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Ordinanza Ministeriale 24 marzo 1993, n. 82 Determinazione organici personale docente di istruzione secondaria di I grado A.S. 1993/94 IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista l'O.M. n. 356 del 21/12/1990 relativa al testo coordinato e
integrato dell'O.M. 30/10/1984 e delle OO.MM. 12/3/1988, 13/2/1989,
28/1/1990 concernente la determinazione degli organici del personale
docente dell'istruzione secondaria di primo grado; ORDINA Per la determinazione degli organici del personale docente dell'istruzione secondaria di primo grado si confermano per l'anno scolastico 1993/94 le disposizioni a carattere permanente impartite con l'O.M. n. 356/90, salvo le modifiche degli articoli appresso indicati che vengono integrati e/o modificati come segue: Premesse all'ordinanza All'ultimo Visto vanno tolte le parole "per l'anno scolastico 1991/92". Art. 1 Art. 2 "1. I provveditori agli Studi debbono prevedere il numero delle classi che, secondo una rigorosa valutazione delle singole situazioni, funzioneranno nell'anno scolastico 1993/94, attenendosi, a tal fine, ai criteri sulla formazione delle classi stabilite dall'annuale Decreto Interministeriale previsto dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, tenendo presente, soprattutto, la necessità di graduale adeguamento ai rapporti tendenziali medi provinciali stabiliti nella tabella D allegata al Piano Pluriennale di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412". Il sesto comma è sostituito dal seguente: "La previsione del numero delle prime classi è effettuata sulla base degli alunni preiscritti, tenuto conto degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza degli alunni delle prime classi, in conformità dell'annuale D.I. di cui all'art. 2 del D.L. 6/8/1988, n. 323, convertito nella legge 6/10/1988, n. 426". L'undicesimo comma è così sostituito: "Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre di
lingua straniera, adeguatamente motivate, potranno essere accolte dai
competenti Provveditori agli Studi solo nel caso in cui la cattedra
risulti priva di titolare e non vi siano nella provincia docenti di
ruolo soprannumerari in attesa di sede definitiva, non licenziabili, o
docenti aventi comunque titolo a nomina in ruolo. Il dodicesimo comma è così sostituito: "In modo distinto tra tempo normale e tempo prolungato, qualora nelle scuole e sezioni staccate si preveda una riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra orario e quindi una delle cattedre normali della lingua straniera meno richiesta dagli alunni iscritti". |
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