Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59
modificata da
Ordinanza Ministeriale 21 novembre 1994, n. 325

Nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali

 

Premessa

TITOLO I - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI

Art. 1.- Posti disponibili

Art. 2.- Aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti

Art. 3.- Titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie

Art. 4.- Presentazione e compilazione delle domande

Art. 5.- Limiti di età

Art. 6.- Valutazione servizi scolastici, civili e militari

Art. 7.- Preferenze

Art. 8.- Motivi di esclusione o di cancellazione dalle graduatorie.

Art. 9.- Pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie, presentazione dei ricorsi in opposizione e pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive

Art. 10.- Riserva dei posti

Art. 11.- Reperimento dei posti disponibili - Adempimento dei capi d'istituto

Art. 12.- Conferimento delle supplenze annuali e temporanee - Modalità di comunicazione e accettazione delle nomine

Art. 13.- Presentazione dei documenti - Esoneri

Art. 14.- Casi di incompatibilità - Divieto di cumulo di impieghi

Art. 15.- Sanzioni

Art. 16.- Ricorsi

TITOLO II - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI CAPI D'ISTITUTO

Art. 17.- Competenza al conferimento delle supplenze

Art. 18.- Presentazione domande - Graduatorie d'istituto

Art. 19.- Nomine di competenza del capo d'istituto

TITOLO II - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI CAPI D'ISTITUTO

Art. 20.- Esclusioni - Sanzioni

Art. 21.- Ricorsi

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROVINCE DI BOLZANO, GORIZIA E TRIESTE

Art. 22.- Scuole con insegnamento in lingua slovena

Art. 23.- Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della provincia di Bolzano

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI

Art. 24.- Validità permanente delle graduatorie

Art. 25.- Reinserimento in graduatoria del personale depennato per mancata accettazione della nomina

ALLEGATO 1

ALLEGATI 2-3 - (Omissis)

ALLEGATO 4


 

Premessa

La presente ordinanza disciplina le nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, in via permanente, a decorrere dal triennio 1994-95/1996-97.

Le nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali saranno effettuate secondo le disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni della presente ordinanza sono pubblicate dal provveditore agli studi di ciascuna provincia con propria ordinanza da affiggere all'albo dell'ufficio scolastico provinciale almeno 30 giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

AVVERTENZE

1) Si richiama l'attenzione sul fatto che le sezioni staccate e le scuole coordinate -che, come è noto, sono poste in comune diverso da quello in cui è ubicata la sede centrale della scuola- costituiscono parte integrante della scuola stessa. Il personale che ottiene la supplenza di collaboratore amministrativo, di collaboratore tecnico, di ausiliario può, pertanto, essere assegnato a prestare servizio in una sezione staccata o in una scuola coordinata. Vengono considerate autonomamente, ai fini delle supplenze, solo quelle sezioni o scuole poste in provincia diversa da quella in cui è ubicata la sede centrale.

2) Al seguito di innovazioni legislative che hanno introdotto modifiche in materia di trattamento di famiglia, basato -fino al 31 dicembre 1987- sulla attribuzione di quote aggiunte per persone a carico- la tabella A di valutazione dei titoli -"carichi di famiglia"- e le corrispondenti note 1) e 1-bis) vanno intese nel senso che le persone per le quali viene richiesto il punteggio previsto nella tabella medesima devono far parte del nucleo familiare determinato secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13 maggio 1988, n. 153.

Si richiamano, in proposito, le istruzioni contenute nella C.M. 15 febbraio 1989, n. 65, della quale si riportano, di seguito, i punti relativi all'attribuzione del punteggio per carichi di famiglia:

"Ferma restando l'attribuzione di punti 1 per il coniuge o per altre persone appartenenti al nucleo familiare, nonchè di punti 0,50 per ogni figlio minorenne o maggiorenne permanentemente inabile al lavoro, se appartenenti al nucleo familiare, occorre tener presente che il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella Legge 13 maggio 1988, n. 153, non prevede più il principio del "carico di famiglia" ma l'appartenenza al nucleo familiare secondo i criteri indicati nell'art. 2 del D.L. medesimo.

Ad esempio, non fanno parte del nucleo familiare i figli maggiorenni ancorché studenti universitari, con la conseguenza che, per costoro, non può essere attribuito il punteggio di cui al punto 2 della tab. A allegata all'O.M. 11 marzo 1983 e successive modifiche anche se la tabella medesima, come già sopra chiarito, ne fa ancora menzione.

Il punteggio in questione spetta, comunque, per tutti gli appartenenti al nucleo familiare come sopra determinato, prescindendo sia dalle disposizioni sul reddito sia dalla circostanza che l'aspirante presti o meno attività lavorativa".

3) Si richiama l'attenzione sul fatto che, per effetto dell'art. 6-bis della Legge 4 luglio 1988, n. 246, non è consentita la presentazione di nuove domande per l'inclusione nella graduatoria G (ausiliario). E' consentita la sola presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento del punteggio, ovvero del trasferimento di domanda ad altro Provveditorato agli studi per il personale già incluso nelle ex graduatorie provinciali del soppresso Provveditorato agli studi di Trento o in quelle della sovrintendenza scolastica di Bolzano.

4) Entrambi i punteggi previsti alla tab. B punto 4 e alla tab. D punto 4 vanno attribuiti in tutti i casi in cui l'interessato sia in grado di documentare di avere acquisito esperienza nei servizi meccanografici o informatici mediante produzione di uno dei seguenti titoli:

Attestati di formazione professionale per i servizi meccanografici o informatici rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici e informatici rilasciato, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 845/78, al termine dei corsi professionali istituiti dallo Stato, regione o altri enti pubblici. Titoli di studio rilasciati da scuole statali o legalmente riconosciute purchè nel piano di studio siano previste discipline attinenti alla meccanografia o informatica. Il punteggio è attribuito per un solo attestato o titolo.

5) Le disposizioni della presente O.M. non trovano applicazione ai fini del conferimento di supplenze nelle scuole della provincia autonoma di Trento.

6) Limitatamente al triennio 1994-95; 1995-96; 1996-97 è consentito agli aspiranti già inclusi nelle ex graduatorie valide per il biennio 1989-90; 1990-91 pubblicate dal soppresso Provveditorato agli studi di Trento nonchè agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dal sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano di richiedere il trasferimento della domanda in una qualsiasi provincia, ai fini della inclusione nelle relative graduatorie permanenti.

7) Si richiama l'attenzione sull'art. 23 della presente O.M. in base al quale gli aspiranti alla inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dalla Sovrintendenza scolastica di Bolzano devono presentare l'attestato di bilinguismo.

 

TITOLO I - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI

Art. 1.- Posti disponibili

1. Il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 12 febbraio 1993, n. 35, conferisce supplenze annuali per la copertura di tutti i posti dell'organico di diritto che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative (1), anche a seguito di sopravvenuta disponibilità e vacanza del posto successivamente all'1 settembre ed entro la data del 31 dicembre; le disponibilità e le vacanze dei posti devono permanere, prevedibilmente, fino al termine dell'anno scolastico, ferma restando la condizione che ai posti stessi non sia stato possibile assegnare, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

2. Il provveditore agli studi conferisce, altresì, supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche -salvo quanto previsto dalla presente ordinanza per le supplenze temporanee di competenza dei capi d'istituto- per la copertura dei posti soltanto di fatto disponibili, sempre che si tratti di posti vacanti o disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico compresi i posti di nuova istituzione nell'organico di fatto -limitatamente ai posti di coordinatore amministrativo, la supplenza di cui al presente comma è conferita fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

3. Per termine delle attività didattiche deve intendersi l'effettivo ultimo giorno di conclusione di tali attività, compresi gli scrutini e gli esami, a norma della vigente ordinanza sul calendario scolastico.

4. Il provveditore agli studi conferisce, altresì, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 67/88, che ha modificato l'art. 15 della Legge n. 270/82, nomine sui posti già assegnati dal provveditore agli studi per supplenza (annuale o temporanea) rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui è stata in precedenza conferita la nomina (2).

5. Il conferimento delle supplenze annuali o temporanee da parte del provveditore agli studi è consentito solo dopo la completa utilizzazione del personale in soprannumero.

6. Sono conferiti per supplenza temporanea fino al termine dell'attività didattica dal provveditore agli studi anche i posti prevedibilmente vacanti per l'intero anno scolastico per assenza del titolare conseguente ad assegnazione provvisoria di sede, nonchè a provvedimenti di comando ovvero collocamento fuori ruolo previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

7. La costituzione in una medesima istituzione scolastica di un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativo allo stesso profilo professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, sui quali possono essere conferite supplenze temporanee, qualora tali posti siano rimasti disponibili dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria. Non sono conferibili nomine su due posti a tempo parziale riferiti a differenti istituzioni scolastiche.

8. La disponibilità di posti con prestazioni di servizio a tempo parziale è utilizzata, altresì, per il conferimento di supplenze annuali o temporanee a tempo parziale.

9. Non si applicano alle nomine temporanee conferite dal provveditore agli studi le norme contenute nella Legge 168/90 che riguarda le sostituzioni di competenza dei capi d'istituto.

10. Le nomine conferite dal provveditore agli studi relativamente a posti disponibili presso i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza e l'accademia nazionale di arte drammatica devono tener conto della diversa data d'inizio e di termine dell'anno accademico prevista per tali istituzioni.

NOTE

(1) Le operazioni di nomina di competenza dei provveditori agli studi possono essere effettuate anche successivamente al 31 dicembre, sempre che entro tale data si sia verificata la vacanza o disponibilità del posto.

(2) Il provveditore agli studi conferisce la supplenza temporanea sulla base delle graduatorie provinciali.

Art. 2.- Aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 1987, n. 158, le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, assumono carattere permanente e sono aggiornate ogni triennio sulla base delle nuove domande ed a seguito della valutazione dei titoli non presentati o non valutati in precedenza.

2. Pertanto, le graduatorie permanenti sono aggiornate in ogni provincia secondo le modalità appresso indicate.

3. Le predette graduatorie si riferiscono a posti di:

A) coordinatore amministrativo

B) infermiere

C) cuoco

D) collaboratore tecnico

E) collaboratore amministrativo

F) guardarobiere

G) ausiliario

H) aiutante cuoco.

4. Ai provveditori agli studi è fatto obbligo di procedere alle nomine degli aventi diritto in rigida sequenza secondo l'ordine sopraelencato e con l'osservanza delle modalità di cui ai successivi articoli.

5. L'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti avverrà in base alle seguenti modalità:

A) Aggiornamento delle graduatorie

6. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza sono automaticamente confermati nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti.

7. Ai fini dell'aggiornamento del proprio punteggio in base alle tabelle di valutazione allegate alla presente ordinanza, gli aspiranti medesimi possono presentare titoli di cultura e di servizio la cui valutazione non sia stata richiesta in precedenza, ovvero, se già presentati, diano titolo in base alla presente ordinanza, ad una valutazione più favorevole. Dovranno, in ogni caso, essere nuovamente dichiarate e documentate le situazioni personali che danno diritto a riserva (salvo quanto previsto dal successivo comma 8), nonchè quelle che danno titolo di preferenza qualora riguardino condizioni familiari e di stato civile suscettibili di variazione; debbono essere, altresì, documentati i titoli che danno diritto a punteggio ai sensi della tabella A (carichi di famiglia) annessa alla presente ordinanza.

8. Per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti nel precedente periodo di validità in qualità di riservatari è ammessa -in luogo della certificazione degli uffici provinciali del lavoro- la presentazione di apposita dichiarazione, sotto personale responsabilità dell'aspirante, di inclusione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi dell'art. 19 della Legge 2 aprile 1968, n. 482. In ogni caso, ai fini dell'attribuzione della riserva "N" (invalidi civili) devono documentare con idonea certificazione, rilasciata dagli organi competenti, il grado di invalidità che ai sensi del D.Lvo 23 novembre 1988, n. 509, deve essere almeno pari al 46 per cento (46%), a meno che la documentazione predetta non sia già stata prodotta.

9. Gli aspiranti già inclusi in graduatoria permanente possono presentare, ai fini dell'aggiornamento del proprio punteggio, in sostituzione del titolo di studio richiesto e valutato in base al precedente ordinamento, eventuali titoli culturali di cui al successivo art. 3, che non siano stati valutati in precedenza come titoli di accesso.

10. Per i fini di cui ai commi precedenti gli interessati dovranno compilare il modulo domanda allegato 6 alla presente ordinanza, completo del relativo allegato 6-bis e delle eventuali altre dichiarazioni richieste.

11. Nella domanda gli aspiranti non dovranno dichiarare nè allegare i titoli di cultura e di servizio già presentati e valutati in precedenza.

12. In caso di mancata presentazione della domanda, finalizzata all'aggiornamento dei punteggi relativi ai titoli di cultura e di servizio nonchè alla ripresentazione delle dichiarazioni e delle documentazioni relative a situazioni personali come in precedenza indicato, l'aspirante verrà mantenuto in ogni caso nella corrispondente graduatoria permanente, senza l'attribuzione dei punteggi per carichi di famiglia; parimenti, non saranno presi in considerazione i titoli che danno diritto a riserva o preferenza anche se tali titoli siano stati a suo tempo presentati in occasione della precedente domanda di inclusione in graduatoria.

13. Gli aspiranti già inclusi nella graduatoria permanente relativa ai "collaboratori tecnici" conservano i codici relativi ai titoli di cui all'all. 2 alla presente ordinanza precedentemente presentati e, inoltre, possono far valere eventuali titoli diversi, per l'accesso ad altri laboratori, compresi fra quelli indicati al punto 4 del successivo art. 3.

14. Gli aspiranti già inclusi in graduatoria sono tenuti a dichiarare, in sede di domanda di aggiornamento del punteggio, la loro presenza in graduatorie permanenti, compilando a tal fine l'apposita sezione dell'all. 6-bis.

B) Aspiranti che presentano per la prima volta domanda di inclusione in una o più graduatorie

15. Gli aspiranti che presentino per la prima volta domanda di inclusione in graduatoria devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, dei titoli di studio previsti dal successivo art. 3.

16. Ai sensi dell'art. 17 -comma 4- D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con Legge 27 dicembre 1989, n. 417, possono presentare domanda di inclusione nella graduatoria A (coordinatore amministrativo), ancorché non in possesso dei titoli di studio di cui al successivo art. 3, gli aspiranti che abbiano conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420. Tale condizione dovrà risultare dalla dichiarazione di cui all'all. 7 alla presente O.M.

17. I predetti aspiranti dovranno presentare domanda secondo le modalità contenute nel successivo art. 4.

C) Aspiranti già inclusi nelle graduatorie permanenti che richiedano sia l'aggiornamento del punteggio sia l'inclusione in altre graduatorie

18. E' ammesso, con una sola domanda, richiedere l'aggiornamento del punteggio relativamente ad una o più graduatorie e, contemporaneamente, richiedere per la prima volta l'inclusione in diversa o diverse graduatorie. In tale ultima ipotesi, l'aspirante dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dal successivo art. 3.

D) Aspiranti già inclusi nelle graduatorie permanenti. Presentazione delle domande di inclusione in graduatoria di altra provincia

19. Gli aspiranti in possesso dei titoli previsti dal successivo art. 3 che intendano presentare domanda in una provincia diversa da quella in cui risultano inclusi, dovranno farne dichiarazione, nell'apposito modulo domanda punto 8-bis, con esclusione degli aspiranti inclusi nella graduatoria G ausiliario.

Analogamente gli aspiranti già inclusi in tutte le graduatorie del soppresso Provveditorato agli studi di Trento nonchè quelli inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dal sovrintendente scolastico di Bolzano, per il biennio 1989-90 e 1990-91, che intendono trasferire la propria domanda presso un altro Provveditorato agli studi, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4, dovranno compilare la dichiarazione contenuta nel modulo domanda -punto 8 bis-, allegando i documenti a suo tempo presentati e soggetti a scadenza.

20. La mancata dichiarazione di cui al comma precedente comporterà l'esclusione dell'aspirante da tutte le graduatorie in entrambe le province con la causale "domanda presentata in più province", non essendo consentita la contemporanea presenza in graduatorie di province diverse.

21. Il provveditore agli studi che riceve la domanda contenente la dichiarazione di cui al primo comma del presente punto D) segnala tempestivamente al provveditore agli studi della provincia di provenienza il nominativo da depennare dalle graduatorie nelle quali risulti incluso.

E) Aspiranti inclusi in graduatorie compilate a seguito dell'esaurimento di graduatorie provinciali permanenti

22. Gli aspiranti inclusi in graduatorie suppletive compilate, a seguito dell'esaurimento di graduatorie provinciali permanenti dovranno comunque presentare nuova domanda, considerato che le graduatorie predette sono di carattere aggiuntivo con validità limitata al solo anno di riferimento.

Art. 3.- Titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie

1. Per l'inclusione nelle graduatorie indicate nel precedente art. 2 sono prescritti i seguenti titoli:

1) Graduatoria A (coordinatore amministrativo): 1) diploma di ragioniere e perito commerciale; 2) diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; 3) diploma di ragioniere e perito commerciale (sezione commercio con l'estero) rilasciati dagli istituti tecnici commerciali; 4) diplomi di analista contabile; 5) diploma di operatore commerciale, rilasciato dagli istituti professionali per il commercio. Sono validi altresì i titoli prodotti dagli aspiranti in possesso del requisito di cui al comma 16 del precedente art. 2.

2) Graduatoria B (infermiere): diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere.

3) Graduatoria C (cuoco): diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.

4) Graduatoria D (collaboratore tecnico) - I seguenti titoli di studio contenuti nell'allegato 2 alla presente ordinanza: 1) diplomi di maturità; 2) diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali; 3) diploma di maestro d'arte. E' valido, altresì, il diploma di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.

5) Graduatoria E (collaboratore amministrativo): 1) qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea; 2) qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale; 3) diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituto professionale alberghiero. E' valido, altresì, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.

6) Graduatoria F (guardarobiere): diploma di qualifica specifico rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.

7) Graduatoria G (ausiliario): diploma di istruzione secondaria di primo grado.

8) Graduatoria H (aiutante cuoco): diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.

2. Il provveditore agli studi, sentita la commissione di cui all'art. 24 della Legge n. 463/78, stabilisce i criteri inerenti all'individuazione della specificità per gli attestati di qualifica ex art. 14 della Legge n. 845/78 presentati dagli aspiranti alla inclusione nelle graduatorie. Per quanto riguarda, in particolare, la graduatoria D di cui al punto 4 (collaboratori tecnici) , i provveditori agli studi, accertato, con le procedure di cui sopra, il requisito della specificità degli attestati rilasciati in base all'art. 14 della Legge n. 845/78, provvedono, d'ufficio, secondo criteri di affinità, all'attribuzione di uno o più codici indicati nella tabella 2 allegata alla presente ordinanza.

3. Analogamente, il provveditore agli studi, sentita la commissione di cui all'art. 24 della Legge n. 463/78, stabilisce i criteri inerenti all'individuazione della specificità di ulteriori diplomi di qualifica, rilasciati da istituti professionali di Stato, da ritenere utili ai fini dell'inclusione nella graduatoria F (guardarobiere).

4. Al laboratorio conduzione e manutenzione di autoveicoli possono accedere gli aspiranti in possesso, oltre che degli altri titoli previsti, della patente di guida "D" accompagnata da certificato di abilitazione professionale.

Art. 4.- Presentazione e compilazione delle domande

1. Coloro che aspirano all'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze devono presentare domanda al provveditore agli studi, a pena di esclusione, entro il 23 aprile.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante assicurata convenzionale entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda può essere, altresì, consegnata a mano all'ufficio scolastico provinciale che rilascerà ricevuta.

3. La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta unicamente sul modulo di cui all'all. n. 6 della presente ordinanza e deve contenere la scheda personale dell'aspirante in conformità dell'all. n. 6-bis.

4. Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie della provincia con esclusione della graduatoria G (ausiliario), per la quale non è consentita la presentazione di nuove domande.

5. L'interessato deve compilare in tutte le loro parti il modulo domanda e la scheda, indicando in quali graduatorie desidera essere incluso. La mancata indicazione delle graduatorie richieste può essere integrata entro il termine a tal fine assegnato dal provveditore agli studi.

6. Il modulo domanda e la scheda devono essere compilati secondo le istruzioni contenute negli all. 6 e 6-bis che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

7. Coloro che aspirano all'inclusione in graduatorie che consentono l'accesso al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli (codice I32)" devono dichiarare nella scheda suddetta anche il possesso della patente D accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale.

8. Coloro che aspirano all'inclusione in graduatorie che consentono l'accesso ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido" devono dichiarare il possesso anche del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.

9. In caso di indicazioni contraddittorie fra la scheda e la domanda prevalgono le indicazioni contenute nella domanda; le dichiarazioni omesse nella domanda si intendono negative.

10. Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome, il nome, il comune e la provincia di nascita, la data di nascita, la residenza ed i titoli di studio e gli attestati posseduti.

11. Le coniugate devono indicare il solo cognome di nascita.

12. Deve, inoltre, essere indicato l'indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni.

13. E' ammessa la presentazione di domande per l'inclusione nelle graduatorie di una sola provincia.

14. A tal fine l'interessato deve dichiarare di aver prodotto domanda soltanto al provveditore destinatario della domanda stessa.

15. Non possono presentare domanda di supplenza gli ex impiegati dello Stato collocati a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nonchè quelli collocati a riposo ai sensi della Legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

16. Gli aspiranti alla supplenza per provincia diversa da quella di residenza devono indirizzare la domanda direttamente al provveditore della provincia richiesta.

17. Tutti gli aspiranti sono tenuti alle dichiarazioni indicate nei numeri 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 8bis- 9 - 10 - 11- 12- 13 del modulo domanda. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini di Paesi appartenenti alla Comunità europea che, in base alle norme vigenti hanno titolo ad accedere ad impieghi pubblici nel territorio italiano dichiareranno la propria nazionalità nello spazio previsto nel modulo domanda.

18. I dipendenti di ruolo dello Stato sono tenuti in particolare a dichiarare tale loro qualità nel modulo domanda (n. 9) agli effetti del successivo art. 14.

19. E' facoltà dell'aspirante alla supplenza indicare una o più sedi (per sede si intende comune) alle quali essere assegnato in caso di nomina e, nell'ambito di ciascuna sede, la scuola dove desidera essere assegnato.

20. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario del Provveditorato agli studi competente a ricevere la domanda, a norma dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

21. La mancata autenticazione della firma non è causa di esclusione purchè la domanda priva di firma autenticata sia regolarizzata entro il termine fissato dal provveditore agli studi.

22. Per i dipendenti statali di ruolo e non di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

23. Alla domanda deve essere allegato, a pena d'esclusione, il titolo di studio, in originale o copia autenticata o copia fotostatica autenticata, previsto per la graduatoria in cui si chiede l'inclusione ovvero il corrispondente certificato di studio, con la indicazione dei voti riportati. La mancata presentazione del titolo di studio non comporta l'esclusione dalla graduatoria, ma per il titolo medesimo non è attribuito alcun punteggio.

24. Devono essere allegati, ove richiesti, gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78. Gli attestati in questione devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi, al fine di consentire al competente provveditore agli studi l'individuazione della specificità di cui al precedente art. 3.

25. Perchè possano essere presi in considerazione devono essere allegati tutti i titoli che siano valutabili ai sensi delle tabelle annesse alla presente ordinanza o che diano diritto a precedenza nella graduatoria o preferenza nella nomina ai sensi degli artt. 7 e 10.

26. E' ammesso il riferimento ai documenti in possesso del Provveditorato destinatario della domanda, ad eccezione di quelli soggetti a scadenza e di quelli che danno diritto a riserva ai sensi del successivo art. 10.

27. L'interessato deve precisare in quale occasione ha prodotto i documenti cui intende far riferimento; in mancanza di tale precisazione il documento si considera come non prodotto.

28. E' ammessa la regolarizzazione, nel termine stabilito dal provveditore agli studi, della documentazione formalmente imperfetta, allegata alla domanda e di quella cui si è fatto riferimento.

29. Ai sensi della Legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda, compresa l'autentica della sottoscrizione ed i relativi documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

30. Limitatamente al triennio 1994-97 è consentito agli aspiranti già inclusi nelle ex graduatorie provinciali valide per il biennio 1989-90; 1990-91, pubblicate dal soppresso Provveditorato agli studi di Trento, compresi gli ausiliari, di richiedere il trasferimento della domanda in una qualsiasi provincia ai fini dell'inclusione nelle relative graduatorie permanenti. Per i fini di cui al presente comma devono essere utilizzati i modelli allegato 6 e 6 bis alla presente ordinanza anche l'aggiornamento del punteggio secondo le modalità previste. La domanda deve essere presentata al Provveditorato agli studi prescelto. Con le medesime modalità è consentito il trasferimento delle domande nei confronti degli aspiranti inclusi in tutte le graduatorie provinciali compilate dal sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano.

Art. 5.- Limiti di età

1. Possono presentare domanda coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e che non abbiano compiuto il 65esimo anno di età alla data di inizio del primo anno scolastico del triennio di validità delle graduatorie.

2. Non possono essere conferite nomine a coloro che alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa abbiano già compiuto il 65esimo anno di età.

Art. 6.- Valutazione servizi scolastici, civili e militari

1. Per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle B), C), D) e F) deve essere preso in considerazione il servizio prestato fino al giorno antecedente la data di inizio del periodo fissato dalla presente ordinanza per la presentazione delle domande.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle tabelle suddette per il servizio non di ruolo deve essere presa in considerazione la decorrenza giuridica della nomina, ove non coincidente con la decorrenza economica.

3. Il servizio militare per richiamo alle armi o per adempimento degli obblighi di leva (ed i servizi ad esso assimilati) prestati dopo la instaurazione del rapporto di impiego deve essere valutato come servizio effettivo nel profilo di appartenenza, sempre che non abbia dato luogo a trattamento di quiescenza.

4. I servizi di ruolo o non di ruolo prestati con rapporti di lavoro a tempo parziale sono valutati per intero con riferimento al periodo di servizio prestato con tale rapporto di lavoro.

5. Il mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti l'esonero dal servizio ai sensi delle norme vigenti è valutato, per il periodo di tempo successivo all'interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio effettivamente prestato senza demerito.

6. Nel caso di incarico o di supplenza annuale o temporanea la valutazione di cui ai precedenti III e V comma è limitata alla durata del rapporto stesso.

7. I servizi dello stesso tipo sono fra loro cumulabili, ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle allegate alla presente ordinanza, anche se prestati in anni scolastici diversi.

8. Sono valutabili come servizi prestati nel profilo per il quale viene richiesta la nomina i servizi resi con nomina riferita alle preesistenti qualifiche nel medesimo profilo.

Art. 7.- Preferenze

1. Nelle graduatorie a parità di punti precedono nell'ordine, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare;

2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e invalidi per fatti di guerra;

4) i profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e i profughi contemplati dagli artt. 1 e 9 della Legge 27 febbraio 1958, n. 130 e successive modificazioni, nonchè i rimpatriati contemplati dalla Legge 20 ottobre 1960, n. 1306 e dalla Legge 25 febbraio 1963, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni;

5) i mutilati e invalidi per servizio;

6) i mutilati e invalidi per lavoro;

7) gli orfani di guerra;

8) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

9) gli orfani dei caduti per servizio;

10) gli orfani dei caduti sul lavoro;

11) i feriti in combattimento;

12) gli insigni di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

13) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) i figli degli invalidi e mutilati per fatto di guerra;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

22) coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze del Ministero della P.I., per non meno di un anno;

23) i coniugati con riguardo al numero dei figli (1);

24) i mutilati e gli invalidi civili.

2. A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

3. Le condizioni che danno diritto alla preferenza devono essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda.

NOTA

(1) Ai fini dell'attribuzione della preferenza sono equiparati ai coniugati i genitori celibi o nubili.

Art. 8.- Motivi di esclusione o di cancellazione dalle graduatorie (1).

1. Non sono inclusi o vengono cancellati da tutte le graduatorie di cui all'art. 3 gli aspiranti che:

a) abbiano presentato domanda oltre i termini prescritti;

b) non abbiano presentato domanda utilizzando i prescritti moduli o abbiano omesso di utilizzare la scheda personale;

c) siano in difetto del requisito dell'età;

d) non siano in possesso di uno o più requisiti prescritti dall'art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso ai pubblici impieghi;

e) abbiano fatto dichiarazioni false nella domanda o abbiano alterato la documentazione in originale o in copia;

f) abbiano presentato domanda di supplenza annuale in più di una provincia;

g) non abbiano indicato alcuna graduatoria nella compilazione della domanda e non vi abbiano provveduto nel termine assegnato dal Provveditorato agli studi;

h) rientrino tra il personale dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo e non riassumibile (es. Legge n. 336/70 e successive modificazioni);

i) non abbiano adempiuto all'obbligo dell'autenticazione della firma in calce alla domanda entro il termine stabilito dal provveditore;

l) abbiano prodotto domanda di supplenza temporanea di cui all'art. 17 della presente ordinanza in più di 25 scuole ovvero abbiano fatto dichiarazioni false nella domanda di supplenza.

2. Non sono inclusi nelle singole graduatorie gli aspiranti che:

m) abbiano omesso di produrre, entro il termine fissato dal provveditore agli studi, l'attestato di qualifica di cui all'art. 14 della Legge n. 845/78 debitamente integrato dalla certificazione relativa alle materie comprese nel piano di studio;

n) abbiano omesso di compilare la scheda meccanografica nella sezione relativa ai collaboratori tecnici inserendo con il relativo codice, il titolo di studio già indicato dall'aspirante nella sezione riservata ai titoli di studio.

NOTA

(1) L'errata compilazione del modulo domanda e della scheda (all. 6 e 6-bis) da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria non darà luogo alla esclusione o cancellazione dalle graduatorie, ma non consentirà il conseguente aggiornamento del punteggio.

Art. 9.- Pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie, presentazione dei ricorsi in opposizione e pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive

1. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 25 giugno e debbono contenere l'indicazione del punteggio totale e dei punteggi parziali che concorrono alla formazione di detto punteggio totale, delle qualifiche preferenziali o che diano diritto a riserva e, per i collaboratori tecnici, dei titoli nonchè della eventuale patente di guida categoria "D" accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale. Le graduatorie predette restano affisse fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive eventualmente modificate in seguito ai ricorsi di cui al comma successivo.

2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti sia alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza, sia alla mancata inclusione nella graduatoria stessa.

3. Dopo la decisione dei ricorsi in opposizione il provveditore agli studi procede alle eventuali rettifiche delle graduatorie e pubblica le graduatorie eventualmente modificate non più tardi del 30 luglio lasciandole affisse fino al 31 dicembre.

4. Le graduatorie definitive non sono impugnabili in via gerarchica.

5. E' consentita, tuttavia, la correzione di errori materiali riscontrati, anche su eventuale segnalazione dell'interessato, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive; qualora tale correzione comporti modifiche all'ordine di graduatoria, il provveditore agli studi emana apposito provvedimento, che è pubblicato secondo le modalità previste dal successivo comma.

6. Le graduatorie provvisorie e quelle definitive sono pubblicate dal provveditore agli studi all'albo del Provveditorato ed in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile, con avviso affisso all'albo del Provveditorato.

7. All'albo del Provveditorato e nelle predette scuole, a mezzo di apposito avviso, i provveditori agli studi danno, almeno 10 giorni prima, comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie.

8. Della pubblicazione viene data notizia anche a mezzo comunicato stampa.

Art. 10.- Riserva dei posti

1. Le riserve appresso indicate si applicano esclusivamente sul numero di posti disponibili dell'organico di fatto, relativo a ciascun profilo della III e IV qualifica funzionale, eventualmente eccedente il numero di quelli previsti dall'organico di diritto.

2. Nei limiti già indicati dal I comma del presente articolo opera un'ulteriore riserva pari al 20 per cento, ai sensi dell'art. 19 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, come modificata dall'art. 3 comma 65 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle tre forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma medesima. Per quanto riguarda i coordinatori amministrativi (V qualifica funzionale) la riserva è applicata nella misura del 20 per cento su tutti i posti dell'organico di fatto.

3. Il 15 per cento dei posti relativi alla IV qualifica funzionale ed il 40 per cento dei posti relativi alla III qualifica funzionale (le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate come unità) è riservato alle categorie di personale sottoindicate, nella misura accanto riportata.

- Vedove/i e figli di vittime del dovere e azioni terroristiche;

- Invalidi di guerra 25%;

- Invalidi civili di guerra e profughi 10%;

- Invalidi per servizio 15%;

- Orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro 15%;

- Invalidi civili 15%;

- Sordomuti 5%.

4. Per quanto riguarda i coordinatori amministrativi (V qualifica funzionale) la riserva è applicata nella misura del 15 per cento su tutti i posti dell'organico di fatto, tenuto conto del grado di copertura dell'aliquota spettante nell'organico provinciale.

5. In mancanza di diretti beneficiari di una o più categorie subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie.

6. Gli interessati devono documentare il diritto alla riserva con certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro competente a norma delle vigenti disposizioni (1). Per gli aspiranti che abbiano ottenuto una supplenza annuale o temporanea nell'anno scolastico precedente a quello per il quale è presentata la domanda per il conferimento di supplenza e che, per lo stato di occupazione, non possono entrare in possesso del certificato di disoccupazione, è sufficiente la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 8. In ogni caso, ai fini dell'attribuzione della riserva "N" (invalidi civili) gli aspiranti devono documentare con idonea certificazione, rilasciata dagli organi competenti, il grado di invalidità che ai sensi del D.Lvo del 23 novembre 1988, n. 509, deve essere almeno pari al 46 per cento (46%), a meno che la documentazione comprovante il requisito di cui trattasi non sia stata già prodotta.

7. Così pure per gli aspiranti che siano vincolati dal rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche o private, semprechè tale rapporto sia precario o temporaneo con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, la cui scadenza sia stata fissata per data anteriore a quella di decorrenza della eventuale nomina, è sufficiente la presentazione, ai fini suddetti, di un certificato rilasciato nel periodo immediatamente precedente allo stesso rapporto di lavoro temporaneo. In tal caso gli interessati devono dimostrare la temporaneità e precarietà del precedente rapporto di lavoro, mediante certificazione rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono o, comunque, dal datore di lavoro.

8. Per gli aspiranti con rapporto di lavoro privato la certificazione rilasciata dal datore di lavoro deve indicare anche l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, completa del numero di partita assicurativa. La mancanza di tali indicazioni esclude il diritto alla riserva.

9. Dalle singole aliquote sono detratti i posti conferiti per diritto di graduatoria, ad aspiranti riservatari.

10. All'atto della nomina, il provveditore agli studi verifica il diritto alla riserva da parte del candidato. Dell'applicazione della riserva e del tipo, il provveditore agli studi deve fare espressa menzione nell'atto di nomina.

11. Dell'avvenuta assunzione di servizio i capi di istituto danno comunicazione alla competente commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

NOTA

(1) Le certificazioni rilasciate dalle competenti associazioni, attestanti l'appartenenza alle categorie privilegiate, sono prese in considerazione solo agli effetti dell'ordine di preferenza specificato al precedente art. 7.

Art. 11.- Reperimento dei posti disponibili - Adempimento dei capi d'istituto

1. I capi d'istituto, tenendo conto delle eventuali indicazioni del consiglio d'istituto, non appena accertata la consistenza dell'organico di fatto, in relazione alle classi costituite e secondo i criteri stabiliti dalle OO.MM. concernenti gli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, debbono dare immediata comunicazione al provveditore agli studi dei posti vacanti per l'intera durata di ciascun anno scolastico, specificando se il posto si riferisce alla sede centrale o a sezione staccata o scuola coordinata ovvero a corsi serali.

2. Qualora i posti disponibili si riferiscano a sezioni staccate o scuole coordinate ubicate in provincia diversa da quella della sede centrale, i capi d'istituto segnalano la vacanza al provveditore agli studi nella cui provincia trovasi la sezione staccata o scuola coordinata.

3. Nelle sezioni staccate o scuole coordinate, anche per le esigenze del convitto annesso, potranno essere assegnati collaboratori amministrativi.

4. I capi d'istituto, inoltre, pubblicano all'albo della scuola gli elenchi dei posti la cui disponibilità è stata segnalata al provveditore agli studi. Quest'ultimo, prima di procedere alle nomine, pubblica, all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, gli elenchi dei posti disponibili, che restano affissi fino al termine delle operazioni di nomina. Copie di tali elenchi sono affisse anche nelle scuole sedi di distretto.

5. Analogamente i capi di istituto ed i provveditori agli studi, per la parte di rispettiva competenza, procedono per quei posti che si rendono vacanti dopo l'inizio dell'anno scolastico ed entro il 31 dicembre successivo, semprechè se ne possa presumere la vacanza per l'intera durata del medesimo anno scolastico.

Art. 12.- Conferimento delle supplenze annuali e temporanee - Modalità di comunicazione e accettazione delle nomine

1. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive il provveditore agli studi conferisce le supplenze per tutti i posti disponibili a norma del precedente art. 1, con osservanza dell'ordine prescritto dall'art. 2, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati in ordine alla sede, località, istituto.

2. Ai sensi dell'art. 12 -secondo comma- del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, hanno la precedenza assoluta, nella nomina su posti corrispondenti ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 8, III comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella Legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno la precedenza assoluta nel conferimento della nomina su posti corrispondenti al profilo professionale della V qualifica funzionale (coordinatore amministrativo) gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli. Gli aspiranti inclusi in graduatorie di concorso di altra provincia dovranno farne dichiarazione nell'allegato 9 alla presente ordinanza.

4. Le precedenze assolute di cui ai commi precedenti sono date secondo l'ordine di inclusione nelle graduatorie di supplenza.

5. I posti di collaboratore tecnico devono essere conferiti a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria, siano in possesso dei titoli di accesso codificati nella annessa tabella (all. 2), nonchè degli attestati di qualifica specifica secondo quanto precisato al precedente art. 3 in base alla corrispondenza fra titoli e laboratori stabilita nella tabella annessa alla O.M. 14 febbraio 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il posto debba essere ricoperto da collaboratori tecnici da adibire al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli", la nomina deve essere disposta nei confronti del primo aspirante in possesso, oltre che di uno dei titoli specifici richiesti, anche della apposita patente di guida.

6. I collaboratori tecnici ai quali sia stata conferita una supplenza annuale da parte dei Provveditorati agli studi in anni scolastici precedenti al 1989-90 su laboratori previsti dalla tabella annessa all'O.M. 14 febbraio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, conservano il titolo ad accedere anche all'area nella quale sia ora compreso il predetto laboratorio.

7. Il beneficio di cui al comma precedente opera solo su espressa richiesta degli interessati.

8. All'aspirante che abbia accettato una supplenza annuale o temporanea non possono essere conferite, nello stesso anno scolastico, ulteriori nomine per graduatorie successive, secondo l'ordine indicato nel precedente art. 2, a quella per la quale la supplenza sia stata attribuita. Possono, invece, essere conferite nomine per graduatorie precedenti rispetto all'ordine indicato nell'articolo sopra citato.

9. I provveditori agli studi, ai fini del conferimento delle nomine, procederanno, nella stessa data di pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive e con le medesime modalità, all'affissione di un avviso contenente la data in cui sarà pubblicato il calendario delle convocazioni per le nomine con i relativi elenchi dei convocati.

10. Almeno 24 ore prima di ogni convocazione deve essere affisso all'albo dell'ufficio, ai fini del conferimento delle rispettive nomine, un elenco delle disponibilità dei posti, distinti a seconda della loro copertura con supplenza annuale ovvero con supplenza temporanea da disporsi fino al termine delle attività didattiche. Agli aspiranti sarà offerta l'intera disponibilità dei posti caratterizzati come specificato, con la conseguente facoltà, per la medesima graduatoria, di optare per una supplenza annuale o temporanea.

11. In luogo della procedura di cui ai due commi precedenti, i provveditori agli studi potranno, ove ragioni organizzative lo consigliano, ricorrere alla convocazione contestuale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero di telegramma, degli aspiranti aventi diritto alla nomina.

12. Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega (da compilare secondo il fac-simile all. n. 8 alla presente ordinanza) da persona di propria fiducia ovvero possono delegare espressamente il provveditore agli studi ai fini dell'accettazione della nomina.

13. La delega al provveditore agli studi deve pervenire all'ufficio scolastico provinciale almeno tre giorni prima della data di convocazione, o comunque in tempo utile per le operazioni di nomina.

14. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari e, conseguentemente, nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dal successivo comma 15 in caso di mancata accettazione della nomina. Gli aspiranti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la nomina conferita, senza condizioni o riserve. In caso di delega al provveditore agli studi, ai fini dell'accettazione della nomina, saranno conferite prima le nomine per supplenza annuale e poi quelle per supplenza temporanea, con riguardo alla posizione in graduatoria degli aspiranti, tenuto conto, altresì, della viciniorità rispetto al domicilio dell'aspirante medesimo, se ubicato nell'ambito della provincia.

15. La mancata accettazione della nomina conferita, ovvero l'accettazione condizionata o con riserva, comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario, la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria, nonchè dalle corrispondenti graduatorie di istituto. Le sanzioni predette non si applicano nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria e, in ogni caso, non pregiudicano la possibilità di ottenere supplenze temporanee sulla base delle graduatorie d'istituto. Chi, senza giustificato motivo, non assume servizio nei giorni successivi all'accettazione entro il termine prefissato, ovvero, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e viene depennato dalla relativa graduatoria provinciale e da quelle successive rispetto all'ordine indicato nel precedente art. 2, nonchè dalle corrispondenti graduatorie d'istituto. L'appartenenza ad un ruolo provinciale non comporta il depennamento dalla corrispondente graduatoria provinciale di supplenza. Le sanzioni di cui al presente comma ed al precedente comma 14 non si applicano nei casi di mancata accettazione della nomina da parte di aspiranti che abbiano ottenuto una supplenza temporanea da parte del capo d'istituto, di durata maggiore rispetto a quella da conferirsi sulla base delle graduatorie provinciali da parte del provveditore agli studi.

16. La scelta della sede relativa alla nomina di supplenza avverrà nell'ordine del punteggio da ciascun aspirante posseduto, a partire dal maggiore, tenuto conto, eventualmente, delle precedenze di cui all'art. 12 -secondo comma- del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, e art. 8 della Legge n. 417/89.

17. Gli aspiranti che abbiano ottenuto la nomina sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati ed a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

18. Dell'avvenuta nomina viene data contemporanea comunicazione al capo di istituto interessato che informerà tempestivamente il Provveditorato se il supplente abbia o meno assunto servizio. Il provvedimento formale di nomina verrà emanato successivamente dal provveditore in conformità all'all. 3 della presente ordinanza.

19. Le nomine conferite ai sensi dei commi precedenti debbono essere pubblicate all'albo del Provveditorato e nelle scuole di cui al penultimo comma dell'art. 9 della presente ordinanza con l'annotazione relativa all'avvenuta o mancata accettazione e vi restano affisse per 30 giorni.

20. La supplenza, annuale o temporanea, ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio, salva diversa disciplina prevista dalla normativa in vigore.

21. La mancata accettazione di una supplenza annuale a tempo parziale non comporta l'applicazione della sanzione del depennamento dalla graduatoria provinciale prevista dal presente articolo. L'accettazione di una nomina a tempo parziale non preclude la possibilità di ottenere successivamente una nomina a tempo pieno.

22. Qualora si verifichi, nell'ambito di ciascuna graduatoria una successiva disponibilità di posti, i provveditori agli studi, ferme restando le nomine già disposte, procederanno al conferimento delle supplenze, mediante scorrimento della graduatoria provinciale, salvo quanto previsto dal precedente comma 21 e del successivo comma 23.

23. Qualora si verifichino disponibilità successive di posti conferibili per supplenza annuale -e limitatamente a tale tipo di posti- si procede alla riconvocazione degli aspiranti già nominati per supplenza temporanea, a partire da quello al quale sia stata conferita una supplenza temporanea immediatamente dopo l'ultimo aspirante al quale sia stata conferita una supplenza annuale.

Art. 13.- Presentazione dei documenti - Esoneri

1. All'atto della nomina e comunque non oltre i 30 giorni dall'assunzione del servizio l'impiegato deve, a pena di decadenza, presentare al capo d'istituto, il quale li rimette al provveditore agli studi, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei Paesi della Comunità europea, di data non anteriore a 3 mesi;

c) certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a 3 mesi;

d) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a 3 mesi;

e) certificato, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria locale, dal quale risulti che l'impiegato è esente da difetti che impediscano l'adempimento degli obblighi di servizio. Il certificato deve anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della Legge 23 luglio 1956, n. 837;

f) certificato di data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 482/68 (limitatamente alle nomine da conferire in base al diritto a riserva quale appartenente alle categorie di cui all'art. 10 della presente ordinanza). In ordine alla presentazione del documento predetto si applicano le deroghe previste dal precedente art. 10 nel caso di impieghi precari che costituiscono causa ostativa al rilascio del certificato di disoccupazione.

2. I certificati medici presentati dagli invalidi devono contenere, ai sensi dell'art. 19 della Legge 482/68, le seguenti indicazioni:

a) se l'interessato ha perduto o meno ogni capacità lavorativa;

b) se la natura ed il grado dell'invalidità sono, o meno, di pregiudizio all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

3. All'atto dell'assunzione in servizio, inoltre, gli impiegati devono rilasciare una dichiarazione in carta semplice da cui risulti se percepiscano, o meno, a qualsiasi titolo, pensione, indicando, in caso positivo, la causa della pensione, l'amministrazione o ente erogante, l'ammontare della pensione stessa.

4. Gli aspiranti ai quali sia conferita una supplenza devono dichiarare i servizi, comunque prestati, ai sensi dell'art. 145 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1072.

5. Coloro che abbiano allegato alla domanda di cui all'art. 4 il certificato di studio devono presentare il titolo originale o copia autentica di esso.

6. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti, di cui alle lettere a - b - c - d, i dipendenti statali di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante la presentazione dello stato matricolare.

7. Per coloro che assumano servizio in scuole della stessa provincia nella quale hanno prestato servizio, quali supplenti annuali, nell'anno scolastico precedente, è ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che siano già allegati al fascicolo personale esistente nel Provveditorato agli studi.

Art. 14.- Casi di incompatibilità - Divieto di cumulo di impieghi

1. I casi di incompatibilità sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. A norma dell'art. 65 del T.U. sopra citato, l'impiegato di ruolo che accetti supplenze ed assuma servizio, decade di diritto dal precedente impiego.

Art. 15.- Sanzioni

1. Il provveditore agli studi che abbia rilevato, direttamente o per segnalazione dei capi di istituto o in altro modo, dichiarazioni false nella domanda o alterazioni volontarie apportate alla documentazione originale o in copia, dopo aver accertato la responsabilità dell'impiegato, salvi gli ulteriori provvedimenti, dispone la revoca dell'eventuale nomina già conferita e dichiara l'impiegato stesso decaduto dal diritto di conseguire nomine per il periodo di validità delle graduatorie provinciali in corso.

2. Parimenti i provveditori agli studi interessati procedono nei confronti dell'aspirante che, in violazione al disposto di cui al precedente art. 4, abbia presentato domanda in più di una provincia.

Art. 16.- Ricorsi

1. Contro i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze nelle scuole primarie, secondarie ed artistiche è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui all'art. 3, commi VIII e IX, della Legge 9 agosto 1978, n. 463.

2. Con il ricorso di cui al precedente comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

3. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui sono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.

4. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. La notifica del ricorso è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Se i controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica a uno solo di essi; qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio e della residenza del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante avviso da pubblicare all'albo del Provveditorato agli studi.

7. I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica.

8. La commissione decide, in via definitiva, entro 30 giorni dalla data della presentazione del ricorso. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al T.A.R. o quello straordinario al Capo dello Stato.

TITOLO II - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI CAPI D'ISTITUTO

Art. 17.- Competenza al conferimento delle supplenze

1. I capi d'istituto sono competenti ad assumere supplenti temporanei in sostituzione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo assente dal servizio, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Il capo d'istituto è, inoltre, competente per la sostituzione del personale assente collocato in congedo straordinario ovvero in aspettativa di qualsiasi natura.

3. Il capo d'istituto è, infine, competente ad assumere supplenti temporanei per la sostituzione del personale -collaboratore amministrativo- distaccato presso i distretti scolastici.

4. La costituzione nella medesima istituzione scolastica di un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativi allo stesso profilo professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, sui quali possono essere conferite supplenze temporanee. La disponibilità di posti a tempo parziale è utilizzata, altresì, per il conferimento di supplenze temporanee a tempo parziale.

5. La sostituzione del personale assente deve essere disposta, anche in ordine alla durata della supplenza da conferirsi, allorché sia necessaria per inderogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Art. 18.- Presentazione domande - Graduatorie d'istituto

1. Coloro che, inclusi nelle corrispondenti graduatorie provinciali, aspirano a supplenze temporanee devono farne domanda, in carta libera secondo il modello in all. 4, ai capi d'istituto entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante assicurata convenzionale entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Le domande di supplenza possono essere presentate per non più di 25 scuole o istituti della provincia per la quale si è inseriti in graduatoria. Il predetto limite di 25 scuole si riferisce a ciascuna delle graduatorie nelle quali l'aspirante è incluso.

4. Ogni domanda deve contenere la completa elencazione delle altre scuole cui si è presentata domanda di supplenza.

5. Con una stessa domanda possono essere richieste supplenze per diversi tipi di posti di uno stesso istituto.

6. Coloro che aspirano a supplenze in sezioni staccate o scuole coordinate ubicate in provincia diversa da quella della sede centrale, devono farne domanda al capo d'istituto, il quale procede alla compilazione di apposita graduatoria per la sezione staccata o scuola coordinata. In tal caso la domanda di supplenza può essere prodotta esclusivamente da coloro che siano inseriti nella graduatoria della provincia nella cui circoscrizione è la sezione staccata o scuola coordinata.

7. Ricevute le domande il capo d'istituto compila, per ogni tipo di posto, la graduatoria degli aspiranti dopo aver accertato che il punteggio dichiarato dall'interessato corrisponda a quello riportato nella graduatoria provinciale.

8. Dell'adempimento di tale obbligo il capo d'istituto deve far esplicita menzione nell'atto di nomina.

9. Le graduatorie sono pubblicate all'albo dell'istituto e della sezione staccata o scuola coordinata ubicata in provincia diversa entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di supplenza e vi restano affisse.

10. Per le scuole di nuova istituzione le domande di supplenza possono essere prodotte da coloro che siano inclusi nelle graduatorie della provincia ove ha sede la scuola di nuova istituzione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive ovvero entro 20 giorni dalla pubblicazione, all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, dell'elenco delle scuole di nuova istituzione (1). Poiché non possono essere prodotte nella provincia domande di supplenza per più di 25 scuole, chi ha già espresso 25 preferenze deve precisare la scuola dalla cui graduatoria desidera essere depennato e deve inviare la domanda di supplenza, per conoscenza, anche a tale scuola. I capi d'istituto pubblicano le graduatorie entro 10 giorni dalla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande di supplenza. Fino a tale data si attinge, per eventuali supplenze, a graduatorie d'istituti viciniori.

NOTA

(1) A tal fine il provveditore agli studi è tenuto a pubblicare all'albo ed a tenere aggiornato l'elenco delle scuole di nuova istituzione.

Art. 19.- Nomine di competenza del capo d'istituto

a) Sostituzione del coordinatore amministrativo

1. Il collaboratore amministrativo sostituisce il coordinatore amministrativo per le assenze di quest'ultimo di durata fino a 20 giorni, secondo l'esplicita previsione al riguardo contenuta nel profilo professionale del collaboratore amministrativo, come delineato dal D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588.

2. Qualora l'assenza del coordinatore sia prevista per un periodo superiore a 20 giorni, il capo d'istituto verifica la possibilità di affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad un collaboratore amministrativo in servizio nell'istituto medesimo.

3. A tale scopo ciascun capo d'istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, acquisisce le istanze dei collaboratori amministrativi in servizio i quali si dichiarino disponibili alla sostituzione temporanea del coordinatore.

4. In tale istanza devono essere dichiarati titoli culturali (diplomi di laurea, idoneità o superamento di un concorso per esami a posti di coordinatore amministrativo) nonchè titoli di servizio (in qualità di coordinatore amministrativo non di ruolo o di collaboratore amministrativo) o comunque titoli dai quali possa desumersi l'esperienza concreta nello svolgimento dei servizi del coordinatore ovvero la preparazione culturale e tecnica per assumere tali tecnici.

5. Il capo d'istituto, sentito anche il coordinatore amministrativo, individua, previa valutazione degli eventuali titoli dichiarati dagli interessati, l'impiegato cui, in caso di assenza o impedimento del coordinatore medesimo, saranno affidate -nel corso dell'anno scolastico- le relative funzioni.

6. Dei titoli dichiarati potrà, all'occorrenza, essere richiesta regolare documentazione.

7. Durante il periodo di sostituzione il collaboratore amministrativo svolge tutte le funzioni del coordinatore amministrativo previste dal relativo profilo professionale.

8. Qualora non sia possibile affidare le funzioni di cui trattasi ad alcuno dei collaboratori disponibili, titolari nella medesima scuola, il capo d'istituto informa tempestivamente il provveditore agli studi, il quale verifica la possibilità di nominare un reggente. A tal fine, all'inizio di ogni anno scolastico, viene compilato, a cura degli uffici scolastici provinciali, un elenco contenente i nominativi dei coordinatori amministrativi di ruolo disponibili ad accettare la reggenza di altro ufficio di segreteria, sulla base di apposite domande nelle quali gli interessati dichiarino la propria disponibilità ad assumere la reggenza medesima in una seconda istituzione scolastica con l'indicazione dell'ambito territoriale prescelto, tenuto conto della sede della scuola di titolarità (distretto, comune, provincia).

9. Le modalità ed i termini di presentazione della predetta domanda sono disciplinati con apposita circolare da parte dei provveditori agli studi.

10. Il provveditore agli studi conferisce la reggenza nell'ambito delle preferenze territoriali espresse dall'interessato, tenuto conto, altresì, dell'anzianità di servizio, della viciniorità fra la scuola di titolarità e la scuola di reggenza, nonchè del tipo di istituto.

11. In ogni caso, sono presi in considerazione, nell'ordine, i seguenti ambiti territoriali nei quali le scuole di titolarità e di reggenza risultino entrambe comprese:

1) distretto;

2) comune (1);

3) provincia.

12. Non può essere affidato contemporaneamente più di un incarico di reggenza ad un medesimo coordinatore amministrativo. Il coordinatore non può rinunciare alla reggenza se non per giustificati motivi. La rinuncia senza giustificati motivi comporta il divieto di ottenere altre reggenze per il medesimo anno scolastico.

13. Nei convitti nazionali ed educandati femminili con scuole annesse, nei casi di assenza superiore a 20 giorni dei coordinatori amministrativi dell'istituzione educativa o di scuole annesse, il rettore dispone l'attribuzione della reggenza d uno dei coordinatori amministrativi in servizio nell'istituzione stessa o nelle scuole annesse, sulla base delle procedure previste dalla presente ordinanza per il conferimento delle reggenze.

14. Qualora per le assenze di durata superiore a 20 giorni non sia stato possibile affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad un collaboratore amministrativo della scuola, nè per reggenza ad altro coordinatore amministrativo, il capo d'istituto procede al conferimento della nomina al supplente temporaneo secondo le modalità previste al successivo punto c).

15. Il coordinatore amministrativo cui sia stato concesso l'esonero per motivi sindacali è sostituito con le modalità previste dal presente punto a), con scadenza riferita al 31 agosto.

b) Sostituzione del personale di III e IV qualifica

16. Le sostituzioni del personale di terza e quarta qualifica sono disposte, previo accertamento dell'effettiva, inderogabile esigenza relativamente a ciascuna supplenza conferibile, con le seguenti modalità:

1) a partire dal primo assente in poi nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;

2) a partire dal secondo assente in poi nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di collaboratore.

17. I criteri sopra indicati si applicano a tutte le istituzioni nelle quali è previsto un organico di personale sia dei ruoli provinciali che dei ruoli nazionali (istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica ivi compresi i conservatori di musica, le accademie e le istituzioni educative).

18. Il capo di istituto dà luogo alla nomina di supplenti soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a 30 giorni. Le supplenze medesime sono conferite a partire dal primo giorno di cui si determinano le condizioni di cui sopra, per il periodo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

19. La durata di un'assenza pari o superiore a 30 giorni è conteggiata per intero, ai fini della sostituibilità, anche se una parte dell'assenza coincide con un periodo di sospensione dell'attività didattica, fermo restando che, qualora le assenze del titolare comprendano uno o più periodi di sospensione dell'attività didattica e ricorrano le condizioni di cui al presente punto b), le supplenze sono conferite con un unico provvedimento, nel quale devono essere evidenziati i periodi relativamente ai quali il rapporto di lavoro è sospeso.

20. Qualora ad un primo periodo di assenza, inferiore a 30 giorni, venga ad aggiungersi un successivo periodo di proroga che, sommato al precedente, determini -complessivamente- un'assenza di durata pari o superiore a 30 giorni, si considerano maturate le condizioni per la sostituzione nei limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma 16.

21. Relativamente a ciascun profilo professionale, per i fini di quanto previsto dal precedente punto 2), un'assenza di durata inferiore a 30 giorni, ancorchè non sostituibile, è conteggiata ai fini della verifica delle condizioni richieste per il conferimento di supplenze da parte del capo d'istituto (sostituzione a partire dal secondo assente); pertanto, è disposta la nomina di un supplente temporaneo quando, fra le due prime assenze verificatesi (anche se solo in parte concomitanti) una almeno risulti di durata pari o superiore a 30 giorni. In tal caso la supplenza può essere conferita in relazione all'assenza più lunga, anche se si tratta della prima assenza verificatasi; fra due assenze superiori a 30 giorni potrà essere disposta la sostituzione per quella di maggiore durata.

22. La supplenza conferita per tale assenza pari o superiore a 30 giorni è mantenuta fino al rientro del titolare. In caso di successivi periodi di proroga dell'assenza medesima, il supplente è mantenuto in servizio subordinatamente alla permanenza delle condizioni che originariamente determinarono la nomina.

23. Le eventuali ulteriori sostituzioni sono disposte a partire dal terzo assente in poi relativamente a periodi pari o superiori a 30 giorni concomitanti, anche solo in parte, con la prima supplenza conferita.

24. Il limite numerico di 4 unità di "personale collaboratore" di cui ai punti 1) e 2) è riferito sia al "collaboratore amministrativo" che al "collaboratore tecnico" con riguardo ai rispettivi organici di fatto.

25. Relativamente al personale ausiliario e collaboratore, si fa riferimento, nel caso di scuole o istituti con sezioni staccate, sedi coordinate, succursali o convitti annessi, alle distinte dotazioni organiche di fatto, formalmente assegnate dai competenti organi di istituto all'inizio dell'anno scolastico, rispettivamente alla sede scolastica centrale ed a ciascuna delle predette sezioni staccate, sedi coordinate, succursali o convitti annessi.

26. Per i collaboratori tecnici si fa riferimento, inoltre, alle singole aree professionali previste nelle tabelle allegate all'O.M. n. 311 del 31 ottobre 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

27. Per la sostituzione del restante personale di terza e quarta qualifica, appartenente ai profili professionali di guardarobiere, cuoco, aiutante cuoco, infermiere, in presenza di figura unica in servizio nella istituzione, si provvede comunque alla immediata sostituzione in caso di assenza.

28. Va considerato, in ogni caso, assente dal servizio il collaboratore amministrativo al quale siano state attribuite le funzioni di coordinatore in base a quanto previsto nel precedente punto a), relativamente al periodo di attribuzione delle predette funzioni.

29. Il posto lasciato scoperto dal collaboratore amministrativo che sia stato utilizzato presso il distretto scolastico per i relativi adempimenti amministrativi è considerato disponibile per le operazioni di cui al presente punto b), a condizione che il titolare distaccato non si trovi in condizioni di soprannumerarietà e non possa essere sostituito da altra unità di personale di corrispondente qualifica e profilo professionale che, nell'ambito del ruolo provinciale, debba essere utilizzato in quanto soprannumerario.

30. Non è consentito disporre nomine di supplenti per la sostituzione, presso i distretti scolastici, del personale ivi distaccato, che si assenti dal servizio per motivi che ordinariamente consentirebbero la sostituzione con personale non di ruolo nell'istituzione scolastica di titolarità.

31. E' disposta dal capo d'istituto, con le modalità previste dal presente punto b), la sostituzione del personale di terza e quarta qualifica assente dal servizio per esonero sindacale, a condizione che non sia stato possibile provvedere alla sostituzione medesima mediante impiego di personale soprannumerario.

c) Conferimento ed accettazione delle nomine

32. Il capo d'istituto procede al conferimento della supplenza seguendo l'ordine delle graduatorie compilate per ogni tipo di posto.

33. Ai sensi dell'art. 585 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli (rispettivamente per l'accesso alla V, IV e III qualifica) hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza, relativamente alle corrispondenti graduatorie.

34. Le precedenze assolute di cui sopra sono date secondo l'ordine di inclusione nella graduatoria di supplenza di circolo o d'istituto.

35. Le riserve di posti in favore di categorie protette, di cui al precedente art. 10, non si applicano per il conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o d'istituto.

36. Il provveditore agli studi comunica alle dipendenti istituzioni scolastiche gli elenchi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi di accesso per soli titoli, ai fini dell'attribuzione delle relative precedenze.

37. Fino alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie di circolo o d'istituto, le supplenze vanno conferite sulla base delle graduatorie vigenti per il triennio precedente. Tali supplenze sono revocate alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie solamente nell'ipotesi che si protraggano oltre tale data per un periodo pari o superiore a 20 giorni.

38. Il conferimento delle supplenze deve essere comunicato telegraficamente e deve essere accettato entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione.

39. La comunicazione telegrafica può essere preceduta da interpello a mezzo fonogramma registrato al protocollo. (2)

40. Gli atti di nomina -riguardanti esplicitamente il punteggio attribuito nella graduatoria provinciale ed il posto occupato nella medesima- devono essere pubblicati contestualmente all'albo della scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

41. Non è consentito abbandonare una supplenza temporanea per accettarne un'altra di maggiore durata, salvo che non si tratti di supplenze che durino rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (per i coordinatori amministrativi) o al termine delle lezioni (per il personale di terza e quarta qualifica) o comunque -in via generale ed entro i limiti predetti- per un periodo non inferiore a cinque mesi, compresi i periodi di sospensione della nomina previsti dalle norme vigenti per la sostituzione del personale A.T.A. di terza e quarta qualifica assente dal servizio.

42. Chi, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza non può ottenere altre nomine, relative alla stessa graduatoria, per tutto il periodo corrispondente alla durata della supplenza abbandonata.

43. Dell'avvenuto abbandono di una supplenza è data comunicazione, a cura del capo d'istituto competente, alle altre scuole od istituti presso cui l'aspirante ha presentato domanda per le medesime graduatorie.

44. La sanzione non si applica quando l'abbandono sia dovuto al conferimento di supplenze annuali o temporanee da parte del provveditore agli studi o di una supplenza temporanea del capo d'istituto che duri fino al termine dell'anno scolastico (per i coordinatori amministrativi) o al termine delle lezioni o comunque per un periodo non inferiore a 5 mesi, compresi i periodi di sospensione della nomina di cui sopra è cenno.

45. Il divieto non sussiste qualora si tratti di assumere altra supplenza relativa ad una graduatoria diversa da quella per la quale l'interessato è in servizio.

46. La supplenza può essere conferita con scadenza riferita al momento del rientro del titolare. In ogni caso, il diritto alla conferma in servizio viene meno a seguito della pubblicazione delle nuove graduatorie d'istituto e in tale ipotesi la supplenza è revocata alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie soltanto nel caso in cui la stessa si protragga oltre tale data per un periodo pari o superiore a 20 giorni.

47. Le supplenze di coordinatore amministrativo conferite fino al rientro del titolare hanno durata fino al 31 agosto e possono essere confermate fino all'effettivo rientro del titolare medesimo soltanto nel caso in cui, all'inizio del nuovo anno scolastico, non sia stato possibile disporre la sostituzione mediante incarico da conferire al collaboratore amministrativo in servizio nell'istituto medesimo, per reggenza, ad altro coordinatore amministrativo. In tal caso, resta fermo quanto già previsto dal precedente comma.

48. Qualora, invece, in rapporto alle esigenze di servizio dell'istituto, la supplenza sia conferita con data di scadenza anteriore a quella del previsto rientro del titolare, tale data non potrà essere successivamente modificata.

49. Per le supplenze relative ai collaboratori tecnici, si richiamano le modalità contenute nell'art. 12 dell'O.M. 21 febbraio 1994, n. 59.

50. Coloro che conseguono la nomina a supplente temporaneo devono produrre i documenti di cui all'art. 13 dell'ordinanza sopra citata e devono altresì provvedere a regolarizzare in bollo tutti i documenti allegati alla domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali.

51. I supplenti che abbiano già presentato la documentazione sono esonerati dal presentarne un'altra analoga nel caso di successiva supplenza nel corso del triennio di validità delle graduatorie. A tal fine gli interessati sono tenuti ad indicare la scuola o l'istituto presso il quale giace la documentazione, ferma restando la facoltà del capo d'istituto di accertare d'ufficio tale circostanza.

52. Coloro i quali sono nominati supplenti temporanei conservano il diritto ad ottenere la supplenza annuale o temporanea derivante dall'inclusione nelle graduatorie provinciali.

53. L'aspirante che abbia ottenuto una supplenza temporanea e prestato il relativo servizio non perde il diritto alle ulteriori nomine nei confronti degli aspiranti che lo seguono nell'ordine della graduatoria d'istituto.

54. L'accettazione di una supplenza temporanea a tempo parziale non preclude la possibilità di ottenere successivamente una supplenza temporanea a tempo pieno, anche se derivante dalla sopravvenuta disponibilità, nella medesima istituzione scolastica, di un secondo posto a tempo parziale. Può essere conferita una supplenza temporanea a tempo parziale al personale al quale sia stata conferita dal provveditore agli studi una supplenza temporanea a tempo parziale purchè risulti incluso nella graduatoria di circolo o d'istituto.

55. Qualora l'assenza di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di terza e quarta qualifica nel periodo intercorrente fra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche (compresi gli esami) determini, nell'istituzione scolastica, l'impossibilità di assicurare lo svolgimento delle attività medesime, il capo d'istituto -previa autorizzazione del provveditore agli studi- può prorogare la data di scadenza della supplenza conferita, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio fornito dalla scuola.

56. A tal fine, il capo d'istituto segnala tempestivamente al provveditore agli studi tutti gli elementi necessari per la valutazione delle circostanze che possono giustificare l'autorizzazione a mantenere in servizio supplenti temporanei.

57. Sono comunque da considerare valide, ai fini di cui sopra, le necessità connesse con l'apertura e la chiusura della scuola, la pulizia dei locali, la fornitura del supporto amministrativo e tecnico indispensabile per lo svolgimento delle attività didattiche sopra richiamate.

58. Il provveditore agli studi concede l'autorizzazione al capo d'istituto tenendo conto, anche, della presenza nell'istituzione scolastica di personale supplente annuale nonchè di quello nominato fino al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali.

NOTE

(1) Qualora il distretto includa più comuni, l'ordine sarà il seguente: 1 - comune; 2 - distretto; 3 - provincia.

(2) Per fonogramma deve intendersi la comunicazione per via telefonica di un testo scritto, registrato a protocollo, con l'indicazione del giorno ed ora di trasmissione, nonchè delle generalità dell'operatore che trasmette e della persona che riceve la comunicazione.

Art. 20.- Esclusioni - Sanzioni

1. Il capo d'istituto che abbia rilevato dichiarazioni false nelle domande, o alterazioni volontarie apportate alla documentazione in originale o in copia, o che abbia constatato che l'interessato ha prodotto domanda di supplenza in più di 25 scuole, dopo aver accertato la responsabilità dell'interessato, dispone la revoca dell'eventuale nomina già conferita. Invia, successivamente, gli atti al provveditore agli studi il quale, dopo una verifica dei fatti, depenna il candidato da tutte le graduatorie provinciali nelle quali sia eventualmente inserito con la conseguente cancellazione anche dalle graduatorie d'istituto e revoca l'eventuale supplenza annuale già conferita.

Art. 21.- Ricorsi

1. Contro i provvedimenti adottati dai capi d'istituto in applicazione del presente titolo II è ammesso il ricorso alla commissione di cui all'art. 3, commi VIII e IX, della Legge 9 agosto 1978, n. 463, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine di 15 giorni. In tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

2. Si osservano per tali ricorsi le norme di cui al precedente art. 16, commi III - V - VI - VIII.

3. La pubblicazione di cui al citato VI comma va fatta all'albo della scuola o istituto.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROVINCE DI BOLZANO, GORIZIA E TRIESTE

Art. 22.- Scuole con insegnamento in lingua slovena

1. Le norme della presente ordinanza si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con insegnamento in lingua slovena.

2. Presso i Provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia debbono essere predisposte, per tali scuole, distinte graduatorie.

3. Per l'inserimento in tali graduatorie gli aspiranti devono indicare nella domanda, tra l'altro, il possesso del titolo di studio conseguito nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

4. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare altresì se intendano essere inclusi soltanto nelle graduatorie relative alle scuole con insegnamento in lingua slovena o anche nelle graduatorie per le scuole in lingua italiana.

5. Gli aspiranti che non producono il titolo di studio di cui sopra sono collocati nelle graduatorie con riserva e devono sostenere, con esito favorevole, all'atto del conferimento della supplenza, un colloquio tendente ad accertare la conoscenza della lingua slovena.

6. A tal fine il provveditore agli studi costituisce una apposita commissione composta da un preside e due insegnanti.

Art. 23.- Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della provincia di Bolzano

1. Nella provincia di Bolzano le norme della presente ordinanza si applicano solo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del convitto nazionale con esclusione quindi del personale delle scuole, anche se annesse al convitto medesimo.

2. Per l'inserimento in tali graduatorie gli aspiranti devono indicare, tra l'altro, il possesso dell'attestato di bilinguismo ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

3. Gli aspiranti, già inclusi in graduatoria, al momento del conferimento di una nomina, sia da parte del sovrintendente che da parte del rettore del convitto nazionale, dovranno presentare il prescritto attestato di bilinguismo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI

Art. 24.- Validità permanente delle graduatorie

1. Le graduatorie provinciali hanno validità permanente e sono triennalmente aggiornabili nel punteggio degli aspiranti iscritti e a seguito della presentazione di nuove domande. Le graduatorie di circolo o d'istituto hanno validità triennale.

2. All'inizio del secondo e terzo anno del triennio di vigenza le graduatorie provinciali rivivono nei riguardi di tutti coloro che, a norma delle disposizioni precedentemente impartite, non siano stati cancellati o esclusi, compresi quelli che nell'anno scolastico precedente abbiano conseguito una supplenza annuale in base a graduatorie che siano state interamente scorse.

3. Ove nelle graduatorie provinciali non vi siano aspiranti o esse si esauriscano nel corso del primo ovvero del secondo o terzo anno del triennio di vigenza, i posti vacanti vengono ricoperti con supplenza temporanea conferita dal capo d'istituto a persona avente i requisiti prescritti, previa pubblicazione all'albo dell'istituto, per almeno 15 giorni, di un avviso di disponibilità del posto, con fissazione di un congruo termine per la presentazione delle domande.

4. Il termine di cui al precedente comma è eventualmente prorogabile in caso di mancanza di aspiranti.

5. In caso di più aspiranti si procede alla formulazione di apposita graduatoria sulla base dei titoli di cui alle tabelle annesse alla presente ordinanza.

6. Nell'ipotesi in cui nelle graduatorie d'istituto non vi siano aspiranti, le relative supplenze temporanee che si rendano necessarie sono disposte utilizzando le graduatorie di altre scuole poste nell'ordine: nel distretto; nei distretti viciniori; nel comune; nei comuni viciniori.

7. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in caso di mancanza degli aspiranti, i capi di istituto devono rivolgersi agli uffici di collocamento allo scopo di reperire personale fornito dei requisiti richiesti. Ai sensi dell'art. 3, II comma, della Legge 9 agosto 1978, n. 463, occorre compilare nuove graduatorie provinciali per il secondo ovvero per il terzo anno del triennio di vigenza solo quando nel primo anno (ovvero nel secondo anno) si sia reso necessario ricorrere alla procedura di cui ai commi III, IV, V, VI del presente articolo.

8. Tali nuove graduatorie, che hanno validità limitata ad un solo anno scolastico, debbono essere utilizzate soltanto qualora, nel corso di conferimento di supplenze annuali, si verifichi effettivamente l'esaurimento della corrispondente graduatoria permanente.

9. Le domande del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per inclusione nelle graduatorie di cui al comma precedente, devono essere presentate, per una sola provincia, entro il 20 maggio dell'anno in cui si verifica l'esaurimento delle graduatorie provinciali.

10. A pena di esclusione, le domande devono essere redatte unicamente sugli appositi moduli di cui agli all. 6 e 6 bis della presente ordinanza.

11. L'aspirante già incluso in altra graduatoria della medesima provincia deve indicare e certificare nuovamente i titoli culturali e di servizio.

12. Coloro che sono già inclusi nella graduatoria permanente esaurita non devono ripresentare alcuna domanda, rimanendo consolidate le posizioni già conseguite in graduatoria.

13. Gli aspiranti che non siano inclusi in alcuna graduatoria provinciale permanente per il conferimento di supplenze su posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario devono, all'atto della presentazione della domanda, dichiarare espressamente tale loro condizione al punto 8 bis del modulo domanda (all. 6).

14. Gli aspiranti attualmente inclusi in graduatorie provinciali permanenti possono presentare, nel termine sopraindicato, domanda di supplenza ad altro ufficio scolastico provinciale per l'inclusione nelle nuove graduatorie aggiuntive. Tale circostanza va dichiarata ugualmente al punto 8 bis del modulo domanda.

15. L'ufficio scolastico di provenienza provvederà d'ufficio alla cancellazione degli aspiranti in parola da tutte le graduatorie permanenti della propria provincia, atteso che l'art. 4 della presente ordinanza prevede che gli aspiranti alle nomine possano essere inclusi in graduatorie di una sola provincia.

16. La mancata dichiarazione della presenza in graduatoria di altra provincia e quindi la contemporanea presenza in graduatorie di più province comporterà l'esclusione dalle graduatorie di tutte le province interessate ai sensi del precedente art. 8 lettera F.

17. Le graduatorie provvisorie devono essere pubblicate entro il 10 giugno e quelle definitive entro il 10 luglio dell'anno scolastico in cui si verifica l'esaurimento delle graduatorie stesse.

18. Le domande di inclusione nelle corrispondenti graduatorie d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee dei capi d'istituto devono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

19. Entro il 20 marzo del primo e del secondo anno del triennio di validità delle graduatorie provinciali, i provveditori agli studi pubblicano all'albo dell'ufficio scolastico provinciale l'avviso di esaurimento delle graduatorie unitamente a stralcio delle relative norme contenute nella presente ordinanza. Dell'esaurimento delle graduatorie deve essere data comunicazione a tutti gli uffici scolastici provinciali che provvederanno a darne diffusione mediante pubblicazione ai relativi albi.

Art. 25.- Reinserimento in graduatoria del personale depennato per mancata accettazione della nomina

1. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle nomine da conferire al personale ATA non di ruolo depennati dalle medesime graduatorie a seguito di mancata accettazione delle nomine conferite, possono presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie medesime per l'anno scolastico successivo a quello cui si riferisce il depennamento. Le relative domande dovranno essere presentate entro il 15 aprile utilizzando il modulo domanda all. 6 e 6 bis nel quale potrà eventualmente essere richiesto anche l'aggiornamento del punteggio. Il reinserimento in graduatoria nel secondo e nel terzo anno di validità delle stesse va richiesto con apposita domanda in carta libera, nella quale vanno riportati i dati anagrafici, la graduatoria (o le graduatorie) cui si riferisce il reinserimento nonchè i punteggi precedentemente attribuiti.

2. Gli aspiranti depennati dalla graduatoria provinciale che non chiedano il reinserimento per l'anno scolastico successivo potranno presentare domanda di inclusione solo in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti.

3. Non è consentita la presentazione delle domande di reinserimento in graduatoria da parte del personale già incluso nella graduatoria G-ausiliari.

4. Il reinserimento in graduatoria è disposto mediante ripristino della domanda con il medesimo punteggio posseduto all'atto del depennamento.

5. Il reinserimento in graduatoria degli aspiranti che abbiano presentato domanda è disposto mediante decreto collettivo del provveditore agli studi da pubblicare all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

6. Le modalità operative per la trattazione delle domande di reinserimento in graduatoria saranno comunicate ai provveditori agli studi dall'ufficio per l'informatica.


 

ALLEGATO 1

Tabella di valutazione dei titoli
(approvata con D.M. 1 febbraio 1987)

TABELLA A - CARICHI DI FAMIGLIA (1)

1) Aspirante con coniuge a carico oppure senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, con persone a carico: punti 1

2) Per ogni figlio minorenne o maggiorenne permanentemente inabile al lavoro o studente universitario fino a 26 anni, non coniugato convivente (1bis) : punti 0,50

TABELLA B - GRADUATORIA DI COORDINATORE AMMINISTRATIVO

A) Titoli di cultura

1) Titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria. Media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Per quanto concerne i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 (2).

2) Diploma di laurea (3): punti 2

3) Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1

4) Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845: punti 1

B) Titoli di servizio

5) Servizio prestato in qualità di segretario o coordinatore amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

6) Servizio prestato in qualità di applicato di segreteria, di magazziniere o di collaboratore amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,25

7) Servizio militare ed i servizi ad esso assimilati; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (7): punti 0,05

TABELLA C - GRADUATORIE COLLABORATORE TECNICO, CUOCO, INFERMIERE

A) Titoli di cultura

1) Titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria. Media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione non sia espressa con una cifra ma con una qualifica complessiva, si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente = 6; buono = 7; distinto = 8; ottimo = 9 (2). Nei confronti di coloro che producano il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ex art. 14 della Legge n. 845/78, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media. Per quanto concerne i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

2) Idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di ruolo banditi dal Consiglio di amministrazione degli istituti tecnici e professionali (si precisa che tale punteggio viene attribuito solo agli idonei dei concorsi a posti di aiutante tecnico o cuoco per la inclusione rispettivamente nella graduatoria dei collaboratori tecnici e dei cuochi). Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2

B) Titoli di servizio

3) Servizio prestato in istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in qualità di aiutante tecnico o di collaboratore tecnico (limitatamente alla graduatoria di collaboratori tecnici) (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

4) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente alla graduatoria di cuoco) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

5) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente alla graduatoria degli infermieri) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale o nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente alla graduatoria dei cuochi) (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,30

7) Altro servizio comunque prestato in scuole o istituti statali o conformati d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici o professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei CRACIS (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,10

8) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,05

9) Servizio militare ed i servizi ad esso assimilati; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (7): punti 0,05

TABELLA D - GRADUATORIA DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

A) Titoli di cultura

1) Titolo di studio prescritto per la inclusione nella graduatoria. Media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva, si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente = 6; buono = 7; distinto = 8; ottimo = 9 (2).

2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado od artistica (3): punti 2

3) Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto ed esecutive bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1

4) Attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciato al termine dei corsi professionali istituiti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato o titolo) : punti 1

B) Titoli di servizio

5) Servizio prestato in qualità di segretario o coordinatore amministrativo, applicato, magazziniere o collaboratore amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

6) Altro servizio comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 5) ivi compreso il servizio di insegnamento CRACIS (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,10

7) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e dei patronati scolastici (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,05

8) Servizio militare ed i servizi ad esso assimilati; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (7): punti 0,05

TABELLA E - GRADUATORIA DEI GUARDAROBIERI E DEGLI AIUTANTI CUOCHI

A) Titoli di cultura

1) Titolo di studio prescritto per la inclusione nella graduatoria. Media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva, si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente = 6; buono = 7; distinto = 8; ottimo = 9 (2).

2) Idoneità conseguita in precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di ruolo per cuoco o aiutante cuoco indetti dai consigli di amministrazione degli istituti tecnici e professionali (limitatamente alla graduatoria degli aiutanti cuochi). Il punteggio viene attribuito una sola volta, anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2

3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di ruolo di guardarobiere indetti dai consigli di amministrazione degli istituti tecnici e professionali (limitatamente alle graduatorie di guardarobiere). Il punteggio viene attribuito una sola volta, anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2

B) Titoli di servizio

4) Servizio prestato in qualità di cuoco e di aiutante cuoco relativamente alla graduatoria di aiutante cuoco ovvero di guardarobiere e di aiutante guardarobiere per la graduatoria di guardarobiere nelle scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

5) Altro servizio comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento prestato nei CRACIS (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,15

6) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, dei patronati scolastici o dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,05

7) Servizio militare e servizi ad esso assimilati (7); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,05

TABELLA F - GRADUATORIE DEGLI AUSILIARI

A) Titoli di cultura

1) Titolo di studio prescritto per la inclusione nella graduatoria. Media dei voti riportati escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove la votazione sia espressa in termini numerici, la media dei voti sarà arrotondata per difetto quando i decimali siano pari o inferiori allo 0,50, ovvero per eccesso quando i decimali siano superiori allo 0,50. Si attribuiranno i seguenti valori:

media fino al 6,50 = punti 2; fino al 7,50 = punti 2,50; fino all'8,50 = punti 3; fino al 10 = punti 3,50. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva, si attribuiranno i seguenti valori:

sufficiente = 2; buono = 2,50; distinto = 3; ottimo = 3,50.

2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o artistica: punti 2

B) Titoli di servizio

3) Servizio prestato in qualità di bidello, di accudiente, di custode ovvero di ausiliario in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

4) Altro servizio comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei CRACIS (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,15

5) Servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, dei patronati scolastici o dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,05

6) Servizio militare e servizi ad esso assimilati (7); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,05

N.B. Per scuola primaria va intesa scuola materna e scuola elementare. Riguardo a tutte le tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si chiarisce, infine, che sono da intendersi fra i servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole. Ovviamente, tra i servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni non vanno computati quelli resi ad enti locali, già valutati in maniera più favorevole.

NOTE

(1) Per conseguire tale punteggio gli interessati devono produrre dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilità di avere diritto a percepire le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, ovvero per persone a carico nel caso in cui siano senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Gli interessati dovranno all'uopo rilasciare apposita dichiarazione, come da allegato 5, sottoscritta dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, cancelliere, notaio o funzionario del pubblico ufficio cui deve essere prodotta la domanda. Per i carichi di famiglia occorre far riferimento alle quote di aggiunta di famiglia effettivamente percepite, ovvero a quelle che l'aspirante o il coniuge avrebbero titolo a percepire prescindendo dalle disposizioni limitative riferite al reddito.

(2) Nell'ipotesi che l'aspirante produca più titoli validi per l'inclusione in graduatoria, sarà valutato quello più favorevole.

(3) Il punteggio deve essere attribuito una sola volta anche se l'aspirante produca più titoli.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

(5) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risulti la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. L'interessato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità, se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

(7) Salvo che non si faccia luogo alla valutazione più favorevole prevista dall'art. 6, III comma.

(1bis) Il relativo punteggio va attribuito anche per ogni figlio di età superiore ad anni 18 ed inferiore a 21 che frequenti istituti di istruzione secondaria di II grado; per l'attribuzione del punteggio medesimo il figlio convivente deve essere a carico di uno dei genitori; il punteggio viene attribuito ad entrambi i genitori se ambedue aspiranti all'impiego.


 

ALLEGATO 4

Modello di domanda di supplenza
(da compilarsi in carta semplice)

Al preside (o direttore) del .........................

.........................

...l... sottoscritt .........................nato a ......................... (provincia di .......................... il .........................residente in .........................via .........................ai fini del conferimento di supplenze in posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, chiede, a norma della O.M. ......................... di essere collocato nell ... graduatori ... di codesto istituto (o scuola) di seguito indicat ... (1)

1) .........................

2) .........................

3) .........................

...l... sottoscritt ... è inclus... nell ... seguent ... graduatori ... provincial ... (2) del Provveditorato agli studi di .........................

1) .........................al posto .........................con punti .........................

2) .........................al posto .........................con punti .........................

3) .........................al posto .........................con punti .........................

...l... ssottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso a posti di collaboratore tecnico: .........................

Dichiara di essere fornit ... di patente D con relativo certificato di abilitazione professionale (3)

...l... ssottoscritt ... dichiara di aver presentato domanda di supplenza ai seguenti istituti o scuole:

.........................in qualità di .........................

.........................in qualità di .........................

.........................in qualità di .........................

Data, .........................

Firma .........................

(1) Indicare la o le graduatorie che interessano.

(2) Le graduatorie devono essere quelle della provincia nella quale si trova la scuola cui la domanda di supplenza è diretta.

(3) Solo per gli aspiranti a posto di collaboratore tecnico per la "conduzione e manutenzione di autoveicoli".

(4) Indicare la qualifica (es.: coordinatore amministrativo, ausiliario, ecc.).