'inizio del
predetto periodo sospensivo e fino ad una data non
inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa
delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi
del supplente è costituito per l'intera durata dalla
assenza del titolare mediante un contratto di lavoro a tempo
determinato che includa il periodo di sospensione delle
lezioni.
Nei casi in cui l'assenza in unica soluzione del titolare,
pur comprendendo un periodo predeterminato di sospensione
delle lezioni, non sia idonea a determinare, ai sensi
del capoverso precedente, la computabilità
contrattuale del periodo di sospensione medesimo, i due
periodi di assenza che precedono e seguono la sospensione delle lezioni, previa
valutazione del Capo d'istituto in ordine alla necessità
di sostituzione del titolare e sentito anche
l'istitutore destinatario del rapporto di lavoro a
tempo determinato, possono essere attribuiti contestualmente
con unico contratto di lavoro.
Considerato che il vincolo contrattuale ed i rispettivi
diritti e doveri dei contraenti nel periodo stabilito devono
essere preventivamente conosciuti, l'eventuale prosecuzione
dell'assenza del titolare, con diritto a nuovo contratto
di proroga del supplente, non può dar luogo alla
rettifica del precedente contratto che abbia escluso dal rapporto
di lavoro il periodo di sospensione delle lezioni, a meno
che il contratto di proroga non intervenga prima della
data di inizio del periodo sospensivo delle lezioni".
art. 20 Il comma 8 è così sostituito:
"Al personale educativo assunto con contratto
a tempo determinato stipulato dal Capo d'istituto si
applicano, in materia di assenze, le disposizioni di cui all'art.
25 del C.C.N.L. del 4/8/1995".