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Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 30 maggio 2003 Prot. n. 649 Oggetto: Atto di diffida e messa in mora. Esclusione dei docenti laureati della scuola materna ed elementare da procedure relative ad incarichi di presidenza Si fa riferimento all’atto di diffida e messa in mora di cui all’oggetto, trasmesso allo scrivente ufficio con nota del Gabinetto n. 3608/MR del 27.05.03, con il quale viene contestata l’O.M. n. 44 del 17.04.2002 nella parte in cui esclude dagli incarichi di presidenza i docenti di scuola materna ed elementare. In merito si fa presente che questa Amministrazione, sulla base dell’avviso manifestato in data 14 marzo 2002 dall’Ufficio legislativo appositamente interessato, si è orientata nel senso di confermare la precedente O.M. n. 44/2002, tenuto conto anche del carattere transitorio assunto dall’istituto de quo a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Infatti, come è noto, l’art. 29, comma 5 del Decreto L.vo n. 165/2001 dispone che "dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria (del corso-concorso) non sono più conferiti incarichi di presidenza" tale principio è stato confermato dall’art. 22 della legge 448/2001 che ha stabilito che le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle graduatorie provinciali per gli incarichi di presidenza di cui all’art. 477 del Decreto L.vo 297/1994. Tuttavia, questa amministrazione, tenendo conto sia di alcuni provvedimenti cautelari emessi dal giudice del lavoro, sia del parere espresso dal C.N.P.I. nell’adunanza dell’8.5.2003, sta valutando l’opportunità di riesaminare le problematiche connesse all’istituto del conferimento degli incarichi di presidenza. Non appena sarà stato definito un orientamento al riguardo, sarà cura di questa Amministrazione attivare tempestivamente un confronto con le Organizzazioni Sindacali interessate.
Dipartimento per i servizi nel territorio Circolare Ministeriale 3 aprile 2003, n. 34 Prot. n. 513 Oggetto: O.M. n. 44 del 17 aprile 2002 - Incarichi di presidenza a.s. 2003/2004 Si comunica che, per l'anno scolastico 2003/2004, non vengono apportate modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'O.M. n. 44, prot. n. 1124 del 17.4.2002, diramata in pari data con nota prot. n. 1125, che disciplina, in via permanente, il conferimento degli incarichi di presidenza. Le disposizioni contenute nella suddetta ordinanza dovranno essere pubblicate dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi amministrativi - mediante affissione all'albo, il 22 aprile p.v., e diramate a mezzo della rete INTRANET e del sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima O.M.
Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 3 luglio 2002 Prot. n. 1722 Oggetto: O.M. n. 44 del 17.4.2002 - Conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado Facendo seguito alla nota prot. n. 1125 del 17.4.2002 con la quale è stata trasmessa l'O.M. n. 44 del 17 aprile 2002 relativa all'oggetto, si comunica che la Corte dei Conti in data 11 giugno 2002, Reg. 3 Fg. 221, ha registrato la medesima ordinanza. Con l'occasione si precisa che sul testo inviato con la succitata nota all'art. 2, comma 4, compariva un errore materiale. Pertanto si riporta qui di seguito il testo corretto del suddetto art. 2, comma 4: "Apposite graduatorie devono essere formate, altresì, per le scuole aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970".
Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 11 giugno 2002 Prot. n. 1302 Oggetto: O.M. n. 44 del 17 aprile 2002 - Conferimento incarichi di presidenza - Chiarimenti Pervengono allo scrivente Ufficio quesiti riguardanti l'interpretazione della nota (1) della Tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. indicata in oggetto. In particolare viene osservato che la suddetta nota, riferita alla lettera b) della Tabella di valutazione dei titoli di servizio (" per ogni anno di incarico di preside, punti 20") può creare equivoci nella parte in cui prevede "... i servizi prestati nelle scuole elementari, vengono valutati di un quarto...", riguardando la stessa nota anche i servizi di insegnamento di cui alla lettera a). Al riguardo, considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 6 dell'O.M. in questione, agli aspiranti inclusi nella graduatoria delle scuole medie, può essere attribuito un incarico di presidenza anche nei circoli didattici, si precisa che la valutazione di un incarico conferito negli stessi circoli non può che essere equiparato ad un incarico conferito nelle scuole medie od istituti comprensivi di scuola materna elementare e media, non essendo previste graduatorie specifiche per i circoli didattici. IL DIRETTORE GENERALE
Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 17 aprile 2002 Prot. n.1125 Oggetto: Trasmissione O.M. n. 44 del 17 aprile 2002 prot. n. 1124, riguardante il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado a.s. 2002/2003 Per opportuna conoscenza e norma degli Uffici competenti, al fine di predisporre i necessari adempimenti di competenza, si trasmette in allegato copia dell'ordinanza ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, con la quale è stata modificata ed integrata l'O.M. n. 152 del 26-5-2000, che disciplina in via permanente il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione elementare e media, secondaria superiore e negli istituti educativi. Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione della citata ordinanza. Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione del sopra citato atto e di comunicare agli uffici interessati che il medesimo si può consultare e acquisire sul sito INTERNET e INTRANET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Ordinanza Ministeriale 17 aprile 2002, n. 44 Prot. n. 1124 Conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado a.s. 2002/2003
Il Ministro VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297 ed, in particolare, gli artt. 410, 411, 412, 429 e 477; VISTA la legge 29.9.1967, n.
946 (art. 7); VISTO il D.P.R. 1.10.1970, n. 1508; VISTO il D.P.R. 1.2.1971, n. 980; VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 970; VISTA la legge 15.5.1997, n.127; VISTA la Legge 10.2.2000, n. 30; VISTA la Legge 8.3.2000, n. 53; VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267; VISTO il D.P.R. 6.11.2000, n. 347; VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165; VISTA
la Legge 28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento all’art.
22, comma 11; VISTO
il Contratto Collettivo Nazionale per il comparto scuola
sottoscritto in data 4.8.1995; VISTO il C.C.N.L. per il comparto scuola sottoscritto in data 26.5.1999; VISTO il C.C.N.I. per il
comparto scuola sottoscritto in data 3.8.1999; VISTO
il C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto in
data 1°.3.2002; VISTA
l’O.M. n. 152 del 26.5.2000, registrata alla Corte dei Conti il
20.6.2000, reg. 208, fg. 02, come modificata ed integrata dall’ O.
M. n. 81 del 4.5.2001, registrata alla Corte dei Conti il 22.6.2001,
reg. 4, fg. 336; RITENUTA
la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle
disposizioni recate dalla predetta Ordinanza; ORDINA
Per effetto delle modifiche di cui al presente atto e di
quelle precedentemente disposte, il testo dell’O.M. n. 152 del
26.5.2000 è modificato ed integrato come segue: Art.
1
1.
Gli
incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione
secondaria nonché nei licei artistici e negli istituti d'arte sono
disciplinati, in via permanente e fino all’anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del
corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto
ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165,
dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali
successive modificazioni ed integrazioni. Ai
sensi dell’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai
fini del conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie
dei candidati ammessi al periodo di formazione del primo
corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
previste dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs. n. 165/2001, ove
compilate in data antecedente a quella delle operazioni di
conferimento degli incarichi di presidenza, sono utilizzate, fino
all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello
stesso corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie
provinciali di cui alla presente ordinanza. A
tal fine il 50 per cento dei posti disponibili per gli incarichi di
presidenza è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei
posti di cui all’art. 29, comma 3, del più volte citato D.lgs. n.
165/2001. 2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono annualmente
pubblicate dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi amministrativi (ex Provveditorati agli Studi),
mediante affissione all’albo il 22 aprile e diramate a mezzo della
rete INTERNET e INTRANET. Art.
2
1.
Gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli
istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d’arte sono conferiti a domanda dal
Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di
apposite graduatorie provinciali distintamente formate per ciascun
tipo di istituto dagli Uffici scolastici regionali - Centri
servizi amministrativi. 2. Per i licei artistici e gli istituti d'arte deve essere formata un'unica graduatoria, così come un'unica graduatoria deve essere formata per gli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo. 3. Per le scuole in lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate apposite graduatorie. 4. Apposite graduatorie devono essere formate, altresì, per le scuole aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970. 5. Nella graduatoria formulata, ai fini del conferimento dell’incarico di presidenza, nella scuola magistrale con metodo Montessori di Roma sono inseriti solo i docenti i quali, oltre che dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.L.vo 16.4.1994, n.297, siano in possesso di laurea in pedagogia e del titolo di specializzazione per l’insegnamento della metodologia montessoriana negli istituti di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'Ente Montessori ed autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 1.2.1971, n. 980. Art.
3
1.
Per
ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte
graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a)
professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi
a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo
tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Coloro
i quali hanno superato le prove degli ultimi concorsi a posti di
preside possono documentare tale circostanza, qualora non sia ancora
possibile conseguire la prevista certificazione di rito, allegando
alla domanda di incarico di presidenza una dichiarazione con la
quale, sotto la propria personale
responsabilità, attestino
la votazione complessiva riportata (voto di esame e punteggio
assegnato per i titoli);
b)
professori con contratto a tempo indeterminato che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in
possesso dei requisiti prescritti
dagli artt. 407 e segg., del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 per
partecipare ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli
istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza
aspirano. Ai fini del
computo del quinquennio é preso in considerazione il servizio
effettivamente prestato per almeno 180 giorni, nonché i servizi
equiparati dalla legge
come servizi di istituto nella scuola.
2.
Ai
professori, con contratto a tempo indeterminato, dei tipi di
istituto cui si riferiscono le graduatorie degli aspiranti ad
incarico di presidenza, sono equiparati, ai sensi del l'art.408, 2°
comma, del D.Lgs. n. 297/94, i docenti che abbiano fatto parte in
passato dei ruoli relativi agli istituti stessi, conservando titolo
alla restituzione al ruolo di provenienza.
3.
Per
quanto concerne gli incarichi di presidenza nelle scuole medie, dal
requisito di cui alla lettera b) dell'art.410 del D.Lgs. n. 297/94,
si prescinde, per gli insegnanti
laureati in servizio con contratto a tempo indeterminato nei
ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, purché provenienti
dai ruoli della scuola media, anche se immessi in tali ruoli per
effetto di leggi speciali.
4.
Nelle
graduatorie relative agli istituti menzionati dall'art. 411, 3°
comma, del D.Lgs. n. 297/94 nonché dall'art. 11 del D.P.R. n.
1508/70, sono inclusi gli insegnanti che, forniti di una delle
lauree richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedra di
materie tecniche degli istituti stessi, appartengano ai ruoli dei
rispettivi tipi di istituto o abbiano titolo al trasferimento o al
passaggio a cattedre di insegnamento presso i tipi degli istituti
interessati o siano appartenuti, in passato,
ai ruoli del personale docente dei tipi di istituto di cui
trattasi e conservino titolo alla restituzione ai suddetti ruoli.
5.
Nelle
graduatorie relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte sono
inclusi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche e
professionali, ivi compresi gli insegnanti di arte applicata, di
storia dell’arte o di storia dell'arte applicata in servizio nei
licei artistici e negli istituti d'arte, che siano in possesso di
laurea o diploma di accademia di belle arti.
6.
Si
prescinde dai titoli di
studio indicati nel precedente comma per i docenti di materie
artistico - professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli
dei licei artistici e degli istituti d'arte, per effetto di
precedenti norme che non prevedevano detti titoli.
Tale particolare situazione va attestata con dichiarazione
personale nella domanda di incarico. 7. Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio
complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella
annessa tabella, che è parte integrante della presente ordinanza. 8. E' riconosciuta una precedenza nella scelta della sede, nell’ordine,
agli aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si
trovino in una delle seguenti condizioni:
1)
non
vedenti di cui alla
legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge
28.3.1991 n. 120;
2)
portatori
di handicap di cui all’art. 21 della
legge n. 104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n.
297/94 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
3)
appartenenti
ad una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33
della legge n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n.
297/94 nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge portatore di
handicap. Viene,
altresì, riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli
aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni
degli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267. Art.
4
1.
Le
graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta
da un dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato
della stessa provincia, che la presiede, da un docente con contratto
a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli della scuola secondaria
della medesima provincia e da un impiegato dell’Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi.
2.
Le
graduatorie, approvate dal dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato sono pubblicate all’albo entro
il 28 giugno.
3.
Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai
dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della provincia,
invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un apposito
avviso all’albo dell’istituto. 4. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L del comparto scuola
sottoscritto in data 4.8.1995, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato prima della formazione delle
graduatorie, fornisce tempestivamente alle Organizzazioni
Sindacali elementi conoscitivi in merito alla situazione
degli organici delle presidenze della propria provincia e delle sedi
vacanti, nonché i criteri di formazione delle graduatorie stesse. Art.
5
1.
Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle
apposite graduatorie, invitandoli a scegliere la scuola in cui
desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento
della convocazione. I docenti impossibilitati
a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati
per delega.
2.
Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce,
seguendo l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per
tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano
vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle
lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza giuridica dal
1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico
stesso.
3.
In
sede di convocazione, le preferenze espresse nella domanda non hanno
carattere vincolante.
4.
Gli
aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di
presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno
scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti
di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di valutazione
dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel
novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui
trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di
continuità di direzione, nell’incarico ricoperto nel corrente
anno scolastico. Nel
caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la
scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.
5.
Viene
attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano
svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda, almeno tre anni di incarico di
presidenza, limitatamente al caso in cui si renda necessario
procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto all’anno
precedente.
6.
Nel
caso di unificazione di
due o più istituzioni scolastiche, realizzata
nell'ambito del piano di dimensionamento della rete
scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più
aspiranti che abbiano svolto l’incarico di presidenza negli
istituti unificati, viene conferita
per incarico all'aspirante che abbia riportato maggior
punteggio. Analogamente si procederà per l’assegnazione dell’incarico
nelle presidenze dei predetti istituti non richieste per conferma,
in caso di unificazione di istituti di diverso ordine o tipo.
Per gli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e
media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza e nei
circoli didattici, ancorché dimensionati, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale conferisce l’incarico di presidenza a docenti
inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all’incarico di
presidenza nelle scuole medie.
7.
I
docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per
delega sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate da questi
ultimi nelle preferenze, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale, conferisce la nomina in altre scuole, a meno
che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire
incarichi in scuole diverse da quelle segnalate.
8.
Non
si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che
hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno
scolastico.
9.
L’aspirante
trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.Lgs. n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire
l'incarico di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é
stato trasferito.
10.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato
motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le
nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.
11.
Nell'ambito di
ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a nomine di
aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera b) del
precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la graduatoria
degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
12.
La presidenza che si renda vacante o disponibile nel corso
dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita,
per incarico, a docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola
interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al
precedente art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In
mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale nomina un docente con contratto a tempo
indeterminato in servizio nella scuola nel seguente ordine: 1) il
collaboratore vicario del dirigente
scolastico; 2) un
collaboratore del dirigente scolastico;
3)
un altro docente tenendo presente l’anzianità di
servizio. Nel
caso in cui tale circostanza si realizzi in istituzioni scolastiche
che comprendano solo circoli didattici, dovrà essere conferita la
reggenza ad altro dirigente scolastico, possibilmente, della
medesima tipologia di istituto.
13.
Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per
un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di
riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro
dirigente scolastico ai sensi dell'art. 40, comma 1, punto 2) del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, comparto scuola,
1998/2001, sottoscritto in data 31.8.1999 e dell’art. 26, comma 1,
lett. c) del C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica,
sottoscritto il 1° marzo 2002.
14.
A tal fine il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale conferisce l'incarico di
reggenza: 1) al dirigente scolastico appartenente al ruolo dello stesso tipo di
istituzione scolastica a cui si riferisce l’incarico;
2)
al
dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di
istituzione scolastica e in possesso di idoneità conseguita in un
concorso a posti di preside di tipo di scuola o istituto a cui si
riferisce l'incarico;
3)
al
dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di
istituzione scolastica e in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per partecipare a concorso a posti di preside
per lo stesso tipo di scuola o istituto a cui si riferisce
l'incarico.
15.
In caso di comprovata impossibilità del conferimento
dell'incarico di reggenza ad un dirigente scolastico indicato nei
precedenti punti, le funzioni direttive sono svolte, ai sensi dell'art. 396, comma 5, del D.Lgs. n. 297/94, dal
collaboratore vicario.
16.
Negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di 1° grado, istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge
31.1.1994, n. 97 e successive modifiche e integrazioni, l'incarico
di reggenza viene conferito, ove possibile, con precedenza, ad altro
dirigente scolastico di analoga istituzione scolastica.
17.
Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto
dei criteri di economicità e di efficienza.
18.
In caso di assenza o di impedimento temporanei, per un
periodo inferiore a due mesi dei titolari non si fa luogo al
conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal
collaboratore vicario ai sensi dell’art. 396, comma 5 del D.Lgs.
n. 297/94.
19.
Non si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad
aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore
alla censura e non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi
cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di
custodia cautelare.
20.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per
gravi e documentati motivi, sentito il parere della commissione di
cui al primo comma del precedente art. 4), con provvedimento
motivato, da comunicare all’interessato, può disporre la nomina
in sede diversa da quella a cui l’interessato avrebbe avuto titolo
secondo la graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.
21.
Le nomine conferite devono essere pubblicate all'albo. Art. 6
1.
Gli aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro
che sono in assegnazione provvisoria in
provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare
domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22 maggio
direttamente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia in cui hanno la sede di
titolarità al momento della presentazione della domanda.
2.
I
docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97 della presidenza in
scuole o istituti ubicati nelle province interessate alle
suddivisioni territoriali previste dai
D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992,
n. 254 e 30.4.1992, n. 277, possono presentare domanda di incarico
nella provincia nella quale svolgono servizio di preside incaricato,
qualora quest'ultima non coincida con quella di titolarità. 3. Coloro che conseguono il
trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti
di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere con
apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta
nei termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa al
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
della provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento o il
passaggio di cattedra. L’istanza di cui sopra, nella quale
l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella
nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro cinque
giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi dell'elenco dei movimenti
del personale docente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia di titolarità, il quale
provvede immediatamente a trasmettere l’istanza anzidetta e la
domanda di incarico di presidenza dell’interessato con la prevista
documentazione al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia nella quale l'interessato
stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.
4.
Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le
eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati
trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nonché la qualifica
riportata nell'ultimo triennio in caso di servizio prestato come
preside incaricato fino all’anno scolastico 1998/99. 5. Non sono inclusi nella
graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio di servizio
prestato quale preside incaricato, abbiano riportato qualifiche
inferiori ad “ottimo”. 6. Coloro i quali aspirano
all'inclusione in più graduatorie debbono presentare distinte
domande per l’inclusione in ciascuna di esse. In ogni domanda deve
essere fatto riferimento alle altre domande presentate allo stesso
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
con l'indicazione dell'ordine di
preferenza per i singoli tipi di istituto.
L’ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto deve
essere identico in tutte le domande.
7.
Ove
il docente non produca distinte domande per l'inclusione in ciascuna
graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre
domande presentate, si terrà conto soltanto della domanda di
inclusione nella graduatoria relativa al tipo di istituto in cui il
docente medesimo è titolare all'atto della scadenza dei termini
fissati dai precedenti commi. Nel
caso in cui non indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di
preferenza i singoli tipi di istituto per i quali aspira ad
incarico, le preferenze
si considerano come non espresse. 8. Nelle domande gli
aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni graduatoria, le
sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere nominati.
9.
Alle
domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi
dell'annessa tabella.
10.
Si
può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico
di presidenza presentata allo stesso dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato dell'anno precedente, nonché ad
altri documenti che risultano già in possesso dello stesso ufficio,
specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione di
presentazione dei medesimi documenti.
11.
I
titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche
mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità;
non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione medica.
12.
Gli
aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far
valere il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono
produrre idonea documentazione. 13. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33
della legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata
dalle Commissioni delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della
legge medesima. Per i
soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa legge
dovrà essere indicata anche la situazione di gravità.
14.
Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90
giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con
modificazioni in legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via
provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione
rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata, in
servizio presso l'A.S.L.
da cui è assistito l'interessato. Per
le persone bisognose di cure continuative, dalle certificazioni
dovrà necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto
nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
15.
La
mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90
giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio. 16. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di
cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4
della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in
servizio presso le Aziende Sanitarie Locali. 17. Gli aspiranti compresi
nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata
legge dovranno, inoltre, documentare: A)
Il rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di
adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato,
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante
presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di
affidamento o di adozione;
B)
L’attività di assistenza con carattere continuativo a
favore del soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto
la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445. 18. L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà
inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, che non vi sono altri parenti o affini, di grado più stretto
ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza continuativa
alla persona handicappata e di essere pertanto, l'unico membro della
famiglia in grado di poter provvedere a tale assistenza.
Tale unicità di assistenza comporta che nessuno altro membro
del nucleo familiare in questione si avvalga della precedenza
relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato.
19.
Nel
caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a
tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato,
deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla
competente A.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
20.
La
particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve
avere carattere permanente. 21.Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte
contestualmente alla domanda. 22. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno
determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art.
33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare
tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici
regionali o loro delegati la cessazione delle condizioni relative
all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di
conferimento degli incarichi di presidenza. 23. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati
l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge,
a revocare l'incarico di presidenza. 24. Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo
comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico. 25. Nel caso di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli
allegati ad una delle domande di incarico. 26. La nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del
nominato da tutte le graduatorie in cui è incluso.
27.
L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento
dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina conferita. Art.
7
1.
In
caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti
articoli, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
nomina, tra i docenti in servizio nella provincia, nell'ordine :
1)
un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nei ruoli
delle scuole secondarie o artistiche dello stesso grado, incaricato
della presidenza nell’anno scolastico in corso o nel precedente
(sarà data la preferenza al docente con maggiore anzianità di
servizio prestato in qualità di preside incaricato);
2)
un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nella
stessa scuola;
3)
un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre
scuole.
2.
Nell’ambito
di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è
necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg.
del D.Lgs. n. 297/94, ma sarà data la precedenza all’aspirante
che abbia i requisiti stessi. 3. Negli istituti tecnici o professionali alla cui presidenza si accede
con il possesso di laurea tecnica, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale procede al conferimento dell’incarico di
presidenza secondo l'ordine sopraindicato ai soli docenti forniti di
una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre
di materie tecniche negli istituti stessi a norma dell'art. 411, 3°
comma, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70.
Analogamente si procede nei licei artistici e negli istituti
d'arte, avuto riguardo al disposto di
cui all'art. 412 del medesimo decreto legislativo. 4. Dal requisito di cui sopra può prescindersi solo nel caso in cui non
vi sia nella provincia un docente fornito del titolo di cui al comma
precedente. Art.
8
1.
Avverso
le graduatorie è
ammesso reclamo, per errori materiali, al dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato, entro dieci giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie medesime.
2.
I
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati
procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo
possibile.
La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei Conti
per il visto e la registrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge
14.1.1994, n. 20. Roma,
17 aprile 2002
IL MINISTRO TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A)
Titoli
valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di
cui alla lettera a) dell’art. 3.
Per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed
esami a posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo
di quello al cui incarico si aspira, viene attribuito un punteggio
pari alla votazione complessiva (voto di esame e punteggio per
titoli) conseguita nel concorso rapportata a cento. All’aspirante
incluso nella graduatoria di merito di più concorsi vengono
attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la
seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità. Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B)
conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande per l’ultimo concorso a posti di preside cui l’interessato
ha partecipato.
B)
Titoli
valutabili per gli aspiranti all’inclusione in ambedue le
graduatorie.
1) Titoli di servizio
Si valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno
scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non
continuativi, compresi quelli svolti nell’anno scolastico in
corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di inclusione in graduatoria e quelli validi
a tutti gli effetti come servizi di istituto nelle scuole ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla
effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della
carriera di professore, nonché i periodi di retrodatazione della
nomina. Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola diversi da
quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio
maggiore. E’ valutabile il servizio utile ai fini del superamento del periodo di
prova.
a)
per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in
qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, punti 3,
fino ad un massimo di punti 45 (1);
b)
per ogni anno di incarico di preside, punti 20 (1) (2);
c)
per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del
preside con funzioni vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni
staccate o in succursali o direttore di scuola coordinata di
istituto professionale, punti 5
(1) (3) (4);
d)
per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o
membro dei cessati consigli di presidenza punti 3 (1);
e)
per ogni anno di incarico di membro anche elettivo della
giunta esecutiva del consiglio di circolo o d’istituto, del
consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell’ufficio di
presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei
cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di
personalità giuridica, punti 2;
f)
per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del
consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio di circolo
o d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale,
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per
la valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1;
g)
per richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella
stessa scuola o istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico
nell’anno scolastico in corso, punti 10 (5).
I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), sono
attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore
alla nomina nei ruoli o con esonero dall’insegnamento. Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti
allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera -
tranne quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per
l’incarico di collaboratore del preside e di collaboratore
vicario, i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro
se riferiti allo stesso anno scolastico. Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di
presidenza, di cui alla lettera b), con quelli di membro della
Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro
del Consiglio di Circolo o d’Istituto e del Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e) ed
f), se riferiti allo stesso anno scolastico.
2)
Titoli di studio e di cultura
a)
laurea (o diploma di accademia di belle arti per i soli
istituti di istruzione artistica) (6) con cui si è conseguito l’ingresso
nei ruoli o che consente l’inclusione nelle graduatorie previste
dalla presente ordinanza:
con voti 110 su 110 e la
lode, punti
5;
con voti 110 su 110,
punti 4;
con voti da 99 a 109 su
110,
punti 3;
con voti da 90 a 98 su
110,
punti 2; per ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di
Conservatorio, di Vigilanza Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto
Superiore di Educazione fisica,
punti 3;
b)
per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi
post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82,
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali
o pareggiati, ivi compresi
gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito
delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente. per ogni diploma: punti 3 (7);
c)
per ogni corso di perfezionamento post-universitario di
durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal
D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari
statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica
statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione
e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente, per ogni corso: punti 1 (è
valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (7);
d)
per ogni inclusione interna nei concorsi di materie
artistiche e professionali, ivi compresa l’arte applicata, di
storia dell’arte e di storia dell’arte applicata negli istituti
di istruzione artistica, punti 3 (8);
e)
inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per
titoli ed esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione di
secondo grado o artistica, punti 2
(9); la valutazione è ridotta alla
metà per i concorsi in istituti di istruzione secondaria di primo
grado.
f)
inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito
distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione
secondaria e artistica, punti
2; la valutazione è ridotta alla
metà per i concorsi in istituti di primo grado (10).
g)
inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed
esami a posti di preside di scuole o istituti di istruzione
secondaria o artistica di tipo diverso da quello al cui incarico si
aspira, punti 10; la valutazione è ridotta alla
metà per i concorsi in istituti di primo grado.
h)
inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed
esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;
i)
idoneità in concorso universitario o libera docenza,
punti 5; l) incarichi di insegnamento presso università
statali o pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o
nei corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero
copertura di insegnamenti nelle università conferita per contratto
di diritto privato, punti 1 per ogni anno.
C)
Detrazioni
Per ogni sanzione disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la
quale non sia intervenuta riabilitazione, punti 6.
D)
Preferenze
in caso di parità di merito
In caso di parità di merito si deve tenere conto del requisito dell’età.
________________________________ NOTE
(1)
I
servizi prestati in istituti o scuole di grado immediatamente
inferiore vengono valutati la metà. Per le graduatorie relative
agli incarichi di presidenza degli istituti di secondo grado, i
servizi prestati nelle scuole elementari, vengono valutati un
quarto. Il punteggio previsto dalla lettera a) è attribuito anche
per ogni anno di servizio con contratto a tempo indeterminato
prestato quale assistente negli istituti di istruzione artistica,
limitatamente agli aspiranti ad incarichi di presidenza nei suddetti
istituti.
(2)
Per
i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni
30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore a 15
giorni.
(3)
E’
attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di scuole
coordinate di istituto professionale e al collaboratore del preside
con funzioni vicarie che abbiano
sostituito per almeno 180 giorni anche non continuativi il preside
assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno
attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche non continuativi e
per la frazione residua superiore a 15 giorni. La
sostituzione del preside titolare in congedo ordinario non dà
diritto al punteggio aggiuntivo.
(4)
Lo
stesso punteggio è attribuito ai docenti incaricati della vigilanza
nelle sezioni o corsi serali o per lavoratori.
(5)
L’insegnante
che chiede la conferma dell’incarico di presidenza per avere
titolo all’attribuzione di dieci punti, deve indicare al primo
posto delle preferenze espresse in tutte le domande di incarico la
scuola o l’istituto di cui è preside incaricato nell’anno
scolastico in corso. I dieci punti attribuiti per la conferma
concorrono a determinare il punteggio complessivo in base al quale l’interessato
è collocato nella graduatoria cui si riferisce l’istituto o
scuola chiesti per conferma.
(6)
Il
diploma di Accademia di Belle Arti deve essere congiunto al diploma
di maturità artistica o di arti applicate o di maestro d’arte.
Detti diplomi, che non danno diritto a punteggio, devono essere
comunque allegati al diploma di A.A.BB. AA.
(7)
Vanno
riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università
(art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoriale
presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82
(articolo 4 - 1° comma - legge 341/90) anche i corsi previsti dalla
legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i
propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati
dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti
pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di
apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai
diplomi di specializzazione, gli attestati nonché i diplomi di
perfezionamento post-universitari previsti dal precedente
ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di
corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di
specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni
materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(8)
Il
punteggio va attribuito per le graduatorie relative ai licei
artistici ed agli istituti d’arte.
(9)
Per
ogni classe di concorso il punteggio è attribuito una sola volta. (10) Per gli insegnanti di educazione fisica l’inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1. |
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