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Ordinanza di integrazione e modifica dell'O.M. 13/1995, relativa al conferimento di supplenze al personale educativo dei convitti

O.M. n..5
prot. n. 10200 /BL
del 7.1.1997

IL MINISTRO

VISTO il C.C.N.L. del personale della scuola sottoscritto il 4/8/1995;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'O.M. 13 del 16/1/1995 così come già modificata ed integrata dall'O.M. n. 66 del 27/2/1995;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali Scolastiche maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

O R D I N A:

Art. 1

Secondo quanto già disposto con C.M. n. 290 del 1/9/1995 e con C.M. n. 316 del 4/10/1995, in applicazione degli artt. 18 e 47 del C.C.N.L. del 4/8/1995, ai rapporti di lavoro previsti dall'O.M. n. 13 del 16/1/1995 e successive modifiche ed integrazioni si da luogo mediante la stipula di contratti di lavoro individuali a tempo determinato, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di nomina per supplenza annuale e per supplenza temporanea precedentemente adottati dai Provveditori agli Studi e dai Capi d'istituto.

La stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato avviene previa adozione, da parte dei medesimi Organi dell'Amministrazione Scolastica competenti alla stipula contrattuale, di provvedimenti amministrativi di individuazione del soggetto destinatario della proposta di assunzione.

L'adozione dei provvedimenti di individuazione del soggetto destinatario della proposta di assunzione e la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sono attuate secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 della predetta C.M. n. 316/95.

Le disposizioni di cui all'O.M. n. 13/95 e successive modifiche ed integrazioni - con eccezione delle specifiche parti modificate ed integrate ai sensi del successivo art. 2 - sono integralmente confermate intendendo i singoli riferimenti alle nomine ed al loro conferimento ora riferiti ai contratti individuali a tempo determinato ed alla loro stipula, in conformità delle specifiche disposizioni in materia dettate dagli artt. 18 e 47 del C.C.N.L. del 4/8/1995.

Art. 2

Gli articoli appresso indicati dell'O.M. n. 13 del 16/1/1995 e successive modifiche ed integrazioni sono oggetto delle seguenti modifiche ed integrazioni:

art. 1 comma 3. dopo il punto e virgola viene inserita la chiamata per la nota 1/bis.

art. 1 tra la nota 1) e la nota 2) viene inserita la seguente nota 1/bis:
"Tali posti sono tutti quelli previsti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione delle operazioni di attribuzione di titolarità".

art. 1 La nota 2 è integrata dal seguente ulteriore periodo:
"Rientrano, altresì, in tali ipotesi i posti costituiti esclusivamente in organico di fatto determinati dalla somma degli eventuali resti derivanti dal computo separato della semiconvittualità maschile e di quella femminile. In questo caso si procederà all'attribuzione del posto di fatto ad un istitutore o ad una istitutrice in ragione della prevalenza nel gruppo di semiconvittori o semiconvittrici".

art. 14 comma 5. Nel primo periodo, le parole finali "ai fini dell'accettazione della nomina" sono sostituite dalle parole "ai fini della accettazione preventiva della proposta di assunzione".

art. 15 E' aggiunto il seguente comma 9:
"Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del C.C.N.L del. 4/8/1995 il destinatario del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, entro 30 giorni dalla stipula contrattuale, deve produrre dichiarazione in carta semplice, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297 del 1994".

art. 16 Il comma 3 è così sostituito:
"Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del C.C.N.L. del 4/8/1995, la documentazione prescritta deve essere presentata, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione del primo contratto stipulato in ciascun triennio di vigenza delle graduatorie provinciali di supplenza".

art. 20 Al comma 1, il punto B) è cancellato.

art. 20 Il comma 5 è così sostituito:
"Gli atti di nomina devono indicare la durata presunta della supplenza.
Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del C.C.N.L. del 4/8/1995, nei periodi di sospensione delle lezioni e delle attività educative predeteminati secondo le indicazioni dell'annuale calendario scolastico, qualora l'istitutore titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni dall'inizio del predetto periodo sospensivo e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi del supplente è costituito per l'intera durata dalla assenza del titolare mediante un contratto di lavoro a tempo determinato che includa il periodo di sospensione delle lezioni.
Nei casi in cui l'assenza in unica soluzione del titolare, pur comprendendo un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni, non sia idonea a determinare, ai sensi del capoverso precedente, la computabilità contrattuale del periodo di sospensione medesimo, i due periodi di assenza che precedono e seguono la sospensione delle lezioni, previa valutazione del Capo d'istituto in ordine alla necessità di sostituzione del titolare e sentito anche l'istitutore destinatario del rapporto di lavoro a tempo determinato, possono essere attribuiti contestualmente con unico contratto di lavoro.
Considerato che il vincolo contrattuale ed i rispettivi diritti e doveri dei contraenti nel periodo stabilito devono essere preventivamente conosciuti, l'eventuale prosecuzione dell'assenza del titolare, con diritto a nuovo contratto di proroga del supplente, non può dar luogo alla rettifica del precedente contratto che abbia escluso dal rapporto di lavoro il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che il contratto di proroga non intervenga prima della data di inizio del periodo sospensivo delle lezioni".

art. 20 Il comma 8 è così sostituito:
"Al personale educativo assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo d'istituto si applicano, in materia di assenze, le disposizioni di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 4/8/1995".

IL MINISTRO
Berlinguer