DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ordinanza Ministeriale 8 febbraio
2004, n. 21
Prot. n. 2392
Istruzioni e modalità organizzative ed operative
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.
Anno scolastico 2003/2004
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al
Ministro della Pubblica Istruzione (attualmente Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca) il potere di disciplinare
annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli
scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 23/7/98, n. 323, recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, di seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la
disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della legge 10.12.1997, n. 425;
VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di
svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. n. 429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche
formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione delle aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e i termini
per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore",
limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 14 "Esami di stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti
delle commissioni d'esame.";
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 13, concernente le certificazioni e i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di
Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 15 "Norme per lo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico
2003/2004;
VISTO il D.M. n. 3 del 17 gennaio 2004 con il quale sono state indicate
le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il D.M. n. 4 del 17 gennaio 2004 "Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei
componenti le commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. 9 febbraio 2004, n. 16, sulla formazione delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 2003-2004;
VISTA la C.M. n. 261 del 22.11.2000, concernente i candidati esterni
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n. 300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, con il quale è stato adottato il
regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art. 1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n. 191;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 4 agosto 2003 sul calendario
scolastico per l'anno scolastico 2003/2004;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme
relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la
valutazione del Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento di
organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n. 258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19
luglio 1997, reg. 001, f. 268, concernente norme transitorie per il
passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di
scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la
costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 "Esame di Stato - Nulla osta
per candidati esterni detenuti"
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
-
La sessione degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno
scolastico 2003/2004, ha inizio il giorno 16 giugno 2004.
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
-
Sono ammessi all'esame di Stato:
-
gli alunni delle scuole statali e paritarie che
abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati
con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio
finale;
-
gli alunni delle scuole statali e paritarie che
siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
-
gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di
studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 1 lettera c)
del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto
in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
-
gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso
di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni
di cui al successivo comma 2.
-
Fermo restando quanto previsto per gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera
d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella
sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei
seguenti casi:
-
abbreviazione per merito quando nello scrutinio
finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non
meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare
disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti
delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
-
abbreviazione per obbligo di leva quando
comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai
sensi del D.P.R. 445/2000, citato in premessa, di essere tenuti a
sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono
di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione
indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione
all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito
formativo.
-
Gli alunni delle penultime classi che abbiano
chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire
dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione
prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché soggetti
agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo
presentata per l'ammissione agli esami per merito.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
-
Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni
previste dal presente articolo coloro che:
-
compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver
adempiuto all'obbligo scolastico;
-
siano in possesso del diploma di licenza di
scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
-
compiano il ventitreesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono
esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore;
-
siano in possesso di altro titolo conseguito al
termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di
durata almeno quadriennale;
-
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di
corso prima del 15 marzo.
-
Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti
professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
-
compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno
un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente;
-
siano in possesso del corrispondente diploma di
qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello
della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
-
compiano il ventitreesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati
sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
-
siano in possesso di altro titolo conseguito al
termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di
durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondenti;
-
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di
corso prima del 15 marzo.
-
I candidati agli esami negli istituti
professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2,
debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare,
l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata
da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa
deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di
lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e,
se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le
esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato,
prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al
presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi
post-qualifica ad esaurimento.
-
È consentito ai candidati esterni agli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per il
Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati,
non abbiano effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli
esami di Stato stessi. È consentito, altresì, ai candidati esterni
agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali -
indirizzo dirigenti di comunità -, i quali, per motivi di impedimento
debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia
e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano
effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti
l'ultimo (terza e quarta classe). Il mancato svolgimento del
tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno
essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista
dall'art. 13 del regolamento.
-
L'ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a
un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo
o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7.
-
I candidati provenienti da paesi dell'Unione
Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di
un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del
medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero
di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento
italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
-
È fatta salva l'ammissione di candidati in
attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici
accordi.
-
Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati
che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi
altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
-
Non è consentito ripetere esami di Stato dello
stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito
positivo.
-
I candidati esterni possono chiedere di sostenere
gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni
indicate al successivo art. 4, comma 7.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
-
Sono sedi degli esami di Stato per i candidati
interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente
ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti.
-
Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto
da essi frequentato.
-
Per i candidati esterni, salvo quanto previsto
dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.
297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti
paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in
scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore
avente comunanza di interessi.
-
Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza
linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione
limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli
istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli
ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati
esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità
presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le
indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della
C.M. n. 261 del 22.11.2000.
-
Il requisito della residenza deve essere comprovato
secondo le norme di cui al D.P.R. 445/2000.
-
Il candidato che, per situazioni personali, dimori
stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza
anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare
all'istituto statale o paritario un'apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui
risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della
domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se
il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la
potestà genitoriale.
-
I candidati esterni possono sostenere gli esami di
Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame.
I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato
negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi
sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione
tecnica.
A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla
C.M. n. 261 del 22-11-2000.
-
Negli istituti che attuano sperimentazioni
"autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche
coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di
partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui
programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i
corsi ordinari.
-
Il dirigente scolastico trasmette al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della successiva
assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
-
Ferma restando la possibilità di configurare
commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni,
ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede
altresì a trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale le domande presentate dai candidati esterni che risultino in
eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento al
numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di
candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello
svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei
locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di
classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli
esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine,
il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di
acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai
candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di
dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività
Sociali valgono le indicazioni di cui al par. 4 della citata circolare
n. 261/2000.
-
Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della
redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
-
assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici
interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso
indirizzo della provincia;
-
qualora non sia possibile assegnare le domande ad
istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della
lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti
dello stesso indirizzo di province vicine.
-
Qualora, per l'esiguità del numero di istituti
dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli
stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo
all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a)
e b), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone
che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo
si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di
ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in
esami di Stato. In tale situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla
configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al
quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e
collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in
particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi
dell'art. 6 della presente O.M.;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni
menzionate nell'art. 10 della presente Ordinanza e prioritariamente
utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello
stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli
altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il medesimo
dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al
personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e
saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il
compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di
Stato;
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state
prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni
d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se
necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle
predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello
stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i
dirigenti scolastici interessati e i commissari designati per le
commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso
nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale
docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non
compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto
per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal
dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza
dell'istituto statale o dell'Istituto paritario presso il quale i
candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole
commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli
atti.
-
La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di
quanto previsto per la designazione dei commissari e per la
costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si
applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami
nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici
per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui
alla citata circolare n. 261/2000.
-
Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11,
12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al
quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati
dell'istituto al quale sono stati assegnati.
-
I candidati provenienti da uno stesso istituto
privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la
limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea.
-
I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame
fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura,
detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino
l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori
provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di
norma, nella sessione suppletiva.
-
Per i candidati non residenti in Italia, la sede di
esame è individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
-
I componenti esterni delle commissioni esaminatrici
svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
-
I candidati esterni devono aver presentato la
domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre 2003 previsto dal Regolamento; termine che, coincidendo con
un giorno festivo, è stato, di diritto, prorogato al giorno seguente.
La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione
ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e
dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte
del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art.
3. La domanda deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del
pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS
valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261/2000.
-
La dichiarazione relativa alle esperienze di
formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli
esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e
quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia
e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso
alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere
perfezionata entro il 31 maggio 2004.
-
Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3,
le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo
istituto.
-
Eventuali domande tardive dei candidati esterni
possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di
gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre
che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2004, previsto dal
Regolamento. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o
meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono
stati assegnati.
-
Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per
comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare
sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della
scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
-
Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2,
comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31
gennaio 2004.
-
Per i candidati interni che abbiano cessato la
frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima
del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20
marzo 2004.
-
L'accertamento del possesso da parte dei candidati
esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la
completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il
dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a
perfezionare la domanda.
-
Le domande di partecipazione agli esami di Stato
dei candidati detenuti devono essere presentate al competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite
del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del
Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande
pervenute oltre il 30 novembre 2003.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
-
I consigli di classe dell'ultimo anno di corso
elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito
documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata
nell'ultimo anno di corso.
-
Tale documento indica i contenuti, i metodi, i
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonchè
ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo
ai fini dello svolgimento degli esami.
-
Per quanto concerne gli istituti professionali,
tenuto conto della particolare organizzazione del biennio
post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area
professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra
scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a
stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni
sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in
essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno
conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione
ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
-
Per le classi articolate e per i corsi destinati ad
alunni provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2 è
integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente
si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi
destinati ad alunni provenienti da più classi.
-
Al documento stesso possono essere allegati
eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché
alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli
studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98.
-
Prima della elaborazione del testo definitivo del
documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.
-
Il documento è immediatamente affisso all'albo
dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne
abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
-
L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano
conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche
riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione
Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di
un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte,
grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto
dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o
degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o
dell'idoneità alla classe successiva.
-
I candidati in possesso di altro titolo conseguito
al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di
durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e
comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità
all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non
coincidenti con quelle del corso già seguito.
-
I candidati provenienti da Paesi dell'Unione
europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di
un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi
1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al
comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3,
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni
di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
-
La disposizione di cui al comma 2, attesa la
peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei
confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario
con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del
corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del
corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il
dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione
dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami
preliminari.
-
L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio
e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio
della classe collegata alla commissione alla quale il candidato
esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è
integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti
l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la
costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati
esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.
-
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei
docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami
preliminari.
-
Ferma restando la responsabilità collegiale, il
consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
-
Il candidato è ammesso all'esame di Stato se
consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline per le quali sostiene la prova.
-
Ai fini della determinazione delle prove da
sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti e debitamente documentati.
-
I candidati esterni provvisti di idoneità o di
promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di
detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di
abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello
stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
-
L'esito positivo degli esami preliminari, in caso
di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità
all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria
superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere,
a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni
d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad una delle classi
precedenti l'ultima.
-
Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in
caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
-
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno,
sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da
attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione.
-
L'attribuzione del punteggio, in numeri interi,
nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso
degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del
Regolamento, con il conseguente superamento della stretta
corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere
o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri
restrittivi seguiti dai docenti.
-
Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di
cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è attribuito dal
Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del
Regolamento.
-
Agli alunni interni, che, per il penultimo e
terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo
stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio
finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda
dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per
promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai
risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per
effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta
classe da parte di commissione di esami di maturità, il credito
scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti
2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in
possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima
classe.
-
Negli istituti professionali, i consigli di classe,
nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della
valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella
nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
-
L'attribuzione del credito scolastico ad ogni
alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe,
nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente
integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma
del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo
conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi
attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le
deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate,
vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
-
Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad
ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti
conseguiti in sede di scrutinio finale.
-
Il credito scolastico per i candidati esterni è
attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art.
11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura
di cui all'art. 13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è
pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno della prima
prova scritta.
-
Ai candidati esterni che, a seguito di esami di
maturità o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati
idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non
devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito
nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e,
qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima
classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
-
Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il
terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il
credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni
della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella
A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari,
secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i
candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità, né di
risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
-
La documentazione relativa ai crediti formativi
deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2004 per
consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al
D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche
amministrazioni.
-
Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15
maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati
perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della
data fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le
disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, n. 104,
integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n.
448/2001, dal D.M. 9 febbraio 2004, n. 14, concernente i criteri e le
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le istruzioni di
cui alla circolare ministeriale 9 febbraio 2004, n. 16, sulla
formazione delle commissioni.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
-
La partecipazione ai lavori delle commissioni
d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli
obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola.
-
Non è consentito ai componenti le commissioni di
rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo
impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
-
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che
si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle
commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare,
sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del citato D.M.
n. 14 del 9 febbraio 2004.
-
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con
esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e
saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino
al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei
giorni delle prove scritte.
-
Il commissario assente deve essere tempestivamente
sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di
assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
-
Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame
si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state
assegnate, il 14 giugno 2004 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano
anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente
riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale
o paritario medesimo.
-
Il presidente, o, in sua assenza, il componente più
anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni
e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al Dirigente
scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
-
Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i
componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di
effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
-
Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i
componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti
organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in
particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra le
commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da
realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione
dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede
altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di
pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene
valutata, altresì, l'opportunità di procedere in modo congiunto o
disgiunto per le diverse commissioni. La relativa delibera può essere
assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data
successiva a quella dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o
nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o
lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene
insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente, il
presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni
delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i
presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di
cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi
docenti.
-
Al fine di fornire opportune indicazioni,
chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle
commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri
operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni
vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza
sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei
interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso
dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione
degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
-
La riunione preliminare di ciascuna commissione è
finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente
Ordinanza.
-
Il calendario delle prove per l'anno scolastico
2003/2004 è il seguente:
-
prima prova scritta: 16 giugno 2004, ore 8:30;
-
seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica:
17 giugno 2004, ore 8:30.
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova
continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata
nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda
prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque
giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova
coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i
soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno.
-
terza prova scritta: 21 giugno 2004: ciascuna
commissione, entro il 19 giugno, definisce collegialmente la
struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento
del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere
effettuate distintamente per la classe di istituto statale o
paritario e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e
pareggiato. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna
delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone
comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti
interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le
materie oggetto della prova. La mattina del 21 giugno ogni
commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto
documento, predispone collegialmente il testo della terza prova
scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente;
proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno
doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione, in
relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce
anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte
e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per
la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione
collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio
nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei
artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si
svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova
scritta e il giorno seguente.
-
Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in
conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle
operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove
scritte.
-
La data di inizio dei colloqui è stabilita, per
ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e
valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di
quanto disposto dall'art. 15, comma 8.
-
Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione
completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in
prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La
commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle
operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto
stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai
candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il
giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche
il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione,
a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di
ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare
inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento.
-
Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati
per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e,
successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il
numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non
può essere di norma superiore a cinque.
-
Del diario dei colloqui, il presidente delle
commissioni dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede
di esame.
-
La prima prova scritta suppletiva si svolge il 30
giugno 2004, alle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva nel
giorno successivo, 1 luglio 2004, alle ore 8:30, con eventuale
prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno
successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva.
Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad
eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì
successivo.
-
L'eventuale ripresa dei colloqui, per le
commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove
suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove
scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno
intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i
colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
-
L'eventuale integrazione del punteggio complessivo
conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che
abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è
effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna
classe-commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti,
secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire
al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente
Ordinanza agli artt. 15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione
delle prove scritte e del colloquio.
-
Le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei
colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel
comma 4, primo alinea, del presente articolo.
-
Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal
presidente della commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
-
Il presidente assicura la sua presenza nella sede
di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le
operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per
garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per
ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al
quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta,
il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e
la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni
caso, essere presente in commissione durante le operazioni che
richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione.
-
Il presidente sceglie un commissario, quale
segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione
plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella
verbalizzazione di tutte le commissioni.
-
Tutti i componenti la commissione alla quale sono
assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano
istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa.
Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente
della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più
candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
-
Tutti i componenti la commissione alla quale sono
assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza
di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero
di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti
docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o
affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale
provvederà al necessario spostamento. Il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo
analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga
situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il
competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di
designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in
sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali
commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le
dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di
coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
-
Nella seduta preliminare e eventualmente anche in
quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i
documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
-
elenco dei candidati;
-
domande di ammissione agli esami dei candidati
esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle
abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti
da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello
svolgimento dell'esame;
-
certificazioni relative ai crediti formativi;
-
copia dei verbali delle operazioni di cui
all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito
scolastico;
-
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di
promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole
materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
-
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva,
attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con
l'indicazione del credito scolastico assegnato;
-
per i candidati esterni sprovvisti di promozione
o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
-
documento finale del consiglio di classe di cui
all'art. 6;
-
documentazione relativa ai candidati in
situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
-
per le classi sperimentali, relazione informativa
sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio
ed il relativo progetto di sperimentazione.
-
Il Presidente della commissione, qualora in sede di
esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al
Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n.
653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati
sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare
detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.
-
Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai
sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di
attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito
scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione
attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata
motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito
scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle
attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il
giorno della prima prova scritta.
-
In sede di riunione preliminare, la commissione
stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni
da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui
all'art. 12, comma 10 della presente ordinanza.
-
In sede di riunione preliminare, o in riunioni
successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e
valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni
per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per
aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni
vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
-
Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la
commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di
valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo
presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
-
Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la
commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del
punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati
che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
-
I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali devono confermare alla struttura tecnico-operativa di questo
Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi
della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi
compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,
comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del
Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30
giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
-
La predetta conferma, o la comunicazione di
eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura
tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni
dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire
contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati
comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
-
I plichi occorrenti per la prima e seconda prova
scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico-operativa di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle
notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la
mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le
suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati.
-
I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti
dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le
motivazioni, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero.
ART. 15
PROVE SCRITTE
-
Per l'anno scolastico 2003/2004 valgono le
disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle
modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2003/2004.
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, la seconda prova
scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche
su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio
non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo
criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda
prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti
tecnici industriali.
-
Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta
sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe
interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al
candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova
scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente
ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
-
La terza prova è predisposta dalla commissione
secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente
Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto,
ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
-
La commissione dispone di 45 punti per la
valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre
prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può
essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
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Le commissioni, ai fini della correzione della
prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree
disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità
collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per
aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due
docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art.
13, comma 9.
-
Le operazioni di correzione delle prove scritte si
concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri
interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono
attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il
presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti più di
due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la
commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si
raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e
procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più
approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto
nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei
singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di
tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della
certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento. In considerazione
dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove
scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni
utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
-
Il punteggio complessivo delle prove scritte è
pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo
dell'Istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima
della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di
tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi
intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di
conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione
riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata
per il colloquio del candidato interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
-
Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione
temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere il
colloquio più candidati contemporaneamente.
-
Il colloquio ha inizio con un argomento o con la
presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma
multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di
ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di
lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli
insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato
alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4, comma
5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree
disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai
programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli
argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo,
di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il
candidato individua le componenti culturali, discutendole. È
d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati
relativi alle prove scritte.
-
Il colloquio, nel rispetto della sua natura
pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si
sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia
interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree
disciplinari.
-
A tal fine, la commissione deve curare
l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio,
che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal
candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse
discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione
degli elaborati delle prove scritte.
-
Negli Istituti professionali, la commissione, ai
fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento
del consiglio di classe.
-
La commissione d'esame dispone di 35 punti per la
valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può
essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
-
La commissione procede alla formulazione di una
proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato.
I punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera commissione a
maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13,
comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma
7.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
-
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli
altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi
tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e
professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono
consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione
delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
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I testi della prima e della seconda prova scritta
sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove
vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
-
I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove
scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo
16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della
gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle
modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero
maggiore di giorni.
-
I candidati che hanno svolto un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle
prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati,
il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato
solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
-
Ai candidati che, a seguito di malattia da
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta
impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di
sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario
previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la
predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si
seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
-
Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati
assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno
facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte
suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno
successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei
artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda
prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
-
I candidati assenti alla terza prova devono
presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello
stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della
terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429
dell'20/11/2000.
-
In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente
possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo
il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
-
La commissione, una volta deciso in merito alle
istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
-
Relativamente ai casi di cui al comma 4, il
Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori
generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito
provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in
sessione straordinaria.
-
La commissione può disporre che, in caso di assenza
dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario.
-
In casi eccezionali, ove nel corso dello
svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o
in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il
calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione,
stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere
completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove
suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
-
Qualora nello stesso istituto operino più
commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a
dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima
provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione
delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei
candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni
di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella
formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
-
La commissione verbalizza tutte le attività che
caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le
risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
-
La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente
ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per
le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro
di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue
fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano
pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
-
Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le
operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
nella sessione suppletiva.
-
A ciascun candidato è assegnato un voto finale
complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio
e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun
candidato.
-
Per superare l'esame di Stato è sufficiente un
punteggio minimo complessivo di 60/100.
-
Fermo restando il punteggio massimo di cento, la
commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri
determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un
massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova
d'esame pari ad almeno 70 punti.
-
La commissione provvede, per la parte di sua
competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di
certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività
caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti
professionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il
corso di studi seguito".
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, il modello di
certificazione è quello di cui al D.M. n. 13 del 9 febbraio 2004.
-
Al termine degli esami, ove sia possibile redigere
in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare
gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
-
I presidenti delle commissioni, sentiti i
commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la
relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per il
successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso
l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione.
Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove
effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed
eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.
-
Copia della relazione di cui al comma precedente
unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali
proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al
competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale perché
lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in
relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
-
Ferma restando la competenza dei Presidenti delle
commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non
siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della
sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
-
Le firme sui diplomi e sui relativi certificati
rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R.
445/2000.
-
A richiesta degli interessati sono rilasciati
certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti
Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i
quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di
studio. Tali certificati sono considerati validi anche per
l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura
degli interessati stessi, con il diploma originale.
-
In caso di smarrimento del certificato integrativo
del diploma dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia
copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia
sostitutiva dell'originale.
-
In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo
III - semplificazione della documentazione amministrativa - del D.P.R.
n. 445/2000.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
-
L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i
candidati, nella data individuata ai sensi dell'art. 12 - comma 4,
della presente O.M., al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto
sede della commissione, con la sola indicazione della dizione NON
PROMOSSO nel caso di esito negativo.
-
Il punteggio finale deve essere riportato, a cura
della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
-
Nel caso in cui la commissione comprenda solo
candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12
e 13 e alla C.M. 261/2000.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
-
Gli atti e i documenti scolastici relativi agli
esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al
dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e
dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura
del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito
dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente
scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede
all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto
dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare
immediatamente.
-
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso
valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive disposizioni.
ART. 23
TERMINI
-
La presente Ordinanza, per il suo carattere
ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati
dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
-
Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle
incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13,
recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione
delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art.
21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive
integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese
disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
ART. 25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
-
Ai fini dello snellimento dell'azione
amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i
Direttori generali degli Uffici scolastici regionali potranno valutare
l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio
presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio
di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti
per i controlli di legge.
IL MINISTRO
MORATTI
Allegati
Modelli di verbale
Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami
di Stato di istruzione professionale
Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei
candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per
comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso
pubbliche amministrazioni |