O.M. applicativa del D.P.R. 18 aprile 1994, n.777
[Collegi del Mondo Unito e istituzioni scolastiche straniere operanti all'estero o in Italia, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del Baccellierato Internazionale]
N. 52
Prot. n.266/72-1
VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.777 recante semplificazione
dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art.391
del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, di istituzioni
scolastiche associate al sistema I.B.O.;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
espresso nell'adunanza del 30 novembre 1995 riguardo al piano
di studio modello a cui gli studenti devono uniformare il loro
corso di studio di baccellierato internazionale;
RITENUTA la necessità di dettare istruzioni per l'applicazione
dei citato D.P.R. 777/94;
1. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, deve essere presentata
al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale degli
Scambi Culturali, dai Collegi del Mondo Unito e dalle istituzioni
scolastiche straniere operanti all'estero o in Italia, che abbiano
ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del Baccellierato
Internazionale, con sede a Ginevra.
2. La domanda sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, redatta in carta legale se presentata da scuola operante in Italia, deve indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione scolastica straniera; deve altresì precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato, è prevista una prova scritta ed orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio di detto diploma.
3. La firma del gestore o legale rappresentante deve essere legalizzata
dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana
all'estero o da pubblico ufficiale secondo quanto previsto dall'art.15
della legge 4 gennaio 1968, n.15.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) attestazione dell'Ufficio del Baccellierato Internazionale di Ginevra in ordine all'avvenuto riconoscimento del biennio di baccellierato attivato dalla scuola;
b) elenco e relativi programmi delle discipline del biennio di
baccellierato internazionale i cui corsi siano effettivamente
attivati dalla scuola, con l'indicazione del livello - avanzato
o medio.
5. La documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata
dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme ai testi
stranieri dall'autorità diplomatica o consolare italiana
all'estero o da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art.17,
commi secondo e terzo della legge 4 gennaio 1968, n.15, ovvero
dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese ove il
documento è stato formato, operante in Italia.
1. L'iscrizione nell'elenco è disposta, a cura della Direzione
Generale degli Scambi Culturali, con decreto del Ministero della
Pubblica Istruzione.
1. Le autorità scolastiche italiane possono disporre accertamenti tecnico - ispettivi presso le sedi dei collegi e delle istituzioni scolastiche straniere di cui alla presente ordinanza, intesi a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell'elenco.
Roma, 21/1/1997
IL MINISTRO
f.to Berlinguer
Registrata alla Corte dei Conti il 5 marzo 1997.
Reg. n.1 Pubbl. Istr. 47