Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 1998, n. 11

 

Il Ministro della pubblica istruzione

ORDINA:

-Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

l. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 1998/99, salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari.

2. Le norme contenute nella presente O.M. determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dei Contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola concordato il 19 dicembre 1997.

3. I termini previsti nella presente ordinanza possono essere modificati con apposita circolare ministeriale al fine di corrispondere ad eventuali sopravvenute esigenze organizzativi.

-Art. 2- Pubblicazione

1. Le presenti disposizioni sono pubblicate dal provveditore agli studi di ciascuna provincia mediante l'affissione all'albo dell'ufficio scolastico.

 

-Art. 3 - Personale dirigente scolastico e docente delle province autonome di Bolzano e Trento

l. Limitatamente all'a.s. 1998/1999 si applicano ai dirigenti scolastici e al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e Trento le disposizioni contenute nella presente O.M. - ivi comprese quelle relative alla presentazione e alla valutazione delle domande da parte dei sovrintendenti scolastici di Trento e Bolzano e gli intendenti scolastici in lingua tedesca ed in lingua ladina - non essendo ancora intervenuta la contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente dal:

- Dl.vo 24.07.1996, n. 433;

- Dl.vo 24.07.1996, n. 434.

TITOLO I

PERSONALE DIRETTIVO

[omissis]

TITOLO II

PERSONALE DOCENTE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

- Art. 13 - Termini per le operazioni di mobilità

I termini previsti per le operazioni di mobilità per l'a.s. 1998/99 sono i seguenti:

Scuola materna

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento 27 febbraio

2 – termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili 6 aprile

3 - pubblicazione dei movimenti 28 aprile

Scuola elementare

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento 10 marzo

2 – termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili 13 giugno

3 - pubblicazione dei movimenti 6 luglio

Scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo presentazione domanda di movimento 27 febbraio

2 – termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili 28 aprile

3 - pubblicazione dei movimenti 20 maggio

Scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo presentazione domanda di movimento 27 febbraio

2 – termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili 18 maggio

3 - pubblicazione dei movimenti 10 giugno

Per ogni ordine di scuola il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima dei termine ultimo per la comunicazione al ced dei posti disponibili.

- Art. 14 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi

l. I trasferimenti ed i passaggi dei docenti delle scuole materne, delle scuole elementari, di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte sono disposti dai provveditori agli studi.

2. A seguito della trasformazione in ruoli speciali provinciali dei ruoli nazionali dei personale docente degli istituti per sordomuti sono di competenza dei provveditorati agli studi le operazioni di movimento relative agli istituti predetti..

3. Le operazioni relative ai trasferimenti degli insegnanti elementari dei ruolo speciale presso gli istituti penitenziari e degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali provinciali delle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'istituto statale ‘A.Romagnoli’ di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e presso gli istituti riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico per ciechi, nonché quelle relative ai trasferimenti degli insegnanti appartenenti al ruolo speciale di musica e canto degli istituti per ciechi, vengono effettuate direttamente dai competenti provveditorati agli studi.

- Art.15 - Domanda di trasferimento, di passaggio e di assegnazione provvisoria

l. I docenti di ruolo delle scuole materne statali o di scuola elementare o di scuola di istruzione secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui sono titolari) o congiuntamente per entrambe. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nelle presenti disposizioni.

2. Qualora intendano avvalersi di entrambe le facoltà, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 16; non si tiene conto della domanda riferentesi alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento e di passaggio di cattedra prevale il tipo di movimento richiesto prioritariamente nell'apposita casella dei modulo. In caso di mancata o errata compilazione dell'apposita casella prevale la richiesta di trasferimento.

4. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.

5. I docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica possono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra e/o di ruolo.

6. Nel caso in cui l'insegnante di educazione fisica presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio ex art. 16 legge 88/76, il conseguimento dei passaggio rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

7. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, fornito dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

8. Dagli istituti con lingua d'insegnamento italiana agli istituti con lingua d'insegnamento tedesca e viceversa sono consentiti i trasferimenti, nell'ambito della stessa classe di concorso, ed i passaggi secondo le disposizioni vigenti in materia, a condizione che gli interessati siano in possesso della abilitazione specifica o ne abbiano ottenuta l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Tali movimenti possono essere disposti sia nell'ambito della provincia di Bolzano sia per altre provincie e viceversa alle condizioni previste dall'art. 427 dei D.L.vo n. 297/94. Per l'accesso agli istituti della provincia di Bolzano è altresì richiesto il possesso della lingua madre corrispondente ex art. 12 D.P.R. 30.1.1973, n.116 riprodotto nel testo unificato di cui al D.P.R. 10.2.1983, n.89; a tal fine il suddetto requisito deve risultare esclusivamente da apposito atto notorio o da dichiarazione sostitutiva sotto la personale responsabilità del richiedente.

9. I docenti di seconda lingua italiana o tedesca possono chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie dei corrispondenti istituti rispettivamente in lingua italiana (classe di concorso A050) e lingua tedesca (classe di concorso A093) purché siano in possesso della specifica abilitazione. Parimenti , si transita per trasferimento dalle predette cattedre di materie letterarie negli istituti in lingua italiana e tedesca alle cattedre di seconda lingua rispettivamente italiana e tedesca con il possesso della specifica abilitazione.

10. Possono altresì partecipare ai movimenti gli insegnanti trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468 dei D.L.vo n. 297/94., Il provveditore effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto dei parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina dei consiglio scolastico provinciale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione a norma dell'art. 469 dei D.L.vo n.,297/94.

11. L'insegnante che chiede il trasferimento per altra provincia può partecipare anche ai movimenti per compensazione, esprimendo la relativa esplicita richiesta nell'apposita casella dei modulo domanda. Limitatamente ai docenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado tale possibilità è subordinata alla condizione che nell'apposita sezione dei modulo domanda siano richiesti tutti i tipi di posto (cattedre normali e sperimentali, cattedre a tempo prolungato, corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, ecc.) Costituiti anche su più scuole dello stesso e di diverso comune e che siano espressi, tra le preferenze territoriali, i codici relativi alla provincia e alle dotazioni organiche provinciali (dop).

12. I docenti delle scuole materne, elementari e di istruzione secondaria di primo grado possono richiedere l'assegnazione provvisoria contestualmente con la richiesta di trasferimento. L’eventuale richiesta di assegnazione provvisoria conseguente al trasferimento non ottenuto è subordinata al sussistere delle condizioni previste e deve essere preventivamente formulata mediante compilazione dell'apposita sezione del modulo-domanda. Nel caso di presentazione di due domande ai sensi dei precedente comma primo, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola di esse a pena di nullità di entrambe le richieste.

13. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dall'apposito modulo non saranno prese in considerazione. In caso di consegna a mano, si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

14. L’insegnante destinato all'estero potrà presentare domanda di trasferimento a condizione, che non abbia perduto la titolarità della sede nel territorio metropolitano. La domanda deve essere inviata per il tramite dei capo dell'ufficio dal quale dipende.

- art. 16 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio

l. Coloro che aspirano al trasferimento o al passaggio a norma della presente ordinanza (art. 13) debbono presentare domanda entro i termini sottoindicati:

- docenti di scuola materna 27 febbraio;

- docenti dì scuola elementare 10 marzo;

- docenti di scuola secondaria di I grado 27 febbraio;

- docenti di scuola secondaria di II grado 27 febbraio.

2. Le domande di trasferimento e di passaggio, indipendentemente dal tipo di istituto richiesto, debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia di titolarità, espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e devono essere presentate al capo d'istituto o dell'ufficio presso cui l'interessato presta servizio, salvo quanto previsto dai successivi commi.

3. Le domande di trasferimento e passaggio a posti o cattedre di scuole e istituti della provincia di Bolzano, rientranti nella competenza dell'intendente per le scuole in lingua tedesca o dell'intendente per le scuole delle località ladine, debbono essere indirizzate direttamente ai suddetti organi anche se le predette domande contengono preferenze riferite ad altre provincie. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Valle d'Aosta, che aspirano al movimento per istituti dei restante territorio nazionale, devono essere indirizzate al provveditore agli studi di Torino.

4. Le domande di passaggio di ruolo devono essere presentate entro i termini fissati per ciascun ordine e grado d'istruzione per il quale si chiede il passaggio.

5. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità ai seguenti allegati, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- modulo scuole materne Modelli Al, A3

(allegati G/1 E G/2)

- modulo scuole elementari Modelli B1, B4

(allegati H/1 E H/2)

- modulo istituti istruzione second. di 1 grado Modelli C1,C2, C3

(allegati I/1 I/2,I/8)

- modulo istituti istruzione second. di II grado Modelli Dl, D2, D3

(allegati-J/l,J/2,J/12)

6. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (l); il comune e l'unità scolastica di titolarità; l'unità scolastica o l'ufficio presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. Le domande di passaggio di cattedra debbono contenere l'indicazione della specifica abilitazione posseduta, ove necessaria per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.

7. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

(1) Le donne coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome di nascita;

(2) I docenti per qualsiasi motivo senza sede definitiva indicheranno soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado indicheranno nello spazio riservato all'istituto di titolarità il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti dovranno indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti distrettuali dovranno indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del distretto;

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al dm. 334 del 24.11.94 e successive modificazioni.

- Art. 17 - Indicazioni delle preferenze

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

2. Le preferenze potranno essere del seguente tipo:

a) scuola

b) circolo (1).

c) distretto;

d) comune;

e) provincia;

f) dotazione organica provinciale (2)

g) dotazione organica di sostegno (d.o.s.), per la scuola secondaria superiore.

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) e e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale dei distretto, dei comune o della provincia. In tal caso potranno essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. n. 145 dei 3/5/1989.

4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) e e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella. provincia. L’assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal uopo predisposti. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo (1), che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli studi e, per la scuola materna ed elementare, presso le direzioni didattiche (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze è costituita da un codice e da una dizione in chiaro, delle essere trascritta integralmente, comprensiva cioè anche dei codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima verrà considerata come non espressa.

6. Le preferenze espresse, comunque in numero non superiore a 20 per le scuole materne ed elementari ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, potranno essere elencate nell'ordine prescelto dal docente utilizzando indifferentemente uno o più dei tipi di indicazione previsti (scuola, circolo o presso nei casi previsti (l", comune, distretto, provincia, dotazioni organiche provinciali.

7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province dei territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.

8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura ‘isole della provincia’. Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione ufficiale presente nell'elenco ufficiale. La richiesta non s'intende, però, riferita ai posti di tipo distrettuale i quali sono riconducibili al distretto amministrativo cui appartengono le piccole isole.

9. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.

10. Per accedere a posti di tipo distrettuale, è necessaria un'esplicita richiesta da formulare nei modi previsti nei relativi moduli domanda. La richiesta riferita all'attribuzione di posti di scuola elementare e media per l'istruzione e la formazione dell'età adulta dovrà essere inoltre integrata dall'espressione della preferenza sintetica relativa all'intero distretto nella apposita sezione dei moduli domanda.

11. Nel caso di distretto interprovinciale si terrà, conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale è riferita l'indicazione utilizzate.

12. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità dei docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato potrà, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o presso di titolarità.

13. Viceversa, la preferenza per le dotazioni organiche provinciali è sempre esprimibile, in quanto non comprensiva dell'istituto di titolarità, con esclusione dei docenti già titolari su tale tipo di posto. Rispetto a tale preferenza l'aspirante è considerato proveniente da fuori sede.

14. L'insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo o secondo grado che intenda chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra deve indicare nella domanda relativa al trasferimento le preferenze che intende esprimere per il trasferimento (fino a un massimo di 15) ed in quelle relative al passaggio, le preferenze che intende esprimere per il passaggio (fino a un massimo di 15).

15. Il docente dovrà, altresì, precisare nell'apposita sezione dei modulo-domanda di passaggio di cattedra a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, sarà seguito l'ordine di elencazione delle classi di concorso dei D.M. dei 24.11.94 n. 334 e successive modificazioni. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non sarà presa in considerazione. In tal caso, le domande saranno trattate secondo le modalità di cui alle disposizioni contenute nel periodo precedente.

16. I docenti che desiderino essere trasferiti in scuole medie funzionanti con classi che attuano il tempo prolungato e/o la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n.297/94, devono esprimere la propria disponibilità di essere assegnati su dette scuole. Il B.U. Contenente l'elenco delle scuole medie evidenze, a puro titolo indicativo, le scuole che attueranno le predette attività nell'anno scolastico successivo a quello in cui si effettueranno i trasferimenti. I docenti che non avranno espresso tale disponibilità pertanto, non verranno. comunque trasferiti nelle scuole richieste che saranno autorizzate al funzionamento del tempo prolungato e/o della sperimentazione, ancorché il provvedimento autorizzativo sia stato emesso in data successiva a quella di scadenza della presentazione della domanda di trasferimento (4). Fa eccezione l'assegnazione ai posti di sostegno per i quali si prescinde dalla esistenza o meno nella scuola di posti di tempo prolungato o di ore di sperimentazione.

17. Qualora i docenti della scuola materna, elementare o secondaria di primo grado presentino contestualmente alla domanda di trasferimento anche quella di assegnazione provvisoria, le preferenze indicate per la domanda di trasferimento sono Valide anche per quella di assegnazione provvisoria, con eccezione delle indicazioni relative a scuole comprese nel comune di titolarità.

Gli insegnanti della scuola materna, elementare e secondaria di primo grado che, all'atto della presentazione della domanda siano privi della sede di titolarità o che siano titolari su posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.) Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per sedi di altra provincia.

18. I docenti di ruolo della scuola media immessi in ruolo per l'insegnamento su classe di concorso in attesa di sede definitiva possono esprimere preferenze relative o a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso. Il personale docente della scuola media in attesa di sede definitiva immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di movimento solo per tale tipologia di posto.

19. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed esprimere, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell'istituto ove si effettua la sperimentazione.

20. Qualsiasi richiesta formulata al di fuori dei modi e dei limiti indicati nel presente articolo è nulla per la parte in difformità dalle disposizioni dettate.

(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti dell'organico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione dei codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso.

(2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante l'utilizzo degli specifici codici contenuti nel bollettino ufficiale delle scuole.

L’espressione del codice provincia non è comprensivo Infatti dei posti delle dotazioni organiche provinciali.

(3) Ai fini dei movimenti disposti ai sensi delle presenti disposizioni si terrà conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

(4) Anche il perdente posto, nel quinquennio precedente, che chiede il rientro nella scuola media ove si effettui il tempo prolungato e/o la sperimentazione in cui era titolare, è tenuto a barrare l'apposita casella dei modulo domanda.

- Art. 18 - Rinunce, revoche e rettifiche alle domande

l. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.

2. È consentita la rinuncia alla domanda di movimento presentata. La richiesta di rinuncia, vidimata dal capo d'istituto, dovrà, essere trasmessa direttamente al provveditorato di titolarità dell'interessato e sarà presa in considerazione solo se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima dei termine ultimo per la comunicazione al ced dei posti disponibili previsti per ciascun grado di istruzione.

3. Le domande inviate dopo tali date potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici destinatari prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento e passaggio. 4. Il docente, qualora abbia presentato più domande di movimento, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia.

5. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento. Per contro, la predetta rinuncia alla domanda di movimento non comporta il venir meno della proroga d'ufficio dei trasferimento annuale, pertanto, gli interessati dovranno espressamente indicare la rinuncia alla proroga dei trasferimento annuale, compilando un ulteriore modulo domanda per la sola parte relativa alla rinuncia.

6. Non è ammessa revoca, a domanda degli insegnanti, del trasferimento concesso, a meno che tale revoca sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. E' ovvio, in tal caso, che la disponibilità dei posto lasciato libero, dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

7. Per nessun motivo è ammessa la revoca, a domanda dell'insegnante, del trasferimento ottenuto per compensazione.

8. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

- Art. 19 - Documentazione delle domande

l. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al Contratto sulla mobilità dei personale della scuola e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. L’insegnante che chiede contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

3. Relativamente alla lettera c) dei punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) dei punto II - esigenze di famiglia - il ricovero permanente dei figlio, dei coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 1 14, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto, nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.

4. A norma della legge n.15/68 e della legge, n.127/97 l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto, di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2), le promozioni per merito distinto e l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3). Relativamente alle lettere c), d), e), f) e g) del titolo III - titoli generali - i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti: post universitari; i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca devono essere comprovati con certificazioni o copie autentiche rilasciate dagli organi competenti. Ai fini dell'attribuzione dei punteggio previsto dalla citata lettera e) della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, minima annuale, dei corso con il superamento della prova finale. Relativamente alla lettera h) dei medesimo titolo III - la frequenza dei corso di aggiornamento di formazione linguistica – deve essere comprovata con attestato o copia autentica rilasciata dagli organi competenti.

5. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra dalle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano e dalle scuole di altre province in scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano, devono allegare alla domanda la certificazione relativa al gruppo linguistico di appartenenza ai sensi dell'art. 427 dei D.L.vo n. 297194.

6. Gli aspiranti al trasferimento o ai passaggio di cattedra per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano debbono allegare alla domanda anche l'attestato di aver superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del D.P.R n. 752/76.

7. Gli aspiranti al trasferimento o passaggio di cattedra in scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano appartenenti al gruppo linguistico ladino della stessa provincia debbono allegare alla domanda, in aggiunta alla documentazione richiesta nei precedenti commi, copia autentica del diploma di maturità ed il certificato di aver superato il colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina.

8. L’insegnante che chiede il passaggio deve documentare, a pena di esclusione, il possesso della abilitazione, ove richiesta. E' ammessa la. dichiarazione personale laddove il provveditore agli studi, cui viene presentata la domanda di passaggio, sia in possesso dei relativo attestato di abilitazione.

9. I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

10. Ai sensi dell’art. 7 - primo comma dei D.P.C.M. 27/10/1994 n. 770 il docente che a seguito della riduzione dei numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.

(1) Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi Riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o, in affidamento.

(2) La residenza dei familiare, invece, deve essere comprovata con normale certificazione come indicato nell'art.3 Legge n. 127197

(3) Si valuta una sola inclusione in graduatorie di merito in pubblico concorso per esami (lett. B, punto III, titoli). Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria di merito di concorso per esami debba - trattandosi di concorso nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado - essere lasciata dal medesimo provveditore agli studi della provincia di presentazione della domanda di trasferimento, è applicabile la disposizione di cui all'articolo 10 della legge n. 15/1968 relativa agli accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato può, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso o della dichiarazione sostitutiva autenticata ai sensi della citata legge n. 15/1968, presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

- Art. 20 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e dei provveditori agli studi

l. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza dei termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono le scuole alle quali i medesimi capi d'istituto sono preposti (1), salvo quanto successivamente previsto per i docenti in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore agli studi della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.

2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditori, entro gli stessi termini, con plico a parte.

3. Entro i termini, stabiliti nelle disposizioni che precedono, sempre con plico a parte, il preside provvederà a trasmettere al provveditore le schede relative ai docenti in servizio nell'istituto titolari su posti di dotazione organica provinciale, debitamente compilate, per la formulazione della apposita graduatoria provinciale; altrettanto farà il direttore didattico limitatamente all'elenco di cui all'art.48 e all'art. 49 lettera b) dei C.C.D.N. sulla mobilità dei personale della scuola.

4. I provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità dei personale della scuola.

5. Le domande valutate, ai fini della conseguente graduatoria, dovranno essere trasmesse al sistema informativo dei ministero della pubblica istruzione secondo le istruzioni operative che verranno inviate dall'ufficio per l'informatica.

6. ]I provveditore agli studi, mano a mano che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed, al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Un’insegnante ha facoltà di far pervenire al provveditore, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente potrà anche richiedere, in modo esplicito, ai competenti pp.ss. Le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente provveditorato agli studi procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui all’art. 17, V comma delle presenti disposizioni. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

(1) Per le province le cui scuole sono collegate con il sistema informativo di questo Ministero la trasmissione della documentazione cartacea sarà preceduta dalla comunicazione a terminale dei dati riportati sul modulo domanda. In tal caso una prima serie di controlli di congruenza viene effettuata direttamente all'atto dell'inoltro via terminale della domanda. La segreteria scolastica dovrà tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti e controllati per mezzo delle procedure del sistema informativo.

- Art. 21 - Docenti in assegnazione provvisoria o utilizzati

1. Per il personale in assegnazione provvisoria, le domande dovranno essere presentate al dirigente scolastico della scuola o istituto di servizio che avrà cura di inoltrarle, entro i termini fissati, al provveditore agli studi da cui dipende la scuola o istituto di titolarità del docente.

2. Per il personale in servizio presso gli uffici, le domande dovranno essere presentate al capo dell'ufficio, il quale le integrerà con le indicazioni di spettanza dei capo d'istituto - e avrà cura di inoltrarle al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità del docente.

- Art. 22 - Pubblicazione dei movimenti

l. Le operazioni concernenti i trasferimenti e passaggi previsti dalle presenti disposizioni devono essere ultimate (art. 13) alle date seguenti:

- scuole materne 28 aprile,

- scuole elementari1 6 luglio

- scuole di istruzione secondaria di I grado 20 maggio

- scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica 10 giugno

2. Alle date stabilite il provveditore agli studi. pubblica, con proprio decreto, all'albo del proprio ufficio l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o, passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun insegnante dei punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

3. A ciascun docente che ha conseguito il trasferimento o il passaggio verrà data comunicazione dei provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di insegnante proveniente da altra provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.

art. 23 – Ricorsi

l. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico al ministero della pubblica istruzione o ricorso giurisdizionale al TA.R., nel termine rispettivamente di 30 giorni o di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dei movimento. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo. In calce all'elenco dei trasferimenti e dei passaggi, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, dei D.P.R. 24/1111971, n. 1199, si deve fare espressa menzione della facoltà di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere.

2. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso la scuola di servizio.

3. Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali dei ministero della pubblica istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica dei medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati dei movimento oggetto dei ricorso.

4. Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà, altresì, le, proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione dei ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita) di altri insegnanti.

5. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno informati tutti, gli uffici scolastici provinciali eventualmente coinvolti dalle conseguenti modifiche da apportare ai movimenti già disposti.

- Art. 24 - Fascicolo personale

l. I fascicoli personali degli insegnanti trasferiti, compresi quelli in possesso delle direzioni didattiche, sono trasmessi, a cura dei provveditore agli studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA MATERNA

- Art. 25 - Prospetto dell'organico provinciale e posti disponibili

l. Alla propria ordinanza il provveditore agli studi allega il prospetto dell'organico delle scuole materne statali dei comuni della provincia con l'indicazione, per ciascuna scuola, della denominazione ufficiale, del codice meccanografico, del distretto di appartenenza, dei posti in organico e di tali posti quelli eventualmente vacanti.

2. Le medesime indicazioni saranno riportate per le scuole con posti di tipo speciale o di sostegno, distinti per tipologia, precisando per ogni tipo di posto il titolo di specializzazione occorrente per l'accesso.

3. Il prospetto contiene la pianta organica provinciale definita secondo quanto stabilito dalle disposizioni permanenti sugli organici.

4. Tale prospetto deve, altresì, indicare il totale dei posti di organico-sede, il numero degli insegnanti titolari sui posti di organico aggiuntivo della provincia ed il numero dei posti-sede vacanti. Esso deve, infine, indicare il numero dei posti accantonati e quello degli insegnanti in soprannumero su posti di organico-sede della provincia.

5. Copia della sola ordinanza sarà immediatamente inviata ai direttori didattici della provincia per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

6. Ciascun provveditore comunicherà, altresì, a tutti gli altri, il numero totale dei posti disponibili per i trasferimenti distinti per tipo-posto, il numero dei posti accantonati, nonché le eventuali variazioni e rettifiche all'elenco ufficiale delle scuole della provincia.

7. I dati di cui al presente articolo rispecchiano, ovviamente, la situazione iniziale. Essi pertanto sono suscettibili di variazioni nel corso e per effetto dei trasferimenti.

8. Con allegato a parte, verranno evidenziate le eventuali variazioni e rettifiche dell'elenco ufficiale delle scuole della provincia di cui all'art. 17, pubblicato a cura dei ministero. Le eventuali variazioni, che verranno inserite nell'elenco secondo il medesimo criterio seguito nella compilazione dell'elenco stesso, verranno inviate ai provveditori agli studi delle altre province.

Capo III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA ELEMENTARE

- Art. 26 - Posti dell'organico funzionale di circolo

l. Per effetto dell'istituzione dell'organico funzionale di circolo i docenti della scuola elementare, che intendono partecipare al trasferimento per i posti dell'organico predetto, dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità stabilite nei precedenti articoli 16, 17, 18, 19. L’indicazione delle preferenze puntuali relative ai posti dell'organico funzionale di ciascun circolo deve essere effettuata attraverso l'espressione dei codice e della dizione in chiaro del plesso sede della direzione didattica.

2. I posti per l'insegnamento della lingua straniera istituiti nell’ambito dell'organico funzionale di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso dei prescritto titolo previsto dall'articolo 22 dei C.C.D.N. sulla mobilità, attraverso l'espressione dei codice e della dizione in chiaro dei plesso sede della direzione didattica. Il docente interessato dovrà compilare l'apposita sezione dei modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua straniera nell'ambito dell'organico funzionale dei circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico funzionale dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza verrà esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti dell'organico funzionale eventualmente vacanti e disponibili Nell'ambito di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di lingua straniera che potrà essere assegnato, se disponibile, sarà quello per il quale è stato dichiarato il possesso dei corrispondente titolo attraverso l'indicazione riportata nelle apposite caselle dei modulo domanda.

Nel caso di possesso dei titolo per l'insegnamento di più ,lingue straniere ciascuna preferenza sarà esaminata secondo il seguente ordine: lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola.

L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua straniera istituiti nell'organico funzionale dei proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse dovrà indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (1), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua straniera. Il trasferimento sui posti per la lingua straniera nell'ambito dei proprio circolo avviene con precedenza assoluta rispetto agli altri trasferimenti della fase comunale ai. sensi dei quarto comma dell'art.34 dei C.C.D.N. sulla mobilità. L’insegnante utilizzato nell'anno in corso quale specialista per l'insegnamento della lingua straniera in un circolo diverso da quello di titolarità può richiedere il trasferimento con la precedenza prevista dall'art.34 comma quarto, per il predetto circolo di utilizzazione. In tal caso dovrà indicare tale circolo sull'apposita casella dei modulo domanda e riportare, tra le preferenze nell'ordine desiderato, una preferenza che comprende o coincide con tale circolo.

3. L’organico funzionale di circolo assegnato ai pressi aggregati ad una scuola media - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo ovvero mediante l'indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso. Nell'impossibilità di individuare il presso al quale è stato amministrativamente assegnato l'organico funzionale la preferenza rimane valida qualora sia stato indicato uno qualsiasi dei pressi facenti parte dell'istituzione scolastica comprensiva.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell'organico funzionale di circolo, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera.

5. Ai fini dei trasferimento e dei passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a pressi scolastici solo nel caso di pressi con posti speciali, pressi ubicati nei comuni di montagna o su piccole isole, che non siano sede di circolo. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell'art.21 dei C.C.N.D. sulla mobilità, si prescinde dall'organico funzionale di circolo, in quanto la dotazione organica è assegnata al singolo presso.

6. Il personale titolare dell'organico funzionale di circolo viene assegnato ai pressi ed alle attività dal dirigente scolastico secondo i criteri e le modalità indicate nell'art.21 quinto comma dei C.C.N.D. sulla mobilità. Avverso tale assegnazione è previsto, entro 5 giorni, il reclamo dell'interessato al provveditore agli studi, esclusivamente per l'eventuale inosservanza, da parte dei dirigente scolastico, dei criteri sopra richiamati. Entro i dieci giorni successivi il provveditore decide in merito al reclamo.

(1) Il docente che insegna la lingua straniera nell'ambito nel proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera istituiti nell'organico funzionale di circolo.

- Art. 27 - Insegnanti immessi in ruolo come vincitori di concorso per posti speciali o di sostegno

l. I docenti nominati in ruolo come vincitori di concorso per posti speciali o di sostegno, i quali siano tuttora privi di sede definitiva, hanno facoltà di presentare domanda di trasferimento, ai fini dell'assegnazione di sede definitiva In tale domanda possono chiedere solo posti di scuola speciale o di sostegno e non sono prese in considerazione preferenze relative ad altri tipi di posto.

2. Gli insegnanti in questione, qualora non ottengano la sede nel corso dei trasferimenti, sono assegnati a sede definitiva.

- Art. 28 - Posti presso i convitti nazionali

l. L’insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari di stato, annesse ai convitti nazionali, dovrà indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i pressi annessi al, convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

2. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell'organico funzionale di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ìvi compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA

- Art. 29 - Educazione fisica - Depennamento dal ruolo ad esaurimento

l. Sono depennati dal ruolo ad esaurimento previsto dal V comma dell'art. 16 della citata legge n. 88176 quei docenti di educazione fisica che, appartenendo a detto ruolo, avranno chiesto ed ottenuto il trasferimento ai sensi del presente Capo. Permangono nel predetto ruolo quei docenti che, trovandosi in posizione, di soprannumero, hanno ottenuto il trasferimento a norma dell’art. 51 lett. B) del Contratto sulla mobilità del personale della scuola.

- Art. 30 - Trasferimenti ad istituti appartenenti a diverso ordine

l. Per le classi di concorso comprendenti insegnamenti che vengono impartiti in istituti di tipo diverso, anche appartenenti a diverso ordine, il trasferimento può essere disposto in uno qualunque degli istituti in cui è presente la classe di concorso cui si riferisce il trasferimento. Ad esempio, il professore titolare di materie letterarie in un istituto magistrale potrà essere trasferito, oltre che in altri istituti magistrali, anche in istituti tecnici e professionali o di istruzione artistica in cui sono impartiti insegnamenti rientranti nella medesima classe di concorso.

2. La provincia richiesta per trasferimento dovrà essere indicata riportandone nella casella dei modulo domanda la sigla automobilistica.

Capo V

PASSAGGI DI RUOLO DALL'UNO ALL'ALTRO ORDINE E GRADO DI SCUOLA

- Art. 31 - Disposizioni generali

l. Può essere chiesto contemporaneamente il trasferimento, il passaggio di cattedra e di ruolo.

2. Gli insegnanti elementari privi di sede in quanto in assegnazione quinquennale ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 1213 dei 12/1211967, nonché gli insegnanti di scuola materna ed elementare collocati fuori ruolo in servizio all'estero, possono chiedere il passaggio di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti.

3. Può essere chiesto il passaggio di ruolo .per più classi di concorso appartenenti ad un solo ordine e grado di istruzione. Ogni singola domanda di passaggio; di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

4. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti tutte le domande presentate si considerano nulle.

5. Nel caso in cui l'insegnante presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di ruolo, il conseguimento dei passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

6. Per l'accesso alle scuole ed istituti della provincia di Bolzano è richiesto il possesso, oltre che degli specifici titoli di studio e di servizio prescritti dalle norme vigenti in materia di passaggio di ruolo, anche dei, requisiti stabiliti dall'art. 12 dei D.P.R. 30.1.1973 n. 116 e successive integrazioni, nonché dall'art. 427 dei D.L.vo n. 297/94. Il passaggio di ruolo può essere richiesto alle condizioni indicate dall'art. 472 dei D.L.vo n. 297/94 tabella 2.

7. Salvo quanto ulteriormente precisato nelle disposizioni che seguono, può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titolo di studio prescritto - individuato in quello valido per il conseguimento della specifica abilitazione, ancorché al momento della richiesta dei passaggio sia prescritto un titolo di studio diverso per l'accesso alla specifica classe di concorso - e della specifica abilitazione, ove prevista (1) e che abbia compiuto il periodo di prova.

(1) Ovviamente il personale che chiede il passaggio nei ruoli della scuola elementare dovrà produrre il diploma di abilitazione magistrale.

- Art. 32 - Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo.

l. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo e per una sola provincia. Il passaggio di ruolo a classe di concorso relativa ad istituti di istruzione secondaria di Il grado ed artistica può,, tuttavia, essere richiesto anche per più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province dei territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.

2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dai precedenti articoli 15,16, 17 e 18.

3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.

4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 18.

- Art. 33 - Disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla C.M. 215195 del 23/6/95 (1)

l. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circ. 215 dei 23/6/95, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, il provveditore agli studi deve procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto dei corrispondente, istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto.

2. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità i provveditori agli studi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta C.M. 215.

(1) Le classi di concorso in questione sono le seguenti:

76/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali;

87/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena;

100/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

71/a tecnologia e disegno;

7/a arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;

24/a disegno e storia dei costume;

25/a disegno e storia dell'arte;

61/a storia dell'arte.

Capo VI

TRASFERIMENTI ANNUALI

- Art. 34 - Modalità di partecipazione al trasferimento annuale

l. I docenti di ruolo, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale, e i docenti di ruolo in attesa di sede definitiva possono partecipare, ai sensi dell'art. 466 dei D.L.vo n. 297/94, al trasferimento annuale qualora abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda definitivo o il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo o il trasferimento per compensazione. In caso di presentazione di due domande di trasferimento, ai sensi dei precedente art. 15, il trasferimento definitivo ottenuto nella provincia di titolarità, preclude la possibilità di partecipare al movimento annuale per provincia diversa, esso impedisce, altresì, la proroga dei trasferimento annuale eventualmente ottenuto nel corso dell'anno scolastico precedente.

2. Non partecipa al trasferimento annuale il personale docente la cui posizione di stato determina la disponibilità dei posti e delle cattedre al fini della procedura dello stesso trasferimento annuale. Detto personale ha titolo, secondo la normativa generale, a partecipare al movimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo è da considerarsi nulla.

3. Sono invece ammessi a partecipare al trasferimento annuale - facendone ovviamente esplicita richiesta - i docenti trasferiti d'ufficio, perdenti posto, che hanno prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata o no, e non sono stati soddisfatti. Sono altresì ammessi a partecipare, sempre che ne abbiano fatto richiesta, i docenti che, avendo presentato domanda di trasferimento condizionata, siano stati trasferiti su di una delle preferenze espresse nella domanda medesima; in tal caso il trasferimento annuale potrà essere disposto per le sole preferenze che precedono quella ottenuta con il movimento definitivo.

4. La richiesta di trasferimento annuale deve essere effettuata dagli interessati barrando l'apposita casella dei modulo, contestualmente alla richiesta di trasferimento definitivo a domanda.

5 Per la scuola secondaria di I e II grado i beneficiari del trasferimento annuale sono assegnati genericamente alle cattedre disponibili nelle scuole ed istituti prescindendo dalla tipologia delle stesse (cattedre ordinarie, posti orario, in sede o posti orario tra sedi diverse), indipendentemente dalla scelta operata nella domanda di trasferimento definitivo.

6. Al termine dell'anno scolastico il docente trasferito temporaneamente che non ottenga la proroga s'intende restituito alla sede di titolarità.

7. I docenti che hanno ottenuto nel precedente anno scolastico il trasferimento annuale su cattedra o posto la cui vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico, hanno diritto alla proroga d'ufficio dei trasferimento annuale. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento barrando l'apposita casella dei modulo-domanda. Qualora il docente, non intenda presentare domanda di trasferimento, il modulo domanda sarà compilato ai soli fini della rinuncia alla proroga. La rinuncia non preclude, comunque, la possibilità di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di passaggio, o di altro trasferimento annuale. In tal caso non saranno considerate valide, ai soli fini dei trasferimento annuale, le preferenze territoriali (comune, distretto, provincia) nel cui ambito ricade la scuola o istituto per il quale il docente ha rinunciato alla proroga, nonché, ovviamente, le preferenze puntuali che ripropongono la scuola o istituto per il quale è stata espressa rinuncia alla proroga.

8. L'ulteriore richiesta di trasferimento annuale espressa nel modulo-domanda verrà esaminata nel caso venissero meno i presupposti per la disposizione della proroga d'ufficio.

9. I docenti trasferiti sulle disponibilità utili ai fini dei trasferimenti annuali mantengono la titolarità nel circolo (o presso nei casi previsti), nella scuola o nell'istituto e per la medesima tipologia di posto di provenienza per tutta la durata della vacanza.

10. L’eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni inerenti alle utilizzazioni.

Capo VII

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

- Art.35 - Domanda assegnazione provvisoria

l. Il personale docente appartenente alla scuola materna, elementare e secondaria di primo grado può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.

2. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.

3. Il personale docente della scuola secondaria di secondo grado ed artistica potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria successivamente ai trasferimenti ed ai passaggi, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie.

4. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

5. L’assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

6. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda dei personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione dei personale di ruolo risultato in soprannumero e prima dei conferimento di nuove nomine.

TITOLO III

PERSONALE EDUCATIVO DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

- Art.36- Termini per le operazioni di mobilità

Termini previsti:

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento 10 marzo

2 - termine ultimo comunicazione all'ufficio posti disponibili 13 giugno

3 - pubblicazione dei movimenti 6 luglio

Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima dei termine ultimo per la comunicazione all'ufficio dei posti disponibili.

- Art.37 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio

1. Coloro che aspirano al trasferimento o al passaggio a norma della presente ordinanza debbono presentare domanda entro il 28 febbraio.

2. Le domande di trasferimento e di passaggio debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia di 'titolarità , espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e , devono essere presentate al capo d'istituto o dell'ufficio presso cui l'interessato presta servizio, salvo quanto previsto dai seguenti commi.

3. I provveditori agli studi, ricevute le domande, trattengono quelle dirette ad ottenere il trasferimento o il passaggio nell'ambito della rispettiva provincia mentre inviano tempestivamente agli altri provveditori agli studi la domande relative a provincia diversa.

4. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo e per non più di tre provincie e devono essere presentate entro i termini fissati.

5. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati a) e b).

6. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (l); il comune e l'istituto di titolarità; l'istituto o ufficio presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2). Nell'apposito spazio dei modulo domanda devono essere elencati i documenti allegati. Le domande di passaggio ai ruoli speciali degli istitutori debbono contenere l'indicazione dei titolo di specializzazione prescritto per l'accesso ai predetti ruoli speciali.

7. Gli istitutori che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare distinte domande.

(1) Le donne coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome di nascita;

(2) gli istitutori per qualsiasi motivo senza sede definitiva indicheranno soltanto i dati relativi alla sede di servizio.

- Art.38 - Indicazioni delle preferenze

l. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.

2. Gli istitutori aspiranti al movimento hanno la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale dei comune o della provincia.

3. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avverrà secondo l’ordine risultante dagli elenchi degli istituti a tal uopo predisposti.

4. Le preferenze espresse dovranno essere elencate nell'ordine prescelto dall'istitutore indicando istituto, comune, provincia.

5. L’istitutore dovrà altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.

6. Qualora gli istitutori presentino contestualmente alla domanda di trasferimento anche quella di assegnazione provvisoria, le preferenze indicate per la domanda di trasferimento sono valide anche per quella di assegnazione provvisoria, con eccezione delle indicazioni relative a Istituti compresi nel comune di titolarità.

7. Gli istitutori che all'atto della presentazione della domanda siano privi della sede di titolarità possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per sedi di altra provincia.

- Art. 39 - Rinunce, revoche e rettifiche alle domande

l. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito di integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.

2. È consentita la rinuncia alla domanda di movimento presentata. La richiesta di rinuncia, vidimata dal capo d'istituto, dovrà essere trasmessa direttamente al provveditorato di titolarità dell'interessato e sarà presa in considerazione solo se spedita per raccomandata entro il ventesimo giorno prima dei termine ultimo per la comunicazione all'ufficio dei posti disponibili.

3. Le domande inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi valida mente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici destinatari prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento e passaggio.

4. l'istitutore, qualora abbia presentato più domande di movimento, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia.

5. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento. Per contro, la predetta rinuncia alla domanda di movimento non comporta il venir meno della proroga d'ufficio dei trasferimento annuale. Pertanto, gli interessati dovranno espressamente indicare, nell'apposito modulo domanda, la rinuncia alla proroga dei trasferimento annuale compilando un ulteriore modulo domanda per la sola parte relativa alla rinuncia.

6. Non è ammessa revoca, a domanda degli istitutori del trasferimento concesso, a meno che tale revoca sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico d i fatto. È ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

7. Per nessun motivo è ammessa la revoca, a domanda dell'istitutore, dei trasferimento ottenuto per compensazione.

8. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art.2 della legge 241/90, essere, concluso con un provvedimento espresso.

- Art. 40- Documentazione delle domande

l. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unicamente alla domanda (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. L’istitutore che chiede contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

3. Relativamente alla lettera c) dei punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Relativamente esigenze di famiglia - il ricovero permanente dei figlio, dei coniuge o dei genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9/10/1990, n. 309). L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità. non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perchè in tale comune residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa, in considerazione.

5. A norma della citata legge n.15/68 e della legge n.127/97 l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2), le promozioni per merito distinto e l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3). Relativamente alle lettere c), d), e), f) e g) dei titolo III - titoli generali - i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti post universitari, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca devono essere comprovati con certificazioni o copie autentiche rilasciate dagli organi competenti. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla citata lettera e) della tabella, nella relativa. certificazione deve essere indicata la durata, minima annuale, dei corso con il superamento della prova finale. Relativamente alla lettera h) dei medesimo titolo III - la frequenza del corso di aggiornamento deve essere comprovata con attestato o copia autentica rilasciata dagli organi competenti.

6. L’istitutore che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

7. Ai sensi dell'art.7 primo comma dei D.P.C..M. 27/10/1994 n. 770 l'istitutore che a seguito della riduzione dei numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.

(1) Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio si intedono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o, in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere comprovata in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 l.n. 127/97

(3) Si valuta una sola inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (lettera b, punto III, titoli). Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria di merito di concorso per esami debba - trattandosi di concorso nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi della provincia di presentazione della do manda di trasferimento, è applicabile la disposizione di cui all'art. 10 della legge n. 15/1968 relativa agli accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato può, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso o della citata legge numero 15/1968, presentare una dichiarazione personale in. carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

- Art. 41 - Adempimenti dei capi di istituto e dei provveditori agli studi

1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza dei termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono gli istituti ai quali i medesimi capi d'istituto sono preposti, salvo quanto successivamente previsto per gli istitutori in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici, nei qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.

2. Le domande di trasferimento degli istitutori in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditorati, entro gli stessi termini, con plico a parte.

3. I provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità dei personale della scuola.

4. I provveditori agli studi, valutate le domande, tratterranno quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della rispettiva provincia mentre invieranno agli altri provveditori agli studi le domande di movimento in provincia diversa.

5. Il provveditore agli studi, man mano che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando all’istituto di servizio dell'istitutore per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. l'istitutore ha facoltà di far pervenire al provveditore, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo in tale sede ed entro il termine suddetto l'istitutore potrà anche richiedere, in modo esplicito, ai competenti PP.SS. le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente p.s. procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

6. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

7. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle, presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, i provveditori agli studi, ai sensi dell'art. 24, 6 comma della legge 241/90, hanno , la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente l'azione amministrativa.

- Art. 42 - Istitutori in assegnazione provvisoria o utilizzati

1. Per il personale in assegnazione provvisoria, le domande dovranno essere presentate al capo d'istituto dell'istituto di servizio che avrà cura di inoltrarle, entro i termini fissati, al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità dell'istitutore.

2. Per il personale in servizio presso gli uffici, le domande dovranno essere presentate al capo dell'ufficio, il quale le integrerà con le indicazioni di spettanza del capo d'istituto e avrà cura di inoltrarle al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità dell'istitutore.

- Art. 43 - Pubblicazione dei movimenti

1. Le operazioni concernenti i trasferimenti e passaggi previsti dalle presenti disposizioni devono essere ultimate il 6 luglio.

2. Alla data stabilita il provveditore agli studi pubblica, con proprio decreto, all'albo dei proprio ufficio l'elenco degli istitutori che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun istitutore, dei punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

3. Contemporaneamente, a ciascun istitutore che ha conseguito il trasferimento o il passaggio verrà data comunicazione dei provvedimento all'istituto dove è titolare. Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di istitutore proveniente da altri provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.

- Art. 44 - Ricorsi

1 . Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, incluso il trasferimento annuale di cui al capo IV dei presente titolo, gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dei movimento, o nel termine di 60 giorni dalla medesima data, possono proporre rispettivamente ricorso gerarchico al ministero della pubblica istruzione o ricorso giurisdizíonale al T.A.R.

2. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto dei reclamo.

3. Della facoltà di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere deve farsi espressa menzione in calce all'elenco dei trasferimenti e passaggi ai sensi dell'art.1, ultimo comma, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti.

4. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso l'istituto di servizio.

5. Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali dei ministero della pubblica istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica dei medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.

6. Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà, altresì, le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione dei ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita) di altri istitutori.

7. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

- Art. 45 - Fascicolo personale

l. I fascicoli personali degli istitutori trasferiti, sono trasmessi, a cura del provveditore agli studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.

- Art. 46 - Assegnazioni definitive di sede

l. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi. di cui alle precedenti disposizioni, il provveditore agli studi utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità agli istitutori che si trovano ancora in sede provvisoria. A tali fini il provveditore agli studi dovrà preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari agli istitutori che si trovano su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.

- Art. 47 - Domanda assegnazione provvisoria

l. Il personale educativo delle istituzioni educative può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.

2. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.

3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

4. L’assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

5. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda dei personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione dei personale di ruolo risultato in soprannumero e prima dei conferimento di nuove nomine.

TITOLO IV

PERSONALE ATA

[omissis]