Ordinanza Ministeriale 11 aprile
2002, n. 43
(in SO n. 139 alla GU 4 luglio 2002, n. 155)
Istruzioni e modalità organizzative ed operative
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.
Anno scolastico 2001/2002
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
e, in particolare, l'art.205, comma 1°, che attribuisce al Ministro
della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con
propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.323/7/98, n.323, recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, di seguito denominato
"Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la
disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) che, all'art.22, comma 7, introduce modifiche
all'art.4 della legge 10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M. n. 20 in data 28.02.2002, concernente le modalità di
svolgimento della 1a e 2a prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 20012002;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000, concernente le
"caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della
aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e i
termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore";
VISTO il D.M. n.21 del 28/2/2002 " Esami di stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei
componenti delle commissioni d'esame.";
VISTO il D.M.26.10.2000, n.243 concernente le certificazioni e i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di
Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. n.22 del 28/02/2002 "Norme per lo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico
2001/2002;
VISTO il decreto ministeriale n.2 del 9 gennaio 2002 con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il decreto ministeriale n.9 del 25 gennaio 2002 "Esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. n.23 del 28/02/2002, sulla formazione delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 20002001;
VISTA la circolare ministeriale n.261 del 22.11.2000, concernente i
candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n.59";
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347, con il quale è stato adottato
il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, concernente la
riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.20/10/98, n. 403, recante il Regolamento di attuazione
degli artt.1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2001,n.59 sul calendario
scolastico per l'anno 2001/2002;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra l'altro, norme
relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la
valutazione del Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente il regolamento di
organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19
luglio 1997, reg.001, f.268, concernente norme transitorie per il
passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di
scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente la
costituzione di una struttura tecnico operativa per gli esami di
Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche".
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2001/2002, ha inizio il
giorno 19 giugno 2002.
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto
in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi
alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che
abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e
che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna
disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento,
siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni
iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello
stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la
promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi
in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei
motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni
pratiche dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante
dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 403/98, citato
in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita
sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello
successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è
la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza
debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere
gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito,
per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente
sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine
resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli
esami per merito.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo e dalla C.M.22/11/2000 n.261, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui
si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno
un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui
si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui
si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui
si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i
diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi
quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare,
altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative
coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento
del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di
formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo
dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere
in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da
una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema
allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R.
n. 403/98. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai
candidati agli esami nei corsi postqualifica ad esaurimento.
4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per
motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuata
la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi.
E' consentito, altresì, ai candidati esterni agli esami di Stato di
istituto tecnico per le attività sociali indirizzo dirigenti di
comunità , i quali, per motivi di impedimento debitamente
comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia,
sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente
svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e
quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata
effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella
certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del
regolamento.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di
studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello
equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare di
cui all'art. 7.
6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di
tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato,
nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2,
lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art.
7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla
lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la
frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello
previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
internazionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli
istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati
di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma
3, del T.U. approvato con D.L.vo 1641994, n.297, sono sedi di esame
soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in
scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore
avente comunanza di interessi.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei
candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul
territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti
statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel
comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli
esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli
Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di
carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del
22.11.2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le
norme di cui al D.P.R.403/98.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in
un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e
intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto
statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa ai sensi del D.P.R.403/98 da cui risulti la situazione personale
che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale
ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.
7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di
sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura
curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola
statale o paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione
agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione o la idoneità
alla quinta classe;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti
statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici.
In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti,
sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
approvati con D.M. 31 luglio 1973;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali
o paritari in cui è attuato il progetto sperimentale c.d.
"Brocca", sempreché abbiano conseguito la promozione o
l'idoneità alla quinta classe in un corso sperimentale relativo al
medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dello stesso ordine
di studi di quello cui appartiene l'istituto sede d'esame.
limitatamente all'anno scolastico 2001/2002, giusta le note n.
12007 del 28.8.2001 e n. 13902 del 14.9.2001, i candidati che nel
decorso anno scolastico hanno sostenuto con esito negativo l'esame di
Stato di istituto magistrale o che siano in possesso di promozione o
di idoneità alla quarta classe di istituto magistrale, in
considerazione dell'estinzione del predetto ordine di studio, possono
essere ammessi all'esame di Stato in Istituti in cui siano attivate
sperimentazioni il cui titolo terminale è corrispondente a quello di
istituto magistrale. I suddetti candidati sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie o parti di programma non coincidenti
con quelle del corso di studio già seguito.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di
solo ordinamento o "non assistite" (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette
anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda
di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui
programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i
corsi ordinari.
9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della successiva
assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite
con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati
esterni, il dirigente scolastico provvede altresì a trasmettere al
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande
presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto
alla ricettività dell'istituto, con riferimento al numero di classi
terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili
a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami
preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero sufficiente di docenti anche di classi non terminali del
medesimo istituto per l'effettuazione degli esami preliminari
e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente
scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli
atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni.
Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità
presso gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali valgono le
indicazioni di cui al par.4 della citata circolare n.261/2000.
11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei
candidati esterni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le
domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della
provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o
istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a),
assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso
indirizzo di province vicine.
12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico
indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul
territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei
criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che gli eventuali
esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche
in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della
provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In
tale situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla
configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al
quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e
collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in
particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi
dell'art.6;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni
menzionate nell'art.10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti
dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici.
In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico
designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che
sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la
retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i
commissari delle commissioni degli esami di Stato.
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state
prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni
d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se
necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle
predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello
stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i
dirigenti scolastici interessati e i commissari designati per le
commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso
nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale
docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non
compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto
per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal
dirigente scolastico sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza
dell'istituto statale o dell'Istituto paritario presso il quale i
candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole
commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli
atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto
per la designazione dei commissari e per la costituzione delle
commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni
dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di
comunità presso gli Istituti tecnici per le attività sociali, per le
quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono
state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati
dell'istituto al quale sono stati assegnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono
assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione
di cui al terzo comma secondo alinea.
16. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le
richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede
scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.)
autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a
spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale
ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione
suppletiva.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di
partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre
2001 previsto dal Regolamento.
La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione
ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e
dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del D.P.R .n. 403/98, atta a comprovare il possesso, da parte
del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art.
3. La domanda deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta
del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli
ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M.
n.261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art.3, comma 3, e quella relativa
alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di
agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata
entro e non oltre il 31.5. 2002.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di
ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano
pervenute entro il termine del 31 gennaio 2002, previsto dal
Regolamento. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o
meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono
stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi
necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova
domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui,
precedentemente, aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2 devono
essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2002.
7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle
lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il
predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2002.
8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art.3 è di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza
e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente
scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la
domanda.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite e con il parere del
direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero
della Giustizia. Il Direttore Generale dell'ufficio scolastico
regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande
pervenute oltre il 30 novembre 2001.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro
il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i
consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento
degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della
particolare organizzazione del biennio postqualifica che prevede nel
curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante
attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale
e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare
specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area,
sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le
commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla
terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni
provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2 è
integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente
si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi
destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in
preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme
dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249
del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
può estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la
promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso
di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello
equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare
inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano
di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità
alla classe successiva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale, di cui all'art.3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera
d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di
altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle
materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del
corso già seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di
tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato,
nelle ipotesi previste dall'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d),
previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente
articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di
cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno
pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti
degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con
specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del
corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del
corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il
dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione
dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami
preliminari.
5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato
assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel
caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di
apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano
le disposizioni di cui all'art.4, comma 12.
6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di
classe può svolgere gli esami preliminari operando per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali
sostiene la prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente
documentati.
10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe
del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si
riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non
ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio
di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art.4, comma
12, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da
effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno,
sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da
attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della
banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il
conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media
aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio
finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai
docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della
penultima classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non
siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal
Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in
base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti
negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni
agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli
alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione
di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione
di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni
non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o
idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe,
nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto dei risultati
conseguiti dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di
professionalizzazione e che concorrono ad integrare la valutazione
nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio
finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo
restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma
dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo conseguito
dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli
scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a
tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente
verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti
ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è
pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in
sede di scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla
commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8,
9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui
all'art.13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato
all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno della prima prova
scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di
Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima
classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere
esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di
punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in
possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori
2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo
anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito
scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni
della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella
A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari,
secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i
candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né
di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito nella misura di punti 2.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui
al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15.05. 2002 per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al
D.P.R.n.403/1998, nei casi di attività svolte presso pubbliche
amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i
candidati esterni devono essere opportunamente informati perché
possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui
al D.M. in data 25 gennaio 2001, integrato, in applicazione dell'art.
22, comma 7, della legge n.448/2001, dal D.M. n.21 del 28/2/2002,
concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale 28
febbraio 2002, n.23, sulla formazione delle commissioni.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato
del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente
della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per
motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni
stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono
disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale,
secondo le disposizioni di cui all'art.9 del citato D.M. n.21 del
28/2/2002.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve
rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno,
assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove
scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per
la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state
assegnate, il 17 giugno 2002 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano
anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente
riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale
o paritario medesimo.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di
età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la
presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente
assenti al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se
l'assenza riguarda il Presidente e al Dirigente scolastico se
l'assenza riguarda un commissario.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle attività delle commissioni determinando, in particolare, ove
necessario, l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio
della terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di
valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione
finale. Il Presidente medesimo provvede altresì a fissare le date di
svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei risultati.
Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresì, l'opportunità
di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni.
La relativa delibera può essere assunta, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, in data successiva a quella dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o
nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o
lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene
insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente, il
presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni
delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i
presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di
cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi
docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e
orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in
particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di
valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti,
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di
Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale,
procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo
svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono
concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni
opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio,
avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli
adempimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2001/2002 è il
seguente:
prima prova scritta: 19 giugno 2002, ore 8.30;
seconda prova scritta, grafica o scrittografica: 20 giugno 2002,
ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova
continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata
nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda
prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque
giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova
coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli
candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in
detto giorno.
terza prova scritta: 24 giugno 2002: ciascuna commissione
entro il 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza
prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di
cui all'art.6 della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le
operazioni previste devono essere effettuate distintamente per la
classe di istituto statale o paritario e per la classe di istituto
legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente
stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della
prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa
le materie oggetto della prova. La mattina del 24 giugno ogni
commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto
documento, predispone collegialmente il testo della terza prova
scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente;
proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio
rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione
alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la
durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei
artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la
formulazione delle singole proposte e per la predisposizione
collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio
nazionale permanente di cui all'art.14 del regolamento. Per i licei
artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si
svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova
scritta e il giorno seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di
quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna
commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione
degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto
dall'art.15, comma 8.
10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori
iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini
di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio,
anche in attuazione di quanto stabilito dall'art.16, comma 4, esamina
i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del
colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita
i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite
precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo
dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto,
anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio,
ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento.
11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in
base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in
base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che
sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma
superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 1 luglio,
alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno
successivo, 2 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per
gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova
scritta suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettuazione
della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti,
proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso
le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene
il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in
tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata
al momento della valutazione finale per ciascuna classe commissione,
sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.13,
comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le
modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza
agli artt.15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove
scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione
dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di
ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4,
primo alinea, del presente articolo.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni
di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della
commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
1. Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con
il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e
di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la
funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna
commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale,
tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il
plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la
successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso,
essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono
decisioni che vanno assunte dall'intera commissione.
2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna
commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei
lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle
commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le
commissioni.
3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati
candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito
privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale
dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della
commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più
candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati
candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti
di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto
di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il
presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati
con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità
entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al
necessario spostamento. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei
presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il
competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di
designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in
sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali
commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le
dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di
coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive
la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai
candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri
candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli
interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art.
2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare
tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe
recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del
credito scolastico attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza
debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito
scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai
fini degli adempimenti di cui all'art.17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo
progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui
compete, ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei
relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove
d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare
detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli
artt.11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai
candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad
eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver
stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni
singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a
verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali
crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo
dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art.12,
comma 10 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle
prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla
correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
ai sensi dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché
le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto
stabilito dall'art.16 della presente ordinanza. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio
integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali devono
confermare alla struttura tecnico operativa di questo Ministero
i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della
prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2. Tali
dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di
apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data
di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze,
deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali alla struttura tecnico operativa di questo
Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette
stampe centrali. I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua
motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema
informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva
debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali alla struttura tecnico operativa di questo
Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove
stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie
e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina
successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette
richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi,
sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla
struttura tecnico operativa di questo Ministero.
ART. 15
PROVE SCRITTE
1. Per l'anno scolastico 2001/2002 valgono le disposizioni di cui
al DM n. 20 in data 28.02.2002 ed al DM n. 429 del 20.11.2000
concernenti, rispettivamente, le modalità di svolgimento della prima
e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima per l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per l'anno scolastico 2001/2002, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina
o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel
decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per
l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per
l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici
industriali.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda
più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli
istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da
circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento
espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le
modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per
gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle
esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel
documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle
prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un
punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della
seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui
al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale
dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree
disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due
docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui
all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con
la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa
alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai
sensi dell'art.13, comma 1. Se sono proposti più di due punteggi e
non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota
su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto,
a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,
il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla
media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale
arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni
è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa
l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale
deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai
fini della compilazione della certificazione di cui all'art.13 del
Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi
assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i
componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi
prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per
tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede
della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata
per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno
esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E'
facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il
punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale
richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio
del candidato interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio
più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione
del colloquio, che, in conformità dell'art. 4, comma 5, del
Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti
le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come
definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al
lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento,
di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le
componenti culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere
alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non
può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo
tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse
discipline anche raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione
e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare
l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la
discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche
raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati
delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza
il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del
consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del
colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere
attribuito un punteggio inferiore a 22.
7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di
punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato
nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi
sono successivamente attribuiti dall'intera commissione a maggioranza,
compreso il presidente, ai sensi dell'art.13, comma 1, secondo i
criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art.13, comma 10 e
con l'osservanza della procedura di cui all'art.15, comma 7.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone
prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che
possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi,
ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale
e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il
superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la
commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori
che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della
legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio
numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli
esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità
dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità
di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare
lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di
giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti
e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di
tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati
dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita
fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare
alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse
nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della
prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al
precedente art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive,
presentando probante documentazione entro il giorno successivo a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la
prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si
osservano le modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile
sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario
previsto dall'art.12,c.13, i candidati che si trovino nelle condizioni
di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in
un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà
comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base
dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici
scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le
modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si
svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono
stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori
della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il
presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame
stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato
debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per
il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati
alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono
essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle
operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli
elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a
valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei
candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della
terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le
attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella
sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni
intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti,
subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei
candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione
suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai
sensi dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti
ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70
punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi
postqualifica degli istituti professionali verranno opportunamente
indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori
elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".
6. Per l'anno scolastico 2001/2002, il modello di certificazione è
quello di cui al D.M. n.243 del 26.10.2000.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i
diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi
direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari,
predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista
dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per il successivo invio
all'Osservatorio nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per
la valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione dovranno
essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va
portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a
richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte,
appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso
possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo
svolgimento dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale stante il principio generale sancito dall'art. 16 della
legge 4 gennaio 1968, n.15.
12. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del
certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva
dell'originale.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella
data individuata ai sensi dell'art.12 comma 4, al termine dei
lavori, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola
indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M.
261/2000.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e
dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura
del plico sigillato che contiene gli atti predetti che è custodito
dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente
scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede
all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto
dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare
immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive
disposizioni.
ART. 23
TERMINI
1. La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e
organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge
n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il
Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina
delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di
Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis,
della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la
quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale
3/11/98, n. 52.
ART. 25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una
più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di
conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli
uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di
rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i
controlli di legge
Modelli Verbale Esame
Dichiarazioni |