Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione-UfficioVI
Nota 16 luglio 2002
Prot. n.2051
Oggetto: O.M. n. 57 del 27 maggio 2002 - Concorsi soli titoli accesso profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola
Si informano le SS.LL. che l’O.M. 27.maggio 2002 n. 57, di cui ai concorsi in oggetto, è stata registrata alla Corte dei Conti in data 11 luglio 2002, reg. 5, foglio 291.
Nel minor tempo possibile, pertanto, le SS.LL. emaneranno i relativi bandi di concorsi che saranno pubblicizzati nei modi ivi previsti.
Si richiama l’attenzione che il nuovo testo predisposto da questo Ufficio inviato e registrato alla Corte dei Conti contiene una modifica rispetto al testo trasmesso con nota 1607 del 27 maggio 2002.
La modifica apportata concerne esclusivamente l’art. 13 (Adempimenti degli uffici scolastici regionali) dove, dopo la lettera f), va aggiunta la lettera g) con la seguente dizione “ g) provvede all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria.”
Si invia, pertanto, per posta elettronica il testo dell’O.M. 27 maggio 2002 n. 57 registrato alla Corte dei Conti con relativi allegati.
In considerazione del periodo estivo ormai avanzato, le SS.LL. preciseranno nel bando che la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione è fissato al 15 settembre p.v. e che, in ogni caso, i requisiti di ammissione e i titoli valutabili ai fini delle tabelle annesse al bando di concorso devono essere posseduti dai candidati entro il 31 agosto p.v., in quanto la procedura concorsuale, ai sensi dell’OM 57/2002, è riferita all’anno scolastico 2001/2002.
Si confermano le istruzioni già impartite con nota 1607 del 27 .5.2002.
Confidando in un puntuale e sollecito adempimento si invitano ,infine, le SS.LL. a comunicare, via e-mail < dgpers.div1@istruzione.it >, l’avvenuta ricezione del nuovo testo dell’ordinanza e, successivamente, la data dell’avvenuta indizione.
Il Direttore Generale
f.to Antonio Zucaro
Nota 27 maggio 2002
Prot. n. 1607
Oggetto: O.M. n. 57 del 27 maggio 2002 - Concorsi
soli titoli accesso profili professionali dell’area A e B del
personale ATA della scuola
Si invia per posta elettronica l’O.M. n. 57 del
27 maggio 2002 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli
per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola.
Si sottolinea che la predetta O.M. 57/2002 in pari
data è stata inviata alla Corte dei Conti per il necessario visto.
Si rappresenta la necessità che le SS.LL. si
adoperino al più presto per la predisposizione degli adempimenti
preliminari all’indizione dei citati concorsi ed in particolare alla
formulazione del relativo bando, unico per ciascun profilo
professionale e per tutte le province di competenza, di modo che,
immediatamente dopo la registrazione della citata OM, i provvedimenti
possano essere emanati e pubblicizzati nei modi ivi previsti.
Sarà cura di questo ufficio informare,
tempestivamente, le SS.LL di eventuali modifiche apportate al testo e
di comunicare gli estremi di registrazione.
Confidando in un puntuale e sollecito adempimento
si invitano ,infine, le SS.LL. a comunicare, via i-mail dgpers.div1@istruzione.it,
l’avvenuta ricezione del testo dell’ordinanza.
Il Direttore Generale
Antonio Zucaro
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione
Ufficio VI
Ordinanza Ministeriale 27 maggio 2002,
n. 57
Prot. n. 1605
Indizione e svolgimento per l’anno scolastico
2001/2002 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai
profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria,
secondaria, degli istituti d’arte, dei licei
artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali
statali, ai sensi dell’art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297
Visto il D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive
modificazioni;
Visto il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive
modificazioni;
Visto il D.P.R.31.5.1974, n.420, con
particolare riferimento all’art.10 e all’art.11;
Visto il D.P.R.7.3.1985, n.588;
Vista la Legge 5.6.1985, n.251;
Vista la Legge 22.8.1985, n.444;
Vista la Legge 24.12.1986, n.958;
Visto il D.L.2.3.1987, n.57, convertito
dalla legge 22.4.1987, n.158;
Vista la Legge 7.8.1990, n.241;
Vista la Legge 18.1.1992, n.16;
Vista la Legge 5.2.1992, n.104;
Visto il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con
particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557,
559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R.9.5.1994, n.487 come
modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;
Vista la Legge 15.5.1997, n.127, con
particolare riferimento all’art.3, come modificata e
integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo
regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n.403;
Vista la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista la Legge 3.5.1999, n.124 con
particolare riferimento all’art.4, comma 11;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola
sottoscritto il 4.8.1995;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per
il quadriennio 1998 - 2001, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n.133, con particolare
riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali
di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
Visto il D.M. 23.7.1999 "trasferimento
del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con
particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;
Vista l’ O.M. 30.5.2000, n.153,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 2.8.2000,
concernente i concorsi di cui all’art.554 del citato D.Lgs.
16.4.1997, n.297;
Visto il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato
nella G.U. 24.1.2001 n.19, concernente il regolamento per le
supplenze del personale A.T.A. ;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie
generale, concernente la documentazione amministrativa;
Visto il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato
nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001,
applicativo del predetto regolamento;
Vista la C.M. n. 99 del 31.5.2001
concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno
scolastico 2000/2001;
Visto il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato
nella G.U. - Quarta serie speciale - n.84 del 23.10.2001,
applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.P.R. 6.11.2000, n. 347
concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto l’Accordo siglato nella conferenza
unificata il 19.4.2001 pubblicato nella G.U. n. 115 del
19.5.2001, riguardante " Linee-guida per i provvedimenti
di articolazione degli uffici scolastici regionali".
ORDINA:
per l’anno scolastico 2001/2002 l’indizione e
lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all’art.554 D.Lvo
16.4.1994, n.297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle
graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali
dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della
presente ordinanza.
Art. 1
Indizione dei Concorsi
1.1 IL Direttore Generale di ciascun Ufficio
Scolastico Regionale con esclusione della regione Valle d’Aosta e
delle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’articolo
554 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, emana con proprio decreto, per tutte
le province di propria competenza, bandi di concorso per titoli per
ciascuno dei sottoindicati profili dell’area A e B del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all’art.
31 del citato C.C.N.L.1999 e alle correlate tabelle A e C :
Area A
A/1 Profilo - Collaboratore scolastico tecnico :
guardarobiere
A/1 Profilo - Collaboratore scolastico tecnico :
guardarobiere
A/2 Profilo - Collaboratore scolastico.
Area B
B/1 Profilo - Assistente amministrativo
B/2 Profilo - Assistente tecnico
B/3 Profilo - Cuoco
B/4 Profilo - Infermiere
1.2 Il numero dei posti disponibili non deve
essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a
posti, ma di concorsi per l’integrazione e l’aggiornamento della
graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall’insieme
dei concorsi svolti nel tempo.
1.3 I bandi di concorso devono contenere l’indicazione
delle province nelle quali non sono istituiti organici per taluni dei
profili predetti. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo
professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro art. 37 - comma 3. Il servizio prestato
nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio
non di ruolo di cuoco ai fini dell’ammissione al concorso per quest’ultimo
profilo professionale.
1.4 I concorsi per il profilo professionale di
collaboratore scolastico devono essere indetti solamente se non siano
esaurite le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per
le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie qualora
non vi sia personale che abbia diritto a permanervi. I concorsi non
devono essere banditi per il profilo di collaboratore scolastico
tecnico addetto alle aziende agrarie per il quale è prevista una
particolare procedura di reclutamento ai sensi dell’art.1, comma 1 -
lett. b - del D.P.R. 30.10.1996, n. 693.
1.5 Nel bando di concorso per la regione Friuli
Venezia Giulia deve essere previsto che gli aspiranti utilmente
collocati nelle graduatorie delle province di Trieste e Gorizia, per
ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento
in lingua slovena debbono possedere almeno una conoscenza di base
della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio
conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua
slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.6 I bandi di concorso devono essere emanati
entro il ventesimo giorno dalla data di registrazione della presente
ordinanza da parte della Corte dei Conti.
1.7 I bandi di concorso devono essere
pubblicizzati mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico
Regionale e contestualmente all’albo del Centro Servizi
Amministrativi di ciascuna provincia. Copia dei bandi stessi deve
essere inviata ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla
immediata affissione nei rispettivi albi.
1.8 I bandi di concorso devono restare affissi
per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
Art.2
Requisiti per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria
permanente
2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati
non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo
indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di
"personale ATA a tempo determinato statale della scuola"
nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si
concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in
servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di
"personale ATA a tempo determinato della scuola statale",
come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad
esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della
medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni
di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla
precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la
qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola
statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee
per le quali il candidato, avendone titolo, abbia validamente prodotto
domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 della medesima provincia e
del medesimo profilo cui si concorre;
2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati
devono, altresì, possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio
(24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte
sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale
residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero)
prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale
il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili
professionali dell’area del personale ATA statale della scuola
immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2).
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si
computa per intero (1);
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si
computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti
precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74),
nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A.
statale (D.P.R.588/85) (1);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b)
si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non
di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato
e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con
rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano
tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La
corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del
personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali,
in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e
dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano presenti nelle
istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a
fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base
alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e
definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H)
d) ai fini del presente articolo il servizio
prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla
competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato
al corrispondente servizio prestato in Italia.
2.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati
devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo cui concorrono secondo l’elenco
appresso riportato di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L. 1999:
Assistente amministrativo:
diploma di qualifica ad indirizzo specifico
conseguito in un istituto professionale (addetto alla segreteria d’azienda;
addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione
aziendale; operatore della impresa turistica);
diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo -
contabile, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell’art.14
della L.n.845 del 21.12.1978;
diploma di maturità che consenta l’accesso agli
studi universitari.
Assistente tecnico:
diploma di qualifica a indirizzo specifico
conseguito in un istituto professionale;
diploma di maestro d’arte a indirizzo
specifico;
diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell’art.14 della L.n.845/78;
qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l’accesso agli studi
universitari.
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella
definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente
alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente
è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al
precedente punto 3.
Cuoco:
diploma di qualifica specifica rilasciato da un
istituto professionale alberghiero;
diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell’art.14 della L.n.845/78.
Infermiere:
diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
diploma di scuola media.
Guardarobiere:
diploma di qualifica specifica rilasciato da un
istituto professionale alberghiero.
diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell’art.14 della L.845/78.
2.4 Gli attestati di qualifica, rilasciati ai
sensi dell’art.14 della legge n.845/78, devono essere integrati da
idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di
studi.
2.5 Ai fini dell’accesso al concorso essi
sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione
del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
2.6 Sono, altresì, validi per l’ammissione
al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca
dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o
negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al
profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto
della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente
graduatoria o elenchi provinciali.
2.7 I requisiti di cui al presente articolo
debbono essere posseduti all’atto della domanda di ammissione al
concorso.
______________________
( 1 ) Sono validi tutti i periodi di
effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a
tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. In tale computo
rientrano tutti i periodi per i quali sia stato erogata
remunerazione anche parziale (artt. 19-25 del CCNL.
( 2 ) I 24 mesi di servizio, anche non
continuativi, vanno calcolati considerando :
- come da calendario i mesi interi, risultando
irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è
composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma
delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese
residua superiore a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione
di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una
divisione per trenta.
Art. 3
Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente
3.1 I candidati inseriti nella graduatoria
permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con
cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di
preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo
profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla
richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi
titoli di accesso ai laboratori;
d) non produrre alcuna domanda.
3.2 Per il personale che presenta la domanda
di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già
posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti
successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione
dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale
punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già
posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il
punteggio è attribuito sulla base delle allegate tabelle A/1, A/2,
A/3 e A/4. L’aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di
accesso ai laboratori(All. C-Tabella di corrispondenza
titoli-laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
Il diritto ad usufruire della riserva di posti
deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel
modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto
alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di
preferenza legata a situazioni soggette a modifica ( lettere M,N,O,R
e S dei titoli di preferenza).
3.3 I candidati di cui al precedente comma 1,
lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione
nella graduatoria permanente.
Art.4
Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento
4.1 La domanda di ammissione dei candidati che
concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale
in cui non siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve essere
presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che segue:
a) la provincia in cui, all’atto della domanda,
il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle
scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il candidato sia inserito
nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi
provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo
profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come
previsto dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui è ubicata l’istituzione
scolastica indicata per prima nella domanda per l’inserimento nella
terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il
conferimento di supplenze temporanee per le quali, avendone titolo, il
candidato abbia validamente prodotto domanda ai sensi del D.M.
10.10.2001 n. 150 relativa al medesimo profilo professionale cui
concorre ( qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a)
e b).
La domanda dei candidati non inseriti nella
graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata
esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi della provincia in cui
sia istituito l’organico concernente il profilo professionale
richiesto.
4.2 I candidati inseriti in una graduatoria
permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento
nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono
presentare domanda di aggiornamento (All.B/2) esclusivamente nella
provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo
professionale.
4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può
essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola
provincia.
4.4 Le domande non possono essere inoltrate
alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della
regione Valle D’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici
ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art.5
Utilizzazioni delle graduatorie permanenti
5.1 I candidati utilmente collocati nella
graduatoria permanente e nell’ordine della medesima, sono assunti
con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili
ed in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle
graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell’area A
e B si applicano le riserve di cui all’allegato E della presente
ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare
riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono
effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri
requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di
laboratorio disponibili all’atto dell’assunzione (All.C). A tal
fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti
per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle
assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei
confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive
graduatorie.I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente
a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole
(art.12,comma 3 delle presente ordinanza).
Art. 6
Graduatorie di prima fascia di circolo e di
istituto
6.1 Tutti i candidati inseriti nelle
graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato, di cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere
assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine
dell’attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale
diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai
sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente
permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono
produrre apposita rinuncia compilando l’allegato F, ivi
compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni
precedenti.
6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle
graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito
del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati
dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi
provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo
profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e
di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l’inserimento
nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima
provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente
articolo.
6.3 I candidati inclusi nella graduatoria
provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia
delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze
temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l’allegata
scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta. Tutti
gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione
derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio
con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali
permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L’
aspirante può indicare complessivamente non più di trenta
istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la
domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di
ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche
i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non
abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in
esse, debbono produrre l’allegata scheda G, debitamente
compilata datata e sottoscritta, esercitando le opzioni di cui al
successivo comma 4.
6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di
1 fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di
integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali
per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di
integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato
già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito
nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia può esercitare
nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al
precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate
tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L’allegato
deve essere presentato anche quando l’interessato intende modificare
soltanto una delle preferenze espresse.
6.5 L’allegato F e l’allegato G
devono essere inviati contestualmente alla domanda di ammissione al
concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime
modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.
Norme comuni
Art. 7
Requisiti generali di ammissione
7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici
indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche
conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n.
104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si
collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo
di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2,
comma 4, D.P.R.693/1996);
7.2 Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici (anche)
negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
7.3 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del
comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per
il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici
collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale.
Art. 8
Presentazione della domanda di inserimento o di
aggiornamento del punteggio
8.1 Le domande per l’aggiornamento del
punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente
provinciale devono essere presentate al Centro Servizi Amministrativi
del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi
modelli allegati alla presente ordinanza (All.B/1 e B/2), entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando di concorso all’albo del Centro Servizi Amministrativi del
capoluogo di ciascuna provincia.
8.2 Nel modello di domanda devono essere
dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli
di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle
aree di laboratorio, nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla
preferenza.
8.3 Il Centro Servizi Amministrativi assegna un
termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande
presentate in forma incompleta o parziale .
8.4 Le domande di ammissione possono essere
presentate direttamente al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo
di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere
spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo
caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
8.5 Le domande dei candidati residenti o
comunque in servizio all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità
consolare al Centro Servizi Amministrativi competente. Copia della
domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla
stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri -
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale -
Ufficio IV
8.6 L’aspirante ha l’onere di indicare
nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve
essere comunicata mediante lettera raccomandata al Centro Servizi
Amministrativi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di
concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
8.7 L’allegata scheda, liberamente
riproducibile (All.B/1 e All.B/2), compiutamente formulata nelle parti
che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai
medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata
sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai
candidati.
8.8 L’Amministrazione si riserva di
effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle
autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di
documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di
riferimento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se
inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli
artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del
20.2.2001.
8.9 L’iscrizione nella graduatoria
permanente, della stessa o diversa provincia ( art.3, comma 1 ), l’inserimento
nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi
provinciali ( art.2, comma 1 -lett. b) e l’inserimento nella terza
fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento
di supplenze temporanee o l’ acquisizione delle domande presentate
ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 ( art.2, comma 1 -lett.c ) sono
accertate d’ufficio.
____________________
(1) La domanda non può essere presentata
agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della
regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche
ed autonome procedure.
Art.9
Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda
9.1 Sono inammissibili le domande prive della
sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di
cui al comma 1 del precedente art. 5, nonché le domande da cui non è
possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si
chiede di partecipare.
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei
candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o
abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 4 concernente l’obbligo
di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento
del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo
professionale.
9.3 L’esclusione è disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla
competente autorità scolastica.
9.4 Sono nulle le domande d’inserimento
prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico
della provincia richiesta. Le domande di aggiornamento prodotte dai
candidati inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a
tempo indeterminato non sono valide se prive totalmente o parzialmente
di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare,
qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme
prescritte (art.8, comma 5).
9.5 L’inammissibilità o la nullità della
domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del
Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato
prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono
comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno.
9.6 I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento
della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o
che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in
graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già
acquisiti.
Art.10
Commissioni giudicatrici
10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte
secondo le disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi
dell’area B.
Per i concorsi dell’area A si applicano le
disposizioni dell’art.11 - lett. b) del D.P.R.31 maggio 1974, n.420.
10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da
un impiegato dell’amministrazione periferica o centrale appartenente
almeno all’area B/3.
10.3 Si applicano le incompatibilità di cui
all’art.9 del D.P.R.9.5.1994, n.487 così come integrato dal
D.P.R.30.10.1996, n.693.
Art.11
Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi
11.1 I candidati che concorrono per l’inclusione
nella graduatoria permanente di cui all’art.554 del D.Lgs. 297/94
sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato
in base all’annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con
l’indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E)
nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli
assistenti tecnici);
11.2 I candidati che chiedono l’aggiornamento
della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente
con l’indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o
delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di
accesso ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici. Nel caso in
cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto,
così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di
aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il
punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
11.3 La graduatoria permanente provvisoria
aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del
competente Centro Servizi Amministrativi. Del deposito è dato avviso
mediante affissione all’albo.
11.4 Successivamente il Direttore Generale
Regionale procede all’approvazione in via definitiva della
graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata
pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’albo
del competente Centro Servizi Amministrativi, con l’indicazione
della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o
straordinaria.
11.5 Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 sulla trasparenza dell’attività
amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici
scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso
ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai
fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al
D.P.R.27.6.1992, n.352.
Art.12
Ricorsi
12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene
dichiarato l’ inammissibilità o la nullità della domanda di
partecipazione al concorso o viene disposta l’ esclusione dal
medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla
medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni
dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto
reclamo avverso errori materiali.
12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le
correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la
graduatoria in via definitiva.
12.3.Avverso la graduatoria, approvata con
decreto del competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di
atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso
avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda
di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more
della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente
alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
12.5 L’ iscrizione con riserva nella
graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la
proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
Art.13
Adempimenti degli uffici scolastici regionali
13.1 L’ Ufficio Scolastico Regionale adotta i
provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla
presente ordinanza ed in particolare:
a) emana i bandi di concorso per l’inserimento e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
b) assicura la pubblicazione del bando di concorso
all’albo dell’Ufficio e, contestualmente, all’albo del Centro
Servizi Amministrativi, nonché la massima diffusione tra le
istituzioni scolastiche;
c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna
provincia;
d) cura l’esame delle domande per quanto attiene
ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande
stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale
regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della
presente ordinanza;
e) dichiara la inammissibilità o la nullità della
domanda e dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale;
f) con decreto definitivo approva la graduatoria
permanente aggiornata ed integrata , assicurandone la pubblicazione
mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e
dei Centri Servizi Amministrativi competenti per territorio:
g) provvede all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in
graduatoria.
Art.14
Norme finali e di rinvio
14.1 Ai fini della presente ordinanza, il
servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale
A.T.A. (D.P.R.588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non
docente (D.P.R.420/74) è considerato come prestato nei vigenti
corrispondenti profili professionali.
Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio
sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell’ammissione ai
concorsi per quest’ultimo profilo professionale.
14.2 Per quanto non espressamente previsto
dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili
dello Stato (art.604 del D.Lgs. 297/94).
14.3 La presente ordinanza sarà inviata alla
Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 27 maggio 2002
Il Ministro
Allegato n. 1
Avvertenze Alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4
A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione
primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole
materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
B) Il servizio militare di leva e i servizi
sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di
impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi
sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto
di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette
dipendenze delle amministrazioni statali.
C) Il servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero è equiparato, ai fini
della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
D) Sono valutabili i titoli di servizio e di
cultura posseduti alla data di sottoscrizione della domanda.
E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del
personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili
professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato a tutti i fini
come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili
professionali.
F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di
servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i
periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di
servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente
C.C.N.L. In tale computo rientrano tutti i periodi per i quali sia
stato erogata remunerazione anche parziale (artt. 19-25 CCNL ).
G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai
sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere
presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un
attestato rende impossibile l’assegnazione di punteggi per il corso
o per le prove in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato
conseguito.
Allegato A/1
tabella di valutazione dei titoli
per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado;
- oppure qualsiasi diploma di secondo grado che
consenta l’iscrizione ad almeno un corso di laurea;
- oppure diploma di qualifica professionale ad
indirizzo specifico (addetto alla segreteria d’azienda; addetto
alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale;
operatore della impresa turistica);
- oppure qualsiasi diploma di qualifica del
settore commerciale rilasciato da un istituto professionale,
compresi quelli non più previsti nell’attuale ordinamento
scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a
tipo commerciale;
- oppure diploma di qualifica di addetto alla
segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti
professionali alberghieri:
media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi
i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e
di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa
con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo
- 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli
sopraindicati si valuta il più favorevole.(1).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non
valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli o per i
diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la
licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (1):
PUNTI 2
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo)
(1):
PUNTI 2
4) Attestato di qualifica professionale di cui
all’art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi
e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di
videoscrittura o informatici (2):
PUNTI 1,50
5) Attestato di addestramento professionale per
la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i
servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali
istituti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un
solo attestato) (2) (7):
PUNTI 1
6) Idoneità in concorso pubblico per esami o
prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed
esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici
territoriali. Si valuta una sola idoneità:
PUNTI 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente
amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o
negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
8) Altro servizio effettivo comunque prestato
nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 7) ivi compreso
il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali,
Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a
15 gg.
Allegato A/2
tabella di valutazione dei titoli
per il concorso ai profili professionali di assistente tecnico,
di cuoco, di infermiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Assistente tecnico:
a) diploma di qualifica di istituto professionale
a indirizzo specifico valido per l’ammissione al concorso;
b) diploma di maestro d’arte a indirizzo
specifico valido per l’ammissione al concorso;
c) diploma di scuola secondaria di primo grado;
d) qualsiasi diploma di maturità, corrispondente
alle specifiche aree professionali, che consente l’accesso agli
studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica specifica rilasciato da
un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.
Infermiere:
a) diploma di infermiere professionale (se non
espresso né in voto né in giudizi si valuta come sufficiente);
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.
Media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi
i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e
di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con
una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo
- 9.
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati,
quello più favorevole (1).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non
valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli (si
valuta un solo titolo):
PUNTI 3
3) Diploma di Laurea (si valuta un solo titolo)
(1):
PUNTI 2
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per
esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui
si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o
non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta
una sola idoneità:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato in istituti statali o conformati di istruzione primaria,
secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero in qualità di assistente tecnico
(limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in
qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (3)
(4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in
qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di
infermiere) (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in
qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale
di cuoco) (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
9) Altro servizio effettivo comunque prestato in
scuole o istituti statali o conformati d’istruzione primaria,
secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili
dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
10) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali,
regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
Allegato A/3
tabella di valutazione dei titoli
per il concorso al profilo professionale di guardarobiere
A) TITOLI DI CULTURA
Diploma di scuola secondaria di primo grado;
oppure qualsiasi diploma di qualifica specifico
richiesto per l’accesso al profilo:
media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media
del 7 oppure buono: punti 2,50; media dell’8, oppure distinto:
punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti
rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione
fisica e di condotta).
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati,
quello più favorevole.
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non
valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli (1) (si
valuta un solo titolo) :
PUNTI 2
Diploma di maturità che consenta l’accesso
agli studi universitari (1): PUNTI 3
4) Idoneità conseguita in precedenti concorsi
pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o
aiutante guardarobiere.
Il punteggio viene attribuito una sola volta
anche se si è risultati idonei in più concorsi:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
6) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a
tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere o di
aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria,
secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
7) Altro servizio effettivo comunque prestato
nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento
prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o
comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione
tecnica (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
Allegato A/4
tabella di valutazione dei titoli
per il concorso al profilo di collaboratore scolastico
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado
(media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione,
di educazione fisica e di condotta):
media del 6 oppure sufficiente - 2; media del 7
oppure buono - 2,5; media dell’8 oppure distinto - 3; media del 9
oppure ottimo - 3,5.
2) Diploma di qualifica, o diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, o artistica (1):
PUNTI 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a
tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico
in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica
statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili
dello Stato (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
4) Altro servizio effettivo comunque prestato
nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei
corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
5) Servizio effettivo prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o
comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione
tecnica (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
note alle tabelle di valutazione
(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti
conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano
espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti
con la sufficienza.
(2) Per il personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero a tale
attestato viene equiparato, ai sensi dell’art.6 del D.I.
14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di
analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal
Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale
da inviare all’estero.
(3) Qualora il servizio sia stato prestato in
scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole
elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto
alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e
quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione
contribuitiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
(4) Il servizio deve essere dichiarato
specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso
servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le
eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota
della prestazione.
(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti
pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del
trattamento di quiescenza.
(6) Il servizio scolastico (di ruolo e non di
ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali
sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non
docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai
fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo
Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale
corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall’art.2 - comma 2 -
lett. c) della presente ordinanza.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota
della prestazione.
(7) La valutazione compete anche quando, in luogo
di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi
meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, ivi
conpreso la patente europea di informatica (ECDL), che, pur essendo
rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie
discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti
"servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano
quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di
valutazione.
Allegato B1
Modulo domanda per i candidati non inclusi nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della
medesima provincia e profilo per cui si concorre.
Utilizzare il modulo predisposto.
Allegato B2
Modulo domanda per i candidati inclusi nella
graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della
medesima provincia e profilo per cui si concorre
Utilizzare il modulo predisposto.
Allegato C
tabella di corrispondenza
titoli laboratori
(per gli assistenti tecnici)
E’ integralmente richiamata la disciplina
complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse
disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze)
vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di
concorso.
Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento
alla disciplina complessiva più favorevole al candidato fra quella
vigente alla data del bando di concorso e quella vigente all’atto
delle nomine.
Allegato D
preferenze
CODICE DESCRIZIONE
A Gli insigniti di medaglia al valor
militare;
B i mutilati ed invalidi di guerra ex
combattenti;
C i mutilati ed invalidi per fatto di
guerra;
D i mutilati ed invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
E gli orfani di guerra;
F gli orfani dei caduti per fatto di
guerra;
G gli orfani dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
H i feriti in combattimento;
I gli insigniti di croce di guerra o di
altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
J i figli dei mutilati e degli invalidi di
guerra ex combattenti;
K i figli dei mutilati e degli invalidi per
fatto di guerra;
L i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
M i genitori vedovi non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
N i genitori vedovi non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
O i genitori vedovi non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
P coloro che abbiano prestato servizio
militare come combattenti;
Q coloro che abbiano prestato lodevole
servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione
che ha indetto il concorso;
R i coniugati e i non coniugati con
riguardo al numero dei figli a carico;
S gli invalidi ed i mutilati civili;
T militari volontari delle Forze Armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Allegato E
riserve
Le riserve spettano:
1 - (nel limite dell’insieme dei contingenti
sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un’invalidità
permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come
conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai
fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti
decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti
medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 - comma 1 - legge
23.11.1998, n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del
dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;
- (nel limite dell’insieme dei contingenti
sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi
superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge
13.8.1980, n.466 - art.12;
2 - alle persone in età lavorativa affette da
minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per
il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni
e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della
Sanità sulla base della classificazione internazionale delle
menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un grado
di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto
nazionale per l’assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui
alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e 26
maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide
civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte
dalla prima all’ottava categorie di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915,
e successive modificazioni.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge
12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l’ammontare
e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata
per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n.763.
Per quanto concerne il computo di posti da
riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
sopraindicate. Per quanto concerne l’ammontare del predetto
contingente si applica l’art.18 - comma 2 - della citata legge
68/1999.
4 - Ai militari in ferma di leva prolungata e di
volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite
del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (art.3 -
comma 65 - legge 24.12.1993, n.537);
agli ufficiali di complemento dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale, nel limite del 2% dei posti destinati al concorso
(art.40 - comma 2 - legge 20.9.1980, n.574).
Allegato F
Modulo per la rinuncia all’attribuzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico
2002/2003
Utilizzare il modulo predisposto.
Allegato G
Modulo per l’indicazione delle istituzioni
scolastiche in cui si richiede l’inclusione in graduatorie d’istituto
di 1° fascia per l’anno scolastico 2002/2003
Utilizzare il modulo predisposto.
Allegato H
Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello
accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore,
Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello
inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico,
Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico,
Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli
Istituti Professionali per le Attività marinare ), Operatore servizi
scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici,
Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario,
Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo
Assistente Amministrativo: Collaboratore
professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore
amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico,
Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP,
Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo,
Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore
amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore
amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico,
Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile,
Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria,
Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore
bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente Tecnico : Assistente tecnico,
Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli
Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le
Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli
Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le
Attività marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore
tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.
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