Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995, n. 80

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1994-95

Titolo I - Scuole elementari

Art. 1.- Scrutini finali - 1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.

2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.

4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236, la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.

5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6.

6. I docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente di religione - limitatamente agli alunni che si avvalgono de relativo insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del decreto-legislativo n. 297/1994, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dovere proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare di cui all'art. 121, terzo comma, del decreto legislativo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio previste dai commi precedenti vengono svolte dall'insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione - limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.

Art. 2.- Esami di licenza elementare - 1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.

2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall'art 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.

Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico, ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.

3. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui all'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236.

Art. 3.- Commissioni degli esami di licenza elementare - 1. Le commissioni degli esami di licenza sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.

2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.

3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico della scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

5. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 395, lettera e), del decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 4.- Scuola familiare e privata autorizzata. Esami di idoneità e di licenza - 1. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.

Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di Stato del circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.

3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale.

4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate da tre insegnanti della scuola statale nominati dal direttore didattico tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale.

Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico- espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame

5. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.

6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai direttori didattici competenti per zona entro il 28 febbraio di ciascun anno.

7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata del programma dell'attività svolta.

8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età

Art. 5.- Commissioni di esame nelle scuole private autorizzate - 1 La direzione della scuola privata autorizzata può chiedere al direttore del competente circolo didattico che le operazioni degli esami di idoneità e/o licenza si svolgano presso la sede della scuola privata stessa limitatamente agli alunni iscritti, per ciascun tipo di esame, in numero non inferiore a venticinque.

In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale, partecipa anche l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.

2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.- Prove suppletive - 1. Agli alunni che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

2. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.

3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi I, II, III e IV per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale.

Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.

E' da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.

Art. 7.- Valutazione - 1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline; esso non va motivato e consiste nella indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe successiva" o b) "al successivo grado d'istruzione obbligatoria".

2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.

Titolo II - Scuole medie

Art. 8.- Valutazione finale ed esami di idoneità - 1. La sessione degli esami di idoneità alla seconda ed alla terza classe di scuola media è unica. Le domande per gli esami di idoneità debbono essere presentate entro il 28 febbraio al preside della scuola media più vicina alla propria abitazione, tenendo conto, non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

2. Gli esami di idoneità iniziano nel giorno stabilito dal calendario scolastico e proseguono secondo il calendario fissato dal preside. Le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno

3. La riunione preliminare avrà luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

4. Coloro i quali frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, sostengono, di norma, gli esami presso la scuola di aggregazione.

5. Le relative commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i candidati.

6. L'esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348.

7. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità

8. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica".

9. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro un anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno di età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

10. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.

11. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino.

12. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.

13. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.

14. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

15. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

16. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi i criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.

17. Le disposizioni di cui al successivo art. 15, comma 5, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media.

Art. 9.- Valutazione finale nelle classi terze della scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola media - 1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.

2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.

3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.

4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.

5. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 28 febbraio, al preside della scuola media statale o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.

7. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma 12 del presente articolo.

8. Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.

9. La domanda di ammissione all'esame, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, deve contenere l'indicazione della data e del luogo di nascita e l'indirizzo dell'abitazione de candidato, la dichiarazione di non aver precedentemente superato l'esame di licenza, e di non aver presentato domanda in altra scuola, di non essere alunno interno di altra scuola media statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, tranne nei casi previsti dall'articolo 44, terzo comma del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, nonché l'elenco dei docenti che abbiano curato privatamente la preparazione del candidato e delle scuole presso le quali tali docenti prestino eventualmente servizio; quest'ultima dichiarazione è obbligatoria, anche se negativa. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita o, in sua vece, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella o attestato comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo: tiene luogo della licenza elementare il diploma di ammissione alla scuola media conseguito entro l'anno 1962/63, ovvero il certificato di promozione o di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, secondo l'attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso di tali titoli;

c) carta di identità od altro documento di identificazione personale. Il candidato che non alleghi tale documento è tenuto ad esibirlo prima dell'inizio delle prove di esame;

d) programma svolto per le singole materie controfirmato dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore, con eventuale sintetica illustrazione dei criteri didattici seguiti.

10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.

11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il quattordicesimo anno di età e che abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui alla precedente lettera b), una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.

12. In casi di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo delle medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma. Il Provveditore agli Studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno io più insegnanti della scuola, dispone le assegnazioni di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.

13. In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:

a) presidi di scuola media statale o pareggiata;

b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.

Nelle scuole che attuano la sperimentazione musicale fanno parte di detta commissione anche i docenti di strumento musicale. Tale partecipazione, tuttavia, non può comportare specifiche e autonome valutazioni né specifiche e autonome prove d'esame relative alla pratica della strumento-musicale, in quanto essa integra e rafforza la disciplina dell'educazione musicale.

14. Gli anzidetti presidi di ruolo o incaricati devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.

15. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi, sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, terzo comma, de decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

16. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

17. I capi d'istituto prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneità, i presidi potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai presidi medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.

18. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.

19. I candidati provenienti da corsi statali di preparazione agli esami sostengono l'esame di licenza nella sede della scuola di aggregazione. A tale scopo, il presidente della commissione assegna detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui eventualmente si articola la commissione.

20. La commissione (o sottocommissione) è integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono i candidati, limitatamente alle operazioni di esame relativi a questi ultimi.

21. La sessione degli esami di licenza ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico, e le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

22. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:

- italiano,

- lingua straniera,

- matematica.

24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma. L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al precedente comma.

25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.

26. La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.

27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.

28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.

29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al decreto ministeriale 26 agosto 1981.

30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.

31. E' data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.

32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma 34, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.

33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato.

Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.

34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della prescrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.

35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.

36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempienti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.

37. Il consiglio orientativo di cui al precedente comma 34 viene trascritto sull'attestato.

38. A coloro i quali conseguono la licenza media devono essere rilasciati, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza e a firma del preside, l'attestato.

39. Quest'ultimo deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che non abbiano conseguito la licenza, ma che prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 8, 2 comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non abbiano più titolo per iscriversi alla scuola media ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

40. Nel diploma e nell'attestato viene trascritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 34.

41. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.

42. Ciascun presidente di commissione deve redigere, al termine della sessione una sintetica relazione generale sugli esami.

43. Tale dichiarazione deve essere inviata, entro il 15 luglio in duplice copia, al Provveditore agli Studi. Questi, dopo che gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di licenza svoltisi nella propria provincia, invia una copia di esse al Ministero Direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado, Div. I entro il 31 luglio. Ove si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, copia della relazione deve essere inviata, entro lo stesso termine, alla Direzione Generale dell'Istruzione Media non statale.

44. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovanti motivi, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

45. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami per gli esami della sessione normale.

Art. 10.- Disposizioni finali - 1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 330 del 3 dicembre 1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dell'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata circolare ministeriale n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".

2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.

7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.

10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 109.

11. Nel riquadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art 318 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

12. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.

13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Titolo III - Scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d'arte

Art. 11.- Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove - 1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.

2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica, derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, anche per l'anno scolastico 1994-95, quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale n. 201 del 19 giugno 1993, confermata con circolare ministeriale n. 163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento degli esami si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II della presente ordinanza.

Titolo IV -Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 12.- Scrutini finali - 1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini anche in relazione all'abolizione degli esami di riparazione, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

3. Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline e non meno di 8/10 in condotta.

4. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 78 e all'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049.

5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, prima dell'approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed educativi integrativi;

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe.

6. Il numero delle assenze degli alunni non è per se stesso preclusivo della valutazione de profitto in sede di scrutinio finale, purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati nel corso dell'intero anno scolastico, da cui si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

7. L'attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti, sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico anche in attuazione di progetti autorizzati.

8. Ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, art. 1, comma 3, gli alunni che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o per trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Art. 13.- Valutazione degli alunni handicappati - 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta de Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla circolare ministeriale n. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stesso siano stati raggiunti.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità de precedente art. 12.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista degli obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che sono relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi de piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione "la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai senso dell'art. 13 dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995".

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra, non possono essere ammessi agli esami di licenza, di qualifica, di maturità. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe, in forza del disposto di cui all'art. 14 comma 1 della legge n. 104/92. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente art. 12.

6. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno de corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla circolare ministeriale 262 del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le Regioni.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. è) - svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni giudicatrici un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 13, comma sesto della legge quadro, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione nei confronti degli alunni handicappati, per quanto riguarda lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Art. 14.- Esami di idoneità - Sessione di esame - 1. La sessione degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958 n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4. Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata la domanda di trasferimento.

Art. 15.- Esami di idoneità - Presentazione delle domande - 1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiate e legalmente riconosciute debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 28 febbraio 1995.

2. Gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami di idoneità in qualità di candidati privatisti, debbono presentare domanda entro il 20 marzo.

3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

4. Qualora, per comprovate necessità, il candidato privatista sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

5. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione a quelli che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami di idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

Art. 16.- Esami di idoneità. Requisiti di ammissione - 1. I candidati privatisti che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati privatisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del decreto legislativo n. 297.

3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità alle classi seconda e terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

5. I candidati privatisti, i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguito presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

7. I candidati iscritti ad esami di maturità non possono sostenere gli esami di licenza media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, d'idoneità od integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore stante il divieto di cui all'art. 192, comma 5, del decreto legislativo n. 297/94, se non previa rinuncia agli esami di maturità

8. Possono partecipare agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici artistici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo, anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del decreto legislativo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale, e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

Art. 17.- Esami di idoneità nei corsi del nuovo ordinamento didattico degli istituti professionali - Requisiti particolari di ammissione - 1. I candidati privatisti devono dimostrare di aver espletato attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalla regione. Tale attività lavorativa attinente alla qualifica deve risultare da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, l'interessato, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo, deve documentare di aver svolto attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che si tratti di attività subordinata, sia che si tratti di attività di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

4. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica del nuovo ordinamento sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui aspirano. Detti candidati devono, altresì documentare di aver svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18esimo anno di età, o compiano il 23esimo anno di età nell'anno in corso, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermi restando i requisiti sopra indicati. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato.

5. I candidati privatisti sostengono le prove d'esame, incluse le dimostrazioni pratiche, sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto conto del titolo di cui sono in possesso.

Art. 18.- Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici - 1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art. 198, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica (in caso di contemporaneo svolgimento degli esami di maturità) debba far parte un docente già designato quale rappresentante di classe in una commissione di esami di maturità, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b) un altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i capi d'istituto conferiscono, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, apposita supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

Art. 19.- Esami integrativi - 1. Ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo n. 297, gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o agli esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere in un'unica sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti artt. 15, 16 e 17, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati privatisti che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.

4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione di qualifica, previ esami integrativi sulla materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati stessi aspirano.

6. Per lo svolgimento degli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei candidati in possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970, alle circolari ministeriali n. 139 del 19 aprile 1972, en 122 del 7 maggio 1975, all'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982, rettificata dalla circolare ministeriale prot. 537 del 23 aprile 1982, ed all'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983, tenuto conto anche delle modifiche intervenute nei piani di studio e nei programmi di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1992 per i corsi di qualifica degli istituti professionali e al decreto ministeriale 9 marzo 1994 relativo a nuovi orari e programmi nel biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi trienni a indirizzo "elettronica industriale, elettromeccanica, telecomunicazioni, industria meccanica, meccanica di precisione".

Art. 20.- Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni interni - 1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Le domande di ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 28 febbraio 1995 ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.

3. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

4. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione dell'art. 199, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 297, nonché per recupero, ai sensi dell'art. 192, comma 6, dello stesso decreto.

Art. 21.- Esami di qualifica professionale. Commissioni - 1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al Provveditore agli studi.

2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.

3. Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della sanità e della Regione, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

4. In caso di impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima.

5. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi del'istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.

6. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

7. Alla nomina dell'esperto provvede il capo d'istituto sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che l'esperto può essere nominato anche per più di una commissione.

8. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.

Art. 22.- Esami di qualifica professionale nei corsi del nuovo ordinamento - 1. Lo svolgimento degli esami di qualifica per i corsi che hanno adottato nelle terze classi i nuovi programmi di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1992 e per i corsi di operatore meccanico dei settori odontotecnico e ottico di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1992 è disciplinato secondo le seguenti disposizioni.

A - Prove strutturate e scrutinio

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottoporranno gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.

3. Tali prove potranno essere interdisciplinari o riferite a singole discipline.

4. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica.

5. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico potrà subire modificazioni con provvedimento del capo d'istituto.

6. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

7. Il Consiglio di classe terrà conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio.

L'attività svolta presso le aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.

8. Lo scrutinio si conclude con la formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profilo conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

9. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.

B - Prove d'esame

1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.

2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione

3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, progetto o scelta di soluzione e abilità di realizzazione pratica. In tale prova potranno essere comprese solo discipline che la Commissione riterrà più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.

5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.

6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:

a) elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;

b) approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.

7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.

8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, nell'ambito dei 10 punti che ha a disposizione, un voto unico che, sommato al voto di ammissione, determina la valutazione finale dell'esame di qualifica.

9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.

10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove.

C - Certificazioni

1. Su richiesta del candidato potrà essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.

2. L'attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.

3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiamo provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.

D - Candidati privatisti

1. I candidati privatisti sosterranno le prove su tutte le materie dell'ultimo anno e sulle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, nonché sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto.

2. I candidati stessi devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 23 per l'ammissione all'esame di qualifica.

E - Relazione finale

1. Al termine delle prove, al fine di una prima analisi dell'esperienza, il preside trasmetterà alla Direzione generale dell'istruzione professionale una relazione sugli esami accompagnata da eventuali campioni delle prove strutturate che siano ritenuti emblematici del tipo di prove proposte.

F - Rinvio

Per i corsi nelle cui classi terze i nuovi programmi non sono ancora in vigore continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.

Art. 23.- Esami di qualifica professionale nei corsi di nuovo ordinamento. Requisiti di ammissione per i candidati privatisti - 1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati privatisti purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato, con carattere di continuità, attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato, un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 6.

2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati privatisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito dell'espletamento dell'attività lavorativa o della frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione.

3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo o all'attività lavorativa previsto dal precedente comma 1.

4. L'attività lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

5. Sono, altresì, ammessi in qualità di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire, lo stesso corso di qualifica o un istituto professionale o tecnico affine, o abbiano sostenuto, con esito negativo, gli stessi esami di qualifica in qualità di alunni interni.

6. Agli esami di qualifica professionale per ottici e per odontotecnici, possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. Tali candidati privatisti devono altresì dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente Ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.

7. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

8. La commissione d'esame, provvede, parimenti, alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

9. I candidati privatisti possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quando è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

10. In analogia a quanto previsto per gli esami di maturità, le domande di iscrizione agli esami di qualifica dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi entro il 28 febbraio 1995, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. L'assegnazione dei candidati suddetti agli istituti, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.

11. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc ), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.

Art. 24 - Valutazione nei corsi post-qualifica del nuovo ordinamento - 1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.

2. Bienni terminali integrati

Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la Regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.

3. Corsi surrogatori

a) Soggetti predisposti alla valutazione.

Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.

b) Modalità della valutazione - Attestazione.

Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.

Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.

In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati.

In sede di scrutinio finale al termine del quarto anno e di scrutinio di ammissione all'esame di maturità al termine del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento delle abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.

La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.

Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno, la riprovazione.

Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi per l'ammissione agli esami.

Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo alI'esame di maturità, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può constringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento della maturità

In tale caso il giovane non è obbligato alla frequenza della nuova area professionalizzante, se non su domanda ma tale frequenza non dà luogo a credito formativo.

L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.

4. Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di maturità, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.

5. Raccordo con gli esami di maturità

I consigli di classe, nella relazione da compilare, al termine degli scrutini di ammissione, per le commissioni degli esami di maturità, indicheranno, oltre ai programmi di ogni materia di esame dell'area comune e dell'area di indirizzo svolta durante l'anno scolastico, anche i moduli formativi della terza area con la relativa valutazione finale, espressa nei termini sopra indicati, in modo che le commissioni siano a conoscenza dell'intero percorso formativo dell'alunno e possano dare una valutazione globale della sua preparazione.

Art. 25 - Esami di licenza di maestro d'arte - 1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. I candidati privatisti che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.

3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere presentate entro il 28 febbraio 1995 ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.

Titolo V - Scrutini finali ed esami nelle classi sperimentali

Art. 26.- Scrutini ed esami di idoneità - 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.

4. Non è consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c d. maxisperimentazioni).

5. E consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

6. Nei casi previsti dal precedente comma gli esami di idoneità vertono sia sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale. Gli interessati ne prenderanno visione presso le segreterie degli istituti.

Art. 27.- Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali - 1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.

2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni.

3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla. classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.

4. Le relative domande devono essere inoltrate al Preside dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del Consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.

5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal Consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati .

6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente Consiglio di classe.

7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

Art. 28.- Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali - 1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello Stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 27.

Art. 29.- Passaggio da una ad altra classe sperimentale - 1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 28.

Art. 30.- Alunni non promossi e candidati non maturi - 1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.

2. Gli alunni dichiarati non maturi agli esami di maturità sperimentale, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:

a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con una maturità corrispondente a quella non conseguita nell'anno precedente;

b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.

3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

4. I candidati privatisti, che abbiano sostenuto esami di maturità, dichiarata corrispondente alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a classi sperimentali ad indirizzo linguistico funzionanti presso istituti statali;

b) a classi di liceo linguistico presso istituti legalmente riconosciuti.

Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.

Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b) , si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 27.

Titolo VI

Art. 31.- Disposizioni generali - 1. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2. Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV e V della presente ordinanza, la riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendano sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario, possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. E' data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.

3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.

4. Per effetto dell'abrogazione degli esami di seconda sessione, gli alunni delle classi terminali ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alle lettere e) o f) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, possono essere ammessi agli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte in qualità di candidati privatisti in analogia a quanto previsto per gli esami di maturità. Gli alunni delle classi intermedie sono dichiarati non promossi.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 32.- Inizio della sessione di esame - 1. La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.

Art. 33.- Requisiti di ammissione per gli alunni interni. Abbreviazioni - Recupero - 1. In relazione all'art. 197, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono sostenere gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istituto di istruzione secondaria superiore e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale.

2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle penultime classi di istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunni interni prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturità nei seguenti casi:

a) abbreviazione per merito, a norma dell'art. 199, comma 1, del D L.vo n. 297, quando, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Gli interessati, anche quelli di scuola pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono l'esame presso l'istituto da essi frequentato;

b) abbreviazione per obblighi di leva, ai sensi della medesima norma, comma 2, quando comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale;

c) per recupero, quando sia trascorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore, a norma del sesto comma dell'art. 192 del citato decreto, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale. Gli alunni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami per merito, ove non usufruiscano dell'abbreviazione per merito per non aver riportato la votazione prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purché soggetti ad obblighi di leva o per recupero. In tal caso, limitatamente agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, i presidi rimettono le relative istanze debitamente documentate al competente Provveditore agli studi, il quale assegna i candidati a istituti statali della provincia, dandone comunicazione agli interessati.

4. Gli alunni dei licei linguistici legalmente riconosciuti che usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o del recupero sostengono gli esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge indicati nel successivo art. 36.

5. Gli alunni interni che, avendone titolo (compimento del 18esimo anno di età entro l'1 marzo 1995 o intervallo d'obbligo dal conseguimento del diploma di licenza di scuola media) intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, devono aver cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994.

6. Possono presentarsi agli esami di maturità magistrale, artistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne anche gli alunni interni che abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso, ai sensi dell'art. 41 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 34.- Requisiti di ammissione per i candidati privatisti - 1. A norma dell'art. 197, comma 5, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 18esimo anno di età entro l'1 marzo 1995;

b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che deve risultare conseguito da almeno un anno.

2. Limitatamente all'ammissione agli esami di maturità magistrale e artistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, valgono le disposizioni di cui al sesto comma del precedente art. 33.

3. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o del diploma di qualifica. Dall'anno scolastico 1995-96 per l'ammissione a tali esami è richiesto sia il diploma di licenza media che il diploma di qualifica, ai sensi dell'art. 191, sesto comma, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturità professionale del nuovo ordinamento si rinvia al successivo art. 46.

4. Ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994, coloro che abbiano compiuto o che compiono, nell'anno in corso, ventitré anni di età sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

5. Per i candidati che hanno seguito studi all'estero si fa riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

6. Devono inoltre intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturità degli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo.

7. Non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame.

Art. 35.- Termine di presentazione delle domande - 1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è fissato al 31 gennaio 1995, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti che abbiano compiuto o che compiano il diciottesimo anno di età entro l'1 marzo 1995, a norma dell'art. 361, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un solo istituto.

3. Qualora, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena l'annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

4. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli Studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 15 marzo: successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere respinte. I Provveditori agli Studi danno immediata comunicazione agli interessati se la loro domanda è stata accettata o respinta, a seconda se ricorrano le condizioni per poterle accettare. Successivamente all'approvazione delle proposte delle configurazioni delle commissioni da parte del Ministero, i Provveditori agli Studi faranno conoscere ai candidati privatisti, le cui domande sono state precedentemente accettate, l'istituto e la commissione cui sono stati assegnati.

5. Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate al capo di istituto il quale, ove le accolga, ne dà comunicazione oltre che all'interessato, al Provveditore agli Studi. Quest'ultimo procederà alla relativa comunicazione, via terminale, al C.E.D. nei termini e con le modalità dallo stesso indicate.

Art. 36.- Sede degli esami - Privatisti - 1. Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni dell'ultima classe la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali, ubicati nel luogo di residenza abituale o nelle sedi viciniori qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali, a norma dell'art. 361, comma 3, del D.L.vo 16 aprile 1994, n 297.

4. Per luogo di residenza abituale si intende anche quello in cui il candidato dimora stabilmente per situazioni personali che devono essere adeguatamente motivate e certificate. Il candidato, se maggiorenne, o l'esercente la potestà genitoriale, è tenuto a presentare all'istituto statale, in sostituzione del certificato di residenza, una idonea certificazione o una dichiarazione scritta resa sotto la personale responsabilità da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di residenza abituale o in un comune vicino

5. Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun Istituto, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di Provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano Istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli Studi, curando, in ogni caso che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale. Tale nuova assegnazione di domande deve essere comunicata agli interessati con congruo anticipo rispetto all'inizio della prima prova scritta degli esami di maturità

6. Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non più di ottanta candidati, dei quali, di regola, non più di un quarto privatisti.

7. Sono sedi di esami di licenza linguistica, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e, limitatamente ai propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 363, del D.L.vo n. 297, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;

b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;

c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;

d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia-Mestre; e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.

8. Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte, sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, abbinati a commissione costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti professionali statali sono sempre sede di esame, indipendentemente dal numero dei candidati.

9. Per la maturità di arte applicata possono essere sedi aggiunte di esame gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a quindici. Sono comunque sedi aggiunte di esame, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti per i quali si renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto sede principale di esame.

10. Il Provveditore agli Studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove scritte, nonché delle prove integrative e del colloquio fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate soltanto nella sessione suppletiva.

Art. 37- Disposizioni per le scuole magistrali - 1. Le disposizioni di cui al precedente art. 36, comma 3, non si applicano ai candidati privatisti agli esami di abilitazione nelle scuole materne.

2. Per le scuole magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione è fissato al 31 gennaio 1995.

3. Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato "C"), è fissato alla data del 31 gennaio 1995, sia per le Scuole magistrali statali, sia per le Scuole magistrali convenzionate.

4. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata al Ministero della Pubblica istruzione, Direzione Generale competente, entro il 31 gennaio 1995; la precitata domanda deve essere corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l'anno scolastico in cui furono sostenute le citate prove culturali. Eventuali domande tardive possono essere presentate alla Direzione Generale competente entro il termine del 15 marzo, in caso di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo.

5. Il diploma di abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l'esito della predetta prova.

6. Sono ammessi agli esami di abilitazione anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il 21esimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.

7. Per i candidati privatisti che sostengono solo le prove culturali si prescinde dal compimento del 18esimo anno di età purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da almeno un triennio.

8. I candidati privatisti possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.

9. Al limite di 80 candidati, fissato nel precedente art. 36, comma 5, non sono sottoposte le scuole magistrali convenzionate per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 10 dell'O.M. 30 gennaio 1984.

Art. 38.- Candidati detenuti - 1. Le domande di iscrizione agli esami di maturità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi, entro il 31 gennaio 1995, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia.

2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.

Art. 39.- Diario delle operazioni e delle prove - 1. Le operazioni e gli esami di cui al presente titolo si svolgono secondo il seguente diario:

- giudizio del consiglio di classe: nei termini previsti dalle disposizioni concernenti il calendario scolastico;

insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, ore 8 30, presso l'istituto sede principale a cui la commissione è stata assegnata, per gli adempimenti previsti dall'art. 45 della presente ordinanza;

- al fine di fornire i necessari chiarimenti e gli orientamenti generali sulla regolare funzionalità delle operazioni delle commissioni, con particolare riferimento alla necessità dell'adozione di criteri di valutazione omogenei, i Presidenti delle medesime commissioni verranno riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di maturità, dal competente Provveditore agli Studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza interferire con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni dovranno essere esaurite prima dell'inizio della correzione degli elaborati;

- prima prova scritta: il giorno indicato dal calendario scolastico, ore 8,30. Durata della prova: sei ore; seconda prova scritta, grafica o scritto-grafico-pratica: il giorno successivo alla prima prova scritta, ore 8.30; la durata della prova è indicata in calce al tema. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata in calce al tema. Per la maturità di arte applicata la seconda prova si svolge in non meno di tre e in non più di cinque giorni; qualora lo svolgimento di detta prova coincide con un sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno; il candidato che interrompe la seconda prova scritto-grafica per motivi di salute in uno dei giorni dello svolgimento può, previa presentazione della certificazione medica prevista dalle norme vigenti, essere ammesso alla relativa prosecuzione solo entro i limiti fissati dal calendario della prova scritta medesima;

- revisione, valutazione degli elaborati, scrutini, giudizio di maturità e atti conclusivi degli esami: ciascuna commissione può impiegare al massimo 8 giorni, esclusi dal computo i giorni festivi. La valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente. Le operazioni di revisione e valutazione sono effettuate secondo criteri organizzativi stabiliti dalle commissioni stesse.

Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione potrà completare, ove necessario, l'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare.

2. Le prove orali integrative o i colloqui hanno inizio al termine della revisione e valutazione degli elaborati delle prove scritte.

3. Il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente, in base a sorteggio, per le prove orali integrative e per le eventuali dimostrazioni pratiche, è stabilito dalla commissione in rapporto al titolo di studio in possesso dei candidati stessi e in relazione alle esigenze di verificare che i candidati abbiano raggiunto gli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi per l'indirizzo di maturità per cui si presentano. Comunque, il numero dei candidati non può essere giornalmente superiore a cinque.

4. Il giorno delle prove orali integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione, sceglie, con deliberazione debitamente motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i singoli candidati privatisti convocati in quella data. Tali candidati, il giorno successivo non festivo, sostengono il colloquio di maturità; in presenza di un numero di candidati privatisti inferiore a cinque per il colloquio, verranno convocati i candidati interni fino al raggiungimento almeno del suddetto limite.

5. Ultimate le convocazioni dei candidati privatisti, la commissione prosegue i colloqui per i restanti candidati interni, che, raggruppati in precedenza per classi di provenienza e secondo una successione stabilita per sorteggio, sono convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque, salvo quando sono convocati assieme ai candidati privatisti.

6. Le prove orali integrative e i colloqui per i candidati privatisti e interni devono svolgersi in maniera continuativa per ogni singola sede d'esame (sede principale e sedi aggiunte).

7. Limitatamente agli esami di maturità professionale, i presidenti delle commissioni potranno convocare per primi i candidati interni per il colloquio. Ultimate le convocazioni dei candidati interni, i lavori preseguiranno con le prove orali integrative e i colloqui per i candidati privatisti.

8. Per la maturità artistica i candidati privatisti sosterranno nel primo giorno successivo alla conclusione della seconda prova scritto-grafica, rispettivamente la prova di figura dal vero, qualora la seconda prova scritto-grafica sia composizione e sviluppo di un tema architettonico e viceversa sosterranno la prova di composizione e sviluppo di un tema architettonico, qualora la seconda prova scritto-grafica sia figura dal vero.

9. Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione, dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte e aggregate; dello stesso diario invia copia al Provveditore agli Studi

10. La seconda materia oggetto del colloquio di maturità scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo deve quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. E' cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte e aggregate il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo delle sedi stesse.

11. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel quindicesimo giorno dall'inizio degli esami, ore 8.30; la seconda prova scritta nel giorno successivo, ore 8.30, con eventuale prosecuzione per la maturità artistica e di arte applicata. Qualora il giorno fissato per le predette prove suppletive dovesse coincidere con un sabato, le stesse dovranno essere svolte il lunedì successivo.

12. La ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive), avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte. Qualora tra la prima prova suppletiva e la seconda ci fosse come giorno intermedio un sabato, in tale giorno le commissioni riprenderanno i colloqui o le prove orali integrative interrotti per l'espletamento della prima prova scritta suppletiva.

13. Le operazioni per gli scrutini, per la formulazione del giudizio di maturità e per gli atti conclusivi degli esami hanno luogo a partire dal termine dei colloqui.

14. Per quanto altro occorre, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 40.- Giudizio di ammissione agli esami - 1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito:

a) dal capo dell'istituto, che lo presiede;

b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini L'insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l'insegnamento della religione cattolica;

c) dagli insegnanti tecnico-pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.

2. Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.

3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno facoltà di esprimere il proprio giudizio.

4. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il Consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studi seguito.

5. Successivamente il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza; in caso di parità di voti il candidato è ammesso.

6. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.

7. Alla formulazione del giudizio complessivo di ammissione non partecipano gli insegnanti di cui alla precedente lettera c).

8. Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

9. Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n 2049 e inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafo 8, alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, alla circolale n. 61 del 29 febbraio 1980. Le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme e alle disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime.

10. Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alle lettere e) o f) dell'art. l9 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti. Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste alla lettera b) del successivo art. 52.

11. Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata e, cioè: "ammesso", "ammesso con obbligo delle prove integrative" ovvero "non ammesso".

12. Ultimato lo scrutinio finale, il consiglio di classe redige un'ampia relazione destinata alle commissioni di esame, nella quale vengono indicati:

- i programmi di ogni materia di esame realmente svolta durante l'anno scolastico;

- i temi che abbiano formato oggetto di particolare indagine nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto di uno studio e di un approfondimento a carattere interdisciplinare;

- gli argomenti che, autonomamente studiati dagli alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esame e concordati con i singoli docenti, possano formare oggetto di colloquio in sede di esame; - il curriculum del candidato con i giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe e gli elaborati scritti svolti durante l'ultimo anno scolastico;

- i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico e i criteri con i quali si è proceduto alla scelta di quelle parti di programma considerate più significative ai fini del colloquio d'esame.

Art. 41 - Membro interno - 1. Il membro interno, componente a tutti gli effetti della commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più di una classe, nei casi faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

2. In ciascuna commissione il membro interno più anziano per servizio è anche membro effettivo per i privatisti.

3. La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo e non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori abilitati e non abilitati, dal possesso dell'abilitazione; d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti d'istruzione secondaria superiore.

4. In caso di pari anzianità di servizio, determinata secondo i criteri suindicati, il membro interno per i privatisti è quello più anziano di età

5. Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti, salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno titolo ai sensi del successivo art. 43.

6. Limitatamente alle commissioni di maturità professionale con soli candidati privatisti, il più anziano per servizio dei cinque commissari nominati dal Ministero funge da rappresentante per i candidati stessi.

Art. 42.- Vice presidente - 1. Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni; in caso di parità prevale il voto del presidente.

2. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 43.- Membri aggregati - 1. Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

2. Non è consentito nominare commissari aggregati qualora alle predette necessità possano far fronte i componenti della commissione, compresi i presidenti e i membri interni, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio.

3. Sono nominati a pieno titolo i membri aggregati occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio.

4. I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame per i candidati assegnati alla commissione per i quali si è resa necessaria la loro nomina. I commissari aggregati per la materia aggiunta partecipano soltanto alla prova di detta materia e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli nominati per le prove orali integrative partecipano a tali operazioni e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

5. La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessità (limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione dei membri interni.

6. Per la maturità di arte applicata, per ogni commissione, il presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta grafico-pratica; nelle sedi in cui gli esami vertono su più sezioni il presidente nomina membri aggregati, sempre a pieno titolo, altri insegnanti di arte applicata e insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova scritta grafico-pratica, per ciascuna sezione per la quale non risultano nominati membri effettivi.

7. Non può, comunque, essere nominato più di un insegnante di arte applicata per ciascuna sezione.

8. Dato il carattere specifico delle materie di sezione, su cui verte la prova di esame di maturità di arte applicata, i membri aggregati sono nominati, limitatamente a tali materie, tra gli insegnanti di ruolo, o, in mancanza, tra quelli incaricati in servizio nel rispettivo istituto.

9. I membri aggregati di cui al precedente comma nominati per la prova scritta grafico-pratica, sono chiamati a far parte della commissione a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte le fasi ed operazioni d'esame fino al giudizio finale incluso, soltanto per i candidati della propria sezione e, nel caso di istituti aggregati, dei rispettivi istituti.

10. Per la maturità professionale possono essere nominati membri aggregati non a pieno titolo anche gli insegnanti tecnico-pratici per la valutazione degli elaborati delle prove scritto-grafiche e delle dimostrazioni pratiche previste per i candidati privatisti in sede di prove integrative.

Art. 44.- Sostituzione dei componenti le commissioni - 1. Le sostituzioni di componenti le commissioni giudicatrici che si rendono necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore agli Studi, secondo le disposizioni di cui all'art. 198, comma 10, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Il personale utilizzabile per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del termine massimo previsto per l'inizio delle prove orali.

3. La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento dell'eventuale sostituto rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità

Art. 45.- Esame della documentazione - 1. Nella seduta preliminare e nelle successive la Commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso per le classi ad essa assegnate nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 40.

2. La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

3. La commissione deve, inoltre, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati, sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

4. Non è consentito ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullità dell'esame ripetuto.

5. La commissione giudicatrice, qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi eventuali irregolarità insanabili, provvederà all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare, sempre che questa sia accertata anteriormente all'inizio della prima prova scritta. Se tale accertamento sarà stato effettuato dopo la detta prova, la commissione giudicatrice provvederà a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti. In tal caso i candidati continueranno le prove di esame con riserva.

Art. 46.- Esami di maturità del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale

a) Condizioni per l'ammissione.

1. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, faranno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove, che potranno essere anche interdisciplinari, devono essere realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.

2. Il Consiglio di classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità, dovrà valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie in relazione agli specifici obiettivi formativi del settore, tenendo conto, a tale fine, anche dei risultati delle prove strutturate di cui al precedente comma, nonché della assiduità nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa. Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono ugualmente oggetto di valutazione.

b) Svolgimento dell'esame.

3. La seconda prova, finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali, sarà a carattere pluridisciplinare, relativamente a materie dell'area di indirizzo, e può consistere anche nella soluzione di un caso pratico.

4. Il colloquio verte essenzialmente sugli argomenti che sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte del candidato in attività di ricerca, attinenti gli aspetti caratterizzanti del profilo professionale e legati alle attitudini, alle esperienze e agli interessi del candidato stesso. Tale lavoro si concretizza in una tesina che il Consiglio di classe valuta, con giudizio scritto articolato, in sede di scrutinio di ammissione e presenta alla commissione.

5. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate nell'Ordinanza di cui al successivo articolo 50.

6. Per l'ammissione agli esami di maturità, poiché l'area di professionalizzazione fa parte integrante del percorso formativo dei curricoli del nuovo ordinamento didattico, i candidati privatisti, oltre ai requisiti generali stabiliti al precedente art. 17 comma 4, devono documentare di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con la specializzazione impartita dall'Istituto presso il quale chiedono l'ammissione ovvero di aver svolto attività lavorativa attinente alla specializzazione stessa.

7. Per gli esami di maturità nei corsi del precedente ordinamento continuano a valere le disposizioni generali della presente ordinanza

Art. 47- Disposizioni per la maturità magistrale e per la maturità tecnica agraria - l . E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

2. Gli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) possono essere ammessi a sostenere l'esame di maturità tecnica agraria della sezione ordinaria, a norma delle vigenti disposizioni, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale, a meno che il consiglio di classe, pur non deliberando tale promozione, pronunci espresso giudizio di ammissione a norma dell'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e del precedente art. 40.

Art. 48 - Plichi temi prove scritte - 1. I Provveditori agli Studi devono confermare alle competenti Direzioni Generali e all'Ispettorato per l'istruzione artistica i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i temi degli esami di maturità compresi quelli per la maturità sperimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dati che saranno forniti dal sistema informativo della Pubblica Istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Provveditorati agli studi, alle medesime Direzioni Generali e all'Ispettorato per l'istruzione artistica entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Provveditorati agli Studi dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per le prove suppletive, di cui al successivo art. 53, debbono essere richiesti dai Provveditorati agli Studi alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati trasmessi, entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta, dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia e debbono contenere esatte indicazioni sul tipo di maturità, sulle sedi di esame, sulle commissioni giudicatrici e sul numero dei candidati interessati.

4. Analogamente i Provveditori agli Studi inoltreranno le richieste di prove suppletive per i candidati assenti alla sessione ordinaria degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, indicando il numero totale di prove, distinto in prima e seconda, occorrenti alle commissioni giudicatrici istituite nelle scuole magistrali della provincia di competenza.

5. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Provveditori agli Studi, con le motivazioni, alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero.

Art. 49.- Seconda prova scritta - 1. Per gli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica, la seconda prova scritta verte sulla materia o sulle materie indicate, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II della tabella A allegata alla apposita Ordinanza annuale.

2. Laddove, per le materie oggetto di seconda prova scritta sia prevista la lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato, il quale dovrà indicarla alla commissione giudicatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Art. 50.- Materie oggetto di colloquio - 1. Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella.

2. Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento in lingua slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, le materie oggetto del colloquio, di cui al comma precedente, sono indicate nella tabella B allegata alla suddetta ordinanza.

3. Alla scelta delle materie oggetto del colloquio, da parte, rispettivamente del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta, scelta tra le materie dell'ultimo anno che non sia compresa tra quelle indicate dal Ministero per il colloquio;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

4. La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato. Per la licenza linguistica la lingua straniera, qualora sia una delle materie oggetto del colloquio, sarà diversa da quella in cui il candidato abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita come materia opzionale. In tal caso il colloquio può comprendere anche una breve prova di dettato.

6. Per la maturità professionale, qualora il piano di studi preveda più di una lingua straniera, i candidati, al momento in cui indicano la disciplina da loro scelta, precisano anche su quali delle lingue straniere studiate intendono sostenere l'esame, per l'eventualità che la commissione scelga per il colloquio la lingua straniera.

Art. 51.- Prove d'esame per i candidati handicappati - 1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13, può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti, come previsto dalla C.M. 16 giugno 1983, n. l63. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità

2. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 52.- Esami per i candidati privatisti - 1. Anche nei confronti dei candidati privatisti la Commissione deve verificare che i medesimi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi per cui si presentano. Pertanto la valutazione delle prove scritte e lo svolgimento del colloquio e delle prove orali integrative saranno improntate a tale obiettivo, del cui raggiungimento il Presidente della Commissione informerà specificamente nella relazione.

2. I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative, compresa l'educazione fisica, non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo nel giorno successivo secondo il diario stabilito, a norma del precedente art. 39.

3. Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non può aver preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

4. Nei seguenti casi esse vertono:

a) per i candidati provvisti della sola licenza di scuola media: sulle materie dell'intero corso di studio ad esclusione delle materie dell'ultimo anno che formano oggetto della seconda prova scritta e delle due del colloquio. Per la maturità professionale tali prove vertono, oltre che sulle materie del corso post-qualifica, anche sulle materie del corso di qualifica scelto dal candidato;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe (compresi gli allievi frequentanti la penultima classe ammessi agli esami di maturità per abbreviazione o per merito) ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione o di diploma di qualifica professionale quadriennale: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

c) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classe precedente l'ultima, o di diploma di qualifica professionale triennale o biennale: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera b), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

d) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza linguistica, diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso;

e) per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato dall'ISEF, diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del T.U. sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative avviene, oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere a), b), c) e d), anche sulla base degli esami superati;

f) per i candidati che hanno seguito studi all'estero, i quali, ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono dispensati dal presentare titoli di studio inferiori, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, escluse quelle dell'ultimo anno oggetto della seconda prova scritta e del colloquio.

5. I candidati privatisti già in possesso di un diploma di maturità d'arte applicata, ma di sezione diversa, non debbono essere sottoposti ad alcuna prova integrativa, trattandosi dello stesso tipo di maturità, mentre per quanto riguarda le prove specifiche dell'esame sono tenuti a sostenere per intero sia le prove scritte che le orali.

6. Negli esami di maturità professionale (limitatamente ai candidati sprovvisti di diploma di qualifica), tecnica e artistica le prove tendono ad accertare il conseguimento degli obiettivi formativi anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tab. A).

Art. 53.- Assenze dei candidati. Prove suppletive - 1. I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

2. La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati e al Provveditore agli Studi.

3. Nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvede alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continuano, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui.

4. Nel caso di commissione cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

5. Ai sensi dell'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per motivi gravissimi, le prove integrative e il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali i candidati sono stati convocati.

Art. 54.- Verbalizzazione delle operazioni - 1. Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente l'andamento delle operazioni della commissione e chiarire le ragioni per le quali si è giunti a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le deliberazioni adottate risultino pienamente motivate.

Art. 55.- Presenza dei componenti delle commissioni - 1. In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio, né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 56.- Giudizio finale - 1. La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame per i candidati della commissione per i quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

2. Nel caso di commissioni con più indirizzi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità e alla assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del Provveditore, i membri aggregati che hanno titolo a condurre il colloquio, i membri interni limitatamente ai candidati da essi rappresentati e i rappresentanti di classe nominati aggregati a pieno titolo.

3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono:

a) il curriculum degli studi di scuola di istruzione secondaria superiore;

b) i giudizi analitici e il giudizio sintetico formulato dal consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione;

c) i risultati delle prove scritte e i risultati del colloquio;

d) ogni altro elemento a disposizione della commissione.

Nel caso dei candidati privatisti il secondo elemento citato viene sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative. Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del consiglio di classe e ogni altro documento del candidato hanno costituito parte integrante delle scelte e delle valutazioni effettuate dalla commissione. Dato l'obbligo della congrua motivazione, non sono sufficienti il mero richiamo formale e la sola citazione del curriculum degli studi e delle prove di esame, in quanto occorre che la commissione dia, nella formulazione del giudizio, una precisa valutazione degli elementi motivando, con logica conseguenziale, come il giudizio stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli elementi predetti.

5. Il giudizio è integrato da un voto espresso da tutti i componenti la commissione, che costituisce il momento di sintesi della valutazione di tutti gli elementi di cui la commissione è in possesso, secondo il disposto dell'art. 197, commi 13 e seguenti, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Per i candidati dichiarati maturi il voto è unico e va espresso in sessantesimi.

6. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, a maggioranza semplice, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possano ottenere l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe, a norma dell'art. 197, comma 16, del D.L.vo n. 297.

Art. 57.- Pubblicazione dei risultati - 1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono (sedi aggiunte e aggregate)

2. Giudizi e valutazioni - compreso, per i candidati dichiarati maturi, l'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari, l'indicazione delle materie oggetto delle prove scritte, della materia oggetto del colloquio scelta dal candidato e di quella scelta dalla Commissione, nonché di quella eventualmente "aggiunta" - devono essere riportati, a cura della Commissione, sulle schede di ciascun candidato e sui registri d'esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della Commissione Giudicatrice.

3. Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggregate, anche di provincia diversa, copia del registro è inviata per estratto, a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei candidati e ai competenti Provveditori agli Studi.

4. Per gli esami di maturità concernenti gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale che disciplina la materia.

Art. 58.- Diplomi e certificati - 1. Ferma restando la competenza della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il presidente medesimo delegherà il capo d'istituto al rilascio dei diplomi stessi.

2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai Capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma di maturità. (1)

3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25 gennaio 1994, n. 18.

4. Le firme sui certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzate dal Provveditore agli Studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve essere apposta la seguente esplicita dicitura:

"Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".

Analoga dicitura deve essere, del pari, inserita sui certificati.

Titolo VIII

Art. 59.- Accesso ai documenti scolastici - 1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi quelli degli elaborati scritti, degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, non necessariamente connesse a ricorsi.

2. Tale diritto si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: lire 500 da 1 a 2 copie, lire 1 000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto. (C.M. 25 maggio 1993, n. 163).

3. A richiesta, le copie possono essere autenticate.

4. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.

5. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento, purché nelle parti riferite al richiedente.

Art. 60.- Abrogazione di norme e validità dell'ordinanza - 1. La presente ordinanza sostituisce le precedenti del 19 dicembre 1992, n. 359, 12 marzo 1993, n. 73, 26 maggio 1993, n. 165, e 25 gennaio 1994, n. 18.

2. La presente ordinanza ha valore, oltreché per il corrente anno scolastico 1994/95, anche per l'anno scolastico 1995/96 ove non venga modificata entro il 31 dicembre 1995.

(1) "Per l'iscrizione all'Università sono considerati validi i certificati rilasciati dai Capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti, purché successivamente sostituiti con il diploma originale".

(Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Università - del 6 novembre 1993, prot. n. 2668).

ALLEGATO

Schema della dichiarazione del datore di lavoro per i candidati privatisti agli esami di idoneità e di qualifica presso gli istituti professionali e per i candidati privatisti agli esami di maturità

DICHIARAZIONE

...l... sottoscritt ........... titolare-legale rappresentante (1) della ditta .............. domiciliata in ........................, iscritta alla camera di commercio di .......... n. ....,

Dichiara,

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che ...l... sig. ..........., nat .... .. a .................... (provincia di ........) il ............ residente a ................. (provincia di ....) è occupato presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di ....................

L'assunzione è avvenuta il giorno ................... con:

1) nulla osta n. ........., in data ..................dell'ufficio di collocamento di .....................

2) comunicazione di questa ditta inviata in data ........... all'ufficio di collocamento di ............ fino al giorno .......... ........

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:

.......................

.......................

.......................

.......................

Il lavoratore è iscritto al n. ......... del libro matricola, è registrato sul libro paga, ed è in possesso di libretto di lavoro n. ..........

Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.

Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data, .................

Firma de titolare o del rappresentante legale e timbro della ditta ............................

(1) Cancellare la dizione che non interessa.