Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l’autonomia scolastica - Ufficio VI
Ordinanza Ministeriale 28 luglio 2008, n. 67
Prot. n. 8510 CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER
L’ANNO 2008/2009 IL MINISTRO VISTO l’art. 74 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO l’art.138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che delega
alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo
dall’anno scolastico 2002/2003;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n.233 di conversione, con modificazioni,
del Decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento
delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
VISTA la legge 25 ottobre 2007, n. 176 di conversione del decreto legge
7 settembre 2007, n.147, con cui è stata introdotta, nell’ambito
dell’esame di Stato conclusivo dell’istruzione secondaria di primo
grado, una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti;
che il testo relativo alla suddetta prova è scelto dal Ministro della
Pubblica Istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente
emanata dal Ministro stesso;
RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata di cui al
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, rimane assegnata al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
- alla determinazione per l’intero territorio nazionale della data della
prova scritta, a carattere nazionale, dell’esame di Stato conclusivo dei
corsi di istruzione secondaria di primo grado, introdotta dalla citata
legge 25 ottobre 2007,n.176;
- alla determinazione per l’intero territorio nazionale della data di
inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza
nazionale;
TENUTO CONTO che l’eventuale adattamento al calendario scolastico da
parte delle istituzioni scolastiche è regolamentato dal 3° comma del
succitato art.74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, che dispone lo
svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione
flessibile dell’orario complessivo del curricolo o di quello destinato
alle singole discipline ed attività, dal disposto dell’art.5, comma 3,
del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, relativo all’articolazione delle lezioni
in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore
annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed
attività obbligatorie, nonché, nell’una e nell’altra ipotesi, dalle
disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola;
ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per
l’anno scolastico 2008/2009;
ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
espresso nell’adunanza del 9 luglio 2008; ORDINA Art.
1 - Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l’anno scolastico 2008/2009 hanno inizio, per
l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 25
giugno 2009, alle ore 8.30.
Art. 2 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
di primo grado, per l’anno scolastico 2008/2009, si svolgerà, per
l’intero territorio nazionale, il giorno 18 giugno 2009, alle ore 8.30;
in sessione suppletiva, potrà essere espletata, a seconda delle singole
situazioni, il giorno 2 luglio 2009 oppure il giorno 3 settembre 2009.
Art. 3- Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado,
di qualifica professionale, di licenza di maestro d’arte possono essere
effettuate anche nel corso dell’anno scolastico, con le precisazioni di
cui al successivo comma 4.
Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata,
alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i
rispettivi titoli di studio.
Relativamente al conseguimento dei diplomi di qualifica professionale e
di maestro d’arte, l’individuazione del momento in cui collocare, nel
corso dell’anno, tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni
organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e
paritarie.
Art. 4 - Le sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1°
grado possono essere effettuate soltanto nel mese di dicembre e
febbraio, in date da definirsi dal Ministero.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno informarne i Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali, che avranno cura di chiedere
al Ministero i plichi relativi alla prova scritta, a carattere
nazionale.
Art. 5 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni
vigenti, è il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Roma, li 28 luglio 2008
IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI
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