Ordinanza Ministeriale 17 gennaio 2000, n. 14

 

IL MINISTRO

Vista la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

Visti il D.M. 207 del 30 agosto 1999 e l' O.M. 652 del 20.10.97 prot. n° 4504;

Visto il C.C.N.L. - Comparto Scuola - sottoscritto il 4 agosto 1995;

Considerato che l'art. 6 - comma 11 - della citata legge 124/99 relativamente alle disposizioni concernenti i modelli viventi pone nuovi criteri e modalità sia per il loro reclutamento a termine nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei Artistici dello Stato, che per la loro assunzione nei ruoli del personale A.T.A.- III e IV qualifica funzionale - della Scuola;

Ritenuta l'opportunità di dare un unico ed omogeneo indirizzo interpretativo ed operativo alle disposizioni innovative contenute nell'art. 6 - comma 11 - della citata legge 124/99;

Sentito il parere del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale - I.G.O.P.;

ORDINA

ART. 1

1.1 Ogni anno il Consiglio di Amministrazione delle Accademie di Belle Arti e il Consiglio di Istituto dei Licei Artistici, su proposta di una commissione costituita, rispettivamente, dal Direttore dell'Istituzione di Alta Cultura, dal Dirigente scolastico e dai professori delle materie artistiche interessate, deliberano il monte ore settimanale di attività di posa per le complessive esigenze didattiche istituzionali.

1.2 La consistenza numerica del monte ore di attività di posa, nelle Accademie di Belle Arti, si determina moltiplicando per dodici il numero complessivo dei corsi di Pittura e di Scultura annualmente autorizzati.

1.3 Nelle Accademie di Belle Arti, nelle quali è attivata la Scuola Libera del Nudo, il monte ore settimanale di posa, come sopra determinato, è incrementato di 20 ore fino al limite di 100 alunni frequentanti; il monte ore viene aumentato di 4 ore per ogni ulteriore gruppo di 25 alunni frequentanti.

1.4 Nei Licei Artistici la consistenza numerica delle ore settimanali di posa dei modelli viventi necessaria a soddisfare le esigenze didattiche e formative istituzionali relativamente agli insegnamenti di Figura disegnata e di Figura modellata, nei corsi ordinamentali, si determina moltiplicando il numero delle classi terze e quarte di prima e di seconda sezione, delle quali è stato autorizzato il funzionamento, secondo il prospetto che segue:

  1^sezione   2^sezione
Classi 3^ 4^ 4^
Figura disegnata 4 4 2
Figura modellata 2 2 2
 

1.5 In presenza di progetti sperimentali le ore di attività di posa, previste dal piano orario per le classi IV e V dei corsi relativi si cumulano con quelle di corsi ordinamentali al fine di determinare il monte ore settimanale complessivo.

ART. 2
(Reclutamento dei modelli viventi)

2.1 Coloro che aspirano ad essere assunti presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato con la qualifica di modelli viventi con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di prestazione d'opera, devono presentare domanda, in carta semplice, alla Direzione delle Istituzioni suddette, entro il 30 giugno di ciascun anno.

2.2 Nella domanda gli aspiranti devono indicare le proprie generalità e dichiarare:

- di appartenere ad uno dei paesi della Comunità Europea;
- di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di ........................;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;
- l'anzianità di servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato, in qualità di modello vivente, al 25/05/1999, data di entrata in vigore della Legge 3 maggio 1999, n. 124;
- di godere dei diritti politici.

2.3 Le Accademie di Belle Arti e i Licei Artistici provvedono ad esporre, nei rispettivi albi, l'elenco degli aspiranti alla assunzione come modelli viventi; in detto elenco gli aspiranti sono graduati tenendo conto prioritariamente:

- dell'anzianità di servizio al 25/05/1999, pari o superiore a cinque anni, da intendere come rapporto di lavoro con trattamento economico annuale;
- dell'anzianità di servizio inferiore a cinque anni con rapporto di lavoro a trattamento economico annuale.

I nuovi aspiranti verranno inseriti in elenco a parte distinto dal precedente secondo l'ordine alfabetico e gli eventuali destinatari di contratto di prestazione d'opera saranno individuati sulla base delle esigenze didattiche emergenti dalla programmazione delle singole istituzioni.

2.4 In caso di assunzione in servizio, anche con contratto di prestazione d'opera, gli interessati devono documentare:

- la sana e robusta costituzione fisica e l'inesistenza di malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni e dei docenti;
- la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
- il godimento dei diritti politici;
- l'anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di Belle Arti e i Licei Artistici dello Stato.

ART. 3
(Costituzione e disciplina del rapporto di lavoro)

3.1 Il rapporto di lavoro individuale dei modelli viventi con le Accademie di Belle Arti e con i Licei Artistici, si costituisce:

a) mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per un numero di ore compreso tra le 10 e le 20 settimanali, per coloro che hanno una anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della Legge 124/99, pari a 5 anni o superiore, prestato come modello vivente, presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato;
b) mediante contratto di prestazione d'opera, indipendentemente dal numero delle ore, per coloro che non hanno l'anzianità di servizio, come modello vivente, indicata alla precedente lett. a).

3.2 Il contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ed il contratto di prestazione d'opera stipulato dai modelli viventi con l'Accademia di Belle Arti, previa individuazione degli aventi titolo, si costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto dall'interessato, viene controfirmato dal Direttore dell'Istituzione di Alta Cultura.

3.3 Il contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale stipulato dai modelli viventi, previa individuazione dell'avente titolo da parte del Dirigente scolastico, si costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto dall'interessato, viene controfirmato dal competente Provveditore agli Studi.

3.4 Il contratto di lavoro di prestazione d'opera stipulato nei Licei Artistici, previa individuazione dell'avente titolo, si costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto dall'interessato, viene controfirmato dal Dirigente dell'Istituzione.

3.5 Il rapporto di lavoro individuale costituito dai modelli viventi con l'Accademia di Belle Arti e con i Licei Artistici mediante contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale è disciplinato da quanto previsto dal contratto stesso, dal C.C.N.L. - Comparto Scuola -, dalle disposizioni della normativa Comunitaria e da quanto stabilito nella presente Ordinanza.

3.6 I modelli viventi assunti con contratto a tempo determinato di durata annuale sono tenuti a prestare effettivo servizio per l'intero anno accademico o scolastico, comprese le sessioni degli esami, per il numero di ore indicato nel contratto e nel rispetto delle norme di cui al precedente punto 3.5.

3.7 I modelli viventi assunti con contratto di prestazione d'opera, sono tenuti a prestare servizio per la durata e per le ore stabilite nel contratto individuale di lavoro. Nel contratto, pertanto, dovranno essere espressamente indicate:

- le generalità del contraente;
- la durata temporale del rapporto di lavoro;
- le ore di effettivo servizio;
- le cause di recesso, in particolare:

· per mancata e ingiustificata assunzione in servizio nei termini stabiliti;
· per le assenze ingiustificate dal servizio
· per l'inefficienza del servizio.
3.8 Per quanto non previsto nella presente ordinanza, in ordine alla prestazione del servizio dei modelli viventi con contratto di prestazione d'opera, si rinvia alle disposizioni degli articoli 2222 e seguenti del c.c. e a quelle che regolano analoghi rapporti di lavoro.

ART. 4
(Trattamento economico)

4.1 I modelli viventi assunti con contratto a tempo determinato di durata annuale, hanno diritto ad una retribuzione determinata, su base oraria, corrispondente al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. - Comparto Scuola - e successive integrazioni, per la quarta qualifica funzionale del personale A.T.A. non di ruolo della Scuola.

4.2 L'orario di servizio dei modelli viventi resta fissato a 20 ore settimanali. La retribuzione base, come sopra determinata, conseguentemente, viene calcolata in 20/20 e corrisposta per tutti i mesi dell'anno. Nel caso in cui le ore di servizio stabilite nel contratto individuale di lavoro di durata annuale, siano inferiori alle 20 ore, la retribuzione spettante viene corrisposta in proporzione. Tale retribuzione viene, altresì, proporzionalmente aggiornata in corrispondenza dei miglioramenti economici previsti per la quarta qualifica funzionale del personale A.T.A. non di ruolo della Scuola, comprese le competenze dovute per legge e la 13^ mensilità.

4.3 La retribuzione oraria dei modelli viventi, assunti con contratto di prestazione d'opera, è stabilita nella misura di £. 50.000 (cinquantamila); tale retribuzione è soggetta alla ritenuta di legge e viene corrisposta per le ore effettivamente prestate.

4.4 L'onere derivante dalle assunzioni dei modelli viventi con contratto a tempo determinato, per le esigenze didattiche istituzionali delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici dello Stato, continua ad essere posto a carico dell'apposito capitolo di spesa 4409 del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione concernente i contratti del personale A.T.A. non di ruolo della Scuola. Conseguentemente, come per gli anni pregressi, i Direttori delle Accademie di Belle Arti provvederanno a trasmettere, ai competenti uffici del Bilancio e della Programmazione Economica provinciali, i contratti dei modelli viventi da loro stessi assunti e i Provveditori agli Studi, a loro volta, invieranno, ai suddetti uffici, i contratti stipulati con i modelli viventi assunti per le esigenze didattiche dei Licei Artistici dello Stato amministrati.

4.5 L'onere derivante dall'assunzione dei modelli viventi con contratti di prestazione d'opera è a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche - spese di funzionamento - e finanziato rispettivamente con il capitolo 4442 per le Accademie di Belle Arti e 4447 per i Licei Artistici, dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione. La consistenza di detti capitoli dovrà essere incrementata per compensazione in misura pari alla corrispondente diminuzione che si verifica sulla spesa fissa.

ART. 5
(Graduatorie nazionali e provinciali ad esaurimento dei modelli viventi)

5.1 In applicazione dei principi stabiliti dall'art. 6 - comma 11 - della Legge 3 maggio 1999, n. 124 sono costituite due graduatorie ad esaurimento a livello nazionale e, quindi, ripartite in graduatorie provinciali per i due distinti profili professionali previsti:

a) una riferita a coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella 1 allegata al C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 4.8.95, hanno prestato, indifferentemente, 5 anni o più di servizio, con rapporto di lavoro a trattamento economico annuale, alla data del 25/05/1999, anche non continuativo, nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei Artistici dello Stato, chiedano di essere inclusi nelle suddette graduatorie ad esaurimento per essere assunti con contratto a tempo indeterminato nei ruoli della III q.f. del personale A.T.A. della Scuola;
b) una riferita a coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella indicata nella precedente lettera a)(diploma di scuola media), hanno prestato, indifferentemente, 5 o più anni di servizio, con rapporto di lavoro a trattamento economico annuale, alla data del 25/05/1999, anche non continuativo, nelle istituzioni artistiche in parola, chiedano di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di cui sopra, per essere assunti con contratto a tempo indeterminato nei ruoli della IV q.f. del personale A.T.A. del Comparto Scuola.

5.2 Coloro che risultano iscritti nelle indicate graduatorie nazionali ad esaurimento possono optare per l'inclusione in ordine di preferenza ed in base alla posizione spettante nelle rispettive graduatorie di due diverse province.

5.3 I modelli viventi che aspirano ad essere inclusi nella graduatoria ad esaurimento di cui alla precedente lett. b devono presentare domanda, avendone titolo, in carta semplice con raccomandata A.R. all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica - Div. IV - Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma, entro il 31/03/2000, utilizzando l'allegato modello "B".

5.4 Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 - comma 11 - della Legge 124/99 - (titolo di studio e cinque anni o più di servizio prestato in qualità di modelli viventi presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato) (1) vengono inclusi nella graduatoria ad esaurimento per l'accesso alla III qualifica funzionale, previo superamento di una prova di idoneità alle funzioni dello specifico profilo professionale di assistente amministrativo; prova che verrà svolta a cura dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica sulla base dei contenuti, delle modalità e nei termini di cui al successivo art. 6 della presente Ordinanza.

_________________________________________
(1) Assistente amministrativo:
a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valido un diploma che consenta l'accesso agli studi universitari.
_________________________________________

ART. 6
(Prova di idoneità alle funzioni della III q.f. profilo Assistente amministrativo)

6.1 I modelli viventi che aspirano ad essere inclusi nella graduatoria di cui al punto 5.4 del precedente articolo 5, ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità alle funzioni dello specifico profilo professionale indicato, devono presentare domanda in carta semplice all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica - Divisione IV - Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma, entro il 31/03/2000, utilizzando l'allegato modello "A".

6.2 Nella domanda di ammissione alla suddetta prova di idoneità, gli interessati devono, sotto la propria responsabilità, dichiarare:

a) Cognome e nome (le donne devono indicare il cognome di nascita);
b) Luogo e data di nascita;
c) titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di Assistente amministrativo previsto nella tabella 1 allegata al C.C.N.L. del 4.8.95, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5.9.95;
d) possesso dell'anzianità di servizio di modello vivente prestato indifferentemente presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici dello Stato;
e) l'Istituzione scolastica presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e la sede attuale, qualora non coincida con la precedente;

Nella domanda deve, altresì, essere indicato, oltre al numero di telefono, l'indirizzo eletto per eventuali comunicazioni relative alla organizzazione e all'espletamento della prova di idoneità in questione. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata con raccomandata A.R. al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione Artistica - Divisione IV - Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma.

6.3 La data in cui verrà effettuata la prova di idoneità in questione verrà stabilita successivamente e dopo che l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica avrà valutato le domande degli interessati e le esigenze logistiche e organizzatorie necessarie allo svolgimento della prova stessa.

6.4 La prova di idoneità indicata nei precedenti punti consiste:

a - nella conoscenza degli elementi di base dei mezzi informatici utilizzati per l'attività amministrativa e didattica nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei Artistici e nella capacità operativa di primo livello sulle postazioni informatiche in dotazione nella struttura scolastica;
b - nella conoscenza, in linea generale, della organizzazione didattica e amministrativa delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici e delle mansioni inerenti il profilo professionale per il quale concorrono.

6.5 La prova di cui al punto 6.4, valutata da apposita commissione, si intende superata con il motivato giudizio di idoneità alle mansioni del profilo di cui al precedente punto 6.4 - lett. b, espresso dalla commissione di cui sopra che verrà costituita con successivo D.D. del Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, ai sensi dell'art. 555 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 .

ART. 7
(Valutazione dei titoli di studio e di servizio)

7.1 Ai fini della inclusione dei modelli viventi nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 6 - comma 11 - della Legge 124/99, i titoli di studio e di servizio ivi previsti vengono valutati, rispettivamente, sulla base delle tabelle A/1 (Assistente amministrativo) e A/4 (Collaboratore scolastico) allegate all'O.M. 652 del 20.10.97 prot. n° 4504 richiamata nelle premesse della presente Ordinanza.

Valutazione dei titoli di studio e di servizio sulla base della TABELLA A/1 (Assistente amministrativo):

A) Alla valutazione del titolo di studio comunque espressa, si attribuiranno i seguenti valori:
media del 6 oppure sufficiente punti 2
media del 7 oppure buono punti 2,5
media dell'8 oppure distinto punti 3
media del 9 oppure ottimo punti 3,5
 

Ove siano stati prodotti più titoli di studio, oltre a quelli richiesti per l'accesso al profilo professionale, si valuta quello più favorevole attribuendo i seguenti punteggi:

diploma di laurea punti 3
diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 2
idoneità in concorso pubblico per esami
(si valuta una sola idoneità)
punti 1
 

B) Ai titoli di servizio si attribuiranno i seguenti valori:

per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. di servizio effettivamente prestato in qualità di modello vivente presso Accademie di Belle Arti e Licei Artistici statali punti 0,50
 

Valutazione dei titoli di studio e di servizio sulla base della TABELLA A/4 (Collaboratore scolastico):

A) Alla valutazione del titolo di studio comunque espressa, si attribuiranno i seguenti valori:

media del 6 oppure sufficiente punti 2
media del 7 oppure buono punti 2,5
media dell'8 oppure distinto punti 3
media del 9 oppure ottimo punti 3,5
 

Ove siano stati prodotti più titoli di studio, oltre a quelli richiesti per l'accesso al profilo professionale, si valuta quello più favorevole attribuendo i seguenti punteggi:

diploma di laurea punti 3
diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 2
diploma di qualifica professionale punti 1,5
idoneità in concorso pubblico per esami
(si valuta una sola idoneità)
punti 1
 

B) Ai titoli di servizio si attribuiranno i seguenti valori:

per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. di servizio effettivamente prestato in qualità di modello vivente
presso Accademie di Belle Arti e Licei Artistici statali
punti 0,50
 

ART. 8
(Nomine a tempo indeterminato)

8.1 L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e i Provveditorati agli Studi, ciascuno per la propria competenza, procedono alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di coloro che risultano utilmente collocati nelle indicate graduatorie in relazione alle annuali e accertate vacanze dei posti a livello nazionale e a livello provinciale, correlate alla aliquota percentuale, rispettivamente attribuita sulla disponibilità totale dei posti riferita all'uno e all'altro profilo professionale.

8.2 I modelli viventi che risultano collocati nelle graduatorie ad esaurimento indicate nel precedente art. 5 - lettere a) e b) - sono assunti dal competente Ispettorato per l'Istruzione Artistica, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nella III e IV qualifica funzionale, nelle Accademie e nei Conservatori di musica dello Stato, con precedenza rispetto ad altri aventi titolo e fino alla concorrenza della disponibilità annuale a livello nazionale dedotti gli accantonamenti di legge.

8.3 I Modelli viventi, invece, che risultano inseriti nelle graduatorie provinciali vengono assunti, dai competenti Provveditori agli Studi con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle qualifiche di pertinenza (III e IV) nella misura del 5% e del 10%, rispettivamente, presso le istituzioni scolastiche amministrate.

8.4 A coloro che vengono assunti con contratto a tempo indeterminato nei ruoli del personale A.T.A. della III e IV qualifica funzionale, nel rispetto delle graduatorie di appartenenza, il servizio prestato in qualità di modello vivente è riconosciuto nella misura massima di 3 anni agli effetti giuridici ed economici e per la restante parte per i 2/3 ai soli fini economici ai sensi dell'art. 19 della Legge 463/78 modificativo dell'art. 23 - 1 comma - del D.P.R. 420/74.


Allegato A

Allegato B



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