DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Uff.VII
Ordinanza Ministeriale 21 febbraio
2005, n. 32
Prot. n.1487
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.
Anno scolastico 2004/2005
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art.205, comma
1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione (attualmente
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca) il potere di
disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità
organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n.425, concernente
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.23/7/98, n.323,
recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato
"Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13,
recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione
delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano n.553/17.1 del 24.11.2004, concernente modalità di
svolgimento della terza prova scritta, "Modifica del Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale n.22 del 14/5/1999 - Regolamento
di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n.425, e del D.P.R. 23
luglio 1998, n.323, concernente la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
le specifiche esigenze delle scuole della Provincia Autonoma di
Bolzano";
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002) che, all'art.22, comma 7,
introduce modifiche all'art.4 della legge 10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M.23 aprile 2003,n.41, concernente le
modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000, concernente
le "caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la
costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle
prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle
modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore", limitatamente alle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate;
VISTO il D.M.9 febbraio 2005, n.13, concernente le
certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M.9 febbraio 2005, n.14 " Esami di stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
Presidenti e dei componenti delle commissioni d'esame.";
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
VISTO il D.M. 9 febbraio 2005, n.15 "Norme per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate,
per l'anno scolastico 2004/2005;
VISTO il D.M. 21 gennaio 2005,n.8 con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il D.M. 21 gennaio 2005, n.9 "Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Numero dei componenti le commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. 9 febbraio 2005,n.16, sulla formazione
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004-2005;
VISTA la C.M. n.261 del 22.11.2000, concernente i
candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n.300
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003,n.319, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo
1997, n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.62 del 27-7-2004 sul
calendario scolastico per l'anno scolastico 2004/2005;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra
l'altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto
nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente
il regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo
n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte
dei Conti il 19 luglio 1997, reg.001, f.268, concernente norme
transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria
degli insegnanti di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007,
concernente la costituzione di una struttura tecnico - operativa per
gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
VISTA la C.M. 3 giugno 2002,prot.n.9680 "Esame di
Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti";
VISTA la Legge 23 agosto 2004, n.226, articolo 1
"Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore";
VISTA la C.M. 22 ottobre 2004, n.77, prot. 15269
"Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 2004/2005 - Termine di presentazione
della domanda - Candidati esterni.";
VISTA la C.M. 29 ottobre 2004,n.79, prot.15580 "Esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 2004/2005 - Presentazione della
domanda.".
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, per l'anno scolastico 2004/2005, ha inizio il giorno 22
giugno 2005.
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
-
Sono ammessi all'esame di Stato:
-
gli alunni delle scuole statali e paritarie che
abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati
con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di
scrutinio finale;
-
gli alunni delle scuole statali e paritarie che
siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma
2;
-
gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso
di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2 comma 1
lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con
attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio
finale;
-
gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un
corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2, comma
1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alla
abbreviazione di cui al successivo comma 2.
-
Fermo restando quanto previsto per gli istituti
pareggiati e per quelli legalmente riconosciuti dal precedente
comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi
possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di Stato, esclusivamente per merito, quando
nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma
la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di
tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.
-
A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005,
cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di rinvio
del servizio militare di leva per motivi di studio, in conseguenza
della sospensione delle chiamate a svolgere tale servizio, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'articolo 1 della
Legge 23 agosto 2004, n.226.
La disposizione di cui alla Legge 10 dicembre 1997,n. 425, art.2,
comma 4, concernente l'abbreviazione di un anno del corso di studi di
scuola secondaria superiore, per obblighi di leva, diviene, pertanto,
inapplicabile.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
-
Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni
previste dal presente articolo coloro che:
-
compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver
adempiuto all'obbligo scolastico;
-
siano in possesso del diploma di licenza di
scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
-
compiano il ventitreesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati
sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore;
-
siano in possesso di altro titolo conseguito al
termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore
di durata almeno quadriennale;
-
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno
di corso prima del 15 marzo.
-
Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti
professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
-
compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da
almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondente;
-
siano in possesso del corrispondente diploma di
qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello
della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
-
compiano il ventitreesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati,
sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
-
siano in possesso di altro titolo conseguito al
termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore
di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondenti;
-
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno
di corso prima del 15 marzo.
-
I candidati agli esami negli istituti
professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma
2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare,
l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema
allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si
applica ai candidati agli esami nei corsi postqualifica ad
esaurimento.
-
I candidati esterni agli esami di Stato di
istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o
idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi di precedente
ordinamento: Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero,
Amministrazione industriale possono sostenere le prove degli esami
di Stato unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale di
nuovo ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in
possesso di idoneità o promozione a classe non terminale,
sostengono, invece, esame preliminare nella specie dell'esame di
idoneità e non anche dell'esame integrativo.
-
E' consentito ai candidati esterni agli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le
Attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di lstituto
tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento
debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il
tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato
svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di
agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa
del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento. In particolare,
per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per
le attività sociali-indirizzo dirigenti di comunità, il mancato
svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito
solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe
terminale .Per i candidati, quindi, che sostengono esami
preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità,
tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti
l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il loro
superamento costituisce titolo di frequenza di una classe che, come
da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della
corrispondente materia.
-
L'ammissione dei candidati esterni che non siano
in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche
riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione
Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
-
I candidati provenienti da paesi dell'Unione
Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del
medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un
numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
-
E' fatta salva l'ammissione di candidati in
attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici
accordi.
-
Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati
che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione
qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
-
Non è consentito ripetere esami di Stato dello
stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito
positivo.
-
I candidati esterni possono chiedere di sostenere
gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni
indicate al successivo art.4, comma 7.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
-
Sono sedi degli esami di Stato per i candidati
interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente
ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
-
Per gli alunni interni la sede d'esame è
l'istituto da essi frequentato.
-
Per i candidati esterni, salvo quanto previsto
dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297,
sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti
paritari. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro
preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere
gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o
da altro gestore avente comunanza di interessi.
-
Salvi i casi dei candidati agli esami finali dei
corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri
candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi
di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di
residenza. L'ordine di indicazione dei due Enti (comune o provincia
di residenza), di cui all'art.4, comma 6, della legge 10-12-1997,n.425
e del relativo regolamento applicativo, DPR n.323/1998,art.8,comma
3, induce a ritenere che la sede di prima preferenza per il
candidato esterno debba essere il comune di residenza. Per i
candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti
di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali
valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al
paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000, con la precisazione
che gli interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto
statale o paritario.
-
Il requisito della residenza deve essere
comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.445/2000.
-
Il candidato che, per situazioni personali,
dimori in un comune o provincia diversi da quelli della residenza
anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare
all'istituto statale o paritario un'apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/2000,
da cui risulti la situazione personale che giustifica la
presentazione della domanda all'istituto statale o paritario ubicato
nel luogo di dimora. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è
resa dall'esercente la potestà parentale. La documentazione, atta a
giustificare l'iscrizione all'istituto della sede di dimora, deve
essere allegata alla domanda.
-
I candidati esterni possono sostenere gli esami
di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari,
sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e
presente nell'istituto scolastico sede d'esame. I candidati esterni,
che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali
o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno
facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure
su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico della
istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non
possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è
attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica. A questi
ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M.n.261
del 22-11-2000, paragrafo 1.6.
-
Negli istituti che attuano sperimentazioni
"autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche
coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di
partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui
programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i
corsi ordinari.
-
Il dirigente scolastico trasmette al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della successiva
assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
-
Il Dirigente scolastico valuta l'esistenza di
idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero delle
classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, al numero di
candidati esterni assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello
svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei
locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche
di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione
degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
Nell'ipotesi di ricettività inidonea, il Dirigente scolastico,
tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti
dell'istituto delle domande dei candidati esterni, trasmette le
domande in eccedenza al Direttore Generale regionale.
-
Nell'ipotesi di costituzione di commissioni di
esame con soli candidati esterni ovvero con un numero di candidati
esterni eccedente rispetto al limite previsto dall'art.9, comma 3,
del DPR 22.7.1998,n.323, si applicano le disposizioni contenute
nella CM 22 ottobre 2004,n.77, prot. 15269.
-
I Direttori Generali regionali, ai fini della
eventuale redistribuzione dei candidati esterni, procedono come
segue:
-
assegnano, d'intesa con i dirigenti scolastici
interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso
indirizzo del comune o della provincia;
-
qualora non sia possibile assegnare le domande
ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni
della lettera a), attribuiscono le do mande in eccedenza ad
Istituto o Istituti dello stesso indirizzo di province vicine.
-
Qualora, per l'esiguità del numero di istituti
dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli
stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le
domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello
stesso indirizzo della provincia o di province vicine, i Direttori
Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o
scuole, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della
provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In
tale situazione, i Direttori Generali regionali procedono alla
configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
- I candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto
al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento
e collegamento all'attività didattica delle classi stesse ed, in
particolare, al documento predisposto dal consiglio di classe ai
sensi dell'art.6 della presente O.M.;
- i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale
sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle
disposizioni menzionate nell'art.10 della presente Ordinanza e
prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non
terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di
assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato
impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle
commissioni degli esami di Stato;
- per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale
sono state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite
commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli
anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello
stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e
i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In
caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può
nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato
in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami
preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame;
- il rilascio della certificazione rientra nella competenza
dell'istituto statale o dell'Istituto paritario presso il quale i
candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole
commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli
atti.
-
La procedura indicata al comma 13, ad eccezione
di quanto previsto per la designazione dei commissari e per la
costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si
applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami
nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici
per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui
alla citata circolare n. 261/2000, paragrafo 4.
-
Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11,
12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, al
quale sono state trasmesse da parte dei Dirigenti scolastici le
domande dei candidati, dà comunicazione agli interessati
dell'istituto al quale sono stati assegnati.
-
I candidati provenienti da uno stesso istituto
privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con
la limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea.
-
I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame
fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di
cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino
l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori
provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di
norma, nella sessione suppletiva.
-
Per i candidati non residenti in Italia, la sede
di esame è individuata dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione
agli esami.
-
I componenti esterni delle commissioni
esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per
i candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
-
I candidati interni ed esterni devono aver
presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il
termine del 30 novembre 2004. La domanda dei candidati esterni deve
essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento
utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame
conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
D.P.R .n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del
candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3.
La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata
corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse
scolastiche.
-
La dichiarazione relativa alle esperienze di
formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli
esami negli istituti professionali, di cui all'art.3, comma 3, e
quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e
psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse
risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle
domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2005.
-
Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma
3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un
solo istituto.
-
Eventuali domande tardive dei candidati esterni
possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente a casi
di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e
sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2005. I
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata
comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro
domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati
assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio,
stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i
candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che
questi ultimi devono presentare domanda al dirigente scolastico. Si
precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e
che i candidati interni hanno ,comunque, titolo ad essere ammessi
agli esami, sempre che, come dispone l'art.2, comma 1, del D.P.R. n.323/1998,
siano stati valutati in sede di scrutinio finale.
-
Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per
comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare
sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione
della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la
domanda.
-
Le domande dei candidati interni di cui all'art.2,
comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31
gennaio 2005.
-
Per i candidati interni che abbiano cessato la
frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e
prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito
al 20 marzo 2005.
-
L'accertamento del possesso da parte dei
candidati esterni dei requisiti di cui all'art.3 è di competenza del
dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a
verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita
il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve
essere effettuato prima della formulazione delle proposte di
configurazione delle commissioni di esame.
-
Le domande di partecipazione agli esami di Stato
dei candidati detenuti devono essere presentate al competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite
del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del
Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande
pervenute oltre il 30 novembre 2004.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
-
I consigli di classe dell'ultimo anno di corso
elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un
apposito documento relativo all'azione educativa e didattica
realizzata nell'ultimo anno di corso.
-
Tale documento indica i contenuti, i metodi, i
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché
ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo
ai fini dello svolgimento degli esami.
-
Per quanto concerne gli istituti professionali,
tenuto conto della particolare organizzazione del biennio
postqualifica che prevede nel curricolo una terza area
professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra
scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a
stage presso aziende, il documento deve recare specifiche
indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle
attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni
di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed
al colloquio.
-
Per le classi articolate e per i corsi destinati
ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2
è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui
eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
-
Al documento stesso possono essere allegati
eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato,
nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai
sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.
-
Prima della elaborazione del testo definitivo del
documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.
-
Il documento è immediatamente affisso all'albo
dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne
abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
-
L'ammissione dei candidati esterni che non
abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe,
anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente
all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso
prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo
quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle
materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.
-
I candidati in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art.3 comma 1,
lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozione o
idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono
l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma
non coincidenti con quelle del corso già seguito.
-
I candidati provenienti da Paesi dell'Unione
europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art.3, commi
1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al
comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.3,
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di
anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento
italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
-
La disposizione di cui al comma 2, attesa la
peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche
nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto
agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata
sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere
l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata
quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio
finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei
tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di
svolgimento degli esami preliminari.
-
L'esame preliminare è sostenuto nel mese di
maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al
consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il
candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove
necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli
anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati
comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli
candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art.4,
comma 13.
-
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei
docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami
preliminari.
-
Ferma restando la responsabilità collegiale, il
consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
-
Il candidato è ammesso all'esame di Stato se
consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline per le quali sostiene la prova.
-
Ai fini della determinazione delle prove da
sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti e debitamente documentati.
-
I candidati esterni provvisti di idoneità o di
promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di
detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di
abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello
stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
-
L'esito positivo degli esami preliminari, in caso
di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità
all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria
superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite
commissioni d'esame di cui all'art.4, comma 13, come idoneità ad una
delle classi precedenti l'ultima.
-
Il disposto di cui al comma 11 si applica anche
in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
-
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno,
sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da
attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala
decimale di valutazione.
-
L'attribuzione del punteggio, in numeri interi,
nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso
degli elementi valutativi di cui all'art.11, comma 2, del
Regolamento, con il conseguente superamento della stretta
corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in
itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali
criteri restrittivi seguiti dai docenti.
-
Nel caso della abbreviazione del corso di studi
di cui all'art.2, comma 2, il credito scolastico è attribuito dal
Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del
Regolamento.
-
Agli alunni interni, che, per il penultimo e
terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo
stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio
finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda
dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e
per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a
suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le
indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima
classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza
di detta classe da parte di commissione di esami di maturità, il
credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura
di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno
non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla
terzultima classe.
-
Negli istituti professionali, i consigli di
classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto
della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si
svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad
integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
-
L'attribuzione del credito scolastico ad ogni
alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di
classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può
motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti
attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento, il
punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla
somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni
precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione,
opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente
documentate.
-
Il punteggio attribuito quale credito scolastico
ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai
voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
-
Il credito scolastico per i candidati esterni è
attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni
dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando
la procedura di cui all'art.13, comma 7 della presente Ordinanza.
Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno
della prima prova scritta.
-
Ai candidati esterni che, a seguito di esami di
maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei
all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono
sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito
nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno
e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima
classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
-
Ai candidati esterni che, per il penultimo e per
il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il
credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni
della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della
Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami
preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni
per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di
idoneità né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito
scolastico è attribuito nella misura di punti 2 per anno.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
-
Per l'anno scolastico 2004/2005, valgono le
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.49.
-
La documentazione relativa ai crediti formativi
deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2005
per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi
competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le
modalità di cui al D.P.R.n.445/2000, nei casi di attività svolte
presso pubbliche amministrazioni.
- Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i
candidati esterni devono essere opportunamente informati perché
possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
-
Per l'anno scolastico 2004/2005, valgono le
disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001,n.104,
integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n.448/2001,
dal D.M.9 febbraio 2005, n.14, concernente i criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le
istruzioni di cui alla circolare ministeriale 9 febbraio 2005, n.16,
sulla formazione delle commissioni.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
-
La partecipazione ai lavori delle commissioni
d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli
obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del
personale direttivo e docente della scuola.
-
Non è consentito ai componenti le commissioni di
rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo
impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
-
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che
si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle
commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione
preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art.9 del
citato D.M. 9 febbraio 2005, n.14.
-
Il personale utilizzabile per le sostituzioni,
con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza
breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di
servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in
servizio nei giorni delle prove scritte.
-
Il commissario assente deve essere
tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni
d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove
scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
-
Le commissioni, operanti nella stessa sede
d'esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui
sono state assegnate, il 20 giugno 2005 alle ore 8,30. Alla riunione
partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole
legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi
dell'istituto statale o paritario medesimo.
-
Il presidente, o, in sua assenza, il componente
più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle
commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di
quelli eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al
Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
- Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
-
Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i
componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli
aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando,
in particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra le
commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da
realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione
dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede
altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di
pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene
valutata, altresì, l'opportunità di procedere in modo congiunto o
disgiunto per le diverse commissioni. La relativa delibera può
essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in
data successiva a quella dell'insediamento. Nel caso di commissioni
articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano
gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere
diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per
squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avrà
cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare
l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le
operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione
dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determinerà il
calendario definitivo delle operazioni delle commissioni, anche dopo
opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni
costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano
parte, quali commissari, i medesimi docenti.
-
Al fine di fornire opportune indicazioni,
chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle
commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri
operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni
vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della
vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non
crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni
caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della
correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle
commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori
tecnici.
-
La riunione preliminare di ciascuna commissione è
finalizzata agli adempimenti di cui all'art.13 della presente
Ordinanza.
-
Il calendario delle prove per l'anno scolastico
2004/2005 è il seguente:
- prima prova scritta: 22 giugno 2005, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 23 giugno
2005, ore 8.30; per gli esami nei licei artistici lo svolgimento
della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata
giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli
istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre
giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello
svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa
può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non
intendono proseguire l'esame in detto giorno.
terza prova scritta: 27 giugno 2005: ciascuna commissione, entro
il 25 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza
prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe
di cui all'art.6 della presente ordinanza. Nel caso di classi
abbinate le operazioni previste devono essere effettuate
distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la
classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato.
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle
commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione
all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non
va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della
prova. La mattina del 27 giugno ogni commissione, tenendo a
riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle
proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun
componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla
tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della
struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e
alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima
della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la
prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle
singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la
commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui
all'art.14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti
d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro i due giorni
successivi al termine della seconda prova scritta.
-
Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in
conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle
operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove
scritte.
-
La data di inizio dei colloqui è stabilita, per
ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e
valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di
quanto disposto dall'art.15, comma 8.
-
Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione
completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in
prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La
commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle
operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto
stabilito dall'art.16, comma 4, esamina i lavori presentati dai
candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il
giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando
anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla
commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare
l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale,
prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5, comma
7, del Regolamento.
-
Per l'espletamento dei colloqui, vengono
convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e,
successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il
numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno,
non può essere di norma superiore a cinque.
-
Del diario dei colloqui, il presidente delle
commissioni dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto
sede di esame.
-
La prima prova scritta suppletiva si svolge il 6
luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel
giorno successivo, 7 luglio 2005, alle ore 8,30, con eventuale
prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo
giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta
suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse
continuano il lunedì successivo.
-
L'eventuale ripresa dei colloqui, per le
commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove
suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove
scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno
intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i
colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta
suppletiva.
-
L'eventuale integrazione del punteggio
complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei
candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15
punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a
70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per
ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente
stabiliti, secondo l'art.13, comma 11 e con una congrua motivazione
da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste
dalla presente Ordinanza agli artt.15, comma 7 e 16, comma 7, per la
valutazione delle prove scritte e del colloquio.
-
Le operazioni intese alla valutazione finale e
alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la
conclusione dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente
quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.
-
Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal
presidente della commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
-
Il presidente assicura la sua presenza nella sede
di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le
operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per
garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per
ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari,
al quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova
scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai
candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente
deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le
operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera
commissione.
-
Il presidente sceglie un commissario, quale
segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione
plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella
verbalizzazione di tutte le commissioni.
-
Tutti i componenti la commissione alla quale sono
assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se
abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un
componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente
uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
-
Tutti i componenti la commissione alla quale sono
assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza
di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero
di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti
docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela
o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale
provvederà al necessario spostamento. Il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo
analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga
situazione. Non si procede alla sostituzione del commissario legato
dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso
in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe. I
Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in
sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali
commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le
dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di
coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
-
Nella seduta preliminare e eventualmente anche in
quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i
documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
-
elenco dei candidati;
-
domande di ammissione agli esami dei candidati
esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della
abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti
da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini
dello svolgimento dell'esame;
-
certificazioni relative ai crediti formativi;
-
copia dei verbali delle operazioni di cui
all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito
scolastico;
-
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di
promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole
materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
-
per i candidati esterni sprovvisti di
promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame
preliminare;
-
documento finale del consiglio di classe di cui
all'art.6;
-
documentazione relativa ai candidati in
situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art.17;
-
per le classi sperimentali, relazione
informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli
indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
-
Il Presidente della commissione, qualora in sede
di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione
al Ministero cui compete, ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653,
l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati
sostengono le prove d'esame con riserva. Il Presidente della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa
a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte
dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a
provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite
riconvocazione dei consigli di classe. Il Presidente della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa
a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento.
-
Nella medesima seduta, la commissione provvede,
ai sensi degli artt.11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri
di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al
credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la
commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con
adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo
al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito
delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame
il giorno della prima prova scritta.
-
In sede di riunione preliminare, la commissione
stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle
indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del
colloquio, di cui all'art.12, comma 10 della presente ordinanza.
-
In sede di riunione preliminare, o in riunioni
successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e
valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni
per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta
per aree disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
-
Nella stessa riunione, o in riunioni successive,
la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di
valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo
presente quanto stabilito dall'art.16 della presente ordinanza. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
-
Nella stessa riunione, o in riunioni successive,
la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del
punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati
che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti.
Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e
verbalizzate.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
-
I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali devono confermare alla struttura tecnico - operativa di
questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti
i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto
dall'art.17,comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema
informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali,
rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove
di esame.
-
La predetta conferma o la comunicazione di
eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico -
operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal
rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire
contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i
dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei
plichi.
-
I plichi occorrenti per la prima e seconda prova
scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico - operativa
di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio
delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base
delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro
la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta.
Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso
di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati.
-
I plichi non utilizzati dovranno essere
restituiti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali,
con le motivazioni, alla struttura tecnico - operativa di questo
Ministero.
ART. 15
PROVE SCRITTE
-
Per l'anno scolastico 2004/2005 valgono le
disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003,n.41, relativo alle
modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2004/2005.
-
Per l'anno scolastico 2004/2005, la seconda prova
scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere
anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di
studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte.
Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto
della seconda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria"
degli istituti tecnici industriali.
-
Qualora la materia oggetto di seconda prova
scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla
classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata
al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della
prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il
vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
-
La terza prova è predisposta dalla commissione
secondo le modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente
Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene
conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e
capacità, delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di
classe.
-
La commissione dispone di 45 punti per la
valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le
tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non
può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
-
Le commissioni, ai fini della correzione della
prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree
disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la
responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione
dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza
di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di
cui all'art.13,comma 9.
-
Le operazioni di correzione delle prove scritte
si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in
numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi
sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il
presidente, ai sensi dell'art.13, comma 1. Se sono proposti più di
due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la
commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si
raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e
procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più
approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto
nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei
singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione
di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della
certificazione di cui all'art.13 del Regolamento. In considerazione
dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove
scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni
utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
-
Il punteggio complessivo delle prove scritte è
pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo
dell'Istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima
della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di
tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni
festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato richiedere alla
commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove.
La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente
la data fissata per il colloquio del candidato interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
-
Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione
temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere il
colloquio più candidati contemporaneamente.
-
Il colloquio ha inizio con un argomento o con la
presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma
multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di
ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di
lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio
degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità
dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti
proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche
raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del
18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo
anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la
proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione
degli elaborati relativi alle prove scritte.
-
Il colloquio, nel rispetto della sua natura
pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non
si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia
interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree
disciplinari.
-
A tal fine, la commissione deve curare
l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del
colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il
progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree
disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
-
Negli Istituti professionali, la commissione, ai
fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel
documento del consiglio di classe.
-
La commissione d'esame dispone di 35 punti per la
valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non
può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
-
La commissione procede alla formulazione di una
proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene
espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art.13,
comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto
dall'art.13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui
all'art.15, comma 7.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
-
Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli
altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi
tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali
e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti
devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione
delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di
personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno
durante l'anno scolastico.
-
I testi della prima e della seconda prova scritta
sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille,
ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
-
I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove
scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3
dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di
norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la
commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della
relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento
delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento
di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
-
I candidati che hanno seguito un percorso
didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di
classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico
relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del
Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle
commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio
di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione
delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
-
Ai candidati che, a seguito di malattia da
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta
impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di
sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il
diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la
predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si
seguono le modalità di cui al precedente art.14.
-
Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati
assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta
hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove
scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il
giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato,
per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della
prova stessa.
-
I candidati assenti alla terza prova devono
presentare probante documentazione entro il giorno successivo a
quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei
testi della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n.
429 del 20/11/2000.
-
In casi eccezionali, qualora non sia
assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dall'art.12,comma13, i
candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono
chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione
straordinaria.
-
La commissione, una volta deciso in merito alle
istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
-
Relativamente ai casi di cui al comma 4, il
Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori
generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito
provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in
sessione straordinaria.
-
La commissione può disporre che, in caso di
assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al
comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei
quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il
termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel
calendario.
-
In casi eccezionali, ove nel corso dello
svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o
in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il
calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione,
stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere
completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove
suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
-
Qualora nello stesso istituto operino più
commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti
a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima
provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione
delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei
candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le
commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti
nella formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
-
La commissione verbalizza tutte le attività che
caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le
risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
-
La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente
ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni
per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il
lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte
le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate
siano pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
-
Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le
operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
nella sessione suppletiva.
-
A ciascun candidato è assegnato un voto finale
complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al
colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da
ciascun candidato.
-
Per superare l'esame di Stato è sufficiente un
punteggio minimo complessivo di 60/100.
-
Fermo restando il punteggio massimo di cento, la
commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri
determinati ai sensi dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un
massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova
d'esame pari ad almeno 70 punti.
-
La commissione provvede, per la parte di sua
competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di
certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività
caratterizzanti la terza area dei corsi postqualifica degli istituti
professionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il
corso di studi seguito".
-
Per l'anno scolastico 2004/2005, il modello di
certificazione è quello di cui al D.M. 9 febbraio 2005, n.13.
-
Al termine degli esami, ove sia possibile
redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a
consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato
l'esame.
-
I presidenti delle commissioni, sentiti i
commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la
relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per il
successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso
l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione.
Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove
effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed
eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.
-
Copia della relazione di cui al comma precedente
unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali
proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al
competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in
relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
-
Ferma restando la competenza dei Presidenti delle
commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi
non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura
della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi
stessi.
-
Le firme sui diplomi e sui relativi certificati
rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R.
445/2000.
-
A richiesta degli interessati sono rilasciati
certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli
Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti,
presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento
del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche
per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti,
a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
-
In caso di smarrimento del certificato
integrativo del diploma dell'esame di stato, il dirigente scolastico
rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di
copia sostitutiva dell'originale.
-
In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo
III - semplificazione della documentazione amministrativa - del
D.P.R. n. 445/2000.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
-
L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i
candidati, nella data individuata ai sensi dell'art.12 - comma
4,della presente O.M., al termine dei lavori, nell'albo
dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della
dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
-
Il punteggio finale deve essere riportato, a cura
della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
-
Nel caso in cui la commissione comprenda solo
candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi
13 e 14, nonché quella di cui al paragrafo 4.6 della C.M. 261/2000.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
-
Gli atti e i documenti scolastici relativi agli
esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al
dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro
custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti
predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della
scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
-
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso
valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241,
e successive disposizioni.
ART. 23
TERMINI
-
La presente Ordinanza, per il suo carattere
ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini
fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della
stessa.
-
I termini indicati nella presente ordinanza,
nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di
diritto prorogati al giorno seguente.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
-
Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle
incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13,
recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione
delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi
dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive
integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese
disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
-
Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità
di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo
quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n.553/17.1
del 24-11-2004,avente per oggetto: "Modifica del decreto del
Presidente della Giunta Provinciale n.22 del 14-5-1999 - regolamento
di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n.425, e del DPR 23
luglio 1998,n.323, concernente la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
per le specifiche esigenze delle scuole della Provincia Autonoma di
Bolzano".
ART. 25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
-
Ai fini dello snellimento dell'azione
amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i
Direttori generali degli Uffici scolastici regionali potranno
valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti
in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche
del territorio di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei
Conti per i controlli di legge.
Roma, 21 febbraio 2005
IL MINISTRO MORATTI
Allegati
Modelli di
Verbale |